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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1715/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 17.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Comito giusta procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cavallo Antonio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
3) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 787/2022, depositata il 19/10/2022, pronunciata dal Tribunale di Crotone il 19.10.2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1256/2021, accogliendo la domanda originariamente proposta di risarcimento in favore dell'odierno appellante per come già formulata e, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55 del 2014 come modificato con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”;
Per parte appellata < …” Voglia l'On. Giudice d'Appello dichiarare l'inammissibilità del presente atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., comma 1, come meglio argomentato in narrativa al punto 1 ovvero, nella denegata ed improbabile ipotesi in cui l'On. Giudice adito non dichiari il proposto gravame inammissibile sin dalla prima udienza Voglia, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg.ri e - convenuti Controparte_2 Controparte_2 contumaci in primo grado e non citati nel giudizio che ci occupa -, accertare e dichiarare la sua palese infondatezza ed illegittimità e rigettarlo in toto, per tutte le motivazioni esplicitate ed argomentate in narrativa, confermando per l'effetto la sentenza n. 787/2022 resa dal Tribunale di
Crotone, in persona del dott. , con ogni consequenziale statuizione di legge, Controparte_3 valutando, altresì, la condotta degli istanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., cc.I e III;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e la innanzi al Tribunale di Crotone al fine di sentirli CP_2 Controparte_2 Controparte_4 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 05.10.2020 alle ore 15:00 circa in Crotone alla Via degli Olmi.
Più in particolare, l'attore ha assunto che mentre era in sella alla propria bicicletta, all'improvviso è stato investito dall'autovettura Dacia Duster tg FT 931 WT, assicurata con la Compagnia CP_5
di proprietà di e condotta nell'occasione da la quale
[...] Controparte_2 Controparte_2 nell'effettuare la manovra di retromarcia, non si avvedeva della presenza di , Parte_1 facendolo cadere a terra. Ha rappresentato altresì, che dopo l'investimento è stato trasportato al presidio ospedaliero di Crotone dove i medici di turno gli hanno diagnosticato una “frattura traumatica della parte inferiore dell'arto superiore, frattura spalla SN e Trauma cranico lieve””.
Infine, l'attore ha evidenziato di aver inoltrato richiesta di risarcimento danni, con PEC del 09 dicembre 2020 alla compagnia assicurativa del veicolo ma che tale richiesta non ha avuto alcun riscontro positivo.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 09.12.2021 la per contestare le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il Controparte_6 rigetto della domanda rilevando, in particolare, la mancata allegazione e prova dell'illecito lamentato sia sotto il profilo dell'an debeatur sia sotto il profilo del quantum.
Pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 CP_2
[...]
La causa è stata istruita soltanto mediante produzione documentale prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 787/2022 resa il 19.10.2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Crotone ha così provveduto: “Rigetta le domande proposte da - Condanna parte attrice a Parte_1 rifondere a le spese di lite che liquida in euro 3972,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In estrema sintesi, il Tribunale di Crotone ha rigettato la domanda sull'assunto che non fosse stato sufficientemente provato che il danno lamentato fosse derivato dal sinistro dedotto ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, , ha proposto appello con atto di citazione notificato a Parte_1 mezzo PEC il 07.06.2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa depositata in data 07.03.2023, si è costituita in giudizio la TR
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel
[...] merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, non hanno inteso costituirsi e Controparte_2 CP_2
[...]
Con ordinanza del 17 luglio 2023 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09 ottobre
2024.
L'udienza del 09.10.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 15.10.2024 comunicato in data 17.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Soltanto parte appellata ha depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di e i quali Controparte_2 Controparte_2 benché evocati in giudizio, con notificazione dell'atto di citazione in appello effettuata a mezzo
Raccomandata A/R in data 07.04.2023 non hanno inteso costituirsi. Deve invece essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Dal contenuto dell'appello emerge che nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 2017, ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.2
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse stato assolto l'onere di allegazione specifica delle circostanze fattuali idonee a ritenere l'evento riconducibile alla condotta di guida di parte convenuta, in quanto ha considerato generica la descrizione dei fatti per come formulata nell'atto di citazione.
Al contrario, sostiene in primis che non si tratta di un sinistro tra due autoveicoli, ove è possibile individuare il punto di contatto in funzione dei danni ai mezzi;
nel caso de quo, ha evidenziato che l'evento lesivo, è stato causato da un urto di lieve entità che non ha lasciato segni evidenti sull'autovettura e a causa del quale la bicicletta è finita a terra, senza che nessuno sia in grado di asserire il punto di urto tra i due mezzi coinvolti.
Infine, in ordine alla dinamica del sinistro e alle censure avanzate dal Giudice in ordine alla specifica allegazione, sostiene che sono state chiarite con le memorie 183 comma 6 c.p.c.
Nonostante la loro essenzialità ai fini del decidere, il giudice non ha ammesso i mezzi di prova richiesti consistente nella prova per testi, nell'interrogatorio formale e nella CTU medico-legale che al contrario avrebbero chiarito la dinamica del sinistro e la compatibilità tra l'evento e i danni subiti.
La parziale fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell'appello non ne consentono l'accoglimento per l'assorbente rilievo che la domanda, in ogni caso, è rimasta priva di supporto probatorio.
Deve qui riconoscersi che effettivamente l'atto di citazione di primo grado non presentava i vizi di genericità e di insufficiente allegazione del fatto ritenuti dal Tribunale e che la prova testimoniale articolata dall'attore, se correttamente espletata, avrebbe consentito di integrare le eventuali insufficienza nella ricostruzione del fatto. Ma quella prova non è stata ammessa e di tanto l'attore non si è doluto, non reagendo in alcun modo all'ordinanza di rigetto ma, soprattutto e per quello che qui rileva, non reiterando le richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni così legittimando la presunzione di abbandono delle stesse che, nel caso in esame, non è stata vinta da alcun elemento di segno contrario. Dal verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. emerge infatti che il difensore dell'attore si è genericamente riportato ai propri atti difensivi senza specificare nulla con riferimento alle istanze istruttorie.
Pur tenendo presente gli ultimi arresti della Corte di Cassazione secondo i quali per ritenere abbandonata la richiesta istruttoria occorre avere riguardo al complessivo contegno della parte, nel caso in esame non è possibile davvero rintracciare elementi contrari a quella presunzione: avendo il
Tribunale rigettato le richieste istruttorie e contestualmente fissato l'udienza per il 281 sexies c.p.c. e considerata la radicale contestazione della domanda da parte della assicurazione non era evidentemente ipotizzabile da parte della difesa dell'attore un accoglimento allo stato degli atti che solo avrebbe potuto giustificare la mancata coltivazione delle richieste istruttorie.
Tanto ha determinato la dichiarazione di inammissibilità delle richieste istruttorie in questa sede cui consegue, per le ragioni già esposte, il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (scaglione di riferimento compreso tra € 26.001 e € 52.000) e ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni affrontate.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 787 del 2022 e nei confronti di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_8 CP_2
e così provvede:
[...] Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_2
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la Sentenza n. 787/2022 del Tribunale di Crotone;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio in favore della che liquida in € 4.995,5 per compensi Controparte_8 professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al 15% come per legge;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero Dott.ssa Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1715/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 17.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Comito giusta procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cavallo Antonio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
3) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 787/2022, depositata il 19/10/2022, pronunciata dal Tribunale di Crotone il 19.10.2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1256/2021, accogliendo la domanda originariamente proposta di risarcimento in favore dell'odierno appellante per come già formulata e, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55 del 2014 come modificato con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”;
Per parte appellata < …” Voglia l'On. Giudice d'Appello dichiarare l'inammissibilità del presente atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., comma 1, come meglio argomentato in narrativa al punto 1 ovvero, nella denegata ed improbabile ipotesi in cui l'On. Giudice adito non dichiari il proposto gravame inammissibile sin dalla prima udienza Voglia, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg.ri e - convenuti Controparte_2 Controparte_2 contumaci in primo grado e non citati nel giudizio che ci occupa -, accertare e dichiarare la sua palese infondatezza ed illegittimità e rigettarlo in toto, per tutte le motivazioni esplicitate ed argomentate in narrativa, confermando per l'effetto la sentenza n. 787/2022 resa dal Tribunale di
Crotone, in persona del dott. , con ogni consequenziale statuizione di legge, Controparte_3 valutando, altresì, la condotta degli istanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., cc.I e III;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e la innanzi al Tribunale di Crotone al fine di sentirli CP_2 Controparte_2 Controparte_4 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 05.10.2020 alle ore 15:00 circa in Crotone alla Via degli Olmi.
Più in particolare, l'attore ha assunto che mentre era in sella alla propria bicicletta, all'improvviso è stato investito dall'autovettura Dacia Duster tg FT 931 WT, assicurata con la Compagnia CP_5
di proprietà di e condotta nell'occasione da la quale
[...] Controparte_2 Controparte_2 nell'effettuare la manovra di retromarcia, non si avvedeva della presenza di , Parte_1 facendolo cadere a terra. Ha rappresentato altresì, che dopo l'investimento è stato trasportato al presidio ospedaliero di Crotone dove i medici di turno gli hanno diagnosticato una “frattura traumatica della parte inferiore dell'arto superiore, frattura spalla SN e Trauma cranico lieve””.
Infine, l'attore ha evidenziato di aver inoltrato richiesta di risarcimento danni, con PEC del 09 dicembre 2020 alla compagnia assicurativa del veicolo ma che tale richiesta non ha avuto alcun riscontro positivo.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 09.12.2021 la per contestare le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il Controparte_6 rigetto della domanda rilevando, in particolare, la mancata allegazione e prova dell'illecito lamentato sia sotto il profilo dell'an debeatur sia sotto il profilo del quantum.
Pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 CP_2
[...]
La causa è stata istruita soltanto mediante produzione documentale prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 787/2022 resa il 19.10.2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Crotone ha così provveduto: “Rigetta le domande proposte da - Condanna parte attrice a Parte_1 rifondere a le spese di lite che liquida in euro 3972,00, oltre rimborso Controparte_1 forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In estrema sintesi, il Tribunale di Crotone ha rigettato la domanda sull'assunto che non fosse stato sufficientemente provato che il danno lamentato fosse derivato dal sinistro dedotto ed ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, , ha proposto appello con atto di citazione notificato a Parte_1 mezzo PEC il 07.06.2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa depositata in data 07.03.2023, si è costituita in giudizio la TR
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel
[...] merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, non hanno inteso costituirsi e Controparte_2 CP_2
[...]
Con ordinanza del 17 luglio 2023 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09 ottobre
2024.
L'udienza del 09.10.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 15.10.2024 comunicato in data 17.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Soltanto parte appellata ha depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di e i quali Controparte_2 Controparte_2 benché evocati in giudizio, con notificazione dell'atto di citazione in appello effettuata a mezzo
Raccomandata A/R in data 07.04.2023 non hanno inteso costituirsi. Deve invece essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Dal contenuto dell'appello emerge che nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 2017, ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.2
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse stato assolto l'onere di allegazione specifica delle circostanze fattuali idonee a ritenere l'evento riconducibile alla condotta di guida di parte convenuta, in quanto ha considerato generica la descrizione dei fatti per come formulata nell'atto di citazione.
Al contrario, sostiene in primis che non si tratta di un sinistro tra due autoveicoli, ove è possibile individuare il punto di contatto in funzione dei danni ai mezzi;
nel caso de quo, ha evidenziato che l'evento lesivo, è stato causato da un urto di lieve entità che non ha lasciato segni evidenti sull'autovettura e a causa del quale la bicicletta è finita a terra, senza che nessuno sia in grado di asserire il punto di urto tra i due mezzi coinvolti.
Infine, in ordine alla dinamica del sinistro e alle censure avanzate dal Giudice in ordine alla specifica allegazione, sostiene che sono state chiarite con le memorie 183 comma 6 c.p.c.
Nonostante la loro essenzialità ai fini del decidere, il giudice non ha ammesso i mezzi di prova richiesti consistente nella prova per testi, nell'interrogatorio formale e nella CTU medico-legale che al contrario avrebbero chiarito la dinamica del sinistro e la compatibilità tra l'evento e i danni subiti.
La parziale fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell'appello non ne consentono l'accoglimento per l'assorbente rilievo che la domanda, in ogni caso, è rimasta priva di supporto probatorio.
Deve qui riconoscersi che effettivamente l'atto di citazione di primo grado non presentava i vizi di genericità e di insufficiente allegazione del fatto ritenuti dal Tribunale e che la prova testimoniale articolata dall'attore, se correttamente espletata, avrebbe consentito di integrare le eventuali insufficienza nella ricostruzione del fatto. Ma quella prova non è stata ammessa e di tanto l'attore non si è doluto, non reagendo in alcun modo all'ordinanza di rigetto ma, soprattutto e per quello che qui rileva, non reiterando le richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni così legittimando la presunzione di abbandono delle stesse che, nel caso in esame, non è stata vinta da alcun elemento di segno contrario. Dal verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. emerge infatti che il difensore dell'attore si è genericamente riportato ai propri atti difensivi senza specificare nulla con riferimento alle istanze istruttorie.
Pur tenendo presente gli ultimi arresti della Corte di Cassazione secondo i quali per ritenere abbandonata la richiesta istruttoria occorre avere riguardo al complessivo contegno della parte, nel caso in esame non è possibile davvero rintracciare elementi contrari a quella presunzione: avendo il
Tribunale rigettato le richieste istruttorie e contestualmente fissato l'udienza per il 281 sexies c.p.c. e considerata la radicale contestazione della domanda da parte della assicurazione non era evidentemente ipotizzabile da parte della difesa dell'attore un accoglimento allo stato degli atti che solo avrebbe potuto giustificare la mancata coltivazione delle richieste istruttorie.
Tanto ha determinato la dichiarazione di inammissibilità delle richieste istruttorie in questa sede cui consegue, per le ragioni già esposte, il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (scaglione di riferimento compreso tra € 26.001 e € 52.000) e ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni affrontate.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 787 del 2022 e nei confronti di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_8 CP_2
e così provvede:
[...] Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_2
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la Sentenza n. 787/2022 del Tribunale di Crotone;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio in favore della che liquida in € 4.995,5 per compensi Controparte_8 professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al 15% come per legge;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvana Ferriero Dott.ssa Carmela Ruberto