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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9570/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO ESPOSITO giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nella Controparte_1 P.IVA_1
persona dell' Ing. dirigente dell'Ufficio, rappresentato e difeso dal Funzionario Controparte_2
Dott.Salvatore Privitera, che elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio, in , Via Battello 29/B. CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione del 31.3.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che la parte resistente si è costituita telematicamente in data
24.3.2025, depositando nuova documentazione, ossia non solo tardivamente, bensì anche oltre il termine necessario a garantire concretamente il contraddittorio, considerando che, prendendo atto della mancata costituzione dell' , la causa è stata rinviata per la discussione e decisione all'udienza CP_1
del 31.3,2025, con termine per note fino al 20.3.2025.
Ciò premesso, l'opposizione proposta da contro l'ordinanza Parte_1
ingiunzione Ordinanza Ingiunzione n.24/134 prot. n.13214 del 26 giugno 2024, notificata in data
25.07.2024, e l'Ordinanza Ingiunzione n.24/135 prot. n.13211 del 26 giugno 2024, notificata in data
25.07.2024, emesse dall' è fondata e merita Controparte_1
accoglimento.
Va infatti subito premesso che, con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica nei termini di legge (90 giorni) per violazione dell'art. 14 L.689/1981, deducendo in particolare l'avvenuta estinzione perché, nel caso di specie, l'accesso ispettivo è avvenuto in data
5.11.2019, in data 25.11.2019 il Consulente del lavoro della parte ricorrente ha fornito tutta la documentazione all' ma le violazioni sono state contestate solo in data Controparte_1
29.05.2020.
In proposito, non si vuole sottacere che, in tema di sanzioni amministrative, il termine di suddetto termine di notifica entro novanta giorni non decorre sempre dalla data della commissione del fatto, perchè, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, possono necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti, con conseguente decorrenza posticipata al momento in pagina 2 di 4 cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.
La Corte di cassazione ha infatti precisato che, in materia di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. II, 09/02/2024, n. 3712).
Di conseguenza, in caso di contrasto sul punto, compete al giudice di merito, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla P.A., per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza (art. 14, comma 2, l. n. 689 del
1981).
Tuttavia, nella fattispecie, il termine generale è ampiamente decorso, anche considerando la necessità di esaminare la documentazione successivamente acquisita e le dichiarazioni rese dai lavoratori il 4 dicembre 2019, la parte resistente, oltre a costituirsi tardivamente, ha richiamato i condivisibili insegnamenti della giurisprudenza in materia ma non ha concretamente spiegato le ragioni del ritardo anche a partire da dicembre, non risultano accertamenti particolarmente complessi e, a meno di adottare interpretazioni che finiscano per privare la norma di qualsivoglia efficacia precettiva, la decorrenza in data ampiamente successiva non può essere meramente presunta.
Alla luce dalla fondatezza di tale primo motivo di ricorso, le restanti questioni restano assorbite e le ordinanze opposte devono considerarsi illegittime.
pagina 3 di 4 Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore come da domanda, parametro minino per tutte le fasi, considerando la natura sostanzialmente contumaciale del giudizio e l'attività
processuale effettivamente necessaria), seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa n. R.G. 9570/2024;
in accoglimento dell'opposizione proposta da , annulla l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n.24/134 prot. n.13214 del 26 giugno 2024, notificata in data 25.07.2024, e l'ordinanza
Ingiunzione n.24/135 prot. n.13211 del 26 giugno 2024, notificata in data 25.07.2024, emesse dall' ; Controparte_1
condanna il resistente al pagamento delle spese Controparte_1
processuali del giudizio in favore del ricorrente , distratte in favore del Parte_1
difensore antistatario Avv. Gennaro Esposito, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 31 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9570/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO ESPOSITO giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nella Controparte_1 P.IVA_1
persona dell' Ing. dirigente dell'Ufficio, rappresentato e difeso dal Funzionario Controparte_2
Dott.Salvatore Privitera, che elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio, in , Via Battello 29/B. CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione del 31.3.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che la parte resistente si è costituita telematicamente in data
24.3.2025, depositando nuova documentazione, ossia non solo tardivamente, bensì anche oltre il termine necessario a garantire concretamente il contraddittorio, considerando che, prendendo atto della mancata costituzione dell' , la causa è stata rinviata per la discussione e decisione all'udienza CP_1
del 31.3,2025, con termine per note fino al 20.3.2025.
Ciò premesso, l'opposizione proposta da contro l'ordinanza Parte_1
ingiunzione Ordinanza Ingiunzione n.24/134 prot. n.13214 del 26 giugno 2024, notificata in data
25.07.2024, e l'Ordinanza Ingiunzione n.24/135 prot. n.13211 del 26 giugno 2024, notificata in data
25.07.2024, emesse dall' è fondata e merita Controparte_1
accoglimento.
Va infatti subito premesso che, con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica nei termini di legge (90 giorni) per violazione dell'art. 14 L.689/1981, deducendo in particolare l'avvenuta estinzione perché, nel caso di specie, l'accesso ispettivo è avvenuto in data
5.11.2019, in data 25.11.2019 il Consulente del lavoro della parte ricorrente ha fornito tutta la documentazione all' ma le violazioni sono state contestate solo in data Controparte_1
29.05.2020.
In proposito, non si vuole sottacere che, in tema di sanzioni amministrative, il termine di suddetto termine di notifica entro novanta giorni non decorre sempre dalla data della commissione del fatto, perchè, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, possono necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti, con conseguente decorrenza posticipata al momento in pagina 2 di 4 cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.
La Corte di cassazione ha infatti precisato che, in materia di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. II, 09/02/2024, n. 3712).
Di conseguenza, in caso di contrasto sul punto, compete al giudice di merito, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla P.A., per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza (art. 14, comma 2, l. n. 689 del
1981).
Tuttavia, nella fattispecie, il termine generale è ampiamente decorso, anche considerando la necessità di esaminare la documentazione successivamente acquisita e le dichiarazioni rese dai lavoratori il 4 dicembre 2019, la parte resistente, oltre a costituirsi tardivamente, ha richiamato i condivisibili insegnamenti della giurisprudenza in materia ma non ha concretamente spiegato le ragioni del ritardo anche a partire da dicembre, non risultano accertamenti particolarmente complessi e, a meno di adottare interpretazioni che finiscano per privare la norma di qualsivoglia efficacia precettiva, la decorrenza in data ampiamente successiva non può essere meramente presunta.
Alla luce dalla fondatezza di tale primo motivo di ricorso, le restanti questioni restano assorbite e le ordinanze opposte devono considerarsi illegittime.
pagina 3 di 4 Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore come da domanda, parametro minino per tutte le fasi, considerando la natura sostanzialmente contumaciale del giudizio e l'attività
processuale effettivamente necessaria), seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa n. R.G. 9570/2024;
in accoglimento dell'opposizione proposta da , annulla l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n.24/134 prot. n.13214 del 26 giugno 2024, notificata in data 25.07.2024, e l'ordinanza
Ingiunzione n.24/135 prot. n.13211 del 26 giugno 2024, notificata in data 25.07.2024, emesse dall' ; Controparte_1
condanna il resistente al pagamento delle spese Controparte_1
processuali del giudizio in favore del ricorrente , distratte in favore del Parte_1
difensore antistatario Avv. Gennaro Esposito, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 31 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4