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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/06/2024, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 306/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 306/2021 tra le parti:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Ippolita Sergi, elettivamente domiciliato in Prato, viale Vittorio Veneto n. 22 presso lo studio del difensore;
ATTORE
2 c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Cautillo, elettivamente domiciliata in Prato, viale Montegrappa n. 282 presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
Geom. c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._2
Valeria Ippolita Sergi, elettivamente domiciliato in Prato, viale Vittorio Veneto n. 22 presso lo studio del difensore;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Decisa a Prato in data 10/06/2024 sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Attore: (…) conclude come in atto di citazione [«(…) accertare e dichiarare che il geom.
ha eseguito le prestazioni di cui in narrativa condannando la 2 Parte_1 CP_1
a pagare al geom. l'importo pari ad € 115.252,30 oltre IVA e Cassa Geometri o
[...] Pt_1
quella somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.»] opponendosi ad ogni domanda nuova della controparte, in via istruttoria insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori giuste memorie istruttorie con rigetto della domanda di parte convenuta e condanna della controparte alle spese ed onorari di giudizio.
Convenuta: In via pregiudiziale di rito: (…). Nel merito, in tesi, accertate le causali di cui in premessa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, valutate le causali di cui in premessa, rideterminare il minor credito vantato dall'attore secondo principi e criteri di equità ed alla luce del progetto di notula originario;
In via riconvenzionale, accertate le causali di cui in premessa, condannare l'attore e la terza chiamata, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di 2 pari ad € 250.000,00 o quella Controparte_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese funzioni ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge.
Terza chiamata: (…) conclude come in comparsa di costituzione e risposta [«(…) rigetti della domanda della 2 nei confronti ella geom. in quanto Controparte_1 CP_2 quest'ultima carente di legittimazione passiva;
in denegata ipotesi ed in via riconvenzionale previo accertamento che la geom. ha eseguito le prestazioni professionali per € CP_2
19.663,35, o quella somma risultante di giustizia, in favore della 2 Controparte_1 condanni quest'ultima al pagamento delle prestazioni professionali rese per conto 2
[...] per € 19.663,35 oltre interessi legali dal dì del dovuto al pagamento e Parte_2
rivalutazione monetaria in favore della geom. Con vittoria di spese e onorari di Pt_1
giudizio.»] ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come richiesto nelle memorie istruttorie, si oppone a nuove domande della controparte con rigetto della domanda avversaria e condanna della controparte alle spese ed onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio, con citazione, 2 (di seguito: «2 Parte_1 Controparte_1
) rassegnando conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte. CP_1
A sostegno della domanda ha allegato di avere eseguito per conto della convenuta alcune prestazioni professionali di geometra, per le quali ha calcolato i propri compensi applicando il pagina 2 di 17 Testo Unico della tariffa per le prestazioni professionali dei geometri (legge n. 149/1944), per un totale di € 115.252,30, non essendo stato raggiunto un accordo in sede di negoziazione assistita sui compensi agevolati richiesti.
L'attore ha descritto le attività espletate, relative a 22 posizioni, specificando per ciascuna posizione i compensi richiesti.
Si è costituita in giudizio 2 assegnando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
Ha premesso la convenuta che con PEC inviata dal legale del sig. in data 18/02/2020, Pt_1
era stato inviato un diverso progetto di notula, di € 41.800,00 oltre IVA e Cassa geometri, riferito alle posizioni seguite sia dall'attore che dalla figlia , in quanto tra i due vi era un CP_2
interscambio ed entrambi si dedicavano alle stesse pratiche.
Ha quindi eccepito che la negoziazione assistita non è stata esperita sul maggior credito poi azionato con l'atto di citazione, dolendosi altresì dell'indeterminatezza della domanda.
Circa i compensi richiesti, il convenuto ha eccepito, in generale: l'avvenuto pagamento dei compensi;
l'assenza di un incarico;
l'esecuzione della prestazione in favore di soggetti diversi da
2 l'esecuzione della prestazione da parte del geom. l'avvenuta CP_1 CP_2
determinazione del quantum a discrezione, in modo arbitrario, in mancanza di qualsiasi accordo.
2 a poi preso specifica posizione su ciascuna pratica indicata dall'attore. CP_1
A fondamento della domanda riconvenzionale, la convenuta ha allegato: di avere stipulato in data 20/06/2016 un contratto di compravendita con per l'acquisto della piena CP_3
proprietà di un complesso immobiliare composto da fabbricati e terreni posti nel Comune di
Vernio, via dell'Appennino n. 57, località Montepiano;
che a seguito dell'acquisto furono nominati, quali tecnici di fiducia della società, il geom. e la geom. Parte_1 [...]
che per la parte strutturale venne invece incaricato l'ing. che la CP_2 Testimone_1
finalità era quella di realizzare tre unità immobiliari ad uso residenziale da porre in vendita una volta ultimati i lavori edili;
di essersi accertata con i tecnici di fiducia, prima di dare inizio ai lavori, che tutte le pratiche edilizie e urbanistiche fossero state eseguite e che il Comune di
Vernio avesse dato il nulla osta alla ristrutturazione;
di avere quindi provveduto a realizzare i solai, a montare i massetti e livellare i pavimenti, a ristrutturare completamente la copertura dell'immobile, a suddividere gli ambienti secondo le disposizioni della direzione lavori e a realizzare tutti gli impianti asserviti all'immobile (acqua, gas ed energia elettrica); di avere ordinato gli infissi da installare sulla costruzione;
che rimanevano da realizzare solo i pavimenti e i rivestimenti dei bagni con i relativi sanitari;
di avere tuttavia ricevuto, quando erano quasi terminati i lavori, dal Comune di Vernio, una sanzione amministrativa di € 6.332,14 relativa al pagina 3 di 17 mancato deposito di documenti tecnici, in particolare dell'autocalcolo del contributo afferente il costo di costruzione e la relativa attestazione di versamento;
di avere pagato la sanzione;
di avere incaricato un altro tecnico – il geom. - di verificare, presso l'ufficio tecnico del Controparte_4
Comune di Vernio, la reale situazione relativa all'immobile di proprietà, oltre che di assumere la direzione dei lavori;
che il geom. ha rilevato una serie di difformità (descritte nel CP_4
dettaglio nella comparsa di costituzione) e constatato che la documentazione tecnica fornita dai geom. in particolare le planimetrie e gli altri elaborati tecnici, sono diversi da quelli Pt_1
depositati presso l'ufficio tecnico di Vernio dagli stessi professionisti e che inoltre i grafici
Org_ architettonici a corredo della Prot. n. 5028 del 30/09/2016 P.E. 307 e successiva integrazione Prot. 5707 del 2/11/2016, anch'essi a firma dello studio sono difformi da Pt_1
quelli allegati al progetto degli impianti redatto dall'Ing. pure questi provenienti dai CP_5
tecnici incaricati;
che a causa della condotta negligente dei due geometri, il cantiere è fermo e non vi la possibilità di sanare quanto realizzato, con un conseguente aggravio di spesa, che si aggiunge a un danno patrimoniale quantificabile in € 250.000,00 in quanto l'unico modo per sanare l'immobile è demolire le opere realizzate e ripristinarle nuovamente.
A sostegno della domanda di condanna della geom. al risarcimento del danno in CP_2 solido con l'attore, in funzione della quale è stata chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, la convenuta ha allegato che la geometra, oltre che figlia di è sua collega di Pt_1 studio e collaboratrice, usualmente impegnata nell'assistere i clienti congiuntamente al padre;
anche nel caso di 2 infatti, entrambi i tecnici hanno firmato i documenti, redatto i progetti CP_1
e seguito la direzione dei lavori.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio il geom. formulando CP_2
le conclusioni trascritte in epigrafe.
La parte chiamata ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di condanna avanzata nei suoi confronti da 2 rilevando come gli CP_1 errori professionali da quest'ultima lamentati riguardino le pratiche depositate presso il Comune di Vernio inerenti agli immobili posti in località Montepiano, via dell'Appennino n. 57, tutte sottoscritte dal geom. all'epoca dei fatti, invero, la geom. che Parte_1 CP_2
ha una propria partita IVA e non è associata con il padre, era impegnata soprattutto come deputata nella Camera dei Deputati del Parlamento italiano.
Nel merito il geom. ha contestato ogni responsabilità, evidenziando che le CP_2
difformità rispetto ai progetti depositati riguardano opere interne che non costituiscono oggetto di variante essenziale e avrebbero potuto essere regolarizzate con variante finale al momento pagina 4 di 17 della comunicazione di fine lavori;
tuttavia, in corso d'opera e prima della scadenza della SCIA,
2 revocò l'incarico al geom. escludendolo dalla direzione dei lavori e CP_1 Pt_1
impendendo alla stesso di sanare le difformità.
A fondamento della domanda riconvenzionale subordinata, il geom. ha allegato di CP_2
avere chiesto a 2 con PEC del 30/09/2020, tramite invito a concludere una convenzione CP_1
di negoziazione assistita, il pagamento di compensi professionali pari a € 19.663,35 per le seguenti collaborazioni: 1) ristrutturazione edilizia di immobile posto nel Comune di Vernio, località Montepiano, via dell'Appennino e più precisamente: a) SCIA per divisione in più unità immobiliari con elaborati grafici, relazione tecnica descrittiva, integrazioni richieste dall'ufficio tecnico, modulistica, documentazione varia;
b) SCIA in variante con nuova distribuzione interna senza la suddivisione in più unità immobiliari, elaborati grafici e relazioni tecniche, modulistica, integrazioni richieste dall'ufficio tecnico e quant'altro per rendere la pratica compiuta;
c) pratica per strada condominiale con confinanti per la rimessa in pristino della stessa (schemi, relazione, ricerca documentazione tecnica e catastale verifiche sul posto, comunicazione con altri vicini, ricerca di accordi con capitolati per interventi); d) relazione di proposte per varie soluzioni di interni con grafici, particolari, viste tridimensionali, arredi;
2) permuta, per costruzione di immobile in Prato, via Frascati, con (esame della pratica, verifica dei progetti Persona_1
presenti e dello stato urbanistico degli stessi, calcolo superfici e volumi, capitolato opere grezze e finiture per determinare valore della permuta, conto economico per la determinazione della convivenza dell'intervento, consulenze con avvocati e notaio, con bozza di permuta e compravendita, presso notai , incontri vari fra le parti, ripetuti nel tempo, Persona_2
importo, previsto), operazione dal valore di circa € 2.000.000,00.
Dopo l'udienza di prima comparizione e trattazione, nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., ha replicato alla domanda riconvenzionale di 2 in termini Parte_1 CP_1
analoghi al geom. CP_2
La causa è stata istruita con una c.t.u. sui seguenti quesiti: «1) verifichi se, in base ai documenti prodotti dalle parti, le prestazioni descritte nella citazione sono state eseguite dall'avv. Pt_1
o dal geom. o da entrambi in base a un possibile incarico collegiale;
2)
[...] CP_2
dica per quali delle suddette prestazioni risulti, anche indirettamente, il conferimento dell'incarico da parte di 2 3) verifichi la congruità dei compensi richiesti Controparte_1 dall'avv. 4) verifichi la sussistenza degli errori professionali lamentati da 2 Parte_1
nella comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto anche delle difese Controparte_1 svolte dai professionisti nei rispettivi scritti difensivi;
5) determini l'ammontare delle maggiori
pagina 5 di 17 spese che 2 ha sostenuto o potrebbe molto probabilmente sostenere in Controparte_1
conseguenza degli eventuali errori accertati;
6) tenti la conciliazione delle parti e formuli una proposta conciliativa», mentre non sono state ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti.
***
1. In via pregiudiziale si rileva che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, la domanda di è procedibile sebbene l'invito alla stipula di una convenzione di Parte_1
negoziazione assistita riguardi un credito d'importo inferiore: la pretesa esercitata in questa sede, infatti, ha valore superiore a € 50.000,00 ai sensi dell'art. 3, decreto-legge n. 132/2024, conv. con mod.ni dalla legge n. 162/2014 e non rientra pertanto tra quelle assoggettate ala condizione di procedibilità.
2. È infondata anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'attore in relazione alla domanda riconvenzionale di 2 dev'essere sul punto richiamato, in via analogica, il CP_1
principio di recente affermato dalle Sezioni Unite della S.C. in relazione alla mediazione obbligatoria ex art. 5, d.l.vo n. 28/2010, secondo la condizione di procedibilità è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali (Cass., Sez. Unite,
n. 3452 del 07/02/2024).
3. Nel merito, in via preliminare, mette conto rilevare che la relazione del CTU ing.
[...]
(deposito del 10/03/2023), la quale ha esaurientemente risposto alle osservazioni dei Per_3
consulenti tecnici di parte, non è stata oggetto di rilievi critici all'udienza appositamente fissata per il suo esame, né successivamente, neppure nelle comparse conclusionali. Si deve quindi ritenere che le parti abbiano, sotto il profilo squisitamente tecnico, aderito alla c.t.u..
La relazione, inoltre, è dettagliata e approfondita, motiva in modo ampio e argomentato le risposte ai quesiti, contiene una spiegazione completa ed esaustiva dei criteri adottati e degli elementi fattuali valutati, si fonda su ragionamenti ineccepibili sotto il profilo logico.
In particolare, dalla pagina 24 alla pagina 26 della relazione, il CTU spiega i parametri adottati per la determinazione degli onorari e delle spese. Quanto ai primi, il consulente ha correttamente applicato il d.m. n. 140/2012, facendo riferimento all'abrogata tariffa dei geometri di cui alla legge n. 144/1949 solo qualora le prestazioni non siano riconducibili a un «valore dell'opera»; quanto alle spese generali, l'ing. ha ritenuto di quantificarle nel 15% degli onorari, Per_3
percentuale condivisa con i CTP, che appare equa. Il CTU ha inoltre specificato che, nella verifica della congruità dei compensi richiesti, sarà ritenuto congruo un importo compreso nell'intervallo ±15% dell'onorario calcolato, comprensivo dell'aliquota di spese, come pagina 6 di 17 concordato con i consulenti di parte durante le operazioni peritali alla riunione del 27/12/2012
(allegato 7 alla relazione).
È pertanto possibile prendere le mosse dalla c.t.u. nell'esame delle domande e delle eccezioni delle parti.
4. Fatta questa premessa metodologica, la domanda di di pagamento dei Parte_1
compensi professionali è parzialmente fondata.
4.1. In primo luogo, tenuto conto delle contestazioni della convenuta, non possono essere riconosciuti i compensi professionali per le seguenti posizioni (indicate in base al numero e con la descrizione dati dall'attore nella citazione), rispetto alle quali non è stata raggiunta la prova del conferimento dell'incarico professionale, neppure in via presuntiva:
2 – contratto relativo al fabbricato Montepiano;
4 – pratica urgenza tetto edificio Montepiano: in questo caso, poiché esiste presso il Comune di
Vernio una pratica edilizia che ha come oggetto la demolizione e il rifacimento della copertura
(segnalazione certificata di inizio attività, di seguito «SCIA», n. 3876 del 18/07/2016), che però
è stata firmata e depositata dal geom. in mancanza di prova contraria, si presume CP_2
che le prestazioni descritte sotto questa voce (cfr. sul punto il paragrafo 4.5.4 a pagina 29 della relazione peritale) siano state eseguite dalla terza chiamata e non da Parte_1
5 – ricorso per accertamento relativo al fabbricato acquistato dalla sig.ra Organizzazione_2
Per_4
7 – incarico di C.T.P. causa con vicino, sig.ra immobile a Montepiano, via Persona_5
Appennino n. 57;
8 – incarico per interventi su strada condominiale, per accesso al retro del fabbricato posto nel
Comune di Vernio a Montepiano, via dell'Appennino n. 57;
10 – incarico per consulenza tecnica, con assistenza per installazione ponteggi, su cantiere in via
Marco Roncioni n. 98 a Prato;
11 – incarico per consulenza tecnica, relativa a redazione di capitolato per lavori di rifacimento intonaci delle pareti esterne al fabbricato posto in Comune di Prato, via di Capalle, di proprietà sig. Pt_3
12 – incarico per consulenza tecnica, per contestazione lavori eseguiti da 2 al CP_1
fabbricato industriale posto in Comune di Prato, via Gistri n. 2 proprietà su progetto CP_6
ing. Persona_6
14 – incarico per redazione di relativo al montaggio ponteggi da parte della 2 Org_3 CP_1
alle opere eseguite dalla ditta presso immobile posto in Prato, via del Palco;
Pt_4
pagina 7 di 17 15 – incarico per consulenza tecnica, relativa ad acquisizione, da parte della 2 di CP_1
aree e fabbricati posti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa, per eventuale intervento edificatorio;
16 – incarico per consulenza tecnica relativa ad acquisizione, da parte della 2 di aree CP_1
e immobili rustici, posti in Prato, località Mezzana;
19 – incarico per consulenza tecnica, relativa ad acquisizione, da parte della 2 di CP_1
aree e fabbricati posti in località Carmignano, al fine di verificare la possibilità di eventuale permuta da concordare con il Comune di Carmignano, per la esecuzione di recupero edilizio, per realizzazione di alloggi, negozi, etc.;
20 – incarico per consulenza tecnica relativa ad acquisizione, da parte della 2 di aree CP_1
e fabbricato oggetto di trasformazione edilizia, posto in Comune di Montale, in località
Tobbiana;
21 – incarico per consulenza tecnica per permuta con costruzioni edili Organizzazione_4
e C. relativi a piano di recupero per realizzazione di appartamenti per civile abitazione,
[...]
posto in Prato, via Frasca;
22 – incarico per redazione di relativo al montaggio di ponteggi da parte della 2 Org_3 CP_1
presso un immobile posto in Prato, via Cava.
4.2. Quanto alla pratica contrassegnata dal n. 1 (acquisto di fabbricato posto nel Comune di
Vernio in località Montepiano, via dell'Appennino n. 57), riferita alla trattativa e all'intermediazione in funzione dell'acquisto dell'immobile, il compenso, calcolato dall'attore nella misura del 3% del valore dell'affare, è escluso per l'assorbente considerazione che l'attività descritta da è del tutto assimilabile a quella del mediatore e, a fronte Parte_1 dell'eccezione della convenuta, l'attore non ha provato di essere iscritto al ruolo previsto dall'art. 1, legge n. 39/1989, iscrizione che è necessaria, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche in caso di mediazione atipica onerosa (ipotesi in cui il mediatore presta la propria attività nell'interesse di una delle parti: cfr. tra le tante Cass. n. 9814 del 13/04/2023). Infatti, sebbene l'art. 73, d.l.vo n. 59/2010 abbia soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2, legge n. 39/1989, non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Di conseguenza, l'art. 6, legge n. 39/1989, secondo cui «hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti
pagina 8 di 17 nei ruoli», va interpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.l.vo n. 59/2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass., n. 762 del 16/01/2014).
4.3. È invece accertato, per presunzioni, sulla base della documentazione presentata presso il
Comune di Vernio, l'incarico n. 3, relativo all'accertamento di conformità del febbricato di
Montepiano, via dell'Appennino n. 57, eseguito prima della compravendita. Il compenso può essere quantificato secondo quanto indicato dal CTU in € 1.190,10, in quanto quello richiesto dall'attore è al di sopra dell'intervallo di congruità di cui si è detto.
4.4. Analoga considerazione vale per la voce n. 6, descritta come incarico per la progettazione e la direzione dei lavori relative alla ristrutturazione dell'immobile di Montepiano, via Org_ dell'Appenino n. 57, assentita con 5028 del 30/09/2016.
In questo caso la convenuta non contesta che l'attività sia stata svolta, ivi compresa quella relativa alla variante alla SCIA, sebbene non depositata presso gli uffici comunali, ma eccepisce l'eccessività dell'importo in considerazione dei gravi errori progettuali che il tecnico avrebbe commesso, forieri di danni;
tali difese devono essere interpretate nel senso che 2 non CP_1 abbia eccepito l'inadempimento di ai sensi dell'art. 1460 c.c., ma si sia Parte_1
limitata a proporre domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Il CTU ha verificato le attività svolte in base ai documenti in atti.
Può essere così riconosciuto all'attore il compenso richiesto, come rettificato dal CTU con correzione dell'errore aritmetico che si trova nella citazione (con l'accordo dei CTP;
vedi allegato 7 alla relazione), pari a € 37.946,37 perché, sebbene non corrispondente a quello determinato dal consulente dell'ufficio (da € 24.934,59 a € 35.158,27), l'onorario rientra nella forbice di congruità del +/- 15%.
4.5. La convenuta, poi, non ha specificamente contestato il conferimento dell'incarico di cui alla voce n. 9 per consulenza tecnica con assistenza e contabilità di ponteggi realizzati dalla ditta in località Bagnolo, Comune . Tale prestazione, la cui esecuzione è stata Pt_4 Org_5
verificata dal CTU sulla scorta dei documenti prodotti, può essere remunerata con il compenso richiesto dall'attore, pari a € 2.300,00, in quanto rientrante nel suddetto intervallo di congruità, ancorché superiore all'importo individuato dal CTU (€ 1.867,79).
4.6. Analogamente, non vi è una specifica contestazione del conferimento dell'incarico per la posizione n. 13 (C.T.P. relativa ad opere eseguite dalla 2 all'immobile di proprietà CP_1
Cont e posto in Quarrata, via Vecchia Fiorentina n. 109/a, opere relative alla CP_8
pagina 9 di 17 realizzazione di una pasticceria). Sul punto il CTU, quanto alla produzione documentale dell'attore, ha evidenziato che «Sono presenti in atti una serie di scansioni, relative a brogliacci, copie di mandati e parti di capitolato. L'insieme è assolutamente “confusionario”; le pagine non hanno un ordine, né viene fornita una qualche chiave di lettura per ricomporre l'insieme.
Alcune pagine sembrano riprodotte due o tre volte identiche»; ciò nonostante il consulente è riuscito a ricavare, senza obiezioni sul punto della convenuta, che non si è trattato di una vera e propria consulenza tecnica di parte giudiziale, ma di attività stragiudiziale relativa a un contenzioso in cui ha controllato l'esecuzione di lavori e ha verificato la Parte_1 relativa contabilità, per contestare un ipotetico importo di € 16.904,42. L'ing. ha Per_3 calcolato un compenso di € 1.854,01, al lordo dell'acconto di € 800,00 riconosciuto dall'attore, importo rispetto al quale l'onorario richiesto si discosta dalla forbice di congruità sopra rammentata. Il residuo è pertanto € 1.054,01.
4.7. La convenuta non ha contestato neppure di avere incaricato in relazione Parte_1
alla voce n. 17, descritta come C.T.P. relativa a opere eseguite dalla ditta 2 alla ditta CP_1
nella di via Bisenzio n. 51 a , consistenti nella realizzazione Org_6 Org_5 dell'alloggio di una pesa industriale. Il CTU, valutate le attività documentate, anche in questo caso consistenti non in una vera e propria consulenza tecnica di parte in un giudizio, ma a prestazioni di varia natura connesse al contenzioso stragiudiziale tra le due società, ha quantificato un compenso di € 1.628,08, che può essere riconosciuto all'attore in luogo di quello oggetto di domanda, perché (come nel caso precedente) non congruo.
4.8. Risulta dimostrato in via presuntiva l'incarico di cui alla voce n. 18 (C.T.P. relativa a opere eseguite da 2 in favore di , presso l'immobile situato in Prato di cui alla CP_1 CP_9
causa ruolo n. 934/2016 r.g.. In questo caso si tratta di una consulenza tecnica di parte giudiziale, per la quale il CTU ha indicato un compenso di € 1.273,60, rispetto all'importo indicato in citazione che supera per più del 15% l'onorario congruo.
4.9. In base alle suesposte considerazioni, ha diritto al pagamento di € Parte_1
45.392,16, somma già comprensiva del rimborso delle spese generali, ma al netto degli accessori di legge (cassa geometri e IVA).
4.10. Trattandosi di transazione commerciale ai sensi dell'art. 2, d.l.vo n. 231/2002, gli interessi di mora sono dovuti al tasso maggiorato di cui all'art. 5 del decreto citato dalla data di comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita del 19/02/2020, atto idoneo a costituire in mora la debitrice, sulla minor somma di € 41.800,00 indicata nel progetto di notula allegato pagina 10 di 17 all'invito, fino al 26/01/2021, e allo stesso tasso ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (27/01/2021) al saldo.
5. L'eccezione di pagamento parziale formulata dalla convenuta è infondata, non avendo essa provato di avere corrisposto gli acconti indicati nella citazione;
i capitoli di prova testimoniale dedotti al riguardo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nn. 4 e 6) sono inammissibili in quanto contrari all'art. 2726 c.c..
6. Dev'essere ora esaminata la domanda riconvenzionale di 2 in quanto la domanda CP_1
riconvenzionale trasversale del geom. è stata proposta in via subordinata, per CP_2
l'ipotesi di condanna della stessa al risarcimento del danno in favore della convenuta.
La domanda di 2 fondata per quanto di ragione. CP_1
6.1. Il CTU ha esaminato gli errori e le carenze lamentate dalla convenuta e, da un raffronto tra lo stato dei luoghi e i titoli abilitativi, ha riscontrato (v. pagg. 57 e ss. della relazione) difformità interne sia strutturali che non strutturali in larga corrispondenti a quelle contestate, rilevando come le seconde, a differenza delle prime, siano «facilmente superabili con semplici varianti finali, se fatte entro il periodo di validità dei titoli abilitativi (…) oppure con titoli edilizi
“postumi” ed il versamento di una sanzione, probabilmente minima», ipotesi che ricorre nel caso di specie perché i titoli abilitativi sono scaduti e non sono più efficaci.
In particolare il consulente ha accertato gli errori professionali descritti nel dettaglio alle pagine
60 e 61 della relazione, con riferimento al paragrafo 5.2.2, consistenti nel mancato invio al
Comune di Vernio dell'autocalcolo degli oneri di urbanizzazione, con conseguente sanzione per versamento tardivo, e per il resto riconducibili a un'insufficiente sorveglianza da parte del direttore dei lavori affinché le opere fossero eseguite in conformità dei progetti depositati in
Comune, essendo state riscontrate le difformità da B a E, F e G.
Al riguardo mette conto richiamare l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
con la conseguenza che il direttore dei lavori è responsabile nel caso in cui ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, concretizzandosi la sua attività nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa (cfr. tra pagina 11 di 17 le tante: Cass., n. 10728 del 24/04/2008; Cass., n. 2913 del 07/02/2020; Cass., n. 9572 del
09/04/2024).
6.2. Quanto all'attribuzione delle responsabilità a e al geom. Parte_1 CP_2
si deve premettere che gli incarichi del geom. non possono essere considerati CP_2 pacifici ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.: infatti, sebbene la convenuta sostenga di essersi sempre rivolta a entrambi i tecnici dello studio e che questi ultimi abbiano sempre Pt_1
operato insieme, collaborando tra loro e condividendo le pratiche, la terza chiamata, in prima battuta, ha contestato queste asserzioni e solo in via di ipotesi ha chiesto di essere pagata per alcune prestazioni sovrapponibili a quelle indicate dall'attore. È quindi necessario esaminare le risultanze dell'istruttoria documentale.
Il CTU, sulla scorta dei documenti a disposizione, ha osservato «come sia assolutamente indeterminabile l'attribuzione di responsabilità di qualsivoglia intervento: è esistito un periodo di sovrapposizione tra i due tecnici, dal 30-09-2016 al 20-04-2018, con due distinte pratiche attive nello stesso cantiere e due distinti direttori dei lavori incaricati, che diventano tre, in quanto è da portare in conto anche l'Ing. sebbene limitatamente alle opere strutturali Tes_1
e soltanto fino alla chiusura dei lavori al (12-05- 2017)». Org_7
Anzitutto mette conto precisare
Si deve però considerare che la terza chiamata ha sottoscritto la sola SCIA n. 3876/2016 relativa al rifacimento della copertura, nella quale è indicata come progettista (allegato 12 alla relazione), ma non ha firmato le altre pratiche edilizie. Che ella abbia ricoperto anche la funzione di direttore dei lavori in relazione a tale opera non è specificamente contestato perché nella comparsa di costituzione e risposta si difende attribuendo tutta la responsabilità a CP_2
Org_ quale unico firmatario delle pratiche, ma la in questione, come detto, è Parte_1
sottoscritta proprio dal geom. inoltre nel progetto di notula prodotto dal geom. CP_2
è indicata anche la direzione dei lavori relativa alla demolizione e al rifacimento CP_2
della copertura.
È quindi accertato che il geom. abbia operato per conto di 2 come CP_2 CP_1
progettista e direttore dei lavori in relazione alla demolizione e al rifacimento del tetto.
La convenuta, invece, non ha provato di avere incaricato il geom. anche della CP_2
direzione dei lavori relativa alla restante ristrutturazione, della quale, pertanto non può essere ritenuta responsabile. In particolare, la prova per testi indicata da 2 nella memoria di cui CP_1 all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (capitoli 12-16) è inammissibile perché formulata genericamente.
pagina 12 di 17 al contrario, al punto 6 della citazione, ha ammesso di essersi occupato della Parte_1
direzione dei lavori relativa a tutte le opere di ristrutturazione, ivi comprese quelle afferenti alla copertura. D'altra parte, la SCIA n. 5028/2016 è stata depositata quando la precedente SCIA n.
3876/2016 era ancora efficace.
La responsabilità dell'attore non è esclusa dal fatto – evidenziato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - che, per le opere interne, sarebbe stato sufficiente depositare una variante nel corso della validità della SCIA e che ciò non fu possibile a causa della revoca dell'incarico da parte di 2 infatti, non ha provato di avere preventivamente CP_1 Parte_1
informato la cliente di tale scelta procedurale e di averla avvisata al momento della risoluzione del contratto, così da consentire a 2 di provvedere autonomamente e tempestivamente al CP_1
deposito della variante. In ogni caso tale modus procedendi è contrario alla diligenza professionale e alla prudenza perché tale da esporre la cliente a possibili controlli amministrativi in corso d'opera.
6.3. Si deve però altresì tenere conto della peculiarità del caso di specie, in cui la cliente non è una mera committente, ma coincide con l'esecutrice dei lavori: 2 infatti, ha conferito CP_1
l'incarico ai due tecnici dello studio in relazione a opere che essa stessa ha eseguito. Pt_1
L'esecutore di un'opera, generalmente l'appaltatore ma non soltanto costui, è obbligato a conformarsi al progetto depositato e ai titoli abilitativi, ancorché redatti da altri. Da ciò deriva, nel caso di specie, in cui 2 ra direttamente interessata alla conformità delle opere relative CP_1
a un immobile di sua proprietà, il concorso di colpa della convenuta ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., rilevabile d'ufficio purché nei limiti delle allegazioni delle parti (cfr. ex plurimis:
Cass., n. 9200 del 02/04/2021): il fatto di avere incaricato dei professionisti con compiti di sorveglianza non esimeva l'impresa esecutrice proprietaria del fabbricato dall'obbligo di comportarsi secondo diligenza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) nell'esecuzione del contratto d'opera intellettuale concluso con i tecnici dello studio e in ogni caso di rispettare le Pt_1
norme.
Tale conclusione è rafforzata dai rilievi del CTU il quale ha messo in evidenza «la concitazione ed il ritmo di produzione degli elaborati;
(…) In 4 mesi, si avvicendano sul fabbricato n.2 pratiche, n.2 fermo lavori, n.2 serie di integrazioni. Il ritmo appare molto più simile a quello di un cantiere in produzione, piuttosto che a quello di uno studio tecnico, come se il secondo cercasse di rincorrere il primo».
L'apporto causale di 2 rispetto agli eventi dannosi derivanti dall'inadempimento CP_1 dell'attore e della terza chiamata è valutabile nella misura del 50%.
pagina 13 di 17 7. Venendo ora ad accertare i danni subiti da 2 mette conto anzitutto rilevare che CP_1 quest'ultima, nella comparsa di costituzione e risposta, lamenta, come conseguenza dell'inadempimento dei tecnici, sia, in generale, un aggravio delle spese, che l'impossibilità di portare a termine i lavori con necessità di demolire quanto realizzato.
7.1. Il CTU ha correttamente ricondotto le maggiori spese alle differenze di costo imputabili alla complessiva dilazione dell'intervento nel tempo, ossia all'incremento di costo meramente inflazionistico (v. pagg. 62 e ss. della relazione), calcolato da un minimo di € 4.241,98 a un massimo di € 5.716,67, di talché l'aumento di costo medio da considerare quale danno emergente è pari a € 4.979,32.
7.2. Il CTU, inoltre, quanto alla seconda categoria di danni, dopo avere escluso che tutte le difformità riscontrate debbano essere demolite, ha condivisibilmente verificato se e quali difformità siano sanabili e con quali spese, determinando i costi da sostenere per rendere il complesso immobiliare commerciabile, visto che lo scopo (pacifico) di 2 era quello di CP_1
ristrutturare il fabbricato per poter poi vendere le unità immobiliari ricavate.
Il consulente dell'ufficio, sul punto, ha poi escluso che le difformità relative alle opere strutturali siano addebitabili ai tecnici in quanto esulanti le competenze di un geometra Pt_1
diplomato; tale considerazione è condivisibile in quanto è emerso che progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali era l'ing. talché si presume che nessuno dei tecnici Testimone_1
esorbitando dalle proprie funzioni, si sia occupato di questa parte. Pt_1
7.3. Riguardo alle difformità relative alle opere interne non strutturali, il CTU ha rilevato che tutte sono sanabili con un accertamento di conformità in sanatoria, per il quale ha calcolato spese tecniche per oneri professionali pari € 1.275,82, e con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00.
7.4. Quanto alla principale difformità esterna, non sanabile, costituita dall'innalzamento della copertura, intervento immediatamente censurato dal in quanto non consentito dagli CP_10 strumenti di pianificazione vigenti all'epoca, il CTU ha individuato come soluzione meno dispendiosa rispetto alla riduzione in pristino quella del pagamento della sanzione prevista dall'art. 200, comma 6, L.R. 65/2014, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive, calcolata in € 37.936,92 (cfr. pagine 68-70 della relazione per la spiegazione del calcolo), a cui si aggiunge l'importo di €
179,72 per oneri professionali.
7.5. Riguardo alla sanzione conseguente all'omesso deposito dell'autocalcolo degli oneri, il CTU ha evidenziato che 2 avrebbe comunque dovuto versare, quale contributo di costruzione, CP_1
pagina 14 di 17 l'importo di € 4.522,96, talché dà luogo a danno emergente solo la sanzione, costituita dalla maggiorazione ai sensi dell'art.192, comma 1, lett. c), L.R. n. 65/2014, pari a € 1.809,18.
7.6. Il danno ammonta complessivamente a € 47.180,96, da intendersi liquidato all'attualità in quanto si tratta di spese non ancora sostenute da 2 o, limitatamente alla sanzione per il CP_1
mancato autocalcolo degli oneri, di cui non è provata la data in cui sono state sostenute;
non sono dovuti, pertanto, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
7.7. Di tale danno, una quota del 50% (€ 25.590,48) è imputabile, come già detto, al concorso di colpa di 2 e del residuo 50% dev'essere causalmente attributo al geom. il CP_1 CP_2 minor importo riconducibile alla differenza delle altezze, pari a € 19.058,32 (€ 37.936,92 + €
179,72 : 2), del quale risponde in solido con quest'ultimo è responsabile Parte_1 dell'intera quota del 50%, per i motivi sopra indicati.
8. Dev'essere a questo punto esaminata la domanda riconvenzionale trasversale del geom.
[...]
CP_2
Le prestazioni descritte a pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata,
Org_ Org_ lettere a) e b) del punto 1) ( per divisione del fabbricato in più unità immobiliari e in variante con nuova distribuzione interna senza suddivisione in più unità immobiliari), sono riconducibili alla posizione n. 6 di relativa alla ristrutturazione dell'immobile Parte_1 di Montepiano, via dell'Appennino n. 57. Come sopra rilevato, tuttavia, la SCIA n. 5028 del
30/09/2016 – l'unica depositata in – è a firma dell'allora geometra e CP_10 Parte_1
non vi è prova che sia stata redatta dal (o anche dal) geom. parimenti, come si è CP_2 visto, è stato escluso che quest'ultima abbia collaborato come direttore dei lavori. Peraltro, la prova testimoniale formulata dalla terza chiamata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. (v. in particolare il capitolo 4) non è ammissibile perché riguardante fatti che devono essere provati per documenti o genericamente dedotti. Come già visto, è stata tra CP_2
l'altro, ad avere attribuito ogni responsabilità a sul presupposto che le Parte_1 prestazioni professionali siano state espletate unicamente dall'attore.
La voce c) del punto 1) (pratica per strada condominiale), è analoga alla voce n. 8 della citazione di rimasta del tutto sfornita di prova. Parte_1
Analoga considerazione vale per la voce 2) (permuta per costruzione di immobile in Prato, via
Frascati con il sig. ), che corrisponde alla voce n. 21 della citazione dell'attore, Persona_1
rimasta indimostrata.
Indeterminata è poi la voce d), per redazione di proposte per varie soluzioni di interni.
pagina 15 di 17 L'unica prestazione riferibile al geom. ossia la SCIA n. 3876 del 18/07/2016 per CP_2
il rifacimento della copertura, non si trova tra quelle descritte nella comparsa di costituzione e risposta e, sebbene sia indicata nel progetto di notula prodotto, se si accertasse il diritto di credito della terza chiamata in parte qua, sarebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
La domanda di pagamento dei compensi professionali della terza chiamata dev'essere pertanto rigettata.
9. Le spese processuali sono liquidate come segue, tenuto conto che risulta Parte_1
ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Tra attore e convenuta, essendovi parziale soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate per metà, con condanna di 2 a rifondere allo Stato, in luogo di CP_1 Pt_1
il residuo 50%.
[...]
La terza chiamata, totalmente soccombente verso 2 dev'essere condannata a pagare le CP_1
spese a quest'ultima.
I compensi professionali sono liquidati in base ai parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia sopra accertato (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00 tra attore e convenuta e scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 tra convenuta e terza chiamata) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
9.1. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono anticipate dallo Stato per la quota di 1/5 riferibile a e sono a carico di convenuta e terza chiamata per la quota Parte_1
2/5 ciascuna, fermo restando il vincolo solidale tra convenuta e terza chiamata in favore dell'ausiliare.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda dell'attore, condanna 2 a Controparte_1 pagare a la somma di € 45.392,16 per compensi professionali e spese Parte_1
generali, oltre accessori di legge (cassa geometri e IVA) se dovuti e agli interessi di mora al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 dal 19/02/2020 al 26/01/2021 sulla minor somma di € 41.800,00 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 27/01/2021 al saldo sull'intero;
pagina 16 di 17 2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna e il geom. in solido tra loro, al risarcimento del danno Parte_1 CP_2 in favore di 2 liquidato in € 25.590,48, nei limiti di € Controparte_1 CP_2
19.058,32;
3) rigetta la domanda riconvenzionale trasversale proposta dal geom. nei CP_2
confronti di 2 Controparte_1
4) dichiara le spese processuali compensate per metà tra attore e convenuta e condanna 2
a rifondere allo Stato, per la posizione di il Controparte_1 Parte_1 residuo 50% che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
5) condanna il geom. al pagamento delle spese processuali in favore di 2 CP_2 che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 10/06/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 306/2021 tra le parti:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Ippolita Sergi, elettivamente domiciliato in Prato, viale Vittorio Veneto n. 22 presso lo studio del difensore;
ATTORE
2 c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Cautillo, elettivamente domiciliata in Prato, viale Montegrappa n. 282 presso lo studio del difensore;
CONVENUTA
Geom. c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._2
Valeria Ippolita Sergi, elettivamente domiciliato in Prato, viale Vittorio Veneto n. 22 presso lo studio del difensore;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Decisa a Prato in data 10/06/2024 sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Attore: (…) conclude come in atto di citazione [«(…) accertare e dichiarare che il geom.
ha eseguito le prestazioni di cui in narrativa condannando la 2 Parte_1 CP_1
a pagare al geom. l'importo pari ad € 115.252,30 oltre IVA e Cassa Geometri o
[...] Pt_1
quella somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.»] opponendosi ad ogni domanda nuova della controparte, in via istruttoria insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori giuste memorie istruttorie con rigetto della domanda di parte convenuta e condanna della controparte alle spese ed onorari di giudizio.
Convenuta: In via pregiudiziale di rito: (…). Nel merito, in tesi, accertate le causali di cui in premessa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, valutate le causali di cui in premessa, rideterminare il minor credito vantato dall'attore secondo principi e criteri di equità ed alla luce del progetto di notula originario;
In via riconvenzionale, accertate le causali di cui in premessa, condannare l'attore e la terza chiamata, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore di 2 pari ad € 250.000,00 o quella Controparte_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese funzioni ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge.
Terza chiamata: (…) conclude come in comparsa di costituzione e risposta [«(…) rigetti della domanda della 2 nei confronti ella geom. in quanto Controparte_1 CP_2 quest'ultima carente di legittimazione passiva;
in denegata ipotesi ed in via riconvenzionale previo accertamento che la geom. ha eseguito le prestazioni professionali per € CP_2
19.663,35, o quella somma risultante di giustizia, in favore della 2 Controparte_1 condanni quest'ultima al pagamento delle prestazioni professionali rese per conto 2
[...] per € 19.663,35 oltre interessi legali dal dì del dovuto al pagamento e Parte_2
rivalutazione monetaria in favore della geom. Con vittoria di spese e onorari di Pt_1
giudizio.»] ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come richiesto nelle memorie istruttorie, si oppone a nuove domande della controparte con rigetto della domanda avversaria e condanna della controparte alle spese ed onorari di giudizio.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio, con citazione, 2 (di seguito: «2 Parte_1 Controparte_1
) rassegnando conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte. CP_1
A sostegno della domanda ha allegato di avere eseguito per conto della convenuta alcune prestazioni professionali di geometra, per le quali ha calcolato i propri compensi applicando il pagina 2 di 17 Testo Unico della tariffa per le prestazioni professionali dei geometri (legge n. 149/1944), per un totale di € 115.252,30, non essendo stato raggiunto un accordo in sede di negoziazione assistita sui compensi agevolati richiesti.
L'attore ha descritto le attività espletate, relative a 22 posizioni, specificando per ciascuna posizione i compensi richiesti.
Si è costituita in giudizio 2 assegnando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1
Ha premesso la convenuta che con PEC inviata dal legale del sig. in data 18/02/2020, Pt_1
era stato inviato un diverso progetto di notula, di € 41.800,00 oltre IVA e Cassa geometri, riferito alle posizioni seguite sia dall'attore che dalla figlia , in quanto tra i due vi era un CP_2
interscambio ed entrambi si dedicavano alle stesse pratiche.
Ha quindi eccepito che la negoziazione assistita non è stata esperita sul maggior credito poi azionato con l'atto di citazione, dolendosi altresì dell'indeterminatezza della domanda.
Circa i compensi richiesti, il convenuto ha eccepito, in generale: l'avvenuto pagamento dei compensi;
l'assenza di un incarico;
l'esecuzione della prestazione in favore di soggetti diversi da
2 l'esecuzione della prestazione da parte del geom. l'avvenuta CP_1 CP_2
determinazione del quantum a discrezione, in modo arbitrario, in mancanza di qualsiasi accordo.
2 a poi preso specifica posizione su ciascuna pratica indicata dall'attore. CP_1
A fondamento della domanda riconvenzionale, la convenuta ha allegato: di avere stipulato in data 20/06/2016 un contratto di compravendita con per l'acquisto della piena CP_3
proprietà di un complesso immobiliare composto da fabbricati e terreni posti nel Comune di
Vernio, via dell'Appennino n. 57, località Montepiano;
che a seguito dell'acquisto furono nominati, quali tecnici di fiducia della società, il geom. e la geom. Parte_1 [...]
che per la parte strutturale venne invece incaricato l'ing. che la CP_2 Testimone_1
finalità era quella di realizzare tre unità immobiliari ad uso residenziale da porre in vendita una volta ultimati i lavori edili;
di essersi accertata con i tecnici di fiducia, prima di dare inizio ai lavori, che tutte le pratiche edilizie e urbanistiche fossero state eseguite e che il Comune di
Vernio avesse dato il nulla osta alla ristrutturazione;
di avere quindi provveduto a realizzare i solai, a montare i massetti e livellare i pavimenti, a ristrutturare completamente la copertura dell'immobile, a suddividere gli ambienti secondo le disposizioni della direzione lavori e a realizzare tutti gli impianti asserviti all'immobile (acqua, gas ed energia elettrica); di avere ordinato gli infissi da installare sulla costruzione;
che rimanevano da realizzare solo i pavimenti e i rivestimenti dei bagni con i relativi sanitari;
di avere tuttavia ricevuto, quando erano quasi terminati i lavori, dal Comune di Vernio, una sanzione amministrativa di € 6.332,14 relativa al pagina 3 di 17 mancato deposito di documenti tecnici, in particolare dell'autocalcolo del contributo afferente il costo di costruzione e la relativa attestazione di versamento;
di avere pagato la sanzione;
di avere incaricato un altro tecnico – il geom. - di verificare, presso l'ufficio tecnico del Controparte_4
Comune di Vernio, la reale situazione relativa all'immobile di proprietà, oltre che di assumere la direzione dei lavori;
che il geom. ha rilevato una serie di difformità (descritte nel CP_4
dettaglio nella comparsa di costituzione) e constatato che la documentazione tecnica fornita dai geom. in particolare le planimetrie e gli altri elaborati tecnici, sono diversi da quelli Pt_1
depositati presso l'ufficio tecnico di Vernio dagli stessi professionisti e che inoltre i grafici
Org_ architettonici a corredo della Prot. n. 5028 del 30/09/2016 P.E. 307 e successiva integrazione Prot. 5707 del 2/11/2016, anch'essi a firma dello studio sono difformi da Pt_1
quelli allegati al progetto degli impianti redatto dall'Ing. pure questi provenienti dai CP_5
tecnici incaricati;
che a causa della condotta negligente dei due geometri, il cantiere è fermo e non vi la possibilità di sanare quanto realizzato, con un conseguente aggravio di spesa, che si aggiunge a un danno patrimoniale quantificabile in € 250.000,00 in quanto l'unico modo per sanare l'immobile è demolire le opere realizzate e ripristinarle nuovamente.
A sostegno della domanda di condanna della geom. al risarcimento del danno in CP_2 solido con l'attore, in funzione della quale è stata chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, la convenuta ha allegato che la geometra, oltre che figlia di è sua collega di Pt_1 studio e collaboratrice, usualmente impegnata nell'assistere i clienti congiuntamente al padre;
anche nel caso di 2 infatti, entrambi i tecnici hanno firmato i documenti, redatto i progetti CP_1
e seguito la direzione dei lavori.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio il geom. formulando CP_2
le conclusioni trascritte in epigrafe.
La parte chiamata ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di condanna avanzata nei suoi confronti da 2 rilevando come gli CP_1 errori professionali da quest'ultima lamentati riguardino le pratiche depositate presso il Comune di Vernio inerenti agli immobili posti in località Montepiano, via dell'Appennino n. 57, tutte sottoscritte dal geom. all'epoca dei fatti, invero, la geom. che Parte_1 CP_2
ha una propria partita IVA e non è associata con il padre, era impegnata soprattutto come deputata nella Camera dei Deputati del Parlamento italiano.
Nel merito il geom. ha contestato ogni responsabilità, evidenziando che le CP_2
difformità rispetto ai progetti depositati riguardano opere interne che non costituiscono oggetto di variante essenziale e avrebbero potuto essere regolarizzate con variante finale al momento pagina 4 di 17 della comunicazione di fine lavori;
tuttavia, in corso d'opera e prima della scadenza della SCIA,
2 revocò l'incarico al geom. escludendolo dalla direzione dei lavori e CP_1 Pt_1
impendendo alla stesso di sanare le difformità.
A fondamento della domanda riconvenzionale subordinata, il geom. ha allegato di CP_2
avere chiesto a 2 con PEC del 30/09/2020, tramite invito a concludere una convenzione CP_1
di negoziazione assistita, il pagamento di compensi professionali pari a € 19.663,35 per le seguenti collaborazioni: 1) ristrutturazione edilizia di immobile posto nel Comune di Vernio, località Montepiano, via dell'Appennino e più precisamente: a) SCIA per divisione in più unità immobiliari con elaborati grafici, relazione tecnica descrittiva, integrazioni richieste dall'ufficio tecnico, modulistica, documentazione varia;
b) SCIA in variante con nuova distribuzione interna senza la suddivisione in più unità immobiliari, elaborati grafici e relazioni tecniche, modulistica, integrazioni richieste dall'ufficio tecnico e quant'altro per rendere la pratica compiuta;
c) pratica per strada condominiale con confinanti per la rimessa in pristino della stessa (schemi, relazione, ricerca documentazione tecnica e catastale verifiche sul posto, comunicazione con altri vicini, ricerca di accordi con capitolati per interventi); d) relazione di proposte per varie soluzioni di interni con grafici, particolari, viste tridimensionali, arredi;
2) permuta, per costruzione di immobile in Prato, via Frascati, con (esame della pratica, verifica dei progetti Persona_1
presenti e dello stato urbanistico degli stessi, calcolo superfici e volumi, capitolato opere grezze e finiture per determinare valore della permuta, conto economico per la determinazione della convivenza dell'intervento, consulenze con avvocati e notaio, con bozza di permuta e compravendita, presso notai , incontri vari fra le parti, ripetuti nel tempo, Persona_2
importo, previsto), operazione dal valore di circa € 2.000.000,00.
Dopo l'udienza di prima comparizione e trattazione, nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., ha replicato alla domanda riconvenzionale di 2 in termini Parte_1 CP_1
analoghi al geom. CP_2
La causa è stata istruita con una c.t.u. sui seguenti quesiti: «1) verifichi se, in base ai documenti prodotti dalle parti, le prestazioni descritte nella citazione sono state eseguite dall'avv. Pt_1
o dal geom. o da entrambi in base a un possibile incarico collegiale;
2)
[...] CP_2
dica per quali delle suddette prestazioni risulti, anche indirettamente, il conferimento dell'incarico da parte di 2 3) verifichi la congruità dei compensi richiesti Controparte_1 dall'avv. 4) verifichi la sussistenza degli errori professionali lamentati da 2 Parte_1
nella comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto anche delle difese Controparte_1 svolte dai professionisti nei rispettivi scritti difensivi;
5) determini l'ammontare delle maggiori
pagina 5 di 17 spese che 2 ha sostenuto o potrebbe molto probabilmente sostenere in Controparte_1
conseguenza degli eventuali errori accertati;
6) tenti la conciliazione delle parti e formuli una proposta conciliativa», mentre non sono state ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti.
***
1. In via pregiudiziale si rileva che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, la domanda di è procedibile sebbene l'invito alla stipula di una convenzione di Parte_1
negoziazione assistita riguardi un credito d'importo inferiore: la pretesa esercitata in questa sede, infatti, ha valore superiore a € 50.000,00 ai sensi dell'art. 3, decreto-legge n. 132/2024, conv. con mod.ni dalla legge n. 162/2014 e non rientra pertanto tra quelle assoggettate ala condizione di procedibilità.
2. È infondata anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'attore in relazione alla domanda riconvenzionale di 2 dev'essere sul punto richiamato, in via analogica, il CP_1
principio di recente affermato dalle Sezioni Unite della S.C. in relazione alla mediazione obbligatoria ex art. 5, d.l.vo n. 28/2010, secondo la condizione di procedibilità è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali (Cass., Sez. Unite,
n. 3452 del 07/02/2024).
3. Nel merito, in via preliminare, mette conto rilevare che la relazione del CTU ing.
[...]
(deposito del 10/03/2023), la quale ha esaurientemente risposto alle osservazioni dei Per_3
consulenti tecnici di parte, non è stata oggetto di rilievi critici all'udienza appositamente fissata per il suo esame, né successivamente, neppure nelle comparse conclusionali. Si deve quindi ritenere che le parti abbiano, sotto il profilo squisitamente tecnico, aderito alla c.t.u..
La relazione, inoltre, è dettagliata e approfondita, motiva in modo ampio e argomentato le risposte ai quesiti, contiene una spiegazione completa ed esaustiva dei criteri adottati e degli elementi fattuali valutati, si fonda su ragionamenti ineccepibili sotto il profilo logico.
In particolare, dalla pagina 24 alla pagina 26 della relazione, il CTU spiega i parametri adottati per la determinazione degli onorari e delle spese. Quanto ai primi, il consulente ha correttamente applicato il d.m. n. 140/2012, facendo riferimento all'abrogata tariffa dei geometri di cui alla legge n. 144/1949 solo qualora le prestazioni non siano riconducibili a un «valore dell'opera»; quanto alle spese generali, l'ing. ha ritenuto di quantificarle nel 15% degli onorari, Per_3
percentuale condivisa con i CTP, che appare equa. Il CTU ha inoltre specificato che, nella verifica della congruità dei compensi richiesti, sarà ritenuto congruo un importo compreso nell'intervallo ±15% dell'onorario calcolato, comprensivo dell'aliquota di spese, come pagina 6 di 17 concordato con i consulenti di parte durante le operazioni peritali alla riunione del 27/12/2012
(allegato 7 alla relazione).
È pertanto possibile prendere le mosse dalla c.t.u. nell'esame delle domande e delle eccezioni delle parti.
4. Fatta questa premessa metodologica, la domanda di di pagamento dei Parte_1
compensi professionali è parzialmente fondata.
4.1. In primo luogo, tenuto conto delle contestazioni della convenuta, non possono essere riconosciuti i compensi professionali per le seguenti posizioni (indicate in base al numero e con la descrizione dati dall'attore nella citazione), rispetto alle quali non è stata raggiunta la prova del conferimento dell'incarico professionale, neppure in via presuntiva:
2 – contratto relativo al fabbricato Montepiano;
4 – pratica urgenza tetto edificio Montepiano: in questo caso, poiché esiste presso il Comune di
Vernio una pratica edilizia che ha come oggetto la demolizione e il rifacimento della copertura
(segnalazione certificata di inizio attività, di seguito «SCIA», n. 3876 del 18/07/2016), che però
è stata firmata e depositata dal geom. in mancanza di prova contraria, si presume CP_2
che le prestazioni descritte sotto questa voce (cfr. sul punto il paragrafo 4.5.4 a pagina 29 della relazione peritale) siano state eseguite dalla terza chiamata e non da Parte_1
5 – ricorso per accertamento relativo al fabbricato acquistato dalla sig.ra Organizzazione_2
Per_4
7 – incarico di C.T.P. causa con vicino, sig.ra immobile a Montepiano, via Persona_5
Appennino n. 57;
8 – incarico per interventi su strada condominiale, per accesso al retro del fabbricato posto nel
Comune di Vernio a Montepiano, via dell'Appennino n. 57;
10 – incarico per consulenza tecnica, con assistenza per installazione ponteggi, su cantiere in via
Marco Roncioni n. 98 a Prato;
11 – incarico per consulenza tecnica, relativa a redazione di capitolato per lavori di rifacimento intonaci delle pareti esterne al fabbricato posto in Comune di Prato, via di Capalle, di proprietà sig. Pt_3
12 – incarico per consulenza tecnica, per contestazione lavori eseguiti da 2 al CP_1
fabbricato industriale posto in Comune di Prato, via Gistri n. 2 proprietà su progetto CP_6
ing. Persona_6
14 – incarico per redazione di relativo al montaggio ponteggi da parte della 2 Org_3 CP_1
alle opere eseguite dalla ditta presso immobile posto in Prato, via del Palco;
Pt_4
pagina 7 di 17 15 – incarico per consulenza tecnica, relativa ad acquisizione, da parte della 2 di CP_1
aree e fabbricati posti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa, per eventuale intervento edificatorio;
16 – incarico per consulenza tecnica relativa ad acquisizione, da parte della 2 di aree CP_1
e immobili rustici, posti in Prato, località Mezzana;
19 – incarico per consulenza tecnica, relativa ad acquisizione, da parte della 2 di CP_1
aree e fabbricati posti in località Carmignano, al fine di verificare la possibilità di eventuale permuta da concordare con il Comune di Carmignano, per la esecuzione di recupero edilizio, per realizzazione di alloggi, negozi, etc.;
20 – incarico per consulenza tecnica relativa ad acquisizione, da parte della 2 di aree CP_1
e fabbricato oggetto di trasformazione edilizia, posto in Comune di Montale, in località
Tobbiana;
21 – incarico per consulenza tecnica per permuta con costruzioni edili Organizzazione_4
e C. relativi a piano di recupero per realizzazione di appartamenti per civile abitazione,
[...]
posto in Prato, via Frasca;
22 – incarico per redazione di relativo al montaggio di ponteggi da parte della 2 Org_3 CP_1
presso un immobile posto in Prato, via Cava.
4.2. Quanto alla pratica contrassegnata dal n. 1 (acquisto di fabbricato posto nel Comune di
Vernio in località Montepiano, via dell'Appennino n. 57), riferita alla trattativa e all'intermediazione in funzione dell'acquisto dell'immobile, il compenso, calcolato dall'attore nella misura del 3% del valore dell'affare, è escluso per l'assorbente considerazione che l'attività descritta da è del tutto assimilabile a quella del mediatore e, a fronte Parte_1 dell'eccezione della convenuta, l'attore non ha provato di essere iscritto al ruolo previsto dall'art. 1, legge n. 39/1989, iscrizione che è necessaria, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche in caso di mediazione atipica onerosa (ipotesi in cui il mediatore presta la propria attività nell'interesse di una delle parti: cfr. tra le tante Cass. n. 9814 del 13/04/2023). Infatti, sebbene l'art. 73, d.l.vo n. 59/2010 abbia soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2, legge n. 39/1989, non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Di conseguenza, l'art. 6, legge n. 39/1989, secondo cui «hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti
pagina 8 di 17 nei ruoli», va interpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.l.vo n. 59/2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass., n. 762 del 16/01/2014).
4.3. È invece accertato, per presunzioni, sulla base della documentazione presentata presso il
Comune di Vernio, l'incarico n. 3, relativo all'accertamento di conformità del febbricato di
Montepiano, via dell'Appennino n. 57, eseguito prima della compravendita. Il compenso può essere quantificato secondo quanto indicato dal CTU in € 1.190,10, in quanto quello richiesto dall'attore è al di sopra dell'intervallo di congruità di cui si è detto.
4.4. Analoga considerazione vale per la voce n. 6, descritta come incarico per la progettazione e la direzione dei lavori relative alla ristrutturazione dell'immobile di Montepiano, via Org_ dell'Appenino n. 57, assentita con 5028 del 30/09/2016.
In questo caso la convenuta non contesta che l'attività sia stata svolta, ivi compresa quella relativa alla variante alla SCIA, sebbene non depositata presso gli uffici comunali, ma eccepisce l'eccessività dell'importo in considerazione dei gravi errori progettuali che il tecnico avrebbe commesso, forieri di danni;
tali difese devono essere interpretate nel senso che 2 non CP_1 abbia eccepito l'inadempimento di ai sensi dell'art. 1460 c.c., ma si sia Parte_1
limitata a proporre domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Il CTU ha verificato le attività svolte in base ai documenti in atti.
Può essere così riconosciuto all'attore il compenso richiesto, come rettificato dal CTU con correzione dell'errore aritmetico che si trova nella citazione (con l'accordo dei CTP;
vedi allegato 7 alla relazione), pari a € 37.946,37 perché, sebbene non corrispondente a quello determinato dal consulente dell'ufficio (da € 24.934,59 a € 35.158,27), l'onorario rientra nella forbice di congruità del +/- 15%.
4.5. La convenuta, poi, non ha specificamente contestato il conferimento dell'incarico di cui alla voce n. 9 per consulenza tecnica con assistenza e contabilità di ponteggi realizzati dalla ditta in località Bagnolo, Comune . Tale prestazione, la cui esecuzione è stata Pt_4 Org_5
verificata dal CTU sulla scorta dei documenti prodotti, può essere remunerata con il compenso richiesto dall'attore, pari a € 2.300,00, in quanto rientrante nel suddetto intervallo di congruità, ancorché superiore all'importo individuato dal CTU (€ 1.867,79).
4.6. Analogamente, non vi è una specifica contestazione del conferimento dell'incarico per la posizione n. 13 (C.T.P. relativa ad opere eseguite dalla 2 all'immobile di proprietà CP_1
Cont e posto in Quarrata, via Vecchia Fiorentina n. 109/a, opere relative alla CP_8
pagina 9 di 17 realizzazione di una pasticceria). Sul punto il CTU, quanto alla produzione documentale dell'attore, ha evidenziato che «Sono presenti in atti una serie di scansioni, relative a brogliacci, copie di mandati e parti di capitolato. L'insieme è assolutamente “confusionario”; le pagine non hanno un ordine, né viene fornita una qualche chiave di lettura per ricomporre l'insieme.
Alcune pagine sembrano riprodotte due o tre volte identiche»; ciò nonostante il consulente è riuscito a ricavare, senza obiezioni sul punto della convenuta, che non si è trattato di una vera e propria consulenza tecnica di parte giudiziale, ma di attività stragiudiziale relativa a un contenzioso in cui ha controllato l'esecuzione di lavori e ha verificato la Parte_1 relativa contabilità, per contestare un ipotetico importo di € 16.904,42. L'ing. ha Per_3 calcolato un compenso di € 1.854,01, al lordo dell'acconto di € 800,00 riconosciuto dall'attore, importo rispetto al quale l'onorario richiesto si discosta dalla forbice di congruità sopra rammentata. Il residuo è pertanto € 1.054,01.
4.7. La convenuta non ha contestato neppure di avere incaricato in relazione Parte_1
alla voce n. 17, descritta come C.T.P. relativa a opere eseguite dalla ditta 2 alla ditta CP_1
nella di via Bisenzio n. 51 a , consistenti nella realizzazione Org_6 Org_5 dell'alloggio di una pesa industriale. Il CTU, valutate le attività documentate, anche in questo caso consistenti non in una vera e propria consulenza tecnica di parte in un giudizio, ma a prestazioni di varia natura connesse al contenzioso stragiudiziale tra le due società, ha quantificato un compenso di € 1.628,08, che può essere riconosciuto all'attore in luogo di quello oggetto di domanda, perché (come nel caso precedente) non congruo.
4.8. Risulta dimostrato in via presuntiva l'incarico di cui alla voce n. 18 (C.T.P. relativa a opere eseguite da 2 in favore di , presso l'immobile situato in Prato di cui alla CP_1 CP_9
causa ruolo n. 934/2016 r.g.. In questo caso si tratta di una consulenza tecnica di parte giudiziale, per la quale il CTU ha indicato un compenso di € 1.273,60, rispetto all'importo indicato in citazione che supera per più del 15% l'onorario congruo.
4.9. In base alle suesposte considerazioni, ha diritto al pagamento di € Parte_1
45.392,16, somma già comprensiva del rimborso delle spese generali, ma al netto degli accessori di legge (cassa geometri e IVA).
4.10. Trattandosi di transazione commerciale ai sensi dell'art. 2, d.l.vo n. 231/2002, gli interessi di mora sono dovuti al tasso maggiorato di cui all'art. 5 del decreto citato dalla data di comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita del 19/02/2020, atto idoneo a costituire in mora la debitrice, sulla minor somma di € 41.800,00 indicata nel progetto di notula allegato pagina 10 di 17 all'invito, fino al 26/01/2021, e allo stesso tasso ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (27/01/2021) al saldo.
5. L'eccezione di pagamento parziale formulata dalla convenuta è infondata, non avendo essa provato di avere corrisposto gli acconti indicati nella citazione;
i capitoli di prova testimoniale dedotti al riguardo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nn. 4 e 6) sono inammissibili in quanto contrari all'art. 2726 c.c..
6. Dev'essere ora esaminata la domanda riconvenzionale di 2 in quanto la domanda CP_1
riconvenzionale trasversale del geom. è stata proposta in via subordinata, per CP_2
l'ipotesi di condanna della stessa al risarcimento del danno in favore della convenuta.
La domanda di 2 fondata per quanto di ragione. CP_1
6.1. Il CTU ha esaminato gli errori e le carenze lamentate dalla convenuta e, da un raffronto tra lo stato dei luoghi e i titoli abilitativi, ha riscontrato (v. pagg. 57 e ss. della relazione) difformità interne sia strutturali che non strutturali in larga corrispondenti a quelle contestate, rilevando come le seconde, a differenza delle prime, siano «facilmente superabili con semplici varianti finali, se fatte entro il periodo di validità dei titoli abilitativi (…) oppure con titoli edilizi
“postumi” ed il versamento di una sanzione, probabilmente minima», ipotesi che ricorre nel caso di specie perché i titoli abilitativi sono scaduti e non sono più efficaci.
In particolare il consulente ha accertato gli errori professionali descritti nel dettaglio alle pagine
60 e 61 della relazione, con riferimento al paragrafo 5.2.2, consistenti nel mancato invio al
Comune di Vernio dell'autocalcolo degli oneri di urbanizzazione, con conseguente sanzione per versamento tardivo, e per il resto riconducibili a un'insufficiente sorveglianza da parte del direttore dei lavori affinché le opere fossero eseguite in conformità dei progetti depositati in
Comune, essendo state riscontrate le difformità da B a E, F e G.
Al riguardo mette conto richiamare l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
con la conseguenza che il direttore dei lavori è responsabile nel caso in cui ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, concretizzandosi la sua attività nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa (cfr. tra pagina 11 di 17 le tante: Cass., n. 10728 del 24/04/2008; Cass., n. 2913 del 07/02/2020; Cass., n. 9572 del
09/04/2024).
6.2. Quanto all'attribuzione delle responsabilità a e al geom. Parte_1 CP_2
si deve premettere che gli incarichi del geom. non possono essere considerati CP_2 pacifici ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.: infatti, sebbene la convenuta sostenga di essersi sempre rivolta a entrambi i tecnici dello studio e che questi ultimi abbiano sempre Pt_1
operato insieme, collaborando tra loro e condividendo le pratiche, la terza chiamata, in prima battuta, ha contestato queste asserzioni e solo in via di ipotesi ha chiesto di essere pagata per alcune prestazioni sovrapponibili a quelle indicate dall'attore. È quindi necessario esaminare le risultanze dell'istruttoria documentale.
Il CTU, sulla scorta dei documenti a disposizione, ha osservato «come sia assolutamente indeterminabile l'attribuzione di responsabilità di qualsivoglia intervento: è esistito un periodo di sovrapposizione tra i due tecnici, dal 30-09-2016 al 20-04-2018, con due distinte pratiche attive nello stesso cantiere e due distinti direttori dei lavori incaricati, che diventano tre, in quanto è da portare in conto anche l'Ing. sebbene limitatamente alle opere strutturali Tes_1
e soltanto fino alla chiusura dei lavori al (12-05- 2017)». Org_7
Anzitutto mette conto precisare
Si deve però considerare che la terza chiamata ha sottoscritto la sola SCIA n. 3876/2016 relativa al rifacimento della copertura, nella quale è indicata come progettista (allegato 12 alla relazione), ma non ha firmato le altre pratiche edilizie. Che ella abbia ricoperto anche la funzione di direttore dei lavori in relazione a tale opera non è specificamente contestato perché nella comparsa di costituzione e risposta si difende attribuendo tutta la responsabilità a CP_2
Org_ quale unico firmatario delle pratiche, ma la in questione, come detto, è Parte_1
sottoscritta proprio dal geom. inoltre nel progetto di notula prodotto dal geom. CP_2
è indicata anche la direzione dei lavori relativa alla demolizione e al rifacimento CP_2
della copertura.
È quindi accertato che il geom. abbia operato per conto di 2 come CP_2 CP_1
progettista e direttore dei lavori in relazione alla demolizione e al rifacimento del tetto.
La convenuta, invece, non ha provato di avere incaricato il geom. anche della CP_2
direzione dei lavori relativa alla restante ristrutturazione, della quale, pertanto non può essere ritenuta responsabile. In particolare, la prova per testi indicata da 2 nella memoria di cui CP_1 all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (capitoli 12-16) è inammissibile perché formulata genericamente.
pagina 12 di 17 al contrario, al punto 6 della citazione, ha ammesso di essersi occupato della Parte_1
direzione dei lavori relativa a tutte le opere di ristrutturazione, ivi comprese quelle afferenti alla copertura. D'altra parte, la SCIA n. 5028/2016 è stata depositata quando la precedente SCIA n.
3876/2016 era ancora efficace.
La responsabilità dell'attore non è esclusa dal fatto – evidenziato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - che, per le opere interne, sarebbe stato sufficiente depositare una variante nel corso della validità della SCIA e che ciò non fu possibile a causa della revoca dell'incarico da parte di 2 infatti, non ha provato di avere preventivamente CP_1 Parte_1
informato la cliente di tale scelta procedurale e di averla avvisata al momento della risoluzione del contratto, così da consentire a 2 di provvedere autonomamente e tempestivamente al CP_1
deposito della variante. In ogni caso tale modus procedendi è contrario alla diligenza professionale e alla prudenza perché tale da esporre la cliente a possibili controlli amministrativi in corso d'opera.
6.3. Si deve però altresì tenere conto della peculiarità del caso di specie, in cui la cliente non è una mera committente, ma coincide con l'esecutrice dei lavori: 2 infatti, ha conferito CP_1
l'incarico ai due tecnici dello studio in relazione a opere che essa stessa ha eseguito. Pt_1
L'esecutore di un'opera, generalmente l'appaltatore ma non soltanto costui, è obbligato a conformarsi al progetto depositato e ai titoli abilitativi, ancorché redatti da altri. Da ciò deriva, nel caso di specie, in cui 2 ra direttamente interessata alla conformità delle opere relative CP_1
a un immobile di sua proprietà, il concorso di colpa della convenuta ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., rilevabile d'ufficio purché nei limiti delle allegazioni delle parti (cfr. ex plurimis:
Cass., n. 9200 del 02/04/2021): il fatto di avere incaricato dei professionisti con compiti di sorveglianza non esimeva l'impresa esecutrice proprietaria del fabbricato dall'obbligo di comportarsi secondo diligenza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) nell'esecuzione del contratto d'opera intellettuale concluso con i tecnici dello studio e in ogni caso di rispettare le Pt_1
norme.
Tale conclusione è rafforzata dai rilievi del CTU il quale ha messo in evidenza «la concitazione ed il ritmo di produzione degli elaborati;
(…) In 4 mesi, si avvicendano sul fabbricato n.2 pratiche, n.2 fermo lavori, n.2 serie di integrazioni. Il ritmo appare molto più simile a quello di un cantiere in produzione, piuttosto che a quello di uno studio tecnico, come se il secondo cercasse di rincorrere il primo».
L'apporto causale di 2 rispetto agli eventi dannosi derivanti dall'inadempimento CP_1 dell'attore e della terza chiamata è valutabile nella misura del 50%.
pagina 13 di 17 7. Venendo ora ad accertare i danni subiti da 2 mette conto anzitutto rilevare che CP_1 quest'ultima, nella comparsa di costituzione e risposta, lamenta, come conseguenza dell'inadempimento dei tecnici, sia, in generale, un aggravio delle spese, che l'impossibilità di portare a termine i lavori con necessità di demolire quanto realizzato.
7.1. Il CTU ha correttamente ricondotto le maggiori spese alle differenze di costo imputabili alla complessiva dilazione dell'intervento nel tempo, ossia all'incremento di costo meramente inflazionistico (v. pagg. 62 e ss. della relazione), calcolato da un minimo di € 4.241,98 a un massimo di € 5.716,67, di talché l'aumento di costo medio da considerare quale danno emergente è pari a € 4.979,32.
7.2. Il CTU, inoltre, quanto alla seconda categoria di danni, dopo avere escluso che tutte le difformità riscontrate debbano essere demolite, ha condivisibilmente verificato se e quali difformità siano sanabili e con quali spese, determinando i costi da sostenere per rendere il complesso immobiliare commerciabile, visto che lo scopo (pacifico) di 2 era quello di CP_1
ristrutturare il fabbricato per poter poi vendere le unità immobiliari ricavate.
Il consulente dell'ufficio, sul punto, ha poi escluso che le difformità relative alle opere strutturali siano addebitabili ai tecnici in quanto esulanti le competenze di un geometra Pt_1
diplomato; tale considerazione è condivisibile in quanto è emerso che progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali era l'ing. talché si presume che nessuno dei tecnici Testimone_1
esorbitando dalle proprie funzioni, si sia occupato di questa parte. Pt_1
7.3. Riguardo alle difformità relative alle opere interne non strutturali, il CTU ha rilevato che tutte sono sanabili con un accertamento di conformità in sanatoria, per il quale ha calcolato spese tecniche per oneri professionali pari € 1.275,82, e con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00.
7.4. Quanto alla principale difformità esterna, non sanabile, costituita dall'innalzamento della copertura, intervento immediatamente censurato dal in quanto non consentito dagli CP_10 strumenti di pianificazione vigenti all'epoca, il CTU ha individuato come soluzione meno dispendiosa rispetto alla riduzione in pristino quella del pagamento della sanzione prevista dall'art. 200, comma 6, L.R. 65/2014, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive, calcolata in € 37.936,92 (cfr. pagine 68-70 della relazione per la spiegazione del calcolo), a cui si aggiunge l'importo di €
179,72 per oneri professionali.
7.5. Riguardo alla sanzione conseguente all'omesso deposito dell'autocalcolo degli oneri, il CTU ha evidenziato che 2 avrebbe comunque dovuto versare, quale contributo di costruzione, CP_1
pagina 14 di 17 l'importo di € 4.522,96, talché dà luogo a danno emergente solo la sanzione, costituita dalla maggiorazione ai sensi dell'art.192, comma 1, lett. c), L.R. n. 65/2014, pari a € 1.809,18.
7.6. Il danno ammonta complessivamente a € 47.180,96, da intendersi liquidato all'attualità in quanto si tratta di spese non ancora sostenute da 2 o, limitatamente alla sanzione per il CP_1
mancato autocalcolo degli oneri, di cui non è provata la data in cui sono state sostenute;
non sono dovuti, pertanto, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
7.7. Di tale danno, una quota del 50% (€ 25.590,48) è imputabile, come già detto, al concorso di colpa di 2 e del residuo 50% dev'essere causalmente attributo al geom. il CP_1 CP_2 minor importo riconducibile alla differenza delle altezze, pari a € 19.058,32 (€ 37.936,92 + €
179,72 : 2), del quale risponde in solido con quest'ultimo è responsabile Parte_1 dell'intera quota del 50%, per i motivi sopra indicati.
8. Dev'essere a questo punto esaminata la domanda riconvenzionale trasversale del geom.
[...]
CP_2
Le prestazioni descritte a pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata,
Org_ Org_ lettere a) e b) del punto 1) ( per divisione del fabbricato in più unità immobiliari e in variante con nuova distribuzione interna senza suddivisione in più unità immobiliari), sono riconducibili alla posizione n. 6 di relativa alla ristrutturazione dell'immobile Parte_1 di Montepiano, via dell'Appennino n. 57. Come sopra rilevato, tuttavia, la SCIA n. 5028 del
30/09/2016 – l'unica depositata in – è a firma dell'allora geometra e CP_10 Parte_1
non vi è prova che sia stata redatta dal (o anche dal) geom. parimenti, come si è CP_2 visto, è stato escluso che quest'ultima abbia collaborato come direttore dei lavori. Peraltro, la prova testimoniale formulata dalla terza chiamata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. (v. in particolare il capitolo 4) non è ammissibile perché riguardante fatti che devono essere provati per documenti o genericamente dedotti. Come già visto, è stata tra CP_2
l'altro, ad avere attribuito ogni responsabilità a sul presupposto che le Parte_1 prestazioni professionali siano state espletate unicamente dall'attore.
La voce c) del punto 1) (pratica per strada condominiale), è analoga alla voce n. 8 della citazione di rimasta del tutto sfornita di prova. Parte_1
Analoga considerazione vale per la voce 2) (permuta per costruzione di immobile in Prato, via
Frascati con il sig. ), che corrisponde alla voce n. 21 della citazione dell'attore, Persona_1
rimasta indimostrata.
Indeterminata è poi la voce d), per redazione di proposte per varie soluzioni di interni.
pagina 15 di 17 L'unica prestazione riferibile al geom. ossia la SCIA n. 3876 del 18/07/2016 per CP_2
il rifacimento della copertura, non si trova tra quelle descritte nella comparsa di costituzione e risposta e, sebbene sia indicata nel progetto di notula prodotto, se si accertasse il diritto di credito della terza chiamata in parte qua, sarebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
La domanda di pagamento dei compensi professionali della terza chiamata dev'essere pertanto rigettata.
9. Le spese processuali sono liquidate come segue, tenuto conto che risulta Parte_1
ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Tra attore e convenuta, essendovi parziale soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate per metà, con condanna di 2 a rifondere allo Stato, in luogo di CP_1 Pt_1
il residuo 50%.
[...]
La terza chiamata, totalmente soccombente verso 2 dev'essere condannata a pagare le CP_1
spese a quest'ultima.
I compensi professionali sono liquidati in base ai parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia sopra accertato (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00 tra attore e convenuta e scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 tra convenuta e terza chiamata) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
9.1. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono anticipate dallo Stato per la quota di 1/5 riferibile a e sono a carico di convenuta e terza chiamata per la quota Parte_1
2/5 ciascuna, fermo restando il vincolo solidale tra convenuta e terza chiamata in favore dell'ausiliare.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda dell'attore, condanna 2 a Controparte_1 pagare a la somma di € 45.392,16 per compensi professionali e spese Parte_1
generali, oltre accessori di legge (cassa geometri e IVA) se dovuti e agli interessi di mora al tasso di cui all'art. 5, d.l.vo n. 231/2002 dal 19/02/2020 al 26/01/2021 sulla minor somma di € 41.800,00 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 27/01/2021 al saldo sull'intero;
pagina 16 di 17 2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna e il geom. in solido tra loro, al risarcimento del danno Parte_1 CP_2 in favore di 2 liquidato in € 25.590,48, nei limiti di € Controparte_1 CP_2
19.058,32;
3) rigetta la domanda riconvenzionale trasversale proposta dal geom. nei CP_2
confronti di 2 Controparte_1
4) dichiara le spese processuali compensate per metà tra attore e convenuta e condanna 2
a rifondere allo Stato, per la posizione di il Controparte_1 Parte_1 residuo 50% che liquida in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
5) condanna il geom. al pagamento delle spese processuali in favore di 2 CP_2 che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 10/06/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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