Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3255/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Anna Daniela Petrelli,
e
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
29.10.1958, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Milena Galli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 14.1.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 27.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui e hanno Parte_1 Controparte_1
adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1
“1) Il IG. , con il consenso della moglie IG.ra , si è già allontanato CP_1 Parte_1
dalla casa coniugale trasferendo altrove la propria residenza.
2) Il IG. verserà ogni mese entro il giorno 10, come già sta regolarmente facendo da CP_1
gennaio 2024, alla IG.ra , a titolo di contributo per il suo mantenimento, la Parte_1
somma di € 800,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dal febbraio 2025).
Le Parti danno atto che la suddetta somma è stata calcolata tenendo conto del fatto che la
IGnora non ha al momento alcuna occupazione. Pt_1
3) A definizione dei rapporti familiari, e di qualsiasi controversia relativa all'appartenenza del denaro e degli oggetti depositati su conti correnti, ovvero custoditi in cassette di sicurezza, intestati alla IG.ra e/o al IG. , la IG.ra Parte_1 Controparte_1
ha versato al IG. la somma di € 15.000,00, a mezzo di assegno circolare Pt_1 CP_1
Unicredit n. 7406383341-06.
Ciascuna parte potrà provvedere alla chiusura del conto corrente (o della cassetta di sicurezza)
a lei intestati, senza che l'altra possa rivendicare o pretendere alcunché.
4) A definizione dei rapporti familiari, il IG. trasferisce, senza Controparte_1
corresponsione di controprestazione, alla IG.ra , la quale accetta, la sua Parte_1
quota, pari al 50%, dei seguenti beni immobili in Comune di Campomorone (Codice: B551), Via
Alcide de Gasperi civ. 30 (ex civ. 126):
A) Appartamento sito in Via Alcide De Gasperi civ. n. 30, int. 23, identificato al Catasto
Fabbricati come segue: Foglio 20, Mapp. 933, Sub 30, Cat. A2, Cl. 02, Cons. 4,5 vani, Rendita €
650,74, valore catastale € 75.160,47.
L'appartamento è stato acquistato dai coniugi con atto per Notar del Persona_1
18/05/1990, Rep. N. 9701, trascritto a Genova il successivo 23/05/1990 con R.G. n. 13356 ed
R.P. n. 8404 (doc. 4), ed a tale atto le Parti si riferiscono per le provenienze anteriori e per quant'altro possa occorrere.
Esso è dotato di A.P.E. n. 8096 del 16/02/2024, codice certificato 0720248096, allegato alla perizia giurata;
la IG.ra dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, Pt_1
2 comprensiva del suddetto attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile.
L'appartamento confina a nord ovest con vano scala condominiale e unità int. 24; a sud-ovest con distacco;
a sud-est con corte mappale 933; a nord-est con unità int. 22.
Il IG. , consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o CP_1
falsità in atti, dichiara che l'appartamento fa parte dell'edificio distinto con il civ. n. 30 (già n.
126) di Via Alcide De Gasperi, costruito in forza di Licenza di Costruzione n. 6/1968 del 25 maggio 1968, e dichiarato abitabile dal 16 settembre 1980 in forza di Certificato di Abitabilità prot. n. 8835 del 7 ottobre 1980; che da tale data non sono stati eseguiti lavori che richiedessero il rilascio di permessi, autorizzazioni, o condoni;
e che tale appartamento è conforme alle risultanze catastali, ed in particolare che il suo stato di fatto è conforme a quello rappresentato nella planimetria catastale presentata il 18/03/1978 ed allegata alla perizia giurata in atti.
La IG.ra , per parte sua, dichiara di avere preso preventiva e completa conoscenza Pt_1
delle condizioni urbanistiche, edilizie e catastali di quanto oggetto del trasferimento, avendo riscontrato la conformità a quanto urbanisticamente assentito e la rispondenza al vero delle superiori attestazioni rese dalla parte cedente.
(B) Posto auto scoperto, “C” avente accesso dalla Via Alcide De Gasperi, identificato al Catasto
Fabbricati come segue: Foglio 20, Mapp. 939, Sub 4, Cat. C6, Cl. 01, Cons. 10 mq, Rendita €
61,97, valore catastale € 7.157,54.
Esso è stato acquistato dai coniugi con atto per Notar del 10/06/1998, Rep. N. Persona_2
186355, trascritto a Genova il successivo 06/07/1998 con R.G. n. 16924 ed R.P. n. 11430 (doc.
5), ed a tale atto le Parti si riferiscono per le provenienze anteriori e per quant'altro possa occorrere.
Tale posto auto “C” confina con il posto “B” verso sud, e proseguendo in senso antiorario, con area comune di manovra, con il posto “D”, con spazio comune e con muro perimetrale.
Il IG. , consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o CP_1
falsità in atti, dichiara che tale posto auto è conforme alle risultanze catastali, ed in particolare che risulta correttamente individuato nella planimetria catastale presentata il 07/05/1993 ed allegata alla perizia giurata in atti.
La IG.ra , per parte sua, dichiara di avere preso preventiva e completa conoscenza Pt_1
3 delle condizioni urbanistiche, edilizie e catastali di quanto oggetto del trasferimento, avendo riscontrato la conformità a quanto urbanisticamente assentito e la rispondenza al vero delle superiori attestazioni rese dalla parte cedente.
5) I suddetti immobili vengono trasferiti con tutti i diritti, accessioni, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, tutto incluso e nulla escluso, e con ogni altra azione e ragione inerente, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nel rispetto dei vincoli di destinazione nascenti dal progetto e/o dagli strumenti urbanistici vigenti, e con la proporzionale comproprietà di tutto quanto per legge, consuetudine, destinazione, e/o regolamento di condominio costituisce proprietà comune ed indivisibile dei condomini di uno stesso edificio.
6) Il IG. garantisce che gli immobili sono di sua proprietà in forza Controparte_1
dei titoli già menzionati, e che risultano liberi da pesi, oneri, citazioni, sequestri, pignoramenti, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, arretrati di tasse, tributi od imposte, oltre che da diritti reali o personali spettanti a terzi.
7) La IG.ra accetta i trasferimenti, dichiarando che l'appartamento costituisce già, e Pt_1
continuerà ad essere adibito, a sua abitazione principale, e che il posto auto è, e continuerà ad essere, accessorio alla stessa.
8) I coniugi, IG.ri e , consapevoli delle sanzioni Parte_1 Controparte_1
previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, dichiarano che il trasferimento immobiliare dai medesimi richiesto è elemento essenziale ai fini della composizione della crisi coniugale, poiché risolve ogni controversia patrimoniale tra i IG.ri e , ed è CP_1 Pt_1
pertanto esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa.
9) le parti dichiarano di aver verificato, quanto agli immobili di cui si chiede il trasferimento, che vi è coincidenza tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari, come del resto emerge dalla necessaria perizia giurata richiesta e depositata in atti.
10) le parti dichiarano che il valore delle quote immobiliari trasferite è pari ad € 37.580,23, quanto al 50% dell'appartamento, e ad € 3.578,77 quanto al 50% del posto auto.
11) le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare è stato concordato senza l'intervento di alcuna agenzia e senza che sia ad alcuno dovuta alcuna spesa di intermediazione immobiliare.
4 12) L'alienante, IG. , per quanto possa occorrere, dichiara di Controparte_1
rinunziare all'iscrizione di ipoteca legale.
13) I IG.ri e esonerano la cancelleria da Parte_1 Controparte_1
qualsiasi responsabilità derivante dai successivi adempimenti di natura burocratica, economica e fiscale, o comunque connessi alle ulteriori formalità di trascrizione e pubblicità immobiliare.
14) Entro 30 giorni dall'omologa della separazione le Parti provvederanno ai necessari passaggi di proprietà delle autovetture in modo che la Fiat 500 a targa FE759FH (doc. 6) rimanga intestata alla IG.ra e la a targa FW350MS (doc. 7) intestata al IG. Pt_1 CP_2
; le stesse Parti divideranno a metà tutte le inerenti spese. CP_1
15) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio”;
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
visto il verbale di udienza del 14.1.2025;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione è nato il figlio il 8.10.1998, ormai maggiorenne ed Per_3
economicamente autosufficiente) hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 23.6.1984, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali sopra riportate, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
5 la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Anna Petrelli,
e
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
29.10.1958,
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate, nei termini sopra riportati.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 434, parte II, serie A, anno 1984) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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