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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa APPELLO in OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE EX Artt. 22 e ss L. 689/11 iscritta a ruolo al n. 1656/23 R.G., discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 14/3/25 e promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 Chiarini ed elett.te dom.ta in Bologna presso lo studio del medesimo difensore in V. Valle d'Aosta 36. Appellante
CONTRO in persona del Sindaco p.t., con l'Avv. Controparte_1 Margherita Lauricella del Foro di Forlì-Cesena come da procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì (FC), via Primavera n. 35. Appellato
avverso la sentenza n. 281/23 emessa dal Tribunale di Forlì in data 31/3/23.
Conclusioni delle parti: per l' appellante, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari. Per l'appellato, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel merito il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
Motivi
-In primo grado, proponeva opposizione a Parte_1 due ordinanze-ingiunzione n. 21/21 e n.22/21 emesse nei suoi confronti dal Comune di , per il rimborso delle spese CP_1 sostenute in proprio dall'ente per la demolizione di opere realizzate abusivamente sul suolo privato. L'abuso edilizio era stato accertato con ordinanza di demolizione n. 09/2017, mai impugnata davanti al Tar nel termine perentorio di legge e, di conseguenza, divenuta definitiva e non più contestabile. La contestava in primo grado, in particolare in Pt_1 relazione alla ordinanza ingiunzione numero 21/21 oggetto della decisione poi impugnata in questa sede, la legittimità della predetta ordinanza-ingiunzione sul presupposto che vi fosse incompetenza funzionale del soggetto firmatario, ed
1 altresì per mancanza dei presupposti per la richiesta, oltre che per infondatezza, il logicità e genericità della domanda. Eccepiva dal canto suo il che l'ordinanza impugnata CP_1 era stata emessa in conformità al Testo Unico 380/2001 ed alla l.r. 23/2004 in quanto che, rilevata l'esistenza di manufatti sprovvisti dei necessari titoli abilitativi costruiti su suolo privato, l'Ente stesso ne ordinava la demolizione con apposito provvedimento, che non veniva impugnato nè ottemperato, e provvedeva quindi in proprio alla demolizione dei manufatti abusivi e, come previsto dalla legge, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per detta demolizione.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava l'opposizione per entrambe le ordinanze compensando le spese di causa.
-Propone appello la e sostanzialmente con un unico Pt_1 motivo chiede l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta numero 21/21. Radica l'appellante la ragione di nullità della sentenza asserendo mancanza assoluta di motivazione in punto sia alla fondatezza che della successiva debenza degli importi, neanche motivati per relationem. Asserisce che il nel corpo dell'ordinanza ingiunzione CP_1 numero 21/21 richiama l'originaria nota del 2017 della P.M. locale, il suo contenuto, non prendendo però atto né specificando quanto poi accaduto, ovvero prima della redazione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione, pur avendo fatto accessi e controlli, ed il tribunale non avrebbe analizzato tale problematica, non prendendo minimamente posizione sulle altre censure mosse all'ordinanza ingiunzione, risultando così la decisione anche solo per questa ragione priva di motivazione.
-Il Comune appellato si costituisce eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Cpc, riportandosi integralmente al contenuto decisorio della impugnata sentenza.
-L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 Cpc. Il motivo di gravame descritto manca della benché minima esposizione della ragione logico giuridica critica in forza della quale la motivazione resa dal primo giudice sarebbe inesistente o apparente. Invero, il tribunale, premettendo correttamente che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal possa CP_1 integrare il titolo di rimborso per l'appunto delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere che ex lege lo stesso trasgressore era obbligato a compiere a sue spese e che non ha compiuto, ha sufficientemente motivato, seppure succintamente, che l'importo portato nella ordinanza, corrispondente alla somma
2 per tabulas deliberata dal Consiglio per il CP_2 pagamento della ditta cui erano state commissionate le opere di rimozione dell'immobile dichiarato abusivo di proprietà dell'appellante, integra “il provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accessoria di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive” che, per l'appunto, sostituisce con identità di forma, ovvero ordinanza-ingiunzione, convertendo il provvedimento in positivo di un facere che non è coercibile in un provvedimento impositivo di un dare che è coercibile e, così in tal modo attuando la legittima pretesa sanzionatoria dell'amministrazione. Sicché non è stato necessario al decidente spendere ulteriori argomenti per limitarsi a concludere che il titolo che abilita la sanzione accessoria e il pagamento di somme per l'adempimento del facere rimasto inadempiuto dal trasgressore, appare in questa direzione l'ordinanza- ingiunzione opposta, pienamente legittima e corretta, motivando il decidente con corretto e sufficiente riferimento all'essere l'ordinanza “debitamente comprovata dai documenti che l'opposta offre in deposito”. Pacificamente, il comune opposto aveva depositato tutta la documentazione necessaria a riscontrare la legittimità del proprio operato, ed in particolare quella richiamata nell'ordinanza-ingiunzione. La motivazione dell'ordinanza di pagamento impugnata n. 21.21 è chiara e completa, laddove viene richiamata l'ordinanza di demolizione n.9/17, passata in giudicato perché non impugnata dall'interessata nei termini, con specifica indicazione dei manufatti abusivi e oggetto di rimozione;
dà atto della nota protocollo 7378 del 28.09.17 della Polizia Municipale, avente ad oggetto il verbale di sopralluogo della stessa polizia nella quale si accertava l'inottemperanza della all'ordinanza di demolizione;
Pt_1 e si dà altresì atto, per quanto qui interessa, della determina 256 del 9.12.20, con la quale i lavori di demolizione sono stati affidati ad apposita ditta, la cui liquidazione è avvenuta per tabulas con atto n. 102 del 7. 6.21 per la somma onnicomprensiva di euro 4.880. Da ultimo ma non per ultimo, il provvedimento di ingiunzione aveva natura vincolata, in quanto avente ad oggetto il mero recupero delle spese sostenute per l'inottemperanza della odierna appellante all'ordinanza di demolizione numero 9/17, come previsto dalla normativa in materia. Ora, la difesa dell'appellante ribalta totalmente l'onere costruttivo del motivo di gravame, in quanto non è il giudice che, per noto e radicato principio reso dalla Suprema Corte, deve confutare analiticamente tutti i profili di critica lamentati dalla parte, ma, piuttosto deve porre a fondamento della propria motivazione il percorso logico giuridico che intende intraprendere, quanto è piuttosto l'appellante che deve spiegare -criticamente- l'errore giuridico o in fatto cui è incorso il primo decidente. L'appellante manca completamente di spiegare nell'atto di impugnazione per quale ragione il firmatario dell'ordinanza
3 ingiunzione impugnata manchi dei poteri in qualità di firmatario, unicamente al titolare dell'ufficio tecnico del o per quali motivi i costi sostenuti dal non CP_1 CP_1 siano dovuti, posto che la prova che i costi siano stati effettivamente sostenuti è stata data dal per tabulas CP_1 dalla quietanza Intesa Sanpaolo del 09.6.21, a seguito della delibera di nomina e di investimento dell'incarico alla ditta LL per l'importo corrispondente, e creando altresì confusione con motivi come quello della non necessità di autorizzazioni per la realizzazione dei box in lamiera e la presenza dei medesimi box da tempo immemorabile che, forse, avrebbero dovuto costituire oggetto dell'impugnazione al Tar della delibera n. 23/2020 e/o ordinanza n. 9 del 16.5.2017.
-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
-Contributo unificato come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide: A)dichiara l'appello proposto inammissibile;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore del appellato del presente grado di giudizio che CP_1 liquida in complessivi € 2.915,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 14/3/25
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa APPELLO in OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE EX Artt. 22 e ss L. 689/11 iscritta a ruolo al n. 1656/23 R.G., discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 14/3/25 e promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 Chiarini ed elett.te dom.ta in Bologna presso lo studio del medesimo difensore in V. Valle d'Aosta 36. Appellante
CONTRO in persona del Sindaco p.t., con l'Avv. Controparte_1 Margherita Lauricella del Foro di Forlì-Cesena come da procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì (FC), via Primavera n. 35. Appellato
avverso la sentenza n. 281/23 emessa dal Tribunale di Forlì in data 31/3/23.
Conclusioni delle parti: per l' appellante, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari. Per l'appellato, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel merito il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
Motivi
-In primo grado, proponeva opposizione a Parte_1 due ordinanze-ingiunzione n. 21/21 e n.22/21 emesse nei suoi confronti dal Comune di , per il rimborso delle spese CP_1 sostenute in proprio dall'ente per la demolizione di opere realizzate abusivamente sul suolo privato. L'abuso edilizio era stato accertato con ordinanza di demolizione n. 09/2017, mai impugnata davanti al Tar nel termine perentorio di legge e, di conseguenza, divenuta definitiva e non più contestabile. La contestava in primo grado, in particolare in Pt_1 relazione alla ordinanza ingiunzione numero 21/21 oggetto della decisione poi impugnata in questa sede, la legittimità della predetta ordinanza-ingiunzione sul presupposto che vi fosse incompetenza funzionale del soggetto firmatario, ed
1 altresì per mancanza dei presupposti per la richiesta, oltre che per infondatezza, il logicità e genericità della domanda. Eccepiva dal canto suo il che l'ordinanza impugnata CP_1 era stata emessa in conformità al Testo Unico 380/2001 ed alla l.r. 23/2004 in quanto che, rilevata l'esistenza di manufatti sprovvisti dei necessari titoli abilitativi costruiti su suolo privato, l'Ente stesso ne ordinava la demolizione con apposito provvedimento, che non veniva impugnato nè ottemperato, e provvedeva quindi in proprio alla demolizione dei manufatti abusivi e, come previsto dalla legge, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per detta demolizione.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava l'opposizione per entrambe le ordinanze compensando le spese di causa.
-Propone appello la e sostanzialmente con un unico Pt_1 motivo chiede l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta numero 21/21. Radica l'appellante la ragione di nullità della sentenza asserendo mancanza assoluta di motivazione in punto sia alla fondatezza che della successiva debenza degli importi, neanche motivati per relationem. Asserisce che il nel corpo dell'ordinanza ingiunzione CP_1 numero 21/21 richiama l'originaria nota del 2017 della P.M. locale, il suo contenuto, non prendendo però atto né specificando quanto poi accaduto, ovvero prima della redazione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione, pur avendo fatto accessi e controlli, ed il tribunale non avrebbe analizzato tale problematica, non prendendo minimamente posizione sulle altre censure mosse all'ordinanza ingiunzione, risultando così la decisione anche solo per questa ragione priva di motivazione.
-Il Comune appellato si costituisce eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Cpc, riportandosi integralmente al contenuto decisorio della impugnata sentenza.
-L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 Cpc. Il motivo di gravame descritto manca della benché minima esposizione della ragione logico giuridica critica in forza della quale la motivazione resa dal primo giudice sarebbe inesistente o apparente. Invero, il tribunale, premettendo correttamente che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal possa CP_1 integrare il titolo di rimborso per l'appunto delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere che ex lege lo stesso trasgressore era obbligato a compiere a sue spese e che non ha compiuto, ha sufficientemente motivato, seppure succintamente, che l'importo portato nella ordinanza, corrispondente alla somma
2 per tabulas deliberata dal Consiglio per il CP_2 pagamento della ditta cui erano state commissionate le opere di rimozione dell'immobile dichiarato abusivo di proprietà dell'appellante, integra “il provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accessoria di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive” che, per l'appunto, sostituisce con identità di forma, ovvero ordinanza-ingiunzione, convertendo il provvedimento in positivo di un facere che non è coercibile in un provvedimento impositivo di un dare che è coercibile e, così in tal modo attuando la legittima pretesa sanzionatoria dell'amministrazione. Sicché non è stato necessario al decidente spendere ulteriori argomenti per limitarsi a concludere che il titolo che abilita la sanzione accessoria e il pagamento di somme per l'adempimento del facere rimasto inadempiuto dal trasgressore, appare in questa direzione l'ordinanza- ingiunzione opposta, pienamente legittima e corretta, motivando il decidente con corretto e sufficiente riferimento all'essere l'ordinanza “debitamente comprovata dai documenti che l'opposta offre in deposito”. Pacificamente, il comune opposto aveva depositato tutta la documentazione necessaria a riscontrare la legittimità del proprio operato, ed in particolare quella richiamata nell'ordinanza-ingiunzione. La motivazione dell'ordinanza di pagamento impugnata n. 21.21 è chiara e completa, laddove viene richiamata l'ordinanza di demolizione n.9/17, passata in giudicato perché non impugnata dall'interessata nei termini, con specifica indicazione dei manufatti abusivi e oggetto di rimozione;
dà atto della nota protocollo 7378 del 28.09.17 della Polizia Municipale, avente ad oggetto il verbale di sopralluogo della stessa polizia nella quale si accertava l'inottemperanza della all'ordinanza di demolizione;
Pt_1 e si dà altresì atto, per quanto qui interessa, della determina 256 del 9.12.20, con la quale i lavori di demolizione sono stati affidati ad apposita ditta, la cui liquidazione è avvenuta per tabulas con atto n. 102 del 7. 6.21 per la somma onnicomprensiva di euro 4.880. Da ultimo ma non per ultimo, il provvedimento di ingiunzione aveva natura vincolata, in quanto avente ad oggetto il mero recupero delle spese sostenute per l'inottemperanza della odierna appellante all'ordinanza di demolizione numero 9/17, come previsto dalla normativa in materia. Ora, la difesa dell'appellante ribalta totalmente l'onere costruttivo del motivo di gravame, in quanto non è il giudice che, per noto e radicato principio reso dalla Suprema Corte, deve confutare analiticamente tutti i profili di critica lamentati dalla parte, ma, piuttosto deve porre a fondamento della propria motivazione il percorso logico giuridico che intende intraprendere, quanto è piuttosto l'appellante che deve spiegare -criticamente- l'errore giuridico o in fatto cui è incorso il primo decidente. L'appellante manca completamente di spiegare nell'atto di impugnazione per quale ragione il firmatario dell'ordinanza
3 ingiunzione impugnata manchi dei poteri in qualità di firmatario, unicamente al titolare dell'ufficio tecnico del o per quali motivi i costi sostenuti dal non CP_1 CP_1 siano dovuti, posto che la prova che i costi siano stati effettivamente sostenuti è stata data dal per tabulas CP_1 dalla quietanza Intesa Sanpaolo del 09.6.21, a seguito della delibera di nomina e di investimento dell'incarico alla ditta LL per l'importo corrispondente, e creando altresì confusione con motivi come quello della non necessità di autorizzazioni per la realizzazione dei box in lamiera e la presenza dei medesimi box da tempo immemorabile che, forse, avrebbero dovuto costituire oggetto dell'impugnazione al Tar della delibera n. 23/2020 e/o ordinanza n. 9 del 16.5.2017.
-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
-Contributo unificato come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide: A)dichiara l'appello proposto inammissibile;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore del appellato del presente grado di giudizio che CP_1 liquida in complessivi € 2.915,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 14/3/25
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
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