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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, IA TE AT,
all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5342/2021 del Ruolo Generale
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti Parte_1
dall'avvocato Daniele Cutolo con studio in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maddalena Petronelli in Barletta alla via Pappalettere n.16.
-appellante-
, rappresentato e difeso come da procura a margine del decreto ingiuntivo opposto, Parte_2
dall'Avv. Gabriella Bongi, con studio eletto in Canosa di Puglia (BT) alla via G. da Procida n. 18
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.10.2021, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t ha interposto tempestivo appello alla sentenza n. 89/2021, depositata e resa pubblica dal Giudice di Pace di
Canosa di Puglia, Avv. Felice Occhiello, in data 12.4.2021 non notificata, nel giudizio recante R.G. n.
1383/2019 che ha rigettato l'opposizione al decreto nr. 118/2019 di ingiunzione di consegna del contratto di telefonia mobile relativo all'utenza mobile contraddistinta dal numero 389/6062898 chiesta da
[...]
. Pt_2
Il Giudice di Pace, valutando l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza per materia, per valore e per
1 territorio avanzate da nel merito, ha ritenuto legittimamente emesso il decreto ingiuntivo sulla base Pt_1
della prova scritta rappresentata da copia della SIM prodotta dall'opposto e fondata la richiesta di consegna del contratto di telefonia mobile siccome rientrante pienamente nei diritti dell'utente e comunque indispensabile per tutelare i propri diritti dinanzi al Co. Re. Com.
Avverso la sentenza ha proposto appello ribadendo l'eccezione di incompetenza per valore, Parte_1
per materia del Giudice di Pace adito, vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato la questione della carenza di interesse ad agire in capo a che per adire il Co. Re. Com. non necessita del Parte_2
contratto, errata motivazione nella parte in cui ha ritenuto legittima la richiesta di copia del contratto ed omessa pronuncia sulla inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 del D. Lgsl. 196/2003.
L'appellante ha concluso chiedendo: accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la sentenza n. 89/2021 depositata dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, accertando e dichiarando l'incompetenza per valore e per materia del giudice di pace adito in favore del Tribunale di Trani;
b) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza del decreto Parte_3
ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.3.2022 si è costituito , eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollecitando la conciliazione della lite e in ogni caso chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione delle spese di lite, deducendo che il difensore antistatario non è provato che abbia ricevuto somme in dipendenza del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, disposto rinvio per l'odierna discussione, la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura,
unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
È oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel
2 senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, 'una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice' (Cass. Sez. Un.
n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dalla presente i requisiti sopra evidenziati idonei a consentire Pt_3
di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame.
Le sollevate eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo, reiterate in questo giudizio, non risultano fondate e correttamente sono state disattese dal primo giudice, in quanto la domanda attivata in via monitoria ha ad oggetto non una prestazione di facere infungibile, ma l'obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte appellata, ex art. 14 c.p.c. a mente del quale 'nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore'.
Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa era nei limiti del valore di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
L'eccezione di incompetenza per territorio, disattesa dal primo giudice, non è stata reiterata nell'atto di appello, nelle cui conclusioni, l'appellante ha chiesto affermarsi la competenza per materia e valore di questo
Tribunale.
Nel resto l'appello è fondato.
già in primo grado, sosteneva che la mancata positiva risposta alla richiesta stragiudiziale di Pt_1
consegna del contratto fosse giustificabile in base alla normativa stabilita dal D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9 n. 2 prevede che 'Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi'. Al successivo n. 4 prevede che 'L'identità
dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
3 incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato'.
Nella specie, premesso che non ha depositato il fascicolo di primo grado e che l'appello va Parte_2
deciso sulla scorta dei soli documenti presenti, non di meno non è affatto contestato fra le parti che come dedotto da la richiesta stragiudiziale di consegna del contratto a sola firma dell'avvocato difensore Pt_1
(cui fa riferimento il Giudice di Pace nella sentenza quivi appellata) non risulta sottoscritta personalmente dalla parte intestataria dell'utenza telefonica, né risultano allagate una procura o una delega sottoscritta della medesima.
Dunque, come già osservato in altri precedenti di merito su identica questione, che questo Giudice condivide e ai quali può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (che rispetto alle ragioni giuridiche della decisione, consente il riferimento a precedenti conformi) correttamente la compagnia telefonica, sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontava la richiesta, e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata, in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/2003 (ex multis: Trib. Benevento, nr. 1656 dell'11.7.2022; Trib. Trani, 29.3.2023).
Va poi evidenziato che né il Codice della Privacy, nè il Codice del consumo (D.Lgs. 6/9/2005 n. 206),
prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come per esempio prevede l'art. 119 comma 4 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385
(Testo Unico Bancario).
A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica indicata, atteso che sul punto,
come a più riprese dedotto da sia in primo che in secondo grado, la menzione del numero di utenza o del Pt_3
numero della Sim, o il possesso stesso della relativa card, non provano che il sia titolare di Parte_2
una utenza associata a quel numero di telefonia mobile indicato in atti.
Deve, inoltre, indicare l'esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100
c.p.c.
Nella specie, le allegazioni sui disservizi sopportati sono estremamente generiche né risulta dedotta
4 l'esistenza di segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, né alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi, sicché non è dato verificare che la consegna di copia del contratto (che la parte ben avrebbe potuto ottenere avanzando specifica istanza sottoscritta personalmente) fosse realmente funzionale alla tutela delle proprie ragioni dinanzi al CP_1
E ha anche dimostrato di avere richiesto al difensore di , sin dal 19.10.2017
[...] Pt_1 Parte_2
l'invio dei documenti dei vari clienti istanti al fine di consentire la consegna delle copie contrattuali. Tali inviti rimanevano senza risposta (cfr. pag. 87 della produzione telematica dell'appellante).
A fronte di tanto può ritenersi giustificata la mancata consegna all'appellato di copia del contratto di somministrazione di servizio telefonico da parte di non avendo il sedicente rappresentante dimostrato al Pt_3
terzo di effettivamente disporre del potere di rappresentanza alla luce del generale principio di cui all'art. 1393
c.c., secondo cui “il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”.
Dinanzi alla specifica richiesta di documentazione della fonte del potere rappresentativo, colui che aveva speso il nome di terze persone, qualificandosi come loro procuratore, non poteva esimersi dall'ottemperare a tale richiesta.
Dunque, non avendo la parte ricorrente correttamente esercitato le modalità per l'accesso ai dati personali, la sua pretesa azionata in via monitoria non poteva trovare accoglimento.
Ne consegue la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'appello va dunque accolto.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in forza del decreto Parte_3
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, va rilevato che, pur non essendo l'avv. Bongi parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo. Secondo la S.C. 'In
tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza,
costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con
5 gli interessi dal giorno del pagamento' (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1526 del 27/01/2016).
Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio,
perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del
28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno dunque automaticamente restituite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
5342/2021 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza caducata.
2) Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in E 330,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di
6 appello in E 64,50 per esborsi ed euro 662,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Trani, 18.11.2025
Il Giudice
IA TE AT
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, IA TE AT,
all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5342/2021 del Ruolo Generale
Tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti Parte_1
dall'avvocato Daniele Cutolo con studio in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maddalena Petronelli in Barletta alla via Pappalettere n.16.
-appellante-
, rappresentato e difeso come da procura a margine del decreto ingiuntivo opposto, Parte_2
dall'Avv. Gabriella Bongi, con studio eletto in Canosa di Puglia (BT) alla via G. da Procida n. 18
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.10.2021, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t ha interposto tempestivo appello alla sentenza n. 89/2021, depositata e resa pubblica dal Giudice di Pace di
Canosa di Puglia, Avv. Felice Occhiello, in data 12.4.2021 non notificata, nel giudizio recante R.G. n.
1383/2019 che ha rigettato l'opposizione al decreto nr. 118/2019 di ingiunzione di consegna del contratto di telefonia mobile relativo all'utenza mobile contraddistinta dal numero 389/6062898 chiesta da
[...]
. Pt_2
Il Giudice di Pace, valutando l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza per materia, per valore e per
1 territorio avanzate da nel merito, ha ritenuto legittimamente emesso il decreto ingiuntivo sulla base Pt_1
della prova scritta rappresentata da copia della SIM prodotta dall'opposto e fondata la richiesta di consegna del contratto di telefonia mobile siccome rientrante pienamente nei diritti dell'utente e comunque indispensabile per tutelare i propri diritti dinanzi al Co. Re. Com.
Avverso la sentenza ha proposto appello ribadendo l'eccezione di incompetenza per valore, Parte_1
per materia del Giudice di Pace adito, vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato la questione della carenza di interesse ad agire in capo a che per adire il Co. Re. Com. non necessita del Parte_2
contratto, errata motivazione nella parte in cui ha ritenuto legittima la richiesta di copia del contratto ed omessa pronuncia sulla inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 del D. Lgsl. 196/2003.
L'appellante ha concluso chiedendo: accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti, riformando integralmente la sentenza n. 89/2021 depositata dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, accertando e dichiarando l'incompetenza per valore e per materia del giudice di pace adito in favore del Tribunale di Trani;
b) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore, quale conseguenza del decreto Parte_3
ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.3.2022 si è costituito , eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollecitando la conciliazione della lite e in ogni caso chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese di lite, o in subordine, con compensazione delle spese di lite, deducendo che il difensore antistatario non è provato che abbia ricevuto somme in dipendenza del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, disposto rinvio per l'odierna discussione, la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura,
unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
È oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel
2 senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, 'una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice' (Cass. Sez. Un.
n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dalla presente i requisiti sopra evidenziati idonei a consentire Pt_3
di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame.
Le sollevate eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo, reiterate in questo giudizio, non risultano fondate e correttamente sono state disattese dal primo giudice, in quanto la domanda attivata in via monitoria ha ad oggetto non una prestazione di facere infungibile, ma l'obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte appellata, ex art. 14 c.p.c. a mente del quale 'nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore'.
Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa era nei limiti del valore di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
L'eccezione di incompetenza per territorio, disattesa dal primo giudice, non è stata reiterata nell'atto di appello, nelle cui conclusioni, l'appellante ha chiesto affermarsi la competenza per materia e valore di questo
Tribunale.
Nel resto l'appello è fondato.
già in primo grado, sosteneva che la mancata positiva risposta alla richiesta stragiudiziale di Pt_1
consegna del contratto fosse giustificabile in base alla normativa stabilita dal D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9 n. 2 prevede che 'Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi'. Al successivo n. 4 prevede che 'L'identità
dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
3 incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato'.
Nella specie, premesso che non ha depositato il fascicolo di primo grado e che l'appello va Parte_2
deciso sulla scorta dei soli documenti presenti, non di meno non è affatto contestato fra le parti che come dedotto da la richiesta stragiudiziale di consegna del contratto a sola firma dell'avvocato difensore Pt_1
(cui fa riferimento il Giudice di Pace nella sentenza quivi appellata) non risulta sottoscritta personalmente dalla parte intestataria dell'utenza telefonica, né risultano allagate una procura o una delega sottoscritta della medesima.
Dunque, come già osservato in altri precedenti di merito su identica questione, che questo Giudice condivide e ai quali può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (che rispetto alle ragioni giuridiche della decisione, consente il riferimento a precedenti conformi) correttamente la compagnia telefonica, sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontava la richiesta, e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata, in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/2003 (ex multis: Trib. Benevento, nr. 1656 dell'11.7.2022; Trib. Trani, 29.3.2023).
Va poi evidenziato che né il Codice della Privacy, nè il Codice del consumo (D.Lgs. 6/9/2005 n. 206),
prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come per esempio prevede l'art. 119 comma 4 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385
(Testo Unico Bancario).
A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica indicata, atteso che sul punto,
come a più riprese dedotto da sia in primo che in secondo grado, la menzione del numero di utenza o del Pt_3
numero della Sim, o il possesso stesso della relativa card, non provano che il sia titolare di Parte_2
una utenza associata a quel numero di telefonia mobile indicato in atti.
Deve, inoltre, indicare l'esistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100
c.p.c.
Nella specie, le allegazioni sui disservizi sopportati sono estremamente generiche né risulta dedotta
4 l'esistenza di segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, né alcuna circostanza o modalità concreta di tali disservizi, sicché non è dato verificare che la consegna di copia del contratto (che la parte ben avrebbe potuto ottenere avanzando specifica istanza sottoscritta personalmente) fosse realmente funzionale alla tutela delle proprie ragioni dinanzi al CP_1
E ha anche dimostrato di avere richiesto al difensore di , sin dal 19.10.2017
[...] Pt_1 Parte_2
l'invio dei documenti dei vari clienti istanti al fine di consentire la consegna delle copie contrattuali. Tali inviti rimanevano senza risposta (cfr. pag. 87 della produzione telematica dell'appellante).
A fronte di tanto può ritenersi giustificata la mancata consegna all'appellato di copia del contratto di somministrazione di servizio telefonico da parte di non avendo il sedicente rappresentante dimostrato al Pt_3
terzo di effettivamente disporre del potere di rappresentanza alla luce del generale principio di cui all'art. 1393
c.c., secondo cui “il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”.
Dinanzi alla specifica richiesta di documentazione della fonte del potere rappresentativo, colui che aveva speso il nome di terze persone, qualificandosi come loro procuratore, non poteva esimersi dall'ottemperare a tale richiesta.
Dunque, non avendo la parte ricorrente correttamente esercitato le modalità per l'accesso ai dati personali, la sua pretesa azionata in via monitoria non poteva trovare accoglimento.
Ne consegue la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'appello va dunque accolto.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in forza del decreto Parte_3
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, va rilevato che, pur non essendo l'avv. Bongi parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo. Secondo la S.C. 'In
tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza,
costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con
5 gli interessi dal giorno del pagamento' (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1526 del 27/01/2016).
Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio,
perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del
28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno dunque automaticamente restituite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
5342/2021 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza caducata.
2) Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in E 330,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di
6 appello in E 64,50 per esborsi ed euro 662,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Trani, 18.11.2025
Il Giudice
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