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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/12/2025, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281
sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 125/2024 R.G. di questa sezione
TRA
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall' Avv. Antonio Manzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al Corso Giuseppe Garibaldi,
n. 195
– attrice – opponente –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_1
contumace –
– convenuta – opposta –
1 Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2167/2023 emesso dal Tribunale
di Salerno in data 1 dicembre 2023 e notificato il 4 dicembre 2023.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 novembre 2025 e da precedenti scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, comma primo,
cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Su ricorso della – in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore –, il Tribunale di Salerno – prima sezione civile -, con decreto ingiuntivo n.
2167/2023 emesso in data 1 dicembre 2023, ingiungeva alla – in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore – il pagamento della somma di € 30.736,68
per il mancato pagamento “della merce acquistata” di cui alla fattura n.141 del
09.10.2023.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2167/2023, notificato in data 4 dicembre 2023,
proponeva opposizione l'ingiunta, disconoscendo la firma apposta in calce al DDT n.
10 del 23 marzo 2023 allegato al monitorio ed eccependo di non avere mai acquistato giacche dall'opposta, essendosi limitata a commissionarle l'assemblaggio finale delle parti delle giacche realizzate da essa opponente. Eccepiva altresì la consegna in ritardo da parte dell'opposta dei capi da assembleare, alcuni dei quali peraltro sottratti, e la sussistenza di molteplici vizi nell'esecuzione dell'opera commissionata, instando conclusivamente per la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché, in riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al pagamento della somma di €
2 33.782,16 di cui alle fatture n. 71 del 4/11/2023 di € 13.994,13 e n. 81 del 29/12/2023
di € 19.788,03 ed al risarcimento dei danni per lucro cessante per € 17.847,5, con vittoria di spese processuali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non provvedeva a costituirsi la CP_1
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, assegnato termine a parte opponente
[...]
per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita in modo documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5
novembre 2025 ed ivi, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ.,
decisa mediante lettura del dispositivo.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della convenuta Controparte_1
Deve poi dichiararsi la procedibilità dell'opposizione avendo parte opponente, nella contumacia dell'opposta, dato luogo all'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione concluso con verbale negativo (cfr. verbale del 5 settembre 2024 nel procedimento di mediazione protocollo n. 14518/2024 depositato telematicamente da parte attrice il 4 dicembre 2024).
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
L'ingiungente ha fondato la richiesta di monitorio su documentazione costituita dalla fattura n.141 del 09.10.2023 e dal Documento di trasporto n. 10 del 23.05.2023.
Sennonché entrambi detti documenti, alla luce delle eccezioni formulate dall'opponente, non costituiscono idonea prova del credito vantato.
Ed invero, quanto alla fattura, giova rammentare che la stessa, pur costituendo documentazione idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, è insufficiente, siccome atto formato unilateralmente dal creditore, a dimostrare un credito nel giudizio di
3 opposizione se il debitore contesta specificamente il rapporto sottostante (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Seconda, ordinanza 7 febbraio 2025, n. 3091).
Per quanto concerne il Documento di trasporto n. 10 del 23 maggio 2023, deve rilevarsi che parte opponente, nel costituirsi in giudizio, ne ha tempestivamente ed inequivocabilmente disconosciuto la sottoscrizione.
Detto disconoscimento, integrando la fattispecie di cui all'art. 214 cod. proc. civ., ha determinato l'insorgenza dell'onere, in capo all'opposta, di manifestare espressamente la volontà di avvalersi di detto documento e di proporre istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cod. proc. civ.. Non avendo quest'ultima, contumace nel presente giudizio,
ottemperato a detto onere, rimane precluso a questo Giudice di utilizzare detta scrittura o, comunque, di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento,
in mancanza del procedimento di verificazione.
Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzarla o, comunque, di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione,
trasformandosi detto documento in una “prova muta” non suscettibile di apprezzamento giudiziario.
Alla luce degli esposti e consolidati principi giurisprudenziali, la documentazione allegata non è idonea a corroborare la pretesa creditoria formulata dall'opposta.
Il decreto ingiuntivo va conseguentemente revocato, nulla riconoscendosi in merito alla domanda riconvenzionale formulata dall'attrice siccome non sorretta da alcun riscontro probatorio.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta (in senso formale) al
4 rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte attrice (in senso formale)
che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula,
giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da 26.000.01 ad € 52.000,00 – parametri misti (medi e minimi): Fase di
Studio: € 1.701,00; Fase introduttiva: € 1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione:
esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 1.453,00 – Totali € 4.358,00).
Vanno altresì addebitati all'opposta i costi sopportati dall'opponente per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 125/2024 R.G., udito il procuratore di parte attrice, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così
provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2167/2023 emesso dal Tribunale di Salerno in data 1 Dicembre 2023 e notificato il
4 Dicembre 2023; 2) CONDANNA l'opposta – in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento – in ragione della soccombenza
– in favore dell'attrice – in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore – delle spese di giudizio che liquida, d'ufficio, in mancanza di notula, complessivamente in € 4.301,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.756,00
per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e
Cassa nella misura e come per legge;
3) CONDANNA l'opposta Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento in favore dell'attrice – in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore – delle spese di mediazione.
5 Riserva gg. 30 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Salerno, lì 5 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281
sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 125/2024 R.G. di questa sezione
TRA
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall' Avv. Antonio Manzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al Corso Giuseppe Garibaldi,
n. 195
– attrice – opponente –
CONTRO
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – Controparte_1
contumace –
– convenuta – opposta –
1 Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2167/2023 emesso dal Tribunale
di Salerno in data 1 dicembre 2023 e notificato il 4 dicembre 2023.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5 novembre 2025 e da precedenti scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, comma primo,
cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Su ricorso della – in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore –, il Tribunale di Salerno – prima sezione civile -, con decreto ingiuntivo n.
2167/2023 emesso in data 1 dicembre 2023, ingiungeva alla – in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore – il pagamento della somma di € 30.736,68
per il mancato pagamento “della merce acquistata” di cui alla fattura n.141 del
09.10.2023.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2167/2023, notificato in data 4 dicembre 2023,
proponeva opposizione l'ingiunta, disconoscendo la firma apposta in calce al DDT n.
10 del 23 marzo 2023 allegato al monitorio ed eccependo di non avere mai acquistato giacche dall'opposta, essendosi limitata a commissionarle l'assemblaggio finale delle parti delle giacche realizzate da essa opponente. Eccepiva altresì la consegna in ritardo da parte dell'opposta dei capi da assembleare, alcuni dei quali peraltro sottratti, e la sussistenza di molteplici vizi nell'esecuzione dell'opera commissionata, instando conclusivamente per la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché, in riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al pagamento della somma di €
2 33.782,16 di cui alle fatture n. 71 del 4/11/2023 di € 13.994,13 e n. 81 del 29/12/2023
di € 19.788,03 ed al risarcimento dei danni per lucro cessante per € 17.847,5, con vittoria di spese processuali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non provvedeva a costituirsi la CP_1
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, assegnato termine a parte opponente
[...]
per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita in modo documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5
novembre 2025 ed ivi, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ.,
decisa mediante lettura del dispositivo.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della convenuta Controparte_1
Deve poi dichiararsi la procedibilità dell'opposizione avendo parte opponente, nella contumacia dell'opposta, dato luogo all'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione concluso con verbale negativo (cfr. verbale del 5 settembre 2024 nel procedimento di mediazione protocollo n. 14518/2024 depositato telematicamente da parte attrice il 4 dicembre 2024).
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
L'ingiungente ha fondato la richiesta di monitorio su documentazione costituita dalla fattura n.141 del 09.10.2023 e dal Documento di trasporto n. 10 del 23.05.2023.
Sennonché entrambi detti documenti, alla luce delle eccezioni formulate dall'opponente, non costituiscono idonea prova del credito vantato.
Ed invero, quanto alla fattura, giova rammentare che la stessa, pur costituendo documentazione idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, è insufficiente, siccome atto formato unilateralmente dal creditore, a dimostrare un credito nel giudizio di
3 opposizione se il debitore contesta specificamente il rapporto sottostante (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Seconda, ordinanza 7 febbraio 2025, n. 3091).
Per quanto concerne il Documento di trasporto n. 10 del 23 maggio 2023, deve rilevarsi che parte opponente, nel costituirsi in giudizio, ne ha tempestivamente ed inequivocabilmente disconosciuto la sottoscrizione.
Detto disconoscimento, integrando la fattispecie di cui all'art. 214 cod. proc. civ., ha determinato l'insorgenza dell'onere, in capo all'opposta, di manifestare espressamente la volontà di avvalersi di detto documento e di proporre istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cod. proc. civ.. Non avendo quest'ultima, contumace nel presente giudizio,
ottemperato a detto onere, rimane precluso a questo Giudice di utilizzare detta scrittura o, comunque, di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento,
in mancanza del procedimento di verificazione.
Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzarla o, comunque, di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione,
trasformandosi detto documento in una “prova muta” non suscettibile di apprezzamento giudiziario.
Alla luce degli esposti e consolidati principi giurisprudenziali, la documentazione allegata non è idonea a corroborare la pretesa creditoria formulata dall'opposta.
Il decreto ingiuntivo va conseguentemente revocato, nulla riconoscendosi in merito alla domanda riconvenzionale formulata dall'attrice siccome non sorretta da alcun riscontro probatorio.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta (in senso formale) al
4 rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte attrice (in senso formale)
che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula,
giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da 26.000.01 ad € 52.000,00 – parametri misti (medi e minimi): Fase di
Studio: € 1.701,00; Fase introduttiva: € 1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione:
esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 1.453,00 – Totali € 4.358,00).
Vanno altresì addebitati all'opposta i costi sopportati dall'opponente per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 125/2024 R.G., udito il procuratore di parte attrice, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così
provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2167/2023 emesso dal Tribunale di Salerno in data 1 Dicembre 2023 e notificato il
4 Dicembre 2023; 2) CONDANNA l'opposta – in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento – in ragione della soccombenza
– in favore dell'attrice – in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore – delle spese di giudizio che liquida, d'ufficio, in mancanza di notula, complessivamente in € 4.301,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.756,00
per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e
Cassa nella misura e come per legge;
3) CONDANNA l'opposta Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento in favore dell'attrice – in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore – delle spese di mediazione.
5 Riserva gg. 30 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Salerno, lì 5 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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