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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritt0 al n. 2169 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
Avv. (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Giuseppe Antonio GUattani n. 15, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. ed anche dall'Avv. Emiliano Maio giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F.: , CP_1 C.F._2 Controparte_2
( e ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Via Ercolano n. 5, presso lo studio degli
1 Avv.ti Rodolfo Pacor e Isabella Castiglione, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
resistenti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente ricorso ha ad oggetto i compensi professionali che l'Avv. Parte_1
reclama in riferimento all'attività giudiziale svolta in favore dei sigg.
[...]
e relativamente ai CP_1 Controparte_2 Controparte_3
seguenti procedimenti:
procedimento R.G. n. 18395/2011, celebratosi dinanzi al Tribunale di Roma e definito con sentenza n. 9280/2014;
procedimento R.G. n. 7555/2014, avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 9280/2014 del Tribunale di Roma, definito dalla Corte di Appello di
Roma con sentenza n. 7808/2018.
Per stessa ammissione dell'Avv. , l'attività difensiva prestata dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma e dinanzi alla Corte di Appello nei suindicati procedimenti è
consistita:
1) In primo grado:
a) nella fase di studio della controversia;
b) nella fase introduttiva del giudizio, con conseguente redazione dell'atto introduttivo;
c) nella fase istruttoria, con la partecipazione alle relative udienze;
d) nella fase decisionale;
2 2) In appello:
a) nella fase di studio della controversia (ivi compreso l'esame della sentenza n.9280/2014, pronunciata a definizione del giudizio di primo grado);
b) nella fase introduttiva del giudizio, con conseguente redazione dell'atto introduttivo;
c) nella partecipazione alle relative udienze (n.2);
d) nella fase decisionale.
In relazione all'attività svolta nei due gradi di giudizio, l'Avv. ha Parte_1
chiesto il pagamento, a titolo di compensi professionali, della complessiva somma di Euro 13.426,59,” detratti Euro 1.200,00 lordi di acconto percepito”,
ivi compresi il rimborso forfettario ed accessori di legge “come determinati
dalla Corte di Appello di Roma”, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dei resistenti, in solido tra loro, al relativo versamento;
il tutto con vittoria delle spese concernenti il presente procedimento.
Costituitisi in giudizio, i sigg. e CP_1 Controparte_2 CP_3
con riferimento ai suddetti procedimenti giudiziari non hanno
[...]
contestato l'avvenuto espletamento dell'attività difensiva dell'Avv. nei Parte_1
predetti termini, essendosi limitati a sostenere:
riguardo ai compensi concernenti il giudizio di primo grado:
1) l'intervenuta prescrizione triennale dell'asserito credito dell'Avv.
, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c.; 2) la mancata sottoscrizione Parte_1
di qualsiasi preventivo di spesa;
3) di aver corrisposto all'Avv.
3 , volta per volta, quanto da lui richiesto, “con rassicurazione Parte_1
che l'eventuale maggior compenso sarebbe stato corrisposto al legale
azionando la sentenza nei confronti della controparte e solo in caso di
esito positivo”; 4) non essendo stato l'esito del giudizio di primo grado quello sperato, di aver saldato l'Avv. “corrispondendogli la Parte_1
somma in contanti di Euro 1.200,00 da questi richiesta”;
riguardo ai compensi concernenti il giudizio di secondo grado:
1) di aver conferito al legale l'incarico per l'appello e di avergli versato “la
ulteriore somma in contanti di Euro 1.000,00 per spese vive e la
ulteriore somma per compensi professionali di Euro 1.000,00 con
assegno bancario”, concordando che costui, “all'esito positivo del
giudizio di appello si sarebbe rivalso nei confronti della controparte
per ottenere il pagamento delle spese nel caso liquidate”.
Pertanto, nel rammentare che, al momento del conferimento della procura alle liti del giudizio di primo grado, vigeva il “Decreto Bersani”, che aveva abrogato le disposizioni che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, i resistenti, stante l'inesistenza di qualsivoglia pattuizione scritta,
ritenevano “ragionevole dedurre” per il giudizio di primo grado la conferma “di
quanti da loro dedotto”; relativamente, poi, al giudizio di appello,
evidenziavano la mancata osservanza dell'obbligo di redazione di un preventivo di massima e, al contempo, l'inesistenza di una pattuizione scritta avente ad oggetto un maggior compenso.
Di conseguenza, concludevano chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la riduzione dei compensi richiesti nella misura
4 effettivamente dovuta, con la corresponsione degli interessi solo a decorrere dalla loro liquidazione;
il tutto con vittoria di spese processuali.
In via istruttoria i resistenti chiedevano ammettersi la prova testimoniale sulle circostanze da loro riferite.
Ciò premesso, in primo luogo va disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione dei compensi relativi all'attività prestata dall'Avv. nel Parte_1
giudizio di primo grado, atteso che, se è pur vero che -secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce- in materia trova applicazione la prescrizione presuntiva triennale, è
altresì vero che il relativo termine decorre dalla cessazione dell'incarico che, nel caso in oggetto, stante l'unicità del rapporto professionale intercorso tra il suddetto professionista ed i resistenti, deve ritenersi cessato con la pronunzia della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7808/18 pubblicata il
6/12/2018. Infatti, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, “la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal
momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito
l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio,
coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'"ultima
prestazione", ex art. 2957, comma 2, c.c., va individuata con riferimento
all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato
di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è
finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte”
(Cass. n. 40626/20121).
5 Ne consegue che, essendo stato l'odierno ricorso depositato in data 8/5/2020,
l'azione deve ritenersi tempestivamente esercitata.
Inoltre va disattesa anche l'ulteriore eccezione dei ricorrenti, secondo cui essi,
sostanzialmente, per il primo grado di giudizio avrebbero convenuto con l'Avv.
un compenso parametrato al raggiungimento “degli obiettivi Parte_1
perseguiti”.
Infatti, premesso che nel caso in cui il compenso non sia stato determinato in forma scritta l'incarico ricevuto dal professionista non è nullo, né viene meno il suo diritto a percepire i compensi professionali per l'attività prestata, ma è
prevista solo l'applicazione dei parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, si osserva che i resistenti non hanno fornito alcuna prova delle circostanze da loro dedotte (e per la cui dimostrazione, ai sensi dell'art. 2725 c.c., non può essere ammessa la prova testimoniale), con la conseguenza che per il primo grado di giudizio spettano all'Avv. i compensi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore Parte_1
da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, che lo stesso ricorrente, dopo aver detratto la somma di Euro 961,54 (che ha riconosciuto di aver già percepito), ha chiesto nella misura di Euro 4.835,00, superiore a quella minima ed inferiore a quella media.
Per quanto riguarda, invece, i compensi relativi alla fase di appello, si osserva che anche in tal caso l'attività difensiva espletata dall'Avv. è consistita Parte_1
nelle fasi “canoniche” previste dallo stesso D.M. n. 55/2014, e cioè nell'esame della sentenza di primo grado e nella redazione dell'atto di appello, nella fase di trattazione e nella fase decisionale, sicché, detratta la somma di Euro 894,00
che detto professionista ha ammesso di aver già ricevuto, per tale fase, sulla scorta di quanto stabilito dallo scaglione previsto per le cause tra 5.200,01 Euro
6 e 26.000,00 Euro (determinato in ragione dell'effettivo “disputatum”)
dev'essere liquidata la somma richiesta di Euro 5.532,00, anche in questo caso superiore alla misura minima ed inferiore a quella media.
Da quanto premesso deriva che, in accoglimento del ricorso, i sigg.
[...]
e debbono essere condannati, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di onorari, della somma di Euro 10.367,00, così determinata: Euro 4835,00 + Euro 5.532,00
(come richiesti dall'Avv. per il primo ed il secondo grado di giudizio), Parte_1
oltre accessori come per legge;
il tutto con gli interessi legali a decorrere dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Nulla invece può essere riconosciuto all'Avv. a titolo di risarcimento Parte_1
del danno ex art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile, in capo ai resistenti, né
un'effettiva consapevolezza dell'infondatezza delle eccezioni, né un'obiettiva mala fede o colpa grave nella scelta di resistere in giudizio.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate, vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nel minimo, facendo applicazione dello scaglione previsto per le cause da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dall'Avv. nei confronti Parte_1
di , e e, per l'effetto, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente,
per l'attività professionale prestata nei giudizi contraddistinti dal n. R.G.
18395/11 (celebratosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma) e n. R.G.
7555/2014 (celebratosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma), della
7 complessiva somma di Euro 10.367,00, oltre accessori come per legge;
il tutto con gli interessi legali a decorrere dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate in
Euro 98,00 per esborsi e in Euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 3/7/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritt0 al n. 2169 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
Avv. (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Giuseppe Antonio GUattani n. 15, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. ed anche dall'Avv. Emiliano Maio giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F.: , CP_1 C.F._2 Controparte_2
( e ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Via Ercolano n. 5, presso lo studio degli
1 Avv.ti Rodolfo Pacor e Isabella Castiglione, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
resistenti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente ricorso ha ad oggetto i compensi professionali che l'Avv. Parte_1
reclama in riferimento all'attività giudiziale svolta in favore dei sigg.
[...]
e relativamente ai CP_1 Controparte_2 Controparte_3
seguenti procedimenti:
procedimento R.G. n. 18395/2011, celebratosi dinanzi al Tribunale di Roma e definito con sentenza n. 9280/2014;
procedimento R.G. n. 7555/2014, avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 9280/2014 del Tribunale di Roma, definito dalla Corte di Appello di
Roma con sentenza n. 7808/2018.
Per stessa ammissione dell'Avv. , l'attività difensiva prestata dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma e dinanzi alla Corte di Appello nei suindicati procedimenti è
consistita:
1) In primo grado:
a) nella fase di studio della controversia;
b) nella fase introduttiva del giudizio, con conseguente redazione dell'atto introduttivo;
c) nella fase istruttoria, con la partecipazione alle relative udienze;
d) nella fase decisionale;
2 2) In appello:
a) nella fase di studio della controversia (ivi compreso l'esame della sentenza n.9280/2014, pronunciata a definizione del giudizio di primo grado);
b) nella fase introduttiva del giudizio, con conseguente redazione dell'atto introduttivo;
c) nella partecipazione alle relative udienze (n.2);
d) nella fase decisionale.
In relazione all'attività svolta nei due gradi di giudizio, l'Avv. ha Parte_1
chiesto il pagamento, a titolo di compensi professionali, della complessiva somma di Euro 13.426,59,” detratti Euro 1.200,00 lordi di acconto percepito”,
ivi compresi il rimborso forfettario ed accessori di legge “come determinati
dalla Corte di Appello di Roma”, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dei resistenti, in solido tra loro, al relativo versamento;
il tutto con vittoria delle spese concernenti il presente procedimento.
Costituitisi in giudizio, i sigg. e CP_1 Controparte_2 CP_3
con riferimento ai suddetti procedimenti giudiziari non hanno
[...]
contestato l'avvenuto espletamento dell'attività difensiva dell'Avv. nei Parte_1
predetti termini, essendosi limitati a sostenere:
riguardo ai compensi concernenti il giudizio di primo grado:
1) l'intervenuta prescrizione triennale dell'asserito credito dell'Avv.
, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c.; 2) la mancata sottoscrizione Parte_1
di qualsiasi preventivo di spesa;
3) di aver corrisposto all'Avv.
3 , volta per volta, quanto da lui richiesto, “con rassicurazione Parte_1
che l'eventuale maggior compenso sarebbe stato corrisposto al legale
azionando la sentenza nei confronti della controparte e solo in caso di
esito positivo”; 4) non essendo stato l'esito del giudizio di primo grado quello sperato, di aver saldato l'Avv. “corrispondendogli la Parte_1
somma in contanti di Euro 1.200,00 da questi richiesta”;
riguardo ai compensi concernenti il giudizio di secondo grado:
1) di aver conferito al legale l'incarico per l'appello e di avergli versato “la
ulteriore somma in contanti di Euro 1.000,00 per spese vive e la
ulteriore somma per compensi professionali di Euro 1.000,00 con
assegno bancario”, concordando che costui, “all'esito positivo del
giudizio di appello si sarebbe rivalso nei confronti della controparte
per ottenere il pagamento delle spese nel caso liquidate”.
Pertanto, nel rammentare che, al momento del conferimento della procura alle liti del giudizio di primo grado, vigeva il “Decreto Bersani”, che aveva abrogato le disposizioni che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, i resistenti, stante l'inesistenza di qualsivoglia pattuizione scritta,
ritenevano “ragionevole dedurre” per il giudizio di primo grado la conferma “di
quanti da loro dedotto”; relativamente, poi, al giudizio di appello,
evidenziavano la mancata osservanza dell'obbligo di redazione di un preventivo di massima e, al contempo, l'inesistenza di una pattuizione scritta avente ad oggetto un maggior compenso.
Di conseguenza, concludevano chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la riduzione dei compensi richiesti nella misura
4 effettivamente dovuta, con la corresponsione degli interessi solo a decorrere dalla loro liquidazione;
il tutto con vittoria di spese processuali.
In via istruttoria i resistenti chiedevano ammettersi la prova testimoniale sulle circostanze da loro riferite.
Ciò premesso, in primo luogo va disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione dei compensi relativi all'attività prestata dall'Avv. nel Parte_1
giudizio di primo grado, atteso che, se è pur vero che -secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce- in materia trova applicazione la prescrizione presuntiva triennale, è
altresì vero che il relativo termine decorre dalla cessazione dell'incarico che, nel caso in oggetto, stante l'unicità del rapporto professionale intercorso tra il suddetto professionista ed i resistenti, deve ritenersi cessato con la pronunzia della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7808/18 pubblicata il
6/12/2018. Infatti, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, “la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal
momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito
l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio,
coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'"ultima
prestazione", ex art. 2957, comma 2, c.c., va individuata con riferimento
all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato
di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è
finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte”
(Cass. n. 40626/20121).
5 Ne consegue che, essendo stato l'odierno ricorso depositato in data 8/5/2020,
l'azione deve ritenersi tempestivamente esercitata.
Inoltre va disattesa anche l'ulteriore eccezione dei ricorrenti, secondo cui essi,
sostanzialmente, per il primo grado di giudizio avrebbero convenuto con l'Avv.
un compenso parametrato al raggiungimento “degli obiettivi Parte_1
perseguiti”.
Infatti, premesso che nel caso in cui il compenso non sia stato determinato in forma scritta l'incarico ricevuto dal professionista non è nullo, né viene meno il suo diritto a percepire i compensi professionali per l'attività prestata, ma è
prevista solo l'applicazione dei parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, si osserva che i resistenti non hanno fornito alcuna prova delle circostanze da loro dedotte (e per la cui dimostrazione, ai sensi dell'art. 2725 c.c., non può essere ammessa la prova testimoniale), con la conseguenza che per il primo grado di giudizio spettano all'Avv. i compensi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore Parte_1
da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, che lo stesso ricorrente, dopo aver detratto la somma di Euro 961,54 (che ha riconosciuto di aver già percepito), ha chiesto nella misura di Euro 4.835,00, superiore a quella minima ed inferiore a quella media.
Per quanto riguarda, invece, i compensi relativi alla fase di appello, si osserva che anche in tal caso l'attività difensiva espletata dall'Avv. è consistita Parte_1
nelle fasi “canoniche” previste dallo stesso D.M. n. 55/2014, e cioè nell'esame della sentenza di primo grado e nella redazione dell'atto di appello, nella fase di trattazione e nella fase decisionale, sicché, detratta la somma di Euro 894,00
che detto professionista ha ammesso di aver già ricevuto, per tale fase, sulla scorta di quanto stabilito dallo scaglione previsto per le cause tra 5.200,01 Euro
6 e 26.000,00 Euro (determinato in ragione dell'effettivo “disputatum”)
dev'essere liquidata la somma richiesta di Euro 5.532,00, anche in questo caso superiore alla misura minima ed inferiore a quella media.
Da quanto premesso deriva che, in accoglimento del ricorso, i sigg.
[...]
e debbono essere condannati, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di onorari, della somma di Euro 10.367,00, così determinata: Euro 4835,00 + Euro 5.532,00
(come richiesti dall'Avv. per il primo ed il secondo grado di giudizio), Parte_1
oltre accessori come per legge;
il tutto con gli interessi legali a decorrere dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Nulla invece può essere riconosciuto all'Avv. a titolo di risarcimento Parte_1
del danno ex art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile, in capo ai resistenti, né
un'effettiva consapevolezza dell'infondatezza delle eccezioni, né un'obiettiva mala fede o colpa grave nella scelta di resistere in giudizio.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate, vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nel minimo, facendo applicazione dello scaglione previsto per le cause da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dall'Avv. nei confronti Parte_1
di , e e, per l'effetto, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente,
per l'attività professionale prestata nei giudizi contraddistinti dal n. R.G.
18395/11 (celebratosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma) e n. R.G.
7555/2014 (celebratosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma), della
7 complessiva somma di Euro 10.367,00, oltre accessori come per legge;
il tutto con gli interessi legali a decorrere dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì i resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate in
Euro 98,00 per esborsi e in Euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 3/7/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
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