Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 854/2024 RG;
T R A
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Lusianna Garambone;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente rappresentava che era stato accertato il requisito sanitario per percepire la indennità di frequenza in capo al minore dalla competente commissione medica dalla data della domanda amministrativa, presentata il 15.5.2018; che era stato trasmesso all' il CP_1 modello AP70 in data 11.12.2019; chiedeva, a fronte del mancato pagamento della prestazione assistenziale, la condanna dell' al pagamento delle somme dovute, vinte le CP_1 spese di lite.
Si è costituito l' , esponendo che da verifiche amministrative effettuate il minore non CP_1 aveva frequentato l'istituto Drengot indicato nel modello AP70; ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'art. 1 legge n. 289 del 1990 prevede: “1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
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3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma
3.
5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.”
Nella fattispecie concreta in esame parte ricorrente ha prodotto, allegandola al ricorso, documentazione datata 11.12.2023 dell'Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “A. Volta” attestante la frequenza scolastica del minore negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 nonché documentazione reddituale.
La Corte di legittimità ha chiarito che in tema di indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge n. 289 del 1990, la durata del beneficio è commisurata al periodo di svolgimento del corso ed è correlata alla reale durata del corso, onde il termine finale - alla stregua del dettato normativo secondo cui la prestazione
"ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza"- va riferito al mese finale del corso e non all'inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza
(cfr. Sez. L, Sentenza n. 8253 del 07/04/2010).
Con riguardo al termine iniziale da cui matura il diritto la Corte ha chiarito che ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 289 del 1990 “Il termine iniziale viene indicato con il primo giorno del mese successivo all'inizio del corso”.
Pertanto nel caso in esame il diritto a fruire dell'indennità di frequenza, vista l'attestazione di frequenza in atti, spetta per il mese di giugno 2018 e da ottobre 2018 a giugno 2019, da ottobre 2019 a giugno 2020 e per il mese di ottobre 2020, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale. CP_1
Spettano inoltre gli interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge 30/12/91
n. 412 dalla data di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, vale a dire dal 3.5.2024, in quanto solo dalla suddetta data l' poteva venire a conoscenza della suddetta CP_1 documentazione relativa alla frequenza scolastica.
Le spese di lite devono essere compensate in quanto solo a seguito dell'instaurazione del processo parte ricorrente ha prodotto la suddetta documentazione relativa alla frequenza scolastica.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-condanna l' ad erogare a parte ricorrente l'indennità di frequenza spettante per il mese CP_1 di giugno 2018 e da ottobre 2018 a giugno 2019, da ottobre 2019 a giugno 2020 e per il mese di ottobre 2020, oltre agli interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge
2 30/12/91 n. 412 dal 3.5.2024;
-compensa le spese di lite.
Così deciso il 7.05.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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