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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1540/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1540/2023, promossa
DA
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Parte_1
Via Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , in persona del l.r. P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., e per essa la mandataria con sede legale Parte_2 in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del l.r. p.t., rappresen- tata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. C.F._1
- P.E.C. – Fax nr. 024801
[...] Email_1
1624), giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fersino Silvia (C.F. - P.E.C. C.F._2 [...]
– Fax nr. 055 461213) in Viale Giuseppe Email_2
Mazzini, n. 19 - 50132 FIRENZE (FI).
APPELLANTE
1 CONTRO
(CF: , residente in [...]CP_1 C.F._3
(AR), Loc.tà Fratta 220/A, Case Sparse Burcinella, rappresentato e difeso an- che disgiuntamente dagli Avv.ti Walter Renzetti (c.f.: ; CodiceFiscale_4 pec: e Giacomo Renzetti (c.f.: Email_3 [...]
pec: , con domicilio eletto in Arezzo, C.F._5 Email_4
Via A. Garbasso, 36/B presso e nello studio dei predetti procuratori, giusta pro- cura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
E
- RU CA , Controparte_2 CP_3
(C.F.: P.I. , in persona del l.r. p.t., con sede le- P.IVA_3 P.IVA_4 gale in Milano, Via Caldera 21, domiciliata per il giudizio di primo grado presso gli Avv.ti Luca Polverino (C.F. - pec C.F._6 Email_5
e Luigi Coluccino (CF - pec . C.F._7 Email_6
APPELLATA CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 571/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 15/06/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare - Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Nel merito, in via principale: − riformare la sentenza
n. 571/2023 (R.G. n. 895/2021) emessa e pubblicata dal Tribunale di Arezzo in data 15 giugno 2023 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve di cui al combinato disposto agli artt. 325 e 326 c.p.c. in data 19 giugno 2023, nei termini prospettati dalla società deducente nel presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 52/2021 (R.G. n.
39/2021), emesso dal Tribunale di Arezzo in data 19 gennaio 2021, pubblicato in data 25 gennaio 2021 e dichiararlo definitivamente esecutivo e, attesa la ti- tolarità del credito da parte della cessionaria che Parte_1
2 ha fornito idonea prova documentale - , accertare e dichiarare la legittimazione ad agire di Nel merito, in via subordinata: - nella Parte_1 denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. , al pagamen- CP_1 to, in favore di dell'importo di Euro 23.666,64, ol- Parte_1 tre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: − dichiarare la vittoria di spese diritti
e onorari di entrambi i gradi del giudizio in favore di Parte_1
− dato atto che ha ottemperato alla decisio-
[...] Parte_1 ne impugnata, condannare il sig. alla restituzione dell'importo CP_1 di Euro 5.838,55, comprensivo degli accessori di legge (cfr. DOC. 12), perve- nutogli per il tramite del procuratore antistatario a titolo di spese di lite, in ra- gione e in conseguenza della sentenza impugnata, oltre interessi, in ossequio al provvedimento impugnato che condanna la società appellante al pagamento di € 5.577,00, oltre oneri come per legge. Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari del presente grado di giudizio in favore dell'appellante ex D.M. 55/14”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) in rito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità, ex art. 345 cpc, dei documenti numerati sub 5-6-7-8 del fa- scicolo appellante, prodotti nel presente giudizio e comunque disconosciuti nel- le sottoscrizioni ex art. 214 cpc;
b) in tesi, rigettare integralmente l'appello di- spiegato perché infondato in fatto e diritto ed in particolare per il difetto di le- gittimazione attiva o della titolarità del diritto dedotto dall'opposta in capo alla società opposta odierna appellante e per l'effetto confermare, in toto, la sen- tenza n. 571/2023 del 15/06/2023 resa inter partes dal Tribunale di Arezzo oggetto della presente impugnazione;
c) in denegata ipotesi, accertare il man- cato esperimento del tentativo di mediazione da parte della società opposta e per l'effetto dichiarare improcedibile il Decreto Ingiuntivo nr. 52/2021; d) in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della procura del 09/12/2020 (rep. n.
42351; raccolta n. 15678 Notaio Dott. , allegata sub. doc. 2 fa- Persona_1
3 scicolo intervenuta) conferita dalla mandante ” alla Parte_1 mandataria ” in relazione agli artt. 1418, 1346 c.c. e Parte_2 per l'effetto dichiarare l'intervento dispiegato dalla mandataria inammissibile e comunque, in ogni caso, carente di legittimazione ad agire e/o titolarità attiva;
e) in ogni caso, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effet- to giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 52/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo il
19/01/2021 e pubblicato in data 25/01/2021. f) in ogni caso, condannare parte opposta alle spese e competenze di lite oltre accessori (rimb. forf. 15%, Cap ed iva) come per legge da distrarsi in favore dei procuratori di parte opponente che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. opponeva il decreto ingiuntivo n.52/2021, emesso CP_1 dal Tribunale di Arezzo, con il quale gli era stato ingiunto, ad istanza di
[...]
, quale cessionaria del credito in origine nella titolarità di Controparte_4
CR SpA, il pagamento della somma di euro 23.666,64, dovuta a titolo di restituzione del finanziamento n.13910464.
A fondamento dell'opposizione deduceva, in sintesi, tre motivi: i) caren- za di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a Controparte_5
; ii) carenza di prova scritta del credito ingiunto;
iii) invalidità del Parte_3 contratto di finanziamento.
Si costituiva in giudizio , che contrastava Controparte_4
l'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio interveniva non in Parte_2 proprio ma quale mandataria con rappresentanza di Parte_1
quale cessionaria del credito della società ingiungente.
[...]
Con sentenza n. 571/2023, pubblicata il 15/06/2023, il Tribunale di
Arezzo, in accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità attiva, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'ingiungente e l'intervenuta, in solido fra loro,
a pagare le spese di lite ai difensori dell'opponente dichiaratisi antistatari;
re- spingeva, infine, l'istanza ex art.96 cpc proposta dall' . CP_1
4 In merito all'eccezione accolta, il tribunale ha così motivato: <<Nel caso di specie, non risulta provata la titolarità del credito in capo al cessionario, es- sendo i documenti da questi prodotti inidonei a dimostrare l'inclusione del cre- dito azionato nel presente giudizio nell'ambito della cessione allegata da
Ed infatti, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Controparte_2
n.148 del 16 dicembre 2017 in atti si legge che la cessione ha riguardato credi- ti che, “alla data del 30 giugno 2017 soddisfacevano tutti i seguenti criteri”, tra cui” (xii) classificati come in sofferenza”. Dalla documentazione versata in atti non si ricava, tuttavia, alcun elemento che consenta di ritenere che, alla data del 30 giugno 2017, il credito oggetto del presente giudizio sia stato classifica- to come “in sofferenza”, condizione richiesta quale criterio di identificazione dei crediti oggetto di cessione in favore di . Dai documenti Controparte_2 da quest'ultima prodotti risulta, anzi, che il credito sia stato messo a sofferenza nell'ottobre 2017 (doc.4 fascicolo monitorio). Manca, dunque, la prova che la parte opposta fosse effettivamente titolare del credito per Controparte_2 cui è causa. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, manca anche la prova che il medesimo credito sia stato ceduto alla intervenuta e che quindi Pt_1 quest'ultima ne sia divenuta attualmente titolare”.
L'appello.
2. non in proprio ma quale mandataria con Parte_2 rappresentanza di ha proposto tempestivo appel- Parte_1 lo, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta e formulando i seguenti mo- tivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo è censurata la decisione di primo grado nella par- te in cui ha accolto l'eccezione di difetto di titolarità attiva. Assume l'appellante che il giudice di primo grado sia incorso in un'errata lettura dei documenti pro- dotti e, in particolare, del doc.4 richiamato nella motivazione della sentenza nel quale è chiaramente indicato il passaggio a sofferenza alla data del 26-6-2017.
In ogni caso, evidenzia che in primo grado, oltre all'avviso in G.U., la società ingiungente aveva prodotto in estratto anche il contratto quadro di cessione
5 contenente riferimento esplicito all'univoco numero di identificazione del credi- to.
La cessione del credito era ulteriormente dimostrata dai documenti pro- dotti in grado d'appello sub 5, 6, 7, 8, consistenti nella dichiarazione di cessio- ne della società cedente CR;
nella lettera di risoluzione del contratto di finanziamento del 21-4-2017 comunicata al debitore/opposto; nella lettera di segnalazione del credito del 19-6-2017 comunicata al debitore;
nella lettera a firma congiunta e . Controparte_2 Parte_1
2) Con il secondo motivo chiede la riforma della sentenza in relazione al capo sulle spese di lite. Avanza inoltre richiesta di restituzione delle spese pa- gate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Invero, si può osservare da subito che questo motivo non ha dignità di motivo d'appello essendo articolato non quale motivo autonomo ma quale ri- chiesta conseguente all'auspicata riforma integrale della sentenza di primo grado e di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'appellante ha riproposto, infine, quanto alle altre difese sollevate dall'opponente in primo grado e rimaste assorbite, gli argomenti già coltivati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le difese dell'appellato.
3. L'appellato ha eccepito, in via preliminare:
(i) la nullità della procura rilasciata da a Parte_1 [...] sull'assunto della genericità dell'oggetto, stante la man- Parte_2 cata specificazione dei crediti per i quali la procura sarebbe stata conferita, con conseguente incapacità dell'intervenuta anche ad interporre appello;
(ii) l'inammissibilità delle produzioni effettuate in appello dei documenti
5, 6, 7, 8, per violazione dell'art.345 cpc;
dei documenti sub 6,7, 8 è discono- sciuta in ogni caso la sottoscrizione ex art.214 cpc.
Ha dichiarato, poi, di reiterare il disconoscimento dei documenti sub 3 e
4 del fascicolo monitorio, effettuata in primo grado all'udienza del 25.11.2021.
6 Nel merito, ha ribadito i propri argomenti in ordine all'eccezione di difet- to di titolarità attiva tanto della , quanto dell'ulteriore Controparte_2 cessionaria intervenuta in giudizio.
Ha riproposto, infine, ex art.346 cpc, le seguenti questioni:
(a) Improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione;
(b) Mancanza dei presupposti ex art.633 cpc, il decreto ingiuntivo es- sendo stato ottenuto sulla base di un saldaconto e non di un estratto conto;
(c) Nullità e/o annullabilità del contratto di finanziamento in quanto la sua stipulazione era stata condizionata causalmente da una prati- ca di concorrenza sleale censurata con provvedimento dell'AGCM
n.28159 del 2020.
Il passaggio decisione.
4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, dichia- rata la contumacia di , la causa, senza attività istrutto- Controparte_4 ria, è stata trattenuta in decisione in data 3-6-2025, sulle conclusioni delle par- ti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Le questioni preliminari.
5. L'eccezione preliminare di rito proposta dall'appellato, in punto di nul- lità della procura (doc.2 di parte intervenuta in primo grado, c.d. procura no- mina mandataria) conferita ai sensi anche dell'art.77 cpc da (poi Parte_1
a seguito di variazione della denominazione socia- Parte_1 le, v. visura CCIAA in atti, doc.1 di parte intervenuta in primo grado) a CP_6
(poi a seguito di variazione della denomina-
[...] Parte_2 zione sociale, v. visura CCIIA in atti, doc.3 di parte intervenuta nel giudizio di primo grado), è destituita di fondamento.
7 Come si legge nella procura de qua, a rogito del notaio di Venezia Per_1 del 9-12-2020, n. 42351 di rep. e n.15678 di racc., era nominata CP_6 mandataria con rappresentanza, con effetto dal 1.1.2021, “affinché, in persona dei suoi legali rappresentanti e dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati a compiere per la mandataria gli atti di seguito indicati nonché in persona dei sub-procuratori che verranno di volta in volta nominati dalla mandataria, compia tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art.77 cpc, adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi, siano essi, a titolo meramente esemplificativo, debitori, garanti, coobbligati, adempienti spontanei, terzi datori di garanzie o assicuratori. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la mandante conferisce alla mandataria ogni e qualsivoglia potere affinché pos- sa in nome e per conto della mandante medesima, in proprio nei limiti di cui la legge lo consente o con il ministero di avvocati e procuratori aventi le necessa- rie abilitazioni e autorizzazioni di legge all'uopo nominati:…”.
Segue nella procura l'elencazione di n.22 categorie di atti funzionali all'attività sostanziale e processuale di gestione e recupero credito.
Simile mandato con rappresentanza non è nullo per indeterminatezza dell'oggetto, come asserito dall'appellato sull'assunto che fosse necessario spe- cificare i crediti affidati alla gestione della mandataria, in quanto suo oggetto è giustappunto l'attività di gestione, incasso e riscossione di tutti i crediti (e non solo di alcuni o di alcune tipologie di crediti), presenti e futuri della mandante.
Non è conferente, per argomentare la soluzione contraria, il richiamo a
Cass. 28803/2019, atteso che tale pronuncia fu resa in una fattispecie partico- lare, in cui la banca non aveva conferito ad una società il generale potere di gestione, incasso e riscossione dei propri crediti, ma il potere di gestione anche stragiudiziale dei soli “crediti anomali". In quell'occasione, con decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione, il giudice di merito ritenne che l'espressione “crediti anomali” non fosse idonea a determinare l'oggetto della procura.
8 Nel caso di specie, invece, si apprezza l'esistenza di un mandato genera- le a gestire tutti i crediti (presenti e futuri) e sovviene il diverso orientamento secondo cui l'art. 1708, secondo comma, cod. civ., disponendo che il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non indicati espressamente, esclude la nullità per indeterminabilità dell'oggetto del- la procura generale, né comporta la necessità di una specifica indicazione degli atti compresi nel mandato stesso, essendo sufficiente la menzione del tipo di negozio, non rientrante nei limiti dell'ordinaria amministrazione, che il manda- tario è autorizzato a concludere (cfr., fra tante, Cass. civ, 6138-2012; 2680-
1980).
Ora, il potere di agire in giudizio in nome e per conto della mandante per riscuotere i crediti, attraverso, fra l'altro, la proposizione di azioni dichiarative e di condanna, è espressamente indicato al numero uno della elencazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che il mandatario avrebbe potuto compiere.
6. E' fondata invece l'eccezione ex art.345, co.3 cpc, proposta in relazio- ne ai documenti prodotti soltanto in fase d'appello. In particolare, i documenti,
5, 6, 7, 8, sopra menzionati, sono documenti che la parte appellante avrebbe potuto produrre in primo grado. Né in fase d'appello ha allegato e dimostrato di non averli potuti produrre per causa ad essa non imputabile, come oggi richie- sto dall'art.345 cpc.
Invero l'appellante ha sostenuto la producibilità dei documenti con ri- chiamo a precedenti giurisprudenziali relativi al testo antecedente dell'art.345 cpc, che prevedeva la producibilità di documenti ritenuti indispensabili dal col- legio. Tale previsione, com'è noto, fu soppressa con la novella del 2012 e non è applicabile ratione temporis al presente processo.
7. Ciò premesso, il primo motivo d'appello è fondato e merita accogli- mento.
Nell'esaminare il motivo vanno premesse alcune considerazioni di carat- tere generale sul tema specifico.
9 Va ricordato che nel nostro ordinamento, come in tanti altri, il credito è un bene giuridico e come tale può essere oggetto di trasferimento, sia a titolo oneroso (ad esempio, vendita) che a titolo gratuito (donazione), sia per atto tra vivi (vendita, permuta, etc.) che mortis causa (successione legittima e te- stamentaria, legato di credito).
Per regola generale i crediti sono liberamente cedibili, salvo che abbiano natura strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge.
Tuttavia, le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione.
Il debitore ceduto è di norma estraneo al negozio di trasferimento del credito. E non a caso l'art.1260 cc. dice che il trasferimento avviene senza il consenso del debitore. Né l'ordinamento giuridico tutela l'interesse del debitore ceduto ad adempiere in favore del creditore cedente, potendo in ogni caso op- porre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, oltre che quelle personali al cessionario medesimo.
Il codice civile si preoccupa invece di stabilire le condizioni in presenza delle quali il pagamento fatto dal debitore è liberatorio.
In questo senso l'art.1264, co.1 prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notifica- ta. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente paga male (cioè non è liberato) quando il cessionario prova che il debitore me- desimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (art.1264, co.2).
La giurisprudenza ha precisato nel tempo che la notificazione prevista dall'art.1264, co.1 c.c. può avvenire ad istanza tanto del creditore cedente quanto di quello cessionario.
In materia bancaria a tali previsioni di carattere generale si aggiungono quelle specifiche dell'art.58 TUB, che è posto significativamente a chiusura del
Capo I, Titolo III del Testo Unico BArio, relativo alla Vigilanza sulle banche.
Tale articolato normativo prevede, anzitutto, che nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la BA d'IA emani istruzioni per la cessione a banche di
10 aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, e che tali istruzioni possano prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della BA d'IA (v. art.58, co.1). Fatta salva quest'ultima ipotesi, in generale le istruzioni prevedono obblighi di se- gnalazione/comunicazione preventiva, in modo da consentire all'Autorità di Vi- gilanza l'esercizio dei suoi poteri.
Tali previsioni (come le altre dell'art.58), a seguito della novella del 1999
(vedi art.58, co.7), sono state estese anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 TUB e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'artico- lo 106 TUB. Anche in relazione a tali operazioni la BA d'IA ha emanato proprie istruzioni (v., Bollettino Vigilanza del 2001).
Lo stesso articolato normativo prevede che sia la banca cessionaria a da- re notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la BA
d'IA possa stabilire forme integrative di pubblicità (art.58, co.2).
L'art.58, co.4 precisa poi che nei confronti dei debitori ceduti gli adem- pimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
Tralasciando l'esame delle altre disposizioni dell'art.58, qui irrilevanti, si può dire che l'art.58 TUB prevede una semplificazione degli oneri previsti dall'art.1264 (recte, disciplina una diversa modalità di adempimento di tali oneri che tiene conto della esistenza di una cessione in blocco), ma attuata in un quadro normativo che prevede l'intervento di Vigilanza (di rilievo pubblici- stico) della BA d'IA, che si dipana nei termini sopra riferiti, e che consen- te di ritenere che la pubblicazione di un avviso di cessione in G.U., ad opera della banca o della società cessionaria, faccia perciò stesso presumere l'esistenza dell'atto di cessione nei termini comunicati in Gazzetta Ufficiale, fat- ta salva la possibilità di errori materiali dell'annuncio che devono essere de- nunciati dalla parte interessata. Sicché il debitore ceduto che contesti l'esistenza stessa dell'atto di cessione deve lui farsi carico dell'onere di provare
11 l'inesistenza dell'atto di cessione pubblicato in G.U. o l'esistenza in termini di- versi da quelli dell'avviso.
Inoltre, qualora l'avviso consenta di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco anche in tal caso deve ritenersi che sia il debitore ceduto, che contesti l'inclusione del suo credito nel perimetro di cessione a farsi carico dei conseguenti oneri probatori.
Laddove invece l'avviso non consenta di individuare i crediti ceduti, ri- manendo ambiguo, in presenza di contestazioni del debitore ceduto l'onere del- la prova spetta al creditore cessionario e potrà essere fornita sia attraverso, a titolo esemplificativo, la produzione dell'atto di cessione (o di un suo estratto) assieme alla lista crediti ceduti o la dichiarazione proveniente dallo stesso ce- dente o ancora l'accettazione stragiudiziale del debitore ceduto che, ad esem- Co
, abbia chiesto ed ottenuto una rateizzazione del debito, sia attraverso qual- siasi altro mezzo di prova, compreso, ad esempio, la dimostrazione del posses- so dei documenti probatori del credito che il creditore cedente deve consegnare al creditore cessionario (ex art.1262 c.c.).
In questo senso è oramai orientata la Corte di Cassazione, secondo cui
“in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della ces- sione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188;
Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio 2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno
2024, n.16526; Cass. 23 aprile 2025, n.14270);
Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie il giudice di primo grado è incorso nell'errore denunciato dall'appellante che, prima ancora che di diritto, è un errore di fatto, di lettura e corretta percezione dei documenti pro- dotti in primo grado. Il Tribunale ha escluso che il credito oggetto di causa
12 rientri tra quelli oggetto della cessione pubblicata in G.U. perché questa fa rife- rimento ai crediti a sofferenza alla data del 30.6.2017, mentre dai documenti prodotti (doc.4 della fase monitoria) il credito sarebbe passato a sofferenza so- lo ad ottobre 2017.
Tale conclusione è tuttavia errata come denunciato dall'appellante.
In particolare, dal doc.4 della fase monitoria (che di seguito si produce in parte tramite screenshot) risulta evidente che il rapporto era già a sofferenza alla data del 26-6-2017.
Infatti, l'estratto de quo è proprio relativo al periodo successivo al pas- saggio a sofferenza. Si dice: estratto dal 26-6-2017 al 31-10-2017 del rappor- to a sofferenza. Il che significa che alla data del 26-6-2017 il rapporto era già a sofferenza.
Conferma di tale conclusione si ricava anche dal doc.5 prodotto nel giu- dizio di opposizione, consistente in un partitario del rapporto di finanziamento, in cui sono riportate dall'inizio del rapporto le rate pagate, quelle insolute sino
13 alla decadenza del beneficio del termine e al conseguente passaggio a soffe- renza.
Si riporta di seguito un estratto del partitario (sempre mediante tecnica screenshot), da cui risulta evidente che il passaggio a sofferenza è avvenuto in data 20-6-2017.
In sintesi, la documentazione prodotta dall'ingiungente, proveniente da
CR SpA, creditore originario, dimostra che, diversamente da quanto rite- nuto dal giudice di prime cure, il credito de quo era già passato a sofferenza al- la data del 30-6-2017, sicché esso rientrava astrattamente tra quelli oggetto di cessione.
Ora, secondo l'avviso pubblicato in G.U. ex art.58 TUB erano oggetto di cessione “tutti i crediti derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura nonché dei crediti per il rimborso delle spese legali so- Co stenute (i “Rapporti Sottostanti”) da UN S.p.A. (il “Cedente” o ) per il recupero degli stessi risultanti nella titolarità di UC che, alla Data di Paga- mento del Prezzo di Acquisto Provvisorio (i) non siano stati integralmente sod- disfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stra- giudiziali con UC per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito, e che alla data del 30 giugno 2017 soddisfacevano tutti i seguenti criteri: (i) originati da
14 CR S.p.A. (ii) non inclusi in operazioni di cartolarizzazione (iii) il cui fi- nanziamento non sia stato erogato, in tutto o in parte, da terzi o con fondi di terzi, per tali intendendosi anche altri istituti di credito e/o intermediari finan- ziari (iv) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano (v) denominati in Euro (vi) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado (vii) non deri- vanti da contratti assistiti da una garanzia consortile (viii) non derivanti da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in con- to capitale e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provin- ciale) o altra normativa applicabile, per tali intendendosi anche i contratti per cui l'agevolazione sia stata concessa in data successiva alla relativa erogazione
(ix) liberamente cedibili (x) in gestione a CR o Do NK (xi) non derivanti da contratti in relazione ai quali siano in corso azioni revocatorie fallimentari
(xii) classificati come “in sofferenza” (xiii) in relazione ai quali non sussisteva- no: (1) procedimenti penali pendenti nei confronti del Cedente e dei suoi di- pendenti, funzionari o dirigenti in relazione ai crediti, ovvero (2) procedimenti civili intentati dai debitori nei confronti del Cedente in relazione ai crediti ad esclusione di (x) procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provvedimen- ti giudiziari emessi su iniziativa del Cedente, ovvero (z) altri procedimenti ini- ziati per opporsi a azioni di recupero del Cedente. (xiv) i cui debitori abbiano un numero identificativo clienti diverso da uno di quelli sotto indicati: [segue l'elencazione dei rapporti esclusi in base al numero di identificazione].
L'avviso di pubblicazione in G.U. è puntuale nell'individuare i crediti ce- duti in blocco e le contestazioni del debitore ceduto sono del tutto generiche.
In particolare, il debitore non assume che il debito sia stato integralmen- te pagato prima del 30-6-2017 o abbia formato oggetto di accordi stragiudiziali con il creditore cedente (CR SpA) per effetto dei quali era intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza to- tale del debito.
Il credito de quo soddisfa inoltre tutti i criteri indicati nell'avviso alla data del 30-6-2017, ovvero:
15 - Il credito era originato da CR SpA, cioè non era pervenuto alla cedente da altri contratti di cessione in blocco, ma era sorto da un contratto di finanziamento direttamente concluso da CR con il cliente;
- il credito oggetto di causa nasce da un prestito personale (v. contrat- to di finanziamento) ed era a sofferenza alla data del 30-6-2017;
- il credito non è stato oggetto di (precedenti) cartolarizzazioni e non era in gestione a CR o Do NK come si desume dal fatto stes- so che il debitore ceduto non ha allegato che altri soggetti (CR
o altri cessionari) abbiano richiesto il pagamento;
- il finanziamento per cui è causa non è stato erogato, in tutto o in par- te, da terzi o con fondi di terzi, per tali intendendosi anche altri istitu- ti di credito e/o intermediari finanziari, trattandosi di finanziamento diretto da CR al debitore (v. contratto di finanziamento in atti);
- il credito nasce da rapporto giuridico regolato dal diritto italiano e re- golato in euro (v. contratto di finanziamento in atti);
- il credito è chirografario, non è cioè assistito all'origine da ipoteche di primo grado (v. contratto di finanziamento in atti);
- il credito non deriva da contratti assistiti da una garanzia consortile o da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevo- lazioni in conto capitale e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o altra normativa applicabile, per tali in- tendendosi anche i contratti per cui l'agevolazione sia stata concessa in data successiva alla relativa erogazione (v. contratto di finanzia- mento in atti);
- il credito è liberamente cedibile (il contratto di finanziamento non esclude la cessione);
- il credito non deriva da contratti in relazione ai quali siano in corso azioni revocatorie fallimentari (la circostanza non è allegata da alcuno e il finanziamento rientra nella categoria del credito personale e non in quello all'impresa);
16 - in relazione al credito non sussistevano: (1) procedimenti penali pen- denti nei confronti del Cedente e dei suoi dipendenti, funzionari o di- rigenti in relazione ai crediti, ovvero (2) procedimenti civili intentati dai debitori nei confronti del Cedente in relazione ai crediti ad esclu- sione di (x) procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provve- dimenti giudiziari emessi su iniziativa del Cedente, ovvero (z) altri procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero del Cedente;
- infine, il numero identificativo del rapporto NDG 41574901 (come ri- sulta dall'estratto UNICREDIT sopra riportato) non è tra quelli esclusi dalla cessione espressamente indicati nell'avviso di pubblicazione.
In sintesi, il credito per cui è causa rispecchia tutti i criteri indicati nell'avviso pubblicato in G.U. Inoltre, il creditore cessionario ha agito in giudi- zio in monitorio e poi ha resistito all'opposizione producendo i documenti pro- batori del credito (contratto di finanziamento;
estratto conto;
partitari interni) provenienti da CR SpA e il cui possesso ad opera di Controparte_4 si giustifica unicamente alla luce del fatto che siano stati ad essa conse-
[...] gnati dal creditore cedente in occasione della cessione in blocco oggetto dell'avviso di pubblicazione sopra esaminato.
Il debitore ceduto non ha offerto elementi che dimostrino il contrario.
Deve, quindi, concludersi che il credito azionato in monitorio era nella ti- tolarità di al momento della proposizione dell'azione di Controparte_4 pagamento in via monitoria.
Tale credito è stato ceduto nel corso del giudizio di primo grado a
[...] che, costituendosi in giudizio, ha prodotto l'estratto Parte_1 dell'atto di cessione, con elenco omissato dei creditori ceduti (l'elenco riporta in chiaro il nominato del debitore ceduto, attuale appellato, con il numero cliente risultante da contratto di finanziamento) e l'avviso pubblicato in G.U.
Il debitore ha contestato genericamente che il credito ceduto rientri nell'atto di cessione.
Qui la soluzione è ancora più semplice: non solo perché il credito per cui
è causa rientra pianamente tra quelli indicati nell'atto di cessione, ma nessuna
17 contestazione in ordine all'effettività della cessione è stata sollevata dallo stes- so creditore cedente che era parte in causa costituita nel giudizio di primo gra- do.
In base alle considerazioni sopra svolte, deve pertanto concludersi che il debitore pagando a e per essa alla sua mandata- Parte_1 ria, paga bene ai sensi dell'art.1264 c.c.
8. L'accoglimento del primo motivo d'appello impone di esaminare le questioni assorbite, riproposte dall'appellato.
La prima questione attiene all'asserita improcedibilità della domanda per mancato esperimento in termini rituali del procedimento di mediazione. Tale questione è articolata sotto tre profili:
(i) mancata produzione tempestiva del verbale di mediazione;
(ii) mancata partecipazione personale di;
Controparte_4
(iii) inidoneità della procura al difensore a partecipare alla mediazione.
Il primo rilievo è chiaramente destituito di fondamento.
Il verbale è stato prodotto quale allegato A alla memoria depositata in data 7-6-2023. Non è conforme a diritto l'assunto che tale verbale dovesse es- sere prodotto necessariamente con la seconda memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc, sia perché nel corso del giudizio di primo grado lo stesso opponente non aveva contestato l'espletamento della mediazione ma le sue modalità (v. nota
3-6-2022), donde la novità della questione, sia perché la preclusione istruttoria vale per la prova dei fatti principali e secondari e non anche per la condizione di procedibilità in esame che maturava nel corso del giudizio di primo grado.
Il secondo e il terzo rilievo possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
ha partecipato pacificamente alla mediazione per Controparte_2 mezzo del proprio procuratore alle liti (anzi per mezzo di altro avvocato da questi delegato).
Sovviene allora l'insegnamento di Cass.8473-19 che, chiamata a risolve- re la questione del se nel procedimento di mediazione obbligatoria la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al media-
18 tore affinché il tentativo possa ritenersi compiuto ritualmente e, quindi, realiz- zata la condizione di procedibilità, e se la stessa parte possa - e in che modo – ai fini de quibus farsi sostituire da terzi, ha affermato i seguenti principi di dirit- to:
“1) nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n.
28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
2) nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può an- che farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazio- ne, purché dotato di apposita procura sostanziale;
3) la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.
L'affermazione del secondo principio di diritto è stata così, fra l'altro, ar- gomentata: “Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che in- tende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un in- contro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quin- di anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipa- zione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostan- ziali che ne sono oggetto ( ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la parte- cipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale so- stanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difenso- re nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspica-
19 to, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di parteci- pare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti del- la procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi li- beramente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei po- teri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso pro- fessionista”.
Nel caso di specie non è stata conferita al difensore un'apposita e speci- fica procura sostanziale, ma nella procura alle liti, nel nominare il proprio di- fensore, la parte ha precisato che nominava l'avvocato Giuseppe Sollitto “suo difensore e procuratore speciale per ogni fase e grado del presente giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, eventuali opposizioni previste dal cpc, compreso la procedura di mediazione […], conferendogli ogni più ampia facoltà inerente al mandato alle liti, ivi comprese la facoltà di conciliare, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti ed alla domanda, accettarne la rinuncia, farsi rappresentare ed assistere e sostituire, nominare altri procuratori, eleggere domicilio presso altri Fori, assistere e nominare consulenti tecnici di parte, as- sistere alle consulenze tecniche d'ufficio e sostituire i consulenti tecnici di par- te, rappresentare la parte in sede di mediazione obbligatoria e /o volontaria, rinunziare alla comparizione personale delle parti, riassumere la causa, prose- guirla, chiamare terzi in causa….”.
I riferimenti alla mediazione nella procura de qua non trascendono l'ambito prettamente processuale e non sono espressivi dell'attribuzione di un potere sostanziale, anzi essendo espressamente ricondotti al mandato alle liti, quali esemplificazioni dei poteri in esso compresi.
20 Ne discende che l'eccezione di improcedibilità proposta dalle appellate in primo grado, immediatamente dinanzi al giudice istruttore, nella prima udienza successiva alla chiusura della mediazione, è fondata e merita accoglimento.
Pertanto, non essendosi realizzata la condizione di procedibilità prevista dall'art.5, co.1 bis del d.lgs. 28/2010, va dichiarata l'improcedibilità della do- manda giudiziale proposta con le forme monitorie da . Controparte_2
9. In sintesi, il primo motivo d'appello è fondato ma è altresì fondata l'eccezione di improcedibilità rimasta assorbita in primo grado e riproposta dal- le appellate. Il che comporta che in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinta l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto controver- so, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato espe- rimento in forma rituale dell'obbligatorio procedimento di mediazione.
La sentenza di primo grado è confermata per il resto, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, che è conforme al principio di soccomben- za.
10. Le spese di grado possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento in forma rituale dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
21 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1540/2023, promossa
DA
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Parte_1
Via Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA , in persona del l.r. P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., e per essa la mandataria con sede legale Parte_2 in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del l.r. p.t., rappresen- tata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. C.F._1
- P.E.C. – Fax nr. 024801
[...] Email_1
1624), giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fersino Silvia (C.F. - P.E.C. C.F._2 [...]
– Fax nr. 055 461213) in Viale Giuseppe Email_2
Mazzini, n. 19 - 50132 FIRENZE (FI).
APPELLANTE
1 CONTRO
(CF: , residente in [...]CP_1 C.F._3
(AR), Loc.tà Fratta 220/A, Case Sparse Burcinella, rappresentato e difeso an- che disgiuntamente dagli Avv.ti Walter Renzetti (c.f.: ; CodiceFiscale_4 pec: e Giacomo Renzetti (c.f.: Email_3 [...]
pec: , con domicilio eletto in Arezzo, C.F._5 Email_4
Via A. Garbasso, 36/B presso e nello studio dei predetti procuratori, giusta pro- cura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
E
- RU CA , Controparte_2 CP_3
(C.F.: P.I. , in persona del l.r. p.t., con sede le- P.IVA_3 P.IVA_4 gale in Milano, Via Caldera 21, domiciliata per il giudizio di primo grado presso gli Avv.ti Luca Polverino (C.F. - pec C.F._6 Email_5
e Luigi Coluccino (CF - pec . C.F._7 Email_6
APPELLATA CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 571/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 15/06/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare - Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Nel merito, in via principale: − riformare la sentenza
n. 571/2023 (R.G. n. 895/2021) emessa e pubblicata dal Tribunale di Arezzo in data 15 giugno 2023 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve di cui al combinato disposto agli artt. 325 e 326 c.p.c. in data 19 giugno 2023, nei termini prospettati dalla società deducente nel presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 52/2021 (R.G. n.
39/2021), emesso dal Tribunale di Arezzo in data 19 gennaio 2021, pubblicato in data 25 gennaio 2021 e dichiararlo definitivamente esecutivo e, attesa la ti- tolarità del credito da parte della cessionaria che Parte_1
2 ha fornito idonea prova documentale - , accertare e dichiarare la legittimazione ad agire di Nel merito, in via subordinata: - nella Parte_1 denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. , al pagamen- CP_1 to, in favore di dell'importo di Euro 23.666,64, ol- Parte_1 tre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: − dichiarare la vittoria di spese diritti
e onorari di entrambi i gradi del giudizio in favore di Parte_1
− dato atto che ha ottemperato alla decisio-
[...] Parte_1 ne impugnata, condannare il sig. alla restituzione dell'importo CP_1 di Euro 5.838,55, comprensivo degli accessori di legge (cfr. DOC. 12), perve- nutogli per il tramite del procuratore antistatario a titolo di spese di lite, in ra- gione e in conseguenza della sentenza impugnata, oltre interessi, in ossequio al provvedimento impugnato che condanna la società appellante al pagamento di € 5.577,00, oltre oneri come per legge. Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari del presente grado di giudizio in favore dell'appellante ex D.M. 55/14”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) in rito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità, ex art. 345 cpc, dei documenti numerati sub 5-6-7-8 del fa- scicolo appellante, prodotti nel presente giudizio e comunque disconosciuti nel- le sottoscrizioni ex art. 214 cpc;
b) in tesi, rigettare integralmente l'appello di- spiegato perché infondato in fatto e diritto ed in particolare per il difetto di le- gittimazione attiva o della titolarità del diritto dedotto dall'opposta in capo alla società opposta odierna appellante e per l'effetto confermare, in toto, la sen- tenza n. 571/2023 del 15/06/2023 resa inter partes dal Tribunale di Arezzo oggetto della presente impugnazione;
c) in denegata ipotesi, accertare il man- cato esperimento del tentativo di mediazione da parte della società opposta e per l'effetto dichiarare improcedibile il Decreto Ingiuntivo nr. 52/2021; d) in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della procura del 09/12/2020 (rep. n.
42351; raccolta n. 15678 Notaio Dott. , allegata sub. doc. 2 fa- Persona_1
3 scicolo intervenuta) conferita dalla mandante ” alla Parte_1 mandataria ” in relazione agli artt. 1418, 1346 c.c. e Parte_2 per l'effetto dichiarare l'intervento dispiegato dalla mandataria inammissibile e comunque, in ogni caso, carente di legittimazione ad agire e/o titolarità attiva;
e) in ogni caso, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effet- to giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 52/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo il
19/01/2021 e pubblicato in data 25/01/2021. f) in ogni caso, condannare parte opposta alle spese e competenze di lite oltre accessori (rimb. forf. 15%, Cap ed iva) come per legge da distrarsi in favore dei procuratori di parte opponente che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. opponeva il decreto ingiuntivo n.52/2021, emesso CP_1 dal Tribunale di Arezzo, con il quale gli era stato ingiunto, ad istanza di
[...]
, quale cessionaria del credito in origine nella titolarità di Controparte_4
CR SpA, il pagamento della somma di euro 23.666,64, dovuta a titolo di restituzione del finanziamento n.13910464.
A fondamento dell'opposizione deduceva, in sintesi, tre motivi: i) caren- za di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a Controparte_5
; ii) carenza di prova scritta del credito ingiunto;
iii) invalidità del Parte_3 contratto di finanziamento.
Si costituiva in giudizio , che contrastava Controparte_4
l'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio interveniva non in Parte_2 proprio ma quale mandataria con rappresentanza di Parte_1
quale cessionaria del credito della società ingiungente.
[...]
Con sentenza n. 571/2023, pubblicata il 15/06/2023, il Tribunale di
Arezzo, in accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità attiva, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'ingiungente e l'intervenuta, in solido fra loro,
a pagare le spese di lite ai difensori dell'opponente dichiaratisi antistatari;
re- spingeva, infine, l'istanza ex art.96 cpc proposta dall' . CP_1
4 In merito all'eccezione accolta, il tribunale ha così motivato: <<Nel caso di specie, non risulta provata la titolarità del credito in capo al cessionario, es- sendo i documenti da questi prodotti inidonei a dimostrare l'inclusione del cre- dito azionato nel presente giudizio nell'ambito della cessione allegata da
Ed infatti, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Controparte_2
n.148 del 16 dicembre 2017 in atti si legge che la cessione ha riguardato credi- ti che, “alla data del 30 giugno 2017 soddisfacevano tutti i seguenti criteri”, tra cui” (xii) classificati come in sofferenza”. Dalla documentazione versata in atti non si ricava, tuttavia, alcun elemento che consenta di ritenere che, alla data del 30 giugno 2017, il credito oggetto del presente giudizio sia stato classifica- to come “in sofferenza”, condizione richiesta quale criterio di identificazione dei crediti oggetto di cessione in favore di . Dai documenti Controparte_2 da quest'ultima prodotti risulta, anzi, che il credito sia stato messo a sofferenza nell'ottobre 2017 (doc.4 fascicolo monitorio). Manca, dunque, la prova che la parte opposta fosse effettivamente titolare del credito per Controparte_2 cui è causa. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, manca anche la prova che il medesimo credito sia stato ceduto alla intervenuta e che quindi Pt_1 quest'ultima ne sia divenuta attualmente titolare”.
L'appello.
2. non in proprio ma quale mandataria con Parte_2 rappresentanza di ha proposto tempestivo appel- Parte_1 lo, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta e formulando i seguenti mo- tivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo è censurata la decisione di primo grado nella par- te in cui ha accolto l'eccezione di difetto di titolarità attiva. Assume l'appellante che il giudice di primo grado sia incorso in un'errata lettura dei documenti pro- dotti e, in particolare, del doc.4 richiamato nella motivazione della sentenza nel quale è chiaramente indicato il passaggio a sofferenza alla data del 26-6-2017.
In ogni caso, evidenzia che in primo grado, oltre all'avviso in G.U., la società ingiungente aveva prodotto in estratto anche il contratto quadro di cessione
5 contenente riferimento esplicito all'univoco numero di identificazione del credi- to.
La cessione del credito era ulteriormente dimostrata dai documenti pro- dotti in grado d'appello sub 5, 6, 7, 8, consistenti nella dichiarazione di cessio- ne della società cedente CR;
nella lettera di risoluzione del contratto di finanziamento del 21-4-2017 comunicata al debitore/opposto; nella lettera di segnalazione del credito del 19-6-2017 comunicata al debitore;
nella lettera a firma congiunta e . Controparte_2 Parte_1
2) Con il secondo motivo chiede la riforma della sentenza in relazione al capo sulle spese di lite. Avanza inoltre richiesta di restituzione delle spese pa- gate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Invero, si può osservare da subito che questo motivo non ha dignità di motivo d'appello essendo articolato non quale motivo autonomo ma quale ri- chiesta conseguente all'auspicata riforma integrale della sentenza di primo grado e di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'appellante ha riproposto, infine, quanto alle altre difese sollevate dall'opponente in primo grado e rimaste assorbite, gli argomenti già coltivati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le difese dell'appellato.
3. L'appellato ha eccepito, in via preliminare:
(i) la nullità della procura rilasciata da a Parte_1 [...] sull'assunto della genericità dell'oggetto, stante la man- Parte_2 cata specificazione dei crediti per i quali la procura sarebbe stata conferita, con conseguente incapacità dell'intervenuta anche ad interporre appello;
(ii) l'inammissibilità delle produzioni effettuate in appello dei documenti
5, 6, 7, 8, per violazione dell'art.345 cpc;
dei documenti sub 6,7, 8 è discono- sciuta in ogni caso la sottoscrizione ex art.214 cpc.
Ha dichiarato, poi, di reiterare il disconoscimento dei documenti sub 3 e
4 del fascicolo monitorio, effettuata in primo grado all'udienza del 25.11.2021.
6 Nel merito, ha ribadito i propri argomenti in ordine all'eccezione di difet- to di titolarità attiva tanto della , quanto dell'ulteriore Controparte_2 cessionaria intervenuta in giudizio.
Ha riproposto, infine, ex art.346 cpc, le seguenti questioni:
(a) Improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione;
(b) Mancanza dei presupposti ex art.633 cpc, il decreto ingiuntivo es- sendo stato ottenuto sulla base di un saldaconto e non di un estratto conto;
(c) Nullità e/o annullabilità del contratto di finanziamento in quanto la sua stipulazione era stata condizionata causalmente da una prati- ca di concorrenza sleale censurata con provvedimento dell'AGCM
n.28159 del 2020.
Il passaggio decisione.
4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, dichia- rata la contumacia di , la causa, senza attività istrutto- Controparte_4 ria, è stata trattenuta in decisione in data 3-6-2025, sulle conclusioni delle par- ti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Le questioni preliminari.
5. L'eccezione preliminare di rito proposta dall'appellato, in punto di nul- lità della procura (doc.2 di parte intervenuta in primo grado, c.d. procura no- mina mandataria) conferita ai sensi anche dell'art.77 cpc da (poi Parte_1
a seguito di variazione della denominazione socia- Parte_1 le, v. visura CCIAA in atti, doc.1 di parte intervenuta in primo grado) a CP_6
(poi a seguito di variazione della denomina-
[...] Parte_2 zione sociale, v. visura CCIIA in atti, doc.3 di parte intervenuta nel giudizio di primo grado), è destituita di fondamento.
7 Come si legge nella procura de qua, a rogito del notaio di Venezia Per_1 del 9-12-2020, n. 42351 di rep. e n.15678 di racc., era nominata CP_6 mandataria con rappresentanza, con effetto dal 1.1.2021, “affinché, in persona dei suoi legali rappresentanti e dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati a compiere per la mandataria gli atti di seguito indicati nonché in persona dei sub-procuratori che verranno di volta in volta nominati dalla mandataria, compia tutti gli atti sostanziali e processuali, anche ai sensi dell'art.77 cpc, adempimenti e formalità per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi, siano essi, a titolo meramente esemplificativo, debitori, garanti, coobbligati, adempienti spontanei, terzi datori di garanzie o assicuratori. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la mandante conferisce alla mandataria ogni e qualsivoglia potere affinché pos- sa in nome e per conto della mandante medesima, in proprio nei limiti di cui la legge lo consente o con il ministero di avvocati e procuratori aventi le necessa- rie abilitazioni e autorizzazioni di legge all'uopo nominati:…”.
Segue nella procura l'elencazione di n.22 categorie di atti funzionali all'attività sostanziale e processuale di gestione e recupero credito.
Simile mandato con rappresentanza non è nullo per indeterminatezza dell'oggetto, come asserito dall'appellato sull'assunto che fosse necessario spe- cificare i crediti affidati alla gestione della mandataria, in quanto suo oggetto è giustappunto l'attività di gestione, incasso e riscossione di tutti i crediti (e non solo di alcuni o di alcune tipologie di crediti), presenti e futuri della mandante.
Non è conferente, per argomentare la soluzione contraria, il richiamo a
Cass. 28803/2019, atteso che tale pronuncia fu resa in una fattispecie partico- lare, in cui la banca non aveva conferito ad una società il generale potere di gestione, incasso e riscossione dei propri crediti, ma il potere di gestione anche stragiudiziale dei soli “crediti anomali". In quell'occasione, con decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione, il giudice di merito ritenne che l'espressione “crediti anomali” non fosse idonea a determinare l'oggetto della procura.
8 Nel caso di specie, invece, si apprezza l'esistenza di un mandato genera- le a gestire tutti i crediti (presenti e futuri) e sovviene il diverso orientamento secondo cui l'art. 1708, secondo comma, cod. civ., disponendo che il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non indicati espressamente, esclude la nullità per indeterminabilità dell'oggetto del- la procura generale, né comporta la necessità di una specifica indicazione degli atti compresi nel mandato stesso, essendo sufficiente la menzione del tipo di negozio, non rientrante nei limiti dell'ordinaria amministrazione, che il manda- tario è autorizzato a concludere (cfr., fra tante, Cass. civ, 6138-2012; 2680-
1980).
Ora, il potere di agire in giudizio in nome e per conto della mandante per riscuotere i crediti, attraverso, fra l'altro, la proposizione di azioni dichiarative e di condanna, è espressamente indicato al numero uno della elencazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che il mandatario avrebbe potuto compiere.
6. E' fondata invece l'eccezione ex art.345, co.3 cpc, proposta in relazio- ne ai documenti prodotti soltanto in fase d'appello. In particolare, i documenti,
5, 6, 7, 8, sopra menzionati, sono documenti che la parte appellante avrebbe potuto produrre in primo grado. Né in fase d'appello ha allegato e dimostrato di non averli potuti produrre per causa ad essa non imputabile, come oggi richie- sto dall'art.345 cpc.
Invero l'appellante ha sostenuto la producibilità dei documenti con ri- chiamo a precedenti giurisprudenziali relativi al testo antecedente dell'art.345 cpc, che prevedeva la producibilità di documenti ritenuti indispensabili dal col- legio. Tale previsione, com'è noto, fu soppressa con la novella del 2012 e non è applicabile ratione temporis al presente processo.
7. Ciò premesso, il primo motivo d'appello è fondato e merita accogli- mento.
Nell'esaminare il motivo vanno premesse alcune considerazioni di carat- tere generale sul tema specifico.
9 Va ricordato che nel nostro ordinamento, come in tanti altri, il credito è un bene giuridico e come tale può essere oggetto di trasferimento, sia a titolo oneroso (ad esempio, vendita) che a titolo gratuito (donazione), sia per atto tra vivi (vendita, permuta, etc.) che mortis causa (successione legittima e te- stamentaria, legato di credito).
Per regola generale i crediti sono liberamente cedibili, salvo che abbiano natura strettamente personale o che il trasferimento sia vietato dalla legge.
Tuttavia, le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione.
Il debitore ceduto è di norma estraneo al negozio di trasferimento del credito. E non a caso l'art.1260 cc. dice che il trasferimento avviene senza il consenso del debitore. Né l'ordinamento giuridico tutela l'interesse del debitore ceduto ad adempiere in favore del creditore cedente, potendo in ogni caso op- porre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, oltre che quelle personali al cessionario medesimo.
Il codice civile si preoccupa invece di stabilire le condizioni in presenza delle quali il pagamento fatto dal debitore è liberatorio.
In questo senso l'art.1264, co.1 prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notifica- ta. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente paga male (cioè non è liberato) quando il cessionario prova che il debitore me- desimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione (art.1264, co.2).
La giurisprudenza ha precisato nel tempo che la notificazione prevista dall'art.1264, co.1 c.c. può avvenire ad istanza tanto del creditore cedente quanto di quello cessionario.
In materia bancaria a tali previsioni di carattere generale si aggiungono quelle specifiche dell'art.58 TUB, che è posto significativamente a chiusura del
Capo I, Titolo III del Testo Unico BArio, relativo alla Vigilanza sulle banche.
Tale articolato normativo prevede, anzitutto, che nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la BA d'IA emani istruzioni per la cessione a banche di
10 aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, e che tali istruzioni possano prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della BA d'IA (v. art.58, co.1). Fatta salva quest'ultima ipotesi, in generale le istruzioni prevedono obblighi di se- gnalazione/comunicazione preventiva, in modo da consentire all'Autorità di Vi- gilanza l'esercizio dei suoi poteri.
Tali previsioni (come le altre dell'art.58), a seguito della novella del 1999
(vedi art.58, co.7), sono state estese anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 TUB e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'artico- lo 106 TUB. Anche in relazione a tali operazioni la BA d'IA ha emanato proprie istruzioni (v., Bollettino Vigilanza del 2001).
Lo stesso articolato normativo prevede che sia la banca cessionaria a da- re notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che la BA
d'IA possa stabilire forme integrative di pubblicità (art.58, co.2).
L'art.58, co.4 precisa poi che nei confronti dei debitori ceduti gli adem- pimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
Tralasciando l'esame delle altre disposizioni dell'art.58, qui irrilevanti, si può dire che l'art.58 TUB prevede una semplificazione degli oneri previsti dall'art.1264 (recte, disciplina una diversa modalità di adempimento di tali oneri che tiene conto della esistenza di una cessione in blocco), ma attuata in un quadro normativo che prevede l'intervento di Vigilanza (di rilievo pubblici- stico) della BA d'IA, che si dipana nei termini sopra riferiti, e che consen- te di ritenere che la pubblicazione di un avviso di cessione in G.U., ad opera della banca o della società cessionaria, faccia perciò stesso presumere l'esistenza dell'atto di cessione nei termini comunicati in Gazzetta Ufficiale, fat- ta salva la possibilità di errori materiali dell'annuncio che devono essere de- nunciati dalla parte interessata. Sicché il debitore ceduto che contesti l'esistenza stessa dell'atto di cessione deve lui farsi carico dell'onere di provare
11 l'inesistenza dell'atto di cessione pubblicato in G.U. o l'esistenza in termini di- versi da quelli dell'avviso.
Inoltre, qualora l'avviso consenta di individuare puntualmente i crediti ceduti in blocco anche in tal caso deve ritenersi che sia il debitore ceduto, che contesti l'inclusione del suo credito nel perimetro di cessione a farsi carico dei conseguenti oneri probatori.
Laddove invece l'avviso non consenta di individuare i crediti ceduti, ri- manendo ambiguo, in presenza di contestazioni del debitore ceduto l'onere del- la prova spetta al creditore cessionario e potrà essere fornita sia attraverso, a titolo esemplificativo, la produzione dell'atto di cessione (o di un suo estratto) assieme alla lista crediti ceduti o la dichiarazione proveniente dallo stesso ce- dente o ancora l'accettazione stragiudiziale del debitore ceduto che, ad esem- Co
, abbia chiesto ed ottenuto una rateizzazione del debito, sia attraverso qual- siasi altro mezzo di prova, compreso, ad esempio, la dimostrazione del posses- so dei documenti probatori del credito che il creditore cedente deve consegnare al creditore cessionario (ex art.1262 c.c.).
In questo senso è oramai orientata la Corte di Cassazione, secondo cui
“in caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della ces- sione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (tra le tante: Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188;
Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio 2023, n. 22409; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno
2024, n.16526; Cass. 23 aprile 2025, n.14270);
Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie il giudice di primo grado è incorso nell'errore denunciato dall'appellante che, prima ancora che di diritto, è un errore di fatto, di lettura e corretta percezione dei documenti pro- dotti in primo grado. Il Tribunale ha escluso che il credito oggetto di causa
12 rientri tra quelli oggetto della cessione pubblicata in G.U. perché questa fa rife- rimento ai crediti a sofferenza alla data del 30.6.2017, mentre dai documenti prodotti (doc.4 della fase monitoria) il credito sarebbe passato a sofferenza so- lo ad ottobre 2017.
Tale conclusione è tuttavia errata come denunciato dall'appellante.
In particolare, dal doc.4 della fase monitoria (che di seguito si produce in parte tramite screenshot) risulta evidente che il rapporto era già a sofferenza alla data del 26-6-2017.
Infatti, l'estratto de quo è proprio relativo al periodo successivo al pas- saggio a sofferenza. Si dice: estratto dal 26-6-2017 al 31-10-2017 del rappor- to a sofferenza. Il che significa che alla data del 26-6-2017 il rapporto era già a sofferenza.
Conferma di tale conclusione si ricava anche dal doc.5 prodotto nel giu- dizio di opposizione, consistente in un partitario del rapporto di finanziamento, in cui sono riportate dall'inizio del rapporto le rate pagate, quelle insolute sino
13 alla decadenza del beneficio del termine e al conseguente passaggio a soffe- renza.
Si riporta di seguito un estratto del partitario (sempre mediante tecnica screenshot), da cui risulta evidente che il passaggio a sofferenza è avvenuto in data 20-6-2017.
In sintesi, la documentazione prodotta dall'ingiungente, proveniente da
CR SpA, creditore originario, dimostra che, diversamente da quanto rite- nuto dal giudice di prime cure, il credito de quo era già passato a sofferenza al- la data del 30-6-2017, sicché esso rientrava astrattamente tra quelli oggetto di cessione.
Ora, secondo l'avviso pubblicato in G.U. ex art.58 TUB erano oggetto di cessione “tutti i crediti derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito o altri anticipi di varia natura nonché dei crediti per il rimborso delle spese legali so- Co stenute (i “Rapporti Sottostanti”) da UN S.p.A. (il “Cedente” o ) per il recupero degli stessi risultanti nella titolarità di UC che, alla Data di Paga- mento del Prezzo di Acquisto Provvisorio (i) non siano stati integralmente sod- disfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stra- giudiziali con UC per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito, e che alla data del 30 giugno 2017 soddisfacevano tutti i seguenti criteri: (i) originati da
14 CR S.p.A. (ii) non inclusi in operazioni di cartolarizzazione (iii) il cui fi- nanziamento non sia stato erogato, in tutto o in parte, da terzi o con fondi di terzi, per tali intendendosi anche altri istituti di credito e/o intermediari finan- ziari (iv) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano (v) denominati in Euro (vi) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado (vii) non deri- vanti da contratti assistiti da una garanzia consortile (viii) non derivanti da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in con- to capitale e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provin- ciale) o altra normativa applicabile, per tali intendendosi anche i contratti per cui l'agevolazione sia stata concessa in data successiva alla relativa erogazione
(ix) liberamente cedibili (x) in gestione a CR o Do NK (xi) non derivanti da contratti in relazione ai quali siano in corso azioni revocatorie fallimentari
(xii) classificati come “in sofferenza” (xiii) in relazione ai quali non sussisteva- no: (1) procedimenti penali pendenti nei confronti del Cedente e dei suoi di- pendenti, funzionari o dirigenti in relazione ai crediti, ovvero (2) procedimenti civili intentati dai debitori nei confronti del Cedente in relazione ai crediti ad esclusione di (x) procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provvedimen- ti giudiziari emessi su iniziativa del Cedente, ovvero (z) altri procedimenti ini- ziati per opporsi a azioni di recupero del Cedente. (xiv) i cui debitori abbiano un numero identificativo clienti diverso da uno di quelli sotto indicati: [segue l'elencazione dei rapporti esclusi in base al numero di identificazione].
L'avviso di pubblicazione in G.U. è puntuale nell'individuare i crediti ce- duti in blocco e le contestazioni del debitore ceduto sono del tutto generiche.
In particolare, il debitore non assume che il debito sia stato integralmen- te pagato prima del 30-6-2017 o abbia formato oggetto di accordi stragiudiziali con il creditore cedente (CR SpA) per effetto dei quali era intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza to- tale del debito.
Il credito de quo soddisfa inoltre tutti i criteri indicati nell'avviso alla data del 30-6-2017, ovvero:
15 - Il credito era originato da CR SpA, cioè non era pervenuto alla cedente da altri contratti di cessione in blocco, ma era sorto da un contratto di finanziamento direttamente concluso da CR con il cliente;
- il credito oggetto di causa nasce da un prestito personale (v. contrat- to di finanziamento) ed era a sofferenza alla data del 30-6-2017;
- il credito non è stato oggetto di (precedenti) cartolarizzazioni e non era in gestione a CR o Do NK come si desume dal fatto stes- so che il debitore ceduto non ha allegato che altri soggetti (CR
o altri cessionari) abbiano richiesto il pagamento;
- il finanziamento per cui è causa non è stato erogato, in tutto o in par- te, da terzi o con fondi di terzi, per tali intendendosi anche altri istitu- ti di credito e/o intermediari finanziari, trattandosi di finanziamento diretto da CR al debitore (v. contratto di finanziamento in atti);
- il credito nasce da rapporto giuridico regolato dal diritto italiano e re- golato in euro (v. contratto di finanziamento in atti);
- il credito è chirografario, non è cioè assistito all'origine da ipoteche di primo grado (v. contratto di finanziamento in atti);
- il credito non deriva da contratti assistiti da una garanzia consortile o da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevo- lazioni in conto capitale e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o altra normativa applicabile, per tali in- tendendosi anche i contratti per cui l'agevolazione sia stata concessa in data successiva alla relativa erogazione (v. contratto di finanzia- mento in atti);
- il credito è liberamente cedibile (il contratto di finanziamento non esclude la cessione);
- il credito non deriva da contratti in relazione ai quali siano in corso azioni revocatorie fallimentari (la circostanza non è allegata da alcuno e il finanziamento rientra nella categoria del credito personale e non in quello all'impresa);
16 - in relazione al credito non sussistevano: (1) procedimenti penali pen- denti nei confronti del Cedente e dei suoi dipendenti, funzionari o di- rigenti in relazione ai crediti, ovvero (2) procedimenti civili intentati dai debitori nei confronti del Cedente in relazione ai crediti ad esclu- sione di (x) procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provve- dimenti giudiziari emessi su iniziativa del Cedente, ovvero (z) altri procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero del Cedente;
- infine, il numero identificativo del rapporto NDG 41574901 (come ri- sulta dall'estratto UNICREDIT sopra riportato) non è tra quelli esclusi dalla cessione espressamente indicati nell'avviso di pubblicazione.
In sintesi, il credito per cui è causa rispecchia tutti i criteri indicati nell'avviso pubblicato in G.U. Inoltre, il creditore cessionario ha agito in giudi- zio in monitorio e poi ha resistito all'opposizione producendo i documenti pro- batori del credito (contratto di finanziamento;
estratto conto;
partitari interni) provenienti da CR SpA e il cui possesso ad opera di Controparte_4 si giustifica unicamente alla luce del fatto che siano stati ad essa conse-
[...] gnati dal creditore cedente in occasione della cessione in blocco oggetto dell'avviso di pubblicazione sopra esaminato.
Il debitore ceduto non ha offerto elementi che dimostrino il contrario.
Deve, quindi, concludersi che il credito azionato in monitorio era nella ti- tolarità di al momento della proposizione dell'azione di Controparte_4 pagamento in via monitoria.
Tale credito è stato ceduto nel corso del giudizio di primo grado a
[...] che, costituendosi in giudizio, ha prodotto l'estratto Parte_1 dell'atto di cessione, con elenco omissato dei creditori ceduti (l'elenco riporta in chiaro il nominato del debitore ceduto, attuale appellato, con il numero cliente risultante da contratto di finanziamento) e l'avviso pubblicato in G.U.
Il debitore ha contestato genericamente che il credito ceduto rientri nell'atto di cessione.
Qui la soluzione è ancora più semplice: non solo perché il credito per cui
è causa rientra pianamente tra quelli indicati nell'atto di cessione, ma nessuna
17 contestazione in ordine all'effettività della cessione è stata sollevata dallo stes- so creditore cedente che era parte in causa costituita nel giudizio di primo gra- do.
In base alle considerazioni sopra svolte, deve pertanto concludersi che il debitore pagando a e per essa alla sua mandata- Parte_1 ria, paga bene ai sensi dell'art.1264 c.c.
8. L'accoglimento del primo motivo d'appello impone di esaminare le questioni assorbite, riproposte dall'appellato.
La prima questione attiene all'asserita improcedibilità della domanda per mancato esperimento in termini rituali del procedimento di mediazione. Tale questione è articolata sotto tre profili:
(i) mancata produzione tempestiva del verbale di mediazione;
(ii) mancata partecipazione personale di;
Controparte_4
(iii) inidoneità della procura al difensore a partecipare alla mediazione.
Il primo rilievo è chiaramente destituito di fondamento.
Il verbale è stato prodotto quale allegato A alla memoria depositata in data 7-6-2023. Non è conforme a diritto l'assunto che tale verbale dovesse es- sere prodotto necessariamente con la seconda memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc, sia perché nel corso del giudizio di primo grado lo stesso opponente non aveva contestato l'espletamento della mediazione ma le sue modalità (v. nota
3-6-2022), donde la novità della questione, sia perché la preclusione istruttoria vale per la prova dei fatti principali e secondari e non anche per la condizione di procedibilità in esame che maturava nel corso del giudizio di primo grado.
Il secondo e il terzo rilievo possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
ha partecipato pacificamente alla mediazione per Controparte_2 mezzo del proprio procuratore alle liti (anzi per mezzo di altro avvocato da questi delegato).
Sovviene allora l'insegnamento di Cass.8473-19 che, chiamata a risolve- re la questione del se nel procedimento di mediazione obbligatoria la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al media-
18 tore affinché il tentativo possa ritenersi compiuto ritualmente e, quindi, realiz- zata la condizione di procedibilità, e se la stessa parte possa - e in che modo – ai fini de quibus farsi sostituire da terzi, ha affermato i seguenti principi di dirit- to:
“1) nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n.
28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
2) nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può an- che farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazio- ne, purché dotato di apposita procura sostanziale;
3) la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.
L'affermazione del secondo principio di diritto è stata così, fra l'altro, ar- gomentata: “Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che in- tende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un in- contro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quin- di anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipa- zione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostan- ziali che ne sono oggetto ( ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la parte- cipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale so- stanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difenso- re nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspica-
19 to, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di parteci- pare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti del- la procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi li- beramente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei po- teri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso pro- fessionista”.
Nel caso di specie non è stata conferita al difensore un'apposita e speci- fica procura sostanziale, ma nella procura alle liti, nel nominare il proprio di- fensore, la parte ha precisato che nominava l'avvocato Giuseppe Sollitto “suo difensore e procuratore speciale per ogni fase e grado del presente giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi, eventuali opposizioni previste dal cpc, compreso la procedura di mediazione […], conferendogli ogni più ampia facoltà inerente al mandato alle liti, ivi comprese la facoltà di conciliare, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti ed alla domanda, accettarne la rinuncia, farsi rappresentare ed assistere e sostituire, nominare altri procuratori, eleggere domicilio presso altri Fori, assistere e nominare consulenti tecnici di parte, as- sistere alle consulenze tecniche d'ufficio e sostituire i consulenti tecnici di par- te, rappresentare la parte in sede di mediazione obbligatoria e /o volontaria, rinunziare alla comparizione personale delle parti, riassumere la causa, prose- guirla, chiamare terzi in causa….”.
I riferimenti alla mediazione nella procura de qua non trascendono l'ambito prettamente processuale e non sono espressivi dell'attribuzione di un potere sostanziale, anzi essendo espressamente ricondotti al mandato alle liti, quali esemplificazioni dei poteri in esso compresi.
20 Ne discende che l'eccezione di improcedibilità proposta dalle appellate in primo grado, immediatamente dinanzi al giudice istruttore, nella prima udienza successiva alla chiusura della mediazione, è fondata e merita accoglimento.
Pertanto, non essendosi realizzata la condizione di procedibilità prevista dall'art.5, co.1 bis del d.lgs. 28/2010, va dichiarata l'improcedibilità della do- manda giudiziale proposta con le forme monitorie da . Controparte_2
9. In sintesi, il primo motivo d'appello è fondato ma è altresì fondata l'eccezione di improcedibilità rimasta assorbita in primo grado e riproposta dal- le appellate. Il che comporta che in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinta l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto controver- so, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato espe- rimento in forma rituale dell'obbligatorio procedimento di mediazione.
La sentenza di primo grado è confermata per il resto, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, che è conforme al principio di soccomben- za.
10. Le spese di grado possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento in forma rituale dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
21 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
22