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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione della causa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1825/2024 promossa da
nato a [...] il [...], c. f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso , per procura in atti, dall'Avvocato MARIO INDIOGINE
-ricorrente- contro
l , anche quale mandatario di in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_2
rappresentanti p.t., rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti in atti , dall'Avvocato LIVIA GAEZZA;
-resistente- contro
, in persona del legale rappresenato Controparte_3
p.t. , rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avvocato MONICA BOTTINO
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e relativi avvisi di addebito.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 12 novembre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d.
1 cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2024 , il ricorrente in epigrafe indicato proponevaopposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90081257
27/000, comunicata ( e non notificata) da sede di Controparte_3
Catania in data 29 dicembre 2023, limitatamente, alle cartelle di competenza del
Tribunale adito, e precisamente: - Avviso di addebito n. 59320180002930871000, asseritamente notificato il 29/07/2018, Ente impositore di euro 4.150,34 anno CP_1
di riferimento 2017, 2018; - Avviso di addebito n. 59320180008418073000, asseritamente notificato il 30/01/2019, Ente impositore , di euro 2.778,95, anno CP_1
di riferimento 2017 e 2018 - Avviso di addebito n. 59320190002765272000, asseritamente notificato il 06/07/2019, Ente impositore di euro 2.723,68, CP_1
anno di riferimento 2018 e 2019; - Avviso di addebito n. 59320190009756246000, asseritamente notificato il 09/12/2019, Ente impositore di euro 2.644,71 CP_1
anno di riferimento 2018, 2019; - Avviso di addebito n. 59320210003449491000, asseritamente notificato il 29/12/2021, Ente impositore sede di Siracusa, di CP_1
euro 4.058,49, anno di riferimento 2019, 2021; - Avviso di addebito n.
59320220002154855000, asseritamente notificato il 01/08/2022, Ente impositore sede di Siracusa, di euro 4.409,93, anno di riferimento 2020; - Avviso di CP_1
addebito n. 59320220008297307000, asseritamente notificato il 11/02/2023, Ente impositore sede di Siracusa, di euro 3.274,67, anno di riferimento 2021 e 2022. CP_1
Eccepiva che L'intimazione di pagamento impugnata non era stata preceduta dalla notificazione dell'atto presupposto, cartella di pagamento e avviso di addebito e che l'ente impositore e l'agente della riscossione andavano , infine, dichiarati decaduti dal potere di riscossione per non avere reso esecutivi i ruoli nei termini decadenziali.
si rileva che non è indicata in modo dettagliato la modalità di determinazione degli interessi, in modo che il contribuente abbia realmente la possibilità di verificare i
2 calcoli effettuati dall'Agente della Riscossione. Va, infine, evidenziata l'illegittimità dell'aggio richiesto dal . CP_4
Eccepiva la parziale prescrizione della pretesa creditoria dell' in relazione agli CP_1
avvisi di addebito più datati.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << Voglia così statuire:
1. ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata poiché la stessa non è stata preceduta dalla notificazione degli atti presupposti, cartelle di pagamento e avvisi di accertamento;
2. ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e delle sottese cartelle di pagamento ed Avvisi di Addebito, poiché le presunte pretese creditorie ampiamente datate, sono infondate in quanto nulla è dovuto e comunque prescritto. Dichiarare gli Enti Impositori l'Agente della
Riscossione decaduti dal potere di riscossione per non avere reso esecutivi i ruoli nei termini decadenziali previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
3. in via ancora gradata ritenere e dichiarare la nullità e|o inesistenza e|o inefficacia degli atti impugnati per difetto di motivazione sia dell'atto impugnato che delle sottese cartelle per violazione dello Statuto del Contribuente L.212/2000 all'art. 7 nonché l'art. 3 della L. 241/90, che stabiliscono che ogni atto posto in essere dell'amministrazione deve essere debitamente motivato, in modo da consentire la ricostruzione dell'iter logico Giuridico alla base della pretesa, ciò in quanto sia l'atto impugnato che le cartelle sottese non dettagliano puntualmente il conteggio degli interessi e le aliquote applicate alle varie annualità, conseguendo la nullità dei medesimi giacchè lesivi del diritto alla difesa del contribuente - a nulla valendo che l'iter dell'accertamento sia già giunto a conclusione ed il contribuente stesso sia informato – conseguendo come corollario la mancanza di certezza e trasparenza delle somme richieste dal
, derivando la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed CP_4
esigibile) “che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva” per le argomentazioni esposte in narrativa;
4. ritenere e
3 dichiarare la nullità e|o inesistenza e|o inefficacia degli atti impugnati per avere il violato il combinato disposto di cui agli artt. 1283 Controparte_5
c.c., 30 e 20 del DPR 602/1973, imputando all'esponente interessi anatocistici, vietati dalle disposizioni di legge, conseguendo la nullità dei ruoli e delle sottese cartelle, per violazione del diritto alla difesa del contribuente - a nulla valendo che l'iter dell'accertamento sia già giunto a conclusione ed il contribuente stesso sia informato – conseguendo come corollario la mancanza di certezza e trasparenza delle somme richieste dal Concessionario, derivando la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) “che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva” per le argomentazioni esposte in narrativa;
5. ritenere e dichiarare la nullità e|o inesistenza e|o inefficacia degli atti impugnati per l'illegittimità dell'aggio richiesto dal conseguendo la nullità degli atti CP_4
impugnati, per violazione del diritto alla difesa del contribuente, conseguendo come corollario la mancanza di certezza e trasparenza delle somme richieste dal
, derivando la caducazione dei ruoli e delle sottese cartelle, per le CP_4
argomentazioni esposte in narrativa o, in subordine, dichiarare infondate ed illegittime le pretese del a titolo di aggio, per le argomentazioni sul CP_4
punto esposte;
6. In via ulteriormente gradata e senza recesso per le superiori richieste ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale degli interessi moratori, non essendo pervenuti al ricorrente nelle more atti interruttivi.
7. Con vittoria di spese e compensi. >>.
In data 21.02.2024, si costituiva l' , il quale, in primo luogo, eccepiva la carenza CP_1
di legittimazione passiva della trattandosi nella specie di crediti non CP_2
ceduti dall' alla detta società. CP_1
Inoltre, sempre, in via preliminare e/o pregiudiziale, rilevava il suo difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione all'intimazione di pagamento opposta, atto, questo, prodromici all'esecuzione esattoriale, che viene notificato all'interessato
4 solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivamente esecutivi ed inoppugnabili per mancata proposizione di rituale opposizione ex art. 24,
d. lgs. n. 46/1999.
Eccepiva, ancora, l' inammissibilità dell'opposizione per motivi formali afferenti la notifica degli atti impugnati, in quanto la stessa, volta a contestare non il merito della controversia, ma la regolarità degli atti esattoriali, ovvero della notifica (o mancata notifica) degli avvisi di addebito, andava propriamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale regolata dall'art.617 c.p.c, che assegna al debitore il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione o dalla conoscenza dell'atto opposto per la proposizione del rimedio, termine che, nella specie, non risultava essere stato rispettato
Rilevava, inoltre, che i rilievi apparivano del tutto irrilevanti ove si tenesse che entrambi gli enti convenuti in giudizio non avevano fatto altro che applicare precise fonti normative, primarie e secondarie espressamente previste dal legislatore nei decreti emanati nel tempo e che di fatto hanno dato luogo a precisi atti a forma vincolata, e che l' aveva tenuto ben presente, in ordine alla Controparte_6
formazione ed il contenuto degli avvisi di addebito, le regole dettate in via generale dagli art.10 e segg. del D.P.R. n.602 del 1973, come modificato dal decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999, nonché quelle specificatamente previ-ste per la riscossione dei crediti degli enti pubblici previdenziali (e delle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi) – dagli art.17 e seguenti dello stesso decreto legislativo;
gli avvisi di addebito oggetto dell'odierna opposizione erano conformi al modello approvato con il decreto ministeriale n.321 del 03 settembre 1999 e presentavano i requisiti – intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni ed avvertimento che, in mancanza, si procederà agli atti esecutivi – che l'art.25 del
D.P.R. n.633/72 detta proprio con specifico riferimen-to al suo contenuto.
Rilevava, altresì, in ordine all'obbligo di esposizione della motivazione dell'iscrizione a ruolo, che lo stesso risulta già contemplato dall'art.3, comma 1°, L. 241/1990, per cui
5 negli atti amministrativi devono essere indicati i “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione…” ed in ogni caso il d.m.n.321/1999, in ordine all fattispecie in esame non solo ha eliminato le incertezze sul significato da attribuire alle parole “presupposti di fatto” e “ragioni giuridiche” della decisione della p.a., ma precisa che le informazioni da fornire al debitore in sede di iscrizione a ruolo e, quindi, di cartella di pagamento, possono avere carattere
“sintetico”; né il D.L.vo n°46/1999, né alcuna altra disposizione di legge impone agli enti previdenziali di procedere alla preventiva obbligatoria contestazione del credi-to con avviso bonario.
Eccepiva, l'inammissibilità del presente giudizio volto alla contestazione per motivi di merito antecedente la formazione dell' avviso di addebito, siccome tardiva alla luce della data di notifica degli stessi avvenuta 1) n° 59320220008297307000 notificato in data 02.11.2023; 2) n 59320180002930871000, notificato per compiuta giacenza il
29/07/2018; 3) n°59320180008418073000, notificato il 30/01/2019; 4) n
59320190002765272000, notificato il 06/07/2019; 5) n 59320190009756246000, notificato il 09/12/2019; 6) n 59320210003449491000, notificato il 29/12/2021; 7)
n 59320220002154855000, notificato il 01/08/2022, rilevando la ritualità della notifica degli stessi.
Evidenziava che essendosi la notifica degli avvisi di addebito ritualmente perfezionata con recapito a mezzo posta all'indirizzo del destinatario, il ricorso proposto dal ricorrente era dunque tardivo, e rimaneva pertanto preclusa qualsivoglia disamina circa fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, stante il mancato rispetto dell'art. 24, d. lgs. n. 46/99 per la proposizione dell'opposizione.
In punto di fatto, l' premetteva che l'atto impugnato intimava opposti intimano CP_1
il pagamento di con-tributi e sanzioni afferenti la gestione Commercianti, cui il ricorrente è stato iscritto in qualità di titolare alla Gestione Commercianti, cod. azienda n. 20157644 Sede di Siracusa, dal 09/07/2009 al 31/12/2021 (cfr. CP_1
anagrafica aziendale e provv. iscrizione e cancellazione, in all.) ed aventi ad oggetto
6 contributi e sanzioni afferenti periodi e causali come di seguito indicati: 1) avviso di addebito n°59320220008297307000: contributo fisso emissione 2021-01 anno 2021 rate nn. 1/2/3/4 e relative sanzioni;
2) avviso di addebito n°59320180002930871000: contributo fisso emissione 2017-01 anno 2017 rate nn.
1/2/3 e relative sanzioni;
3) avviso di addebito n°59320180008418073000: contributo fisso emissione 2017-01 anno 2017 RATA N. 4 e relative sanzioni, contributo fisso emissione 2018-01 anno 2018 rata n. 1 e relative sanzioni;
4) avviso di addebito n°59320190002765272000: - contributo fisso emissione 2018-01 anno
2018 rate nn.2/3 e relative sanzioni;
5) avviso di addebito n°59320190009756246000: contributo fisso emissione 2018-01 anno 2018 RATA N.
4 e relative sanzioni;
contributo fisso emissione 2019-01 anno 2019 rata n. 1 e relative sanzioni;
6) avviso di addebito n°59320210003449491000: contributo fisso emissione
2019-01 anno 2019 rate nn. 2/3/4 e relative sanzioni;
7) avviso di addebito n°59320220002154855000: contributo fisso emissione 2020-01 anno 2020 rate nn.
1/2/3/4 e relative sanzioni.
Deduceva che l'eccezione di decadenza era , preliminarmente, inammissibile, giacché essa attiene ad un preteso vizio di forma dell'intimazione di pagamento, cui deve applicarsi il disposto di cui all'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) e, conseguentemente l'opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, termine che, nella specie, non è stato rispettato ed era anche infondata in quanto la formazione degli avvisi di addebito era stata del tutto tempestiva, avuto riguardo alla data di scadenza di pagamento dei contributi ed alla data di formazione degli avvisi di addebito.
Evidenziava in relazione all' eccezione di prescrizione, che in ogni caso nessuna prescrizione si fosse maturata nella fattispecie de qua, per fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, per essere stato formato l' avviso di addebito nel rispetto del termine prescrizionale, avuto riguardo alla naturale scadenza dei ratei, e
7
considerato che
la notifica dell' avviso di addebito, comportava la preclusione della disamina di fatti antecedenti il consolidamento del ruolo esattoriale.
In relazione, invece, ai fatti posteriori alla formazione degli dei titoli esecutivi, rilevava come alcuna prescrizione potesse essere eccepita nei confronti di
[...]
, che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione del CP_7
ruolo esattoriale/avviso, dovendo, piuttosto, essere rivolta al Concessionario, titolare del servizio di riscossione.
Al riguardo deduceva che in relazione a tutti gli atti impugnati era stata effettuata richiesta a mezzo pec dall' all'Agente della Riscossione, che, allo stato, non CP_1
risulta essere stata da quest'ultimo riscontrata;
nell'ipotesi in cui fosse pervenuto il richiesto riscontro dall' relativo agli atti impugnati ed alla documentazione ad essa inerente, sin d'ora ne chiedeva di volersene disporre l'acquisizione, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
In ogni caso alla luce della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 avrebbe dovuto essere tenuto conto di un periodo di sospensione dei termini di prescrizione pari a 542 giorni ( dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021)
Infine, avuto riguardo alle spese di lite l' deduceva che il regolamento delle CP_1
spese relativo al capo di opposizione ex art. 24 d.lgs. avrebbe dovuto essere composto tenendo presente la soccombenza del ricorrente, il regolamento delle spese relativo al capo di opposizione ex art.615 cpc avrebbe dovuto essere composto tenendo presente l'estraneità dell' alla soccombenza sullo stesso, il proprio CP_1
comportamento processuale non oppositivo, l'imputabilità esclusiva dei fatti che hanno dato luogo al giudizio esclusivamente in capo all'Agente per la riscossione, ed infine il regolamento complessivo delle spese di lite avrebbe dovuto tenere conto della prevalente imputabilità della soccombenza all' , che con la Controparte_9
propria gestione dei crediti affidatigli aveva dato luogo al giudizio.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto segue: << Per quel che riguarda la CP_1
posizione processuale della Controparte_10
8 - accertare e dichiarare l'estraneità della Controparte_10
al presente giudizio, disponendone l'estromissione col favore delle
[...]
spese. Per quel che riguarda la posizione dell' Controparte_11
In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione
[...]
passiva dell' in re-lazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 CP_1
c.p.c.In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs.
n.46/1999 e confermare l'intimazione di pagamento impugnata integral-mente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, dichiarare che Controparte_3
non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dell'avviso opposto. Ordinare a l'esibizione in giudizio delle notifiche degli altri atti Controparte_3
esecutivi ed intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca >>.
In data 29.12.2023 si costituiva l' la quale Controparte_3
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in ordine al merito della vicenda ed alla paventata intervenuta prescrizione per cui e' causa dichiarando all'uopo di non accettare il contraddittorio relativamente alle stesse, atteso che
[...]
rimane estranea alla formazione dei ruoli ed alle vicende Controparte_12
successive.
Preliminarmente, eccepiva , inoltre, l'inammissibilità della domanda avversaria quanto agli avvisi di addebito sottesi alla successiva intimazione di pagamento impugnata, in
9 quanto l'atto introduttivo del presente giudizio, era stato proposto TARDIVAMENTE, ben oltre i 40 giorni decorrenti dalla notifica degli stessi avvenuta : data 29.07.2018, quanto all'avviso di addebito n. 59320180002930871 000; in data 30.01.2019, quanto all'avviso di addebito n. 59320180008418073 000; in data 06.07.2019, quanto all'avviso di addebito n. 59320190002765272 000; in data 09.12.2019, quanto all'avviso di addebito n. 59320190009756246 000; in data 29.12.2021, quanto all'avviso di addebito n. 59320210003449491 000; in data 01.08.2022, quanto all'avviso di addebito n. 59320220002154855 000; in data 11.02.2023, quanto all'avviso di addebito n. 59320220008297307 000,
Deduceva che l' avviso di intimazione era stato redatto in conformità dello Statuto del Contribuente(legge 212/2000) sulla base della normativa vigente e del modello ministeriale, approvato con decreto dirigenziale del 28 giugno 1999 come integrato dal decreto del Ministero delle Finanze dell'11 settembre 2000.
Per quanto atteneva il presunto difetto di allegazione di atti richiamati nel provvedimento impugnato, rappresentava l'infondatezza dell'assunto. Infatti la Corte di Cassazione, chiamata a decidere se l'omessa allegazione, da parte dell'agente della riscossione, sia in sede di cartella, che nel successivo giudizio di opposizione, dell'atto prodromico alla cartella di pagamento, ne potesse inficiare la validità, aveva affermato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (per tutte Cass.
16641/2011), la cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui faccia seguito all'emissione di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, acquisisce valenza di mera intimazione di pagamento degli importi accertati e non assume, per converso, la qualifica di nuovo ed autonomo atto impositivo. Di conseguenza, ai fini della validità della cartella, non vi è necessità dell'allegazione invocata. Rilevava altresì, in proposito, come, ai fini della prova della notifica della cartella, non fosse necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica degli avvisi di addebito, essendo sufficiente, invece, la produzione o della matrice o della copia degli
10 stessi con la relativa relazione di notifica;
così aveva stabilito la Suprema Corte, con la sentenza n. 20769/2021.
In merito alla dedotta incostituzionalita' della determinazione dell'aggio di riscossione e degli interessi osservava che , come noto, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n.
602/73: “ Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Tali interessi non vengono calcolati in seno alla cartella di pagamento, né potrebbero, perché la loro applicazione inizia a decorrere, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla relativa notifica. La Corte di
Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011, ha evidenziato, peraltro, come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
In relazione alla contestazione sull'aggio ed il compenso di riscossione spettante all'ente di esazione, faceva presente che tale aggio è disciplinato dall'art.17 CP_13
D.Lgs. 112 del 1999, il quale prevede che lo stesso venga posto a carico del debitore per effetto della sola iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla mancanza di volontà/impossibilità del debitore di far fronte al debito iscritto a ruolo nei termini prescritti di scadenza, decorrenti dalla data di notifica della cartella.
Tanto premsso, l' chiedeva al Tribunale quanto Controparte_3
segue: a) Preliminarmente, rigettare e/o con qualsiasi altra forma revocare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli impugnati formulata da parte ricorrente, non sussistendone i presupposti e requisiti di legge per la concessione della stessa. b)
Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
relativamente alle lagnanze riguardanti il merito della pretesa, la CP_14
11 mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione impugnata ed una eventuale intervenuta prescrizione.
Indi nel merito: c) Rigettare le domande attrici proposte contro la
[...]
, siccome infondate in fatto e diritto, tardive e comunque non Controparte_15
supportate da elementi probatori;
d) In via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la piena, puntuale e perfetta legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero coattivo del CP_13
credito de quo e, coerentemente, dichiarare, con qualsiasi formula, che essa non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una eventuale condanna alle spese, che andrà, in caso di esito negativo, posta esclusivamente a carico dell'Ente impositore, oggi pure convenuto;
e) Condannare, in conseguenza, parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, in subordine con la compensazione delle stesse. f) In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea per ragioni imputabili all'Ente Impositore, esentare la da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, tenendola CP_13
conseguentemente indenne dalle conseguenze di lite.
All'udienza di discussione del 12 novembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Tanto premesso e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che
12 impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo
(ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nella specie il ricorrente ha proposto sia motivi che possono essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi ( omessa notifica dell'avviso di addebito, vizi relativi alla motivazione ed altri profili formali dell'intimazione di pagamento) che motivi quale la prescrizione della pretesa creditoria che integra un'opposizione all'esecuzione,
Per come si è detto, attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., il debitore contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. 18/7/2005 n. 15149).
Inoltre tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Deve, preliminarmente essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
trattandosi di pretese creditoria non cedute da alla detta società di CP_2 CP_1
cartolarizzazione.
13 Avuto riguardo agli avvisi di addebito n. 59320220008297307000 notificato in data
02.11.2023 n. 59320180008418073000, notificato il 30/01/2019; 4) n
59320190002765272000, notificato il 06/07/2019; n 59320190009756246000, notificato il 09/12/2019; n 59320210003449491000, notificato il 29/12/2021; 7) n
59320220002154855000, notificato il 01/08/2022 , si osserva che, dalla documentazione versata in atti, risulta che la loro notifica è stato regolarmente effettuata tramite posta presso la residenza del ricorrente, in Catania, Via Leucatia,
131, Int. 10, alcuni a a mani proprie, altre a persona convivente e che l'avviso di addebito n. 59320180002930871000, lo stesso è stato notificato alla residenza del ricorrente, in Viagrande ( CT), Via Indirizzo n. 60, e tale notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 29/07/2018;
Sulla regolarità della notifica tramite posta degli avvisi de quibus , trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose sentenze, secondo il quale, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della Legge n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ,la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5 -, Sentenza Cass. n.
29642 del 14/11/2019; nello stesso senso, Sez. 6 – , Ordinanza Cass. n. 24780 del
08/10/2018, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove
14 la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico;
così anche Sez. 5, Ordinanza Cass. n. 946 del 17/01/2020).
Opera la presunzione di conoscenza dell'atto in ragione della consegna dell'atto a persona rinvenuta all'indirizzo del destinatario, come attestato dall'ufficiale postale,
e tale presunzione opera anche nel caso di firma illeggibile o apparentemente apocrifa
(come ritenuto anche 31/07/2015): si è infatti affermato ( Cass. Sez. Lav. Ordinnza
4160 del 21.2.2022) che pur se manchino, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale ( Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed altri precedenti , che attribuiscono addirittura alla detta attestazione l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.).
In materia di notifica per compiuta giacenza si deve osservare , per quello che qui interessa, che la disciplina dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il
15 medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”
In estrema sintesi, se la notifica avviene per compiuta giacenza, non si applicano le formalità di cui all'articolo 8 della L. n. 890/1982 ma ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie (DPR 29 maggio 1982 n. 655) , da ciò ne consegue che: - non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1355 c.c.
, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- l'attestazione di compiuta giacenza integra di per sé la presunzione di conoscenza richiesta dall'art. 1335 c.c.
Deve quindi essere rigettata la richiesta di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di addebito.
Inoltre in ragione della notifica regolare degli avvisi di addebito in questione , devono essere dichiarate inammissibilo tutte le eccezioni di nullità proposte dal ricorrente costituendo le stesse opposizioni agli atti esecutivi.
A questo punto, occorre valutare se la pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito in questione si sia prescritta.
Ciò premesso, deve osservarsi che tenuto conto della date di notifica di tutti gli avvisi di addebito da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è nel caso di specie all'eccezione di prescrizione dei
16 crediti ipoteticamente maturata prima della notifica degli stessi – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99.
Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07;
Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione
17 sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass.,
n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991;
Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria
18 inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine
19 processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio
2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Si deve, pertanto, a questo punto valutare se dalla data di notifica degli avvisi di addebito de quibus alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90081257
27/000, il giorno 29 dicembre 2023 , sia decorso il detto termine prescrizionale.
Deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente avuto riguardo a tutti gli avvisi di addebito de quibus.
Inoltre, per tutti gli avvisi di addebito in parola , alla fattispecie in esame deve applicarsi la disciplina emergenziale per contrastare gli effetti della pandemia da COVID 19, l'art. 68 del
D.L. 18/2020 (da ultimo modificato dall'art. 2 del D.L. 99/2021), ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari a
541 giorni); pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. n. 293 2024
90081257, in data 29.12.2012 , per nessuno degli avvisi di addebito de quibus , era maturato
20 il termine quinquennale di prescrizione ( per l'avviso di addebito più risalente il n.
59320180002930871000 il termine di prescrizione risultava essere il giorno
25.1.2025),
Non resta a questo punto che valutare le eccezioni di nullità e/o inesistenza per difetto di motivazione, di nullità e/o inesistenza per avere il della CP_4
Riscossione violato il combinato disposto di cui agli artt. 1283 c.c., 30 e 20 del DPR
602/1973, imputando all'esponente interessi anatocistici, di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia per l'illegittimità dell'aggio richiesto dal dell'initmazione CP_4
di pagamento impugnata.
Tutte le suddette eccezioni sono totalmente infondate.
L'intimazione di pagamento, viene redatta secondo un preciso format stabilito a livello legislativo e ministeriale in cui non è previsto che siano esplicitate le modalità di calcolo degli interessi.
La stessa, così come gli avvisi di addebito recano infatti l'avviso che in caso di ritardato pagamento delle somme dovute saranno dovuti gli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. n. 602 del 197: tale ultima norma prevede che "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie e gli interessi si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
La giurisprudenza di merito si è espressa sul punto affermando che "l'applicazione degli interessi, stabilita per espresso dettato normativo è atto di natura vincolata" e come tale non censurabile: d'altronde il contribuente è reso edotto con il ricevimento degli atti da parte dell'agente della riscossione del dies a quo e del dies ad quem di decorrenza degli interessi di mora e può agevolmente conoscere il tasso al quale sono stati calcolati mediante una semplice ricerca sul sito del Ministero delle Finanze.
21 Il ricorrente non ha contestato specificamente le somme indicate nelle stesse cartelle e dovute a titolo di interessi e di aggio che a suo dire sarebbero state calcolate in modo erroneo e non ha fornito un calcolo alternativo rispetto a quanto richiesto.
A tale proposito l' - rileva di avere calcolato sia le Controparte_3
somme dovute a titolo di interessi che quelle dovute a titolo di aggio conformemente alle disposizioni di legge.
Quanto all'asserita illegittimità dell'intimazione di pagamento in punto di calcolo dei compensi per la riscossione (aggio) è sufficiente osservare che non è tenuta a motivare in alcun modo Controparte_3
l'addebito di tali oneri, in quanto essi sono analiticamente determinati, senza possibilità di manipolazione discrezionale da parte dell'Ente Concessionario della
Riscossione, dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999 e dal D.M. n. 159 del 2015, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in forza della delega conferita dallo stesso art. 17 cit..
È quindi da ritenersi sufficiente ed esaustivo il richiamo normativo contenuto nell'intimazione di pagamento.
Infine si deve osservare che i documenti prodotti in copia dall' e Controparte_16
dall' , fin qui esaminati, hanno piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2719 CP_1
c.c. in quanto nessun disconoscimento della loro conformità all'originale è stato operato dal ricorrente e non ha neppure sommariamente o genericamente indicato gli elementi che differenzierebbero copia e originale.
Alla stregua delle complessive valutazioni espresse, l'opposizione va interamente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle questioni giuridiche ad essa sottese.
P.Q.M.
22 Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1825 /2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
Rigetta integralmente l'opposizione
Condanna il ricorrente a rifondere agli enti resistenti le spese del giudizio che liquida per , anche quale mandatario di e per CP_1 CP_2 Controparte_3
in € 5.391,00 ciascuno, oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
[...]
Catania, 20 febbraio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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