Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con all'udienza del 13 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. ROTA VERONICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. SANTACESARIA MARCELLO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 13 maggio 2025; Parte_1 per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 13 maggio 2025; Controparte_1 per il Pubblico Ministero, parere favorevole.
in data 9 ottobre 2016, si rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di regolamentare Persona_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla prole. Si costituiva in giudizio
[...]
. CP_1
All'udienza di comparizione del 13 maggio 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- Affido condiviso, con collocamento prevalente del minore presso la madre;
- Frequentazioni padre-figlio, regolate come segue: il padre terrà con sé il figlio:
a) ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dello stesso e della madre e, comunque, previo accordo con l'altro genitore;
b) per due fine settimana da concordarsi entro il giorno 25 del mese precedente, dal sabato alle ore 9:00 quando lo preleverà dall'abitazione materna sino alla domenica alle ore 21:00 (cena inclusa) quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
c) il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola e, possibilmente, negli stessi giorni infrasettimanali in cui il padre sta con la figlia , sì da consentire ai Per_2 due fratelli di trascorrere del tempo insieme;
d) durante le vacanze scolastiche estive, ovvero dall'interruzione alla ripresa dell'attività scolastica, per un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, con impegno reciproco dei genitori di concordare i periodi di vacanza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno con la previsione che nei periodi di vacanza loro assegnati e qualora si assentino per più giorni, i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente all'altro genitore, prima della partenza, luogo, indirizzo e recapito telefonico, al fine di consentire la reperibilità;
e) durante le festività natalizie, in alternanza di anno in anno con la madre, dal primo giorno di vacanza scolastica alle ore 9:00 fino al 30 dicembre alle ore 21.00 e l'anno successivo dal 31 dicembre alle ore 9:00 fino all'ultimo giorno di vacanza scolastica alle ore 21:00;
f) durante le vacanze pasquali in alternanza di anno in anno con la madre e decorrere dall'anno 2025, dal primo giorno di vacanza scolastica alle ore 9:00 fino al giorno di Pasqua compreso alle ore 21:00, e l'anno successivo dal Lunedì di Pasquetta alle ore 9:00 fino all'ultimo giorno di vacanza alle ore 21:00;
g) trascorrerà con il padre le festività del 1° novembre, del 8 dicembre, del 25 aprile, del 1° maggio e Per_1 del 2 giugno negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
h) in tali periodi di vacanza e/o festività rimane sospeso il diritto di visita e frequentazione del figlio da parte dell'altro genitore e ciascun genitore dovrà garantire all'altro contatti telefonici con il minore e rispettare gli impegni scolastici e non del minore (catechismo, attività sportive, esercitazioni scolastiche), obbligandosi altresì a informare l'altro circa le condizioni di salute del figlio, nonché circa ogni altro problema di particolare importanza riguardante lo stesso;
- il padre si obbliga a versare alla madre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, l'importo di euro 375,00 al mese, importo annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
- Il padre autorizza la madre a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per il minore;
- Le parti stabiliscono che , al termine del ciclo della scuola primaria di primo grado, verrà iscritto a Per_1 una scuola media nel comune di Tavernola Bergamasca, ovvero in altro comune limitrofo;
- Spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Affido condiviso, con collocamento prevalente del minore presso la madre;
- Frequentazioni padre-figlio, regolate come segue: il padre terrà con sé il figlio:
a) ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dello stesso e della madre e, comunque, previo accordo con l'altro genitore;
b) per due fine settimana da concordarsi entro il giorno 25 del mese precedente, dal sabato alle ore 9:00 quando lo preleverà dall'abitazione materna sino alla domenica alle ore 21:00 (cena inclusa) quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
c) il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola e, possibilmente, negli stessi giorni infrasettimanali in cui il padre sta con la figlia , sì da consentire ai Per_2 due fratelli di trascorrere del tempo insieme;
d) durante le vacanze scolastiche estive, ovvero dall'interruzione alla ripresa dell'attività scolastica, per un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, con impegno reciproco dei genitori di concordare i periodi di vacanza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno con la previsione che nei periodi di vacanza loro assegnati e qualora si assentino per più giorni, i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente all'altro genitore, prima della partenza, luogo, indirizzo e recapito telefonico, al fine di consentire la reperibilità;
e) durante le festività natalizie, in alternanza di anno in anno con la madre, dal primo giorno di vacanza scolastica alle ore 9:00 fino al 30 dicembre alle ore 21.00 e l'anno successivo dal 31 dicembre alle ore 9:00 fino all'ultimo giorno di vacanza scolastica alle ore 21:00; f) durante le vacanze pasquali in alternanza di anno in anno con la madre e decorrere dall'anno 2025, dal primo giorno di vacanza scolastica alle ore 9:00 fino al giorno di Pasqua compreso alle ore 21:00, e l'anno successivo dal Lunedì di Pasquetta alle ore 9:00 fino all'ultimo giorno di vacanza alle ore 21:00;
g) trascorrerà con il padre le festività del 1° novembre, del 8 dicembre, del 25 aprile, del 1° maggio Per_1
e del 2 giugno negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
h) in tali periodi di vacanza e/o festività rimane sospeso il diritto di visita e frequentazione del figlio da parte dell'altro genitore e ciascun genitore dovrà garantire all'altro contatti telefonici con il minore e rispettare gli impegni scolastici e non del minore (catechismo, attività sportive, esercitazioni scolastiche), obbligandosi altresì a informare l'altro circa le condizioni di salute del figlio, nonché circa ogni altro problema di particolare importanza riguardante lo stesso;
- il padre si obbliga a versare alla madre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, l'importo di euro 375,00 al mese, importo annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
- Il padre autorizza la madre a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per il minore;
- Le parti stabiliscono che , al termine del ciclo della scuola primaria di primo grado, verrà iscritto a Per_1 una scuola media nel comune di Tavernola Bergamasca, ovvero in altro comune limitrofo;
- Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano