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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3314 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via Medici 358/b 98076 C.F._1
Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. RICCA SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
IS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
CONSIDERATO che la ricorrente ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere la condanna dell' alla corresponsione dell'indennità di CP_1
accompagnamento, già riconosciuta con decreto di omologa del 27.02.2019; che l' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'intervenuta cessazione CP_1
della materia del contendere, avendo già provveduto alla liquidazione del beneficio assistenziale mediante atto del 07.02.2020; che dalla documentazione allegata agli atti emerge che l' ha CP_1
effettivamente adempiuto, erogando gli arretrati dovuti e la rata corrente della prestazione;
RITENUTO che, alla luce dell'adempimento dell' , la controversia risulta priva di CP_1
attuale interesse per la ricorrente, rendendo opportuna una declaratoria di cessazione della materia del contendere;
che, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, il quale impone al giudice di valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio ove la controversia fosse stata decisa nel merito;
che, nel caso di specie, la ricorrente ha agito per la tutela di un diritto già positivamente accertato in sede giudiziale e che l' ha adempiuto solo dopo la CP_1
notifica del ricorso;
che, pertanto, si ravvisa la responsabilità processuale dell' nella CP_1
determinazione della lite, con conseguente obbligo di sostenere le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 900,00 CP_1
oltre accessori di legge, in favore del procuratore anticipante Avv. Salvatore
Ricca.
Così deciso in Patti 24/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo