Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 558/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 558/2023, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Avezzano alla Via Montello n. 39, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Cristian Carpineta del Foro di Avezzano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellante e
Controparte_1
appellato – non costituito
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 654/2023, emessa dal Tribunale di L'Aquila nell'ambito del procedimento n. 159/2022 e pubblicata in data 04.05.2023, avente ad oggetto “responsabilità medica”.
CONCLUSIONI:
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per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, per i motivi tutti dedotti in narrativa del presente atto d'appello, nonché per le argomentazioni, deduzioni ed istanze anche istruttorie dedotte a verbale e/o negli scritti difensivi del primo grado di giudizio, accogliere il proposto appello ed in riforma dell'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di
L'Aquila, emessa e pubblicata il 4.5.2023, nella causa iscritta al R.G. n. 159/2022, mai notificata
– accertata e dichiarata, per le ragioni espresse in narrativa e sulla base della documentazione in atti, la sussistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di emoderivati (I.G. tetano) eseguita dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chieti in data 11.4.1982 e l'epatopatia
HCV correlata sofferta dal sig. , nonché la responsabilità extracontrattuale del Parte_1
, in persona del pro tempore, nella causazione del contagio de quo Controparte_1 CP_2
– per l'effetto,
- in via principale, previa riconvocazione del Collegio dei CC.TT.UU., riconosciuto l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute del condannare il appellato al Pt_1 CP_1
risarcimento in suo favore del danno non patrimoniale subito e subendo, indicato in via meramente presuntiva, in € 712.668,00, o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia alla luce proprio delle nuove risultanze mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (1982), nonchè € 500,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale;
-in subordine, nella denegata ipotesi di mancata riconvocazione del collegio dei CC.TT.UU., condannare il appellato a pagare in favore dell'odierno appellante la somma di € CP_1
263.195,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o in quella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (1982), nonchè € 500,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale;
- in ogni caso, condannare il alla refusione della somma di € 2.583,36 per esborsi ed € CP_1
5.635,00 per competenze di lite ex DM 55/2014, o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, relativamente al procedimento di ATP R.G. n. 241/2019, instaurato presso il
Tribunale di L'Aquila.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ex DM 55/2014, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico,
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disporsi CTU medico legale integrativa volta ad accertare la sussistenza e l'esatta entità dell'aggravamento delle condizioni di salute subito dal sig. nel corso del 2022 Parte_1
durante la pendenza del giudizio di primo grado ed a rideterminare il quantum del danno non patrimoniale da lesione della salute, permanente e temporaneo […]”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di L'Aquila accoglieva l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto rigettando la domanda, proposta da Controparte_1 Parte_1
e volta ad ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali subiti a causa della contrazione del virus HCV correlata alla somministrazione di emoderivati eseguita dai sanitari del PS dell'Ospedale di Chieti in data 11.4.1982.
1.1. A sostegno della propria domanda, l'attore allegava di aver contratto il virus dell'epatite C in occasione della somministrazione di immunoglobuline antitetaniche cui il medesimo sarebbe stato sottoposto in data 11.04.1982, durante un ricovero presso l'ospedale di Chieti dal 30.03.1982 al 5.05.1982 e di esserne venuto a conoscenza nel giugno 1993, a seguito di accertamenti ematochimici effettuati durante un ricovero per il trattamento di una patologia odontostomatologica.
1.2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio del Controparte_1
quest'ultimo resisteva alla pretesa attorea contestando gli avversi assunti ed eccependo,
[...] tra l'altro, la prescrizione del diritto azionato.
1.3. La motivazione esplicitata in sentenza e posta alla base dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal convenuto era consistita, in sintesi: CP_1
a) nel rilievo, emergente dalla documentazione in atti, che il ricorrente fosse venuto a conoscenza della positività al virus dell'HCV già nel giugno del 1993 e che avesse ricevuto la diagnosi di
“epatite cronica attiva HCV correlata” in data 22.06.1994;
b) nella conoscenza, da parte del della patologia che lo affliggeva, già nel 1993, e della Pt_1
circostanza che sin da allora sarebbe stato astrattamente in grado di individuare la correlazione tra la patologia sofferta e l'emotrasfusione avvenuta in data 11.4.1982.
c) nella infondatezza delle deduzioni del ricorrente volte ad individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex l. 210/1992, tale termine dovendo considerarsi operante solo in assenza di elementi che consentano in concreto al soggetto danneggiato di venire a conoscenza della patologia pagina 3 di 17 4
sofferta. In tal senso, si porrebbe quella giurisprudenza di legittimità che, pur individuando nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210/1992 il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione, non esclude che il giudice di merito, sulla base di un accertamento in fatto, possa individuare in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza, nel caso anche mediante il ricorso a presunzioni semplici,
d) nel conclusivo rilievo che gli elementi a disposizione del non potevano che esser già Pt_1
idonei sin dal 1993 (momento di effettiva conoscenza della malattia) al fine di ricondurre la malattia alla trasfusione. Ciò in quanto il nesso eziologico successivamente individuato era rimasto pur sempre fondato sui medesimi elementi già conosciuti in quell'anno, non essendo stati dedotti fatti nuovi autonomamente idonei a far emergere il nesso causale soltanto successivamente.
2. L' ordinanza è stata impugnata da il quale - previo rinnovo delle istanze Parte_1
istruttorie, con richiesta di espletamento di CTU medico legale integrativa volta ad accertare la sussistenza ed entità dell'aggravamento delle condizioni di salute medio tempore intervenute - ne ha chiesto la integrale riforma affidando l'appello ad un unico e articolato motivo, concludendo come da conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. In particolare, viene censurata l'erroneità insita nella individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, nella parte in cui veniva ritenuto che, alla data del giugno 1993 il paziente sarebbe stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di effettuare un giudizio di riconducibilità causale dell'epatopatia cronica HCV correlata, dalla quale sapeva di essere affetto, alla trasfusione effettuatagli nell'aprile 1982 presso il P.O. di Chieti.
Secondo quanto sostenuto da parte appellante, invero, siffatta statuizione si porrebbe in contrasto con i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'exordium praescriptionis, ai sensi della lettura congiunta degli artt. 2935 e 2947 c.c., coinciderebbe con la proposizione della domanda in via amministrativa.
Nel richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema e sulla cui base l'unico indice rivelatore certo dell'acquisita consapevolezza andrebbe individuato nella formale richiesta di indennizzo ex l. n.
210/1992, l'appellante evidenzia la fallacità dell'iter logico seguito dal primo giudice in quanto né la semplice scoperta della malattia da parte della vittima del contagio, nè tantomeno la mera diagnosi di positività agli anticorpi del virus, potrebbe di per sé implicare consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia sofferta alla somministrazione di emoderivati subita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.
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Nel caso di specie, invero, posto che il aveva presentato richiesta di indennizzo nel mese Pt_1
di dicembre 2018, unicamente da tale momento potrebbe ritenersi che il medesimo avesse effettivamente acquisito la reale consapevolezza circa la derivazione causale del proprio stato morboso dalla somministrazione della terapia.
Viene inoltre censurata l'applicazione del meccanismo presuntivo operata nel caso concreto da parte del Tribunale laddove ha ritenuto che, facendo uso dell'ordinaria diligenza, la vittima potesse essere in grado di stabilire connessione causale già nel giugno 1993 e non, invece, nel momento cronologico successivo per effetto dell'esame istologico del tessuto epatico prelevato
(2017) e del motivato parere fornitogli dal CTP Prof. (2018). Persona_1
Sebbene la consapevolezza della riconducibilità causale in capo al danneggiato possa astrattamente verificarsi anche in un momento precedente alla presentazione della domanda di indennizzo, nel caso concreto il primo giudice avrebbe tuttavia violato le norme relative alla distribuzione dell'onere della prova, restando infatti a carico della controparte l'onere di dimostrare che già prima di quella data (presentazione della domanda di indennizzo) il danneggiato conoscesse o potesse conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la relativa riconducibilità causale.
3. Non si costituiva in giudizio il , benché ritualmente citato, di cui veniva Controparte_1
pertanto dichiarata la contumacia..
4. Con ordinanza del 08.11.2023, veniva disposta la integrazione della CTU già espletata nel procedimento di ATP n. 241/2019 R.G. Tribunale di L'Aquila, onerando dell'incarico i medesimi consulenti ivi nominati, nelle persone della dott.ssa e dott. Persona_2 Per_3
.
[...]
5. Indi, sulle conclusioni delle parti come innanzi trascritte e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 23.04.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6.L'appello è fondato nei limiti di cui alla esponenda motavazione.
6.1-La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito anche nella materia de qua inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia "oggettivamente percepibile" all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che – attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile pagina 5 di 17 6
all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito della rapportabilità causale).
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Il principio così delineato (ossia, della conoscibilità del danno nella sua dimensione giuridica) trova applicazione, ai fini dell'individuazione dell'exordium praescriptionis, in tutti i casi di esercizio del diritto al risarcimento del danno, con la precisazione, tuttavia, che il carattere mobile dell'iniziale dies a quo e il suo "spostamento in avanti" si giustificherà nelle ipotesi in cui sia dato scindere, sotto il profilo temporale, il momento dell'accadimento materiale dell'evento di danno e il diverso momento della "esteriorizzazione del danno" nei termini sopra precisati.
Infatti, è solo in questi casi -a differenza di quelli in cui si possa apprezzare la coincidenza tra la verificazione dell'evento di danno e la conoscibilità del danno ingiusto patito, che l'individuazione di un "dies a quo mobile" è sorretto dalla ratio di evitare che il termine di prescrizione inizi a decorrere in assenza della percezione di aver subito un danno ingiusto.
Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935
c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia allo specifico trattamento.
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell'"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto". (Nella specie la Corte ha ritenuto che il fatto noto non potesse proprio essere desunto dalla mera preesistenza della malattia, al fine di stabilire il dies a quo della prescrizione
Cass. 17421/2019).
Il Giudice di prime cure allora, in violazione dei principi sopra indicati (da ultimo ribaditi anche da Cass.nr. 31029/24), ha erroneamente ritenuto che tale prova sia stata fornita dal in CP_1
via presuntiva ed ha altrettanto erroneamente ritenuto di poter desumere il fatto ignoto della conoscenza o conoscibilità della causa della malattia, in capo al danneggiato, sulla base della sola scoperta della malattia e della successiva scoperta a circostanze invariate.
Non ha allora tenuto in debito conto l'ordinanza qui gravata che:
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la semplice scoperta della malattia da parte della vittima del contagio, e tantomeno la mera diagnosi di positività agli anticorpi del virus HCV, non significa affatto acquisizione anche della consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia sofferta alla specifica trasfusione/somministrazione di emoderivati subita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo;
non si verte in ipotesi di emotrasfusione (notoriamente la principale causa di una susseguente patologia epatica) bensì di antitetanica praticata all'odierno appellante quando aveva 14 anni;
dall'esame della relazione espletata in questa sede si evince come prima dell'ecografia epatica del giugno 1993 con risultato HCVAb POSITIVO, l'odierno appellante avesse subito, nell'ambito parrebbe di un più lungo ricovero presso quel nosocomio, un mero accesso al PS Chieti Pt_2 con I.G. tetano appunto in data 11.04.1982 ore 18 (tra l'altro solo per Contusione escoriata coscia dx, contusione escoriata mano dx, escoriazione ginocchio dx, contusione zigomo dx, gg. 5 s.c.) e ben due (ulteriori) ricoveri prolungati (Ricovero Ospedale di Popoli-Ortopedia (29.10.1991-
03.11.1991): entra per rottura longitudinale corpo-corno posteriore menisco mediale ginocchio sn. Viene operato il 30.10 e Ricovero Ospedale di Atri (TE)-Odontostomatologia CP_3
(17.06.1993-19.06.1993). Entra per sottoporsi ad intervento di asportazione di cisti mandibolare, durante la cui degenza veniva poi riscontrato HCVAb POSITIVO); dati che rendevano ancora più complessa l'attività di individuazione del nesso con la patologia poi emersa;
non risulta acquisito alcun elemento – che evidentemente, secondo i principi in diritto già esposti era onere del convenuto di far confluire nel presente procedimento – da cui possa CP_1
dedursi che la indicazione, almeno come seria ipotesi e non mera congettura, della sussistenza di una correlazione eziologica tra il trattamento IG tetano in PS del giorno 11.4.1982 su quel giovanissimo ragazzo e la contrazione della patologia, fosse stata almeno genericamente prospettata al paziente, sia durante il ricovero presso Atri sia in occasione dei successivi ricoveri, esami, controlli e trattamenti (pgg. 2 e 3 della relazione) e fino alla stesura del parere nel Per_4
2018.
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La stessa deduzione difensiva del – parte debitrice eccipiente - sviluppata Controparte_1 dal nell'ambito del giudizio conseguito all'esito della proposizione del ricorso CP_1
presentato dal al Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione Lavoro e Previdenza (R.G. n. Pt_1
970/2020), fondata sulla affermazione che alla luce delle odierne conoscenze scientifiche andava escluso ogni nesso causale tra la somministrazione di immunoglobuline antitetaniche e la cirrosi da epatite HCV correlata da cui il ricorrente era risultato affetto, sconfessa l'affermazione resa dal Giudice di prime cure secondo cui il “ ha avuto consapevolezza, o meglio Parte_1
effettiva conoscenza, della malattia sin dal 1993 e da tale data ben avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, ricondurre l'epatite cronica alla trasfusione presso l'ospedale di Chieti: gli elementi a sua disposizione per ricondurre la malattia alla detta trasfusione, infatti, non potevano che esser già idonei sin dal 1993 in quanto il nesso eziologico successivamente individuato è rimasto pur sempre fondato sugli stessi elementi già conosciuti in quell'anno non essendo stati dedotti fatti nuovi idonei autonomamente a far emergere il nesso causale soltanto successivamente.”.
La circostanza allora che il paziente abbia acquisito tramite puntuale informazione tecnica la conoscenza della probabile imputabilità della patologia a quel trattamento di IG tetano presso il
PS nel 1982 solo all'esito della formulazione del parere, successivo alla esecuzione Parte_3 dell'esame istologico, da parte del dr. nel 2018 non può certo ricadere a discapito dello Per_1
stesso, in assenza di elementi da cui poter dedurre che quella probabile eziologia fosse stata già prospettata da altri a quel paziente.
L' affermazione appena esposta è rafforzata dalla circostanza che un tale grado di consapevolezza in un momento antecedente l'acquisizione del parere non poteva essere Per_1
riconosciuto, neanche in via presuntiva, in capo al paziente sia perché non in possesso delle necessarie conoscenze mediche sia per il livello di conoscenze scientifiche proprie di quel determinato contesto storico, così come confermato dalla stessa difesa del nel Controparte_1
giudizio laburistico di cui sopra, che ancora nel 2020, come visto, assumeva che alla luce delle odierne conoscenze scientifiche andasse escluso ogni nesso causale tra la somministrazione di immunoglobuline antitetaniche e la cirrosi da epatite HCV correlata da cui il ricorrente era risultato affetto.
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Non allega e comprova ad esempio il convenuto che in data antecedente rispetto a CP_1
quella poi risultante dalle acquisizioni sollecitate dalla parte appellante, quel paziente avesse fatto ad esempio richiesta di acquisizione della cartella PS Ortona del 1982; elemento questo che avrebbe consentito di presumere una conoscenza o conoscibilità con l'ordinaria diligenza del nesso rilevante ai fini de quibus in data antecedente al 2018
Tenuto conto allora che l'istante in data 6 novembre 2018 acquisiva presso il P.O. di Chieti il referto delle prestazioni di P.S. effettuategli in data 11.4.1982, in data 11.12.2018, presso la
[...]
sede di Vasto, prot. n. 849), presentava la Parte_4 Parte_5
domanda di indennizzo ex lege n. 210/1992 (doc. 41), che in data 29.1.2019, presso il Tribunale di
L'Aquila, depositava l'istanza di ATP ex art. 696-bis cpc (R.G. n. 241/2019) e che il presente procedimento risulta introdotto con atto del 26.1.2022, notificato il successivo 17.2.2022 a mezzo
Pec, alcuna questione di prescrizione quinquennale può essere efficacemente sollevata dal convenuto CP_1
6.2-La sussistenza del nesso di causalità tra epatopatia cronica HCV relata e somministrazione di immunoglobuline antitetaniche è stata accertata in via definitiva dal TRIBUNALE DI CHIETI,
SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 298/2021 (R.G. n. 970/2020), pubblicata il 5.10.2021 (doc.48),
PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 5.4.2022 (v. doc. 53, sentenza allegata), emessa nella causa promossa dal sig. contro il avente ad oggetto il Parte_1 Controparte_1 riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 210/1992; sentenza dotata di formale attestazione ex art. 124 att cpc.
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti Controparte_1
dalla trasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della l. n. 210 del 1992, fa stato allora quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia ed il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d'ufficio la formazione del giudicato, a condizione che lo stesso, come accade nella fattispecie al vaglio del Collegio, risulti dagli atti di causa (Cass. Civ., n. 24523 del 2018, Cass.
Civ., n. 15379 del 2022 e da Cassazione civile sez. un., 06/07/2023, n.19129).
6.3-In punto di “quantum” si evidenzia, al fine del corretto inquadramento della presente controversia, come la domanda originariamente proposta dall'attore (si vedano le conclusioni in atti) verta, secondo la ricostruzione operata sin da Corte Cost. nr. 233/03 e Cass. nrr. 8827 e
8828/03, sulla richiesta (espunta dalle diverse e plurime duplicazioni di voci di danno, secondo pagina 10 di 17 11
quanto oltre) di risarcimento dei danni: a) biologico (non patrimoniale); b) patrimoniale e per spese mediche sostenute (patrimoniale), c) morali (ancora non patrimoniale).
Parte attrice ha altresì comprovato, come era suo onere ex art. 2697 cc, l'evento dannoso ed il rapporto eziologico tra la condotta della controparte e l'evento stesso.
All'esito dell'espletata consulenza medico-legale, le cui conclusioni anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte (Cass. III^ nr. 10123/09), immuni da vizi logici e profili di censurabilità, vanno sostanzialmente condivise in questa sede, è rimasto accertato come parte attrice risulti allo stato affetta dalle patologie ivi evidenziate. Alla luce di tutta la documentazione medica esibita e delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite agli atti, il consulente ha altresì precisato che le suddette lesioni, sono compatibili con l'evento.
Con valutazione medica priva di incongruenze, anche in risposta ai rilievi tecnici di parte, lo stesso consulente ha determinato la durata complessiva della malattia in un periodo di incapacità assoluta biologica di giorni 60 ed un periodo di incapacità biologica al 75% di ulteriori giorni 60, mentre all'esito della stabilizzazione del quadro clinico, il collegio peritale ha riscontrato in capo alla parte la sussistenza di postumi invalidanti permanenti nella misura del 55%.
La valutazione degli elementi istruttori sin qui vagliati consente di ritenere pertanto comprovato l'assunto attoreo.
Esiste poi il nesso causale tra la condotta colposa del convenuto e l'evento verificatosi.
Invoca parte attrice il risarcimento del danno biologico, del danno morale (danni non patrimoniali) nonché del danno patrimoniale, compreso quello per spese mediche (danno patrimoniale c.d. emergente).
In ordine alla prima voce di danno - danno biologico come danno evento - va rilevato come lo stesso sia costituito dalla menomazione considerata nei suoi riflessi negativi sull'efficienza psico- fisica del soggetto in rapporto a tutte le lecite estrinsecazioni della vita quotidiana, prescindendo dalle attività lucrative in atto o in fieri, e ricomprenda pertanto il danno estetico senza riflessi su attività lucrative, il danno alla vita di relazione, il danno alle attività ludico-sportive, il danno sessuale ed il danno alla c.d. capacità lavorativa generica, ivi inclusa la c.d. cenestesi lavorativa.
Tanto rilevato in diritto, va in concreto evidenziato come la c.t.u. abbia individuato, in relazione al danno biologico una durata della malattia pari ai gg indicati, di cui alcuni ITT ed un tasso di percentuale di invalidità permanente pari a quanto già esposto.
Nella determinazione delle suddette voci ritiene equo lo scrivente utilizzare in linea di massima le tabelle di liquidazione elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 e non quelle in pagina 11 di 17 12
vigore al momento dei fatti (Cass. III^ nr. 13676/07 e ord. III^ nr. 1305/16), che, attribuendo una certa rilevanza all'età del danneggiato ed apparendo idonee ad adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana attraverso le quali si manifesta e si esprime l'integrità e l'efficienza psico-fisica, vanno ritenute fortemente rispondenti alle esigenze di ristoro di tale voce di danno (Cass.ss.uu.nr. 12408/11 e Cass. VI^ nr. 1305/06).
Anche in relazione alla liquidazione del danno morale, risarcibile ex art. 2059 c.c. quale danno non patrimoniale (da Corte Cost, nr. 233/03 e Cass. nrr. 8827 e 8828/03 cit.), sulla scia delle motivazioni rese da quella A.G. meneghina, appare opportuno, ai fini della relativa determinazione, ancorarlo all'entità del danno biologico e quantificarlo, nel caso di specie, tenuto conto di tutte le particolarissime circostanze del caso concreto, in una misura ricompresa in quell'unica somma e calcolata con il sistema del c.d. punto danno non patrimoniale.
In base alle suddette tabelle allora (sulla congruità di tale sistema di calcolo si veda da ultimo
Cass. III^ nr. 394/07) per una percentuale di invalidità pari al 55% e per un'età pari a 55 anni
(al momento del fatto-trapianto di fegato) è previsto un valore punto ed un coefficiente di demoltiplicazione che conducono alla somma di € 318.824,00 (danno biologico per invalidità permanente, più punto per danno morale) tenuto conto di tutte le circostanza concrete, ed in particolare della cruenza dell'episodio conclusivo di trapianto e della intima sofferenza che tale condizione indubbiamente provoca in capo alla parte.
A tale importo vanno poi aggiunte le ulteriori somme a titolo di danno biologico per ITT e per
ITP. 6.900,00 per invalidità temporanea totale (giorni 60 x € 115,00);
- € 20.700,00 per invalidità temporanea parziale al 75% (giorni 240 x € 115,00);
e, quindi, il danno biologico temporaneo ammonta ad € 27.600,00.
In assenza di prova e allegazione del quantum dell'aliunde perceptum nessuna decurtazione può essere operata sull'importo riconosciuto a titolo di risarcimento.
A titolo poi di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, va ritenuta non sufficientemente comprovata la sussistenza delle spese sostenute e da sostenere in futuro, nulla essendo stato dedotto e comprovato tempestivamente sul punto.
6.4-Invoca la parte tuttavia il risarcimento delle cd spese stragiudiziali, tra cui le spese di atp
Richiede in particolare a tale titolo: rimborso dell'onorario di € 500,00 corrisposto al proprio consulente di fiducia, Prof. Dott.
[...]
per la redazione della perizia medico legale, come risulta dalla fattura n. 154 del Per_1
17.11.2018 (doc. 49);
pagina 12 di 17 13
costi ed onorari fase ATP (RG n. 241/2019), ovvero:
-a titolo di costi, complessivi € 2.583,36, di cui € 309,66 per esborsi iscrizione e notifica ATP (n.b.
€ 259,00 C.U. + € 27,00 MdB + € 23,66 per notifica ricorso), ed € 2.273,70 per onorari (oltre IVA al 22%) in favore dei CC.TT.UU. nominati, giusto decreto di liquidazione del Giudice dott.ssa del 10.3.2020 (doc. 50), attestazione acconti (n.b. in sede di istanza liquidazione compensi Per_5
del 2.12.20219 – doc. 51) e relative bonifici a saldo del 26 e 27.3.2020 da parte del ricorrente (doc.
52);
-a titolo di onorari, € 5.635,00 (n.b. pari al valore medio della tabella ex DM 55/14, scaglione causa superiore ai € 260.001,00), oltre accessori.
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (da ultimo Cass 39384/21). Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale non possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (Cassazione civile, sez. VI 13/03/2017 n. 6422 e Cassazione civile, sez. un. 10/07/2017
n. 16990).
Le spese in esame, pertanto, non sfuggono ai generali presupposti di risarcibilità di cui agli art. 1223 e 1227 c.c. Ciò vuol dire che, da un lato, esse devono essere una conseguenza immediata e pagina 13 di 17 14
diretta del sinistro (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile la spesa sostenuta per ricorrere all'ausilio di un legale che ponesse rimedio agli errori commessi da altro precedente); dall'altro, non devono essere ascrivibili a colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma
2, c.c. E le spese legali stragiudiziali costituiscono un danno ascrivibile a colpa del danneggiato quando, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potevano essere evitare o sostenute in misura inferiore (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile una spesa del tutto esorbitante rispetto al tipo di prestazione richiesta e ai valori medi di mercato).
Tanto premesso, non resta che rilevare come parte attrici insti per la condanna della controparte al pagamento degli esborsi sostenuti per assistenza tecnica e legale stragiudiziale, ivi inclusa l'obbligatoria e pregiudiziale attività di ATP.
L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere, come detto, valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sotto tale profilo, a negare il riconoscimento di tale rimborso, sta quanto sarà evidenziato oltre in punto di compensazione delle spese di lite, che esclude ex se che prima dell'instaurazione del giudizio potesse ragionevolmente presumersi l'esito vittorioso in favore della parte ricorrente.
Anche poi assumendo l'assimilabilità delle spese di ATP, intese in senso stretto ed esclusa la voce “onorario perizia consulente di parte stragiudiziale” in quanto sicuramente sussumibile nella voce di cui sopra, a quelle giudiziali, non resterebbe che confermare che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e sono prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre a carico del soccombente, salva l'ipotesi, ricorrente nella fattispecie al vaglio, della compensazione totale o parziale (Corte appello Genova sez. II, 26/09/2023, (ud. 22/09/2023, dep. 26/09/2023), n.1040, Corte appello Trento sez. II, 21/03/2022, n.53)
7-Sugli accessori.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno in ipotesi di obbligazione di valore, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a pagina 14 di 17 15
compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv.
640204-01). Affermazioni queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli
"interessi "compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione" e ciò
"in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione,
Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, "una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata". (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023,
n. 4938, Rv. 667257-01).
Il conteggio tuttavia degli interessi deve essere operato previa dovuta devalutazione della somma rivalutata all'attualità, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio.
La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I,
10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione).
La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462.
La somma qui liquidata, già attualizzata, dovrà quindi essere maggiorata degli interessi legali sul capitale originario (id est devalutato al momento dell'evento dannoso) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto illecito (1982) al saldo.
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8-Sulla responsabilità del convenuto CP_1
Dalla responsabilità contrattuale della struttura erogante il trattamento va tenuta distinta - dacché differente nei presupposti, nel titolo e, per conseguenza, nello statuto di disciplina - la possibile responsabilità del per i danni da infezione da patologie Controparte_1
epatiche contratte da soggetti emotrasfusi, concretata dalla omessa vigilanza dell'Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati ed inquadrabile nella clausola generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 cod. civ.
Si tratta di due fattispecie di responsabilità autonome, tra di loro in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione (sul punto, basti il richiamo a Cass., Sez. U,
11/01/2008, n. 576 e più recentemente a Cassazione civile sez. III, 23/09/2024, (ud. 20/05/2024, dep. 23/09/2024), n.25472).
Va affermata pertanto la legittimazione passiva del convenuto in ordine alla domanda CP_1
risarcitoria qui formulata.
9-Va infine disposta, come anticipato, l'integrale compensazione delle spese processuali relative a tutte le fasi.
Come evidenziato infatti alle pgg. 12/15 della relazione DOTT.SSA Persona_2
AROMATARIO DOTT. in atti, al di là dell'invocata e doverosa Persona_3
applicazione da parte di questa Corte del giudicato formatosi sul punto tra le stesse parti in altra sede, risulta ancora incerta nella comunità scientifica l'affermazione sull'effettiva possibilità di trasmettere infezioni di virus epatotropi mediante somministrazione di profilassi antitetanica o comunque di preparati a base di immunoglobuline da inoculare per via intramuscolare.
Analogamente le spese di CTU della presente fase restano a carico di entrambe le parti in parti uguali.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'appello proposto da (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
20.10.1967 a Chieti (CH), residente a [...] e per l'effetto, in integrale riforma dell'ordinanza ex art. 702ter cpc del Tribunale di L'Aquila, in persona del Giudice Unico Dott. Baldovino de Sensi, nella causa civile di primo grado iscritta al
R.G. n. 159/2022, emessa e pubblicata il 4.5.2023 (Rep. 654/2023), in parziale accoglimento della iniziale domanda, condanna il (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
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del Ministro pro tempore, al pagamento della complessiva somma di euro 346.424,00, oltre accessori e per le causali di cui alla parte motiva;
rigetta ogni altra domanda;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad ogni fase e grado;
pone le spese di CTU definitivamente su entrambe le parti in parti uguali.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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