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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1617/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1617/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
d rappresentati e difesi dall'Avv. SERRAINO EMILIO ed Parte_1 Parte_2
o tudio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21/11/2024, d hanno chiesto Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto Co matrimonio in PELLEZZANO, , il 21/01/2004 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del ecitato Comune, anno 2004, parte II, serie A, Vol. 1, n. 1), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli , maggiorenne ma non autonomo e Per_1
, prossima alla maggiore età e non autonoma, giacché entrambi studenti. Per_2 nto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 03.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che, riportate in parte dispositiva, il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, come riportate in parte dispositiva, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2
ELLEZZANO, SA, il 21/01/2004 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2004, parte II, serie A, Vol. 1, n. 1);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione. Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbl s stabilire la residenza ove meglio creda, in Italia o all'estero e, in quest'ultimo caso senza necessità di autorizzazione dell'altro coniuge;
2) Assegnare la casa familiare, sita in Baronissi (Sa) alla Via Mazzini n. 73, in via esclusiva alla moglie IG.ra , la quale vi abiterà unitamente ai figli e Parte_2 Per_1 Per_ ; Per_
3) Disporre l'affido condiviso della minore , la quale avrà prevalente collocazione presso la madre, prevedendo, circa i tempi di p nenza presso il padre, che quest'ultimo possa tenere con sé la figlia a fine settimana alterni, dal venerdì alla domenica pomeriggio, e durante la settimana potrà far visita e stare con figlia ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di studio della minore;
per il periodo natalizio 2024, il padre potrà trascorrere con la figlia il giorno di Natale e la viglia di capodanno. Dal Per_ raggiungimento della maggiore età di – ossia dal 21 marzo 2025 – la visita e la permanenza saranno autonomamente s te dalla figlia sulla base di accordi diretti con il padre.
4) Disporre che il figlio maggiorenne avrà collocazione prevalente presso la madre Per_1
e sarà libero si vedere e permaner l padre ogniqualvolta lo vorrà e sulla base di accordi diretti con il padre.
5) Disporre che i coniugi, entrambi economicamente autonomi ed indipendenti, nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
6) Dichiarare per il IG. l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli Parte_1 Per_ e e, per orre a suo carico un assegno mensile di € 300,00 Per_1
/ r ciascun figlio – dunque per complessivi € 600,00 (seicento/00) - a titolo di spese ordinarie, maggiorato di rivalutazione ISTAT come per legge;
7) Disporre, circa le spese straordinarie riguardanti i figli, l'obbligo di ciascun coniuge di contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle stesse (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche o Per_ universitarie, ludiche, sportive) occorrenti per i figli e , da concordarsi (a Per_1 parte quelle urgenti e/o necessarie) e che dovranno es m te.
8) Disporre che la IG.ra incasserà altresì le somme erogate dall in Parte_2 CP_2 favore della prole a ti e/o provvidenza equivalente;
9) Adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno anche nell'interesse della prole”;
prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati: 10) “Disporre che il prestito personale contratto in data 21/11/2023 con Fiditalia Spa per un importo di € 11.800,00 in linea capitale, resterà a carico esclusivo della dr.ssa Parte_2
la quale provvederà al pagamento delle rate fino alla totale estinzione dello
[...]
n esonero del marito da ogni responsabilità patrimoniale;
11) Disporre che l'autovettura Fiat FREEMONT tg FD865TW resterà ad esclusivo uso del marito, il quale ne sopporterà le conseguenti spese ordinarie straordinarie di manutenzione e gestione;
12) Disporre che l'autovettura Alfa Romeo Mito tg ET523XK, pur restando intestata al IG.
sarà concessa in uso esclusivo alla IG.ra , la quale ne Parte_1 Parte_2 ni conseguente costo di gestione e di manut traordinaria (quali ad es. assicurazione RCA, bolli, revisioni, tagliandi periodici, ecc.) impegnandosi altresì a tenere indenne il IG. da ogni responsabilità conseguente al possesso Parte_1 ed alla circolazione dei veicol sanzioni per violazione al Cds) 13) Disporre che il ciclomotore Aprilia tg. X96NMK, poiché utilizzato prevalentemente dai figli, resterà intestato al IG. ma ogni spesa riguardante la manutenzione Parte_1 ordinaria e straordinaria, ossesso e la circolazione (ivi comprese eventuali sanzioni amministrative) saranno ripartite in parti uguali trai coniugi”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti IG.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1617/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
d rappresentati e difesi dall'Avv. SERRAINO EMILIO ed Parte_1 Parte_2
o tudio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21/11/2024, d hanno chiesto Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto Co matrimonio in PELLEZZANO, , il 21/01/2004 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del ecitato Comune, anno 2004, parte II, serie A, Vol. 1, n. 1), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli , maggiorenne ma non autonomo e Per_1
, prossima alla maggiore età e non autonoma, giacché entrambi studenti. Per_2 nto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 03.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che, riportate in parte dispositiva, il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, come riportate in parte dispositiva, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2
ELLEZZANO, SA, il 21/01/2004 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2004, parte II, serie A, Vol. 1, n. 1);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione. Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbl s stabilire la residenza ove meglio creda, in Italia o all'estero e, in quest'ultimo caso senza necessità di autorizzazione dell'altro coniuge;
2) Assegnare la casa familiare, sita in Baronissi (Sa) alla Via Mazzini n. 73, in via esclusiva alla moglie IG.ra , la quale vi abiterà unitamente ai figli e Parte_2 Per_1 Per_ ; Per_
3) Disporre l'affido condiviso della minore , la quale avrà prevalente collocazione presso la madre, prevedendo, circa i tempi di p nenza presso il padre, che quest'ultimo possa tenere con sé la figlia a fine settimana alterni, dal venerdì alla domenica pomeriggio, e durante la settimana potrà far visita e stare con figlia ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di studio della minore;
per il periodo natalizio 2024, il padre potrà trascorrere con la figlia il giorno di Natale e la viglia di capodanno. Dal Per_ raggiungimento della maggiore età di – ossia dal 21 marzo 2025 – la visita e la permanenza saranno autonomamente s te dalla figlia sulla base di accordi diretti con il padre.
4) Disporre che il figlio maggiorenne avrà collocazione prevalente presso la madre Per_1
e sarà libero si vedere e permaner l padre ogniqualvolta lo vorrà e sulla base di accordi diretti con il padre.
5) Disporre che i coniugi, entrambi economicamente autonomi ed indipendenti, nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
6) Dichiarare per il IG. l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli Parte_1 Per_ e e, per orre a suo carico un assegno mensile di € 300,00 Per_1
/ r ciascun figlio – dunque per complessivi € 600,00 (seicento/00) - a titolo di spese ordinarie, maggiorato di rivalutazione ISTAT come per legge;
7) Disporre, circa le spese straordinarie riguardanti i figli, l'obbligo di ciascun coniuge di contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle stesse (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche o Per_ universitarie, ludiche, sportive) occorrenti per i figli e , da concordarsi (a Per_1 parte quelle urgenti e/o necessarie) e che dovranno es m te.
8) Disporre che la IG.ra incasserà altresì le somme erogate dall in Parte_2 CP_2 favore della prole a ti e/o provvidenza equivalente;
9) Adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno anche nell'interesse della prole”;
prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati: 10) “Disporre che il prestito personale contratto in data 21/11/2023 con Fiditalia Spa per un importo di € 11.800,00 in linea capitale, resterà a carico esclusivo della dr.ssa Parte_2
la quale provvederà al pagamento delle rate fino alla totale estinzione dello
[...]
n esonero del marito da ogni responsabilità patrimoniale;
11) Disporre che l'autovettura Fiat FREEMONT tg FD865TW resterà ad esclusivo uso del marito, il quale ne sopporterà le conseguenti spese ordinarie straordinarie di manutenzione e gestione;
12) Disporre che l'autovettura Alfa Romeo Mito tg ET523XK, pur restando intestata al IG.
sarà concessa in uso esclusivo alla IG.ra , la quale ne Parte_1 Parte_2 ni conseguente costo di gestione e di manut traordinaria (quali ad es. assicurazione RCA, bolli, revisioni, tagliandi periodici, ecc.) impegnandosi altresì a tenere indenne il IG. da ogni responsabilità conseguente al possesso Parte_1 ed alla circolazione dei veicol sanzioni per violazione al Cds) 13) Disporre che il ciclomotore Aprilia tg. X96NMK, poiché utilizzato prevalentemente dai figli, resterà intestato al IG. ma ogni spesa riguardante la manutenzione Parte_1 ordinaria e straordinaria, ossesso e la circolazione (ivi comprese eventuali sanzioni amministrative) saranno ripartite in parti uguali trai coniugi”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire