Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1007/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
in persona del Giudice dott.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1007/2024 di Ruolo Generale in data 13/04/2024
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti, dall'avv. BERGAMASCO ROBERTA ( ) e CodiceFiscale_2 dall'avv. PIERO SANTI (c.f. ) con domicilio eletto presso l'avv. CodiceFiscale_3
Bergamasco
- parte attrice –
e
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._4 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti, dall'avv. MANCINELLI C.F._5
NICOLETTA (c.f. ) e con domicilio eletto presso lo studio del CodiceFiscale_6 difensore
- parte convenuta –
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Causa assunta in decisione all'udienza del 27/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“IN VIA PRELIMINARE: ci si oppone alla conversione del rito ex adverso trattandosi di procedimento di pronta soluzione con istruzione con complessa e fondato su prova documentale”
[...] quantificano in € 14.334,03 oltre ad ogni pronuncia accessoria e con rinuncia alla domanda risarcitoria da liquidarsi in via equitativa per la mancata fruizione del servizio del secondo piano (indicati a pag. 9 in fondo e 10). Spese e competenze di lite, di CTU e CTP rifuse anche relative al procedimento n. ATP RG 490/23 Trib. -Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate sia in via principale che in via subordinata per i motivi sopra esposti anche per pacifica avvenuta prescrizione in ordine alla richiesta di distacco dell'impianto idrico da parte della dottoressa -Rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dalle parti Parte_1 resistenti per difetto di legittimazione attiva e comunque in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti anche in ordine alla domanda di compensazione formulata in via subordinata.”
“ANCORA IN VIA PRINCIPALE: -accertato che ha resistito nel procedimento CP_1 ex art 696 bis c.p.c. ed altresì nel presente procedimento con mala fede e/o colpa grave, condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. I, III e IV comma con condanna altresì alla sanzione pecuniaria che verrà ritenuta di giustizia in favore della Cassa delle Ammende. In ogni caso spese e competenze di lite rifuse del presente giudizio nonché del procedimento . ATP RG 490/23 Trib oltre a spese e competenze di CTU e CTP.”
Per parte convenuta:
“In via preliminare: disporre, per le causali di cui in narrativa, il mutamento di rito ex art.281 duodecies c. 1 cpc;
Nel merito: - rigettarsi ogni domanda avversaria poiché infondata.
Nel merito e in via riconvenzionale: - Accertarsi il controcredito di parte resistente per le spese sostenute nel giudizio di istruzione preventiva e per l'effetto condannare la IG Parte_1 al pagamento in favore dei resistenti della somma di euro 9031,70=, comprensivi dei
[...] danni causati alla proprietà dei resistenti per la riattivazione della vecchia linea di adduzione acqua, con interessi dal dì del dovuto al saldo;
- In via subordinata: nell'ipotesi in cui venisse accertato un eventuale credito della ricorrente, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, e conseguentemente provvedere alla compensazione dei crediti rispettivamente vantati dalle parti sino a concorrenza delle avverse pretese. - In ogni caso con la rifusione delle spese di lite. In via istruttoria si chiede interrogatorio formale della ricorrente sui seguenti capitoli di prova: 1) “ Vero che tutti i condomini del “Condominio Someda”, compresi quelli del piano terra, hanno provveduto al distacco dalla vecchia linea di adduzione acqua tranne Lei?”; 2) “ Vero che il Suo tecnico Le ha confermato che a causa della riattivazione della vecchia linea di adduzione acqua si sono verificati dei danni alla proprietà della IG , ancora in corso di quantificazione?” 3) “ Vero che dalla morte di CP_1 Sua mamma l'appartamento posto al secondo piano mai fu utilizzato?” Si chiede, altresì, l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 4) “ Vero che tutti i condomini del “Condominio Someda”, compresi quelli del piano terra, hanno provveduto al distacco dalla vecchia linea di adduzione acqua, tranne la IG ” 5) “ Vero che la Parte_1 predisposizione al predetto distacco tramite allacci dai contatori posti al piano terra del Condominio Someda alle singole unità abitative fu realizzata già nell'anno 2006?” 6) “ Vero che la lettura del consumo di acqua per l'unità abitativa della IG è sempre Parte_1 avvenuta e avviene tuttora per differenza rispetto ai consumi delle altre unità?” 7) “Vero che a causa del ripristino della vecchia linea di adduzione acqua sono stati causati danni alla proprietà della IG , come da preventivo e fotografie che Le si rammostrano?” 8) “ Vero CP_1 che da parecchi anni si stanno svolgendo lavori strutturali nell'immobile attiguo al Condominio Someda che hanno comportato importanti fessurazioni e problematiche strutturali al Condominio stesso?” 9) “ Vero che al momento del ritrovamento della nicchia dentro la quale era apposta la valvola per cui è causa, la zona appariva polverosa così come il mobilio rimosso?”; 10)
“ Vero che dalla morte della mamma delle sorelle l'appartamento ora occupato dalla Pt_1 figlia della IG mai fu abitato?”; 11) “ Vero che la IG , Parte_1 CP_1 tramite l'avv. aveva richiesto alla controparte la natura degli interventi da effettuare per CP_3 non violare il vincolo architettonico gravante sul Condominio Someda?”; 12) “ Vero che tutti gli interventi effettuati in sede di ATP sono stati realizzati senza alcuna autorizzazione da parte della Sovrintendenza dei Beni Culturali?” 13) “ Vero che la conduttura sulla quale era posizionata la valvola di adduzione dell'acqua al bagno di è di proprietà Parte_1 condominiale?” 14) “ Vero che il preventivo per i costi di riparazione dei danni nella proprietà
è stato richiesto dall'amministratore di Condominio?” 15) “ Vero che le spese di CP_1 cui al preventivo che le si rammostra verranno sostenute dalla IG ” Si CP_1 indicano come testimoni il signor di Udine e l'amministratore del Condominio Testimone_1
Someda geometra Alessandro Rumac di Udine. Si chiede l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare e quantificare i danni cagionati alla proprietà dei resistenti a causa degli interventi necessari al collegamento della rete idrica della IG al Parte_1 vecchio impianto comune. Ci si oppone alla richiesta di prova orale della ricorrente in quanto: sub 1) inammissibile poiché incontestato sub 2) inammissibile in quanto generico e comunque irrilevante sub 3) inammissibile in quanto irrilevante e inconferente sub 4) inammissibile in quanto pacifico nella prima parte ( sino a ripristinato) e irrilevante nella seconda parte sub 5) inammissibile in quanto pacifico e non contestato sub 6) inammissibile in quanto in contrasto con i dati documentali ( v. verbali ATP) Si chiede, infine, di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze ex adverso dedotte, se ammesse, con i testi già indicati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., conveniva in giudizio la Parte_1
sorella e il marito di lei per chiedere il risarcimento dei CP_1 CP_2
danni conseguenti alla chiusura della valvola che conduce l'acqua all'appartamento della ricorrente e che è inserita in un vano all'interno dell'appartamento dei resistenti sito al piano superiore. Ella rappresentava che il suo appartamento era abitato, dal 31.10.2022, dalla figlia e dal compagno Persona_1 Persona_2
Circa una quindicina di giorni dopo l'ingresso di questi all'interno dell'immobile, la coppia si avvedeva dell'interruzione del flusso dell'acqua del bagno di servizio vicino alla camera da letto. La ricorrente instaurava un procedimento per ATP dinanzi al
Tribunale di Udine che si concludeva con il deposito della consulenza tecnica da parte del CTU con la quale si dava atto che l'interruzione del flusso derivava dalla Per_3 chiusura manuale della valvola. Chiedeva pertanto i danni derivanti dalla chiusura colposa/dolosa della valvola, derivanti dal mancato utilizzo del bagno nonché la rifusione delle spese di lite e di quelle sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo, comprensive di quelle legali.
Si costituivano in giudizio i resistenti che evidenziavano l'inosservanza da parte della ricorrente dell'obbligo di distacco dall'impianto idrico comune, circostanza che avrebbe escluso la rilevanza della chiusura della valvola presente nel loro appartamento e che era stato oggetto di atto divisionale del 23/01/1997. I resistenti lamentavano inoltre che non vi erano state indagini sufficienti sulla causa dell'interruzione del flusso, nonché sottolineavano che non vi era prova che l'acqua fosse stata interrotta dopo l'accesso della coppia all'interno dell'immobile. Contestavano, poi, alla ricorrente di non aver fornito alcuna prova rispetto all'effettiva manomissione della valvola da parte degli stessi. Sulla richiesta del risarcimento dei danni, i ricorrenti lamentavano l'infondatezza dei danni conseguenti al mancato utilizzo del bagno ed escludevano che potesse procedersi alla liquidazione delle spese tecniche e giudiziarie, evidenziando che queste sarebbero state evitate se la controparte avesse dato corso al distacco dall'impianto comune e negando alcun atteggiamento ostruzionistico da parte degli stessi. I resistenti, infatti, sostenevano che alla richiesta di accesso all'immobile da parte della ricorrente era stata data risposta e che sarebbe stato necessario attendere l'autorizzazione della
Sovrintendenza delle Belle Arti per l'esecuzione dell'intervento sull'impianto in ragione di un vincolo architettonico insistente sul bene. Chiedevano pertanto il mutamento del rito, il rigetto delle domande avversarie nonché, in via riconvenziale, l'accertamento del controcredito consistente nelle spese sostenute nel giudizio di istruzione preventiva oltre ai danni causati alla proprietà dei resistenti così come emergenti dall'istruttoria o, in subordine, in via equitativa. All'udienza del 24/09/2024, veniva esperito un tentativo di conciliazione per la compensazione in equa misura dei costi tecnici e legali della procedura di ATP, che però aveva esito negativo. Con la memoria datata 14/10/2024, la ricorrente rinunciava alla richiesta di liquidazione del danno in via equitativa per la mancata fruizione del servizio igienico. Il procedimento era allora istruito attraverso l'audizione dei testi indicati dalle parti.
II) La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
L'art. 2043 c.c. prescrive la risarcibilità del danno ingiusto cagionato dal fatto illecito altrui. Sul danneggiato incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e la causalità tra l'evento alla condotta imputabile al danneggiante.
Preliminarmente, occorre dar atto dell'irrilevanza della censura proposta dai resistenti rispetto a un asserito inadempimento della danneggiata rispetto al distacco dall'impianto idraulico comune. La censura si fonda sul fatto che in passato l'impianto idrico era composto da utenze comuni a più unità immobiliari e a seguito dell'atto divisionale stipulato davanti al Notaio era stato fatto obbligo a ciascun proprietario di distaccarsi dall'impianto comune. Anche comprendendo che, effettivamente, se la proprietaria, odierna ricorrente, avesse effettuato il distacco e trasferito le utenze nella relativa proprietà esclusiva, nessun problema sarebbe chiaramente insorto rispetto ad eventuali interruzioni del flusso d'acqua attraverso il vecchio impianto che collega le due proprietà, si rileva che la considerazione è assolutamente irrilevante rispetto ai fatti di causa. Infatti, ciò che oggi è oggetto del giudizio è il fatto illecito consistito nella manomissione dolosa o colposa della saracinesca che ha determinato l'interruzione del flusso d'acqua dal piano ove vivono i resistenti al piano sottostante. Oggetto di accertamento è la condotta illecita, l'evento dannoso e il nesso causale tra la prima e il secondo e non certo l'indagine di tutti gli antecedenti causali che hanno portato alla situazione di fatto in cui si è inserita la condotta stessa.
Venendo al centro della questione, nel caso di specie, il rito era azionato sulla prova documentale della CTU depositata a seguito dell'ATP instaurata dalla ricorrente per determinare la causa dell'improvvisa interruzione del flusso di acqua presso il secondo bagno dell'abitazione. Il CTU concludeva che “si può con certezza riferire che la causa dell'interruzione del flusso d'acqua nel servizio igienico della ricorrente è da addebitarsi principalmente alla chiusura manuale della saracinesca (leva di colore rosso) collocata all'interno della nicchia contatori posta nella lavanderia dell'abitazione dei resistenti al terzo piano dello stabile”. Nessun dubbio sorge, dunque, in merito alla causalità tra la condotta di chiusura manuale della saracinesca rispetto all'evento consistito nell'interruzione del flusso dell'acqua dal piano superiore a quello inferiore ove risiede il compagno della figlia e la figlia e dell'odierna ricorrente.
Sul punto, i resistenti, nella comparsa di risposta, eccepivano la carenza probatoria rispetto a quando tale interruzione si sarebbe verificata. Sulla questione venivano sentiti i testi e la sig.ra riferiva “ricordo che quando mia nonna era in Persona_1 vita e frequentavo abitualmente la sua casa, quel bagno era funzionante e arrivava l'acqua, anche successivamente alla morta di mia nonna e prima del mio trasferimento, il bagno funzionava”, con ciò escludendo che il flusso dell'acqua fosse interrotto già prima del trasferimento della figlia della ricorrente all'interno dell'abitazione; ancora, specificava di essersi resa conto dell'interruzione “circa 2 settimane dopo l'ingresso nell'abitazione”, fatto per il quale poi “feci un video e lo mandai al mio compagno e a mio padre;
quest'ultimo contattò l'idraulico che venne alcuni giorni dopo”. Tale fatto era confermato anche dal compagno che riferiva
“ricordo che vi era l'acqua sia quando andavo a trovare la nonna di sia quando poco Per_1 prima di trasferirci abbiamo controllato che tutto fosse funzionante”. Ancora, l'amministratore di condominio precisava “ricordo che ad un certo punto, la sig.ra mi chiamò Parte_1 per dirmi che nel bagno non c'era acqua. Prima non mi avevano mai rappresentato la questione”.
Da ciò consegue che la chiusura della valvola è verosimilmente avvenuta dopo l'ingresso dei signori e Pt_1 Per_2
Resta dunque da verificare il profilo della colpevolezza e attribuibilità della condotta agli odierni resistenti. Si rileva sul punto che gli stessi hanno allegato una mancata conoscenza della presenza di quelle valvole all'interno dell'appartamento. A ben vedere, l'affermazione dei ricorrenti pare poco credibile. Al di là delle difficoltà che i periti hanno riscontrato e documentato nei verbali per le operazioni di ricerca delle cause e ripristino del flusso dell'acqua attraverso la riapertura della valvola, e di cui si dirà a breve, è fatto evidente che le parti fossero a conoscenza che vi fosse un impianto comune, ma non solo: dal verbale depositato con la memoria della ricorrente di data
14/10/2024, risulta che il signor e la moglie quantomeno in passato, CP_2 Pt_1 fossero consapevoli della presenza dei contatori presso l'appartamento sito nel terzo appartamento (nel verbale di assemblea datato 13/12/2004 si legge: “La IG CP_1
propone che le letture dei contatori divisionali vengano effettuate dagli interessati … in
[...]
considerazione che i contatori degli appartamenti sono tutti in quello sito al terzo piano”).
Rispetto a questo fatto i resistenti allegavano una generica dimenticanza. A ben vedere, anche ammettendo che la collocazione delle saracinesche fosse stata completamente rimossa dalla memoria dei coniugi, si rileva che una manomissione vi è stata e che le valvole si trovano all'interno dell'abitazione degli stessi;
quindi, qualcuno manualmente deve in ogni caso avervi fatto accesso e aver manualmente chiuso la valvola del secondo piano. A ciò si aggiunga una seconda circostanza, ossia che, secondo espressa affermazione dei resistenti, le valvole si trovano in un luogo che è difficile da raggiungere. Tutti questi elementi portano a ritenere che quanto affermato da controparte non sia credibile.
In ogni caso, anche seguendo questa ricostruzione, i proprietari dell'immobile risulterebbero comunque gli unici soggetti a cui possa essere ricondotta una forma di controllo del bene o dell'interdizione dell'accesso a terzi non autorizzati e, conseguentemente, ai quali può essere mosso un rimprovero per il comportamento negligente o non curante del fatto.
III) I soccombenti devono pertanto essere condannati al risarcimento del danno così come quantificato dal CTU nell'elaborato peritale, ossia euro 500,00 + IVA. A tale somma devono aggiungersi poi gli interessi legali, in applicazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve accordarsi la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, come danno emergente e gli interessi legali come danno da lucro cessante. Gli interessi devono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass., Sez. 3, ord. n. 2979 del 1/02/2023). Pertanto, parte soccombente dovrà corrispondere in favore della ricorrente a titolo di risarcimento la somma sopra indicata oltre interessi sulla somma devalutata al momento dell'evento dannoso (ossia da novembre 2022, in quanto secondo le dichiarazioni dei testi il flusso d'acqua era interrotto circa due settimane dopo il loro ingresso nell'abitazione) e di anno in anno rivalutata secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi nella misura di legge dalla sentenza al saldo.
Non merita invece accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dai ricorrenti in quanto i danni asseriti alla proprietà non sono provati nel loro ammontare e la richiesta di rifusione dei costi sostenuti dai proprietari dell'appartamento sito al terzo piano non trova alcun fondamento, essendo stati generati dalle necessarie operazioni per il ripristino dell'acqua a seguito del fatto illecito di cui oggi si discute.
IV) Per quanto riguarda invece la liquidazione delle spese, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere prese in considerazione nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali da regolare in base agli ordinari criteri di cui gli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020 (Rv. 658013 - 01).
Stante l'accoglimento della pretesa della ricorrente, le spese di lite sono poste a carico dei ricorrenti e comprendono sia le spese dell'istruzione preventiva (ivi comprese quelle per l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo) sia dell'odierno giudizio.
In merito alle spese di ATP, comprensive di quelle legali, non pare fondata la censura dei resistenti secondo la quale l'accesso sarebbe stato negato in attesa di ottenere l'autorizzazione amministrativa all'intervento. Tralasciando che pare dubbio che l'intervento operato necessitasse di siffatta autorizzazione, preme sottolineare che il motivo addotto avrebbe potuto rilevare solo in una fase successiva, ossia nel momento in cui le parti avessero preso coscienza della causa dell'interruzione del flusso dell'acqua (e, pertanto, dei correlati interventi) e non certo in una fase iniziale quando la richiesta era volta alla ricerca della fonte del danno.
A ciò si aggiunga che l'atteggiamento dei coniugi e è documentato sia Pt_1 CP_2
dalla rinuncia da parte del primo CTU nominato, dott.ssa che dà atto di un Per_4
tanto (cfr. doc. 11 ricorso), sia dalle difficoltà che sono state oggettivamente riscontrate dal dott. nel risalire alla causa dell'interruzione dell'acqua. Sul punto, si Per_3 sottolinea che, nonostante i resistenti avessero dichiarato al CTU che non erano a conoscenza di un loro coinvolgimento nella vicenda considerato l'obbligo di distacco che aveva riguardato tutti i condomini (“Dalle prime verifiche tecniche di idraulici chiamati dalla ricorrente emergeva un collegamento con il soprastante bagno dei resistenti, questi ultimi negavano il collegamento precisando che gli impianti idrici delle proprietà esclusive dovrebbero essere indipendenti, pertanto non ci sarebbe alcun coinvolgimento nel problema riscontrato dalla ricorrente” , cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale), il professionista, in realtà, sottolinea, nell'elaborato, che già durante le operazioni espletate dalla dott.ssa era Per_4
emerso che l'appartamento della ricorrente fosse collegato alla vecchia linea idrica (cfr. pag. 8 relazione CTU).
Non merita tuttavia accoglimento l'istanza della ricorrente ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., considerato che non pare ravvisabile un comportamento gravemente colposo o in malafede dei resistenti, tenuto anche conto del fatto che gli stessi, dopo essersi riservati sul punto, si dichiaravano disponibili alla conciliazione.
Tutto ciò complessivamente considerato, la parte soccombente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese dell'istruzione preventiva, così come documentate nel ricorso introduttivo e nello specifico: euro 366,00 per il primo intervento tecnico;
euro 3.830,19 per le spese di CTP (somma delle fatture n. 1/2024 pari a euro 1870,26 e n. 47/2023 pari a euro 1959,93); euro 1923,80 per il primo CTU nominato (somma delle fatture n. 023/23 pari a euro 1.083,80 e n. 012/23 pari a euro
840,00); euro 3.780,96 per la CTU dott. ; a queste spese si aggiungono le spese Per_3
legali pari a euro 3.823,14 (somme delle fatture n. 3/2023 per euro 1.305,96 e n. 16/2024 per euro 573,77; delle fatture n. 18/23 per euro 1.245,95 e n. 36/24 per euro 697,46). Sul punto si rileva un mero errore materiale di calcolo da parte della ricorrente che nell'atto introduttivo indicava erroneamente la somma complessiva pari a euro 13.724,03. La somma complessiva risultante dalle fatture depositate è pari a euro 13.724,09.
Infine, la soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano, secondo i parametri tabellari di riferimento, in euro
1.278,00, avendo a riferimento i parametri minimi, considerata la non complessità della causa e delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1007/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i resistenti soccombenti al pagamento in favore di controparte della somma di euro 500 + IVA, oltre interessi legali dal giorno dell'evento lesivo alla data di pubblicazione della presente sentenza, calcolati come da motivazione, oltre interessi nella misura di legge dalla sentenza al saldo;
2. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di istruzione preventiva liquidati in euro 13.724,09;
3. Condanna altresì parte soccombente al pagamento in favore di controparte delle spese di lite, liquidate in complessi euro 1.278,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Udine, il 26/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Clocchiatti