Articolo 1 della Legge 22 febbraio 1951, n. 170
Articolo 2
Versione
8 aprile 1951
Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la spesa di lire 100.000.000, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi a favore dei depositi cavalli:
stalloni, per esigenze di carattere straordinario.
Entrata in vigore il 8 aprile 1951