TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7259/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA riservata all'udienza del 10.10.2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n.
7259/2021 Ruolo Generale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
appello, dall'avv. Pasquale Allocca, con il quale elettivamente domicilia in
Marigliano (NA) alla Via Tagliaferri n. 2;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa, giusta procura alle Controparte_1
liti versata in atti, dall'avv. Giuseppe Esposito, elettivamente domiciliata in Napoli, al
Viale Michelangelo n. 80;
APPELLATA
E
, residente in [...]
III n. 10;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1073/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di esercente Parte_2
la patria potestà sul figlio minore , conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, la e Controparte_1 CP_2
, rispettivamente nella qualità di società obbligata per la responsabilità civile e
[...]
di proprietario del veicolo Piaggio Porter tg. BD42925, per far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Piaggio Porter tg. BD42925 nella causazione del sinistro verificatosi in data 21.12.2015, alle ore 19:30 circa, in
Sant'Anastasia (NA) alla Via San Giuseppe, allorquando, tamponava da tergo la bici condotta dal minore procedente nella medesima direzione e, per Parte_1
l'effetto, conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la convenuta compagnia assicurativa contestava la domanda attorea per le ragioni esplicitate nei propri atti difensivi, chiedendone il rigetto.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva . CP_2
Incardinatosi il giudizio ed istruita la causa, escusso il teste , assunta Testimone_1
la CTU medico legale a firma della Dott.ssa , il Giudice di Persona_1
prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 1073/2021 così statuiva: “1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per la parziale responsabilità di;
2) condanna e la CP_2 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_1
loro, al risarcimento in favore di dei danni da lui subiti Parte_1
quantificati nella misura di € 2174,10, oltre agli interessi legali dal fatto alla domanda, calcolati sulla somma liquidata, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata dal fatto alla domanda, il tutto contenuto entro la competenza per valore del Giudice adito, oltre che al pagamento degli interessi legali dalla domanda alla data di pubblicazione della sentenza, unitamente agli interessi legali fino al soddisfo sulla somma liquidata con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
3) compensa parzialmente le spese di lite e condanna
e la in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore a
[...]
, con attribuzione all'Avv. Pasquale Allocca, delle spese del presente Parte_1
giudizio che si liquidano in € 322,00 per spese vive, incluse quelle di CTU per
€ 175,00, ed in € 850,00, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% della somma liquidata a titolo di compensi professionali, all'IVA ed alla CPA. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
Avverso tale sentenza, proponeva il presente gravame al fine di Parte_1
sentire pronunziare la riforma parziale della pronuncia impugnata, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché, l'accoglimento integrale dell'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza e per l'effetto, in riforma dell'impugnata statuizione, l'annullamento della declaratoria di parziale responsabilità di e della condanna degli odierni appellati al CP_2
risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di giustizia, sia pure in misura parziale con consequenziale condanna di alla restituzione - totale o Parte_1
parziale - dell'importo pagato dalla Compagnia in suo favore in virtù della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ancora una volta, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva CP_2
del quale va, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello attiene alla erronea valutazione del materiale istruttorio ad opera del Giudice di primo grado il quale statuiva che “la domanda attorea è parzialmente fondata … in quanto … la deposizione resa dal teste escusso appare attendibile, anche in considerazione della sua presenza al fatto desumibile dalla precisa descrizione delle sue circostanze e del luogo in cui esso si verificava, ma non consente di superare la presunzione di concorso di colpa prevista dall'art. 2054, II co. c.c. poiché il teste non ha riferito se i ciclisti procedessero in fila indiana, come prescritto dall'art. 182 del C.d.S. ovvero affiancati tra loro”.
In particolare, l'odierno appellante si duole della statuizione del primo Giudice nella parte in cui, erroneamente, viene ritenuta non superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c., in mancanza di specificazione da parte del teste escusso delle modalità di circolazione dei velocipedi.
Ebbene, la predetta doglianza è fondata.
A ben vedere, infatti, il teste di descriveva con dovizia di particolari Testimone_1
la dinamica sinistrosa, dalla quale chiaramente emerge che l'unico ciclista era l'odierno appellante.
In particolare, il teste riferiva che “… mi trovavo in compagnia di Testimone_1
mia mamma e mio fratello in Sant'Anastasia, in Via San Giuseppe … io e Parte_1
mia mamma a piedi mentre mio fratello … era a bordo della propria bicicletta. Io e mia mamma camminavamo a piedi sul marciapiede, mentre mio fratello Parte_1
procedeva a bordo della bicicletta, strettamente lungo il margine destro di Via San
Giuseppe e ci precedeva di una decina di metri, ed io e mia mamma lo seguivamo, tenendolo d'occhio, attenti a non farlo allontanare troppo da noi …”. Da ciò discende ineludibilmente che il teste non poteva riferire della circolazione di altri ciclisti, stante la presenza della sola parte appellante a bordo della bicicletta. la sentenza impugnata, in accoglimento del predetto motivo di appello va, pertanto, riformata nella parte in cui riconosce il concorso di colpa dell'odierno appellante e, per l'effetto, la responsabilità del sinistro va ascritta integralmente al convenuto il quale, procedendo nello stesso senso di marcia della bici condotta CP_2
dall'allora minore , ne urtava la ruota posteriore determinandone la Parte_1
caduta.
Non colgono nel segno le contestazioni mosse dall'odierno appellante incidentale alla
CTU redatta nel primo grado di giudizio a firma della dott.ssa la quale Per_1
appare congruamente motivata e le cui conclusioni vengono, pertanto, condivise dall'adito Tribunale. In particolare, il consulente tecnico, a seguito di compiuto esame della documentazione medica agli atti, nonché, di esame diretto del periziando, ha stimato il danno dallo stesso riportato nella misura del 3 per cento (oltre invalidità temporanea), ritenendo sussistente il nesso causale tra il predetto danno e l'evento sinistroso oggetto di causa. Il CTU risulta avere puntualmente riscontrato le osservazioni pervenute dal ctp della convenuta compagnia assicurativa, rimarcando, anche in esito ad esse, la riscontrata sussistenza del nesso eziologico (ved. risposta alle osservazioni all. alla CTU).
Di contro, fondato è da ritenersi l'appello incidentale spiegato dall'odierna appellata nella parte in cui impugna il riconoscimento, effettuato dal primo Giudice, del danno morale in favore di parte appellante, nonostante l'assenza di qualsivoglia principio di prova a suffragio del dedotto danno patito.
Al riguardo secondo giurisprudenza, ormai costante, il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. La questione della risarcibilità o meno del danno morale si è sviluppata con particolare riguardo proprio alle lesioni definite micropermanenti, posto che l'art. 139 del codice delle assicurazioni contiene una nozione di danno biologico ristretta al solo pregiudizio medicalmente accertato.
Orbene, se in linea di principio, con riguardo alle lesioni di lieve entità, non si può aprioristicamente escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale però si deve tener conto in concreto della lesione subita.
È conforme a questa impostazione la sentenza n. 29191/08 della Corte di Cassazione ove si afferma 'la autonomia ontologica del danno morale', e la necessità di un suo accertamento separato ed ulteriore.
Per cui, se da un lato, anche in caso di danno da micro permanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 codice Assicurazioni private, resta fermo che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Quanto al tipo di prova da fornire, il danno morale soggettivo può essere comprovato anche mediante lo strumento delle presunzioni, il ricorso alle quali non può, tuttavia, esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo, come evidenziato dalla giurisprudenza, vale in modo particolare in ipotesi di microlesione.
A detto onere probatorio non ha ottemperato l'odierno appellante il quale si è limitato a domandare il ristoro del danno morale, in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo tuttavia anche solo di allegare, in primo grado, una specifica incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
La relativa voce di danno non può, pertanto, essere riconosciuta in favore dell'odierno appellante. Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve ritenersi fondato e va accolto con parziale riforma della sentenza oggetto di impugnazione. Per
l'effetto, dichiarato unico responsabile nella causazione dell'evento CP_2
sinistroso oggetto di causa, lo stesso va condannato, in solido con la
[...]
al risarcimento integrale dei danni patiti da . Controparte_1 Parte_1
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_3
dal danno liquidato dal primo Giudice in favore di va
[...] Parte_1
detratto il danno morale liquidato in euro 724,70.
In definitiva, pertanto, e la vanno CP_2 Controparte_1
condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di , di Parte_1
complessivi euro 3.623,50, (già al netto del danno morale), da cui va detratto l'importo di euro 2.174,10, già corrisposto dall'odierna appellata, per la somma residua netta di euro 1.449,40, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge dal sinistro al saldo.
Per quanto attiene alle spese di lite del primo grado di giudizio le stesse, in aderenza al principio della soccombenza, vanno poste integralmente a carico di CP_2
e della in solido tra loro, in favore di Controparte_1 [...]
con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Parte_1
Quanto alle spese relative al presente grado di giudizio, stante la parziale soccombenza reciproca, le stesse vengono compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1073/2021 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) accoglie l'appello principale e per quanto di ragione quello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1073/2021 resa dal Giudice di pace di Sant'Anastasia (NA) in data 30.07.2020, condanna e la CP_2 [...]
al pagamento, in solido tra loro, in favore di , Controparte_1 Parte_1
del complessivo importo di euro 1.449,40 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno dell'evento al soddisfo;
3) condanna e la alla refusione CP_2 Controparte_1
integrale delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di
[...]
, ovvero al pagamento di euro 322,00 a titolo di spese vive (incluse le spese Parte_1
di CTU di euro 175,00) ed euro 850,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
Nola 15.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA riservata all'udienza del 10.10.2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n.
7259/2021 Ruolo Generale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
appello, dall'avv. Pasquale Allocca, con il quale elettivamente domicilia in
Marigliano (NA) alla Via Tagliaferri n. 2;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa, giusta procura alle Controparte_1
liti versata in atti, dall'avv. Giuseppe Esposito, elettivamente domiciliata in Napoli, al
Viale Michelangelo n. 80;
APPELLATA
E
, residente in [...]
III n. 10;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1073/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di esercente Parte_2
la patria potestà sul figlio minore , conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, la e Controparte_1 CP_2
, rispettivamente nella qualità di società obbligata per la responsabilità civile e
[...]
di proprietario del veicolo Piaggio Porter tg. BD42925, per far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Piaggio Porter tg. BD42925 nella causazione del sinistro verificatosi in data 21.12.2015, alle ore 19:30 circa, in
Sant'Anastasia (NA) alla Via San Giuseppe, allorquando, tamponava da tergo la bici condotta dal minore procedente nella medesima direzione e, per Parte_1
l'effetto, conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la convenuta compagnia assicurativa contestava la domanda attorea per le ragioni esplicitate nei propri atti difensivi, chiedendone il rigetto.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva . CP_2
Incardinatosi il giudizio ed istruita la causa, escusso il teste , assunta Testimone_1
la CTU medico legale a firma della Dott.ssa , il Giudice di Persona_1
prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 1073/2021 così statuiva: “1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per la parziale responsabilità di;
2) condanna e la CP_2 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_1
loro, al risarcimento in favore di dei danni da lui subiti Parte_1
quantificati nella misura di € 2174,10, oltre agli interessi legali dal fatto alla domanda, calcolati sulla somma liquidata, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata dal fatto alla domanda, il tutto contenuto entro la competenza per valore del Giudice adito, oltre che al pagamento degli interessi legali dalla domanda alla data di pubblicazione della sentenza, unitamente agli interessi legali fino al soddisfo sulla somma liquidata con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza;
3) compensa parzialmente le spese di lite e condanna
e la in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore a
[...]
, con attribuzione all'Avv. Pasquale Allocca, delle spese del presente Parte_1
giudizio che si liquidano in € 322,00 per spese vive, incluse quelle di CTU per
€ 175,00, ed in € 850,00, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% della somma liquidata a titolo di compensi professionali, all'IVA ed alla CPA. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.”.
Avverso tale sentenza, proponeva il presente gravame al fine di Parte_1
sentire pronunziare la riforma parziale della pronuncia impugnata, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché, l'accoglimento integrale dell'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza e per l'effetto, in riforma dell'impugnata statuizione, l'annullamento della declaratoria di parziale responsabilità di e della condanna degli odierni appellati al CP_2
risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di giustizia, sia pure in misura parziale con consequenziale condanna di alla restituzione - totale o Parte_1
parziale - dell'importo pagato dalla Compagnia in suo favore in virtù della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ancora una volta, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva CP_2
del quale va, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello attiene alla erronea valutazione del materiale istruttorio ad opera del Giudice di primo grado il quale statuiva che “la domanda attorea è parzialmente fondata … in quanto … la deposizione resa dal teste escusso appare attendibile, anche in considerazione della sua presenza al fatto desumibile dalla precisa descrizione delle sue circostanze e del luogo in cui esso si verificava, ma non consente di superare la presunzione di concorso di colpa prevista dall'art. 2054, II co. c.c. poiché il teste non ha riferito se i ciclisti procedessero in fila indiana, come prescritto dall'art. 182 del C.d.S. ovvero affiancati tra loro”.
In particolare, l'odierno appellante si duole della statuizione del primo Giudice nella parte in cui, erroneamente, viene ritenuta non superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c., in mancanza di specificazione da parte del teste escusso delle modalità di circolazione dei velocipedi.
Ebbene, la predetta doglianza è fondata.
A ben vedere, infatti, il teste di descriveva con dovizia di particolari Testimone_1
la dinamica sinistrosa, dalla quale chiaramente emerge che l'unico ciclista era l'odierno appellante.
In particolare, il teste riferiva che “… mi trovavo in compagnia di Testimone_1
mia mamma e mio fratello in Sant'Anastasia, in Via San Giuseppe … io e Parte_1
mia mamma a piedi mentre mio fratello … era a bordo della propria bicicletta. Io e mia mamma camminavamo a piedi sul marciapiede, mentre mio fratello Parte_1
procedeva a bordo della bicicletta, strettamente lungo il margine destro di Via San
Giuseppe e ci precedeva di una decina di metri, ed io e mia mamma lo seguivamo, tenendolo d'occhio, attenti a non farlo allontanare troppo da noi …”. Da ciò discende ineludibilmente che il teste non poteva riferire della circolazione di altri ciclisti, stante la presenza della sola parte appellante a bordo della bicicletta. la sentenza impugnata, in accoglimento del predetto motivo di appello va, pertanto, riformata nella parte in cui riconosce il concorso di colpa dell'odierno appellante e, per l'effetto, la responsabilità del sinistro va ascritta integralmente al convenuto il quale, procedendo nello stesso senso di marcia della bici condotta CP_2
dall'allora minore , ne urtava la ruota posteriore determinandone la Parte_1
caduta.
Non colgono nel segno le contestazioni mosse dall'odierno appellante incidentale alla
CTU redatta nel primo grado di giudizio a firma della dott.ssa la quale Per_1
appare congruamente motivata e le cui conclusioni vengono, pertanto, condivise dall'adito Tribunale. In particolare, il consulente tecnico, a seguito di compiuto esame della documentazione medica agli atti, nonché, di esame diretto del periziando, ha stimato il danno dallo stesso riportato nella misura del 3 per cento (oltre invalidità temporanea), ritenendo sussistente il nesso causale tra il predetto danno e l'evento sinistroso oggetto di causa. Il CTU risulta avere puntualmente riscontrato le osservazioni pervenute dal ctp della convenuta compagnia assicurativa, rimarcando, anche in esito ad esse, la riscontrata sussistenza del nesso eziologico (ved. risposta alle osservazioni all. alla CTU).
Di contro, fondato è da ritenersi l'appello incidentale spiegato dall'odierna appellata nella parte in cui impugna il riconoscimento, effettuato dal primo Giudice, del danno morale in favore di parte appellante, nonostante l'assenza di qualsivoglia principio di prova a suffragio del dedotto danno patito.
Al riguardo secondo giurisprudenza, ormai costante, il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. La questione della risarcibilità o meno del danno morale si è sviluppata con particolare riguardo proprio alle lesioni definite micropermanenti, posto che l'art. 139 del codice delle assicurazioni contiene una nozione di danno biologico ristretta al solo pregiudizio medicalmente accertato.
Orbene, se in linea di principio, con riguardo alle lesioni di lieve entità, non si può aprioristicamente escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale però si deve tener conto in concreto della lesione subita.
È conforme a questa impostazione la sentenza n. 29191/08 della Corte di Cassazione ove si afferma 'la autonomia ontologica del danno morale', e la necessità di un suo accertamento separato ed ulteriore.
Per cui, se da un lato, anche in caso di danno da micro permanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 codice Assicurazioni private, resta fermo che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Quanto al tipo di prova da fornire, il danno morale soggettivo può essere comprovato anche mediante lo strumento delle presunzioni, il ricorso alle quali non può, tuttavia, esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo, come evidenziato dalla giurisprudenza, vale in modo particolare in ipotesi di microlesione.
A detto onere probatorio non ha ottemperato l'odierno appellante il quale si è limitato a domandare il ristoro del danno morale, in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo tuttavia anche solo di allegare, in primo grado, una specifica incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
La relativa voce di danno non può, pertanto, essere riconosciuta in favore dell'odierno appellante. Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame deve ritenersi fondato e va accolto con parziale riforma della sentenza oggetto di impugnazione. Per
l'effetto, dichiarato unico responsabile nella causazione dell'evento CP_2
sinistroso oggetto di causa, lo stesso va condannato, in solido con la
[...]
al risarcimento integrale dei danni patiti da . Controparte_1 Parte_1
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_3
dal danno liquidato dal primo Giudice in favore di va
[...] Parte_1
detratto il danno morale liquidato in euro 724,70.
In definitiva, pertanto, e la vanno CP_2 Controparte_1
condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di , di Parte_1
complessivi euro 3.623,50, (già al netto del danno morale), da cui va detratto l'importo di euro 2.174,10, già corrisposto dall'odierna appellata, per la somma residua netta di euro 1.449,40, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge dal sinistro al saldo.
Per quanto attiene alle spese di lite del primo grado di giudizio le stesse, in aderenza al principio della soccombenza, vanno poste integralmente a carico di CP_2
e della in solido tra loro, in favore di Controparte_1 [...]
con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. Parte_1
Quanto alle spese relative al presente grado di giudizio, stante la parziale soccombenza reciproca, le stesse vengono compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1073/2021 del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) accoglie l'appello principale e per quanto di ragione quello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1073/2021 resa dal Giudice di pace di Sant'Anastasia (NA) in data 30.07.2020, condanna e la CP_2 [...]
al pagamento, in solido tra loro, in favore di , Controparte_1 Parte_1
del complessivo importo di euro 1.449,40 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno dell'evento al soddisfo;
3) condanna e la alla refusione CP_2 Controparte_1
integrale delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di
[...]
, ovvero al pagamento di euro 322,00 a titolo di spese vive (incluse le spese Parte_1
di CTU di euro 175,00) ed euro 850,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
Nola 15.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi