Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 40862/2024 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione 12^ civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Guido Vannicelli presidente, rel. dott. Pietro Caccialanza giudice dr.ssa Francesca Laura Stoppa giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40862/2024 R.g. promossa da
(c.f. ), nato in [...] Parte_1 C.F._1
il 13/07/1985, elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore avv.
Sidiki Kanu giusta procura del 14.11.2024 allegata al ricorso ricorrente contro
(c.f. – Questura di Milano, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Milano (c.f. ) P.IVA_2
resistente
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Accogliersi le seguenti conclusioni:
1
1. annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare il provvedimento di rigetto dell'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2. D.lgs. n.286/1998, emesso dalla Questura di Milano in data 21.09.2024 e notificato al ricorrente in data 30.10.2024 con assunzione di ogni consequenziale provvedimento di legge.
2. accertare il diritto del Sig. a soggiornare in Italia ai sensi dell'art. dell'art. Parte_2
19 co.1.2 [lett. d-bis)] D.lgs. n.286/1998, disponendo a carico della competente Questura, il rilascio del relativo permesso di soggiorno, con assunzione di ogni consequenziale provvedimento di legge.
3. In ogni caso, con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio.
Per l'Amministrazione convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- Respingere la domanda cautelare.
- Respingere il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
Il Collegio,
letto il ricorso depositato il 15.11.2024 ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. n.150/2011 dal cittadino egiziano avente ad oggetto Parte_1
l'impugnazione del decreto in data 21.09.2024 (ma notificato il successivo
30.10.2024) con cui il Questore di Milano ha rigettato – sentita il 17/09/2024 la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
2 di Milano – l'istanza da lui proposta il 12.09.2023 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2 d.lgs. n. 286/1998 ;
preso atto dell'accoglimento ad opera del presidente istruttore in data 19/01/2025 dell'istanza di sospensione depositata dal ai sensi dell'art. 5, co. 1° e 2°, Pt_1
del d.lgs. n. 150/2011, come richiamato dal comma 5° del citato art. 19-ter;
instaurato il 19.01.2025 il contraddittorio cartolare, nel corso del quale l'Amministrazione convenuta si è costituita il 22.04.2025 chiedendo il rigetto del ricorso;
PREMESSO
A. che il carattere semplificato del procedimento non può che tradursi in una decisione redazionalmente succinta, secondo il canone generale dettato dall'art. 132 co. 2° n. 4 c.p.c.; che pertanto va omessa in questa sede l'analitica riesposizione dell'intera vicenda processuale, strettamente limitando la motivazione del provvedimento alla ratio decidendi più liquida;
che il presente provvedimento assume la forma di sentenza ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 150/2011 come modificato dal d.lgs. 149/2022, in applicazione del rito semplificato di cognizione ora disciplinato dagli artt. 281-decies / terdecies e ss. cod. proc. civ.;
RICHIAMATO
B. il contenuto del decreto cautelare emesso il 19.01.2025, da aversi qui ritrascritto;
RILEVATO
C. che a fondamento del ricorso il cittadino ha dedotto di aver Persona_1
“sviluppato la propria “vita privata” nel nostro Paese, raggiungendo la stabilità lavorativa ed economica, (...) [tale per cui] un eventuale allontanamento (...) dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita
3 privata e familiare, espressamente tutelato dall'art. 8 CEDU, essendosi (...) insediato sul territorio nazionale da circa 4 anni, avendo ivi intrecciato rapporti amicali, lavorativi ed economici, radicando la propria vita in Italia”; che inoltre sarebbe parimenti legittimato ad ottenere un permesso per protezione speciale in ragione della grave malattia cronica da cui è affetto (“epilessia convulsiva focale generalizzata su paziente con lesione corticale” (cfr. il referto medico sub doc.10 ric.) per cui si richiedono cure e controlli costanti che l'inadeguatezza del sistema socio-sanitario del paese di origine non potrebbe garantire, al punto che in caso di rientro in Egitto il vedrebbe gravemente Pt_1
pregiudicato il diritto alla salute e al rispetto della propria vita privata di cui al sopracitato art. 8 CEDU;
D. che la domanda è stata rigettata dal Questore di Milano nel provvedimento indicato in premessa (doc. 2) poiché la Commissione Territoriale di Milano ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale “in quanto non ha riscontrato nei confronti dello straniero la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 co.1 e 1.1 del D.lgs. n. 286/1998 e ss. mm., poiché gli elementi e la documentazione allegata all'istanza di protezione speciale ex art.19 non dimostrano in alcun modo il suo livello di integrazione in
Italia, la sua situazione lavorativa, il grado di radicamento sul territorio, e né tantomeno sono stati riscontrati ulteriori elementi che possano fondare una necessità di tutelare la vita privata e familiare così come previsto dall'art.8
CEDU”;
RILEVATO ALTRESI'
E. che a sostegno di quanto dedotto nell'impugnazione, il difensore ha prodotto documentazione attestante che:
- il Sig. non appena in possesso di permesso di soggiorno, si era Pt_3
impegnato nella ricerca di un'attività lavorativa che consentisse al
4 medesimo indipendenza economica, riuscendo a reperire diversi contratti che hanno consentito al medesimo di lavorare ininterrottamente dal mese di dicembre 2021;
- dopo un periodo di lavoro in qualità di manovale edile e in forza di un contratto a tempo determinato, prima alle dipendenze di “Edil Technology”
e successivamente presso “Gem Srl”, il ricorrente aveva stabilizzato la sua posizione lavorativa a far tempo dal 01.12.2022, data in cui era stato assunto in qualità di manovale edile, inizialmente in forza di contratto a termine, trasformato poi in data 01.02.2023 in contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze di “C.M. Srls”, percependo una retribuzione mensile di € 2.000,00, così come risultante dalle buste paga allegate (cfr. doc.9 ric.);
- tale ultimo rapporto si era concluso in data 17.05.2024 non essendo stato il in grado di rinnovare il contratto di lavoro per essergli scaduto il Pt_1
permesso provvisorio per richiesta asilo, ritiratogli definitivamente, dalla
Questura di Milano all'atto della notifica del decreto impugnato, con la conseguenza ulteriore di essere oggettivamente impossibilitato a reperire una regolare attività lavorativa.
F. che alla luce dei rilievi sollevati dal giudice istruttore e del contestuale invito a documentare lo stato attuale della patologia del Sig. nonché le Pt_1
informazioni sulla cura dell'epilessia in Egitto, il ricorrente depositava il successivo 14.04.2025 delle note scritte, allegando in particolare:
− Un Rapporto di ricerca COI realizzato dall'Ufficio Immigrazione di ARCI
Nazionale risalente ad ottobre 2023 Informazioni sulla “disponibilità e accesso alle cure per persone affette da malattie mentali e/o epilessia”;
− Un certificato medico rilasciato in data 08.04.2025 dal Dipartimento di
Scienze Neurologiche – Centro per la Chirurgia dell'Epilessia e del
5 Parkinson “Claudio Munari” dell'Ospedale Niguarda di Milano, attestante che il Sig. è seguito presso quel Centro per una “forma di epilessia Pt_1
su verosimile base strutturale associata a lesione in fase di valutazione diagnostica in sede parietale destra”, e che “le sue condizioni di salute derivano da una patologia di particolare gravità, non curabile nel paese di origine, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute dello stesso in caso di rientro nel paese di provenienza”.
G. che l'Avvocatura dello Stato, nella comparsa costitutiva depositata il
22.04.2025, ha osservato che:
− In merito all'integrazione socio-lavorativa “non può (...) ritenersi che il mero reperimento di una attività lavorativa non particolarmente qualificata e peraltro precaria sino allo scorso anno, costituisca elemento di integrazione sufficiente a rendere l'interessato meritevole di protezione speciale, qualificandolo eventualmente e piuttosto come migrante economico”;
− Circa la patologia dalla quale il ricorrente risulterebbe affetto, questa non comporterebbe una qualche forma di protezione, “non trattandosi di una situazione di gravità tale da necessitare cure continue e che non siano reperibili nel Paese di origine, né di tale impossibilità di cura in Egitto controparte ha fornito prova”.
RICHIAMATI IN DIRITTO
H. l'art. 19 co.2 lett. d-bis) del d.lgs. 286/1998 in conformità del quale: “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: (...) degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
6 nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”,
I. e la definizione di cui all'art. 2 lett. h-bis) d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 secondo cui sono «vulnerabili», fra gli altri, le “persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali(…)”;
RITENUTO NEL MERITO
L. che gli approfondimenti istruttori permettono di qualificare la patologia da cui
è affetto il ricorrente come grave malattia tale per cui, stante la sua cronicità, sono richieste cure continuative e controlli costanti, così come riportato anche dalle fonti internazionali che sottolineano come “l'epilessia sia una condizione cronica complessa che richiede tipicamente una gestione a lungo termine (...) la [cui] cura olistica richiede un'assistenza integrata centrata sulle persone per affrontare il disturbo e eventuali condizioni di comorbidità”1 ;
che un ritorno in Egitto esporrebbe il ricorrente al rischio di irreperibilità e inidoneità delle cure necessarie per tale grave patologia come attestato anche dal
Centro per la chirurgia dell'epilessia e del Parkinson 'Claudio Munari' dell'Ospedale Niguarda di Milano nel citato certificato medico prodotto il
14/04/2025, ove appunto
;
che tale valutazione di non adeguata curabilità in Egitto della grave forma di epilessia di cui soffre il ricorrente appare corroborata dalle informazioni reperite dal Tribunale circa l'attuale stato di sviluppo del sistema sanitario egiziano, tali per cui, nonostante le recenti riforme e gli sforzi in atto per garantire un'assistenza sanitaria universale, l'accesso ai servizi risulti ancora non soddisfacente e che le spese out-of-pocket (OOP, ovvero i costi che un individuo
è tenuto a pagare di tasca propria e che potrebbero o meno essere rimborsati in seguito), già elevate in Egitto, risultano particolarmente gravose per le fasce più povere della popolazione contribuendo a spingere molte famiglie al di sotto della soglia di povertà2;
che il rischio concreto di assistenza inadeguata per le persone affette da una grave forma di epilessia come quella da cui è affetto il BAKRY è quindi concreto e attuale3;
RITENUTO NT
M. che il provvedimento impugnato e le successive difese dell'Amministrazione convenuta facenti leva su un'indimostrata incurabilità della patologia nel paese
8 di origine devono ritenersi superati alla luce della comprovata consistenza della condizione di vulnerabilità del ricorrente determinante un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel paese di origine tale da poter sussumere il fra i soggetti vulnerabili dichiarati inespellibili alla lettera d)-bis del Pt_1
comma 2 dell'art 19 T.U.I.;
che tuttavia, un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 co.2 lett. d- bis) d.lgs. n. 286/1998 risulterebbe non confacente a soddisfare la concreta situazione del ricorrente, stante la condizione cronica della patologia che renderebbe inadeguata la durata del permesso limitata ad un solo anno di validità;
N. che l'allontanamento del e l'eventuale ritorno nel paese di origine, Pt_1
scaturenti dal rigetto della sua istanza, lederebbero il suo diritto alla salute così come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte n applicazione dell'art. CP_3
3 della Convezione integrando una violazione del più generale principio CP_4
di non-refoulement ex art. 19 co.
1.1 T.U.I.5;
che il ricorrente è dunque, ad avviso del Tribunale e contrariamente a quanto opinato dal Questore nel suo provvedimento del 21/09/2024 qui impugnato, titolare del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2. D.lgs. n.286/1998;
RITENUTO INFINE
O. che, attesa la resistenza in giudizio dell'Amministrazione sul punto dirimente del presente giudizio (la gravità della malattia del ricorrente, peraltro già in essere e diagnosticata al momento del rigetto dell'istanza), essa va condannata a rifondere al le spese del procedimento, che possono liquidarsi - Pt_1
considerata l'assenza di una fase conclusiva di discussione in senso proprio- in complessivi € 3.276,00, oltre al rimborso delle spese vive di iscrizione a ruolo sostenute pari ad € 125,00, ad € 491,4 per il rimborso forfettario delle spese generali nonché, sull'imponibile complessivo di € 3.767,40, al rimborso del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell alle rispettive CP_5
aliquote di legge,
P. Q. M.
letti gli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-bis e segg. c.p.c.
1. in accoglimento dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento rif.
n. 307/2024 Imm. emesso dal Questore di Milano in data 21/09/2024 dichiara che (C.F. Parte_1
) ha diritto al rilascio di un permesso per C.F._1
protezione speciale ex art. 19. co. 1.1 (previgente) e 1.2 d.lgs. n. 286/1998, di durata biennale decorrente dalla data del rilascio effettivo;
2. condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.276,00, oltre al rimborso delle spese vive e di quelle generali nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a., come indicato al § O. della motivazione.
Milano, camera di consiglio del 4 giugno 2025 il presidente est.
Guido Vannicelli
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “...Epilepsy is a complex chronic condition that typically requires long-term management (...). Holistic care for epilepsy requires integrated, people-centered care to address the disorder and any comorbid conditions” WHO (2022) Improving the lives of people with epilepsy: a technical brief. Geneva: World Health Organization;
2022.
7 2 Egypt: New law threatens to reduce access to healthcare for millions, 30 luglio 2024 Controparte_2 3 , , et al. Consensus Guideline on the Management of Epilepsy in Egypt: A Persona_2 Persona_3 Per_4 National Delphi Consensus Study, 06 April 2022, 4 “The Court considers that the “other very exceptional cases” within the meaning of the judgment in N. v. the United Kingdom (§ 43) which may raise an issue under Article 3 should be understood to refer to situations involving the removal of a seriously ill person in which substantial grounds have been shown for believing that he or she, although not at imminent risk of dying, would face a real risk, on account of the absence of appropriate treatment in the receiving country or the lack of access to such treatment, of being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in his or her state of health resulting in intense suffering or to a significant reduction in life expectancy. The Court points out that these situations correspond to a high threshold for the application of Article 3 of the Convention in cases concerning the removal of aliens suffering from serious illness” (Corte Edu, sentenza del 13 dicembre 2016, Paposhvili c. Belgium, ric. n. 41738/10, § 183 ) 5 “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”
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