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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/04/2024, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 50/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvestro Longobardi - -, C.F._2
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Colella - -, C.F._4
CONIUGE CO-RICORRENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/01/2024 i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio.
Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in Pratola Serra il 16 8 1980;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale comune e tale anno al n. 12, P. II S. A;
- che hanno tre figli, del 1981, del 1985 e del 1987, tutti Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
- che si sono separati consensualmente giusta decreto del 10 2 2017 con il quale il
Tribunale di Avellino ha omologato la loro separazione e recepito le condizioni da loro concordate;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza è stata confermata la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunziata con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale, in uno alla oramai lunga protrazione della stessa. Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
- nato a [...] il [...] - e - nata Parte_1 Controparte_1
a Pratola Serra il 21/05/1961 -, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 02/04/2024.
Il Presidente estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 50/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvestro Longobardi - -, C.F._2
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Colella - -, C.F._4
CONIUGE CO-RICORRENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/01/2024 i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio.
Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in Pratola Serra il 16 8 1980;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale comune e tale anno al n. 12, P. II S. A;
- che hanno tre figli, del 1981, del 1985 e del 1987, tutti Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
- che si sono separati consensualmente giusta decreto del 10 2 2017 con il quale il
Tribunale di Avellino ha omologato la loro separazione e recepito le condizioni da loro concordate;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza è stata confermata la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunziata con il decreto di omologa innanzi indicato.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale, in uno alla oramai lunga protrazione della stessa. Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
- nato a [...] il [...] - e - nata Parte_1 Controparte_1
a Pratola Serra il 21/05/1961 -, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 02/04/2024.
Il Presidente estensore
Raffaele Califano