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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/09/2025, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3998/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 3998/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MARTINI MORENO e l'avv. Parte_1 C.F._1
ALBESANO EMANUELE
ATTORE contro
(c.f. ), con l'avv. VANOTTI STEFANO CP_1 C.F._2
CONVENUTA
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/3/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare che fra il sig. e la sig.ra esiste una comunione ordinaria dei Parte_1 CP_1 beni, come meglio indicati in narrativa e per i motivi ivi indicati;
e
- accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice nei confronti del dott. per € 21.400,00 CP_1 Pt_1
(ovvero della maggiore – o minore, con riserva di impugnazione – somma che sarà accertata in corso di causa) per la porzione di canoni di locazione dell'immobile di via Orti e per i contributi pubblici a copertura di tale canone da quest'ultima mai rifusi al dott. ex art. 192, co. 1, c.c., per i motivi di cui in narrativa;
e Pt_1
- accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice nei confronti del dott. per € 4.957,50 (o CP_1 Pt_1 della maggiore – o minore, con riserva di impugnazione – somma che sarà accertata in corso di causa) ex art. 192, co. 3, c.c., per le somme da quest'ultimo pagate per spese ed investimenti sul patrimonio comune, anche per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per i motivi di cui in narrativa;
e pagina 1 di 9 - disporre la divisione dei cespiti in comunione, descritti in narrativa, con determinazione ed attribuzione ai rispettivi partecipanti della quota di un mezzo ad ognuno spettante, tenuto conto – nella formazione delle porzioni e nella determinazione di eventuali conguagli – delle somme complessivamente dovute dalla sig.ra al dott. come accertato nel presente giudizio, per i motivi di cui in narrativa;
ovvero in CP_1 Pt_1 subordine, disporre la divisione dei cespiti in comunione, descritti in narrativa, mediante l'attribuzione a ciascun condividente di un immobile, mediante l'assegnazione della casa di via SO GA n. 12 alla sig.ra CP_1
e della casa di via Orti n. 14 al sig. , con la conseguente assegnazione esclusiva in capo alla
[...] Parte_1 sig.ra della titolarità del rapporto di mutuo fondiario insistente sull'immobile di via SO CP_1
GA e di ogni obbligo riconnesso al pagamento del relativo debito e degli interessi residui alla data di assegnazione, nonché la liberazione del sig. dalla qualità di fideiussore del mutuo, per le ragioni Parte_1 esposte nella perizia finale dalla CTU dott.ssa datata 16 ottobre 2024 (“Ciascun immobile, se Persona_1 considerato singolarmente, invece è da considerarsi non comodamente divisibile in quote pari alle attuali intestazioni (1/2 ciascuno), in quanto per caratteristiche intrinseche perderebbe la propria funzionalità”);
- accertare quale debitrice, dichiarare tenuta e (laddove non già computata nella quota del dott. Pt_1 condannare la sig.ra al pagamento, nei confronti del signor della somma che sarà CP_1 Pt_1 accertata in corso di causa a titolo di comunione de residuo ai sensi dell'art. 177, lett. b) e c), c.c.; in via subordinata e salvo gravame:
- accertare e dichiarare che fra il sig. e la sig.ra vige una comunione ordinaria dei beni Pt_1 CP_1 indicati in narrativa, per i motivi ivi indicati;
e
- disporre la divisione dei cespiti in comunione, come descritti in narrativa, con determinazione ed attribuzione ai rispettivi partecipanti della quota di un mezzo ad ognuno spettante, per i motivi di cui in narrativa;
e
- accertare quale debitrice, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento, in favore del CP_1 dott. della somma di € 26.357,50 (o della maggiore – o minore, con riserva di impugnazione – somma Pt_1 che sarà accertata in corso di causa) ex art. 2041 c.c. per la porzione di canoni di locazione dell'immobile di Via
Orti e per i contributi pubblici a copertura di tale canone, da quest'ultima mai rifusa al dott. e per la Pt_1 porzione di somme da quest'ultimo impiegate per spese ed investimenti sul patrimonio comune, anche per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per i motivi di cui in narrativa;
e
- accertare quale debitrice, dichiarare tenuta e (laddove non già computata nella quota del dott. Pt_1 condannare la sig.ra al pagamento, nei confronti del signor della somma che sarà CP_1 Pt_1 accertata in corso di causa a titolo di comunione de residuo ai sensi dell'art. 177, lett. b) e c), c.c; in ogni caso condannare la sig.ra alla rifusione, in favore del dott. delle di spese legali, diritti ed CP_1 Pt_1 onorari, oltre ad I.V.A., C.P.A., spese vive documentate e rimborso forfettario di legge per spese generali, nella misura del 15%
Per parte convenuta
1) In via principale: respingere ogni domanda richiesta nell'atto di citazione;
2) In via riconvenzionale: accertato che l'immobile di via Orti n. 14 in Salò - foglio 32, sez. Sal, mappale 1237 sub. 22 (Cat A2, cl 4) e foglio 32, sez. Sal, mappale 1237 sub. 31 (Cat C6, cl 2) (atto di provenienza Notaio
pagina 2 di 9 trascritto all'Agenzia del Territorio di Salò il 20.3.2012 n. 1554/1126) sia a pieno titolo da considerarsi ai Per_2 sensi dell'art. 179 lett. f) cc come bene non rientrante nella comunione dei beni, emettere sentenza costitutiva;
3) Sempre in via riconvenzionale: accertato e dichiarato l'esatto ammontare, condannare il signor Parte_1 al pagamento a favore della signora della somma di € 109.000,00 oltre interesse a titolo di CP_1 restituzione degli anticipi effettuati dalla medesima come in atti;
4) Sempre in via riconvenzionale: considerata l'ipotesi di alienazione della casa coniugale non di giovamento per i figli comuni delle Parti, i quali sarebbero costretti ad abbandonare quella che da sempre considerano la “loro casa”, nonché la disponibilità più volte dichiarata del signor a cedere la propria quota di proprietà alla Pt_1 signora a fronte dell'accollo in capo alla stessa del mutuo residuo, disporre l'intestazione di essa casa CP_1 coniugale alla signora il tutto di guisa che quest'ultima, in quanto unica proprietaria, potrà modificare il CP_1 mutuo riversandovi il capitale ricavato dalla vendita dell'appartamento francese, come inizialmente già concordato con il sig. negli accordi del 24/10/2018 e 23/05/2019, a definizione delle controversie Pt_1 pendenti;
5) Sempre in via riconvenzionale: disporre che le somme residue conservate presso il Notaio francese derivate dalla vendita dell'appartamento di UR SS (circa € 43.000,00) siano oggetto di divisione presso il
Tribunale di Montpellier. In subordine, consentire il reimpatrio delle dette somme e il loro utilizzo per ridurre il mutuo gravante la casa coniugale, le cui rate sono al limite dell'insostenibile per la signora (euro 1.400,00 CP_1 mensili a fronte degli originari euro 840,00), come già stabilito nell'udienza del 23/05/2019.
In ogni caso, concessi termini ai sensi dell'art.190 c.p.c. “vecchia formulazione”, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge del presente giudizio a favore della convenuta.
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1 il 5.8.2006 e che, nel giudizio di separazione innanzi a questo Tribunale RG CP_1
21425/2015, i coniugi, separati di fatto dal 2014, erano autorizzati a vita separata il 22.12.2016, con successiva pronuncia di separazione pronunciata il 11.2.2021, esponeva che i cespiti della comunione legale consistevano in:
- immobile in Salò (Bs), via SO GA n. 12, acquistato congiuntamente dai coniugi il
22.2.2010, adibito a casa familiare, assegnata in sede separativa alla convenuta collocataria prevalente dei due figli;
immobile gravato da mutuo fondiario ipotecario sottoscritto dai coniugi con , con scadenza nel 2040; Controparte_2
- immobile in Salò, via Orti n. 14, acquistato dalla convenuta il 9.3.2012 mediante permuta di un suo immobile personale.
Citava quindi in giudizio e l'istituto di credito, domandando la divisione dei CP_1 menzionati cespiti. A titolo di conguaglio, chiedeva altresì il riconoscimento pro quota:
- delle somme sostenute per la manutenzione ordinaria e spese condominiali di entrambi gli immobili per € 4.957,50;
- di € 15.400,00 a titolo canoni di locazione dell'immobile di via Orti e di € 6.000,00 a titolo di contributo del Comune di Salò ad integrazione dei canoni di locazione, tutti incassati esclusivamente dalla convenuta.
, ritualmente costituitasi, non opponendosi alla divisione, in via riconvenzionale CP_1 domandava:
- accertarsi l'esclusione dell'immobile di via Orti dalla comunione legale, da considerarsi bene personale ex art. 179 lett. f) c.c.;
- la divisione della somma di € 43.128,37, depositata presso un Notaio francese, quale residuo del ricavato dalla vendita di un immobile in Montpellier (acquistato congiuntamente dalle parti nel
2005), avvenuta il 13.5.2022 a seguito di divisione giudiziale radicata in Francia dalla convenuta;
- il riconoscimento, a titolo conguaglio, di complessivi € 109.000,00, di cui € 45.000,00 versati personalmente dalla convenuta per l'acquisto dell'immobile di via GA, € 15.000,00 versati alla sorella per la permuta dell'immobile di via Orti, € 49.000,00 per l'acquisto CP_3 dell'appartamento in Montpellier.
Contestava infine le pretese attoree a titolo di conguaglio, da compensarsi in ogni caso con il controcredito della convenuta da mancato pagamento tra il 2018 e il 2021 del contributo al mantenimento dei due figli, stabilito in sede separativa in € 600,00 mensili, pari a complessivi €
18.600,00. pagina 4 di 9 , ritualmente citata, non si costituiva rimanendo contumace. CP_2
Con ordinanza del 26.11.2023, era disposta c.t.u. estimativa del patrimonio oggetto di divisione nella persona dell'ing. . Persona_1
Depositata la c.t.u. il 16.10.2024 ed esaminata all'udienza del 14.11.2024, all'udienza del 13.3.2025 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. vecchia formulazione, come concordemente richiesto dalle parti.
***
Preliminarmente e in rito, va dichiarata inammissibile, per difetto di competenza funzionale, la domanda della convenuta di divisione delle somme di denaro oggetto di deposito notarile in Francia.
Trattasi, invero, di somme strettamente connesse alla divisione di un immobile in comproprietà, già oggetto di separato giudizio radicato in Francia ed esitato con la vendita a terzi del bene, col ricavato concordemente depositato dalle parti presso un Notaio in Francia. Ne si desume, all'evidenza, che le menzionate liquidità, già provenienti da pronuncia giudiziale estera di divisione, possono essere svincolate esclusivamente su accordo delle parti, ovvero mediante separata azione legale innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Francese.
Nel merito, va preliminarmente valutata l'appartenenza alla comunione legale dell'immobile di via
Orti: secondo la convenuta, il cespite sarebbe bene personale, in quanto acquistato mediante permuta di un proprio bene personale, ex art. 179 lett. f) c.c.; secondo l'attore, apparterrebbe alla comunione legale in quanto acquistato successivamente al matrimonio e senza che l'esclusione risultasse dall'atto di acquisto, al quale non aveva partecipato l'attore, ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c..
La tesi della convenuta, corroborata da risalente giurisprudenza di legittimità, va respinta, in quanto contraria dal successivo e consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui “rientra nel regime legale della comunione dei beni l'immobile acquistato soltanto da uno dei coniugi, anche se è destinato
a soddisfare bisogni estranei a quelli della famiglia ed il prezzo sia stato pagato, esclusivamente o prevalentemente, con i guadagni personali del coniuge acquirente, salvo che non si tratti di acquisto di bene personale ex art. 179, comma 1, c.c., e che vi sia (nell'ipotesi previste dalle lettere c, d e f) la dichiarazione di esclusione prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., resa dall'altro coniuge intervenuto nell'atto di acquisto” (ex multis, Cass. 14.5.2018 n. 11668, conf. a Cass. SS.UU. 22755/2009; v. anche
Cass. ord. 12.3.2019 n. 7027).
Considerato, dunque, che risulta documentalmente provata la mancata partecipazione dell'attore all'atto di acquisto dell'immobile di via Orti del 9.3.2012 (cfr. doc. 4 attore), condizione necessaria per l'esclusione del cespite dalla comunione legale, lo stesso va senz'altro considerato oggetto della massa da dividere.
Tanto premesso, l'espletata c.t.u., valutati lo stato degli immobili e la coerenza della relativa documentazione con la disciplina edilizia ed urbanistica, ha proceduto alle seguenti stime, non oggetto pagina 5 di 9 di contestazione da parte dei cc.tt.pp.:
a) Immobile via SO GA: “Effettuate tutte le analisi di mercato del caso, si ritiene congruo un valore unitario per l'immobile in oggetto di €/mq 2.100,00 e di € 6.000,00 cad. per i due posti auto esclusivi scoperti;
si ottiene quindi: Abitazione con pertinenze: Mq 253,00 x €/mq
2.100,00 = € 531.300,00 Posti auto: N° 2 x €/Cad 6.000,00 = € 12.000,00 Valore totale €
543.300,00
Da detto valore vanno detratti i costi per la regolarizzazione urbanistica e catastale degli immobili, stimati e condivisi con i CTP in € 4.500,00; si ottiene quindi: € 543.300,00 - €
4.500,00 = € 538.800,00 Valore di mercato immobile Via SO GA € 538.800,00
Dal valore dell'immobile così ottenuto andrà poi detratto l'importo delle rate del mutuo (con scadenza 01.03.2040) ancora da pagare che, alla data del 01.10.2024 ammonterà ad €
250.011,26 (si precisa che l'importo delle rate residue dal 01.10.2024 è stato desunto dal prospetto del piano di ammortamento doc. 49 agli atti Avv. Golda Perini) CP_2
Si ottiene quindi: Valore di mercato € 538.800,00 - Residuo muto al 01.10.2024 € 250.011,26 =
VALORE EFFETTIVO DI MERCATO DELL'IMMOBILE DI VIA SORELLE AGAZZI PARI A €
288.788,74”
b) Immobile via Orti: “Effettuate tutte le analisi di mercato del caso si ritiene congruo un valore unitario per l'immobile in oggetto di €/mq 3.400,00; si ottiene quindi:
Abitazione con pertinenze: Mq 92,00 x €/mq 3.400,00 = € 312.800,00
VALORE € 312.800,00” (pp. 12-27 relazione c.t.u.). Parte_2
Conseguono le seguenti quote di spettanza:
“Valore della massa immobiliare da dividere in ragione del 50% Abitazione via SO GA (al netto del mutuo residuo) € 288.788,74 Abitazione via Orti € 312.800,00 Totale massa € 601.588,74
Quote di spettanza: I condividenti sono proprietari degli immobili in parti uguali;
si ottiene pertanto:
Quota di spettanza di ciascuno: € 601.558,74 : 2 = € 300.794,37 (p. 29 ibidem).
Considerato, poi, che nelle rispettive conclusioni le parti hanno concordemente optato per l'assegnazione dell'immobile di via SO GA (ex casa familiare) alla convenuta e di via Orti all'attore, si formano i seguenti piedi divisionali:
1. Piede primo assegnato a Compendio immobiliare sito in Salò via SO CP_1
GA n. 12, censita nel C.F. al Foglio 15/SAL con la particella 5411 sub.8-12-13-20 e 22.
Valore effettivo, detratto il mutuo residuo € 288.788,74
2. Piede secondo assegnato a Compendio immobiliare sito in Salò via Orti n. 14, Parte_1 censita nel C.F. al Foglio 32/SAL con la particella 1237 sub. 22 e sub. 31. Valore di mercato €
312.800,00”
Residua un conguaglio a favore di ed a carico di pari ad € 12.005,63 (pp. CP_1 Parte_1 pagina 6 di 9 29-30 ibidem).
Considerato, poi, che il valore dell'immobile di via SO GA risulta calcolato al netto dei ratei di mutuo a scadere dal 1.10.2024 in avanti, si evidenzia che la convenuta potrà procedere, in separata sede con l'Istituto di credito, all'accollo integrale del mutuo a suo carico, con liberazione dell'attore dai ratei di mutuo dal 1.10.2024 in poi, con efficacia immediata nei rapporti interni tra le parti. Al riguardo, al
Tribunale è precluso, in sede divisionale, modificare i rapporti bancari relativi agli immobili, potendo limitarsi a dichiarare lo scioglimento della comunione legale e a stabilire i relativi conguagli.
Venendo, infine, agli ulteriori conguagli reciprocamente pretesi, si osserva quanto segue:
a) in favore dell'attore:
o vanno riconosciute le spese di € 4.957,50 sostenute unilateralmente per la manutenzione ordinaria e spese condominiali di entrambi gli immobili, risultando documentalmente provata la provenienza dal conto corrente intestato al solo attore (doc. 8 attore), peraltro da dividersi nella quota parte del 50%, pari a € 2.478,75;
o va riconosciuta la quota parte del mancato percepimento dei canoni di locazione dell'immobile di via Orti tra novembre 2012 e dicembre 2016, e del contributo comunale alla locazione, pari a complessivi € 10.700,00 (= € 21.400,00x50%), essendo documentato il contratto di locazione (doc. 18 attore) e risultando incontestato che detti emolumenti siano stati percepiti unicamente dalla convenuta per tutto il periodo in esame;
o va riconosciuto il credito di € 3.765,00 a titolo di spese di lite del giudizio di separazione
(doc. 9 attore); per una somma complessiva pari a € 16.943,75 (=€ 2.478,75 + 10.700,00 + 3.765,00).
b) In favore della convenuta:
o va riconosciuto il credito da mancato percepimento degli emolumenti a titolo di mantenimento dei figli tra il 2018 e il 2021, pari a complessivi € 18.600,00, essendo incontestato il mancato versamento da parte dell'attore, che ha vieppiù ammesso tale circostanza nel corso di separato procedimento penale (doc. 50 convenuta); per una somma complessiva pari a € 30.605,63 (= € 18.600,00 + 12.005,63).
o vanno respinte le ulteriori pretese:
▪ il versamento di € 45.000,00 (quota parte di € 90.000,00) da parte della convenuta per l'immobile di via SO GA non risulta debitamente provato, in primo luogo poiché i documenti a sostegno risultano prodotti unicamente nella memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., depositata tardivamente essendo il deposito telematico avvenuto il 21.8.2023 anziché nel termine perentorio del 18.7.2023
(quaranta giorni prima dell'udienza di comparizione del 27.9.2023, tenuto conto pagina 7 di 9 della sospensione feriale); in ogni caso, quand'anche ritenuta ammissibile, il documento a sostegno si reputa inconferente in quanto rappresenta il percepimento in favore dell'attrice della somma di € 60.000,00 dalla vendita dell'azienda della defunta madre dell'attrice (doc. 54), senza che dagli notarili di acquisto dell'immobile risulti alcuna prova di versamenti di somme personalmente da parte della convenuta (cfr. docc. 1,2,3 attore, doc. 2 convenuta);
▪ il versamento di € 15.000,00 (quota parte di € 30.000,00) da parte della convenuta alla sorella a titolo di rimborso per la permuta CP_3 dell'appartamento di via Orti non risulta debitamente provato, sia per le ragioni in rito di cui al precedente punto, sia in quanto tale versamento risulta effettuato dal conto corrente cointestato ai coniugi, da cui non è data pertanto desumere la provenienza personale della provvista dall'uno o dall'altro coniuge (doc. 19 attore);
▪ il versamento di € 49.000,00 per l'acquisto dell'immobile in Montpellier si reputa assorbito dalla sopravvenuta vendita giudiziale del cespite, trattandosi di ragione eventualmente da farsi valere avanti alla Giurisdizione , Tes_1 all'epoca adita dalla medesima convenuta.
Sulla scorta di tutto quanto premesso e compensando i relativi controcrediti, risulta un conguaglio differenziale a favore di e a carico di nella misura di € 13.661,88 (= € CP_1 Parte_1
30.605,63 - 16.943,75), oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
In ragione dell'accordo delle parti in punto di assegnazione dei cespiti e dell'esito complessivo della controversia, le spese di lite si intendono parzialmente compensate nella misura di 3/4.
Le restanti spese sono poste a carico della convenuta, prevalentemente soccombente in punto di esclusione dell'immobile di via Orti dalla comunione legale e di divisione delle somme depositate in
Francia, liquidate secondo i parametri ex DM 55/2014 e succ. mod., per giudizio di divisione di valore di € 601.558,74 di medio-bassa complessità, in € 136,00 per spese in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 2.000,00 per fase di studio, € 2.000,00 per fase introduttiva,
€ 7.000,00 per fase istruttoria, € 5.000,00 per fase decisionale, dedotti 3/4 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.11.2024, sono poste a carico di entrambe le parti in via solidale, in egual misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pagina 8 di 9 1. dichiara inammissibile la domanda di divisione delle somme di danaro depositate presso il
Notaio in Montpellier, ricavate dalla vendita dell'appartamento in URt SS;
2. accerta l'appartenenza alla comunione legale dell'immobile di via Orti, meglio identificato in atti;
3. dispone lo scioglimento della comunione legale tra e Parte_1 CP_1 relativamente agli immobili siti in Salò, via SO GA e via Orti, meglio identificati in atti e nella c.t.u.;
4. dispone le seguenti assegnazioni, in piena proprietà:
a. a compendio immobiliare sito in Salò via SO GA n. 12, censita CP_1 nel C.F. al Foglio 15/SAL con la particella 5411 sub.8-12-13-20 e 22. Valore effettivo, detratto il mutuo residuo € 288.788,74 (con calcolo dei ratei residui effettuato al
1.10.2024);
b. a : compendio immobiliare sito in Salò via Orti n. 14, censita nel C.F. al Parte_1
Foglio 32/SAL con la particella 1237 sub. 22 e sub. 31. Valore di mercato € 312.800,00;
5. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
6. pone a carico ed in favore di a titolo di conguaglio complessivo, Parte_1 CP_1 la somma di € 13.661,88, oltre a interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al saldo effettivo;
7. spese di lite parzialmente compensate per tre quarti;
8. condanna al versamento in favore di delle restanti spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in motivazione in € 136,00 per spese ed in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.11.2024 a carico di entrambe le parti in via solidale, in egual misura nei rapporti interni.
Brescia, 30.8.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 3998/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MARTINI MORENO e l'avv. Parte_1 C.F._1
ALBESANO EMANUELE
ATTORE contro
(c.f. ), con l'avv. VANOTTI STEFANO CP_1 C.F._2
CONVENUTA
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/3/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare che fra il sig. e la sig.ra esiste una comunione ordinaria dei Parte_1 CP_1 beni, come meglio indicati in narrativa e per i motivi ivi indicati;
e
- accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice nei confronti del dott. per € 21.400,00 CP_1 Pt_1
(ovvero della maggiore – o minore, con riserva di impugnazione – somma che sarà accertata in corso di causa) per la porzione di canoni di locazione dell'immobile di via Orti e per i contributi pubblici a copertura di tale canone da quest'ultima mai rifusi al dott. ex art. 192, co. 1, c.c., per i motivi di cui in narrativa;
e Pt_1
- accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice nei confronti del dott. per € 4.957,50 (o CP_1 Pt_1 della maggiore – o minore, con riserva di impugnazione – somma che sarà accertata in corso di causa) ex art. 192, co. 3, c.c., per le somme da quest'ultimo pagate per spese ed investimenti sul patrimonio comune, anche per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per i motivi di cui in narrativa;
e pagina 1 di 9 - disporre la divisione dei cespiti in comunione, descritti in narrativa, con determinazione ed attribuzione ai rispettivi partecipanti della quota di un mezzo ad ognuno spettante, tenuto conto – nella formazione delle porzioni e nella determinazione di eventuali conguagli – delle somme complessivamente dovute dalla sig.ra al dott. come accertato nel presente giudizio, per i motivi di cui in narrativa;
ovvero in CP_1 Pt_1 subordine, disporre la divisione dei cespiti in comunione, descritti in narrativa, mediante l'attribuzione a ciascun condividente di un immobile, mediante l'assegnazione della casa di via SO GA n. 12 alla sig.ra CP_1
e della casa di via Orti n. 14 al sig. , con la conseguente assegnazione esclusiva in capo alla
[...] Parte_1 sig.ra della titolarità del rapporto di mutuo fondiario insistente sull'immobile di via SO CP_1
GA e di ogni obbligo riconnesso al pagamento del relativo debito e degli interessi residui alla data di assegnazione, nonché la liberazione del sig. dalla qualità di fideiussore del mutuo, per le ragioni Parte_1 esposte nella perizia finale dalla CTU dott.ssa datata 16 ottobre 2024 (“Ciascun immobile, se Persona_1 considerato singolarmente, invece è da considerarsi non comodamente divisibile in quote pari alle attuali intestazioni (1/2 ciascuno), in quanto per caratteristiche intrinseche perderebbe la propria funzionalità”);
- accertare quale debitrice, dichiarare tenuta e (laddove non già computata nella quota del dott. Pt_1 condannare la sig.ra al pagamento, nei confronti del signor della somma che sarà CP_1 Pt_1 accertata in corso di causa a titolo di comunione de residuo ai sensi dell'art. 177, lett. b) e c), c.c.; in via subordinata e salvo gravame:
- accertare e dichiarare che fra il sig. e la sig.ra vige una comunione ordinaria dei beni Pt_1 CP_1 indicati in narrativa, per i motivi ivi indicati;
e
- disporre la divisione dei cespiti in comunione, come descritti in narrativa, con determinazione ed attribuzione ai rispettivi partecipanti della quota di un mezzo ad ognuno spettante, per i motivi di cui in narrativa;
e
- accertare quale debitrice, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento, in favore del CP_1 dott. della somma di € 26.357,50 (o della maggiore – o minore, con riserva di impugnazione – somma Pt_1 che sarà accertata in corso di causa) ex art. 2041 c.c. per la porzione di canoni di locazione dell'immobile di Via
Orti e per i contributi pubblici a copertura di tale canone, da quest'ultima mai rifusa al dott. e per la Pt_1 porzione di somme da quest'ultimo impiegate per spese ed investimenti sul patrimonio comune, anche per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per i motivi di cui in narrativa;
e
- accertare quale debitrice, dichiarare tenuta e (laddove non già computata nella quota del dott. Pt_1 condannare la sig.ra al pagamento, nei confronti del signor della somma che sarà CP_1 Pt_1 accertata in corso di causa a titolo di comunione de residuo ai sensi dell'art. 177, lett. b) e c), c.c; in ogni caso condannare la sig.ra alla rifusione, in favore del dott. delle di spese legali, diritti ed CP_1 Pt_1 onorari, oltre ad I.V.A., C.P.A., spese vive documentate e rimborso forfettario di legge per spese generali, nella misura del 15%
Per parte convenuta
1) In via principale: respingere ogni domanda richiesta nell'atto di citazione;
2) In via riconvenzionale: accertato che l'immobile di via Orti n. 14 in Salò - foglio 32, sez. Sal, mappale 1237 sub. 22 (Cat A2, cl 4) e foglio 32, sez. Sal, mappale 1237 sub. 31 (Cat C6, cl 2) (atto di provenienza Notaio
pagina 2 di 9 trascritto all'Agenzia del Territorio di Salò il 20.3.2012 n. 1554/1126) sia a pieno titolo da considerarsi ai Per_2 sensi dell'art. 179 lett. f) cc come bene non rientrante nella comunione dei beni, emettere sentenza costitutiva;
3) Sempre in via riconvenzionale: accertato e dichiarato l'esatto ammontare, condannare il signor Parte_1 al pagamento a favore della signora della somma di € 109.000,00 oltre interesse a titolo di CP_1 restituzione degli anticipi effettuati dalla medesima come in atti;
4) Sempre in via riconvenzionale: considerata l'ipotesi di alienazione della casa coniugale non di giovamento per i figli comuni delle Parti, i quali sarebbero costretti ad abbandonare quella che da sempre considerano la “loro casa”, nonché la disponibilità più volte dichiarata del signor a cedere la propria quota di proprietà alla Pt_1 signora a fronte dell'accollo in capo alla stessa del mutuo residuo, disporre l'intestazione di essa casa CP_1 coniugale alla signora il tutto di guisa che quest'ultima, in quanto unica proprietaria, potrà modificare il CP_1 mutuo riversandovi il capitale ricavato dalla vendita dell'appartamento francese, come inizialmente già concordato con il sig. negli accordi del 24/10/2018 e 23/05/2019, a definizione delle controversie Pt_1 pendenti;
5) Sempre in via riconvenzionale: disporre che le somme residue conservate presso il Notaio francese derivate dalla vendita dell'appartamento di UR SS (circa € 43.000,00) siano oggetto di divisione presso il
Tribunale di Montpellier. In subordine, consentire il reimpatrio delle dette somme e il loro utilizzo per ridurre il mutuo gravante la casa coniugale, le cui rate sono al limite dell'insostenibile per la signora (euro 1.400,00 CP_1 mensili a fronte degli originari euro 840,00), come già stabilito nell'udienza del 23/05/2019.
In ogni caso, concessi termini ai sensi dell'art.190 c.p.c. “vecchia formulazione”, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge del presente giudizio a favore della convenuta.
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1 il 5.8.2006 e che, nel giudizio di separazione innanzi a questo Tribunale RG CP_1
21425/2015, i coniugi, separati di fatto dal 2014, erano autorizzati a vita separata il 22.12.2016, con successiva pronuncia di separazione pronunciata il 11.2.2021, esponeva che i cespiti della comunione legale consistevano in:
- immobile in Salò (Bs), via SO GA n. 12, acquistato congiuntamente dai coniugi il
22.2.2010, adibito a casa familiare, assegnata in sede separativa alla convenuta collocataria prevalente dei due figli;
immobile gravato da mutuo fondiario ipotecario sottoscritto dai coniugi con , con scadenza nel 2040; Controparte_2
- immobile in Salò, via Orti n. 14, acquistato dalla convenuta il 9.3.2012 mediante permuta di un suo immobile personale.
Citava quindi in giudizio e l'istituto di credito, domandando la divisione dei CP_1 menzionati cespiti. A titolo di conguaglio, chiedeva altresì il riconoscimento pro quota:
- delle somme sostenute per la manutenzione ordinaria e spese condominiali di entrambi gli immobili per € 4.957,50;
- di € 15.400,00 a titolo canoni di locazione dell'immobile di via Orti e di € 6.000,00 a titolo di contributo del Comune di Salò ad integrazione dei canoni di locazione, tutti incassati esclusivamente dalla convenuta.
, ritualmente costituitasi, non opponendosi alla divisione, in via riconvenzionale CP_1 domandava:
- accertarsi l'esclusione dell'immobile di via Orti dalla comunione legale, da considerarsi bene personale ex art. 179 lett. f) c.c.;
- la divisione della somma di € 43.128,37, depositata presso un Notaio francese, quale residuo del ricavato dalla vendita di un immobile in Montpellier (acquistato congiuntamente dalle parti nel
2005), avvenuta il 13.5.2022 a seguito di divisione giudiziale radicata in Francia dalla convenuta;
- il riconoscimento, a titolo conguaglio, di complessivi € 109.000,00, di cui € 45.000,00 versati personalmente dalla convenuta per l'acquisto dell'immobile di via GA, € 15.000,00 versati alla sorella per la permuta dell'immobile di via Orti, € 49.000,00 per l'acquisto CP_3 dell'appartamento in Montpellier.
Contestava infine le pretese attoree a titolo di conguaglio, da compensarsi in ogni caso con il controcredito della convenuta da mancato pagamento tra il 2018 e il 2021 del contributo al mantenimento dei due figli, stabilito in sede separativa in € 600,00 mensili, pari a complessivi €
18.600,00. pagina 4 di 9 , ritualmente citata, non si costituiva rimanendo contumace. CP_2
Con ordinanza del 26.11.2023, era disposta c.t.u. estimativa del patrimonio oggetto di divisione nella persona dell'ing. . Persona_1
Depositata la c.t.u. il 16.10.2024 ed esaminata all'udienza del 14.11.2024, all'udienza del 13.3.2025 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. vecchia formulazione, come concordemente richiesto dalle parti.
***
Preliminarmente e in rito, va dichiarata inammissibile, per difetto di competenza funzionale, la domanda della convenuta di divisione delle somme di denaro oggetto di deposito notarile in Francia.
Trattasi, invero, di somme strettamente connesse alla divisione di un immobile in comproprietà, già oggetto di separato giudizio radicato in Francia ed esitato con la vendita a terzi del bene, col ricavato concordemente depositato dalle parti presso un Notaio in Francia. Ne si desume, all'evidenza, che le menzionate liquidità, già provenienti da pronuncia giudiziale estera di divisione, possono essere svincolate esclusivamente su accordo delle parti, ovvero mediante separata azione legale innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Francese.
Nel merito, va preliminarmente valutata l'appartenenza alla comunione legale dell'immobile di via
Orti: secondo la convenuta, il cespite sarebbe bene personale, in quanto acquistato mediante permuta di un proprio bene personale, ex art. 179 lett. f) c.c.; secondo l'attore, apparterrebbe alla comunione legale in quanto acquistato successivamente al matrimonio e senza che l'esclusione risultasse dall'atto di acquisto, al quale non aveva partecipato l'attore, ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c..
La tesi della convenuta, corroborata da risalente giurisprudenza di legittimità, va respinta, in quanto contraria dal successivo e consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui “rientra nel regime legale della comunione dei beni l'immobile acquistato soltanto da uno dei coniugi, anche se è destinato
a soddisfare bisogni estranei a quelli della famiglia ed il prezzo sia stato pagato, esclusivamente o prevalentemente, con i guadagni personali del coniuge acquirente, salvo che non si tratti di acquisto di bene personale ex art. 179, comma 1, c.c., e che vi sia (nell'ipotesi previste dalle lettere c, d e f) la dichiarazione di esclusione prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., resa dall'altro coniuge intervenuto nell'atto di acquisto” (ex multis, Cass. 14.5.2018 n. 11668, conf. a Cass. SS.UU. 22755/2009; v. anche
Cass. ord. 12.3.2019 n. 7027).
Considerato, dunque, che risulta documentalmente provata la mancata partecipazione dell'attore all'atto di acquisto dell'immobile di via Orti del 9.3.2012 (cfr. doc. 4 attore), condizione necessaria per l'esclusione del cespite dalla comunione legale, lo stesso va senz'altro considerato oggetto della massa da dividere.
Tanto premesso, l'espletata c.t.u., valutati lo stato degli immobili e la coerenza della relativa documentazione con la disciplina edilizia ed urbanistica, ha proceduto alle seguenti stime, non oggetto pagina 5 di 9 di contestazione da parte dei cc.tt.pp.:
a) Immobile via SO GA: “Effettuate tutte le analisi di mercato del caso, si ritiene congruo un valore unitario per l'immobile in oggetto di €/mq 2.100,00 e di € 6.000,00 cad. per i due posti auto esclusivi scoperti;
si ottiene quindi: Abitazione con pertinenze: Mq 253,00 x €/mq
2.100,00 = € 531.300,00 Posti auto: N° 2 x €/Cad 6.000,00 = € 12.000,00 Valore totale €
543.300,00
Da detto valore vanno detratti i costi per la regolarizzazione urbanistica e catastale degli immobili, stimati e condivisi con i CTP in € 4.500,00; si ottiene quindi: € 543.300,00 - €
4.500,00 = € 538.800,00 Valore di mercato immobile Via SO GA € 538.800,00
Dal valore dell'immobile così ottenuto andrà poi detratto l'importo delle rate del mutuo (con scadenza 01.03.2040) ancora da pagare che, alla data del 01.10.2024 ammonterà ad €
250.011,26 (si precisa che l'importo delle rate residue dal 01.10.2024 è stato desunto dal prospetto del piano di ammortamento doc. 49 agli atti Avv. Golda Perini) CP_2
Si ottiene quindi: Valore di mercato € 538.800,00 - Residuo muto al 01.10.2024 € 250.011,26 =
VALORE EFFETTIVO DI MERCATO DELL'IMMOBILE DI VIA SORELLE AGAZZI PARI A €
288.788,74”
b) Immobile via Orti: “Effettuate tutte le analisi di mercato del caso si ritiene congruo un valore unitario per l'immobile in oggetto di €/mq 3.400,00; si ottiene quindi:
Abitazione con pertinenze: Mq 92,00 x €/mq 3.400,00 = € 312.800,00
VALORE € 312.800,00” (pp. 12-27 relazione c.t.u.). Parte_2
Conseguono le seguenti quote di spettanza:
“Valore della massa immobiliare da dividere in ragione del 50% Abitazione via SO GA (al netto del mutuo residuo) € 288.788,74 Abitazione via Orti € 312.800,00 Totale massa € 601.588,74
Quote di spettanza: I condividenti sono proprietari degli immobili in parti uguali;
si ottiene pertanto:
Quota di spettanza di ciascuno: € 601.558,74 : 2 = € 300.794,37 (p. 29 ibidem).
Considerato, poi, che nelle rispettive conclusioni le parti hanno concordemente optato per l'assegnazione dell'immobile di via SO GA (ex casa familiare) alla convenuta e di via Orti all'attore, si formano i seguenti piedi divisionali:
1. Piede primo assegnato a Compendio immobiliare sito in Salò via SO CP_1
GA n. 12, censita nel C.F. al Foglio 15/SAL con la particella 5411 sub.8-12-13-20 e 22.
Valore effettivo, detratto il mutuo residuo € 288.788,74
2. Piede secondo assegnato a Compendio immobiliare sito in Salò via Orti n. 14, Parte_1 censita nel C.F. al Foglio 32/SAL con la particella 1237 sub. 22 e sub. 31. Valore di mercato €
312.800,00”
Residua un conguaglio a favore di ed a carico di pari ad € 12.005,63 (pp. CP_1 Parte_1 pagina 6 di 9 29-30 ibidem).
Considerato, poi, che il valore dell'immobile di via SO GA risulta calcolato al netto dei ratei di mutuo a scadere dal 1.10.2024 in avanti, si evidenzia che la convenuta potrà procedere, in separata sede con l'Istituto di credito, all'accollo integrale del mutuo a suo carico, con liberazione dell'attore dai ratei di mutuo dal 1.10.2024 in poi, con efficacia immediata nei rapporti interni tra le parti. Al riguardo, al
Tribunale è precluso, in sede divisionale, modificare i rapporti bancari relativi agli immobili, potendo limitarsi a dichiarare lo scioglimento della comunione legale e a stabilire i relativi conguagli.
Venendo, infine, agli ulteriori conguagli reciprocamente pretesi, si osserva quanto segue:
a) in favore dell'attore:
o vanno riconosciute le spese di € 4.957,50 sostenute unilateralmente per la manutenzione ordinaria e spese condominiali di entrambi gli immobili, risultando documentalmente provata la provenienza dal conto corrente intestato al solo attore (doc. 8 attore), peraltro da dividersi nella quota parte del 50%, pari a € 2.478,75;
o va riconosciuta la quota parte del mancato percepimento dei canoni di locazione dell'immobile di via Orti tra novembre 2012 e dicembre 2016, e del contributo comunale alla locazione, pari a complessivi € 10.700,00 (= € 21.400,00x50%), essendo documentato il contratto di locazione (doc. 18 attore) e risultando incontestato che detti emolumenti siano stati percepiti unicamente dalla convenuta per tutto il periodo in esame;
o va riconosciuto il credito di € 3.765,00 a titolo di spese di lite del giudizio di separazione
(doc. 9 attore); per una somma complessiva pari a € 16.943,75 (=€ 2.478,75 + 10.700,00 + 3.765,00).
b) In favore della convenuta:
o va riconosciuto il credito da mancato percepimento degli emolumenti a titolo di mantenimento dei figli tra il 2018 e il 2021, pari a complessivi € 18.600,00, essendo incontestato il mancato versamento da parte dell'attore, che ha vieppiù ammesso tale circostanza nel corso di separato procedimento penale (doc. 50 convenuta); per una somma complessiva pari a € 30.605,63 (= € 18.600,00 + 12.005,63).
o vanno respinte le ulteriori pretese:
▪ il versamento di € 45.000,00 (quota parte di € 90.000,00) da parte della convenuta per l'immobile di via SO GA non risulta debitamente provato, in primo luogo poiché i documenti a sostegno risultano prodotti unicamente nella memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., depositata tardivamente essendo il deposito telematico avvenuto il 21.8.2023 anziché nel termine perentorio del 18.7.2023
(quaranta giorni prima dell'udienza di comparizione del 27.9.2023, tenuto conto pagina 7 di 9 della sospensione feriale); in ogni caso, quand'anche ritenuta ammissibile, il documento a sostegno si reputa inconferente in quanto rappresenta il percepimento in favore dell'attrice della somma di € 60.000,00 dalla vendita dell'azienda della defunta madre dell'attrice (doc. 54), senza che dagli notarili di acquisto dell'immobile risulti alcuna prova di versamenti di somme personalmente da parte della convenuta (cfr. docc. 1,2,3 attore, doc. 2 convenuta);
▪ il versamento di € 15.000,00 (quota parte di € 30.000,00) da parte della convenuta alla sorella a titolo di rimborso per la permuta CP_3 dell'appartamento di via Orti non risulta debitamente provato, sia per le ragioni in rito di cui al precedente punto, sia in quanto tale versamento risulta effettuato dal conto corrente cointestato ai coniugi, da cui non è data pertanto desumere la provenienza personale della provvista dall'uno o dall'altro coniuge (doc. 19 attore);
▪ il versamento di € 49.000,00 per l'acquisto dell'immobile in Montpellier si reputa assorbito dalla sopravvenuta vendita giudiziale del cespite, trattandosi di ragione eventualmente da farsi valere avanti alla Giurisdizione , Tes_1 all'epoca adita dalla medesima convenuta.
Sulla scorta di tutto quanto premesso e compensando i relativi controcrediti, risulta un conguaglio differenziale a favore di e a carico di nella misura di € 13.661,88 (= € CP_1 Parte_1
30.605,63 - 16.943,75), oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
In ragione dell'accordo delle parti in punto di assegnazione dei cespiti e dell'esito complessivo della controversia, le spese di lite si intendono parzialmente compensate nella misura di 3/4.
Le restanti spese sono poste a carico della convenuta, prevalentemente soccombente in punto di esclusione dell'immobile di via Orti dalla comunione legale e di divisione delle somme depositate in
Francia, liquidate secondo i parametri ex DM 55/2014 e succ. mod., per giudizio di divisione di valore di € 601.558,74 di medio-bassa complessità, in € 136,00 per spese in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 2.000,00 per fase di studio, € 2.000,00 per fase introduttiva,
€ 7.000,00 per fase istruttoria, € 5.000,00 per fase decisionale, dedotti 3/4 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.11.2024, sono poste a carico di entrambe le parti in via solidale, in egual misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pagina 8 di 9 1. dichiara inammissibile la domanda di divisione delle somme di danaro depositate presso il
Notaio in Montpellier, ricavate dalla vendita dell'appartamento in URt SS;
2. accerta l'appartenenza alla comunione legale dell'immobile di via Orti, meglio identificato in atti;
3. dispone lo scioglimento della comunione legale tra e Parte_1 CP_1 relativamente agli immobili siti in Salò, via SO GA e via Orti, meglio identificati in atti e nella c.t.u.;
4. dispone le seguenti assegnazioni, in piena proprietà:
a. a compendio immobiliare sito in Salò via SO GA n. 12, censita CP_1 nel C.F. al Foglio 15/SAL con la particella 5411 sub.8-12-13-20 e 22. Valore effettivo, detratto il mutuo residuo € 288.788,74 (con calcolo dei ratei residui effettuato al
1.10.2024);
b. a : compendio immobiliare sito in Salò via Orti n. 14, censita nel C.F. al Parte_1
Foglio 32/SAL con la particella 1237 sub. 22 e sub. 31. Valore di mercato € 312.800,00;
5. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
6. pone a carico ed in favore di a titolo di conguaglio complessivo, Parte_1 CP_1 la somma di € 13.661,88, oltre a interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al saldo effettivo;
7. spese di lite parzialmente compensate per tre quarti;
8. condanna al versamento in favore di delle restanti spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in motivazione in € 136,00 per spese ed in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.11.2024 a carico di entrambe le parti in via solidale, in egual misura nei rapporti interni.
Brescia, 30.8.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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