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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 887/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa CA PA Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
Dott.ssa LE RB Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 887 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
APPELLANTI rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Sguotti, Marina Bertelli e Luigi Manerba, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_4
APPELLATE rappresentate e difese dall'avv. Enzo Grelli, giusta procura allegata all'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Maria Dalla Serra in Padova, corso Garibaldi, n. 18
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova n. 1907/2022 pubblicata in data 4.11.2022
Conclusioni di parti appellanti: ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, in integrale riforma della sentenza n.
1907/2022 del Tribunale di Padova,
Nel merito:
In via principale:
1) Rigettarsi tutte le domande svolte dalle attrici in primo grado nei confronti delle
Sigg.re e in quanto infondate in fatto ed in diritto per i Pt_1 Parte_2 motivi di cui all'atto di citazione in appello 03.05.2023;
In via subordinata:
2) Disporsi la riduzione dell'ammontare dell'indennità / danno posta a carico delle
Sigg.re e per i motivi di cui al punto 2 dell'atto di Pt_1 Parte_2 citazione in appello 03.05.2023;
In ogni caso:
3) Per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione e della conseguente riforma della Sentenza N. 1907/2022 del Tribunale di Padova, condannarsi le Sigg.re e , in solido tra loro, a restituire alle Sigg.re e CP_2 CP_1 Parte_1 quanto da queste ultime versato in forza della medesima sentenza di Pt_2 primo grado provvisoriamente esecutiva con relativi interessi;
4) Spese di lite incluso compenso professionale e spese di giustizia interamente rifuse, con distrazione a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., sia per il primo che per il secondo grado e con condanna delle attrici in primo grado al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, in subordine, con condanna delle medesime al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 comma 3 c.p.c. nella misura da determinarsi in via equitativa.
In via istruttoria:
- Senza alcuna inversione dell'onere probatorio si chiede l'ammissione della prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 29.06.2020 la Sig.ra dovette accompagnare la sorella Parte_1
Sig.ra Lotto urgentemente presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Parte_2
pag. 2/12 Ospedaliera di Padova per un evento cardiovascolare acuto;
2) Vero che la Sig.ra in conseguenza di ciò venne ricoverata nella Parte_2 struttura ospedaliera, curata e dimessa in data 6.07.2020;
3) Vero che la Sig.ra si occupò di assistere continuativamente la sorella nel Parte_1 periodo di ricovero suddetto;
4) Vero che di tale circostanza/impedimento venne informato telefonicamente il Ctu della causa N. 422/2019 R.G. di divisione immobiliare Arch. con richiesta di Tes_1 differire il sopralluogo nell'immobile;
5) Vero che in data 23.07.2020 la Sig.ra dovette accompagnare la sorella Parte_1
Sig.ra ad una visita specialistica urgente presso l'Azienda Ospedaliera Parte_2 di Padova (Monoblocco, settimo piano, Unità Operativa Ospedaliera Medicina
Generale);
6) Vero che di tale circostanza/impedimento venne informato, la sera prima tramite messaggio sms, il Ctu della causa N. 422/2019 R.G. di divisione immobiliare Arch. con richiesta di differire il sopralluogo nell'immobile; Tes_1
7) Vero che dopo l'apertura della successione del Sig. (21.12.2017) le Persona_1 sorelle e hanno continuato ad abitare l'appartamento sito al Pt_1 Parte_2 primo piano dell'immobile ubicato a Padova in Via Marco Antonio Calza n.7 utilizzando altresì una porzione del garage ad uso posto auto al piano terra del medesimo immobile;
8) Vero che dall'apertura della successione del Sig. (21.12.2017) le residue Persona_1 porzioni dell'immobile ubicato a Padova in Via Marco Antonio Calza n.7 ovvero l'appartamento al secondo piano, il laboratorio al piano terra ed una porzione del garage al piano terra risultano non utilizzate ed in stato di abbandono;
9) Vero che nel 2001, dopo la morte della moglie, il Sig. vendette Persona_1
l'appartamento che aveva in montagna e depositò i relativi mobili nell'appartamento al secondo piano, nel laboratorio e nel soppalco del garage al piano terra dell'immobile sito a Padova in Via Marco Antonio Calza n.7 ove tuttora si trovano;
10) Vero che dopo l'apertura della successione del Sig. (21.12.2017) mai Persona_1 le Sigg.re e hanno manifestato la volontà di utilizzare le porzioni CP_2 CP_1 rimaste libere dell'immobile ubicato a Padova in Via Marco Antonio Calza n.
7. Si pag. 3/12 indicano quali testi: il segretario Sig. dell'UOSD Medicina Generale Testimone_2 presso l'Azienda Ospedaliera di Padova all'epoca dei fatti (Giugno e Luglio 2020); il direttore del predetto reparto prof. la dott. di Padova e Testimone_3 Testimone_4
l'arch. di Selvazzano Dentro (PD), con riserva di altri. Testimone_5
Conclusioni di parti appellate:
In via principale, nel merito
• Rigettare integralmente le domande avanzate in sede di atto di citazione in appello da parte delle signore e e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2 confermare il dispositivo della sentenza n. 1907/2022 del Tribunale di Padova e condannare le odierne appellanti al pagamento, in solido fra loro, al pagamento a favore delle signore e dell'importo di € 20.000,00 ovvero CP_1 CP_2 della somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia.
In via istruttoria
• Disporsi idonea CTU al fine di determinare congruo canone di locazione percepibile per l'immobile di cui alle premesse, così da determinare l'importo dell'indennità di occupazione dovuto dalle signore e , Pt_1 Parte_2 chiedendo venga nominato il medesimo CTU (arch. che ha Testimone_5 eseguito la stima del valore dell'immobile nella causa fra le stesse parti presso il
Tribunale di Padova, R.G. n. 422/2019.
In ogni caso
• Condannare le signore e all'integrale rifusione, per Pt_1 Parte_2 entrambi i gradi di giudizio, di spese anche forfettarie e di compensi professionali, con accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 17.6.2021 e esponevano di CP_1 CP_2 essere comproprietarie con le sorelle e , ciascuna per la Parte_1 Parte_2 quota di un quarto, di un bene immobile sito a Padova ereditato dal padre, occupato in via esclusiva dalle sorelle convenute. Allegavano di aver già avviato separato giudizio volto ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, dal momento che le sorelle e non avevano collaborato al fine di addivenire ad una divisione Pt_1 Parte_2 amichevole e spiegavano che le convenute avevano tenuto un atteggiamento pag. 4/12 ostruzionistico pure nel corso delle operazioni peritali, impedendo l'accesso all'immobile al CTU. Con la nuova citazione chiedevano l'accertamento dell'uso esclusivo senza titolo del bene da parte delle due sorelle sin dalla morte del padre, avvenuta in data 21.12.2017, e la condanna delle stesse al pagamento di un'indennità di occupazione dall'apertura della successione fino alla cessazione del godimento esclusivo. L'indennità veniva calcolata nella somma di € 21.000,00 sulla base dei canoni locativi usualmente praticati nel comune di Padova e veniva richiesta CTU al fine di una quantificazione più precisa.
Si costituivano in giudizio e contestando di aver goduto in Parte_1 Parte_2 via esclusiva e integrale dell'immobile, deducendo di aver occupato, a scopo abitativo, soltanto il primo piano e una porzione del garage al piano terra sin dal 1964 e di aver, dunque, proseguito ad abitare nell'appartamento ove hanno sempre abitato anche dopo la morte del padre. Allegavano, inoltre, di non aver mai impedito alle attrici di utilizzare le restanti porzioni dell'edificio (piano terra e secondo piano) né di aver ostacolato l'accesso al CTU, ma di essere state semplicemente assenti a causa di visite mediche e che le attrici non avevano mai dimostrato interesse per l'uso diretto del bene. Infine chiedevano la condanna di controparte ex art. 96, comma 1 o 3, c.p.c. per non aver proposto domanda di indennità nel giudizio di divisione.
Ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa veniva istruita documentalmente.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova accoglieva le domande attoree e condannava le convenute al pagamento di una somma pari a € 20.000,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre alla rifusione delle spese di lite, sulla base dei seguenti argomenti:
- era incontestato che e avessero il possesso esclusivo di Parte_1 Parte_2 almeno una parte del bene immobile, che le restanti porzioni fossero abbandonate e che le attrici non vi avessero possibilità di accesso in quanto sfornite di chiavi;
- l'occupazione dell'immobile privava le comproprietarie attrici della disponibilità
e della pari utilizzazione del bene, in violazione dell'art. 1102 c.c., ed era illegittima perché non giustificata da accordi o altri titoli;
pag. 5/12 - le convenute non avevano assolto l'onere di provare che le attrici si erano disinteressate dell'immobile, onere su di loro incombente sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale per cui in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui il danno in re ipsa subito dal proprietario per il mancato godimento del bene è presunto iuris tantum e detta presunzione è superabile dall'occupante dimostrando il disinteresse del dominus per il bene;
- l'indennità veniva calcolata equitativamente con riferimento al danno figurativo qual è il valore locativo del bene, considerando i listini OMI del territorio e lo stato manutentivo del bene, a partire dall'apertura della successione.
Avverso l'indicata pronuncia interponevano tempestivo appello e Parte_1 [...]
, deducendo: I. erroneità e/o illogicità e/o contraddittorietà della sentenza nel Parte_2 capo con cui si è accertata la sussistenza di una occupazione sine titulo e si è condannato al pagamento di una indennità di occupazione;
II. erroneità della sentenza nel capo con cui si è deciso sulla quantificazione del danno;
III. richiesta di restituzione di quanto versato in forza della sentenza impugnata.
Si costituivano in appello e contestando i motivi di CP_1 CP_2 impugnazione.
Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per l'8.10.2024 con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche.
Riassegnata la causa a un nuovo giudice relatore, veniva fissata una nuova udienza di rimessione della causa in decisione per il 18.11.2025.
2. L'appello è fondato.
Il primo e il secondo motivo di appello vanno trattati congiuntamente in quanto connessi e concernenti l'accertamento dell'occupazione sine titulo e la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.
Con il primo motivo le appellanti richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il comproprietario può utilizzare il bene comune anche individualmente, purché non escluda gli altri comunisti, che manifestino interesse, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene. Sostengono conseguentemente che le originarie attrici non hanno provato l'occupazione esclusiva del bene da parte delle appellanti, di pag. 6/12 averne richiesto il godimento e di aver ricevuto un rifiuto. In particolare, e CP_1 non hanno mai allegato di non avere le chiavi dell'immobile e e CP_2 Parte_1
non hanno mai ammesso che l'accesso allo stesso poteva avvenire solo con il Parte_2 loro consenso. Censurano infine la tesi per cui il danno del proprietario per mancato godimento sussista in re ipsa.
Con il secondo motivo lamentano, nella quantificazione dell'indennità, la mancata considerazione del fatto che solo una parte dell'immobile era occupato, la decorrenza del diritto all'indennità dall'apertura della successione anziché dalla notifica della citazione nonché il riferimento ai listini OMI senza che siano stati prodotti in giudizio.
Il primo motivo è fondato.
Come noto, l'art. 1102 c.c. detta disposizioni in materia di uso della cosa comune da parte del comproprietario, sottoponendolo al doppio limite consistente, da un lato, nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e, dall'altro, nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto.
Quanto al secondo limite, per costante orientamento giurisprudenziale, la nozione di pari uso della cosa comune non va intesa né nei termini di assoluta identità dell'utilizzo del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio (Cass. sez.2 n.8177 del 14/03/2022) né nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri (Cass.sez.2 nr. 18038 del 28/08/2020).
Non si richiede, allora, che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da parte degli altri - ma che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento. Qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la pag. 7/12 massima espansione dell'uso individuale, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato solo dagli interessi altrui e ove sia possibile prevedere che gli altri contitolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass.sez.2 nr.980 del
10/01/2024).
Di conseguenza, è ben possibile il godimento esclusivo del bene da parte di un comunista, in quanto facoltà propria del diritto di comproprietà, purché non interdica gli altri comproprietari dallo sfruttamento del bene.
E, infatti, qualora l'uso individuale del bene non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere un'indennità per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (Cass.sez. 2 nr. 31105 del 8.11.2023).
In sostanza, l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., oppure, quando strabordante, stabilita per accordo anche tacito tra i comunisti, non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano, per l'appunto, acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass.sez.2 n.4219 del 18/02/2025).
L'occupante, viceversa, arreca pregiudizio ai comunisti ed è pertanto tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, in quanto solo in tal caso sussiste il nesso di causalità giuridica come individuato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n.33645 del
15/11/2022) tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia e la concreta possibilità di godimento pag. 8/12 che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Ciò in quanto il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento (Cass. SU.33645/2022 cit.)
Spetta, dunque, al comproprietario che agisca chiedendo l'indennità l'onere di provare, oltre al vantaggio patrimoniale tratto dal comproprietario che aveva la disponibilità esclusiva del bene comune, di averne chiesto l'utilizzo diretto e di non averlo ottenuto
(Cass. 4219/2015 cit.).
Nel caso di specie, il godimento esclusivo da parte di e è Parte_1 Parte_2 pacifico e non contestato limitatamente al primo piano e ad una porzione del garage al piano terra, in quanto abitati dalle stesse dal 1964 e ancora successivamente all'apertura della successione paterna.
Le altre porzioni dell'edificio, al contrario, risultano abbandonate o utilizzate sostanzialmente come deposito di beni ereditari, dunque nell'interesse di tutte le coeredi né e hanno dimostrato che le sorelle ne avessero mantenuto un CP_1 CP_2 uso esclusivo.
La circostanza delle chiavi, pacificamente in possesso di e , che Parte_1 Parte_2 avevano, infine, aperto al CTU nominato nella causa di divisione, non è certo indicativo di un uso esclusivo anche delle ulteriori porzioni di edificio, tenuto conto che, come emerge dalla relazione del l'arch. l'immobile è costituito da un edificio Tes_1 unifamiliare su tre piani collegati da una scala centrale, pensato e realizzato a suo tempo per far fronte alle esigenze abitative di un unico nucleo familiare numeroso e, dunque,
l'accesso è unico. Inoltre, è lo stesso CTU a dare conto che le porzioni a piano terra e al piano secondo risultano da tempo inutilizzate.
Il mancato possesso delle chiavi da parte di e (che si vorrebbe far CP_1 CP_2 desumere dai rinvii degli accessi del CTU per impossibilità di accedere all'edificio in assenza di e ) è un dato contestato dalle appellanti e, comunque, Parte_1 Parte_2 non rileva a fini del decidere nella misura in cui non è provato che e Parte_1 Pt_2
[...
avessero occupato in via esclusiva anche tali porzioni escludendo le sorelle né risulta che e avessero mai formalizzato una richiesta di copia CP_1 CP_2 delle chiavi alle sorelle per poter accedere alle porzioni inutilizzate. pag. 9/12 Con riferimento a piano abitato (da sempre) da e l'occupazione Parte_1 Pt_2 esclusiva del bene comune è pacifica e incontestata ma non legittima di per sé il diritto ad un'indennità in favore di e dal momento che le stesse sono CP_1 CP_2 rimaste inerti per anni, sostanzialmente disinteressandosi o accettando tacitamente lo stato delle cose, il che è coerente con il fatto che si tratta della casa di abitazione di e Parte_1 Pt_2
e non hanno, infatti, allegato né provato di aver mai diffidato le CP_1 CP_2 sorelle dall'uso esclusivo o di aver preteso il godimento diretto o indiretto del bene.
Non è significativa, sotto questo profilo, la domanda di divisione dell'immobile, poiché essa costituisce un diritto potestativo di ogni comproprietario a porre termine alla comunione e, in astratto, è giustificabile con svariate ragioni. Le appellate hanno dedotto la sussistenza di rapporti non collaborativi con le sorelle, tuttavia non hanno allegato di aver chiesto la divisione al fine di recuperare il possesso del bene da cui allegano di essere state estromesse. Tanto più che la domanda di divisione non è stata accompagnata da quella di pagamento dell'indennità, e ciò avvalora la tesi che non esprimesse una richiesta di godimento personale dell'immobile e un'opposizione all'uso esclusivo altrui.
Inoltre, gli ostacoli frapposti – volontariamente o meno (il CTU dà conto unicamente dell'impossibilità di contattare le occupanti e di un unico mancato appuntamento previamente concordato, tuttavia giustificato da un accesso in ospedale, in quanto l'accesso all'immobile era, infine, avvenuto con la collaborazione delle due gemelle) – da e allo svolgimento delle operazioni peritali non rilevano Parte_1 Parte_2 come opposizione al godimento delle sorelle, in quanto il consulente tecnico d'ufficio svolgeva un incarico del tutto estraneo ad un'eventuale istanza di utilizzo di
[...]
e . CP_2 CP_1
Da ultimo, neanche con la domanda introduttiva del presente giudizio è stata manifestata l'intenzione di godere del bene direttamente o locandolo a terzi, ma è stata soltanto richiesta l'indennità per una occupazione a cui non vi è prova di aver mai fatto opposizione.
Da quanto precede emerge che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 1102 c.c. da parte di e , in quanto il loro uso del bene comune è rimasto nei Parte_1 Parte_2
pag. 10/12 limiti indicati dalla norma e non è stata provata la lesione del diritto di comproprietà delle coeredi, le quali non hanno mai manifestato interesse per l'uso del bene né hanno allegato la concreta possibilità di godimento persa o provato alcun danno.
Il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda e la condanna di e alla restituzione della somma ricevuta da CP_1 CP_2 controparte a titolo di indennità di occupazione in esecuzione della sentenza di primo grado (oltre interessi, trattandosi di pagamento non dovuto, per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva in questa sede riformata, cfr. Cass. sez. 1 n.901 del 14/01/2025) essendo stata formulata tempestiva richiesta nell'atto di citazione in appello e documentato altresì l'avvenuto pagamento.
3. Regolamentazione delle spese.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 1 o 3, c.p.c. richiesta dalle appellanti, non sussistendo mala fede o colpa grave o condotte oggettivamente integranti abuso del processo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle appellate.
Esse vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del 13/03/2013).
Attesi la non particolare complessità della causa e il numero limitato di questioni, la liquidazione viene fatta secondo i valori di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM
147/2022 in prossimità dei minimi in considerazione dello scaglione di riferimento (€
5.201,00-26.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale;
pag. 11/12 istruttoria solo per il primo grado di giudizio) e con aumento contenuto nel minimo per la pluralità di parti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette e ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di pagamento di indennità di occupazione;
2) condanna e , in solido tra loro, a restituire a CP_1 CP_2 Pt_1
e la somma ricevuta a titolo di indennità di occupazione
[...] Parte_2 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal versamento al saldo;
3) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_2 Pt_1
e le spese del primo grado di giudizio che si liquidano in
[...] Parte_2
€ 3.000,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del
15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
4) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_2 Pt_1
e le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano
[...] Parte_2 in € 340,00 per spese imponibili, € 382,50 per spese anticipate e € 2.380,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE RB CA PA
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
Vittoria Nichele magistrato ordinario in tirocinio. pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 887/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa CA PA Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
Dott.ssa LE RB Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 887 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
APPELLANTI rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Sguotti, Marina Bertelli e Luigi Manerba, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_4
APPELLATE rappresentate e difese dall'avv. Enzo Grelli, giusta procura allegata all'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Maria Dalla Serra in Padova, corso Garibaldi, n. 18
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova n. 1907/2022 pubblicata in data 4.11.2022
Conclusioni di parti appellanti: ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, in integrale riforma della sentenza n.
1907/2022 del Tribunale di Padova,
Nel merito:
In via principale:
1) Rigettarsi tutte le domande svolte dalle attrici in primo grado nei confronti delle
Sigg.re e in quanto infondate in fatto ed in diritto per i Pt_1 Parte_2 motivi di cui all'atto di citazione in appello 03.05.2023;
In via subordinata:
2) Disporsi la riduzione dell'ammontare dell'indennità / danno posta a carico delle
Sigg.re e per i motivi di cui al punto 2 dell'atto di Pt_1 Parte_2 citazione in appello 03.05.2023;
In ogni caso:
3) Per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione e della conseguente riforma della Sentenza N. 1907/2022 del Tribunale di Padova, condannarsi le Sigg.re e , in solido tra loro, a restituire alle Sigg.re e CP_2 CP_1 Parte_1 quanto da queste ultime versato in forza della medesima sentenza di Pt_2 primo grado provvisoriamente esecutiva con relativi interessi;
4) Spese di lite incluso compenso professionale e spese di giustizia interamente rifuse, con distrazione a favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., sia per il primo che per il secondo grado e con condanna delle attrici in primo grado al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, in subordine, con condanna delle medesime al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 comma 3 c.p.c. nella misura da determinarsi in via equitativa.
In via istruttoria:
- Senza alcuna inversione dell'onere probatorio si chiede l'ammissione della prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 29.06.2020 la Sig.ra dovette accompagnare la sorella Parte_1
Sig.ra Lotto urgentemente presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Parte_2
pag. 2/12 Ospedaliera di Padova per un evento cardiovascolare acuto;
2) Vero che la Sig.ra in conseguenza di ciò venne ricoverata nella Parte_2 struttura ospedaliera, curata e dimessa in data 6.07.2020;
3) Vero che la Sig.ra si occupò di assistere continuativamente la sorella nel Parte_1 periodo di ricovero suddetto;
4) Vero che di tale circostanza/impedimento venne informato telefonicamente il Ctu della causa N. 422/2019 R.G. di divisione immobiliare Arch. con richiesta di Tes_1 differire il sopralluogo nell'immobile;
5) Vero che in data 23.07.2020 la Sig.ra dovette accompagnare la sorella Parte_1
Sig.ra ad una visita specialistica urgente presso l'Azienda Ospedaliera Parte_2 di Padova (Monoblocco, settimo piano, Unità Operativa Ospedaliera Medicina
Generale);
6) Vero che di tale circostanza/impedimento venne informato, la sera prima tramite messaggio sms, il Ctu della causa N. 422/2019 R.G. di divisione immobiliare Arch. con richiesta di differire il sopralluogo nell'immobile; Tes_1
7) Vero che dopo l'apertura della successione del Sig. (21.12.2017) le Persona_1 sorelle e hanno continuato ad abitare l'appartamento sito al Pt_1 Parte_2 primo piano dell'immobile ubicato a Padova in Via Marco Antonio Calza n.7 utilizzando altresì una porzione del garage ad uso posto auto al piano terra del medesimo immobile;
8) Vero che dall'apertura della successione del Sig. (21.12.2017) le residue Persona_1 porzioni dell'immobile ubicato a Padova in Via Marco Antonio Calza n.7 ovvero l'appartamento al secondo piano, il laboratorio al piano terra ed una porzione del garage al piano terra risultano non utilizzate ed in stato di abbandono;
9) Vero che nel 2001, dopo la morte della moglie, il Sig. vendette Persona_1
l'appartamento che aveva in montagna e depositò i relativi mobili nell'appartamento al secondo piano, nel laboratorio e nel soppalco del garage al piano terra dell'immobile sito a Padova in Via Marco Antonio Calza n.7 ove tuttora si trovano;
10) Vero che dopo l'apertura della successione del Sig. (21.12.2017) mai Persona_1 le Sigg.re e hanno manifestato la volontà di utilizzare le porzioni CP_2 CP_1 rimaste libere dell'immobile ubicato a Padova in Via Marco Antonio Calza n.
7. Si pag. 3/12 indicano quali testi: il segretario Sig. dell'UOSD Medicina Generale Testimone_2 presso l'Azienda Ospedaliera di Padova all'epoca dei fatti (Giugno e Luglio 2020); il direttore del predetto reparto prof. la dott. di Padova e Testimone_3 Testimone_4
l'arch. di Selvazzano Dentro (PD), con riserva di altri. Testimone_5
Conclusioni di parti appellate:
In via principale, nel merito
• Rigettare integralmente le domande avanzate in sede di atto di citazione in appello da parte delle signore e e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2 confermare il dispositivo della sentenza n. 1907/2022 del Tribunale di Padova e condannare le odierne appellanti al pagamento, in solido fra loro, al pagamento a favore delle signore e dell'importo di € 20.000,00 ovvero CP_1 CP_2 della somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia.
In via istruttoria
• Disporsi idonea CTU al fine di determinare congruo canone di locazione percepibile per l'immobile di cui alle premesse, così da determinare l'importo dell'indennità di occupazione dovuto dalle signore e , Pt_1 Parte_2 chiedendo venga nominato il medesimo CTU (arch. che ha Testimone_5 eseguito la stima del valore dell'immobile nella causa fra le stesse parti presso il
Tribunale di Padova, R.G. n. 422/2019.
In ogni caso
• Condannare le signore e all'integrale rifusione, per Pt_1 Parte_2 entrambi i gradi di giudizio, di spese anche forfettarie e di compensi professionali, con accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 17.6.2021 e esponevano di CP_1 CP_2 essere comproprietarie con le sorelle e , ciascuna per la Parte_1 Parte_2 quota di un quarto, di un bene immobile sito a Padova ereditato dal padre, occupato in via esclusiva dalle sorelle convenute. Allegavano di aver già avviato separato giudizio volto ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, dal momento che le sorelle e non avevano collaborato al fine di addivenire ad una divisione Pt_1 Parte_2 amichevole e spiegavano che le convenute avevano tenuto un atteggiamento pag. 4/12 ostruzionistico pure nel corso delle operazioni peritali, impedendo l'accesso all'immobile al CTU. Con la nuova citazione chiedevano l'accertamento dell'uso esclusivo senza titolo del bene da parte delle due sorelle sin dalla morte del padre, avvenuta in data 21.12.2017, e la condanna delle stesse al pagamento di un'indennità di occupazione dall'apertura della successione fino alla cessazione del godimento esclusivo. L'indennità veniva calcolata nella somma di € 21.000,00 sulla base dei canoni locativi usualmente praticati nel comune di Padova e veniva richiesta CTU al fine di una quantificazione più precisa.
Si costituivano in giudizio e contestando di aver goduto in Parte_1 Parte_2 via esclusiva e integrale dell'immobile, deducendo di aver occupato, a scopo abitativo, soltanto il primo piano e una porzione del garage al piano terra sin dal 1964 e di aver, dunque, proseguito ad abitare nell'appartamento ove hanno sempre abitato anche dopo la morte del padre. Allegavano, inoltre, di non aver mai impedito alle attrici di utilizzare le restanti porzioni dell'edificio (piano terra e secondo piano) né di aver ostacolato l'accesso al CTU, ma di essere state semplicemente assenti a causa di visite mediche e che le attrici non avevano mai dimostrato interesse per l'uso diretto del bene. Infine chiedevano la condanna di controparte ex art. 96, comma 1 o 3, c.p.c. per non aver proposto domanda di indennità nel giudizio di divisione.
Ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa veniva istruita documentalmente.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova accoglieva le domande attoree e condannava le convenute al pagamento di una somma pari a € 20.000,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre alla rifusione delle spese di lite, sulla base dei seguenti argomenti:
- era incontestato che e avessero il possesso esclusivo di Parte_1 Parte_2 almeno una parte del bene immobile, che le restanti porzioni fossero abbandonate e che le attrici non vi avessero possibilità di accesso in quanto sfornite di chiavi;
- l'occupazione dell'immobile privava le comproprietarie attrici della disponibilità
e della pari utilizzazione del bene, in violazione dell'art. 1102 c.c., ed era illegittima perché non giustificata da accordi o altri titoli;
pag. 5/12 - le convenute non avevano assolto l'onere di provare che le attrici si erano disinteressate dell'immobile, onere su di loro incombente sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale per cui in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui il danno in re ipsa subito dal proprietario per il mancato godimento del bene è presunto iuris tantum e detta presunzione è superabile dall'occupante dimostrando il disinteresse del dominus per il bene;
- l'indennità veniva calcolata equitativamente con riferimento al danno figurativo qual è il valore locativo del bene, considerando i listini OMI del territorio e lo stato manutentivo del bene, a partire dall'apertura della successione.
Avverso l'indicata pronuncia interponevano tempestivo appello e Parte_1 [...]
, deducendo: I. erroneità e/o illogicità e/o contraddittorietà della sentenza nel Parte_2 capo con cui si è accertata la sussistenza di una occupazione sine titulo e si è condannato al pagamento di una indennità di occupazione;
II. erroneità della sentenza nel capo con cui si è deciso sulla quantificazione del danno;
III. richiesta di restituzione di quanto versato in forza della sentenza impugnata.
Si costituivano in appello e contestando i motivi di CP_1 CP_2 impugnazione.
Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per l'8.10.2024 con assegnazione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche.
Riassegnata la causa a un nuovo giudice relatore, veniva fissata una nuova udienza di rimessione della causa in decisione per il 18.11.2025.
2. L'appello è fondato.
Il primo e il secondo motivo di appello vanno trattati congiuntamente in quanto connessi e concernenti l'accertamento dell'occupazione sine titulo e la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.
Con il primo motivo le appellanti richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il comproprietario può utilizzare il bene comune anche individualmente, purché non escluda gli altri comunisti, che manifestino interesse, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene. Sostengono conseguentemente che le originarie attrici non hanno provato l'occupazione esclusiva del bene da parte delle appellanti, di pag. 6/12 averne richiesto il godimento e di aver ricevuto un rifiuto. In particolare, e CP_1 non hanno mai allegato di non avere le chiavi dell'immobile e e CP_2 Parte_1
non hanno mai ammesso che l'accesso allo stesso poteva avvenire solo con il Parte_2 loro consenso. Censurano infine la tesi per cui il danno del proprietario per mancato godimento sussista in re ipsa.
Con il secondo motivo lamentano, nella quantificazione dell'indennità, la mancata considerazione del fatto che solo una parte dell'immobile era occupato, la decorrenza del diritto all'indennità dall'apertura della successione anziché dalla notifica della citazione nonché il riferimento ai listini OMI senza che siano stati prodotti in giudizio.
Il primo motivo è fondato.
Come noto, l'art. 1102 c.c. detta disposizioni in materia di uso della cosa comune da parte del comproprietario, sottoponendolo al doppio limite consistente, da un lato, nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e, dall'altro, nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto.
Quanto al secondo limite, per costante orientamento giurisprudenziale, la nozione di pari uso della cosa comune non va intesa né nei termini di assoluta identità dell'utilizzo del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio (Cass. sez.2 n.8177 del 14/03/2022) né nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri (Cass.sez.2 nr. 18038 del 28/08/2020).
Non si richiede, allora, che il pari uso debba consistere nel medesimo uso che possa invece farne solo il singolo che si trovi in un rapporto particolare e diverso con la cosa, ma di uso - da parte degli altri - ma che possa essere effettivo, occorrendo individuare in concreto e non solo in astratto i sacrifici alle facoltà di godimento che tale modifica possa apportare, senza dar rilievo ad una astratta possibilità di uso alternativo o un suo ipotetico depotenziamento. Qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la pag. 7/12 massima espansione dell'uso individuale, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato solo dagli interessi altrui e ove sia possibile prevedere che gli altri contitolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Cass.sez.2 nr.980 del
10/01/2024).
Di conseguenza, è ben possibile il godimento esclusivo del bene da parte di un comunista, in quanto facoltà propria del diritto di comproprietà, purché non interdica gli altri comproprietari dallo sfruttamento del bene.
E, infatti, qualora l'uso individuale del bene non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere un'indennità per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto (Cass.sez. 2 nr. 31105 del 8.11.2023).
In sostanza, l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., oppure, quando strabordante, stabilita per accordo anche tacito tra i comunisti, non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano, per l'appunto, acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass.sez.2 n.4219 del 18/02/2025).
L'occupante, viceversa, arreca pregiudizio ai comunisti ed è pertanto tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, in quanto solo in tal caso sussiste il nesso di causalità giuridica come individuato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n.33645 del
15/11/2022) tra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia e la concreta possibilità di godimento pag. 8/12 che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Ciò in quanto il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento (Cass. SU.33645/2022 cit.)
Spetta, dunque, al comproprietario che agisca chiedendo l'indennità l'onere di provare, oltre al vantaggio patrimoniale tratto dal comproprietario che aveva la disponibilità esclusiva del bene comune, di averne chiesto l'utilizzo diretto e di non averlo ottenuto
(Cass. 4219/2015 cit.).
Nel caso di specie, il godimento esclusivo da parte di e è Parte_1 Parte_2 pacifico e non contestato limitatamente al primo piano e ad una porzione del garage al piano terra, in quanto abitati dalle stesse dal 1964 e ancora successivamente all'apertura della successione paterna.
Le altre porzioni dell'edificio, al contrario, risultano abbandonate o utilizzate sostanzialmente come deposito di beni ereditari, dunque nell'interesse di tutte le coeredi né e hanno dimostrato che le sorelle ne avessero mantenuto un CP_1 CP_2 uso esclusivo.
La circostanza delle chiavi, pacificamente in possesso di e , che Parte_1 Parte_2 avevano, infine, aperto al CTU nominato nella causa di divisione, non è certo indicativo di un uso esclusivo anche delle ulteriori porzioni di edificio, tenuto conto che, come emerge dalla relazione del l'arch. l'immobile è costituito da un edificio Tes_1 unifamiliare su tre piani collegati da una scala centrale, pensato e realizzato a suo tempo per far fronte alle esigenze abitative di un unico nucleo familiare numeroso e, dunque,
l'accesso è unico. Inoltre, è lo stesso CTU a dare conto che le porzioni a piano terra e al piano secondo risultano da tempo inutilizzate.
Il mancato possesso delle chiavi da parte di e (che si vorrebbe far CP_1 CP_2 desumere dai rinvii degli accessi del CTU per impossibilità di accedere all'edificio in assenza di e ) è un dato contestato dalle appellanti e, comunque, Parte_1 Parte_2 non rileva a fini del decidere nella misura in cui non è provato che e Parte_1 Pt_2
[...
avessero occupato in via esclusiva anche tali porzioni escludendo le sorelle né risulta che e avessero mai formalizzato una richiesta di copia CP_1 CP_2 delle chiavi alle sorelle per poter accedere alle porzioni inutilizzate. pag. 9/12 Con riferimento a piano abitato (da sempre) da e l'occupazione Parte_1 Pt_2 esclusiva del bene comune è pacifica e incontestata ma non legittima di per sé il diritto ad un'indennità in favore di e dal momento che le stesse sono CP_1 CP_2 rimaste inerti per anni, sostanzialmente disinteressandosi o accettando tacitamente lo stato delle cose, il che è coerente con il fatto che si tratta della casa di abitazione di e Parte_1 Pt_2
e non hanno, infatti, allegato né provato di aver mai diffidato le CP_1 CP_2 sorelle dall'uso esclusivo o di aver preteso il godimento diretto o indiretto del bene.
Non è significativa, sotto questo profilo, la domanda di divisione dell'immobile, poiché essa costituisce un diritto potestativo di ogni comproprietario a porre termine alla comunione e, in astratto, è giustificabile con svariate ragioni. Le appellate hanno dedotto la sussistenza di rapporti non collaborativi con le sorelle, tuttavia non hanno allegato di aver chiesto la divisione al fine di recuperare il possesso del bene da cui allegano di essere state estromesse. Tanto più che la domanda di divisione non è stata accompagnata da quella di pagamento dell'indennità, e ciò avvalora la tesi che non esprimesse una richiesta di godimento personale dell'immobile e un'opposizione all'uso esclusivo altrui.
Inoltre, gli ostacoli frapposti – volontariamente o meno (il CTU dà conto unicamente dell'impossibilità di contattare le occupanti e di un unico mancato appuntamento previamente concordato, tuttavia giustificato da un accesso in ospedale, in quanto l'accesso all'immobile era, infine, avvenuto con la collaborazione delle due gemelle) – da e allo svolgimento delle operazioni peritali non rilevano Parte_1 Parte_2 come opposizione al godimento delle sorelle, in quanto il consulente tecnico d'ufficio svolgeva un incarico del tutto estraneo ad un'eventuale istanza di utilizzo di
[...]
e . CP_2 CP_1
Da ultimo, neanche con la domanda introduttiva del presente giudizio è stata manifestata l'intenzione di godere del bene direttamente o locandolo a terzi, ma è stata soltanto richiesta l'indennità per una occupazione a cui non vi è prova di aver mai fatto opposizione.
Da quanto precede emerge che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 1102 c.c. da parte di e , in quanto il loro uso del bene comune è rimasto nei Parte_1 Parte_2
pag. 10/12 limiti indicati dalla norma e non è stata provata la lesione del diritto di comproprietà delle coeredi, le quali non hanno mai manifestato interesse per l'uso del bene né hanno allegato la concreta possibilità di godimento persa o provato alcun danno.
Il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda e la condanna di e alla restituzione della somma ricevuta da CP_1 CP_2 controparte a titolo di indennità di occupazione in esecuzione della sentenza di primo grado (oltre interessi, trattandosi di pagamento non dovuto, per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva in questa sede riformata, cfr. Cass. sez. 1 n.901 del 14/01/2025) essendo stata formulata tempestiva richiesta nell'atto di citazione in appello e documentato altresì l'avvenuto pagamento.
3. Regolamentazione delle spese.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 1 o 3, c.p.c. richiesta dalle appellanti, non sussistendo mala fede o colpa grave o condotte oggettivamente integranti abuso del processo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle appellate.
Esse vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del 13/03/2013).
Attesi la non particolare complessità della causa e il numero limitato di questioni, la liquidazione viene fatta secondo i valori di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM
147/2022 in prossimità dei minimi in considerazione dello scaglione di riferimento (€
5.201,00-26.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale;
pag. 11/12 istruttoria solo per il primo grado di giudizio) e con aumento contenuto nel minimo per la pluralità di parti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette e ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di pagamento di indennità di occupazione;
2) condanna e , in solido tra loro, a restituire a CP_1 CP_2 Pt_1
e la somma ricevuta a titolo di indennità di occupazione
[...] Parte_2 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal versamento al saldo;
3) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_2 Pt_1
e le spese del primo grado di giudizio che si liquidano in
[...] Parte_2
€ 3.000,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del
15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
4) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_1 CP_2 Pt_1
e le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano
[...] Parte_2 in € 340,00 per spese imponibili, € 382,50 per spese anticipate e € 2.380,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE RB CA PA
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
Vittoria Nichele magistrato ordinario in tirocinio. pag. 12/12