TRIB
Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/06/2024, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1553/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Loguercio, dom.ta come in atti;
Parte_1
attore
E
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Amelio Valentina, Controparte_1
dom. to come in atti;
convenuto
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di accertare e dichiarare la sussistenza in capo Controparte_1 all'attrice dei requisiti per l'applicazione dell'art. 21 bis D. L. n. 244/1995 convertito in L. 341/95 e, dichiarare il diritto dello stesso a conseguire il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile in atti individuato;
di trasferire ex art. 2932 c.c. all'attrice la proprietà dell'immobile spettante;
di accertare e liquidare i danni subiti dall'istante; di condannare, altresì, il al risarcimento del danno, CP_1 individuato in € 50.000,00 ed alla restituzione dei canoni non dovuti;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva il che eccepiva preliminarmente la prescrizione della domanda di Controparte_1
risarcimento per intervenuta prescrizione e/o compensazione dei rapporti credito-debito intervenuto tra le parti;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, vinte le spese.
In via preliminare.
Nessun pregio hanno l'eccezione di prescrizione e di compensazione con le partite di credito derivanti dal mancato versamento del prezzo per trasferimento di immobile, atteso che il si è costituito CP_1
tardivamente, in data 30.06.2022 mentre la prima udienza era fissata al 19.07.2022 (e differita al
21.07.2022) e pertanto è decaduto dalla formulazione di tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio quali appunto le eccezioni di prescrizione e compensazione.
Nel merito.
La domanda è fondata.
In particolare l'attrice deduceva di essere assegnataria di un alloggio prefabbricato costruito ai sensi della L. n. 219 del 1981 e di aver presentato istanza ex art. 21 bis, comma 3, D.L. n. 244 del 1995, conv. con L. 341/1995, per il trasferimento in proprietà dell'alloggio occupato;
di essere titolare del diritto al trasferimento in proprietà dell'immobile alla c.da Quattrograna n. 4 piano 1 pur se diverso da quello cui risultava essere assegnataria ex art. 219/1981, in cui in data
08.06.2021 ebbe a trasferirsi previo versamento di un anticipo su lavori per € 6.200,00; deduceva che con delibera di G.C. n. 860/2003 il nell'approvare il programma di recupero CP_1
e sostituzione Edilizia Residenziale Pubblica, aveva deliberato l'alienazione degli immobili attraverso il riscatto da parte degli assegnatari con priorità per gli aventi diritto ex art. 21 bis L. n.
341/95; che il dopo l'adozione della delibera, non aveva provveduto al trasferimento nonostante le CP_1
diffide degli aventi diritto;
che il Sez. di Salerno, con sentenza n. 2081 del 2008, nel declinare la propria Org_1
giurisdizione, aveva comunque affermato che il trasferimento si appalesa dovuto in caso di richiesta del privato e di sussistenza dei requisiti di legge, senza possibilità di poteri di scelta da parte dell'Amministrazione; che tuttavia il malgrado le successive delibere di G.C. n. 336 del 2008 sulla verifica delle CP_1
istanze prodotte e n. 824 del 2008 di impulso al procedimento, non aveva provveduto ai trasferimenti;
che ha formulato nei termini di legge la richiesta di cessione. Successivamente l'amministrazione Comunale avendo ottenuto ulteriori contributi per ricostruire\risanare i vecchi prefabbricati (tra i quali anche quello della sig.ra e dovendo Parte_1 abbattere e ricostruire alcuni immobili, proponeva all'istante lo spostamento in altro immobile;
detto spostamento, accettato dalla portava alla redazione di una determina dirigenziale Parte_1
(doc. 58 – determina n. 509/2011 con ulteriore num 4554 del novembre 2011) con la quale si disponeva il passaggio in proprietà del nuovo fabbricato, determina rimasta inattuata.
Ebbene tanto premesso l'art. 21 bis D.L. n. 244/1995 prevede che: “1. Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della e della Basilicata, ai sensi del decreto- Org_1
legge 19 marzo 1981, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.
2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.
3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dall'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa
l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.
5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.
6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre
1980.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni”.
La norma prevede una cessione in proprietà che non risulta subordinata ad alcuna valutazione di pubblico interesse da parte dell'ente, valutazione che, di fatto, è stata già compiuta dallo Stato, residuando all'amministrazione solo la verifica vincolata di accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.
Gli alloggi dedotti in lite sono stati costruiti dal Comune di in seguito al sisma del 23 CP_1
novembre 1980 con i fondi derivanti dai mutui contratti con la cassa depositi e prestiti e con ammortamento a carico dello Stato.
Vero è che l'art. 21 bis nella sua formulazione originaria non fa cenno dell'ente pubblico legittimato ad effettuare il trasferimento in proprietà; tuttavia la legge del 26 luglio 2005, n. 148 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio), ha aggiunto all'art. 21 bis il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti”.
Il riferimento al comune cedente consente, dunque, di affermare che l'ente deputato al trasferimento
è il . Controparte_1
La domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. è, pertanto, fondata e va accolta.
Orbene non vi è dubbio che, con riguardo agli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato, nei confronti dell'assegnatario sia configurato un vero e proprio diritto soggettivo potestativo al trasferimento in proprietà a titolo gratuito, subordinato alla sola condizione di una relazione stabile e continuativa, qualificata dalla formale assegnazione ancorché provvisoria, senza richiedere nessun altro requisito soggettivo e di reddito, come previsto, invece, dalle altre norme che si sono succedute in tema di trasferimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che pure hanno disciplinato le ipotesi di cessione degli alloggi di proprietà pubblica. La disposizione è conforme alla finalità della legge, che non è quella, propria dell'edilizia residenziale generalizzata di regolare le condizioni per le future assegnazioni e cessioni di alloggi popolari a determinate categorie di soggetti, bensì quella di soddisfare le esigenze abitative delle popolazioni colpite dal terremoto mediante la cessione in proprietà ed a titolo gratuito in favore di chi, alla data suddetta, si trovasse di fatto nel godimento dell'alloggio in base ad una formale assegnazione, e quindi a prescindere dal mancato riscontro dei requisiti soggettivi, fissati in via generale in materia di edilizia economica e popolare. Pertanto, già sulla base della sola previsione normativa, deve ritenersi consolidato il diritto alla cessione dell'immobile, che da quel momento neppure può più ritenersi nella disponibilità dell'ente pubblico
(cfr. Corte di Appello di Napoli, sent. n. 5287 del 2018).
Nel caso di specie il possesso dei requisiti di legge in capo all'attrice (qualità di assegnataria rectius terremotata – e presentazione della detta istanza nei termini) deve considerarsi fatto non contestato.
A ciò si aggiunga che con delibera di G.C. n. 392 del 27.02.2000 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Contratto di quartiere” e relativo programma di spostamento dell'inquilinato; in data 16.06.2004, con deliberazione commissariale n. 232, è stata approvata la variante relativa alla riqualificazione di n. 8 edifici, pertanto è stato concordato che la sig.ra fosse Parte_1 trasferita temporaneamente dall'alloggio sito in alla c.da Quattrograna Ovest n. 8 piano 3 CP_1
int. 7( fabbricato da demolire) all'alloggio sito in c.da Quattrograna Ovest n. 4 piano 1 int. 1 e locale cantina (cfr. all. 33 – all. 44 memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Parte attrice ha depositato (cfr. all.ti atto di citazione) l'elenco dei richiedenti assegnazione redatto dal Comune nel 2008, dal quale risulta richiedente la Parte_1
Il negli scritti difensivi non ha provato l'insussistenza del diritto soggettivo dell'istante, CP_1
nessuna contestazione è stata formalizzata dall'ente convenuto sul punto, il quale sostanzialmente giustifica l'omesso trasferimento con la necessità di procedere preliminarmente ai lavori di riqualificazione, evento questo che, al contrario, non legittima l'inerzia nel provvedere atteso che la legge subordina il trasferimento dell'alloggio ai requisiti illustrati senza alcun riconoscimento di potere discrezionale avente ad oggetto lo stato del bene e la necessità di eseguire o meno lavori sugli alloggi assegnati e da trasferire.
Nessuna norma, neanche richiamata dalla difesa del convenuto, prevede invero un potere autoritativo della PA suscettibile di incidere, affievolendolo, sul diritto soggettivo al trasferimento del bene riconosciuto all'assegnatario direttamente dalla legge.
Trattasi invero di una di quelle ipotesi normative in cui l'attività della PA è meramente ricognitiva della esistenza in capo al richiedente dei presupposti fissati dalla norma, cosicché ove tali presupposti siano integrati la PA ha l'obbligo di assumere il conseguente provvedimento.
Può quindi applicarsi al caso di specie l'art. 2932 c.c.
Il rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile, infatti, non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere "ex lege" (Cass. civ. Sez. II Sent., 30/03/2012, n. 5160), in caso di un obbligo a contrarre rimasto inadempiuto avente sia fonte contrattuale sia legale.
Nel caso de quo la fonte dell'obbligo a contrarre discende dalla legge e l'obbligo è rimasto inadempiuto.
La domanda va, dunque, accolta.
Sulla restituzione dei canoni versati.
L'attrice ha chiesto, altresì, la condanna del alla restituzione dei canoni indebitamente versati CP_1
dal 1995 al 2009.
La domanda è fondata.
3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dall'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto”.
Pertanto la norma concede un termine complessivo di nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione per la ricognizione da parte dei Comuni delle situazioni soggettive degli assegnatari, all'esito del quale vanno ritenuti non dovuti i canoni di locazione da parte degli assegnatari in possesso dei requisiti di legge abilitanti al trasferimento del bene.
Posto che la legge di conversione n. 341/1995 entrava in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione in GU – 18.08.1995- ne consegue che il diritto alla ripetizione dei canoni versati e non dovuti può ritenersi decorrente dal 1.6.1996.
Parte attrice ha documentato l'avvenuto versamento dei canoni per tutto il periodo dal 1.6.1996 sino a tutto il 2009, alla cui restituzione va condannato il convenuto oltre interessi dalle singole CP_1
scadenze al saldo.
Sulla domanda di risarcimento del danno.
Va disattesa la domanda risarcitoria, genericamente formulata, non avendo parte attrice allegato né provato alcun danno subito in conseguenza della ritardata acquisizione del bene, di cui ha, in ogni caso, stabilmente goduto negli anni. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza previa compensazione per ¼ in ragione del parziale accoglimento delle domande attoree e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo legale di concludere il contratto e, per l'effetto, dispone il trasferimento dal Comune di , in favore di CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in alla c.da Quattrograna Ovest n. 8, piano III°; CP_1
ordina al Conservatore dei RR.II di la trascrizione della presente sentenza con esonero da CP_1
ogni responsabilità; dichiara non dovuti i canoni di locazione dal 1.6.1996 e per l'effetto condanna il Controparte_1
alla restituzione delle somme versate a titolo di canoni di locazione dalla dal 1.6.1996 Parte_1
al 31.12.2009, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che si liquidano, all'esito Controparte_1 della compensazione per ¼, in € 2500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Avellino, 6.6.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1553/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Loguercio, dom.ta come in atti;
Parte_1
attore
E
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Amelio Valentina, Controparte_1
dom. to come in atti;
convenuto
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il al fine di accertare e dichiarare la sussistenza in capo Controparte_1 all'attrice dei requisiti per l'applicazione dell'art. 21 bis D. L. n. 244/1995 convertito in L. 341/95 e, dichiarare il diritto dello stesso a conseguire il trasferimento a titolo gratuito dell'immobile in atti individuato;
di trasferire ex art. 2932 c.c. all'attrice la proprietà dell'immobile spettante;
di accertare e liquidare i danni subiti dall'istante; di condannare, altresì, il al risarcimento del danno, CP_1 individuato in € 50.000,00 ed alla restituzione dei canoni non dovuti;
il tutto con vittoria di spese. Si costituiva il che eccepiva preliminarmente la prescrizione della domanda di Controparte_1
risarcimento per intervenuta prescrizione e/o compensazione dei rapporti credito-debito intervenuto tra le parti;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, vinte le spese.
In via preliminare.
Nessun pregio hanno l'eccezione di prescrizione e di compensazione con le partite di credito derivanti dal mancato versamento del prezzo per trasferimento di immobile, atteso che il si è costituito CP_1
tardivamente, in data 30.06.2022 mentre la prima udienza era fissata al 19.07.2022 (e differita al
21.07.2022) e pertanto è decaduto dalla formulazione di tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio quali appunto le eccezioni di prescrizione e compensazione.
Nel merito.
La domanda è fondata.
In particolare l'attrice deduceva di essere assegnataria di un alloggio prefabbricato costruito ai sensi della L. n. 219 del 1981 e di aver presentato istanza ex art. 21 bis, comma 3, D.L. n. 244 del 1995, conv. con L. 341/1995, per il trasferimento in proprietà dell'alloggio occupato;
di essere titolare del diritto al trasferimento in proprietà dell'immobile alla c.da Quattrograna n. 4 piano 1 pur se diverso da quello cui risultava essere assegnataria ex art. 219/1981, in cui in data
08.06.2021 ebbe a trasferirsi previo versamento di un anticipo su lavori per € 6.200,00; deduceva che con delibera di G.C. n. 860/2003 il nell'approvare il programma di recupero CP_1
e sostituzione Edilizia Residenziale Pubblica, aveva deliberato l'alienazione degli immobili attraverso il riscatto da parte degli assegnatari con priorità per gli aventi diritto ex art. 21 bis L. n.
341/95; che il dopo l'adozione della delibera, non aveva provveduto al trasferimento nonostante le CP_1
diffide degli aventi diritto;
che il Sez. di Salerno, con sentenza n. 2081 del 2008, nel declinare la propria Org_1
giurisdizione, aveva comunque affermato che il trasferimento si appalesa dovuto in caso di richiesta del privato e di sussistenza dei requisiti di legge, senza possibilità di poteri di scelta da parte dell'Amministrazione; che tuttavia il malgrado le successive delibere di G.C. n. 336 del 2008 sulla verifica delle CP_1
istanze prodotte e n. 824 del 2008 di impulso al procedimento, non aveva provveduto ai trasferimenti;
che ha formulato nei termini di legge la richiesta di cessione. Successivamente l'amministrazione Comunale avendo ottenuto ulteriori contributi per ricostruire\risanare i vecchi prefabbricati (tra i quali anche quello della sig.ra e dovendo Parte_1 abbattere e ricostruire alcuni immobili, proponeva all'istante lo spostamento in altro immobile;
detto spostamento, accettato dalla portava alla redazione di una determina dirigenziale Parte_1
(doc. 58 – determina n. 509/2011 con ulteriore num 4554 del novembre 2011) con la quale si disponeva il passaggio in proprietà del nuovo fabbricato, determina rimasta inattuata.
Ebbene tanto premesso l'art. 21 bis D.L. n. 244/1995 prevede che: “1. Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della e della Basilicata, ai sensi del decreto- Org_1
legge 19 marzo 1981, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.
2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.
3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dall'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa
l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.
5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.
6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre
1980.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni”.
La norma prevede una cessione in proprietà che non risulta subordinata ad alcuna valutazione di pubblico interesse da parte dell'ente, valutazione che, di fatto, è stata già compiuta dallo Stato, residuando all'amministrazione solo la verifica vincolata di accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.
Gli alloggi dedotti in lite sono stati costruiti dal Comune di in seguito al sisma del 23 CP_1
novembre 1980 con i fondi derivanti dai mutui contratti con la cassa depositi e prestiti e con ammortamento a carico dello Stato.
Vero è che l'art. 21 bis nella sua formulazione originaria non fa cenno dell'ente pubblico legittimato ad effettuare il trasferimento in proprietà; tuttavia la legge del 26 luglio 2005, n. 148 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio), ha aggiunto all'art. 21 bis il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti”.
Il riferimento al comune cedente consente, dunque, di affermare che l'ente deputato al trasferimento
è il . Controparte_1
La domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. è, pertanto, fondata e va accolta.
Orbene non vi è dubbio che, con riguardo agli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato, nei confronti dell'assegnatario sia configurato un vero e proprio diritto soggettivo potestativo al trasferimento in proprietà a titolo gratuito, subordinato alla sola condizione di una relazione stabile e continuativa, qualificata dalla formale assegnazione ancorché provvisoria, senza richiedere nessun altro requisito soggettivo e di reddito, come previsto, invece, dalle altre norme che si sono succedute in tema di trasferimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che pure hanno disciplinato le ipotesi di cessione degli alloggi di proprietà pubblica. La disposizione è conforme alla finalità della legge, che non è quella, propria dell'edilizia residenziale generalizzata di regolare le condizioni per le future assegnazioni e cessioni di alloggi popolari a determinate categorie di soggetti, bensì quella di soddisfare le esigenze abitative delle popolazioni colpite dal terremoto mediante la cessione in proprietà ed a titolo gratuito in favore di chi, alla data suddetta, si trovasse di fatto nel godimento dell'alloggio in base ad una formale assegnazione, e quindi a prescindere dal mancato riscontro dei requisiti soggettivi, fissati in via generale in materia di edilizia economica e popolare. Pertanto, già sulla base della sola previsione normativa, deve ritenersi consolidato il diritto alla cessione dell'immobile, che da quel momento neppure può più ritenersi nella disponibilità dell'ente pubblico
(cfr. Corte di Appello di Napoli, sent. n. 5287 del 2018).
Nel caso di specie il possesso dei requisiti di legge in capo all'attrice (qualità di assegnataria rectius terremotata – e presentazione della detta istanza nei termini) deve considerarsi fatto non contestato.
A ciò si aggiunga che con delibera di G.C. n. 392 del 27.02.2000 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Contratto di quartiere” e relativo programma di spostamento dell'inquilinato; in data 16.06.2004, con deliberazione commissariale n. 232, è stata approvata la variante relativa alla riqualificazione di n. 8 edifici, pertanto è stato concordato che la sig.ra fosse Parte_1 trasferita temporaneamente dall'alloggio sito in alla c.da Quattrograna Ovest n. 8 piano 3 CP_1
int. 7( fabbricato da demolire) all'alloggio sito in c.da Quattrograna Ovest n. 4 piano 1 int. 1 e locale cantina (cfr. all. 33 – all. 44 memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Parte attrice ha depositato (cfr. all.ti atto di citazione) l'elenco dei richiedenti assegnazione redatto dal Comune nel 2008, dal quale risulta richiedente la Parte_1
Il negli scritti difensivi non ha provato l'insussistenza del diritto soggettivo dell'istante, CP_1
nessuna contestazione è stata formalizzata dall'ente convenuto sul punto, il quale sostanzialmente giustifica l'omesso trasferimento con la necessità di procedere preliminarmente ai lavori di riqualificazione, evento questo che, al contrario, non legittima l'inerzia nel provvedere atteso che la legge subordina il trasferimento dell'alloggio ai requisiti illustrati senza alcun riconoscimento di potere discrezionale avente ad oggetto lo stato del bene e la necessità di eseguire o meno lavori sugli alloggi assegnati e da trasferire.
Nessuna norma, neanche richiamata dalla difesa del convenuto, prevede invero un potere autoritativo della PA suscettibile di incidere, affievolendolo, sul diritto soggettivo al trasferimento del bene riconosciuto all'assegnatario direttamente dalla legge.
Trattasi invero di una di quelle ipotesi normative in cui l'attività della PA è meramente ricognitiva della esistenza in capo al richiedente dei presupposti fissati dalla norma, cosicché ove tali presupposti siano integrati la PA ha l'obbligo di assumere il conseguente provvedimento.
Può quindi applicarsi al caso di specie l'art. 2932 c.c.
Il rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile, infatti, non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere "ex lege" (Cass. civ. Sez. II Sent., 30/03/2012, n. 5160), in caso di un obbligo a contrarre rimasto inadempiuto avente sia fonte contrattuale sia legale.
Nel caso de quo la fonte dell'obbligo a contrarre discende dalla legge e l'obbligo è rimasto inadempiuto.
La domanda va, dunque, accolta.
Sulla restituzione dei canoni versati.
L'attrice ha chiesto, altresì, la condanna del alla restituzione dei canoni indebitamente versati CP_1
dal 1995 al 2009.
La domanda è fondata.
3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dall'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto”.
Pertanto la norma concede un termine complessivo di nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione per la ricognizione da parte dei Comuni delle situazioni soggettive degli assegnatari, all'esito del quale vanno ritenuti non dovuti i canoni di locazione da parte degli assegnatari in possesso dei requisiti di legge abilitanti al trasferimento del bene.
Posto che la legge di conversione n. 341/1995 entrava in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione in GU – 18.08.1995- ne consegue che il diritto alla ripetizione dei canoni versati e non dovuti può ritenersi decorrente dal 1.6.1996.
Parte attrice ha documentato l'avvenuto versamento dei canoni per tutto il periodo dal 1.6.1996 sino a tutto il 2009, alla cui restituzione va condannato il convenuto oltre interessi dalle singole CP_1
scadenze al saldo.
Sulla domanda di risarcimento del danno.
Va disattesa la domanda risarcitoria, genericamente formulata, non avendo parte attrice allegato né provato alcun danno subito in conseguenza della ritardata acquisizione del bene, di cui ha, in ogni caso, stabilmente goduto negli anni. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza previa compensazione per ¼ in ragione del parziale accoglimento delle domande attoree e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo legale di concludere il contratto e, per l'effetto, dispone il trasferimento dal Comune di , in favore di CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in alla c.da Quattrograna Ovest n. 8, piano III°; CP_1
ordina al Conservatore dei RR.II di la trascrizione della presente sentenza con esonero da CP_1
ogni responsabilità; dichiara non dovuti i canoni di locazione dal 1.6.1996 e per l'effetto condanna il Controparte_1
alla restituzione delle somme versate a titolo di canoni di locazione dalla dal 1.6.1996 Parte_1
al 31.12.2009, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che si liquidano, all'esito Controparte_1 della compensazione per ¼, in € 2500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Avellino, 6.6.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino