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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5794 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2047/2024 R.G., vertente
TRA
, C.F , con sede legale in Roma, Viale Europa Parte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Rosita Leone (C.F.:
) e dall'avv. Adelina Bianco (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
entrambe dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio del 04/05/2022 – rep. 55418 raccolta 16104 - elettivamente domiciliate in Per_1
Napoli, presso Affari Legali di - sita in Napoli alla Piazza Matteotti n.2, Parte_1
indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
Appellante
E
(C.F.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._3
Napoli (NA) il 10.04.1950 e (C.F. ) Controparte_2 C.F._4
nata a [...] il [...], eredi di rappresentati e Persona_2 difesi dall'Avv. FRAGASSO GIULIO, C.F. , in virtù di C.F._5
mandato in atti;
Appellati
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione precedentemente fissata in data 02.10.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione udienza, e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Persona_2
convenivano in giudizio deducendo di essere titolari iure
[...] Parte_1
hereditatis di due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q, n. 000.821 e n.
000.242, di Lire 1.000.000 cadauno, emessi il primo in data 01/12/1987 e il secondo in data 02/02/1987, per i quali, avevano riscosso un importo nettamente inferiore al dovuto al momento della presentazione dei buoni per il rimborso.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano di: “Accertare e dichiarare il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione dei predetti titoli, così come riportati sui summenzionati buoni fruttiferi mediante apposita tabella recante tassi d'interesse che sarebbero maturati nel corso degli anni sino alla scadenza e che prevedevano i seguenti tassi d'interesse per i buoni n.242 e n.821 “8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,50% dal 11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno, dal 21° al 30° anno l'applicazione dei tassi d'interesse di L. 131.275 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione;
-che tale somma non è di 12.254,58 come liquidato da
[...]
ma di € 13.425,59, quindi con una differenza che deve essere Parte_1
riconosciuta ai sig.ri e di € 1.171,01 come da Controparte_1 Controparte_2
perizia del dott. oltre alle spese sostenute dai sig.ri per la Persona_3 CP_1
suindicata perizia pari ad € 312,00 ( come da pro-forma di fattura che si al-lega); e quindi condannare in persona del legale pro tempore, con sede Parte_1
in Roma al Viale Europa n. 190 e in favore dei sig.ri e Controparte_1 [...]
della somma complessiva di € 1.483,01 relativa alla differenza tra la CP_2
somma già liquidata da parte di (12.254,58) e quella riportata sulla tabella del Pt_1
buono fruttifero più le spese della perizia pari a 13.737,59, oltre gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Si costituiva la resistente , contestando la fondatezza degli avversi Parte_1
assunti e, in particolare, evidenziando che le difese svolte da controparte non erano afferenti alla tipologia di buoni oggetto di causa appartenenti alla serie Q ed ai quali veniva applicato un diverso calcolo per quanto attiene alla ritenuta fiscale e non all'ipotetica differenza degli interessi dal 21° al 30° anno.
In definitiva, la resistenza chiedeva: “nel merito, rigettare tutte le domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Con ordinanza n. 4429/2024 il Tribunale di Nola così provvedeva: “- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 1.171,01, oltre interessi legali dalla data di scadenza del titolo al soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna parte resistente alla rifusione del restante 50% in favore del procuratore antistatario parte ricorrente;
tale quota è liquidata in € 638,00 per compensi professionali, € 138,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente”.
Il giudizio di secondo grado
Avverso detta ordinanza proponeva rituale appello , esponendo i Parte_1
seguenti motivi di censura:
1) Error in iudicando e violazione delle norme regolatrici della materia - censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice a quo;
2) Assoluta contraddittorietà di motivazione in diritto e violazione della normativa applicabile ratione temporis- Sulla disapplicazione del D.M. del 23/06/1997
(G.U. n. 145 del 26/06/1997);
3) Erronea percezione delle risultanze istruttorie e violazione degli art. 115 c.p.c. e
116 c.p.c. – erronea valutazione e determinazione dei conteggi della consulenza tecnica d'ufficio;
4) Sull'ingiusta ed erronea condanna alle spese legali.
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare e nel merito: - riformare e/o annullare l'ordinanza Cron. n. 4429/2024 emessa nel proc. Rg
8709/2019, dal Tribunale di Nola, dott. Todisco, in data 27/03/2024, comunicata in pari data e non notificata accogliendo i motivi tutti di appello;
- rigettare conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo
e secondo grado dagli odierni appellati, per tutto quanto esposto;
- per l'effetto condannare gli odierni appellati alla restituzione di tutte le somme percepite e come liquidate da in esecuzione dell'ordinanza Cron. n. 4429/2024 Parte_1
emessa nel proc. Rg 8709/2019, dal Tribunale di Nola, dott. Todisco, emessa in data
27/03/2024 e comunicata in pari data nonché al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituivano gli appellati e , i quali chiedevano, Controparte_1 Controparte_2
in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
ex art 342 cpc e, in subordine, di rigettare l'impugnazione soprattutto alla luce
[...]
delle corrette risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di secondo grado da attribuirsi al procuratore costituito anticipatario.
Depositate memorie scritte ex art 352 cpc all'esito dell'udienza del 02.10.2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
I Motivi della decisione
1.1In via preliminare, non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., anche ove si guardi alle modifiche apportate a tale previsione dal d.lgs. n.
149/2022, il cui intento è stato quello di recepire un principio consolidato in seno alla giurisprudenza che reputa sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass. n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e ha esplicitato le ragioni di critica che dovrebbero indurre la OR a rivederle per ottenere il rigetto della domanda di controparte.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
1.2.Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
È opportuno precisare che oggetto del contendere è il criterio da seguire per la determinazione della base di calcolo degli interessi prodotti dai buoni postali della serie
Q e, in particolare, le modalità di calcolo della ritenuta fiscale rispetto ai predetti interessi.
I buoni fruttiferi postali, fino al 1986 esenti da imposte, per effetto del Decreto Lecce
19 settembre 1986 n. 556, a partire dal 21 settembre 1986 sono stati assoggettati alla ritenuta d'imposta prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973, che, per i buoni della serie Q in esame, era calcolata sulla base di un'aliquota pari al 6,25% sino al 31 agosto
1987 e del 12,5% dal 1° settembre 1987.
I buoni della serie Q, come quelli per cui è causa, producono interessi nominali dell'8% per i primi cinque anni, del 9% per il secondo quinquennio, del 10,5% per il terzo quinquennio e del 12% per il restante periodo sino alla scadenza. Più precisamente, il calcolo degli interessi sui buoni fruttiferi postali della serie Q viene svolto non mediante la mera applicazione del tasso di interessi sul capitale originariamente investito, ma con modalità complesse: - per i primi venti anni di vita del buono, si applica un sistema di calcolo mediante la c.d. capitalizzazione composta, ossia inglobando gli interessi che maturano di anno in anno nel c.d. montante, che è costituito dalla somma tra il capitale inizialmente investito e gli interessi sullo stesso maturati nel corso del tempo;
- dal ventunesimo anno di vita del buono e per i restanti dieci anni, con applicazione dell'interesse semplice del 12%, assumendo come base di calcolo il montante raggiunto al termine dei primi venti anni.
Gli interessi, pertanto, non maturano, per tutto il periodo di tempo di durata del buono, utilizzando come base il capitale investito, ma, per i primi venti anni, per effetto della applicazione del sistema della capitalizzazione composta, al capitale investito vengono sommati via via gli interessi maturati nel corso di ciascun anno, concorrendo a formare il c.d. montante.
Per quanto concerne le somme dovute a titolo di interessi per i primi venti anni di durata dei buoni postali per cui è causa, appartenenti alla serie Q, risulta pacifica ed evidente la debenza degli interessi ai tassi e con la capitalizzazione periodica indicata a tergo dei titoli in oggetto, come sopra indicata specificamente.
Ciò posto, la decisione di prime cure non applica correttamente nella liquidazione degli interessi dei buoni postali fruttiferi in questione quanto prescritto dall'art. 7 del sopravvenuto DM Min. Tesoro del 23.06.1997, pubbl. nella G.U. n. 145/1997, che così recita: “per i buoni FP delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R, ed S emessi fino al 31.12.1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”. Pertanto, l'interesse non deve essere capitalizzato al lordo e la ritenuta fiscale non va calcolata e detratta al momento del rimborso.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ha offerto due calcoli alternativi sulla base di una differente metodologia. La prima soluzione fatta propria dal Tribunale non tiene conto dell'applicazione della ritenuta secondo il criterio di competenza correttamente invocato da . Pt_1
Ed, invero, per i primi venti anni gli interessi maturati vanno annualmente capitalizzati al netto della ritenuta fiscale, cioè previa sottrazione dal loro ammontare annuo della ritenuta fiscale di legge. Ne consegue che anche il montante per il calcolo degli interessi dal 20° al 30° anno risulterà inferiore a quello indicato dal consulente nella prima ipotesi di calcolo e su tale minore base di calcolo andranno quindi determinati gli interessi ulteriori in regime di capitalizzazione semplice (ovvero senza capitalizzazione periodica), che risulteranno pertanto minori nel loro complesso rispetto a quelli richiesti e liquidati dal primo Giudice.
Al riguardo, deve evidenziarsi che il consulente tecnico d'ufficio giustificava i risultati del primo conteggio relativo agli interessi bimestrali (con capitalizzazione semplice) da pagarsi dopo il 20° anno, pari a £ 131.275 (€ 67,80), affermando di aver applicando il tasso di interesse del 12% al maturato al 20° anno, calcolato senza tener Pt_2
conto delle ritenute fiscali relative agli interessi maturati nei primi 20 anni, in contrasto con il necessario criterio di competenza sopra indicato.
È infine opportuno precisare a riguardo che, secondo il consolidato e costante orientamento espresso sia dalla OR di Cassazione a SSUU con sentenza n. 3963/2019 che dalla OR Costituzionale nella decisione n. 26/2020, i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art. 173 DPR 156/19, tra cui rientra anche il citato DM Tesoro del 23.06.1997, hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'art. 1339 cc secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (cd. potere di etero regolamentazione del contratto), per cui non vi è dubbio sulla efficacia cogente del DM in oggetto ove ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, come quelli oggetto di causa, vadano capitalizzati per i primi venti anni al netto della ritenuta fiscale. A conferma di quanto sopra va sottolineato il costante principio espresso dalla Suprema
OR (vedi Cass. sent. n. 27809/2005, e Cass. ordinanze nn. 4384, 4748, 4751 e 4763 del 2022) secondo cui i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e non titoli di credito e tale natura giuridica è compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli operata da un successivo provvedimento normativo di natura secondaria.
Inoltre, nella detta sentenza a SSUU n. 3963/2019 la OR di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del potere di variazione anche in peius prevista attraverso il predetto meccanismo della delega dall'art. 173 DPR 156/1973, ha statuito che in tema di buoni postali fruttiferi la disciplina contenuta nel poi abrogato art. 173 DPR
156/1973, come novellato dall'art. 1 DL 460/1974 convertito in Legge 588/1974, che per l'appunto consentiva variazioni anche in peius del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione per i rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore del DM Tesoro del 19.12.2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell'art. 173 DPR 156/73, di cui all'art. 7 comma 3 D.lgs
284/1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriormente vigenti ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare anche l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva evidentemente configurato una previsione di contenuto adattativo e facoltativo e non vincolante per il decreto ministeriale, per cui l'art. 9 del citato DM 19.12.2000, nel ribadire che i buoni postali fruttiferi delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore (tra cui rientra la serie Q oggetto di causa) restano soggetti alla previgente disciplina (ovvero con riguardo ai buoni postali oggetto di causa a quella di cui all'art. 7 del DM Tesoro del 23.06.1997), non si è quindi posto in conflitto con una norma di rango superiore.
Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va accolto e in riforma dell'ordinanza appellata, va rigettata l'originaria domanda degli appellati. Va infine dichiarata inammissibile, fatta salva quindi la possibilità di riproposizione in separata sede, la domanda di di condanna degli appellati alla Parte_1
restituzione di quanto già indebitamente da essa liquidato in loro favore in esecuzione della sentenza di primo grado.
Essa risulta infatti generica ed indeterminata nel petitum, non essendo stata affatto indicata la somma di cui si chiede la restituzione, né individuati e tempi e modalità del pagamento.
Le spese di giudizio
Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti, soprattutto nella giurisprudenza di merito, rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc.
P.Q.M.
La OR di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande proposte dagli appellati;
2) Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante di Parte_1
condanna degli appellati alla restituzione di quanto da essa versato in loro favore in esecuzione dell'ordinanza appellata;
3) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 10/10/2025
Il Consigliere est.
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2047/2024 R.G., vertente
TRA
, C.F , con sede legale in Roma, Viale Europa Parte_1 P.IVA_1
190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Rosita Leone (C.F.:
) e dall'avv. Adelina Bianco (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
entrambe dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio del 04/05/2022 – rep. 55418 raccolta 16104 - elettivamente domiciliate in Per_1
Napoli, presso Affari Legali di - sita in Napoli alla Piazza Matteotti n.2, Parte_1
indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
Appellante
E
(C.F.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._3
Napoli (NA) il 10.04.1950 e (C.F. ) Controparte_2 C.F._4
nata a [...] il [...], eredi di rappresentati e Persona_2 difesi dall'Avv. FRAGASSO GIULIO, C.F. , in virtù di C.F._5
mandato in atti;
Appellati
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione precedentemente fissata in data 02.10.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c, ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione udienza, e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Persona_2
convenivano in giudizio deducendo di essere titolari iure
[...] Parte_1
hereditatis di due buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q, n. 000.821 e n.
000.242, di Lire 1.000.000 cadauno, emessi il primo in data 01/12/1987 e il secondo in data 02/02/1987, per i quali, avevano riscosso un importo nettamente inferiore al dovuto al momento della presentazione dei buoni per il rimborso.
Pertanto, i ricorrenti chiedevano di: “Accertare e dichiarare il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione dei predetti titoli, così come riportati sui summenzionati buoni fruttiferi mediante apposita tabella recante tassi d'interesse che sarebbero maturati nel corso degli anni sino alla scadenza e che prevedevano i seguenti tassi d'interesse per i buoni n.242 e n.821 “8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,50% dal 11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno, dal 21° al 30° anno l'applicazione dei tassi d'interesse di L. 131.275 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione;
-che tale somma non è di 12.254,58 come liquidato da
[...]
ma di € 13.425,59, quindi con una differenza che deve essere Parte_1
riconosciuta ai sig.ri e di € 1.171,01 come da Controparte_1 Controparte_2
perizia del dott. oltre alle spese sostenute dai sig.ri per la Persona_3 CP_1
suindicata perizia pari ad € 312,00 ( come da pro-forma di fattura che si al-lega); e quindi condannare in persona del legale pro tempore, con sede Parte_1
in Roma al Viale Europa n. 190 e in favore dei sig.ri e Controparte_1 [...]
della somma complessiva di € 1.483,01 relativa alla differenza tra la CP_2
somma già liquidata da parte di (12.254,58) e quella riportata sulla tabella del Pt_1
buono fruttifero più le spese della perizia pari a 13.737,59, oltre gli interessi legali codicistici dalla data di scadenza del titolo fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente procedimento, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15% con attribuzione al procuratore costituito anticipatario”.
Si costituiva la resistente , contestando la fondatezza degli avversi Parte_1
assunti e, in particolare, evidenziando che le difese svolte da controparte non erano afferenti alla tipologia di buoni oggetto di causa appartenenti alla serie Q ed ai quali veniva applicato un diverso calcolo per quanto attiene alla ritenuta fiscale e non all'ipotetica differenza degli interessi dal 21° al 30° anno.
In definitiva, la resistenza chiedeva: “nel merito, rigettare tutte le domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Con ordinanza n. 4429/2024 il Tribunale di Nola così provvedeva: “- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 1.171,01, oltre interessi legali dalla data di scadenza del titolo al soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna parte resistente alla rifusione del restante 50% in favore del procuratore antistatario parte ricorrente;
tale quota è liquidata in € 638,00 per compensi professionali, € 138,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente”.
Il giudizio di secondo grado
Avverso detta ordinanza proponeva rituale appello , esponendo i Parte_1
seguenti motivi di censura:
1) Error in iudicando e violazione delle norme regolatrici della materia - censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice a quo;
2) Assoluta contraddittorietà di motivazione in diritto e violazione della normativa applicabile ratione temporis- Sulla disapplicazione del D.M. del 23/06/1997
(G.U. n. 145 del 26/06/1997);
3) Erronea percezione delle risultanze istruttorie e violazione degli art. 115 c.p.c. e
116 c.p.c. – erronea valutazione e determinazione dei conteggi della consulenza tecnica d'ufficio;
4) Sull'ingiusta ed erronea condanna alle spese legali.
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare e nel merito: - riformare e/o annullare l'ordinanza Cron. n. 4429/2024 emessa nel proc. Rg
8709/2019, dal Tribunale di Nola, dott. Todisco, in data 27/03/2024, comunicata in pari data e non notificata accogliendo i motivi tutti di appello;
- rigettare conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo
e secondo grado dagli odierni appellati, per tutto quanto esposto;
- per l'effetto condannare gli odierni appellati alla restituzione di tutte le somme percepite e come liquidate da in esecuzione dell'ordinanza Cron. n. 4429/2024 Parte_1
emessa nel proc. Rg 8709/2019, dal Tribunale di Nola, dott. Todisco, emessa in data
27/03/2024 e comunicata in pari data nonché al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituivano gli appellati e , i quali chiedevano, Controparte_1 Controparte_2
in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
ex art 342 cpc e, in subordine, di rigettare l'impugnazione soprattutto alla luce
[...]
delle corrette risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di secondo grado da attribuirsi al procuratore costituito anticipatario.
Depositate memorie scritte ex art 352 cpc all'esito dell'udienza del 02.10.2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
I Motivi della decisione
1.1In via preliminare, non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., anche ove si guardi alle modifiche apportate a tale previsione dal d.lgs. n.
149/2022, il cui intento è stato quello di recepire un principio consolidato in seno alla giurisprudenza che reputa sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass. n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e ha esplicitato le ragioni di critica che dovrebbero indurre la OR a rivederle per ottenere il rigetto della domanda di controparte.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
1.2.Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
È opportuno precisare che oggetto del contendere è il criterio da seguire per la determinazione della base di calcolo degli interessi prodotti dai buoni postali della serie
Q e, in particolare, le modalità di calcolo della ritenuta fiscale rispetto ai predetti interessi.
I buoni fruttiferi postali, fino al 1986 esenti da imposte, per effetto del Decreto Lecce
19 settembre 1986 n. 556, a partire dal 21 settembre 1986 sono stati assoggettati alla ritenuta d'imposta prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973, che, per i buoni della serie Q in esame, era calcolata sulla base di un'aliquota pari al 6,25% sino al 31 agosto
1987 e del 12,5% dal 1° settembre 1987.
I buoni della serie Q, come quelli per cui è causa, producono interessi nominali dell'8% per i primi cinque anni, del 9% per il secondo quinquennio, del 10,5% per il terzo quinquennio e del 12% per il restante periodo sino alla scadenza. Più precisamente, il calcolo degli interessi sui buoni fruttiferi postali della serie Q viene svolto non mediante la mera applicazione del tasso di interessi sul capitale originariamente investito, ma con modalità complesse: - per i primi venti anni di vita del buono, si applica un sistema di calcolo mediante la c.d. capitalizzazione composta, ossia inglobando gli interessi che maturano di anno in anno nel c.d. montante, che è costituito dalla somma tra il capitale inizialmente investito e gli interessi sullo stesso maturati nel corso del tempo;
- dal ventunesimo anno di vita del buono e per i restanti dieci anni, con applicazione dell'interesse semplice del 12%, assumendo come base di calcolo il montante raggiunto al termine dei primi venti anni.
Gli interessi, pertanto, non maturano, per tutto il periodo di tempo di durata del buono, utilizzando come base il capitale investito, ma, per i primi venti anni, per effetto della applicazione del sistema della capitalizzazione composta, al capitale investito vengono sommati via via gli interessi maturati nel corso di ciascun anno, concorrendo a formare il c.d. montante.
Per quanto concerne le somme dovute a titolo di interessi per i primi venti anni di durata dei buoni postali per cui è causa, appartenenti alla serie Q, risulta pacifica ed evidente la debenza degli interessi ai tassi e con la capitalizzazione periodica indicata a tergo dei titoli in oggetto, come sopra indicata specificamente.
Ciò posto, la decisione di prime cure non applica correttamente nella liquidazione degli interessi dei buoni postali fruttiferi in questione quanto prescritto dall'art. 7 del sopravvenuto DM Min. Tesoro del 23.06.1997, pubbl. nella G.U. n. 145/1997, che così recita: “per i buoni FP delle serie ordinarie contraddistinte dalle lettere Q, R, ed S emessi fino al 31.12.1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”. Pertanto, l'interesse non deve essere capitalizzato al lordo e la ritenuta fiscale non va calcolata e detratta al momento del rimborso.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ha offerto due calcoli alternativi sulla base di una differente metodologia. La prima soluzione fatta propria dal Tribunale non tiene conto dell'applicazione della ritenuta secondo il criterio di competenza correttamente invocato da . Pt_1
Ed, invero, per i primi venti anni gli interessi maturati vanno annualmente capitalizzati al netto della ritenuta fiscale, cioè previa sottrazione dal loro ammontare annuo della ritenuta fiscale di legge. Ne consegue che anche il montante per il calcolo degli interessi dal 20° al 30° anno risulterà inferiore a quello indicato dal consulente nella prima ipotesi di calcolo e su tale minore base di calcolo andranno quindi determinati gli interessi ulteriori in regime di capitalizzazione semplice (ovvero senza capitalizzazione periodica), che risulteranno pertanto minori nel loro complesso rispetto a quelli richiesti e liquidati dal primo Giudice.
Al riguardo, deve evidenziarsi che il consulente tecnico d'ufficio giustificava i risultati del primo conteggio relativo agli interessi bimestrali (con capitalizzazione semplice) da pagarsi dopo il 20° anno, pari a £ 131.275 (€ 67,80), affermando di aver applicando il tasso di interesse del 12% al maturato al 20° anno, calcolato senza tener Pt_2
conto delle ritenute fiscali relative agli interessi maturati nei primi 20 anni, in contrasto con il necessario criterio di competenza sopra indicato.
È infine opportuno precisare a riguardo che, secondo il consolidato e costante orientamento espresso sia dalla OR di Cassazione a SSUU con sentenza n. 3963/2019 che dalla OR Costituzionale nella decisione n. 26/2020, i decreti ministeriali attuativi della delega di cui all'art. 173 DPR 156/19, tra cui rientra anche il citato DM Tesoro del 23.06.1997, hanno il potere di integrare il contratto relativo ai buoni postali fruttiferi in virtù dell'art. 1339 cc secondo cui le clausole ed i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (cd. potere di etero regolamentazione del contratto), per cui non vi è dubbio sulla efficacia cogente del DM in oggetto ove ha espressamente previsto che gli interessi maturati per i buoni della serie Q, come quelli oggetto di causa, vadano capitalizzati per i primi venti anni al netto della ritenuta fiscale. A conferma di quanto sopra va sottolineato il costante principio espresso dalla Suprema
OR (vedi Cass. sent. n. 27809/2005, e Cass. ordinanze nn. 4384, 4748, 4751 e 4763 del 2022) secondo cui i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e non titoli di credito e tale natura giuridica è compatibile con una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli operata da un successivo provvedimento normativo di natura secondaria.
Inoltre, nella detta sentenza a SSUU n. 3963/2019 la OR di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del potere di variazione anche in peius prevista attraverso il predetto meccanismo della delega dall'art. 173 DPR 156/1973, ha statuito che in tema di buoni postali fruttiferi la disciplina contenuta nel poi abrogato art. 173 DPR
156/1973, come novellato dall'art. 1 DL 460/1974 convertito in Legge 588/1974, che per l'appunto consentiva variazioni anche in peius del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, continua a trovare applicazione per i rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore del DM Tesoro del 19.12.2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell'art. 173 DPR 156/73, di cui all'art. 7 comma 3 D.lgs
284/1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriormente vigenti ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare anche l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva evidentemente configurato una previsione di contenuto adattativo e facoltativo e non vincolante per il decreto ministeriale, per cui l'art. 9 del citato DM 19.12.2000, nel ribadire che i buoni postali fruttiferi delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore (tra cui rientra la serie Q oggetto di causa) restano soggetti alla previgente disciplina (ovvero con riguardo ai buoni postali oggetto di causa a quella di cui all'art. 7 del DM Tesoro del 23.06.1997), non si è quindi posto in conflitto con una norma di rango superiore.
Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va accolto e in riforma dell'ordinanza appellata, va rigettata l'originaria domanda degli appellati. Va infine dichiarata inammissibile, fatta salva quindi la possibilità di riproposizione in separata sede, la domanda di di condanna degli appellati alla Parte_1
restituzione di quanto già indebitamente da essa liquidato in loro favore in esecuzione della sentenza di primo grado.
Essa risulta infatti generica ed indeterminata nel petitum, non essendo stata affatto indicata la somma di cui si chiede la restituzione, né individuati e tempi e modalità del pagamento.
Le spese di giudizio
Considerati i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti, soprattutto nella giurisprudenza di merito, rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc.
P.Q.M.
La OR di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande proposte dagli appellati;
2) Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante di Parte_1
condanna degli appellati alla restituzione di quanto da essa versato in loro favore in esecuzione dell'ordinanza appellata;
3) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 10/10/2025
Il Consigliere est.
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio