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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1868/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_2
Terme (CZ), al Corso G. Nicotera n. 158, presso lo studio dell'Avv. Francesco De Sensi, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(C.F. e P.I. ), in persona del suo procuratore alle liti Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Domenico Vizzone, in forza di procura speciale rep. 186905 racc. 30367 reg. il 18.12.2014
Notaio dott. di Treviso, elettivamente domiciliata presso il suo studio Persona_1 in Roma, alla via Cratilo di Atene n. 31, rappresentata e difesa dallo stesso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni Parte_1 contraria istanza, ed in riforma dell'Ordinanza impugnata, per le causali di cui alla parte motiva:
1) accertare e dichiarare che (i) i furti dei veicoli Iveco, targati EZ942YR e EZ939YR sono coperti dalle corrispondenti polizze (ii) è legittimata a ricevere il corrispondente Parte_1
1 pagamento avendo provveduto a saldare la concedente BNP AR e per l'effetto condannare al pagamento dell'importo pari ad € 27.000,00 per ogni singolo sinistro Controparte_1
o la maggior o minor somma che si riterrà di giustizia in favore della Parte_1
2) in subordine, nel caso di conferma dell'ordinanza di primo grado, rideterminare le spese del relativo giudizio in € 2.767,00.
Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio”.
Per “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata per la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c.; in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile perché fondato su documenti preesistenti al ricorso di primo grado, senza che la parte abbia dimostrato di non aver potuto produrli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile, con condanna alle spese anche di questo grado del giudizio, rideterminando quelle di primo grado quanto meno al minimo previsto dal D.M. 55/94; in via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto confermando la decisione gravata, con condanna alle spese e competenze di lite anche di questo grado rideterminando quelle di primo grado quanto meno al minimo previsto dal D.M. 55/94; in via subordinata, nella la denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello rigettare comunque la domanda nel merito non avendo la ricorrente né in primo grado né in grado di appello richiesto di provare il fatto storico furto e la entità del danno risarcibile, con condanna alle spese e competenze di lite anche di questo grado rideterminando quelle di primo grado quanto meno al minimo previsto dal D.M. 55/94; in via ancora più subordinata, in accoglimento delle eccezioni non esaminate dal primo giudice perché ritenute assorbite, rigettare la domanda attrice per mancanza di prova dell'evento furto e di un danno risarcibile, per la non indennizzabilità del sinistro per colpa grave dell'assicurato, con condanna alle spese e competenze anche di questo grado del giudizio rideterminando quelle di primo grado quanto meno al minimo previsto dal D.M. 55/94; in ogni caso limitare l'indennizzo alla minor somma realmente dovuta e provata, secondo le condizioni e limiti di polizza, tenendo conto dello scoperto contrattuale e della franchigia, in questo caso con compensazione delle spese e competenze del presente giudizio”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
2 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 22.01.2019, in persona Parte_1 del legale rappresentate pro tempore, ha convenuto in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 27.000,00 per ogni singolo sinistro quale indennizzo dovuto in virtù delle polizze stipulate con la compagnia assicurativa per il furto totale dei veicoli Iveco targati EZ942YR e EZ939YR.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha assunto che:
➢ in forza di tre contratti di locazione finanziaria con la BNP AR, è utilizzatrice di altrettanti mezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti nella Città di Cosenza;
➢ i suddetti mezzi sono stati oggetto di furto da parte di ignoti e nello specifico: 1) in data
02.07.2016, il Veicolo Iveco, targato EZ936YR; 2) in data 19.07.2016, il Veicolo Iveco, targato EZ942YR; 3) in data 22.07.2016, il Veicolo Iveco, targato EZ939YR;
➢ i suddetti mezzi sono stati oggetto di polizza assicurativa stipulata con Controparte_1
[...]
➢ i sinistri sono stati regolarmente denunciati alla compagnia assicurativa ma, nonostante ciò, in data 21.02.2017 la società BNP AR EA ha comunicato di non aver ricevuto alcuna liquidazione dalla compagnia assicurativa e, pertanto, ha richiesto alla ricorrente il pagamento della posizione debitoria per tutti i mezzi oggetto di furto;
➢ in data 27.03.2017, ha comunicato che “i furti in oggetto, non sono indennizzabili CP_1 in quanto non verificatisi secondo le modalità denunciate”;
➢ a seguito delle contestazioni della ricorrente, la compagnia assicurativa ha inviato un assegno di euro 27.000,00 ma solo relativamente al furto del mezzo EZ936YR e confermando la precedente determinazione in relazione agli altri due;
➢ in particolare, in relazione ai furti avvenuti il 19.07.2016 e il 22.07.2016 la compagnia assicurativa ha inviato una lettera del seguente tenore: “Ai sensi dell'Appendice di polizza
n.1 Modello X005 il furto non risulta indennizzabile”;
➢ secondo tale appendice “restano esclusi i danni determinati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato”;
➢ sul punto, la ricorrente ha evidenziato che i furti sono stati commessi da soggetti terzi allorquando l'operatore ecologico incaricato del servizio è sceso dal mezzo per poter caricare i rifiuti lasciando il motore acceso ma al solo fine di permettere il funzionamento della pala che compatta i rifiuti;
3 ➢ pertanto, nessuna ipotesi di dolo o di colpa grave poteva esser riscontrata nella condotta tenuta dalla ricorrente, visto che i mezzi rubati sono rimasti necessariamente in moto al fine di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti;
➢ è stata avanzata istanza per la mediazione ma la controparte non ha inteso aderirvi.
Per le ragioni che precedono, la ricorrente ha chiesto che sia condannata a Controparte_1 indennizzare il valore del mezzo (pari ad € 30.000,00) dedotta la franchigia del 10% (€ 3.000,00)
e, pertanto, la somma di € 27.000,00 per ogni singolo furto, così come liquidato per il primo sinistro.
Instaurato il procedimento n. 81/2019 R.G., con comparsa depositata in data 17.06.2019 si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 resistere alla domanda e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente attesa l'esistenza di un vincolo di polizza in virtù del quale nell'ipotesi di furto dei mezzi, la compagnia sarebbe stata obbligata a versare l'indennizzo a quale società Controparte_2 proprietaria dei veicoli. Nel merito, invece, ha contestato la mancanza di prova dell'evento furto e il quantum dell'indennizzo richiesto, nonché la non indennizzabilità del sinistro per colpa grave dell'assicurato.
In relazione, poi, all'unico sinistro liquidato (n. 244/2016/500013 del 02.07.2016, relativo al furto del veicolo tg. EZ 936YR), ha specificato che la liquidazione è avvenuta solo per fini transattivi e perché tale sinistro è apparso meno problematico degli altri, corrispondendo euro 27.000,00, detratto lo scoperto del 10%, ai sensi della polizza.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 1.7.2019, dopo la discussione delle parti, il giudice si è riservato sulla decisione.
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., depositata in data 12.08.2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso: 1) ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di 2) ha Parte_1 condannato in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del giudizio, Controparte_1 liquidate complessivamente in euro 3.393,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come dovute per legge.
Il Tribunale ha esaminato in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata secondo la quale solo il proprietario – concedente è l'unico soggetto Controparte_1 legittimato a chiedere l'indennizzo in ipotesi di furto dei beni oggetto di polizza, ritenendola fondata.
4 Sul punto ha richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al collegamento negoziale tra contratto di locazione finanziaria e contratto di assicurazione ed ha dato atto del fatto che le polizze assicurative contro il furto poste a fondamento della domanda dell'attrice contengono un' appendice di vincolo a favore della società concedente – proprietaria dei veicoli, in base alla quale, in ipotesi di furto o incendio, l'indennizzo sarà corrisposto al concedente e non al soggetto utilizzatore, anche qualora sia stato anche quest'ultimo a sottoscrivere le polizze e a versare il relativo premio assicurativo.
In particolare, si è evidenziato che: 1) i contratti di assicurazione stipulati dalla società ricorrente, utilizzatrice dei veicoli, sono stati dotati di “clausola di vincolo” in favore della concedente e proprietaria dei veicoli stessi, unica titolare del diritto alla riscossione dell'eventuale indennizzo assicurativo in caso di verificarsi dell'evento assicurato;
2) la fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 1891 c.c., a mente del quale in caso di assicurazione in favore di un terzo assicurato, quest'ultimo è titolare in via esclusiva del diritto all'indennizzo
(art. 1891, comma 2, c.c.), salvo che presti espresso consenso a che li eserciti il contraente;
3) la società proprietaria dei veicoli oggetto di furto non ha espressamente rinunciato, in toto, al vincolo posto in suo favore, né ha prestato il suo consenso all'esercizio, da parte di Parte_1 delle azioni giudiziarie necessarie per il riconoscimento del diritto all'indennizzo non risultando in atti alcun tipo di documentazione al riguardo;
4) nel mese di luglio del 2016 (epoca dei furti dei mezzi Iveco), i veicoli rientravano nella proprietà del concedente Banca AR EA SO
s.p.a. (infatti, il finanziamento infatti non era stato ancora estinto, tanto che la proprietaria dei veicoli ha chiesto a l'immediato pagamento della residua esposizione Parte_1 debitoria, sicché solo la ridetta società era legittimata ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio per la corresponsione dell'indennizzo; 5) al momento della proposizione della domanda, l'attrice non era più neanche utilizzatrice dei veicoli oggetto di furto, attesa l'intervenuta risoluzione dei contratti con la Controparte_2
Pertanto, alla luce delle ragioni sopra delineate, è stata dichiarata la carenza di legittimazione ad agire in capo a parte attrice, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore , Amministratore Delegato, ha proposto appello e contestuale istanza Parte_2 di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.09.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
5 Radicatosi il contraddittorio, in data 17.06.2019 si è costituita in giudizio in Controparte_1 persona del suo procuratore alle liti Avv. Domenico Vizzone, per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha ribadito anche in questa sede l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte. Inoltre, sempre in via preliminare, ha chiesto l'inammissibilità dell'appello perché fondato su documenti preesistenti al ricorso di primo grado senza che la parte abbia dimostrato di non aver potuto produrli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
Con provvedimento dell'1.02.2020, la richiesta di inibitoria è stata rigettata e la causa è stata rinviata all'udienza del 24.01.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, con decreto presidenziale n. 57 del
25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni
Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana Ferriero.
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 16.05.2025 depositato il
19.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame l'appellante denuncia complessivamente l'erroneità dell'ordinanza perché è stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva senza aver considerato effettivamente i documenti che sono stati depositati con il ricorso introduttivo.
In particolare, impugna l'ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda basandosi sulla sussistenza di un vincolo di destinazione in favore della concedente.
Secondo parte appellante, la contraddittorietà e l'erroneità di siffatta statuizione emergerebbe da quanto affermato dallo stesso giudice di prime cure nella gravata ordinanza, il quale ha così affermato: “del resto, al momento della proposizione della presente domanda, la medesima società attrice non era più neanche utilizzatrice dei veicoli oggetto di furto attesa l'intervenuta risoluzione dei contratti con la (vedi doc.ti 8 e 9 fascicolo di parte Controparte_2 ricorrente)”.
6 Specifica che se, invece, il Tribunale avesse valorizzato e approfondito tale Parte_1 aspetto avrebbe concluso per una sentenza di segno diametralmente opposto. Infatti, sul punto evidenzia le seguenti circostanze: 1) essa non è stata più utilizzatrice dei mezzi fin dal momento del furto e non dall'intervenuta risoluzione;
2) la risoluzione intervenuta con la società concedente ha fatto nascere in suo favore il diritto all'indennizzo nei confronti di 3) a Controparte_3 seguito del ricevimento delle comunicazioni da parte della BNP AR, ha Parte_1 provveduto prontamente a saldare l'importo dei tre mezzi come da fatture e bonifici depositati;
4) in forza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dei mezzi, l'assicurazione ha CP_1 emesso in data 13 novembre 2017 un assegno in favore di che ha rilasciato anche Parte_1 la relativa quietanza, dell'importo 27.000,00 (pari ad € 30.000,00 detratta la franchigia del 10% contrattualmente prevista) in riferimento al furto del mezzo EZ936YR.
Evidenziato quanto sopra, l'appellante lamenta che la circostanza di cui al n. 4) è stata portata all'attenzione del giudice di prime cure ma quest'ultimo ha sorvolato sul punto. Per siffatte ragioni,
l'appellante ritiene che il Tribunale sia incorso in errore quando ha dichiarato la sua carenza di legittimazione ad agire. Inoltre, a ulteriore supporto della propria legittimazione attiva,
[...] rappresenta che l'assicurazione ha provveduto a indennizzare il furto Parte_1 CP_1 direttamente in favore dell'appellante, riconoscendo pertanto l'appellante come unico soggetto legittimato a formulare la richiesta.
Ciò posto, in relazione alla circostanza dedotta da controparte nella propria memoria costitutiva, in cui ha affermato che il pagamento di uno dei tre mezzi è avvenuto solo per fini transattivi,
l'appellante precisa che ciò non corrisponde al vero perché: 1) nessuna transazione è stata formalizzata;
2) è assente la reciproca rinuncia poiché è stato corrisposto l'intero ammontare del sinistro dedotta la franchigia.
In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'operativa della polizza e per l'effetto condannare al pagamento, in favore dell'odierna appellante, del valore dei mezzi, dedotta CP_1 la franchigia.
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante impugna l'ordinanza anche in relazione al capo sulle spese di lite.
In particolare, sostiene che in ragione di quanto già esposto con il primo motivo, anche la condanna alle spese di lite deve essere riformata.
In subordine, invece, osserva che la liquidazione deve essere riformata anche nel suo importo poiché il giudice di prime cure ha provveduto alla liquidazione in ragione del valore della controversia (indeterminabile) e dell'assenza di attività istruttoria. Di conseguenza, la corretta
7 liquidazione sarebbe stata quella che comprendeva le prime due fasi del valore indeterminabile
(scaglione 26.000,00 – 52.000,00) e quindi € 1.620,00 ed € 1.147,00 per un totale di € 2.767,00.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
L'azione spiegata dalla appellante ha natura squisitamente contrattuale e, pertanto, la sua delibazione deve essere effettuata esclusivamente sulla base del contenuto del contratto e della qualificazione giuridica dello stesso. E' un fatto incontestato ( e risulta peraltro dall'esame della documentazione prodotta ) che i contratti di assicurazione intercorsi contengono una previsione,
c.d. clausola di vincolo, del seguente tenore < resta inteso che in caso di incendi e furti o guasti accidentali, del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi, ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 c.c., corrisposto alla spettabile nella sua Controparte_2 qualità di proprietaria di detto veicolo e che, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria >
Sono le parti stesse quindi a fare espresso riferimento alla disciplina dell'art. 1891 c.c. che, come
è noto, esclude il diritto del contraente del contratto di assicurazione in favore del terzo di reclamare l'indennizzo. A sua volta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, da ultimo con la pronuncia n. 11373 del 2024 ha riconosciuto che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è l'unico legittimato ad agire per il suo conseguimento.>
A fronte di tali univoci elementi negoziali, normativi e giurisprudenziali, non vale a fondare la legittimazione della società appellante, la circostanza che per uno dei furti in questione l' abbia liquidato direttamente alla contraente l'indennità, non essendo tale contegno CP_3 sufficiente a fondare il diritto dell'appellante anche per gli atri due contratti.
Nessun rilievo assume poi, ai fini della decisione, l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing peraltro dedotta per la prima volta in questo grado del giudizio, posto che detta risoluzione non ha evidentemente determinato una modifica della posizione della contraente nel contratto di assicurazione e tanto meno della sua titolarità del bene assicurato.
Quanto alla circostanza, anch'essa inammissibilmente dedotta per la prima volta in questo grado del giudizio e suffragata da produzione documentale nuova e come tale altrettanto inammissibile del pagamento del controvalore dei beni che avrebbe effettuato nei confronti Parte_1
8 di BNP AR, essa varrebbe, ricorrendone le condizioni, a fondare un diritto di surroga della appellante ma in detti termini l'azione non risulta mai spiegata.
Infine sull motivo afferente alla quantificazione delle spese di lite, deve qui rilevarsi che avendo la ricorrente richiesto la liquidazione dell'importo di € 27000 per ciascuno dei due furti non indennizzati la causa deve intendersi non di valore indeterminabile ma del valore di € 54.000 e che pertanto si colloca nello scaglione tariffario compreso tra 52.001 e 260.000: sulla base delle tariffe vigenti al momento della liquidazione, ovvero i parametri del Dm n. 55 del 2014, il compenso pur calcolato secondo i parametri minimi, senza la fase di trattazione, previsto per tale scaglione tariffario è di € 4.015 mentre l'importo liquidato dal Tribunale è di € 3.393, onde se errore vi è stato esso si è risolto in favore della società oggi appellante. La richiesta di modifica di tale importo contenuta nelle conclusioni rassegnate dall'appellata, a sua volta, non può essere accolta perché on collegata ad uno specifico motivo di censura.
L'appello è dunque rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori minimi
( in ragione della semplicità delle questioni affrontate ) dello scaglione tariffario di riferimento da individuare, come già detto, in quello compreso tra 52.001 e 260.000 euro.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza di Lamezia Terme emessa nella causa n. 81/2019 e nei confronti dei
[...] così provvede: Controparte_4 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in
€ 7160 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso da remoto il 18 settembre 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
9
2.3. Le spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da ………………………).
10 Stente il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza ex Parte_1 Controparte_1 art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Lamezia Terme depositata in data 12.08.2019, così provvede:
1.
2.
3.
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello, Seconda Sezione
Civile, in data ………..
La Presidente estensore
dott.ssa Silvana Ferriero
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1868/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_2
Terme (CZ), al Corso G. Nicotera n. 158, presso lo studio dell'Avv. Francesco De Sensi, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(C.F. e P.I. ), in persona del suo procuratore alle liti Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Domenico Vizzone, in forza di procura speciale rep. 186905 racc. 30367 reg. il 18.12.2014
Notaio dott. di Treviso, elettivamente domiciliata presso il suo studio Persona_1 in Roma, alla via Cratilo di Atene n. 31, rappresentata e difesa dallo stesso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni Parte_1 contraria istanza, ed in riforma dell'Ordinanza impugnata, per le causali di cui alla parte motiva:
1) accertare e dichiarare che (i) i furti dei veicoli Iveco, targati EZ942YR e EZ939YR sono coperti dalle corrispondenti polizze (ii) è legittimata a ricevere il corrispondente Parte_1
1 pagamento avendo provveduto a saldare la concedente BNP AR e per l'effetto condannare al pagamento dell'importo pari ad € 27.000,00 per ogni singolo sinistro Controparte_1
o la maggior o minor somma che si riterrà di giustizia in favore della Parte_1
2) in subordine, nel caso di conferma dell'ordinanza di primo grado, rideterminare le spese del relativo giudizio in € 2.767,00.
Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio”.
Per “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata per la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c.; in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile perché fondato su documenti preesistenti al ricorso di primo grado, senza che la parte abbia dimostrato di non aver potuto produrli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile, con condanna alle spese anche di questo grado del giudizio, rideterminando quelle di primo grado quanto meno al minimo previsto dal D.M. 55/94; in via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto confermando la decisione gravata, con condanna alle spese e competenze di lite anche di questo grado rideterminando quelle di primo grado quanto meno al minimo previsto dal D.M. 55/94; in via subordinata, nella la denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello rigettare comunque la domanda nel merito non avendo la ricorrente né in primo grado né in grado di appello richiesto di provare il fatto storico furto e la entità del danno risarcibile, con condanna alle spese e competenze di lite anche di questo grado rideterminando quelle di primo grado quanto meno al minimo previsto dal D.M. 55/94; in via ancora più subordinata, in accoglimento delle eccezioni non esaminate dal primo giudice perché ritenute assorbite, rigettare la domanda attrice per mancanza di prova dell'evento furto e di un danno risarcibile, per la non indennizzabilità del sinistro per colpa grave dell'assicurato, con condanna alle spese e competenze anche di questo grado del giudizio rideterminando quelle di primo grado quanto meno al minimo previsto dal D.M. 55/94; in ogni caso limitare l'indennizzo alla minor somma realmente dovuta e provata, secondo le condizioni e limiti di polizza, tenendo conto dello scoperto contrattuale e della franchigia, in questo caso con compensazione delle spese e competenze del presente giudizio”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
2 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 22.01.2019, in persona Parte_1 del legale rappresentate pro tempore, ha convenuto in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentate pro tempore, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 27.000,00 per ogni singolo sinistro quale indennizzo dovuto in virtù delle polizze stipulate con la compagnia assicurativa per il furto totale dei veicoli Iveco targati EZ942YR e EZ939YR.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha assunto che:
➢ in forza di tre contratti di locazione finanziaria con la BNP AR, è utilizzatrice di altrettanti mezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti nella Città di Cosenza;
➢ i suddetti mezzi sono stati oggetto di furto da parte di ignoti e nello specifico: 1) in data
02.07.2016, il Veicolo Iveco, targato EZ936YR; 2) in data 19.07.2016, il Veicolo Iveco, targato EZ942YR; 3) in data 22.07.2016, il Veicolo Iveco, targato EZ939YR;
➢ i suddetti mezzi sono stati oggetto di polizza assicurativa stipulata con Controparte_1
[...]
➢ i sinistri sono stati regolarmente denunciati alla compagnia assicurativa ma, nonostante ciò, in data 21.02.2017 la società BNP AR EA ha comunicato di non aver ricevuto alcuna liquidazione dalla compagnia assicurativa e, pertanto, ha richiesto alla ricorrente il pagamento della posizione debitoria per tutti i mezzi oggetto di furto;
➢ in data 27.03.2017, ha comunicato che “i furti in oggetto, non sono indennizzabili CP_1 in quanto non verificatisi secondo le modalità denunciate”;
➢ a seguito delle contestazioni della ricorrente, la compagnia assicurativa ha inviato un assegno di euro 27.000,00 ma solo relativamente al furto del mezzo EZ936YR e confermando la precedente determinazione in relazione agli altri due;
➢ in particolare, in relazione ai furti avvenuti il 19.07.2016 e il 22.07.2016 la compagnia assicurativa ha inviato una lettera del seguente tenore: “Ai sensi dell'Appendice di polizza
n.1 Modello X005 il furto non risulta indennizzabile”;
➢ secondo tale appendice “restano esclusi i danni determinati da dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato”;
➢ sul punto, la ricorrente ha evidenziato che i furti sono stati commessi da soggetti terzi allorquando l'operatore ecologico incaricato del servizio è sceso dal mezzo per poter caricare i rifiuti lasciando il motore acceso ma al solo fine di permettere il funzionamento della pala che compatta i rifiuti;
3 ➢ pertanto, nessuna ipotesi di dolo o di colpa grave poteva esser riscontrata nella condotta tenuta dalla ricorrente, visto che i mezzi rubati sono rimasti necessariamente in moto al fine di assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti;
➢ è stata avanzata istanza per la mediazione ma la controparte non ha inteso aderirvi.
Per le ragioni che precedono, la ricorrente ha chiesto che sia condannata a Controparte_1 indennizzare il valore del mezzo (pari ad € 30.000,00) dedotta la franchigia del 10% (€ 3.000,00)
e, pertanto, la somma di € 27.000,00 per ogni singolo furto, così come liquidato per il primo sinistro.
Instaurato il procedimento n. 81/2019 R.G., con comparsa depositata in data 17.06.2019 si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 resistere alla domanda e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare. ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente attesa l'esistenza di un vincolo di polizza in virtù del quale nell'ipotesi di furto dei mezzi, la compagnia sarebbe stata obbligata a versare l'indennizzo a quale società Controparte_2 proprietaria dei veicoli. Nel merito, invece, ha contestato la mancanza di prova dell'evento furto e il quantum dell'indennizzo richiesto, nonché la non indennizzabilità del sinistro per colpa grave dell'assicurato.
In relazione, poi, all'unico sinistro liquidato (n. 244/2016/500013 del 02.07.2016, relativo al furto del veicolo tg. EZ 936YR), ha specificato che la liquidazione è avvenuta solo per fini transattivi e perché tale sinistro è apparso meno problematico degli altri, corrispondendo euro 27.000,00, detratto lo scoperto del 10%, ai sensi della polizza.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 1.7.2019, dopo la discussione delle parti, il giudice si è riservato sulla decisione.
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., depositata in data 12.08.2019, il Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso: 1) ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di 2) ha Parte_1 condannato in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del giudizio, Controparte_1 liquidate complessivamente in euro 3.393,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come dovute per legge.
Il Tribunale ha esaminato in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata secondo la quale solo il proprietario – concedente è l'unico soggetto Controparte_1 legittimato a chiedere l'indennizzo in ipotesi di furto dei beni oggetto di polizza, ritenendola fondata.
4 Sul punto ha richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al collegamento negoziale tra contratto di locazione finanziaria e contratto di assicurazione ed ha dato atto del fatto che le polizze assicurative contro il furto poste a fondamento della domanda dell'attrice contengono un' appendice di vincolo a favore della società concedente – proprietaria dei veicoli, in base alla quale, in ipotesi di furto o incendio, l'indennizzo sarà corrisposto al concedente e non al soggetto utilizzatore, anche qualora sia stato anche quest'ultimo a sottoscrivere le polizze e a versare il relativo premio assicurativo.
In particolare, si è evidenziato che: 1) i contratti di assicurazione stipulati dalla società ricorrente, utilizzatrice dei veicoli, sono stati dotati di “clausola di vincolo” in favore della concedente e proprietaria dei veicoli stessi, unica titolare del diritto alla riscossione dell'eventuale indennizzo assicurativo in caso di verificarsi dell'evento assicurato;
2) la fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 1891 c.c., a mente del quale in caso di assicurazione in favore di un terzo assicurato, quest'ultimo è titolare in via esclusiva del diritto all'indennizzo
(art. 1891, comma 2, c.c.), salvo che presti espresso consenso a che li eserciti il contraente;
3) la società proprietaria dei veicoli oggetto di furto non ha espressamente rinunciato, in toto, al vincolo posto in suo favore, né ha prestato il suo consenso all'esercizio, da parte di Parte_1 delle azioni giudiziarie necessarie per il riconoscimento del diritto all'indennizzo non risultando in atti alcun tipo di documentazione al riguardo;
4) nel mese di luglio del 2016 (epoca dei furti dei mezzi Iveco), i veicoli rientravano nella proprietà del concedente Banca AR EA SO
s.p.a. (infatti, il finanziamento infatti non era stato ancora estinto, tanto che la proprietaria dei veicoli ha chiesto a l'immediato pagamento della residua esposizione Parte_1 debitoria, sicché solo la ridetta società era legittimata ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio per la corresponsione dell'indennizzo; 5) al momento della proposizione della domanda, l'attrice non era più neanche utilizzatrice dei veicoli oggetto di furto, attesa l'intervenuta risoluzione dei contratti con la Controparte_2
Pertanto, alla luce delle ragioni sopra delineate, è stata dichiarata la carenza di legittimazione ad agire in capo a parte attrice, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore , Amministratore Delegato, ha proposto appello e contestuale istanza Parte_2 di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30.09.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
5 Radicatosi il contraddittorio, in data 17.06.2019 si è costituita in giudizio in Controparte_1 persona del suo procuratore alle liti Avv. Domenico Vizzone, per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare, ha ribadito anche in questa sede l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte. Inoltre, sempre in via preliminare, ha chiesto l'inammissibilità dell'appello perché fondato su documenti preesistenti al ricorso di primo grado senza che la parte abbia dimostrato di non aver potuto produrli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
Con provvedimento dell'1.02.2020, la richiesta di inibitoria è stata rigettata e la causa è stata rinviata all'udienza del 24.01.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, con decreto presidenziale n. 57 del
25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni
Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana Ferriero.
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 16.05.2025 depositato il
19.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame l'appellante denuncia complessivamente l'erroneità dell'ordinanza perché è stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva senza aver considerato effettivamente i documenti che sono stati depositati con il ricorso introduttivo.
In particolare, impugna l'ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda basandosi sulla sussistenza di un vincolo di destinazione in favore della concedente.
Secondo parte appellante, la contraddittorietà e l'erroneità di siffatta statuizione emergerebbe da quanto affermato dallo stesso giudice di prime cure nella gravata ordinanza, il quale ha così affermato: “del resto, al momento della proposizione della presente domanda, la medesima società attrice non era più neanche utilizzatrice dei veicoli oggetto di furto attesa l'intervenuta risoluzione dei contratti con la (vedi doc.ti 8 e 9 fascicolo di parte Controparte_2 ricorrente)”.
6 Specifica che se, invece, il Tribunale avesse valorizzato e approfondito tale Parte_1 aspetto avrebbe concluso per una sentenza di segno diametralmente opposto. Infatti, sul punto evidenzia le seguenti circostanze: 1) essa non è stata più utilizzatrice dei mezzi fin dal momento del furto e non dall'intervenuta risoluzione;
2) la risoluzione intervenuta con la società concedente ha fatto nascere in suo favore il diritto all'indennizzo nei confronti di 3) a Controparte_3 seguito del ricevimento delle comunicazioni da parte della BNP AR, ha Parte_1 provveduto prontamente a saldare l'importo dei tre mezzi come da fatture e bonifici depositati;
4) in forza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dei mezzi, l'assicurazione ha CP_1 emesso in data 13 novembre 2017 un assegno in favore di che ha rilasciato anche Parte_1 la relativa quietanza, dell'importo 27.000,00 (pari ad € 30.000,00 detratta la franchigia del 10% contrattualmente prevista) in riferimento al furto del mezzo EZ936YR.
Evidenziato quanto sopra, l'appellante lamenta che la circostanza di cui al n. 4) è stata portata all'attenzione del giudice di prime cure ma quest'ultimo ha sorvolato sul punto. Per siffatte ragioni,
l'appellante ritiene che il Tribunale sia incorso in errore quando ha dichiarato la sua carenza di legittimazione ad agire. Inoltre, a ulteriore supporto della propria legittimazione attiva,
[...] rappresenta che l'assicurazione ha provveduto a indennizzare il furto Parte_1 CP_1 direttamente in favore dell'appellante, riconoscendo pertanto l'appellante come unico soggetto legittimato a formulare la richiesta.
Ciò posto, in relazione alla circostanza dedotta da controparte nella propria memoria costitutiva, in cui ha affermato che il pagamento di uno dei tre mezzi è avvenuto solo per fini transattivi,
l'appellante precisa che ciò non corrisponde al vero perché: 1) nessuna transazione è stata formalizzata;
2) è assente la reciproca rinuncia poiché è stato corrisposto l'intero ammontare del sinistro dedotta la franchigia.
In conclusione, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'operativa della polizza e per l'effetto condannare al pagamento, in favore dell'odierna appellante, del valore dei mezzi, dedotta CP_1 la franchigia.
Con un secondo motivo di gravame, parte appellante impugna l'ordinanza anche in relazione al capo sulle spese di lite.
In particolare, sostiene che in ragione di quanto già esposto con il primo motivo, anche la condanna alle spese di lite deve essere riformata.
In subordine, invece, osserva che la liquidazione deve essere riformata anche nel suo importo poiché il giudice di prime cure ha provveduto alla liquidazione in ragione del valore della controversia (indeterminabile) e dell'assenza di attività istruttoria. Di conseguenza, la corretta
7 liquidazione sarebbe stata quella che comprendeva le prime due fasi del valore indeterminabile
(scaglione 26.000,00 – 52.000,00) e quindi € 1.620,00 ed € 1.147,00 per un totale di € 2.767,00.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
L'azione spiegata dalla appellante ha natura squisitamente contrattuale e, pertanto, la sua delibazione deve essere effettuata esclusivamente sulla base del contenuto del contratto e della qualificazione giuridica dello stesso. E' un fatto incontestato ( e risulta peraltro dall'esame della documentazione prodotta ) che i contratti di assicurazione intercorsi contengono una previsione,
c.d. clausola di vincolo, del seguente tenore < resta inteso che in caso di incendi e furti o guasti accidentali, del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi, ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 c.c., corrisposto alla spettabile nella sua Controparte_2 qualità di proprietaria di detto veicolo e che, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria >
Sono le parti stesse quindi a fare espresso riferimento alla disciplina dell'art. 1891 c.c. che, come
è noto, esclude il diritto del contraente del contratto di assicurazione in favore del terzo di reclamare l'indennizzo. A sua volta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, da ultimo con la pronuncia n. 11373 del 2024 ha riconosciuto che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è l'unico legittimato ad agire per il suo conseguimento.>
A fronte di tali univoci elementi negoziali, normativi e giurisprudenziali, non vale a fondare la legittimazione della società appellante, la circostanza che per uno dei furti in questione l' abbia liquidato direttamente alla contraente l'indennità, non essendo tale contegno CP_3 sufficiente a fondare il diritto dell'appellante anche per gli atri due contratti.
Nessun rilievo assume poi, ai fini della decisione, l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing peraltro dedotta per la prima volta in questo grado del giudizio, posto che detta risoluzione non ha evidentemente determinato una modifica della posizione della contraente nel contratto di assicurazione e tanto meno della sua titolarità del bene assicurato.
Quanto alla circostanza, anch'essa inammissibilmente dedotta per la prima volta in questo grado del giudizio e suffragata da produzione documentale nuova e come tale altrettanto inammissibile del pagamento del controvalore dei beni che avrebbe effettuato nei confronti Parte_1
8 di BNP AR, essa varrebbe, ricorrendone le condizioni, a fondare un diritto di surroga della appellante ma in detti termini l'azione non risulta mai spiegata.
Infine sull motivo afferente alla quantificazione delle spese di lite, deve qui rilevarsi che avendo la ricorrente richiesto la liquidazione dell'importo di € 27000 per ciascuno dei due furti non indennizzati la causa deve intendersi non di valore indeterminabile ma del valore di € 54.000 e che pertanto si colloca nello scaglione tariffario compreso tra 52.001 e 260.000: sulla base delle tariffe vigenti al momento della liquidazione, ovvero i parametri del Dm n. 55 del 2014, il compenso pur calcolato secondo i parametri minimi, senza la fase di trattazione, previsto per tale scaglione tariffario è di € 4.015 mentre l'importo liquidato dal Tribunale è di € 3.393, onde se errore vi è stato esso si è risolto in favore della società oggi appellante. La richiesta di modifica di tale importo contenuta nelle conclusioni rassegnate dall'appellata, a sua volta, non può essere accolta perché on collegata ad uno specifico motivo di censura.
L'appello è dunque rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori minimi
( in ragione della semplicità delle questioni affrontate ) dello scaglione tariffario di riferimento da individuare, come già detto, in quello compreso tra 52.001 e 260.000 euro.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza di Lamezia Terme emessa nella causa n. 81/2019 e nei confronti dei
[...] così provvede: Controparte_4 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in
€ 7160 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso da remoto il 18 settembre 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
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2.3. Le spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui ai DD.MM. n. 37/2018
e n. 147/2022, in relazione alle quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (da ………………………).
10 Stente il tenore della decisione (rigetto dell'appello), va dato atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza ex Parte_1 Controparte_1 art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Lamezia Terme depositata in data 12.08.2019, così provvede:
1.
2.
3.
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello, Seconda Sezione
Civile, in data ………..
La Presidente estensore
dott.ssa Silvana Ferriero
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