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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5493 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6467/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 15.02.2023, rimessa al Collegio con verbale del 04.06.2025 e discussa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
promossa da
(C.F.: , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DI MOLFETTA GIULIA, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- nei confronti di (C.F.: ), nato il [...] a [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. BENOZZI CAMILLA MARTINA, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte resistente-
, nato a Milano il [...], in [...] curatore speciale Avv. FORNESI CP_2
ALESSANDRA, che lo difende e rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 02.03.2023.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (come congiuntamente rassegnate dalle parti e dal curatore speciale all'udienza del 04.06.2025):
pagina 1 di 15 1) Affido di ex art 5 bis L. 84/1983 ex art 330 c.c. ai SS del Comune di Paderno NO, CP_2 dove il minore avrà la residenza presso e con il padre in via Roma 62/a;
2) Disporre che i SS in collaborazione con le competenti ASST e con i SS del Comune di Milano ove la madre ha la propria residenza provvedano a:
- Garantire la prosecuzione del percorso di supporto del minore con il dott per il CP_3 tempo necessario:
- Organizzar e scandire tempi e modi di frequntazioni di con la mamma sulla falsariga CP_2 di quanto sta ad oggi avvenendo ( fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola al sabato sera, due settimane durante le vacanze estive , vacanze di Natale alternate tra i genitori dalla fine delle lezioni al 30 dicembre ore 17 e dal 30 dicembre ore 17.00 fino alla ripresa delle lezioni e vacanze di Pasqua alternate pe l'intero periodo) con espressa delega a diversamente modularle nell'interesse del ragazzo, raccolto il suo parere e previa valutazione dell'evoluzione sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo degli interventi attivati dando atto che ad oggi la madre ritiene controproducente la presenza di un educatore;
- Garantire la prosecuzione del percorso di presa in carico dei genitori la madre con la dott.ssa ed il padre con la dott.ssa nell'auspicata semplificazione della CP_4 CP_5 conflittualità tra le parti;
- Prende atto che la madre non ritiene necessario l'ADM 3) I genitori provvederanno al mantenimento in forma diretta: il padre provvederà al mantenimento di luigi, la madre al mantenimento di;
Per_1
4) Il padre percepirà l'intero AUU per CP_2
5) La madre percepirà l'intero AUU per Per_1
6) I genitori concorreranno nella misura del 50% nelle spese extra assegno dei figli che non richiedono il preventivo accordo come da Linee guida
7) I genitori continueranno a sostenere nella misura del 50% le spese del dott. pe ril CP_3 tempo necessario
8) Spese legali compensate
9) Spese del curatore come da provvedimento de Tribunale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Milano il 26.06.2004 (atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano al n. 448, parte II, serie A, anno 2004). Dall'unione sono nati il 13.12.2005 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), Per_1
e il 30.04.2011. CP_2
I coniugi sono comparsi avanti il Presidente per l'udienza ex art. 708 c.p.c. il 12.09.2016 e il procedimento di separazione è stato definito con sentenza del Tribunale di Milano n. 4320/2019 depositata il 06.05.2019. Con ricorso depositato in data 14.02.2023 ha domandato la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, chiedendo altresì la conferma pagina 2 di 15 dell'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, del collocamento prevalente degli stessi presso la madre, dell'assegnazione della casa familiare a quest'ultima e della regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, ponendo a carico del padre l'obbligo di versare la somma mensile di € 600 (oltre alle spese straordinarie) a titolo di mantenimento dei minori e la somma mensile di € 1.000 a titolo di assegno divorzile in favore della moglie. Con memoria difensiva depositata in data 10.05.2023 aderendo alla domanda di CP_1 divorzio e di affido condiviso dei figli minori, ha chiesto di disporre il collocamento prevalente di presso la madre e di presso il padre e la conseguente regolamentazione delle Per_1 CP_2 frequentazioni genitori-figli, nonché di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento dei minori. All'udienza del 30.05.2023 il Presidente f.f., sentite le parti, ha così provveduto: provvede in conformità dell'accordo dei genitori con riferimento alle imminenti vacanze estive ed alla gestione dei tempi di permanenza ritenuto che prima di adottare ogni decisione sia necessario provvedere all'ascolto dei minori e rinvia il procedimento all'udienza del 20 settembre 2023 ore 15.30 ritenuto che l'accesissima conflittualità tra le parti apprezzata anche oggi in udienza dopo circa otto anni dalla separazione ( i coniugi vivono separati dal 2016) ed agita a più livelli (sono pendenti due procedimenti penali a carico del padre per omessa contribuzione e sono state evidenziate oggi imminenti procedimenti civili per rapporti di dare avere) impone ex art 78 c.p.c. di nominare a e un curatore speciale a cui delegare il compito di rappresentarne in giudizio gli Per_1 CP_2 interessi vista la temporanea incapacità dei genitori (ad oggi esercenti in modo condiviso la responsabilità genitoriale) di farlo autonomamente a prescindere dai propri (emblematico, in questo senso, è stato l'ultimo scambio di battute tra i genitori, all'esito di un'udienza di durata non comune, legato all'individuazione delle settimane estive in cui stare con i minori. In questo frangente si è assistito ad uno sbandieramento di rispettivi diritti – diritto del padre a tenere con sé nelle CP_2 settimane in cui lavora in smart workig vs diritto della madre a tenere in considerazione l'imminente parto- senza tenere in minima considerazione le esigenze del ragazzino rimasto, ancora una volta, sullo sfondo. Nomina pertanto curatore speciale di e l'avv Alessandra Fornesi a cui assegna Per_1 CP_2 termine per costituirsi in giudizio al 20 giugno 2023. All'udienza del 20.09.2023 i procuratori delle parti hanno rappresentato l'accordo raggiunto dai loro assistiti nei seguenti termini:
1) conferma dell'affido condiviso dei minori;
2) i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di supporto nella genitorialità presso il CTF con la dott.ssa con l'intenzione di individuare anche un supporto per i ragazzi Per_2 con costi al 50%
3) i ragazzi continueranno ad abitare con la mamma in Milano, via Braga 16 con conferma dell'assegnazione della casa famigliare;
4) salvo ogni e diverso accordo tra i genitori, sentiti i ragazzi, e staranno con il Per_1 CP_2 papà
pagina 3 di 15 • *a week end alternati, con pernottamento, presso la dimora della nonna paterna dall'uscia da scuola del venerdì con riaccompagnamento a a scuola il lunedì mattina;
• *il mercoledì pomeriggio, senza pernottamento (i ragazzi torneranno a dormire dalla madre);
• *per due mercoledì al mese, sarà il padre a riaccompagnare i figli dalla madre entro le ore 20.00 ; gli altri due mercoledì del mese sarà la madre a recuperarli dalla dimora paterna entro le ore 21.00
• Le vacanze estive, con ciascun genitore due settimane da concordarsi entro il 30 aprile 3 di ogni anno;
in ogni caso, i genitori dovranno comunicare preventivamente l'uno all'altro l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno
• Le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17.00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17.00 fino alla ripresa dell'attività scolastica,.;
• le vacanze pasquali ad anni alterni con i genitori. I ponti e le altre festività secondo il criterio di prossimità con il fine settimana di spettanza
5) Conferma del contributo perequativo a carico del padre pari a 600,00 euro mensili oltre rivalutazione di legge;
6) Conferma dell'obbligo a carico dei genitori di concorrere nella misura del 50% nelle spese extra assegno necessarie per i minori come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, […] Quindi il Presidente f.f. ha provveduto come segue:
ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;
ritenuto che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti appare manifestamente superfluo l'ascolto della prole (art. 337octies c.c.);
ritenuto che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
da infine atto che la madre ha rinunciato alla richiesta di mantenimento per sé e di assegno divorzile
PQM
1) Provvede in conformità agli accordi raggiunti come sopra trascritti;
2) Da atto che la ha rinunciato all'assegno divorzile per sé Pt_1
Il Presidente f.f. ha infine nominato se stesso Giudice Istruttore e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione, assegnando termine alla ricorrente per il deposito di memoria integrativa e termine al resistente per la costituzione in giudizio. Il resistente si è costituito in giudizio in data 28.03.2024.
pagina 4 di 15 All'udienza di prima comparizione e trattazione del 23.04.2024 le parti hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di divorzio ex art. 4, co. 12, L 898/1970 e di rimettere la causa sul ruolo dell'Istruttore con concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai nn. 1, 2 e 3 con riferimento alle altre domande articolate, chiedendo congiuntamente di dare l'ampio mandato di indagine ai SS come meglio dettagliato nell'ordinanza di rimessione in istruttoria. Il Giudice Istruttore ha, quindi, trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 5616/2024 emessa l'08.05.2024 e pubblicata il 31.05.2024, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza emessa in pari data, ha così provveduto: vista l'odierna pronuncia di sentenza parziale nel giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 rilevato che le parti hanno chiesto concedersi i termini ex art. 183, VI c.p.c. rilevato che all'udienza del 23 aprile 2024 i genitori i procuratori ed il curatore speciale resisi conto
- della totale incomunicabilità tra i genitori e della accesa conflittualità che oltre essersi tradotta in denunce penali e procedimenti civili (sembra) vedere la “alleata “ della ex Pt_1 compagna del nel procedimento per l'affidamento del minore nato dall'unione; CP_1 Per_3
- delle motivazioni alla base dell'accordo dei genitori al trasferimento di a vivere presso il CP_2 papà: a fronte delle perplessità evidenziate dal Tribunale rispetto al cambio di scuola in seconda media è emerso che la decisione materna è motivata dal suo – legittimo ma non comunicato- trasferimento in altro Comune con il nuovo nucleo familiare;
- della non chiarezza in ordine alla attuale situzione abitativa e relazionale della figlia (neo) maggiorenne con cui ha un rapporto estremamente conflittuale che si traduce Per_1 CP_2 in conflitti fisici ed in richieste di intervento alle FFOO avanzate dai ragazzi stessi;
- del fatto che il padre è limitato nell'esercizio della responabilità genitoriale sul terzo figlio e lo vede in Spazio Neutro;
Per_3
- della necessità di uno sguardo terzo sui bisogni di un ragazzino che, da anni, segue i progetti, le necessità e gli obiettivi degli adulti senza valutazione delle sue esigenze;
si sono detti d'accordo all'adozione dei seguenti provvedimenti:
1. affidamento di al SS del Comune di Milano;
CP_2
2. i genitori si impegnano ad iniziare con il CTF un percorso di supporto alle genitorialità e concordano che il CTF possa lavorare in rete con gli operatori dei SS;
3. la madre concorda che il suo psicologico dott.ssa del Cav Mamma Chat Persona_4 possa collaborare con i SS
4. i SS del Comune di Milano (la madre è residente in [...]) in collaborazione con i SS del Comune di Paderno NO (il padre risiede in via Roma 62) con le competenti ASST e con il curatore dovranno provvedere a
- Prendere contatti con la scuola di CP_2
- Attivare un ADM in entrambi i contesti abitativi
- Verificare con i genitori l'opportunità che dalla fine della scuola si trasferisca a vivere con il CP_2 padre in Paderno NO come da soluzione condivisa dai genitori;
pagina 5 di 15 - Verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia presso il CTF con il dott. Per_5
- Verificare l'effettiva attivazione di un percorso congiunto di supporto alla genitorialità ritenuto che, nel contesto dato, sia assolutamente necessario, in via d'urgenza, introdurre nella vita del minore un soggetto terzo con i compiti decisori e di indirizzo indicati in dispositivo nonché acquisire gli elementi valutativi e di osservazione sopra indicati per decidere sulla responabilità genitoriale e per elaborare nell'interesse del minore un progetto che, a fronte dell'imminente trasferimento a vivere con il padre in Paderno NO – soluzione logistico abitativa che, in assenza di alternative e visto l'accordo dei genitori, è ad esito obbligato – consenta di garantire una stabile frequentazione con la mamma (in procinto di trasferirsi a vivere con il nuovo nucleo famigliare e la sorella maggiore in Monza via Montebianco, 4) nonché in supporto fattivo per il minore . Per_1 ritenuto che l'ascolto del minore deve essere riservato all'esito degli approfondimenti delegati
P.Q.M.
1) Rimette la causa sul ruolo del giudice Istruttore dott.ssa Chiara Delmonte
2) Assegna alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai numeri 1,2,3;
3) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore al Servizio CP_2
Sociale del Comune di Milano;
4) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
5) Dispone che i SS del Comune di Milano, in collaborazione con i SS del Comune di Paderno NO con le competenti ASST e di concerto con il curatore speciale provvedano a
• Prendere contatti con la scuola di CP_2
• Attivare un ADM in entrambi i contesti abitativi al fine di valutare la relazione con i genitori e con i famigliari conviventi;
• Confrontarsi con i genitori sull'opportunità che dalla fine della scuola si trasferisca a CP_2 vivere con il padre in Paderno NO con delega a supportarli nell'individuazione dell' Istituto scolastico, elaborando un calendario che consenta di mantenere comunque la frequentazione con la mamma- anche durante la vacanze estive- con delega a regolamentare la frequentazione con i genitori con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, sentito il minore medesimo, il Curatore Speciale tenuto delle condizioni di benessere psicofisico del figlio, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
• Verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia presso il CTF con il dott. ; Per_5
• Verificare l'effettiva attivazione di un percorso congiunto di supporto alla genitorialità dando atto che i genitori si sono impegnati ad iniziare con il CTF un percorso di supporto alle genitorialità ed hanno concordato che il CTF possa lavorare in rete con gli operatori dei SS e che la madre concorda che il suo psicologico dott.ssa del Cav Mamma Persona_4
Chat possa collaborare con i SS;
pagina 6 di 15 • trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 ottobre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio per il minore 6) rinvia il procedimento per la comparizione personale delle parti avanti al GI dott. Chiara Delmonte all'udienza del 21 novembre 2024 ore 9.30 In data 24.07.2024 il Giudice ha provveduto come segue: Il Giudice dott. Chiara Delmonte letti ed esaminati gli atti del procedimento Osserva Letta la memoria ex art 183, I c.p.c. con cui il curatore speciale ha riferito al Tribunale i seguenti fatti sopravvenuti rispetto all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti
-INCONTRO CON I GENITORI. Il giorno 3 giugno 2024 la scrivente ha incontrato i genitori e i rispettivi difensori. Nel corso dell'incontro sono emerse difficoltà, da parte della madre, nell'accompagnare alle CP_2 sedute di psicoterapia presso il Ctif. Nel corso dell'incontro, quindi, con l'ausilio della scrivente, le parti hanno raggiunto un accordo in merito all'opportunità di trovare una baby-sitter che coadiuvasse la madre, al fine di consentire al minore di non saltare le sedute nei mercoledì di spettanza materna. Accordo al quale, in realtà, i genitori non si sono attenuti, e la madre ha cancellato (sempre con 24 ore di anticipo) sia la seduta del 12 giugno 2024, sia la seduta successiva del 23 giugno 2024. I genitori hanno poi concordato la suddivisione del periodo estivo di secondo le seguenti CP_2 modalità:
*dal 24 al 30 giugno 2024 con la madre;
*dal 30 giugno al 7 luglio 2024 frequenterà un campus in montagna, le cui spese sono suddivise CP_2 al 50% fra i genitori;
sarà il padre ad accompagnare al campus e si recherà poi a riprenderlo al CP_2 termine della settimana;
*la seconda settimana di luglio 2024 con la madre;
*le ultime due settimane di luglio con il padre;
*le prime due settimane di agosto con la madre;
*le ultime due settimane di agosto con il padre. Con successiva e-mail del 25 giugno 2024, il difensore del padre ha comunicato che la madre avrebbe deciso di rientrare a Milano soltanto il giorno 9 luglio 2024 (martedì) anziché il giorno 8 luglio 2024 (lunedì), come da calendario concordato fra le parti e sopra indicato. A parere della scrivente, qualora i genitori non riuscissero a trovare un accordo in merito alle vacanze, le parti si dovranno attenere ai periodi di frequentazione ordinaria, a discapito, però, dispiace dirlo, del minore stesso, che non potrà svolgere le vacanze.
-INCONTRO CON GLI OPERATORI DEL CTIF. In data 13 giugno 2024, la scrivente ha incontrato la dott.ssa responsabile del centro Ctif che Per_2 segue il padre nel percorso di sostegno alla genitorialità, insieme al dott. , psicologo del Per_5 medesimo centro con il quale, invece, ha avviato un percorso di sostegno psicologico. CP_2
Il dott. ha riferito che la presa in carico di è ancora oggi molto faticosa - non per colpa Per_5 CP_2 del ragazzo, che in realtà si reca volentieri alle sedute e usufruisce adeguatamente del tempo dedicato al sostegno psicologico – perché il percorso è sempre stato discontinuo. pagina 7 di 15 Nonostante, infatti, necessiti di un massiccio supporto psicologico, vista la situazione a dir poco CP_2 compromessa del ragazzo, soltanto il padre ha rispettato con puntualità gli incontri, e garantisce lo Contr spazio terapeutico del minore, mentre la madre non ha accompagnato il minore, peraltro disdicendo ogni volta l'appuntamento con appena 24 ore di anticipo (in modo da non pagare la seduta). Con il risultato che svolge appena due sedute al mese. CP_2
Il terapeuta ha riferito che – nonostante l'accordo raggiunto fra le parti durante l'incontro con la scrivente – la madre non ha accompagnato alla seduta del 12 giugno 2024, né ha reperito una CP_2 baby-sitter che se ne occupasse. La psicoterapia di è interamente concentrata sul conflitto fra i genitori, nonché sul conflitto che CP_2 da tempo il minore vive con la figura materna che, in parte, è probabilmente il riflesso di quello paterno, e non vi è spazio, sostanzialmente, per ulteriori riflessioni, a conferma di come il minore sia coinvolto nelle vicende che riguardano i genitori. Il dott. era riuscito, qualche mese fa, ad aprire una finestra su alcuni bisogni più autentici di Per_5
fra i quali un recupero del rapporto con la madre, ma non ha risposto ai CP_2 Parte_1 tentantivi di di rinegoziare il rapporto, perciò il minore si è chiuso ulteriormente. CP_2
La dott.ssa invece, ha riferito che il percorso di sostegno alla genitorialità non è mai stato Per_2 avviato con la madre perché la stessa si è detta sin da subito non disponibile. Il padre, invece, prosegue il proprio percorso, ha certamente una capacità emapatica che gli consente di usufruire del percorso, ma sono molte ancora le criticità sulle quali il genitore deve lavorare. I terapeuti, infine, si sono espressi positivamente in merito alla possibilità che si trasferisca a CP_2 vivere presso il padre, visto l'attuale conflitto in essere con la madre.
-INCONTRO CON I LEGALI DELLE PARTI. Il giorno 17 giugno 2024, la scrivente ha incontrato i difensori dei genitori, i quali hanno riferito che le parti avevano concordato che frequentasse un campus diurno a Monza, dal giorno 17 giugno CP_2
2024 al giorno 21 giugno 2024. I genitori non avevano invece ancora trovato una soluzione per la prima settimana di luglio, perché l'unico campus reperito dalla madre aveva un prezzo molto elevato. La scrivente ha poi cercato, insieme alle Colleghe, di trovare una soluzione ad alcune questioni economiche di dare/avere ancora pendenti fra le parti, che certamente aggravano la conflittualità fra i genitori. Senza entrare nel merito delle singole questioni, la curatrice di limita qui a precisare che il padre ha accolto la proposta conciliativa del curatore, la madre invece no, pertanto, anche sul punto, non è stato possibile trovare alcuna soluzione bonaria.
-INCONTRO CON I SERVIZI SOCIALI. In data 18 giugno 2024 la scrivente ha svolto un incontro da remoto con la dott.ssa Assistente Per_6
Sociale del Comune di Paderno NO, e con la dott.ssa , Assistente Sociale del Comune Per_7 di Milano. La dott.ssa non aveva ancora incontrato la madre, ma aveva già appreso dell'imminente Persona_8 trasferito a Monza di , in seguito al quale il Servizio di Milano non sarà più Parte_1 competente.
pagina 8 di 15 La dott.ssa ha riferito di conoscere già il padre, in quanto il Servizio aveva già preso contatti Per_6 con il medesimo in seguito alla separazione dalla nuova compagna con la quale Per_9 CP_1 ha avuto un altro bambino, , che attualmente il padre incontra in Spazio Neutro. Per_3
L'Assistente Sociale ha riferito che lo Spazio Neutro è stato disposto dal Tribunale di Monza per consentire al padre di riprendere le visite con il figlio, dopo che la ex compagna si era allontanata dalla casa familiare con il bambino. Il padre ha già rilasciato la casa familiare (assegnata alla ex compagna) nel mese di marzo 2024, e da allora vive in un nuovo appartamento, a Paderno NO, con una nuova compagna, la quale ha già un figlio da una precedente relazione, della stessa età di CP_2
Tanto premesso come richiesto dal curatore speciale e dai genitori con istanza congiunta depositata l'11 luglio 2024, il Tribunale a parziale modifica dei provvediemnti provvisori, in via assolutamente temporanea, dispone il collocamento di presso il padre nell'obiettiva inidoneità della madre a CP_2 prendersene cura, ferme comunque diverse determinazioni alla luce delle indagini delegate ai SS affidatari, alla evoluzione dei percorsi attivati ed all'ascolto del minore e della sorella. I SS affidatari, salvo diversa dipsosizione del Tribunale rimarranno quelli del Comune di Milano in quanto il collocamento presso il padre ha natura temporanea ed emergenziale i quali dovranno, provvedere con la massima urgenza, ed in collaborazione con i SS del Comune di Paderno NO a
- eseguire un accesso domiciliare presso l'abitazione paterna (sembra che il padre conviva con una nuova compagna madre di un figlio coetaneo di;
CP_2
- attivare un ADM nel contesto paterno;
- organizzare e scandire gli incontri madre figlio secondo le modalità più tutelanti per CP_2
- provvedere allo svolgimento degli incarichi già delegati con richiesta di trasmettere la relazione entro il 30 ottobre 2024 esprimendosi sulla idoneità del contesto paterno ad accogliere il minore;
Le gravi mancanze materne evidenziate dal curatore speciale impongo di ammonire formalmente ex art 709 ter , II n. 1 c.p.c. evidenziando che ulteriori condotte inadempienti e Parte_1 pregiudizievoli per il minore saranno valutate dal Tribunale anche ai sensi dell'art 709 ter, II 2 e 3 c.p.c.. Come evidenziato anche dalle parti al cambio di collocamento di fa seguito un maggior impegno CP_2 paterno nel suo mantenimento diretto: in via assolutamente provvisoria deve essere revocato con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024 l'assegno perequativo posto a carico del padre per i due figli con previsione che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio che vive presso di sé, ferme le ulteriori statuizioni economiche già assunte. Ritenuto, infine, che la complessa situzione del nucleo impone, una volta acquisite le relazioni dei SS, di provvedere all'ascolto del minore e della sorella maggiorenne con nuova CP_2 Per_1 calendarizzazione dell'udienza già fissata
PQM
A parziale modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati il 20 settembre 2023 come modificati con ordinanza dell'8 maggio 2024 così provvede: 1) Su richiesta congiunta di genitori e curatore speciale dispone che sia provvisoriamente CP_2 collocato presso il padre in Paderno NO in via Roma 62; pagina 9 di 15 2) Dispone che i SS affidatari del Comune di Milano in collaborazione con i SS del Comune di Paderno NO provvedano a
- eseguire un accesso domiciliare presso l'abitazione paterna (sembra che il padre conviva con una nuova compagna madre di un figlio coetaneo di;
CP_2
- attivare con urgenza un ADM nel contesto paterno;
- organizzare e scandire gli incontri madre figlio secondo le modalità più tutelanti per CP_2
- provvedere allo svolgimento degli incarichi già delegati con richiesta di trasmettere la relazione entro il 30 ottobre 2024 esprimendosi sulla idoneità del contesto paterno ad accogliere il minore;
3) Revoca con decorrenza da luglio 2024 il contributo perequativo posto a carico del padre disponendo che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento del figlio con lui convivente;
4) Ammonisce formalmente per aver assunto condotte pregiudizievoli nei Parte_1 confronti del minore, oltre che contrarie al corretto svolgimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
5) Conferma nel resto per quanto di ragione
6) Fissa udienza per la discussione sulle istanze istruttorie articolate, per la valutazione nel contradditorio della relazione dei SS e per l'ascolto di e il 19 novembre 2024 CP_2 Per_1 ore 14.30 All'udienza del 19.11.2024, all'esito dell'ascolto di e il Giudice ha così provveduto: CP_2 Per_1
Dato atto di quanto sopra,
1.
Ritenuto che
, come richiesto oggi concordemente dai genitori, sia necessario incaricare formalmente i SS del Comune di Milano, in collaborazione con i SS di Paderno NO, coordinandosi con il curatore speciale, di attivare un percorso di supporto alla genitorialità per le parti, dare corso al già disposto percorso di ADM presso il domicilio paterno, verificare e relazionare l'andamento degli incontri con la mamma, prendere contatti con la scuola frequentata dal minore, prendere contatti con il dott. che segue il minore, CP_3 trasmettere una relazione di aggiornamento da depositarsi entro il 20.5.2025,
2. Dispone che le parti entro il medesimo termine depositino dichiarazione personalmente sottoscritte sulle rispettive condizioni economico/patrimoniali come da linee guida.
3.
Ritenuto che
, acquisita la documentazione indicata, il processo è maturo per la decisione, rinvia il procedimento per l'esame della documentazione depositata della relazioen dei SS ed eventuale precisazione delle conclusioni al 4.6.2025 ore 9:30 All'udienza del 04.06.2025 il Giudice, sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
*** Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. pagina 10 di 15 Le conclusioni congiunte delle parti e del curatore speciale (adesive alle indicazioni fornite dai Servizi sociali incaricato) in merito all'affidamento di all'Ente territorialmente competente e al suo CP_2 collocamento prevalente presso l'abitazione paterna risultano rispondenti al preminente interesse del minore e pertanto, in assenza di elementi pregiudizievoli per lo stesso, devono essere accolte. Il Tribunale osserva, infatti, che l'intero procedimento è stato caratterizzato da una forte e insuperabile conflittualità interna alla coppia genitoriale, che ha impedito ad entrambi i coniugi di rispondere in modo efficiente e responsabile ai bisogni e alle esigenze personali di terribilmente invischiato CP_2 nella dinamica disfunzionale delle parti. Detta conflittualità è stata peraltro accentuata dai numerosi cambiamenti che hanno investito la vicenda familiare (composizione/disgregazione dei nuovi nuclei familiari formati da parte di entrambi i genitori), che si sono tradotti, oltre che in un forte disagio manifestato sia da che da in plurimi trasferimenti, anche anagrafici, dei ragazzi da CP_2 Per_1 un'abitazione all'altra. Tale situazione ha reso necessario l'avvio di numerosi interventi a supporto del nucleo, all'esito dei quali i SS hanno confermato che “L'elevata complessità di tale situazione dovuta alla conflittualità e alla non comunicabilità tra i genitori, richiede un attento e approfondito monitoraggio sulla situazione e nello specifico sul benessere psico-fisico di […] si ritiene che il collocamento del ragazzo CP_2 presso l'abitazione paterna possa essere al momento la soluzione maggiormente rispondente ai suoi bisogni […] Per il ragazzo risulta essere prioritario avere uno spazio psicologico dove poter esprimere il suo vissuto emotivo relativo alla sua storia familiare.” (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano del 04.11.2024). L'intervento dei SS è stato inoltre indispensabile per consentire alle parti di gestire e scandire tempi e modalità di frequentazione del minore con la madre, in considerazione, da un lato, della difficoltà manifestata dal minore a vivere con serenità la relazione con la figura materna e, dall'altro, dell'incapacità manifestata da entrambi i genitori di provvedervi autonomamente. Anche nella relazione conclusiva i SS hanno osservato che tra i genitori “permane ancora oggi una situazione di alta conflittualità. I due comunicano per lo più tramite email […] o tramite messaggi telefonici, nei quali scambiano accuse reciproche e rivendicazioni”; che dopo il trasferimento CP_2 presso il padre, ha raggiunto un stato di maggior benessere, apprezzato da più figure e in diversi contesti (scuola, educativa domiciliare, psicologo); che risulta indispensabile, oltre alla prosecuzione del percorso psicologico in favore di (che lo sostenga, tra l'altro, nella ricostruzione di un CP_2 rapporto significativo con la figura materna), la prosecuzione dei percorsi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, che li aiutino ad acquisire una maggior comprensione del malessere vissuto da e ad accompagnare il minore nella sua crescita ed evoluzione (cfr. relazione dei SS del Comune CP_2 di Milano del 16.05.2025). Quanto al minore, i SS del Comune di Paderno NO hanno rilevato “un percorso di crescita personale e relazionale da parte del minore , sostenuto da un contesto familiare paterno CP_2 che si è dimostrato stabile, accogliente e in grado di offrire un adeguato contenimento emotivo. Permangono tuttavia le criticità legale alla relazione tra e la figura materna, che continua ad CP_2 apparire fragile e fonte di disagio per il minore” (cfr. relazione depositata in data 21.05.2025). Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido di al Comune di Paderno NO, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di CP_2
pagina 11 di 15 entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative, comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore. Il minore rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione paterna, sita in Paderno NO, Via Roma n. 62/a. Inoltre, la complessità delle vicissitudini che hanno caratterizzato il nucleo famigliare impone di incaricare i Servizi sociali del Comune di Milano (ove risiede la madre), in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Paderno NO (ove risiedono padre e minore) e con le competenti ASST, del compito di:
- Garantire la prosecuzione del percorso di supporto del minore con il dott. per il tempo CP_3 necessario;
- Organizzare e scandire tempi e modi di frequentazione di con la mamma sulla falsariga di CP_2 quanto sta ad oggi avvenendo (fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola al sabato sera;
due settimane durante le vacanze estive;
vacanze di Natale alternate tra i genitori dalla fine delle lezioni al 30 dicembre ore 17 e dal 30 dicembre ore 17 fino alla ripresa delle lezioni;
vacanze di Pasqua alternate per l'intero periodo), con espressa delega a diversamente modularle nell'interesse del ragazzo, raccolto il suo parere e previa valutazione dell'evoluzione sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo degli interventi attivati, dando atto che ad oggi la madre ritiene controproducente la presenza di un educatore;
- Garantire la prosecuzione del percorso di presa in carico dei genitori (la madre con la dott.ssa il padre con la dott.ssa nell'auspicata semplificazione della conflittualità tra le CP_4 CP_5 parti;
- Prendere atto che la madre non ritiene necessario l'ADM.
Sul contributo nel mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'AU relativo a dovrà essere percepito integralmente dalla madre, mentre l'AU relativo a Per_1 dovrà essere percepito integralmente dal padre, alla luce del collocamento prevalente dei ragazzi CP_2 presso le rispettive abitazioni dei genitori e della concorde istanza in tal senso formulata dai genitori medesimi.
Sulle spese di lite. Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le stesse. pagina 12 di 15 Entrambi i genitori devono, infine, essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale del minore, la cui nomina si è resa necessaria in ragione della disposta limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi, ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'importo liquidato in separato decreto di 3.000,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti di cui in epigrafe, richiamata la sentenza non definitiva n. 5616/2024 emessa l'08.05.2024 e pubblicata il 31.05.2024 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dà atto che è divenuta maggiorenne 13.12.2005 Per_1
2. Conferma ex artt.
5-bis L. 84/1983 e 330 c.c. l'affido di , nato il [...], CP_2 all'Ente territorialmente competente, individuato nel Comune di Paderno NO, dove il minore avrà la residenza presso e con il padre in via Roma 62/a;
3. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative, comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
4. Conferma il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna, sita in Paderno NO, via Roma 62/a;
5. Dispone che i Servizi sociali del Comune di Milano (ove risiede la madre), in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Paderno NO (ove risiedono padre e minore) e con le competenti ASST, provvedano a:
- Garantire la prosecuzione del percorso di supporto del minore con il dott. per il CP_3 tempo necessario;
- Organizzare e scandire tempi e modi di frequentazione di con la mamma sulla CP_2 falsariga di quanto sta ad oggi avvenendo (fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola al sabato sera;
due settimane durante le vacanze estive;
vacanze di Natale alternate tra i genitori dalla fine delle lezioni al 30 dicembre ore 17 e dal 30 dicembre ore 17 fino alla ripresa delle lezioni;
vacanze di Pasqua alternate per l'intero periodo), con espressa delega a diversamente modularle nell'interesse del ragazzo, raccolto il suo parere e previa valutazione dell'evoluzione sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo degli interventi attivati, dando atto che ad oggi la madre ritiene controproducente la presenza di un educatore;
- Garantire la prosecuzione del percorso di presa in carico dei genitori (la madre con la dott.ssa il padre con la dott.ssa nell'auspicata semplificazione della CP_4 CP_5 conflittualità tra le parti;
- Prendere atto che la madre non ritiene necessario l'ADM.
pagina 13 di 15 6. Pone, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto dei figli: il padre provvederà al mantenimento diretto di mentre la CP_2 madre provvederà al mantenimento diretto di Per_1
7. Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative ai figli che non richiedono il preventivo accordo, come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che i genitori continuano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese del dott. per il tempo necessario;
CP_3
9. Dispone che l'AU relativo a venga percepito interamente dal padre, mentre l'AU relativo CP_2
a venga percepito interamente dalla madre;
Per_1
10. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
11. Condanna e ex art 133 DPR 115/2002 al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dello stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale avv Alessandra Fornesi, ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 3.000,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge Si comunichi anche ai SS dei Comuni di Milano e di Paderno NO.
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025. pagina 14 di 15 Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte
Il Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 15.02.2023, rimessa al Collegio con verbale del 04.06.2025 e discussa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
promossa da
(C.F.: , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DI MOLFETTA GIULIA, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- nei confronti di (C.F.: ), nato il [...] a [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. BENOZZI CAMILLA MARTINA, presso il cui studio ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte resistente-
, nato a Milano il [...], in [...] curatore speciale Avv. FORNESI CP_2
ALESSANDRA, che lo difende e rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 02.03.2023.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (come congiuntamente rassegnate dalle parti e dal curatore speciale all'udienza del 04.06.2025):
pagina 1 di 15 1) Affido di ex art 5 bis L. 84/1983 ex art 330 c.c. ai SS del Comune di Paderno NO, CP_2 dove il minore avrà la residenza presso e con il padre in via Roma 62/a;
2) Disporre che i SS in collaborazione con le competenti ASST e con i SS del Comune di Milano ove la madre ha la propria residenza provvedano a:
- Garantire la prosecuzione del percorso di supporto del minore con il dott per il CP_3 tempo necessario:
- Organizzar e scandire tempi e modi di frequntazioni di con la mamma sulla falsariga CP_2 di quanto sta ad oggi avvenendo ( fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola al sabato sera, due settimane durante le vacanze estive , vacanze di Natale alternate tra i genitori dalla fine delle lezioni al 30 dicembre ore 17 e dal 30 dicembre ore 17.00 fino alla ripresa delle lezioni e vacanze di Pasqua alternate pe l'intero periodo) con espressa delega a diversamente modularle nell'interesse del ragazzo, raccolto il suo parere e previa valutazione dell'evoluzione sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo degli interventi attivati dando atto che ad oggi la madre ritiene controproducente la presenza di un educatore;
- Garantire la prosecuzione del percorso di presa in carico dei genitori la madre con la dott.ssa ed il padre con la dott.ssa nell'auspicata semplificazione della CP_4 CP_5 conflittualità tra le parti;
- Prende atto che la madre non ritiene necessario l'ADM 3) I genitori provvederanno al mantenimento in forma diretta: il padre provvederà al mantenimento di luigi, la madre al mantenimento di;
Per_1
4) Il padre percepirà l'intero AUU per CP_2
5) La madre percepirà l'intero AUU per Per_1
6) I genitori concorreranno nella misura del 50% nelle spese extra assegno dei figli che non richiedono il preventivo accordo come da Linee guida
7) I genitori continueranno a sostenere nella misura del 50% le spese del dott. pe ril CP_3 tempo necessario
8) Spese legali compensate
9) Spese del curatore come da provvedimento de Tribunale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Milano il 26.06.2004 (atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano al n. 448, parte II, serie A, anno 2004). Dall'unione sono nati il 13.12.2005 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), Per_1
e il 30.04.2011. CP_2
I coniugi sono comparsi avanti il Presidente per l'udienza ex art. 708 c.p.c. il 12.09.2016 e il procedimento di separazione è stato definito con sentenza del Tribunale di Milano n. 4320/2019 depositata il 06.05.2019. Con ricorso depositato in data 14.02.2023 ha domandato la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, chiedendo altresì la conferma pagina 2 di 15 dell'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, del collocamento prevalente degli stessi presso la madre, dell'assegnazione della casa familiare a quest'ultima e della regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, ponendo a carico del padre l'obbligo di versare la somma mensile di € 600 (oltre alle spese straordinarie) a titolo di mantenimento dei minori e la somma mensile di € 1.000 a titolo di assegno divorzile in favore della moglie. Con memoria difensiva depositata in data 10.05.2023 aderendo alla domanda di CP_1 divorzio e di affido condiviso dei figli minori, ha chiesto di disporre il collocamento prevalente di presso la madre e di presso il padre e la conseguente regolamentazione delle Per_1 CP_2 frequentazioni genitori-figli, nonché di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento dei minori. All'udienza del 30.05.2023 il Presidente f.f., sentite le parti, ha così provveduto: provvede in conformità dell'accordo dei genitori con riferimento alle imminenti vacanze estive ed alla gestione dei tempi di permanenza ritenuto che prima di adottare ogni decisione sia necessario provvedere all'ascolto dei minori e rinvia il procedimento all'udienza del 20 settembre 2023 ore 15.30 ritenuto che l'accesissima conflittualità tra le parti apprezzata anche oggi in udienza dopo circa otto anni dalla separazione ( i coniugi vivono separati dal 2016) ed agita a più livelli (sono pendenti due procedimenti penali a carico del padre per omessa contribuzione e sono state evidenziate oggi imminenti procedimenti civili per rapporti di dare avere) impone ex art 78 c.p.c. di nominare a e un curatore speciale a cui delegare il compito di rappresentarne in giudizio gli Per_1 CP_2 interessi vista la temporanea incapacità dei genitori (ad oggi esercenti in modo condiviso la responsabilità genitoriale) di farlo autonomamente a prescindere dai propri (emblematico, in questo senso, è stato l'ultimo scambio di battute tra i genitori, all'esito di un'udienza di durata non comune, legato all'individuazione delle settimane estive in cui stare con i minori. In questo frangente si è assistito ad uno sbandieramento di rispettivi diritti – diritto del padre a tenere con sé nelle CP_2 settimane in cui lavora in smart workig vs diritto della madre a tenere in considerazione l'imminente parto- senza tenere in minima considerazione le esigenze del ragazzino rimasto, ancora una volta, sullo sfondo. Nomina pertanto curatore speciale di e l'avv Alessandra Fornesi a cui assegna Per_1 CP_2 termine per costituirsi in giudizio al 20 giugno 2023. All'udienza del 20.09.2023 i procuratori delle parti hanno rappresentato l'accordo raggiunto dai loro assistiti nei seguenti termini:
1) conferma dell'affido condiviso dei minori;
2) i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di supporto nella genitorialità presso il CTF con la dott.ssa con l'intenzione di individuare anche un supporto per i ragazzi Per_2 con costi al 50%
3) i ragazzi continueranno ad abitare con la mamma in Milano, via Braga 16 con conferma dell'assegnazione della casa famigliare;
4) salvo ogni e diverso accordo tra i genitori, sentiti i ragazzi, e staranno con il Per_1 CP_2 papà
pagina 3 di 15 • *a week end alternati, con pernottamento, presso la dimora della nonna paterna dall'uscia da scuola del venerdì con riaccompagnamento a a scuola il lunedì mattina;
• *il mercoledì pomeriggio, senza pernottamento (i ragazzi torneranno a dormire dalla madre);
• *per due mercoledì al mese, sarà il padre a riaccompagnare i figli dalla madre entro le ore 20.00 ; gli altri due mercoledì del mese sarà la madre a recuperarli dalla dimora paterna entro le ore 21.00
• Le vacanze estive, con ciascun genitore due settimane da concordarsi entro il 30 aprile 3 di ogni anno;
in ogni caso, i genitori dovranno comunicare preventivamente l'uno all'altro l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno
• Le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17.00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17.00 fino alla ripresa dell'attività scolastica,.;
• le vacanze pasquali ad anni alterni con i genitori. I ponti e le altre festività secondo il criterio di prossimità con il fine settimana di spettanza
5) Conferma del contributo perequativo a carico del padre pari a 600,00 euro mensili oltre rivalutazione di legge;
6) Conferma dell'obbligo a carico dei genitori di concorrere nella misura del 50% nelle spese extra assegno necessarie per i minori come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, […] Quindi il Presidente f.f. ha provveduto come segue:
ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013;
ritenuto che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti appare manifestamente superfluo l'ascolto della prole (art. 337octies c.c.);
ritenuto che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
da infine atto che la madre ha rinunciato alla richiesta di mantenimento per sé e di assegno divorzile
PQM
1) Provvede in conformità agli accordi raggiunti come sopra trascritti;
2) Da atto che la ha rinunciato all'assegno divorzile per sé Pt_1
Il Presidente f.f. ha infine nominato se stesso Giudice Istruttore e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione, assegnando termine alla ricorrente per il deposito di memoria integrativa e termine al resistente per la costituzione in giudizio. Il resistente si è costituito in giudizio in data 28.03.2024.
pagina 4 di 15 All'udienza di prima comparizione e trattazione del 23.04.2024 le parti hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di divorzio ex art. 4, co. 12, L 898/1970 e di rimettere la causa sul ruolo dell'Istruttore con concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai nn. 1, 2 e 3 con riferimento alle altre domande articolate, chiedendo congiuntamente di dare l'ampio mandato di indagine ai SS come meglio dettagliato nell'ordinanza di rimessione in istruttoria. Il Giudice Istruttore ha, quindi, trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 5616/2024 emessa l'08.05.2024 e pubblicata il 31.05.2024, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza emessa in pari data, ha così provveduto: vista l'odierna pronuncia di sentenza parziale nel giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 rilevato che le parti hanno chiesto concedersi i termini ex art. 183, VI c.p.c. rilevato che all'udienza del 23 aprile 2024 i genitori i procuratori ed il curatore speciale resisi conto
- della totale incomunicabilità tra i genitori e della accesa conflittualità che oltre essersi tradotta in denunce penali e procedimenti civili (sembra) vedere la “alleata “ della ex Pt_1 compagna del nel procedimento per l'affidamento del minore nato dall'unione; CP_1 Per_3
- delle motivazioni alla base dell'accordo dei genitori al trasferimento di a vivere presso il CP_2 papà: a fronte delle perplessità evidenziate dal Tribunale rispetto al cambio di scuola in seconda media è emerso che la decisione materna è motivata dal suo – legittimo ma non comunicato- trasferimento in altro Comune con il nuovo nucleo familiare;
- della non chiarezza in ordine alla attuale situzione abitativa e relazionale della figlia (neo) maggiorenne con cui ha un rapporto estremamente conflittuale che si traduce Per_1 CP_2 in conflitti fisici ed in richieste di intervento alle FFOO avanzate dai ragazzi stessi;
- del fatto che il padre è limitato nell'esercizio della responabilità genitoriale sul terzo figlio e lo vede in Spazio Neutro;
Per_3
- della necessità di uno sguardo terzo sui bisogni di un ragazzino che, da anni, segue i progetti, le necessità e gli obiettivi degli adulti senza valutazione delle sue esigenze;
si sono detti d'accordo all'adozione dei seguenti provvedimenti:
1. affidamento di al SS del Comune di Milano;
CP_2
2. i genitori si impegnano ad iniziare con il CTF un percorso di supporto alle genitorialità e concordano che il CTF possa lavorare in rete con gli operatori dei SS;
3. la madre concorda che il suo psicologico dott.ssa del Cav Mamma Chat Persona_4 possa collaborare con i SS
4. i SS del Comune di Milano (la madre è residente in [...]) in collaborazione con i SS del Comune di Paderno NO (il padre risiede in via Roma 62) con le competenti ASST e con il curatore dovranno provvedere a
- Prendere contatti con la scuola di CP_2
- Attivare un ADM in entrambi i contesti abitativi
- Verificare con i genitori l'opportunità che dalla fine della scuola si trasferisca a vivere con il CP_2 padre in Paderno NO come da soluzione condivisa dai genitori;
pagina 5 di 15 - Verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia presso il CTF con il dott. Per_5
- Verificare l'effettiva attivazione di un percorso congiunto di supporto alla genitorialità ritenuto che, nel contesto dato, sia assolutamente necessario, in via d'urgenza, introdurre nella vita del minore un soggetto terzo con i compiti decisori e di indirizzo indicati in dispositivo nonché acquisire gli elementi valutativi e di osservazione sopra indicati per decidere sulla responabilità genitoriale e per elaborare nell'interesse del minore un progetto che, a fronte dell'imminente trasferimento a vivere con il padre in Paderno NO – soluzione logistico abitativa che, in assenza di alternative e visto l'accordo dei genitori, è ad esito obbligato – consenta di garantire una stabile frequentazione con la mamma (in procinto di trasferirsi a vivere con il nuovo nucleo famigliare e la sorella maggiore in Monza via Montebianco, 4) nonché in supporto fattivo per il minore . Per_1 ritenuto che l'ascolto del minore deve essere riservato all'esito degli approfondimenti delegati
P.Q.M.
1) Rimette la causa sul ruolo del giudice Istruttore dott.ssa Chiara Delmonte
2) Assegna alle parti i termini perentori di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. per il deposito delle memorie di cui ai numeri 1,2,3;
3) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore al Servizio CP_2
Sociale del Comune di Milano;
4) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
5) Dispone che i SS del Comune di Milano, in collaborazione con i SS del Comune di Paderno NO con le competenti ASST e di concerto con il curatore speciale provvedano a
• Prendere contatti con la scuola di CP_2
• Attivare un ADM in entrambi i contesti abitativi al fine di valutare la relazione con i genitori e con i famigliari conviventi;
• Confrontarsi con i genitori sull'opportunità che dalla fine della scuola si trasferisca a CP_2 vivere con il padre in Paderno NO con delega a supportarli nell'individuazione dell' Istituto scolastico, elaborando un calendario che consenta di mantenere comunque la frequentazione con la mamma- anche durante la vacanze estive- con delega a regolamentare la frequentazione con i genitori con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, sentito il minore medesimo, il Curatore Speciale tenuto delle condizioni di benessere psicofisico del figlio, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
• Verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia presso il CTF con il dott. ; Per_5
• Verificare l'effettiva attivazione di un percorso congiunto di supporto alla genitorialità dando atto che i genitori si sono impegnati ad iniziare con il CTF un percorso di supporto alle genitorialità ed hanno concordato che il CTF possa lavorare in rete con gli operatori dei SS e che la madre concorda che il suo psicologico dott.ssa del Cav Mamma Persona_4
Chat possa collaborare con i SS;
pagina 6 di 15 • trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 ottobre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio per il minore 6) rinvia il procedimento per la comparizione personale delle parti avanti al GI dott. Chiara Delmonte all'udienza del 21 novembre 2024 ore 9.30 In data 24.07.2024 il Giudice ha provveduto come segue: Il Giudice dott. Chiara Delmonte letti ed esaminati gli atti del procedimento Osserva Letta la memoria ex art 183, I c.p.c. con cui il curatore speciale ha riferito al Tribunale i seguenti fatti sopravvenuti rispetto all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti
-INCONTRO CON I GENITORI. Il giorno 3 giugno 2024 la scrivente ha incontrato i genitori e i rispettivi difensori. Nel corso dell'incontro sono emerse difficoltà, da parte della madre, nell'accompagnare alle CP_2 sedute di psicoterapia presso il Ctif. Nel corso dell'incontro, quindi, con l'ausilio della scrivente, le parti hanno raggiunto un accordo in merito all'opportunità di trovare una baby-sitter che coadiuvasse la madre, al fine di consentire al minore di non saltare le sedute nei mercoledì di spettanza materna. Accordo al quale, in realtà, i genitori non si sono attenuti, e la madre ha cancellato (sempre con 24 ore di anticipo) sia la seduta del 12 giugno 2024, sia la seduta successiva del 23 giugno 2024. I genitori hanno poi concordato la suddivisione del periodo estivo di secondo le seguenti CP_2 modalità:
*dal 24 al 30 giugno 2024 con la madre;
*dal 30 giugno al 7 luglio 2024 frequenterà un campus in montagna, le cui spese sono suddivise CP_2 al 50% fra i genitori;
sarà il padre ad accompagnare al campus e si recherà poi a riprenderlo al CP_2 termine della settimana;
*la seconda settimana di luglio 2024 con la madre;
*le ultime due settimane di luglio con il padre;
*le prime due settimane di agosto con la madre;
*le ultime due settimane di agosto con il padre. Con successiva e-mail del 25 giugno 2024, il difensore del padre ha comunicato che la madre avrebbe deciso di rientrare a Milano soltanto il giorno 9 luglio 2024 (martedì) anziché il giorno 8 luglio 2024 (lunedì), come da calendario concordato fra le parti e sopra indicato. A parere della scrivente, qualora i genitori non riuscissero a trovare un accordo in merito alle vacanze, le parti si dovranno attenere ai periodi di frequentazione ordinaria, a discapito, però, dispiace dirlo, del minore stesso, che non potrà svolgere le vacanze.
-INCONTRO CON GLI OPERATORI DEL CTIF. In data 13 giugno 2024, la scrivente ha incontrato la dott.ssa responsabile del centro Ctif che Per_2 segue il padre nel percorso di sostegno alla genitorialità, insieme al dott. , psicologo del Per_5 medesimo centro con il quale, invece, ha avviato un percorso di sostegno psicologico. CP_2
Il dott. ha riferito che la presa in carico di è ancora oggi molto faticosa - non per colpa Per_5 CP_2 del ragazzo, che in realtà si reca volentieri alle sedute e usufruisce adeguatamente del tempo dedicato al sostegno psicologico – perché il percorso è sempre stato discontinuo. pagina 7 di 15 Nonostante, infatti, necessiti di un massiccio supporto psicologico, vista la situazione a dir poco CP_2 compromessa del ragazzo, soltanto il padre ha rispettato con puntualità gli incontri, e garantisce lo Contr spazio terapeutico del minore, mentre la madre non ha accompagnato il minore, peraltro disdicendo ogni volta l'appuntamento con appena 24 ore di anticipo (in modo da non pagare la seduta). Con il risultato che svolge appena due sedute al mese. CP_2
Il terapeuta ha riferito che – nonostante l'accordo raggiunto fra le parti durante l'incontro con la scrivente – la madre non ha accompagnato alla seduta del 12 giugno 2024, né ha reperito una CP_2 baby-sitter che se ne occupasse. La psicoterapia di è interamente concentrata sul conflitto fra i genitori, nonché sul conflitto che CP_2 da tempo il minore vive con la figura materna che, in parte, è probabilmente il riflesso di quello paterno, e non vi è spazio, sostanzialmente, per ulteriori riflessioni, a conferma di come il minore sia coinvolto nelle vicende che riguardano i genitori. Il dott. era riuscito, qualche mese fa, ad aprire una finestra su alcuni bisogni più autentici di Per_5
fra i quali un recupero del rapporto con la madre, ma non ha risposto ai CP_2 Parte_1 tentantivi di di rinegoziare il rapporto, perciò il minore si è chiuso ulteriormente. CP_2
La dott.ssa invece, ha riferito che il percorso di sostegno alla genitorialità non è mai stato Per_2 avviato con la madre perché la stessa si è detta sin da subito non disponibile. Il padre, invece, prosegue il proprio percorso, ha certamente una capacità emapatica che gli consente di usufruire del percorso, ma sono molte ancora le criticità sulle quali il genitore deve lavorare. I terapeuti, infine, si sono espressi positivamente in merito alla possibilità che si trasferisca a CP_2 vivere presso il padre, visto l'attuale conflitto in essere con la madre.
-INCONTRO CON I LEGALI DELLE PARTI. Il giorno 17 giugno 2024, la scrivente ha incontrato i difensori dei genitori, i quali hanno riferito che le parti avevano concordato che frequentasse un campus diurno a Monza, dal giorno 17 giugno CP_2
2024 al giorno 21 giugno 2024. I genitori non avevano invece ancora trovato una soluzione per la prima settimana di luglio, perché l'unico campus reperito dalla madre aveva un prezzo molto elevato. La scrivente ha poi cercato, insieme alle Colleghe, di trovare una soluzione ad alcune questioni economiche di dare/avere ancora pendenti fra le parti, che certamente aggravano la conflittualità fra i genitori. Senza entrare nel merito delle singole questioni, la curatrice di limita qui a precisare che il padre ha accolto la proposta conciliativa del curatore, la madre invece no, pertanto, anche sul punto, non è stato possibile trovare alcuna soluzione bonaria.
-INCONTRO CON I SERVIZI SOCIALI. In data 18 giugno 2024 la scrivente ha svolto un incontro da remoto con la dott.ssa Assistente Per_6
Sociale del Comune di Paderno NO, e con la dott.ssa , Assistente Sociale del Comune Per_7 di Milano. La dott.ssa non aveva ancora incontrato la madre, ma aveva già appreso dell'imminente Persona_8 trasferito a Monza di , in seguito al quale il Servizio di Milano non sarà più Parte_1 competente.
pagina 8 di 15 La dott.ssa ha riferito di conoscere già il padre, in quanto il Servizio aveva già preso contatti Per_6 con il medesimo in seguito alla separazione dalla nuova compagna con la quale Per_9 CP_1 ha avuto un altro bambino, , che attualmente il padre incontra in Spazio Neutro. Per_3
L'Assistente Sociale ha riferito che lo Spazio Neutro è stato disposto dal Tribunale di Monza per consentire al padre di riprendere le visite con il figlio, dopo che la ex compagna si era allontanata dalla casa familiare con il bambino. Il padre ha già rilasciato la casa familiare (assegnata alla ex compagna) nel mese di marzo 2024, e da allora vive in un nuovo appartamento, a Paderno NO, con una nuova compagna, la quale ha già un figlio da una precedente relazione, della stessa età di CP_2
Tanto premesso come richiesto dal curatore speciale e dai genitori con istanza congiunta depositata l'11 luglio 2024, il Tribunale a parziale modifica dei provvediemnti provvisori, in via assolutamente temporanea, dispone il collocamento di presso il padre nell'obiettiva inidoneità della madre a CP_2 prendersene cura, ferme comunque diverse determinazioni alla luce delle indagini delegate ai SS affidatari, alla evoluzione dei percorsi attivati ed all'ascolto del minore e della sorella. I SS affidatari, salvo diversa dipsosizione del Tribunale rimarranno quelli del Comune di Milano in quanto il collocamento presso il padre ha natura temporanea ed emergenziale i quali dovranno, provvedere con la massima urgenza, ed in collaborazione con i SS del Comune di Paderno NO a
- eseguire un accesso domiciliare presso l'abitazione paterna (sembra che il padre conviva con una nuova compagna madre di un figlio coetaneo di;
CP_2
- attivare un ADM nel contesto paterno;
- organizzare e scandire gli incontri madre figlio secondo le modalità più tutelanti per CP_2
- provvedere allo svolgimento degli incarichi già delegati con richiesta di trasmettere la relazione entro il 30 ottobre 2024 esprimendosi sulla idoneità del contesto paterno ad accogliere il minore;
Le gravi mancanze materne evidenziate dal curatore speciale impongo di ammonire formalmente ex art 709 ter , II n. 1 c.p.c. evidenziando che ulteriori condotte inadempienti e Parte_1 pregiudizievoli per il minore saranno valutate dal Tribunale anche ai sensi dell'art 709 ter, II 2 e 3 c.p.c.. Come evidenziato anche dalle parti al cambio di collocamento di fa seguito un maggior impegno CP_2 paterno nel suo mantenimento diretto: in via assolutamente provvisoria deve essere revocato con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024 l'assegno perequativo posto a carico del padre per i due figli con previsione che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio che vive presso di sé, ferme le ulteriori statuizioni economiche già assunte. Ritenuto, infine, che la complessa situzione del nucleo impone, una volta acquisite le relazioni dei SS, di provvedere all'ascolto del minore e della sorella maggiorenne con nuova CP_2 Per_1 calendarizzazione dell'udienza già fissata
PQM
A parziale modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati il 20 settembre 2023 come modificati con ordinanza dell'8 maggio 2024 così provvede: 1) Su richiesta congiunta di genitori e curatore speciale dispone che sia provvisoriamente CP_2 collocato presso il padre in Paderno NO in via Roma 62; pagina 9 di 15 2) Dispone che i SS affidatari del Comune di Milano in collaborazione con i SS del Comune di Paderno NO provvedano a
- eseguire un accesso domiciliare presso l'abitazione paterna (sembra che il padre conviva con una nuova compagna madre di un figlio coetaneo di;
CP_2
- attivare con urgenza un ADM nel contesto paterno;
- organizzare e scandire gli incontri madre figlio secondo le modalità più tutelanti per CP_2
- provvedere allo svolgimento degli incarichi già delegati con richiesta di trasmettere la relazione entro il 30 ottobre 2024 esprimendosi sulla idoneità del contesto paterno ad accogliere il minore;
3) Revoca con decorrenza da luglio 2024 il contributo perequativo posto a carico del padre disponendo che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento del figlio con lui convivente;
4) Ammonisce formalmente per aver assunto condotte pregiudizievoli nei Parte_1 confronti del minore, oltre che contrarie al corretto svolgimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
5) Conferma nel resto per quanto di ragione
6) Fissa udienza per la discussione sulle istanze istruttorie articolate, per la valutazione nel contradditorio della relazione dei SS e per l'ascolto di e il 19 novembre 2024 CP_2 Per_1 ore 14.30 All'udienza del 19.11.2024, all'esito dell'ascolto di e il Giudice ha così provveduto: CP_2 Per_1
Dato atto di quanto sopra,
1.
Ritenuto che
, come richiesto oggi concordemente dai genitori, sia necessario incaricare formalmente i SS del Comune di Milano, in collaborazione con i SS di Paderno NO, coordinandosi con il curatore speciale, di attivare un percorso di supporto alla genitorialità per le parti, dare corso al già disposto percorso di ADM presso il domicilio paterno, verificare e relazionare l'andamento degli incontri con la mamma, prendere contatti con la scuola frequentata dal minore, prendere contatti con il dott. che segue il minore, CP_3 trasmettere una relazione di aggiornamento da depositarsi entro il 20.5.2025,
2. Dispone che le parti entro il medesimo termine depositino dichiarazione personalmente sottoscritte sulle rispettive condizioni economico/patrimoniali come da linee guida.
3.
Ritenuto che
, acquisita la documentazione indicata, il processo è maturo per la decisione, rinvia il procedimento per l'esame della documentazione depositata della relazioen dei SS ed eventuale precisazione delle conclusioni al 4.6.2025 ore 9:30 All'udienza del 04.06.2025 il Giudice, sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
*** Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. pagina 10 di 15 Le conclusioni congiunte delle parti e del curatore speciale (adesive alle indicazioni fornite dai Servizi sociali incaricato) in merito all'affidamento di all'Ente territorialmente competente e al suo CP_2 collocamento prevalente presso l'abitazione paterna risultano rispondenti al preminente interesse del minore e pertanto, in assenza di elementi pregiudizievoli per lo stesso, devono essere accolte. Il Tribunale osserva, infatti, che l'intero procedimento è stato caratterizzato da una forte e insuperabile conflittualità interna alla coppia genitoriale, che ha impedito ad entrambi i coniugi di rispondere in modo efficiente e responsabile ai bisogni e alle esigenze personali di terribilmente invischiato CP_2 nella dinamica disfunzionale delle parti. Detta conflittualità è stata peraltro accentuata dai numerosi cambiamenti che hanno investito la vicenda familiare (composizione/disgregazione dei nuovi nuclei familiari formati da parte di entrambi i genitori), che si sono tradotti, oltre che in un forte disagio manifestato sia da che da in plurimi trasferimenti, anche anagrafici, dei ragazzi da CP_2 Per_1 un'abitazione all'altra. Tale situazione ha reso necessario l'avvio di numerosi interventi a supporto del nucleo, all'esito dei quali i SS hanno confermato che “L'elevata complessità di tale situazione dovuta alla conflittualità e alla non comunicabilità tra i genitori, richiede un attento e approfondito monitoraggio sulla situazione e nello specifico sul benessere psico-fisico di […] si ritiene che il collocamento del ragazzo CP_2 presso l'abitazione paterna possa essere al momento la soluzione maggiormente rispondente ai suoi bisogni […] Per il ragazzo risulta essere prioritario avere uno spazio psicologico dove poter esprimere il suo vissuto emotivo relativo alla sua storia familiare.” (cfr. relazione dei SS del Comune di Milano del 04.11.2024). L'intervento dei SS è stato inoltre indispensabile per consentire alle parti di gestire e scandire tempi e modalità di frequentazione del minore con la madre, in considerazione, da un lato, della difficoltà manifestata dal minore a vivere con serenità la relazione con la figura materna e, dall'altro, dell'incapacità manifestata da entrambi i genitori di provvedervi autonomamente. Anche nella relazione conclusiva i SS hanno osservato che tra i genitori “permane ancora oggi una situazione di alta conflittualità. I due comunicano per lo più tramite email […] o tramite messaggi telefonici, nei quali scambiano accuse reciproche e rivendicazioni”; che dopo il trasferimento CP_2 presso il padre, ha raggiunto un stato di maggior benessere, apprezzato da più figure e in diversi contesti (scuola, educativa domiciliare, psicologo); che risulta indispensabile, oltre alla prosecuzione del percorso psicologico in favore di (che lo sostenga, tra l'altro, nella ricostruzione di un CP_2 rapporto significativo con la figura materna), la prosecuzione dei percorsi di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, che li aiutino ad acquisire una maggior comprensione del malessere vissuto da e ad accompagnare il minore nella sua crescita ed evoluzione (cfr. relazione dei SS del Comune CP_2 di Milano del 16.05.2025). Quanto al minore, i SS del Comune di Paderno NO hanno rilevato “un percorso di crescita personale e relazionale da parte del minore , sostenuto da un contesto familiare paterno CP_2 che si è dimostrato stabile, accogliente e in grado di offrire un adeguato contenimento emotivo. Permangono tuttavia le criticità legale alla relazione tra e la figura materna, che continua ad CP_2 apparire fragile e fonte di disagio per il minore” (cfr. relazione depositata in data 21.05.2025). Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene di dover confermare l'affido di al Comune di Paderno NO, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di CP_2
pagina 11 di 15 entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative, comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore. Il minore rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione paterna, sita in Paderno NO, Via Roma n. 62/a. Inoltre, la complessità delle vicissitudini che hanno caratterizzato il nucleo famigliare impone di incaricare i Servizi sociali del Comune di Milano (ove risiede la madre), in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Paderno NO (ove risiedono padre e minore) e con le competenti ASST, del compito di:
- Garantire la prosecuzione del percorso di supporto del minore con il dott. per il tempo CP_3 necessario;
- Organizzare e scandire tempi e modi di frequentazione di con la mamma sulla falsariga di CP_2 quanto sta ad oggi avvenendo (fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola al sabato sera;
due settimane durante le vacanze estive;
vacanze di Natale alternate tra i genitori dalla fine delle lezioni al 30 dicembre ore 17 e dal 30 dicembre ore 17 fino alla ripresa delle lezioni;
vacanze di Pasqua alternate per l'intero periodo), con espressa delega a diversamente modularle nell'interesse del ragazzo, raccolto il suo parere e previa valutazione dell'evoluzione sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo degli interventi attivati, dando atto che ad oggi la madre ritiene controproducente la presenza di un educatore;
- Garantire la prosecuzione del percorso di presa in carico dei genitori (la madre con la dott.ssa il padre con la dott.ssa nell'auspicata semplificazione della conflittualità tra le CP_4 CP_5 parti;
- Prendere atto che la madre non ritiene necessario l'ADM.
Sul contributo nel mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'AU relativo a dovrà essere percepito integralmente dalla madre, mentre l'AU relativo a Per_1 dovrà essere percepito integralmente dal padre, alla luce del collocamento prevalente dei ragazzi CP_2 presso le rispettive abitazioni dei genitori e della concorde istanza in tal senso formulata dai genitori medesimi.
Sulle spese di lite. Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le stesse. pagina 12 di 15 Entrambi i genitori devono, infine, essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale del minore, la cui nomina si è resa necessaria in ragione della disposta limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi, ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per l'importo liquidato in separato decreto di 3.000,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti di cui in epigrafe, richiamata la sentenza non definitiva n. 5616/2024 emessa l'08.05.2024 e pubblicata il 31.05.2024 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dà atto che è divenuta maggiorenne 13.12.2005 Per_1
2. Conferma ex artt.
5-bis L. 84/1983 e 330 c.c. l'affido di , nato il [...], CP_2 all'Ente territorialmente competente, individuato nel Comune di Paderno NO, dove il minore avrà la residenza presso e con il padre in via Roma 62/a;
3. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative, comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
4. Conferma il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione paterna, sita in Paderno NO, via Roma 62/a;
5. Dispone che i Servizi sociali del Comune di Milano (ove risiede la madre), in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Paderno NO (ove risiedono padre e minore) e con le competenti ASST, provvedano a:
- Garantire la prosecuzione del percorso di supporto del minore con il dott. per il CP_3 tempo necessario;
- Organizzare e scandire tempi e modi di frequentazione di con la mamma sulla CP_2 falsariga di quanto sta ad oggi avvenendo (fine settimana alternati da venerdì all'uscita da scuola al sabato sera;
due settimane durante le vacanze estive;
vacanze di Natale alternate tra i genitori dalla fine delle lezioni al 30 dicembre ore 17 e dal 30 dicembre ore 17 fino alla ripresa delle lezioni;
vacanze di Pasqua alternate per l'intero periodo), con espressa delega a diversamente modularle nell'interesse del ragazzo, raccolto il suo parere e previa valutazione dell'evoluzione sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo degli interventi attivati, dando atto che ad oggi la madre ritiene controproducente la presenza di un educatore;
- Garantire la prosecuzione del percorso di presa in carico dei genitori (la madre con la dott.ssa il padre con la dott.ssa nell'auspicata semplificazione della CP_4 CP_5 conflittualità tra le parti;
- Prendere atto che la madre non ritiene necessario l'ADM.
pagina 13 di 15 6. Pone, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto dei figli: il padre provvederà al mantenimento diretto di mentre la CP_2 madre provvederà al mantenimento diretto di Per_1
7. Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative ai figli che non richiedono il preventivo accordo, come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che i genitori continuano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese del dott. per il tempo necessario;
CP_3
9. Dispone che l'AU relativo a venga percepito interamente dal padre, mentre l'AU relativo CP_2
a venga percepito interamente dalla madre;
Per_1
10. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
11. Condanna e ex art 133 DPR 115/2002 al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dello stato ex art 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore speciale avv Alessandra Fornesi, ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da separato decreto per l'importo di 3.000,00 euro oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge Si comunichi anche ai SS dei Comuni di Milano e di Paderno NO.
Così deciso in Milano, il 25 giugno 2025. pagina 14 di 15 Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte
Il Presidente Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 15 di 15