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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/11/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4143 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio), proposta D A
- difesa e rappresentata dall'avv. Luigi Fabrizio IZZINOSA Parte_1 E difeso e rappresentato dall'avv. Giuseppe DE GIORGIO Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/09/2024 la sig.ra premesso che il giorno 24.03.2018 Parte_1 aveva contratto matrimonio concordatario in SS (Ta) con il sig. che Parte_3 dall'unione non nascevano figli, che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, tanto premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e
,previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nella separazione. Parte resistente si costituiva in giudizio in data 09.01.2025 il quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili ma chiedeva di pronunciarla per le motivazioni e le condizioni indicate nella comparsa di costituzione. Va rilevato che all'udienza del 11.02.2025, le parti presenti personalmente, per mezzo dei loro procuratori, davano atto di aver raggiunto un accordo/convenzione, chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo e rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 380/2025 pubbl. il 18/02/2025 RG n. 4143/2024 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
All'udienza dell'18.11.2025 le parti chiedevano di voler trasformare il giudizio di divorzio da contenzioso in congiunto alle condizioni riportate nell'allegato accordo facente parte integrante del verbale di udienza, chiedendo al giudice di riservarsi di riferire al collegio per la decisione con rinuncia dei termini per il deposito di conclusionali e repliche vista la trasformazione del giudizio di divorzio da contenzioso in congiunto come da allegato accordo cui ci si riporta.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia sentenza di separazione emessa da questo Tribunale n. 380/2025 pubbl. il 18/02/2025 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di udienza del 18.11.2025 sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, qui integralmente riportato e trascritto. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di così dispone: Parte_1 Parte_3 A) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SS (Ta) il 24.03.2018 da nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Parte_3 il 20.08.1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di SS (Ta), dell'anno 2018, n. 3, P. II, S.A. alle condizioni indicate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 18.11.2025 qui integralmente richiamato;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza. C)Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 19.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4143 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio), proposta D A
- difesa e rappresentata dall'avv. Luigi Fabrizio IZZINOSA Parte_1 E difeso e rappresentato dall'avv. Giuseppe DE GIORGIO Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/09/2024 la sig.ra premesso che il giorno 24.03.2018 Parte_1 aveva contratto matrimonio concordatario in SS (Ta) con il sig. che Parte_3 dall'unione non nascevano figli, che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, tanto premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e
,previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nella separazione. Parte resistente si costituiva in giudizio in data 09.01.2025 il quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili ma chiedeva di pronunciarla per le motivazioni e le condizioni indicate nella comparsa di costituzione. Va rilevato che all'udienza del 11.02.2025, le parti presenti personalmente, per mezzo dei loro procuratori, davano atto di aver raggiunto un accordo/convenzione, chiedendo che il Tribunale recepisse l'accordo e rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 380/2025 pubbl. il 18/02/2025 RG n. 4143/2024 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
All'udienza dell'18.11.2025 le parti chiedevano di voler trasformare il giudizio di divorzio da contenzioso in congiunto alle condizioni riportate nell'allegato accordo facente parte integrante del verbale di udienza, chiedendo al giudice di riservarsi di riferire al collegio per la decisione con rinuncia dei termini per il deposito di conclusionali e repliche vista la trasformazione del giudizio di divorzio da contenzioso in congiunto come da allegato accordo cui ci si riporta.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia sentenza di separazione emessa da questo Tribunale n. 380/2025 pubbl. il 18/02/2025 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di udienza del 18.11.2025 sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, qui integralmente riportato e trascritto. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo. Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di così dispone: Parte_1 Parte_3 A) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SS (Ta) il 24.03.2018 da nata a [...] il [...], e nato a [...] Parte_1 Parte_3 il 20.08.1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di SS (Ta), dell'anno 2018, n. 3, P. II, S.A. alle condizioni indicate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 18.11.2025 qui integralmente richiamato;
B) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza. C)Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 19.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi