Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01309/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2024, proposto da
FO De AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Liviello, con domicilio eletto presso il suo studio in Taviano, viale Vittime di via Fani n. 6;
contro
Comune di Ugento, Commissione Locale per il Paesaggio dell'Associazione dei Comuni di Ugento, Taurisano e Presicce-Acquarica, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Responsabile dell’Ufficio Paesaggio del Comune di Ugento prot. n. 0023654 del 12.8.2024, con cui è stato comunicato il parere contrario della Commissione locale paesaggio sull’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica relativamente alla pratica edilizia presentata dal ricorrente in data 16 giugno 2023, per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato di vecchia costruzione (inagibile) ubicato nell’agro di Ugento, in Contrada “Vetti”, lungo la Strada Provinciale n. 72 “Casarano-Ugento” e, contestualmente, è stato chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce di verificarne l’interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. a), 12 e 13 del d.lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.;
- dei pareri della Commissione locale per il paesaggio dei Comuni di Ugento, Taurisano, Presicce-Acquarica n. 35U del 7 maggio 2024 e n. 47U del 30 luglio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IL AN e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il sig. FO De AR ha presentato istanza in data 12.6.2024 per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, del progetto di " demolizione di un fabbricato esistente di vecchia costruzione inagibile e ricostruzione di un nuovo fabbricato ad uso residenziale in totale rispetto degli strumenti urbanistici territoriali " , da eseguirsi in Ugento (LE), alla contrada Vetti;
- con nota dirigenziale prot. n. 0023654 del 12.8.2024 l’Amministrazione comunale, premesso che “ la Commissione Locale per il Paesaggio … in data 30.07.2024 ha emesso parere sfavorevole n. 47U, in quanto l'intervento si considera non ammissibile ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettere al) e a2), comma 3 lettera c7) delle NTA del PPTR ”, ha chiesto alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio “ ai sensi dell'art. 10, comma 3 lett. a), artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., se l'immobile in questione, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ugento al foglio 2 particella 43, sia soggetto a tutela ai sensi dello stesso Codice ”;
Rilevato che, con l’odierno ricorso, il sig. De AR è insorto avverso l’anzidetta nota dirigenziale, contestandone l’illegittimità sotto i seguenti profili: I “ Violazione dell’art. 10 bis, quarto periodo [come modificato dall’art. 12, co. 1, lett. e), D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020], della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per grave deficit di istruttoria e motivazionale ”; II “ Violazione dell’art. 91 delle n.t.a. del pptr puglia (accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell’art. 38, comma 3.1). Eccesso di potere sotto ulteriori, concorrenti profili ”; III “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 37, 88 e 91 delle n.t.a. del PPTR per erronea presupposizione del carattere rigido ed assoluto delle misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi, eccesso di potere per omessa o insufficiente istruttoria, difetto di motivazione ”; IV “ Violazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 380 del 2001 ”;
Considerato che:
- con la nota impugnata, il Responsabile dell’Ufficio paesaggio non ha espresso statuizioni finali in merito alla istanza di compatibilità paesaggistica riguardante il progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato, ma ha semplicemente chiesto alla Soprintendenza di riferire quanto alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle norme a tutela dei beni culturali;
- vero è che il medesimo dirigente, nel corpo dell’atto impugnato, ha preso atto del parere contrario espresso dalla Commissione locale per il paesaggio, ma da tale circostanza non ha tratto valutazioni conclusive in merito alla istanza del ricorrente, dal momento che, al contrario, ha ritenuto necessari appositi approfondimenti istruttori (peraltro, sulla natura non vincolante del predetto parere, si veda Tar Piemonte, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 190);
Ritenuto che, per le anzi dette ragioni, la nota impugnata costituisce un mero atto endo-procedimentale non idoneo a incidere in via immediata e diretta sulla posizione soggettiva del ricorrente, ciò che determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse al relativo accoglimento;
Ritenuto che, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale, nulla è dovuto a titolo di spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IL AN, Presidente FF, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IL AN |
IL SEGRETARIO