Decreto cautelare 24 maggio 2021
Ordinanza cautelare 24 giugno 2021
Sentenza 2 febbraio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00188/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00799/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 799 del 2021, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Melendugno, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Duca D’Aosta 19;
per l’annullamento
- della determinazione -OMISSIS-con la quale il Responsabile del Servizio Patrimonio e Tutela del Comune di Melendugno ha disposto la “ revoca della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-e successivi atti afferenti ” nell’esercizio del “ potere di autotutela decisoria, ex art. 21-quinques della L. 241/90, … stante la sopravvenuta carenza dei presupposti soggettivi prescritti dalla legge in capo al concessionario, … nonché in osservanza del combinato disposto degli artt. 75 del D.P.R. n. 445/2000, art. 10 della L.R. Puglia n. 17/2015 e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attesa la dichiarazione mendace resa … ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso, ove occorra, il parere legale pro veritate richiamato ma non allegato alla determina di revoca.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 26 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. -OMISSIS- è titolare della concessione demaniale marittima -OMISSIS-, relativa a un tratto di arenile di 100 mq ubicato in -OMISSIS-: ciò in forza di licenza di subingresso n. -OMISSIS-, rilasciata allo scopo di mantenervi in sosta pedalò, acquascooter e biciclette d’acqua, oltre ad un gazebo amovibile e al corridoio di sicurezza/lancio.
- in data 18 febbraio 2019, dopo un’integrazione e una proroga del titolo, il -OMISSIS- presentava al Comune di Melendugno l’istanza per l’estensione della durata della concessione demaniale ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018.
- in data 16 dicembre 2020, quindi, lo stesso -OMISSIS- produceva al Comune di Melendugno autocertificazione antimafia e, invitato poi dall’A.c. di Melendugno a sottoscrivere ulteriore “ dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ”, compilava il previsto modulo prestampato, dichiarando, tra l’altro, “ di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi ”.
- con determinazione n. -OMISSIS-, infine, il Comune intimato disponeva la “ revoca della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-e successivi atti afferenti ” nell’esercizio del “ potere di autotutela decisoria, ex art. 21-quinques della L. 241/90, … stante la sopravvenuta carenza dei presupposti soggettivi prescritti dalla legge in capo al concessionario, … nonché in osservanza del combinato disposto degli artt. 75 del D.P.R. n. 445/2000, art. 10 della L.R. Puglia n. 17/2015 e art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attesa la dichiarazione mendace resa dal sig. -OMISSIS-sull’assenza di condanne penali … ”.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del codice della navigazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l.r. n. 17/2015; errore sui presupposti di diritto, eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 80 D.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto di motivazione.
2.- Considerato che nell’impugnato atto di revoca l’A.c. esponeva quanto segue: “ con nota -OMISSIS-, il concessionario ha presentato apposita istanza per ottenere l’estensione della durata della relativa c.d.m. di 15 anni, a partire dal 01.01.2019, ai sensi dell’art. 1, comma 682 e 683, L. 30/12/2018 n. 145 (…); - il suddetto Responsabile [del procedimento, ndr] attivava le procedure per la verifica dei requisiti soggettivi in capo ai concessionari mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, acquisendo nelle more alcune autocertificazioni presentate, sotto la propria responsabilità, dal diretto interessato, in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi, segnatamente, il non aver riportato condanne penali a proprio carico per reati non colposi, che incidono sulla moralità professionale dei medesimi concessionari, nonché, ai sensi della vigente normativa antimafia, la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i, incluso il divieto di contrarre con la P.A.; - in particolare, il sig. -OMISSIS-… rilasciava proprie autodichiarazioni sostitutive di certificazione (ai sensi del d.P.R. n. 445/2000), con note -OMISSIS-, circa la permanenza dei requisiti soggettivi di cui sopra; - sulla scorta delle predette autocertificazioni e in virtù della imminente scadenza del titolo concessorio, con atto -OMISSIS-, veniva rilasciata alla ditta individuale -OMISSIS-… la proroga della concessione demaniale n. -OMISSIS-e successivi atti afferenti, sino alla data del 31.12.2033; - i predetti requisiti morali e professionali devono sussistere non solo al momento del rilascio del titolo concessorio, ma devono permanere per tutto il periodo di durata dello stesso, a pena di cessazione immediata del rapporto validamente instaurato; - dunque, il sottoscritto Responsabile si riservava di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, al fine di verificare d’ufficio la permanenza dei requisiti previsti dalla legge al fine del mantenimento del rapporto concessorio in oggetto.
Dato atto che: (…) con nota prot. -OMISSIS-, lo scrivente inoltrava richiesta al Casellario DI … per il rilascio del Certificato Generale afferente al titolare della ditta in indirizzo, onde dar avvio alle cennate verifiche d’ufficio; - la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Ufficio Casellario DI, dava riscontro alle richieste di cui sopra con Certificato n. -OMISSIS-, (…) in esito al quale risultava la presenza di ben sei provvedimenti giudiziari a carica del sig. -OMISSIS-, di cui cinque aventi ad oggetto reati non colposi; - la Prefettura di Lecce, con nota prot. -OMISSIS-, acquisita al prot-OMISSIS-, comunicava, su istanza di questo Ente, che 1’avviata Certificazione Antimafia a nome della ditta in indirizzo risultava ancora in fase istruttoria (…)
Si rilevano diversi provvedimenti che hanno a oggetto reati non colposi, su cui si è già formato incontrovertibilmente il giudicato, divenendo dunque irrevocabili, nonché, i decreti penali, esecutivi: il sig. -OMISSIS- in riferimento alle proprie antodichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio sopra citate pertanto ha falsamente dichiarato di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi.
Visto l’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 (…).
Visto, altresì, l’art. 75 del citato d.P.R. (…).
Considerato che, a tal uopo, è fondamentale applicare la normativa prevista dalla Legge Regionale n. 17 del 2015 in materia, la quale, ex art. 8, comma 3, lett. c), prevede che alla domanda devono essere allegati la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare 1’assenza di condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, nonché di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione (…) Tanto sul presupposto, rispondente a un generale canone di ragionevolezza, che tra il soggetto titolare della concessione demaniale e la P.A. debba intercorrere un rapporto fiduciario, idoneo a consentire al primo la gestione, in via esclusiva, di un bene pubblico di pertinenza dell’amministrazione. Ciò trova conferma nella disposizione cui all’art. 10 della predetta legge regionale, rubricata ‘revoca, decadenza e sospensione della concessione’, al cui secondo comma si statuisce che «la concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ... e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego».
Evidenziato il non trascurabile rilievo delle dichiarazioni mendaci rese dal medesimo concessionario (…).
Ritenuta applicabile la normativa sugli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 al sistema delle concessioni, la falsità in atti si ritiene sussumibile nell’alveo dell’art. 80, comma 5, del citato codice (…).
Accertata, pertanto, la presenza di sentenze di condanna, decreti penali di condanna nonché sentenze di applicazione della pena su richiesta che legittimano questo Ente a esercitare il potere di autotutela decisoria ex art. 21-quinquies della L. n. 241/90 (…).
Preso atto, altresì, che il sig. -OMISSIS- è stato condannato in via definitiva per aver posto in essere un reato afferente alla gestione dell’attività concessoria, essendosi la condotta criminosa svolta durante e in occasione della concessione demaniale marittima in essere, e segnatamente il reato di abusiva occupazione demaniale ex art. 1161 cod. nav. (…)
Ritenuto … che nel caso in esame sussistono fondate ragioni tali da precludere … la prosecuzione della concessione demaniale di cui in premessa, essendo venuti meno i requisiti di legge previsti per il godimento, in via esclusiva, dell’area demaniale e, conseguentemente, per l’esercizio dell’attività economica ad essa connessa (…)
Determina (…) di revocare … la concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-e successivi atti afferenti (…) rilasciata al Sig. -OMISSIS- ”.
3.- Osservato che:
- i reati in parola, dei quali il -OMISSIS- non dava conto nelle proprie autodichiarazioni, erano i seguenti: 1) sentenza della Pretura di Lecce del -OMISSIS-per guida di veicolo senza aver conseguito la patente; 2) sentenza di patteggiamento del Tribunale di Lecce irrevocabile -OMISSIS-per commercio abusivo di materie esplodenti (materiale pirotecnico); 3) sentenza di patteggiamento del Tribunale di Lecce irrevocabile -OMISSIS-per trasporto di materie esplodenti (materiale pirotecnico); 4) decreto penale del GIP del Tribunale di Lecce esecutivo -OMISSIS-per detenzione abusiva di materiali esplodenti (materiale pirotecnico); 5) decreto penale del GIP del Tribunale di Lecce esecutivo -OMISSIS-per occupazione abusiva di demanio (installazione di servizi igienici chimici); 6) sentenza di patteggiamento del Tribunale -OMISSIS-per un reato di falso materiale.
- sia pure successivamente alla determinazione impugnata, inoltre, l’A.c. evidenziava:
a) l’esistenza a carico del -OMISSIS- di una serie di carichi pendenti, di seguito elencati: Proc. -OMISSIS-, per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., accertato in data 3 dicembre 2013 presso Melendugno; Proc. -OMISSIS-per il reato di innovazioni e occupazione abusiva di suolo demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata ex artt. 54 e 1161 Codice della Navigazione, accertato in data 23 agosto 2019 presso Melendugno; Proc. -OMISSIS-per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p., commesso in data 9 novembre 2017, presso Lecce; Proc. -OMISSIS-per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p., nonché per false dichiarazioni in autocertificazione ex artt. 76 e 47 d.P.R. n. 445/00, commesso in data 30 dicembre 2020 presso Melendugno;
b) le ulteriori, di seguito descritte, circostanze ( le quali, successive pure alla determinazione impugnata e quindi rispetto alla medesima prive di rilievo, vengono richiamate esclusivamente al fine di delineare il quadro complessivo nel quale l’agire del Comune si era determinato ): “ Risulta … al Settore Demanio che, nelle more del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- abbia posto in essere ulteriori condotte in contrasto con i principi di legalità, lealtà e correttezza, alla cui osservanza è tenuto il concessionario. Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti eventi: 1) accertamento di una nuova fattispecie di occupazione demaniale marittima sine titulo, ex artt. 54, 1161 del Cod. Nav e art. 24 del regolamento Cod. Nav. Con nota prot. -OMISSIS-, la Delegazione di Spiaggia di -OMISSIS- notificava, ai sensi dell’art. 13, L.R. n. 17/15, all’Ufficio Demanio di Melendugno rituale comunicazione di reato (-OMISSIS-) a carico del sig. -OMISSIS-, ‘per aver occupato in maniera incontrollata e permanente una superficie di arenile attraverso il posizionamento di n. 15 (quindici) ombrelloni e n. 50 (cinquanta) lettini da spiaggia pieghevoli sulla spiaggia libera -OMISSIS- in località -OMISSIS-. Nello specifico, è stata riscontrata un’occupazione abusiva di spiaggia libera quantificabile in 150 (centocinquanta) mq (…) è stato, inoltre, rilevato che il sig. -OMISSIS- utilizza una zona in concessione di circa 60 mq. in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla concessione demaniale a lui rilasciata, in quanto occupa con postazioni di ombrelloni e sdraio già posizionati sulla spiaggia e pronte per essere affittate dai clienti, anziché depositare pedalò, acquascooter e biciclette d’acqua’ (…). 2) Minacce verbali contro il Responsabile del Servizio. In data 03.10.2021, il sig. -OMISSIS-, recatosi presso l’ufficio del Responsabile del Servizio Patrimonio e Tutela … per presunti chiarimenti, lo aggrediva verbalmente, ‘minacciando di scaraventarlo fuori dalla finestra del proprio ufficio e facendogli presente con un chiaro tono intimidatorio di conoscere bene il luogo di residenza della famiglia e di stare molto attento alla incolumità dei suoi cari’ (vedasi verbale di minacce, nota prot. -OMISSIS-) ” (v. memorie difensiva del 18 giugno e del 23 dicembre 2021).
4.- Ritenuto che:
- secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, « quella in oggetto deve costantemente essere una relazione basata sull’intuitus personae, nel senso ‘della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l’ente concedente e il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre che l’integrità morale, anche l’idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione...’ (cfr. T.A.R. Campania Napoli, VII, 10 febbraio 2014, n. 920) » (così T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 ottobre 2021, n. 1474; v. anche, tra le più recenti, Consiglio di Stato, II, 14 ottobre 2021, n. 6913; Consiglio di Stato, V, 9 dicembre 2020, n. 7757; T.A.R. Reggio Calabria, I, 15 febbraio 2021, n. 135).
- nel caso in parola, anche prescindendo dal carattere automaticamente preclusivo, o meno, della prosecuzione del rapporto concessorio rivestito dai reati ascritti al ricorrente, le plurime contestazioni penali a lui mosse nel corso degli anni, la reiterata violazione delle regole proprie del suddetto rapporto pure commesse - i fatti de quibus non hanno trovato una convincente confutazione da parte del -OMISSIS- - e la falsità delle autodichiarazioni rese costituiscono elementi che, in modo sicuro e univoco, giustificavano il provvedimento di revoca impugnato.
- il ricorso dev’essere dunque respinto, tuttavia eccezionalmente compensandosi le spese di lite per la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 799 del 2021 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e all’articolo 10 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679 del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.