Art. 8.
Alla regolazione dei rapporti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti Istituti.
Alla regolazione dei rapporti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti Istituti.