CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/11/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Prima Sezione Civile
R.G. 881/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
SE SI Presidente
Enrica Drago Consigliere
MA OS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto pubblico nella causa iscritta al n. 881/2023 a cui è stata riunita la causa 892/2023, promossa da:
(CF ), in persona del Sindaco, elettivamente CP_1 Parte_1 P.IVA_1 domiciliato a in via Garibaldi n. 9, rappresentato e difeso dagli Avvocati Parodi Pt_1
RA AR (C.F. - PEC . C.F._1 Email_1 [...]
E
) e (C.F. Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_2
, giusta procura in atto separato all'appello Email_4
appellante e appellato
(costituitosi nel procedimento riunito avente R.G. 892/2023) contro
(C.F. ), avente sede legale a in Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1 via Wagner n. 10, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carnevale Patrizia (C.F. ), con studio in C.F._3 Pt_1
PEC con domicilio eletto presso il suo studio in Email_5 via Bianchieri n. 13/3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Pt_1
appellato (costituitosi in entrambi i procedimenti)
e contro
CF P.IVA , avente sede legale in Via Controparte_3 P.IVA_3
Centoze a Messina n. 25, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avvocati Sottile Antonio (C.F. CodiceFiscale_4
e dell'Avv. Alessio Papa (C.F. Email_6 CodiceFiscale_5 PEC con domicilio eletto presso il suo studio in via del Email_7
Vespro n. 57, Messina, giusta procura a margine dell'atto introduttivo
appellato e
appellante incidentale (nel procedimento riunito avente R.G. 892/2023)
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 2/5/2025 e di rimessione al collegio del 2/7/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, per tutte le ragioni di cui agli atti difensivi depositati nell'interesse dell'Ente, in accoglimento totale o parziale dei formulati motivi di appello ed in riforma della sentenza del
Tribunale di Genova, G.U. Dott.ssa Cazzato n. 1966/2023, pubblicata in data
07.08.2023, previa occorrendo ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. non ammesse:
a) dichiarare la sentenza del Tribunale di Genova, G.U. Dott.ssa Cazzato n. 1966/2023, pubblicata in data 07.08.2023 nulla per mancanza dell'esposizione delle ragioni di diritto sottese alla stessa e/o per difetto o insufficienza di motivazioni e/o annullarla e/o riformarla per i gravi vizi di cui è affetta, sopra esposti;
b) per l'effetto ed in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio:
- respingere ogni e qualsiasi domanda ex adverso proposta nei confronti del Parte_3 in quanto del tutto inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, e comunque
[...] non provata nell'an e nel quantum;
- conseguentemente, condannare la Società appellata a restituire al Parte_3 tutte le somme che dovessero esserle medio tempore corrisposte, in ottemperanza alla sentenza di primo grado per la denegata ipotesi in cui l'efficacia esecutiva della stessa non dovesse essere sospesa, maggiorate di interessi dalla data di pagamento alla data di restituzione;
pag. 2/17 c) nella denegata ipotesi, in cui fosse confermata la condanna del Parte_3 nei confronti di confermare la condanna della Liquidazione giudiziale CP_2
nei confronti dell' ; CP_3 CP_4
d) comunque, respingere qualunque domanda da chiunque proposta nei confronti del
. Parte_3
Con vittoria nelle spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,40% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA)”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, respingere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1966/2022 Parte_3 emessa dal Tribunale di Genova in quanto inammissibile, del tutto infondato e non provato, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
con condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
* * *
-parte appellata e appellante incidentale (RG 892/2023)
[...]
a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
-in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza gravata, respingere tutte le domande proposte nei confronti della in quanto Controparte_3 inammissibili ed infondate, oltre che tutte le eccezioni di controparte;
-con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio e compensi di difesa da distrarre ai procuratori costituiti”.
* * * pag. 3/17 * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza 1966/2023 pubblicata il 7/8/2023 così decideva: “in accoglimento della domanda dispiegata da nei Controparte_2 confronti di , condanna il al pagamento di Parte_3 Parte_3
€ 340.227,01, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell'illecito secondo i criteri di cui in parte motiva fino alla data della presente sentenza e interessi commerciali dalla data della presente sentenza al saldo in favore di
[...]
CP_2
- in accoglimento della domanda dispiegata da nei Parte_3 confronti di condanna quest'ultima al pagamento Controparte_3 di € 340.227,01, oltre rivalutazione ed interessi legali secondo i criteri di cui in parte motiva fino alla data della presente sentenza e interessi commerciali dalla data della presente sentenza al saldo, in favore del;
Parte_3
- condanna altresì il a rimborsare a Parte_3 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 22.457, per compensi oltre € 1.214,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario
- Condanna altresì il a rimborsare al Controparte_3 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 22.457,00 Parte_3 per compensi, € 1.214,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA.”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti di causa che il Parte_3
(in seguito, stabiliva a seguito della determinazione
[...] CP_1 dirigenziale n. 2017-183.1.0.-30 (cfr. doc. 1 e dell'Accordo Quadro CP_2 ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di procedere alla realizzazione di interventi urgenti su opere marittime per gli anni 2017-2019. Le opere relative al porticciolo di Genova
Nervi venivano affidate alla società (in seguito, Controparte_3
), al termine della procedura ad evidenza pubblica. Il valore complessivo CP_3 dell'intervento era di 702.000,00 euro (oltre IVA) e in data 11/4/2019, veniva, in pag. 4/17 particolare, stipulato un contratto di appalto con cui era affidato a CP_3
l'intervento denominato “Operazioni di dragaggio del Porticciolo di Nervi”, per un importo pari a 429.425,07 euro.
Durante l'esecuzione di tali lavori, risultando necessario lo smaltimento dei fanghi di dragaggio (classificati come “rifiuti speciali non pericolosi” e aventi codice CER
170506), il riconosceva all'appaltatore per il trasporto e lo Parte_3 smaltimento il prezzo di 117,28 euro per tonnellata (cfr. doc. 3 , a CP_2 fronte dell'individuazione dell'impianto autorizzato alla ricezione e allo smaltimento appartenente alla società in seguito, . CP_2 CP_2 CP_2
concludeva, quindi per il trasporto e il conferimento dei fanghi di CP_3 drenaggio un contratto con Questa, ritenendo di aver eseguito le CP_2 prestazioni oggetto di tale contratto, a fronte del mancato pagamento di il CP_3
24/9/2019 chiedeva al un incontro per sollecitare Parte_3 CP_3
a versare il dovuto e, il giorno successivo, si vedevano i vertici di e CP_2 quelli dell'Ente Locale.
l'8/8/2019 inviava, poi, una PEC al CP_2 Parte_3 lamentando l'inadempimento di nei propri confronti ma il CP_3 Parte_3
che il 5/8/2019 aveva già emesso il certificato di pagamento a favore di
[...]
, il 9/8/2019 emetteva l'atto di liquidazione. CP_3 agiva, quindi in giudizio nei confronti di ottenendo un CP_2 CP_3 decreto ingiuntivo, provvedimento che era opposto dall'ingiunta. Si radicava un giudizio di merito che terminava con la conferma del decreto opposto e la condanna di al pagamento delle spese di lite. Veniva incardinato anche un CP_3 procedimento esecutivo che non dava alcun esito per essere incapiente. CP_3
ECOLOGITAL, pendente il giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo, citava in giudizio il ritenendolo responsabile per aver eseguito il Parte_3 pagamento a favore di , nonostante la comunicazione inviata all'Ente locale CP_3 in data 8/8/2019, cioè il giorno antecedente all'emissione dell'atto di liquidazione. sosteneva i) di aver correttamente smaltito i fanghi, ii) di aver CP_2 eseguito la sua prestazione, iii) di non aver ricevuto il pagamento da parte di
, quale appaltatrice. Parte attrice deduceva che il i) non aveva CP_3 CP_1
pag. 5/17 vigilato sull'effettivo pagamento delle somme dovute da ai subappaltatori CP_3
o fornitori e che ii) aveva pagato integralmente a l'importo dei lavori, CP_3 senza trattenere la quota spettante a pur essendo a conoscenza CP_2 dell'inadempimento di . CP_3
Si costituiva il eccependo “in primo luogo l'inammissibilità della CP_1 domanda attrice, in quanto generica, laddove, riferendosi alla violazione delle norme in materia di Appalti Pubblici, non àncora la richiesta della somma pretesa ad un titolo contrattuale legittimamente opponibile al e/o ad un titolo risarcitorio, e Pt_3 contraria alla buona fede processuale, avendo l'attrice agito per ottenere il pagamento di prestazioni inerenti ad un rapporto contrattuale di cui il non è parte e, CP_1 oltretutto, quando già aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di CP_3
(che nel frattempo non era più creditrice del essendo stata pagata per CP_1
l'esecuzione dell'appalto)” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata). L'Ente locale, in secondo luogo, prospettava “la necessità di valutare la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della risoluzione di quello pendente tra le parti a seguito del decreto ingiuntivo n. 2850/2019, sostenendo che la decisione sulle pretese avanzate da nei confronti del dipenda dalla soluzione del conflitto in CP_2 CP_1 ordine all'inadempimento di nei confronti di (cfr. pag. 6 CP_3 CP_2 sentenza impugnata).
Il nel merito, allegava che, al momento del pagamento in favore di CP_1
, non era a conoscenza dell'inadempimento della stessa relativo agli CP_3 obblighi assunti nei confronti di per essere del tutto estranea al CP_2 rapporto contrattuale intercorrente tra ed CP_3 CP_2
Il chiamava poi in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c., CP_1 CP_3 deducendo che l'importo promesso alla società e ricevuto a titolo di corrispettivo, comprendeva anche il prezzo concordato per lo smaltimento dei materiali fangosi, motivo per cui, ove fosse stata accolta la domanda formulata da nei CP_2 confronti del la avrebbe dovuto tenere indenne l'Ente Locale. CP_1 CP_3
si costituiva, affermando la presenza di motivi impeditivi del CP_3 pagamento in favore di giacché questo era oggetto i) del giudizio CP_2
N.R.G. 12817/2019 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2850/2019 e ii) pag. 6/17 dell'opposizione iscritta al N.R.G. 8960/2020 ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il successivo atto di precetto.
deduceva che i) malgrado i solleciti, non aveva CP_3 CP_2 prodotto la documentazione necessaria e idonea a comprovare la regolarità dello smaltimento dei rifiuti e “in particolare, la quarta copia del formulario di identificazione (FIR) previsto dall'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata) e che ii) erano riscontrabili diverse irregolarità della procedura di smaltimento.
Il Tribunale di Genova, ritenendo applicabile l'articolo 105, comma tredicesimo, del
Decreto Legislativo 50/2016 e dirimente il contenuto della comunicazione inviata da al in data 8/8/2019, cioè il giorno antecedente al versamento CP_2 CP_1 del corrispettivo a , così decideva: i) accoglieva la domanda di CP_3
ii) condannava il al pagamento di € 340.227,01; iii) CP_2 CP_1 accoglieva la domanda del nei confronti di;
iv) condannava CP_1 CP_3 quest'ultima al pagamento di € 340.227,01 a favore del v) condannava il CP_1
a versare ad le spese di lite;
vi) condannava a CP_1 CP_2 CP_3 sua volta a versare al le spese di lite. CP_1
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Il impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Genova con atto di CP_1 appello che veniva iscritto con R.G. n. 881/2023 mentre formulava CP_3 separato appello avverso la medesima sentenza che veniva iscritto con R.G. n.
892/2023. Le cause erano riunite.
Il nella propria impugnazione lamentava: i) la violazione dell'obbligo di CP_1 motivazione ai sensi degli artt. 111, comma 6, della Cost. e 132, comma 2, del c.p.c., in virtù dell'errata decisione sull'eccezione preliminare, sulla quale il Giudice di primo grado avrebbe non correttamente ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità per avere già agito a tutela del proprio diritto di credito CP_2 con il procedimento per decreto ingiuntivo, poi opposto;
ii) l'erronea applicazione dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, non invocabile secondo l'Ente Locale nel caso di specie;
iii) la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, pag. 7/17 c.p.c. per aver erroneamente ritenuto colposa la condotta del con violazione CP_1 dell'art. 2043 c.c., difettando i presupposti applicativi per riconoscere la responsabilità CP_ extracontrattuale dell' Locale.
Il in subordine, invocava l'esistenza di una ipotesi di garanzia impropria CP_1 nei confronti di e chiedeva, quindi, in caso di conferma dell'impugnata CP_3 sentenza la condanna della appaltatrice a tenerla indenne. Il reiterava, infine, CP_1 le proprie istanze istruttorie e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
nella propria impugnazione lamentava: i) la violazione e falsa CP_3 applicazione degli articoli 2043 c.c. e 116 c.p.c. con violazione di legge ed erronea ed arbitraria interpretazione delle risultanze probatorie, nonché del combinato disposto dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. con difetto di motivazione e contraddittorietà e violazione del principio del ne bis in idem;
ii) violazione e falsa applicazione degli art.li 2043 e 2041 del c.c., atteso il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e il possesso da parte di di un CP_2 titolo già posto in esecuzione;
iii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alla propria condanna a rifondere al le spese di lite. CP_1
domandava, al pari del la sospensione dell'efficacia CP_3 CP_1 esecutiva della sentenza impugnata.
La Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e veniva fissata udienza per tentare la conciliazione. L'udienza dava esito negativo e attesa l'impossibilità di definire il giudizio con conciliazione la causa era rinviata per la decisione.
, nelle more dell'udienza di rimessione al Collegio, era posta in CP_3 liquidazione giudiziale e la causa era interrotta. Riassunto il giudizio, la Liquidazione
Giudiziale di non si costituiva e veniva fissata nuova udienza di rimessione CP_3 al Collegio per la decisione previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
* * *
3. Sulla seconda e terza censura di appello.
pag. 8/17 Risulta opportuno esaminare preliminarmente la seconda e la terza censura di appello avanzate dal perché, ove fondate, risulterebbero dirimenti ai fini del CP_1 decidere. Invero, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. 11458/2018).
Parte appellante con la seconda censura lamenta la violazione dell'art. 105, comma
13, del Decreto Legislativo 50/2016, nella parte in cui il Tribunale di Genova ha ritenuto operativa tale norma, con travisamento dei fatti e violazione degli articoli 115 e
116 c.p.c. e dell'articolo 1460 c.c..
Il si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia affermato come CP_1
l'Ente Locale già dal 25/7/2019 fosse stato posto a conoscenza dell'inadempimento di
, poiché, né la richiesta pervenuta all'appellante il 24/7/2019, né CP_3 all'incontro tenutosi il 25/7/2019, si poteva desumere che non avrebbe CP_3 onorato le proprie obbligazioni. Il evidenzia che non aveva CP_1 CP_2 chiesto all'Ente Locale di assumere particolari iniziative verso l'appaltatore, che l'appellante non fosse particolarmente preoccupata del comportamento di CP_3
e che non ritenesse il ritardo nel pagamento un inadempimento definitivo della controparte. Il COMUNE rileva inoltre: i) che sino all'8/8/2019 non CP_2 aveva più segnalato alcunché; ii) che la PEC dell'8/8/2019 era stata inviata non all'Ufficio competente, né al RUP, ma alla casella PEC generale del iii) che CP_1 il certificato di pagamento era stato emesso il 5/8/2019; iv) che la aveva CP_3 emesso fattura in pari data;
v) che il 9/8/2019 era stato emesso l'atto di liquidazione;
vi) che solo il 12/8/2019 ECOLOGITAL aveva inviato una PEC all'Ufficio competente, Parte successivamente ricevuta dal il 27/9/2019.
Il si duole poi del fatto che il rapporto negoziale tra ed CP_1 CP_3 non si possa qualificare come sub-appalto, ma come sub-contratto e che CP_2
pag. 9/17 ai sensi dell'articolo 102, comma secondo, del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto
Legislativo n. 50/2016) “non costituiscono appalto in senso stretto le attività poste in essere da terzi nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di lavori, servizi e forniture ai sensi del Codice, che non si sostanzino nel trasferimento di compiti esecutivi di parte delle prestazioni oggetto del contratto pubblico originario” (cfr. pag. 20-21 appello), risultando irrilevante che il contratto stipulato dall'appaltatore con il terzo preveda prestazioni strumentali e accessorie a quelle del contratto di appalto con l'Amministrazione, “in ogni caso, necessarie o utili all'esecuzione dell'opera o del servizio cui l'appaltatore si è obbligato nei confronti del committente” (Cass. sez. I,
16.4.2015 n. 7752)” (cfr. ibidem).
Il sostiene che nel caso di specie il contratto di appalto era relativo solo al CP_1 dragaggio del porticciolo di Genova Nervi, che nulla era previsto in tale contratto quanto alla destinazione del materiale oggetto di dragaggio o al suo conferimento in discarica, che tale attività non rientrava tra “le prestazioni oggetto di gara e quindi di affidamento, trattandosi pertanto di prestazioni collaterali che seppure necessarie esulano dalla gara e quindi dal margine di controllo e verifica dell'Amministrazione”
(cfr. pag. 21 appello).
Il inoltre, rileva come nel caso del subappalto “il committente entri CP_1 direttamente in relazione con il subappaltatore e sia pienamente a conoscenza dello svolgimento del rapporto tra subappaltatore e appaltatore, tanto da potersi ipotizzare, ad alcuni fini, che sia sussistente un rapporto trilaterale;
nel caso del subcontratto, invece, è evidente la totale estraneità del committente rispetto al subcontraente del quale conosce unicamente il nome e poco più, non essendo solitamente l'Ente nemmeno in possesso del contratto tra subcontraente e appaltatore” (cfr. pag. 22 appello).
Il infine, afferma come nel momento in cui ha disposto il pagamento, CP_1 non era sostanzialmente a conoscenza dell'inadempimento di , ritenendo CP_3 superata la precedente generica segnalazione di fine settembre.
L'appellante con la terza censura sostiene erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'Ente locale abbia posto in essere una condotta con colpa e con conseguente violazione dell'articolo 2043 c.c.
pag. 10/17 Il evidenzia che la comunicazione 8/8/2019 non era stata inoltrata via CP_1
PEC all'Ufficio competente o al RUP e che l'unica comunicazione utile di era successiva al pagamento disposto dall'Ente Locale a favore CP_2 dell'appaltatore, risultando, quindi, incolpevole la condotta del CP_1
Le censure sono fondate.
L'articolo 105, comma tredicesimo, del Decreto Legislativo 50/2016 dispone che
“La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”. lamenta che il ha provveduto colposamente al pagamento CP_2 CP_1 dell'appaltatore nonostante l'Amministrazione fosse stata informata CP_3 dell'inadempimento di quest'ultimo e nonostante l'appellante avesse chiesto di non procedere al saldo.
La Corte osserva che non risulta prodotto in atti il contratto intercorso tra e , né risulta provato che tale accordo sia stato mai CP_2 CP_3 trasmesso al Sono stati, invero, prodotti solo la Delibera della Giunta CP_1
Comunale 25/5/2017 (cfr. doc. 3 , l'Intesa Stato-Regione del 4/7/2018 (cfr. CP_1 doc. 4 , la Determinazione Dirigenziale 2017-183.1.0.-30 (cfr. doc. 1 CP_1
, l'Aggiudicazione Definitiva cioè la Determinazione Dirigenziale CP_2
2018-183.1.0.-12 (cfr. doc. 1 , il Contratto di Appalto tra CP_2 Parte_3
e del 11/4/2019 (cfr. doc. 5 , il Verbale di
[...] CP_3 CP_1
Concordamento dei Prezzi Protocollo 23/10/2019 (cfr. doc. 3 . CP_2
L'attività di trasporto dei materiali dragati dal porticciolo di Genova Nervi e di conferimento in discarica come rifiuti è stata prevista solo in un secondo tempo e non risulta quale fosse l'esatto contenuto del contratto intercorso tra e CP_2
. CP_3
e non hanno negato l'esistenza di tale contratto, ma hanno CP_3 CP_1 contestato la sua natura, la qualificazione giuridica datane da e CP_2
pag. 11/17 l'effettiva opponibilità dello stesso all'Ente Locale. Il in particolare, CP_1 sostiene che non si possa parlare di subappalto ma al più di un sub contratto o meglio ancora di “prestazioni collaterali che seppure necessarie esulano dalla gara e quindi dal margine di controllo e verifica dell'Amministrazione” (cfr. pag. 21 appello).
Tale qualificazione giuridica risulta corretta a fronte della mancanza di diversa documentazione in atti, alla luce del contenuto della prestazione eseguita da e dovendo applicare il principio di non contestazione. CP_2
Ciò premesso, anche ove si ritenesse applicabile alle “prestazioni collaterali” il disposto di cui al comma tredicesimo dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 50/2016, risulta che la stazione appaltante avrebbe dovuto corrispondere direttamente al prestatore di servizi (cioè il trasporto e il conferimento in discarica) l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nel caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
Risulta, tuttavia, che nel caso di specie da un lato non si può ritenere che abbia correttamente e tempestivamente richiesto l'applicazione di tale CP_2 norma e che dall'altro non abbia neppure ritualmente e tempestivamente dimostrato al l'inadempimento di . È, a tale riguardo, dirimente la circostanza CP_1 CP_3 che non ha inviato alcuna PEC al Responsabile Unico del Procedimento CP_2 prima della effettiva emissione del mandato di pagamento del 5/8/2019 o prima del certificato di pagamento del 9/8/2019. ha inviato una PEC in data 8/8/2019 ma indirizzata a CP_2 cioè al generico indirizzo di posta elettronica Email_8 certificata del a fronte dell'esistenza di un preciso Parte_3 procedimento amministrativo seguito tra l'altro da un RUP e nonostante fosse noto che il pagamento dell'appaltatore sarebbe stato imminente.
La comunicazione PEC 8/8/2019 non può essere ritenuta da sola sufficiente ad aver dato tempestiva conoscenza al soggetto che avrebbe potuto bloccare il pagamento per l'Ente Pubblico del paventato inadempimento di . CP_3
La comunicazione PEC 8/8/2019, per il suo contenuto, non è poi di per sé sola utile a dimostrare l'effettivo inadempimento di nei confronti di CP_3 CP_2 poiché l'appaltatrice in diverse sedi si è difesa eccependo a sua volta l'inadempimento di per non aver conferito in discarica i rifiuti costituiti dal materiale CP_2
pag. 12/17 Cont dragato. È inconferente a tale riguardo che il avesse approvato il CP_1 relativo ai lavori appaltati a ed avesse emesso il 5/8/2019 il certificato di CP_3 pagamento, poiché all'Ente locale risultava che l'impresa appaltatrice avesse effettivamente compiuto l'attività di dragaggio ma non poteva aver contezza dell'effettivo adempimento di quanto al successivo trasporto e CP_2 conferimento in discarica del materiale prelevato dai fondali.
È, quindi, fondata la doglianza avanzata dal nella parte in cui afferma la CP_1 totale estraneità del committente rispetto al subcontraente e la propria estraneità alle prestazioni collaterali che seppure necessarie erano estranee alla gara e quindi al margine di controllo e verifica dell'Amministrazione.
Quanto esposto evidenzia la totale mancanza di colpa in capo al Invero, CP_1 anche il contenuto e il tono della mail 24/9/2019, contenete la richiesta di un incontro con l'Ente Locale, non sono tali da non aver potuto ingenerare nella committenza una qualche perplessità circa la capacità e la volontà di adempiere di . CP_3
La successiva comunicazione di del 25/9/2019 fuga poi qualsivoglia CP_2 dubbio circa l'effettiva consapevolezza e responsabilità nella vicenda in esame del quale committente. CP_1
Il dato testuale della comunicazione 25/9/2019 è il seguente: pag. 13/17 .
Con la medesima ammette che non sussisteva alcun contratto di sub-appalto CP_2 con . CP_3
Risulta, infine, che dopo quest'ultima nota nulla ha ancora segnalato CP_2 al che, in buona fede, poteva ritenere risolta e superata la questione sollevata CP_1 dall'impresa.
Va, quindi, escluso che nel caso di specie ricorrano i presupposti di cui all'articolo
105, comma tredicesimo, del Decreto Legislativo 50/2016 e, comunque qualsiasi profilo di responsabilità anche solo a titolo colposo in capo al Difetta, invero la CP_1 prova che il abbia avuto tempestiva comunicazione dell'effettivo CP_1 inadempimento di e che sussistesse un contratto di sub-appalto tra CP_3
e , peraltro non prodotto come sopra indicato, presupposto CP_2 CP_3 per poter invocare la disciplina di cui alla norma citata.
Vanno, quindi, accolte la seconda e la terza censure di appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
pag. 14/17 L'accoglimento della seconda e della terza censura, in applicazione del principio della ragione più liquida, rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze avanzate dal relative: i) alla nullità e, in subordine, erroneità della sentenza Parte_3 di primo grado per omessa o insufficiente e illogica motivazione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità della domanda formulata dall'Ente locale (prima doglianza); ii) alla domanda di garanzia impropria nei confronti di (quarta doglianza); iii) alla reiterazione delle istanze istruttorie (quinta CP_3 doglianza).
* * *
4. Sull'appello incidentale.
L'accoglimento dell'appello principale e la riforma della pronuncia di primo grado con rigetto delle domande avanzate da nei confronti del CP_2 Parte_3
comporta il rigetto anche della conseguente domanda di garanzia azionata
[...] dal nei confronti di , con accoglimento Parte_3 CP_3 dell'impugnazione incidentale.
Sono assorbite le ulteriori doglianze avanzate da , in parte CP_3 sovrapponibili a quelle dell'Ente Locale, relative: i) alla violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. e 116 c.p.c. con violazione di legge ed erronea ed arbitraria interpretazione delle risultanze probatorie, nonché del combinato disposto dell'articolo
132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. con difetto di motivazione e contraddittorietà e violazione del principio del ne bis in idem;
ii) alla violazione e falsa applicazione degli art.li 2043 e 2041 del c.c., atteso il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e il possesso da parte di di un titolo già posto in esecuzione;
CP_2
iii) alla violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alla propria condanna a rifondere al le spese di lite. CP_1
Invero, l'accoglimento dell'appello comporta la totale riforma della sentenza impugnata e una nuova pronuncia anche in punto spese.
* * *
pag. 15/17
5. Sulle spese.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. 11423/2016).
L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di riformare la sentenza impugnata anche in punto spese. Le spese dei due gradi nei rapporti tra e CP_1 vanno poste a carico di quest'ultima che è risultata soccombente, così CP_2 come nei confronti del terzo chiamato.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (340.227,01) nei valori medi (valore della causa inferiore a 520.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018):
-primo grado: fase di studio 3.544,00 euro, fase introduttiva 2.388,00 euro, fase trattazione 10.411,00 euro, fase decisoria 6.164,00 euro (totale 22.457,00 euro);
-secondo grado: fase di studio 4.389,00 euro, fase introduttiva 2.552,00 euro, fase trattazione 5.880,00 euro, fase decisoria 7.298,00 euro (totale 20.119,00 euro)
* * *
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello avverso la sentenza 1966/2023 emessa dal Tribunale di Genova pubblicata il
7/8/2023,
1. ACCOGLIE
l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto
2. RIGETTA pag. 16/17 le domande avanzate da nei confronti di Controparte_2 Parte_3
;
[...]
3. CONDANNA la parte appellata a rifondere a favore della parte Controparte_2 appellata e le spese legali Parte_3 Controparte_3 dei due gradi di giudizio che liquida per ciascuna parte in 22.457,00 euro a titolo di compensi per il primo grado e in 20.119,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), per entrambi i gradi, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,40% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA), oltre I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge per gli altri legali, e alle successive spese occorrende, compensi, quanto a a distrarsi a favore Controparte_3 degli Avvocati Sottile Antonio e Papa Alessio, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 8/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA OS SE SI
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Prima Sezione Civile
R.G. 881/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
SE SI Presidente
Enrica Drago Consigliere
MA OS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto pubblico nella causa iscritta al n. 881/2023 a cui è stata riunita la causa 892/2023, promossa da:
(CF ), in persona del Sindaco, elettivamente CP_1 Parte_1 P.IVA_1 domiciliato a in via Garibaldi n. 9, rappresentato e difeso dagli Avvocati Parodi Pt_1
RA AR (C.F. - PEC . C.F._1 Email_1 [...]
E
) e (C.F. Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_2
, giusta procura in atto separato all'appello Email_4
appellante e appellato
(costituitosi nel procedimento riunito avente R.G. 892/2023) contro
(C.F. ), avente sede legale a in Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1 via Wagner n. 10, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carnevale Patrizia (C.F. ), con studio in C.F._3 Pt_1
PEC con domicilio eletto presso il suo studio in Email_5 via Bianchieri n. 13/3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Pt_1
appellato (costituitosi in entrambi i procedimenti)
e contro
CF P.IVA , avente sede legale in Via Controparte_3 P.IVA_3
Centoze a Messina n. 25, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avvocati Sottile Antonio (C.F. CodiceFiscale_4
e dell'Avv. Alessio Papa (C.F. Email_6 CodiceFiscale_5 PEC con domicilio eletto presso il suo studio in via del Email_7
Vespro n. 57, Messina, giusta procura a margine dell'atto introduttivo
appellato e
appellante incidentale (nel procedimento riunito avente R.G. 892/2023)
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 2/5/2025 e di rimessione al collegio del 2/7/2025 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, per tutte le ragioni di cui agli atti difensivi depositati nell'interesse dell'Ente, in accoglimento totale o parziale dei formulati motivi di appello ed in riforma della sentenza del
Tribunale di Genova, G.U. Dott.ssa Cazzato n. 1966/2023, pubblicata in data
07.08.2023, previa occorrendo ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. non ammesse:
a) dichiarare la sentenza del Tribunale di Genova, G.U. Dott.ssa Cazzato n. 1966/2023, pubblicata in data 07.08.2023 nulla per mancanza dell'esposizione delle ragioni di diritto sottese alla stessa e/o per difetto o insufficienza di motivazioni e/o annullarla e/o riformarla per i gravi vizi di cui è affetta, sopra esposti;
b) per l'effetto ed in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio:
- respingere ogni e qualsiasi domanda ex adverso proposta nei confronti del Parte_3 in quanto del tutto inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, e comunque
[...] non provata nell'an e nel quantum;
- conseguentemente, condannare la Società appellata a restituire al Parte_3 tutte le somme che dovessero esserle medio tempore corrisposte, in ottemperanza alla sentenza di primo grado per la denegata ipotesi in cui l'efficacia esecutiva della stessa non dovesse essere sospesa, maggiorate di interessi dalla data di pagamento alla data di restituzione;
pag. 2/17 c) nella denegata ipotesi, in cui fosse confermata la condanna del Parte_3 nei confronti di confermare la condanna della Liquidazione giudiziale CP_2
nei confronti dell' ; CP_3 CP_4
d) comunque, respingere qualunque domanda da chiunque proposta nei confronti del
. Parte_3
Con vittoria nelle spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,40% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA)”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, respingere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1966/2022 Parte_3 emessa dal Tribunale di Genova in quanto inammissibile, del tutto infondato e non provato, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
con condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
* * *
-parte appellata e appellante incidentale (RG 892/2023)
[...]
a rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
-in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza gravata, respingere tutte le domande proposte nei confronti della in quanto Controparte_3 inammissibili ed infondate, oltre che tutte le eccezioni di controparte;
-con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio e compensi di difesa da distrarre ai procuratori costituiti”.
* * * pag. 3/17 * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza 1966/2023 pubblicata il 7/8/2023 così decideva: “in accoglimento della domanda dispiegata da nei Controparte_2 confronti di , condanna il al pagamento di Parte_3 Parte_3
€ 340.227,01, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell'illecito secondo i criteri di cui in parte motiva fino alla data della presente sentenza e interessi commerciali dalla data della presente sentenza al saldo in favore di
[...]
CP_2
- in accoglimento della domanda dispiegata da nei Parte_3 confronti di condanna quest'ultima al pagamento Controparte_3 di € 340.227,01, oltre rivalutazione ed interessi legali secondo i criteri di cui in parte motiva fino alla data della presente sentenza e interessi commerciali dalla data della presente sentenza al saldo, in favore del;
Parte_3
- condanna altresì il a rimborsare a Parte_3 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 22.457, per compensi oltre € 1.214,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario
- Condanna altresì il a rimborsare al Controparte_3 le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 22.457,00 Parte_3 per compensi, € 1.214,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA.”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti di causa che il Parte_3
(in seguito, stabiliva a seguito della determinazione
[...] CP_1 dirigenziale n. 2017-183.1.0.-30 (cfr. doc. 1 e dell'Accordo Quadro CP_2 ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di procedere alla realizzazione di interventi urgenti su opere marittime per gli anni 2017-2019. Le opere relative al porticciolo di Genova
Nervi venivano affidate alla società (in seguito, Controparte_3
), al termine della procedura ad evidenza pubblica. Il valore complessivo CP_3 dell'intervento era di 702.000,00 euro (oltre IVA) e in data 11/4/2019, veniva, in pag. 4/17 particolare, stipulato un contratto di appalto con cui era affidato a CP_3
l'intervento denominato “Operazioni di dragaggio del Porticciolo di Nervi”, per un importo pari a 429.425,07 euro.
Durante l'esecuzione di tali lavori, risultando necessario lo smaltimento dei fanghi di dragaggio (classificati come “rifiuti speciali non pericolosi” e aventi codice CER
170506), il riconosceva all'appaltatore per il trasporto e lo Parte_3 smaltimento il prezzo di 117,28 euro per tonnellata (cfr. doc. 3 , a CP_2 fronte dell'individuazione dell'impianto autorizzato alla ricezione e allo smaltimento appartenente alla società in seguito, . CP_2 CP_2 CP_2
concludeva, quindi per il trasporto e il conferimento dei fanghi di CP_3 drenaggio un contratto con Questa, ritenendo di aver eseguito le CP_2 prestazioni oggetto di tale contratto, a fronte del mancato pagamento di il CP_3
24/9/2019 chiedeva al un incontro per sollecitare Parte_3 CP_3
a versare il dovuto e, il giorno successivo, si vedevano i vertici di e CP_2 quelli dell'Ente Locale.
l'8/8/2019 inviava, poi, una PEC al CP_2 Parte_3 lamentando l'inadempimento di nei propri confronti ma il CP_3 Parte_3
che il 5/8/2019 aveva già emesso il certificato di pagamento a favore di
[...]
, il 9/8/2019 emetteva l'atto di liquidazione. CP_3 agiva, quindi in giudizio nei confronti di ottenendo un CP_2 CP_3 decreto ingiuntivo, provvedimento che era opposto dall'ingiunta. Si radicava un giudizio di merito che terminava con la conferma del decreto opposto e la condanna di al pagamento delle spese di lite. Veniva incardinato anche un CP_3 procedimento esecutivo che non dava alcun esito per essere incapiente. CP_3
ECOLOGITAL, pendente il giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo, citava in giudizio il ritenendolo responsabile per aver eseguito il Parte_3 pagamento a favore di , nonostante la comunicazione inviata all'Ente locale CP_3 in data 8/8/2019, cioè il giorno antecedente all'emissione dell'atto di liquidazione. sosteneva i) di aver correttamente smaltito i fanghi, ii) di aver CP_2 eseguito la sua prestazione, iii) di non aver ricevuto il pagamento da parte di
, quale appaltatrice. Parte attrice deduceva che il i) non aveva CP_3 CP_1
pag. 5/17 vigilato sull'effettivo pagamento delle somme dovute da ai subappaltatori CP_3
o fornitori e che ii) aveva pagato integralmente a l'importo dei lavori, CP_3 senza trattenere la quota spettante a pur essendo a conoscenza CP_2 dell'inadempimento di . CP_3
Si costituiva il eccependo “in primo luogo l'inammissibilità della CP_1 domanda attrice, in quanto generica, laddove, riferendosi alla violazione delle norme in materia di Appalti Pubblici, non àncora la richiesta della somma pretesa ad un titolo contrattuale legittimamente opponibile al e/o ad un titolo risarcitorio, e Pt_3 contraria alla buona fede processuale, avendo l'attrice agito per ottenere il pagamento di prestazioni inerenti ad un rapporto contrattuale di cui il non è parte e, CP_1 oltretutto, quando già aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di CP_3
(che nel frattempo non era più creditrice del essendo stata pagata per CP_1
l'esecuzione dell'appalto)” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata). L'Ente locale, in secondo luogo, prospettava “la necessità di valutare la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della risoluzione di quello pendente tra le parti a seguito del decreto ingiuntivo n. 2850/2019, sostenendo che la decisione sulle pretese avanzate da nei confronti del dipenda dalla soluzione del conflitto in CP_2 CP_1 ordine all'inadempimento di nei confronti di (cfr. pag. 6 CP_3 CP_2 sentenza impugnata).
Il nel merito, allegava che, al momento del pagamento in favore di CP_1
, non era a conoscenza dell'inadempimento della stessa relativo agli CP_3 obblighi assunti nei confronti di per essere del tutto estranea al CP_2 rapporto contrattuale intercorrente tra ed CP_3 CP_2
Il chiamava poi in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c., CP_1 CP_3 deducendo che l'importo promesso alla società e ricevuto a titolo di corrispettivo, comprendeva anche il prezzo concordato per lo smaltimento dei materiali fangosi, motivo per cui, ove fosse stata accolta la domanda formulata da nei CP_2 confronti del la avrebbe dovuto tenere indenne l'Ente Locale. CP_1 CP_3
si costituiva, affermando la presenza di motivi impeditivi del CP_3 pagamento in favore di giacché questo era oggetto i) del giudizio CP_2
N.R.G. 12817/2019 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2850/2019 e ii) pag. 6/17 dell'opposizione iscritta al N.R.G. 8960/2020 ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il successivo atto di precetto.
deduceva che i) malgrado i solleciti, non aveva CP_3 CP_2 prodotto la documentazione necessaria e idonea a comprovare la regolarità dello smaltimento dei rifiuti e “in particolare, la quarta copia del formulario di identificazione (FIR) previsto dall'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata) e che ii) erano riscontrabili diverse irregolarità della procedura di smaltimento.
Il Tribunale di Genova, ritenendo applicabile l'articolo 105, comma tredicesimo, del
Decreto Legislativo 50/2016 e dirimente il contenuto della comunicazione inviata da al in data 8/8/2019, cioè il giorno antecedente al versamento CP_2 CP_1 del corrispettivo a , così decideva: i) accoglieva la domanda di CP_3
ii) condannava il al pagamento di € 340.227,01; iii) CP_2 CP_1 accoglieva la domanda del nei confronti di;
iv) condannava CP_1 CP_3 quest'ultima al pagamento di € 340.227,01 a favore del v) condannava il CP_1
a versare ad le spese di lite;
vi) condannava a CP_1 CP_2 CP_3 sua volta a versare al le spese di lite. CP_1
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
Il impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Genova con atto di CP_1 appello che veniva iscritto con R.G. n. 881/2023 mentre formulava CP_3 separato appello avverso la medesima sentenza che veniva iscritto con R.G. n.
892/2023. Le cause erano riunite.
Il nella propria impugnazione lamentava: i) la violazione dell'obbligo di CP_1 motivazione ai sensi degli artt. 111, comma 6, della Cost. e 132, comma 2, del c.p.c., in virtù dell'errata decisione sull'eccezione preliminare, sulla quale il Giudice di primo grado avrebbe non correttamente ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità per avere già agito a tutela del proprio diritto di credito CP_2 con il procedimento per decreto ingiuntivo, poi opposto;
ii) l'erronea applicazione dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, non invocabile secondo l'Ente Locale nel caso di specie;
iii) la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, pag. 7/17 c.p.c. per aver erroneamente ritenuto colposa la condotta del con violazione CP_1 dell'art. 2043 c.c., difettando i presupposti applicativi per riconoscere la responsabilità CP_ extracontrattuale dell' Locale.
Il in subordine, invocava l'esistenza di una ipotesi di garanzia impropria CP_1 nei confronti di e chiedeva, quindi, in caso di conferma dell'impugnata CP_3 sentenza la condanna della appaltatrice a tenerla indenne. Il reiterava, infine, CP_1 le proprie istanze istruttorie e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
nella propria impugnazione lamentava: i) la violazione e falsa CP_3 applicazione degli articoli 2043 c.c. e 116 c.p.c. con violazione di legge ed erronea ed arbitraria interpretazione delle risultanze probatorie, nonché del combinato disposto dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. con difetto di motivazione e contraddittorietà e violazione del principio del ne bis in idem;
ii) violazione e falsa applicazione degli art.li 2043 e 2041 del c.c., atteso il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e il possesso da parte di di un CP_2 titolo già posto in esecuzione;
iii) la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alla propria condanna a rifondere al le spese di lite. CP_1
domandava, al pari del la sospensione dell'efficacia CP_3 CP_1 esecutiva della sentenza impugnata.
La Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e veniva fissata udienza per tentare la conciliazione. L'udienza dava esito negativo e attesa l'impossibilità di definire il giudizio con conciliazione la causa era rinviata per la decisione.
, nelle more dell'udienza di rimessione al Collegio, era posta in CP_3 liquidazione giudiziale e la causa era interrotta. Riassunto il giudizio, la Liquidazione
Giudiziale di non si costituiva e veniva fissata nuova udienza di rimessione CP_3 al Collegio per la decisione previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
* * *
3. Sulla seconda e terza censura di appello.
pag. 8/17 Risulta opportuno esaminare preliminarmente la seconda e la terza censura di appello avanzate dal perché, ove fondate, risulterebbero dirimenti ai fini del CP_1 decidere. Invero, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. 11458/2018).
Parte appellante con la seconda censura lamenta la violazione dell'art. 105, comma
13, del Decreto Legislativo 50/2016, nella parte in cui il Tribunale di Genova ha ritenuto operativa tale norma, con travisamento dei fatti e violazione degli articoli 115 e
116 c.p.c. e dell'articolo 1460 c.c..
Il si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia affermato come CP_1
l'Ente Locale già dal 25/7/2019 fosse stato posto a conoscenza dell'inadempimento di
, poiché, né la richiesta pervenuta all'appellante il 24/7/2019, né CP_3 all'incontro tenutosi il 25/7/2019, si poteva desumere che non avrebbe CP_3 onorato le proprie obbligazioni. Il evidenzia che non aveva CP_1 CP_2 chiesto all'Ente Locale di assumere particolari iniziative verso l'appaltatore, che l'appellante non fosse particolarmente preoccupata del comportamento di CP_3
e che non ritenesse il ritardo nel pagamento un inadempimento definitivo della controparte. Il COMUNE rileva inoltre: i) che sino all'8/8/2019 non CP_2 aveva più segnalato alcunché; ii) che la PEC dell'8/8/2019 era stata inviata non all'Ufficio competente, né al RUP, ma alla casella PEC generale del iii) che CP_1 il certificato di pagamento era stato emesso il 5/8/2019; iv) che la aveva CP_3 emesso fattura in pari data;
v) che il 9/8/2019 era stato emesso l'atto di liquidazione;
vi) che solo il 12/8/2019 ECOLOGITAL aveva inviato una PEC all'Ufficio competente, Parte successivamente ricevuta dal il 27/9/2019.
Il si duole poi del fatto che il rapporto negoziale tra ed CP_1 CP_3 non si possa qualificare come sub-appalto, ma come sub-contratto e che CP_2
pag. 9/17 ai sensi dell'articolo 102, comma secondo, del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto
Legislativo n. 50/2016) “non costituiscono appalto in senso stretto le attività poste in essere da terzi nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di lavori, servizi e forniture ai sensi del Codice, che non si sostanzino nel trasferimento di compiti esecutivi di parte delle prestazioni oggetto del contratto pubblico originario” (cfr. pag. 20-21 appello), risultando irrilevante che il contratto stipulato dall'appaltatore con il terzo preveda prestazioni strumentali e accessorie a quelle del contratto di appalto con l'Amministrazione, “in ogni caso, necessarie o utili all'esecuzione dell'opera o del servizio cui l'appaltatore si è obbligato nei confronti del committente” (Cass. sez. I,
16.4.2015 n. 7752)” (cfr. ibidem).
Il sostiene che nel caso di specie il contratto di appalto era relativo solo al CP_1 dragaggio del porticciolo di Genova Nervi, che nulla era previsto in tale contratto quanto alla destinazione del materiale oggetto di dragaggio o al suo conferimento in discarica, che tale attività non rientrava tra “le prestazioni oggetto di gara e quindi di affidamento, trattandosi pertanto di prestazioni collaterali che seppure necessarie esulano dalla gara e quindi dal margine di controllo e verifica dell'Amministrazione”
(cfr. pag. 21 appello).
Il inoltre, rileva come nel caso del subappalto “il committente entri CP_1 direttamente in relazione con il subappaltatore e sia pienamente a conoscenza dello svolgimento del rapporto tra subappaltatore e appaltatore, tanto da potersi ipotizzare, ad alcuni fini, che sia sussistente un rapporto trilaterale;
nel caso del subcontratto, invece, è evidente la totale estraneità del committente rispetto al subcontraente del quale conosce unicamente il nome e poco più, non essendo solitamente l'Ente nemmeno in possesso del contratto tra subcontraente e appaltatore” (cfr. pag. 22 appello).
Il infine, afferma come nel momento in cui ha disposto il pagamento, CP_1 non era sostanzialmente a conoscenza dell'inadempimento di , ritenendo CP_3 superata la precedente generica segnalazione di fine settembre.
L'appellante con la terza censura sostiene erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'Ente locale abbia posto in essere una condotta con colpa e con conseguente violazione dell'articolo 2043 c.c.
pag. 10/17 Il evidenzia che la comunicazione 8/8/2019 non era stata inoltrata via CP_1
PEC all'Ufficio competente o al RUP e che l'unica comunicazione utile di era successiva al pagamento disposto dall'Ente Locale a favore CP_2 dell'appaltatore, risultando, quindi, incolpevole la condotta del CP_1
Le censure sono fondate.
L'articolo 105, comma tredicesimo, del Decreto Legislativo 50/2016 dispone che
“La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”. lamenta che il ha provveduto colposamente al pagamento CP_2 CP_1 dell'appaltatore nonostante l'Amministrazione fosse stata informata CP_3 dell'inadempimento di quest'ultimo e nonostante l'appellante avesse chiesto di non procedere al saldo.
La Corte osserva che non risulta prodotto in atti il contratto intercorso tra e , né risulta provato che tale accordo sia stato mai CP_2 CP_3 trasmesso al Sono stati, invero, prodotti solo la Delibera della Giunta CP_1
Comunale 25/5/2017 (cfr. doc. 3 , l'Intesa Stato-Regione del 4/7/2018 (cfr. CP_1 doc. 4 , la Determinazione Dirigenziale 2017-183.1.0.-30 (cfr. doc. 1 CP_1
, l'Aggiudicazione Definitiva cioè la Determinazione Dirigenziale CP_2
2018-183.1.0.-12 (cfr. doc. 1 , il Contratto di Appalto tra CP_2 Parte_3
e del 11/4/2019 (cfr. doc. 5 , il Verbale di
[...] CP_3 CP_1
Concordamento dei Prezzi Protocollo 23/10/2019 (cfr. doc. 3 . CP_2
L'attività di trasporto dei materiali dragati dal porticciolo di Genova Nervi e di conferimento in discarica come rifiuti è stata prevista solo in un secondo tempo e non risulta quale fosse l'esatto contenuto del contratto intercorso tra e CP_2
. CP_3
e non hanno negato l'esistenza di tale contratto, ma hanno CP_3 CP_1 contestato la sua natura, la qualificazione giuridica datane da e CP_2
pag. 11/17 l'effettiva opponibilità dello stesso all'Ente Locale. Il in particolare, CP_1 sostiene che non si possa parlare di subappalto ma al più di un sub contratto o meglio ancora di “prestazioni collaterali che seppure necessarie esulano dalla gara e quindi dal margine di controllo e verifica dell'Amministrazione” (cfr. pag. 21 appello).
Tale qualificazione giuridica risulta corretta a fronte della mancanza di diversa documentazione in atti, alla luce del contenuto della prestazione eseguita da e dovendo applicare il principio di non contestazione. CP_2
Ciò premesso, anche ove si ritenesse applicabile alle “prestazioni collaterali” il disposto di cui al comma tredicesimo dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 50/2016, risulta che la stazione appaltante avrebbe dovuto corrispondere direttamente al prestatore di servizi (cioè il trasporto e il conferimento in discarica) l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nel caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
Risulta, tuttavia, che nel caso di specie da un lato non si può ritenere che abbia correttamente e tempestivamente richiesto l'applicazione di tale CP_2 norma e che dall'altro non abbia neppure ritualmente e tempestivamente dimostrato al l'inadempimento di . È, a tale riguardo, dirimente la circostanza CP_1 CP_3 che non ha inviato alcuna PEC al Responsabile Unico del Procedimento CP_2 prima della effettiva emissione del mandato di pagamento del 5/8/2019 o prima del certificato di pagamento del 9/8/2019. ha inviato una PEC in data 8/8/2019 ma indirizzata a CP_2 cioè al generico indirizzo di posta elettronica Email_8 certificata del a fronte dell'esistenza di un preciso Parte_3 procedimento amministrativo seguito tra l'altro da un RUP e nonostante fosse noto che il pagamento dell'appaltatore sarebbe stato imminente.
La comunicazione PEC 8/8/2019 non può essere ritenuta da sola sufficiente ad aver dato tempestiva conoscenza al soggetto che avrebbe potuto bloccare il pagamento per l'Ente Pubblico del paventato inadempimento di . CP_3
La comunicazione PEC 8/8/2019, per il suo contenuto, non è poi di per sé sola utile a dimostrare l'effettivo inadempimento di nei confronti di CP_3 CP_2 poiché l'appaltatrice in diverse sedi si è difesa eccependo a sua volta l'inadempimento di per non aver conferito in discarica i rifiuti costituiti dal materiale CP_2
pag. 12/17 Cont dragato. È inconferente a tale riguardo che il avesse approvato il CP_1 relativo ai lavori appaltati a ed avesse emesso il 5/8/2019 il certificato di CP_3 pagamento, poiché all'Ente locale risultava che l'impresa appaltatrice avesse effettivamente compiuto l'attività di dragaggio ma non poteva aver contezza dell'effettivo adempimento di quanto al successivo trasporto e CP_2 conferimento in discarica del materiale prelevato dai fondali.
È, quindi, fondata la doglianza avanzata dal nella parte in cui afferma la CP_1 totale estraneità del committente rispetto al subcontraente e la propria estraneità alle prestazioni collaterali che seppure necessarie erano estranee alla gara e quindi al margine di controllo e verifica dell'Amministrazione.
Quanto esposto evidenzia la totale mancanza di colpa in capo al Invero, CP_1 anche il contenuto e il tono della mail 24/9/2019, contenete la richiesta di un incontro con l'Ente Locale, non sono tali da non aver potuto ingenerare nella committenza una qualche perplessità circa la capacità e la volontà di adempiere di . CP_3
La successiva comunicazione di del 25/9/2019 fuga poi qualsivoglia CP_2 dubbio circa l'effettiva consapevolezza e responsabilità nella vicenda in esame del quale committente. CP_1
Il dato testuale della comunicazione 25/9/2019 è il seguente: pag. 13/17 .
Con la medesima ammette che non sussisteva alcun contratto di sub-appalto CP_2 con . CP_3
Risulta, infine, che dopo quest'ultima nota nulla ha ancora segnalato CP_2 al che, in buona fede, poteva ritenere risolta e superata la questione sollevata CP_1 dall'impresa.
Va, quindi, escluso che nel caso di specie ricorrano i presupposti di cui all'articolo
105, comma tredicesimo, del Decreto Legislativo 50/2016 e, comunque qualsiasi profilo di responsabilità anche solo a titolo colposo in capo al Difetta, invero la CP_1 prova che il abbia avuto tempestiva comunicazione dell'effettivo CP_1 inadempimento di e che sussistesse un contratto di sub-appalto tra CP_3
e , peraltro non prodotto come sopra indicato, presupposto CP_2 CP_3 per poter invocare la disciplina di cui alla norma citata.
Vanno, quindi, accolte la seconda e la terza censure di appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
pag. 14/17 L'accoglimento della seconda e della terza censura, in applicazione del principio della ragione più liquida, rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze avanzate dal relative: i) alla nullità e, in subordine, erroneità della sentenza Parte_3 di primo grado per omessa o insufficiente e illogica motivazione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità della domanda formulata dall'Ente locale (prima doglianza); ii) alla domanda di garanzia impropria nei confronti di (quarta doglianza); iii) alla reiterazione delle istanze istruttorie (quinta CP_3 doglianza).
* * *
4. Sull'appello incidentale.
L'accoglimento dell'appello principale e la riforma della pronuncia di primo grado con rigetto delle domande avanzate da nei confronti del CP_2 Parte_3
comporta il rigetto anche della conseguente domanda di garanzia azionata
[...] dal nei confronti di , con accoglimento Parte_3 CP_3 dell'impugnazione incidentale.
Sono assorbite le ulteriori doglianze avanzate da , in parte CP_3 sovrapponibili a quelle dell'Ente Locale, relative: i) alla violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. e 116 c.p.c. con violazione di legge ed erronea ed arbitraria interpretazione delle risultanze probatorie, nonché del combinato disposto dell'articolo
132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. con difetto di motivazione e contraddittorietà e violazione del principio del ne bis in idem;
ii) alla violazione e falsa applicazione degli art.li 2043 e 2041 del c.c., atteso il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e il possesso da parte di di un titolo già posto in esecuzione;
CP_2
iii) alla violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alla propria condanna a rifondere al le spese di lite. CP_1
Invero, l'accoglimento dell'appello comporta la totale riforma della sentenza impugnata e una nuova pronuncia anche in punto spese.
* * *
pag. 15/17
5. Sulle spese.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. 11423/2016).
L'accoglimento dell'appello comporta la necessità di riformare la sentenza impugnata anche in punto spese. Le spese dei due gradi nei rapporti tra e CP_1 vanno poste a carico di quest'ultima che è risultata soccombente, così CP_2 come nei confronti del terzo chiamato.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (340.227,01) nei valori medi (valore della causa inferiore a 520.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018):
-primo grado: fase di studio 3.544,00 euro, fase introduttiva 2.388,00 euro, fase trattazione 10.411,00 euro, fase decisoria 6.164,00 euro (totale 22.457,00 euro);
-secondo grado: fase di studio 4.389,00 euro, fase introduttiva 2.552,00 euro, fase trattazione 5.880,00 euro, fase decisoria 7.298,00 euro (totale 20.119,00 euro)
* * *
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello avverso la sentenza 1966/2023 emessa dal Tribunale di Genova pubblicata il
7/8/2023,
1. ACCOGLIE
l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto
2. RIGETTA pag. 16/17 le domande avanzate da nei confronti di Controparte_2 Parte_3
;
[...]
3. CONDANNA la parte appellata a rifondere a favore della parte Controparte_2 appellata e le spese legali Parte_3 Controparte_3 dei due gradi di giudizio che liquida per ciascuna parte in 22.457,00 euro a titolo di compensi per il primo grado e in 20.119,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), per entrambi i gradi, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,40% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di IVA e CPA), oltre I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge per gli altri legali, e alle successive spese occorrende, compensi, quanto a a distrarsi a favore Controparte_3 degli Avvocati Sottile Antonio e Papa Alessio, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 8/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA OS SE SI
pag. 17/17