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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/03/2024, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 413/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 413/2019 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Parte_1 C.F._1
Ciulli e Matteo Liberati ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Cagliari, via G. Deledda n. 74
RICORRENTE contro
(C.F. e P.I.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona dei liquidatori p.t. con il patrocinio degli avv.ti Pulsoni Fabio, Raffaella Rapone
e Azzena Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Azzena
Giovanni in Tempio Pausania, Via Mannu n. 18
(P.I.: in Controparte_2 P.IVA_3
persona dei liquidatori p.t. con il patrocinio degli avv.ti Pulsoni Fabio, Raffaella Rapone
e Azzena Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Azzena in
Tempio Pausania, via Mannu n. 18
RESISTENTE
pagina 1 di 12 OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2019 parte ricorrente ha adito il Tribunale di
Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale, previo ogni accertamento presupposto, condannare la
[...]
e la in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_2 Controparte_1
ricorrente della somma di euro 7.319,24, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
− Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali relative al giudizio”.
A fondamento della pretesa ha, in sintesi, allegato che il ricorrente, già dipendente di era stato ceduto dal marzo 2010 a che in CP_2 Controparte_2
data 6-7 maggio 2010 quest'ultima si era incontrata con le OO.SS. CP_3 CP_4
e nel contesto di una trattativa avente ad oggetto CP_5 CP_6 CP_7
la definizione di un contratto collettivo diverso dal CCNL metalmeccanici, già applicato al personale di Controparte_2
Che in tale sede è stato, in particolare, concordato: “Al fine di individuare una normativa che, superando l'iniziale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le
Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende
'Meridiana ed al netto di un contributo pari al 5% della stessa, mediante Org_1
l'istituzione di un superminimo ad personam non assorbibile.”.
pagina 2 di 12 Che la previsione in rilievo è stata poi inserita all'art. 52 (intitolato “Contributo ex A.
6/5/10”) del Contratto Collettivo di Lavoro del personale dipendente di
[...]
siglato il 19 gennaio 2011 dalla da Controparte_2 CP_2 Controparte_2
una parte, e da le e Parte_2 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
dall'altra.
Che il termine di validità del suddetto contratto collettivo di Controparte_2
è stato stabilito in tre anni, dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2013 e, nonostante
[...]
le parti si fossero impegnate contrattualmente a incontrarsi sei mesi prima della scadenza
(31.12.2013) per avviare le trattative sul rinnovo (art. 1), l'accordo non è mai stato rinnovato o prorogato, né è mai stata avviata la procedura generale per il rinnovo, come dettagliata all'art. 4.
Che risulta dalle buste paga depositate agli atti come il “Contributo ex A. 6/5/10” sia stato applicato dalla parte datoriale sulla retribuzione del ricorrente durante il periodo di vigenza del contratto ed anche successivamente al termine di efficacia stabilito dalle parti, e cioè dal gennaio 2014 al novembre 2018, allorquando il rapporto di lavoro è proseguito con la cessionaria di . Controparte_2 CP_1
Che con missiva in data 28 settembre 2018 inoltrata a dette società l'avv.to Ciulli, per conto del ricorrente, ha contestato la legittimità della trattenuta denominata “Contributo ex A. 6/5/10” operata dal 1 gennaio 2014, chiedendo la restituzione delle somme;
altresì, con missiva in data 27 ottobre 2018, l'avv.to Ciulli ha contestato la legittimità della trattenuta operata dal 1 marzo 2010 al 31 dicembre 2013.
Che in pari data ha comunicato ai dipendenti ceduti, tra cui CP_2 Controparte_2
il ricorrente, che: “[...] per assicurare un unico e coerente standard all'intero team di
[...]
, tutti i dipendenti di ai quali è stata applicata la CP_1 Controparte_2
detrazione del 5%, dal 1° Novembre riceveranno una busta paga priva di tale detrazione.”.
Che comunicazione analoga è stata inviata da ai dipendenti ceduti il 14 CP_1
novembre 2018.
pagina 3 di 12 Che alcun riscontro hanno, invece, ricevuto le missive dell'avv.to Ciulli.
Che con missive in data 28 settembre 2018 e 29 ottobre 2018 l'avv.to Ciulli ha diffidato le OO.SS. dall' adottare qualsiasi condotta che avrebbe potuto attribuire legittimità alla trattenuta contestata.
Ciò posto parte ricorrente, argomentando diffusamente in ordine all'efficacia temporale del contratto collettivo aziendale ex art. 2074 c.c. e rilevato, in particolare, che laddove non rinnovati o espressamente prorogati, gli stessi decadono e con essi tutte le loro disposizioni specifiche, ha affermato che il CCL aziendale concluso da
[...]
e le OO.SS. il 19 gennaio 2011 ha cessato di avere efficacia il 31 dicembre CP_2
2013 e con esso la clausola che rideterminava la parte fissa della retribuzione a partire dal mese di marzo 2010 al netto del contributo del 5%.
A tal riguardo ha negato ogni ultrattività del contratto per facta concludentia,in quanto operante solo in ordine alle obbligazioni di carattere corrispettivo, mentre il contributo del 5%, comportando una rinuncia ad una parte fissa della retribuzione del lavoratore al fine di sostenere un progetto industriale, che non ha poi trovato compimento, necessitava di una manifestazione espressa di consenso al fine della sua ultrattività.
Ha inoltre evidenziato come il superminimo non assorbibile previsto dall'art. 52 CCLA
è stato istituito per garantire la misura della parte fissa della retribuzione, percepita prima della cessione del 2010, assicurando ai lavoratori ceduti la stessa paga base (al netto del contributo del 5%) percepita in precedenza, ai sensi dell'art. 36 Cost.; che la sua decurtazione determinerebbe, quindi, una inammissibile riduzione della paga base.
Ha, infine, documentato con consulenza le differenze retributive spettanti dal 2014 al
2018, oltre interessi e rivalutazione al 30 aprile 2019 e concluso come in atti.
Con memoria difensiva in data 6 novembre 2019 si sono costituire e CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN Controparte_2
VIA PRINCIPALE - Rigettare il ricorso perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto. Con ogni conseguenza per quanto riguarda spese, competenze e onorari del giudizio. IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA - Nella denegatissima e non
pagina 4 di 12 creduta ipotesi di accoglimento del ricorso e, quindi, di condanna della Società a ripetere al ricorrente l'importo di € 7.319,24 in quanto dichiarato illegittimo l'art. 52 del CCL condannare quest'ultimo a ripetere alla Società Controparte_2
l'importo di € 50.069,05 a lui corrisposto a titolo di “superminimo non assorbibile” in virtù “dell'art. 52 CCL del 2011” oltre interessi dal Controparte_2
gennaio 2014 sino all'effettivo pagamento. - Fissare con decreto ex art. 418 I comma
Cod. Proc. Civ. la nuova udienza di comparizione”.
A fondamento della pretesa le società hanno, in sintesi, contestato l'interpretazione offerta dal ricorrente, evidenziando come il contributo del 5% fosse una previsione da intendersi inscindibile con il superminimo non assorbibile;
superminimo non legato a meriti del ricorrente, ma integrante un trattamento collettivo rispondente al fine di mantenere il requisito della competitività con riguardo alla cessione aziendale.
Che, in particolare, ciò risulterebbe testualmente dal dettato dell'accordo del 3 agosto
2010 e del fatto che la previsione del contributo ex accordo del 6 maggio 2010 era parte integrante del CCL del 2011. Controparte_2
Che venuto meno il fine perseguito con il passaggio del ramo manutentivo ad CP_1
le parti hanno convenuto, a far data dal 1 ottobre 2018, la cessazione del contributo del
5%.
Diffusamente argomentando l'ultrattività del contratto, atteso il comportamento concludente tenuto dalle parti, e contestando i conteggi avversari, ha concluso come in atti.
In data 18 novembre 2020 parte ricorrente ha depositato memoria in ordine alla domanda riconvenzionale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si insiste perché vengano accolte le conclusioni assunte nel ricorso e venga rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalle resistenti nella propria memoria di costituzione e risposta”.
In sintesi ha contestato le difese avversarie evidenziando come, alla cessazione della trattenuta del contributo del 5%, non sia seguita la cessazione della dazione del pagina 5 di 12 superminimo non assorbibile, a riprova della scindibilità delle clausole ed alla diversità del fine perseguito dal contributo del 5% (sostegno del progetto della cessionaria) e superminimo (strumento per garantire ai lavoratori ceduti il medesimo livello retributivo goduto prima della cessione).
Che i lavoratori non erano rimasti inerti a fronte della decurtazione operata in data successiva alla scadenza del contratto collettivo;
che il collega del ricorrente Parte_3
il 1 dicembre 2016 aveva richiesto informazioni sulla trattenuta del 5%
[...]
ricevendo come risposta dal responsabile del personale, sig. , che era una Persona_1
voce esposta per informazione, ma che non aveva determinato nessuna trattenuta;
che, invero, la trattenuta vi era stata e sarebbe proseguita sino al novembre 2018.
Ha inoltre contestato i conteggi avversari ed eccepito la prescrizione delle somme pretese.
In data 7 gennaio 2021 parte resistente ha depositato memoria in ordine alla memoria avversaria sulla riconvenzionale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
Si chiede che codesto Ill.mo Tribunale adito, fermo restando tutte le conclusioni, istanze ed eccezioni di cui al
PQM
della memoria difensiva che qui deve intendersi integralmente ritrascritto voglia, disattesa ogni contraria istanza o deduzione, con specifico riferimento alla memoria avversaria alla domanda riconvenzionale:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di prescrizione avversaria perché palesemente infondata”.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare perché tardiva e quindi inammissibile la richiesta di prova testimoniale successivamente ed irritualmente avanzata ex adverso dopo il deposito del ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ. e, comunque, irrilevante oltre che riguardante circostanze documentali;
- non ammettere i documenti allegati ex adverso alla “memoria” perché inammissibili ex art. 414 Cod. Proc. Civ. in quanto risalenti ad epoca anteriore al deposito del ricorso
e comunque inconferenti rispetto alla soluzione della controversia”.
pagina 6 di 12 In sintesi ha contestato: la rettifica delle difese di parte ricorrente, non essendo limitate alla domanda riconvenzionale;
la richiesta di prova testimoniale, non dedotta in ricorso;
la tardiva produzione di documenti di formazione anteriore al deposito del ricorso.
Ha ribadito l'inscindibilità delle clausole in rilievo e la correttezza dei conteggi, evidenziando come non sia configurabile la prescrizione posto che, la richiesta del superminimo spiegata con domanda riconvenzionale subordinata, essendo correlata alla richiesta di restituzione del contributo del 5% da parte del lavoratore, poteva essere richiesta solo a seguito della notifica del ricorso ex art. 2934 c.c.
Mutata la persona del giudice nella scrivente, la causa è stata istruita documentalmente ed all'esito decisa a seguito di discussione, precisate le conclusioni come segue, all'udienza del 13 marzo 2024:
-conclusioni ricorrente: “In forza delle suesposte argomentazioni, il Sig. come Pt_1
sopra rappresentato, difeso e domiciliato, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza:
1. previo ogni accertamento presupposto, condannare la e la Controparte_2 [...]
in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1
euro 7.319,24, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. condannare in solido le parti resistenti alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e delle competenze professionali relative al giudizio”;
-conclusioni resistente: “IN VIA PRINCIPALE
Rigettare il ricorso perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto.
Con ogni conseguenza per quanto riguarda spese, competenze e onorari del giudizio.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
Nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso e, quindi, di condanna della Società a ripetere al ricorrente l'importo di € 7.319,24 in quanto dichiarato illegittimo l'art. 52 del CCL condannare Controparte_2
quest'ultimo a ripetere alla Società l'importo di € 50.069,05 a lui corrisposto a titolo di
pagina 7 di 12 “superminimo non assorbibile” in virtù “dell'art. 52 CCL Controparte_2
del 2011” oltre interessi dal gennaio 2014 sino all'effettivo pagamento.”.
[...]
*******
Il ricorso non trova accoglimento essendo qui condivisa la tesi difensiva di parte resistente fondata sia sul testo dei verbali di accordo e del Org_2
del 2011 sia, e segnatamente, sul comportamento tenuto dalle parti alla
[...]
scadenza del periodo di vigenza di quest'ultimo (31.12.13).
Difatti risulta documentalmente confortato che:
- con l'accordo in data 6/7 maggio 2010, tra e le Controparte_2
Organizzazioni sindacali di riferimento, è stato previsto che: “Al fine di individuare una normativa contrattuale che, superando l'iniziale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento
e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende ed , al netto di un CP_2 Org_1
contributo pari al 5% della stessa, mediante l'istituzione di un superminimo “ad personam” non assorbibile.” (cfr. doc. 3 ric.);
- con il verbale in data 3 agosto 2010 (cfr. doc. n. 2 res.), le medesime parti, hanno previsto che: “3) Contributo ex accordo 6 e 7 maggio 2010
Con riferimento al contributo del 5% di cui all'accordo del 6 e 7 maggio, resta inteso che il valore numerico individuale di tale importo verrà esposto con singola voce nel cedolino paga…” precisando al punto 4) che: “Tutti i punti di questo documento costituiscono un insieme integrato con le previsioni dell'accordo del 6/7 maggio 2010 e tutte le sue clausole sono correlate e inscindibili tra loro”;
pagina 8 di 12 - con il CCNA del 19 gennaio 2011, avente efficacia temporale dal 1 marzo 2010 al 31 dicembre 2013, all'art. 52, le parti hanno previsto che: Al fine di individuare una normativa contrattuale che mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione di ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende
ed , al netto di un contributo pari al 5% della stessa, mediante CP_2 Org_1
l'istituzione di un superminimo “ad personam” non assorbibile.” (cfr. doc. 4 ric.);
- con il verbale di riunione del 27 settembre 2018 (doc. 5 res.) le parti hanno dichiarato:
“Le Organizzazioni sindacali ribadiscono che con il trasferimento del ramo di Azienda individuato in al 1 ottobre 2018 e comunque all'esito Controparte_2 CP_1
del completamento dell'iter di approvazione da parte dell , venga a cessare la CP_8
trattenuta del 5%”;
- con missiva in data 14 novembre 2018 (doc. 11 ric.) è stato comunicato il: CP_1
“mantenimento transitorio dei trattamenti normativi e retributivi riconosciuti da al momento della cessione, sino al rinnovo del contratto di Controparte_2
lavoro della società scrivente che sarà realizzato entro il 30 Giugno 2019 e comunque non oltre il 31 Dicembre 2019. In detto periodo transitorio, quale condizione migliorativa, non verrà più applicata la clausola contrattuale relativa al contributo del
5%, come da comunicato del 26 ottobre 2018”.
Ciò posto, i verbali di accordo surrichiamati e il CCLA hanno Controparte_2
espressamente contemplato, da ultimo all'art. 52 del CCLA, sia la previsione del contributo del 5% sia del superminimo non assorbibile, sino alla scadenza del CCLA convenuta al 31 dicembre 2023.
Orbene, anche a voler considerare le suddette previsioni, pur ricomprese nel medesimo pagina 9 di 12 articolo, volte a perseguire fini diversi e quindi intrinsecamente scindibili, la loro efficacia temporale risulta comunque soggetta alla disciplina di cui all'art. 2074 c.c.
A tal riguardo la giurisprudenza prevalente, essendo il contratto collettivo di diritto comune manifestazione dell'autonomia negoziale privata, ritiene che la sua efficacia possa sopravvivere alla scadenza solo se la libera volontà delle parti deponga in tal senso derivandone, in difetto, la cessazione dell'efficacia alla scadenza del termine convenuto.
In tale ordine di ragioni si riconosce alla volontà delle parti la possibilità di attribuire ultrattività al CCNL scaduto per comportamento concludente delle parti, tenuto successivamente alla scadenza del termine, risolvibile mediante recesso unilaterale di queste ultime (Cass. 14613/2000).
La giurisprudenza ritiene, altresì, applicabile la disciplina in rilievo alle clausole di contenuto retributivo (Cass. S.U. 11325/2005), non riscontrandosi alcun distinguo tra obbligazioni corrispettive o unilaterali al fine dell'operatività dell'ultrattività per fatti concludenti.
L'accoglimento di tale interpretazione, per converso, genererebbe incertezza operativa essendo, peraltro, le pattuizioni di cui al contratto collettivo il risultato di un bilanciamento delle pretese delle parti in un dato periodo temporale e venendo, comunque, salvaguardata la volontà dei contraenti ai sensi dell'art. 2074 c.c.
Ciò posto, nella fattispecie è evidente il comportamento concludente delle parti le quali, successivamente alla scadenza del contratto collettivo, avvenuta il 31.12.13, hanno continuato a dare allo stesso spontanea esecuzione e ciò sino all'anno 2018 con riguardo al contributo del 5% e sino all'anno 2019 con riguardo al superminimo non assorbibile.
In tal senso si veda la comunicazione in data 14 novembre 2018 con cui ha CP_1
comunicato la cessazione della decurtazione del 5% (cfr. doc. 11 ric.), essendo venuto meno il fine dell'operazione industriale, ed il mantenimento del trattamento retributivo goduto sino al 30 giugno 2019 e comunque non oltre il 30 dicembre 2019.
A questo proposito, per contestare ogni comportamento concludente dei lavoratori, parte ricorrente ha prodotto in sede di memoria difensiva sulla riconvenzionale in data pagina 10 di 12 18.11.20, comunicazione del signor del 1 dicembre 2016, inoltrata al Parte_3
responsabile del personale dr. , volta a chiedere chiarimenti in ordine alla Per_1
trattenuta del 5% (doc. 23 ric.).
Orbene tale comunicazione, essendo finalizzata a contestare il comportamento concludente dei lavoratori avente rilievo ex art. 2074 c.c., doveva essere tempestivamente prodotta in sede di ricorso introduttivo, attenendo ai fatti costitutivi della domanda risultando, pertanto, tardiva la sua produzione successiva.
In ogni caso tale comunicazione, sia per il suo contenuto di natura informativa e non chiaramente oppositiva, sia per essere stata inoltrata a distanza di quasi tre anni dalla scadenza del contratto del 31.12.13, non risulta inficiare il comportamento concludente delle parti;
agli atti non risultano ulteriori comunicazioni rispetto a quella (e unica) del che precede, o iniziative giudiziarie, queste realizzatesi solo nel 2019, Pt_3
interpretandosi tale condotta come comportamento concludente dei lavoratori in favore dell'ultrattività del contratto collettivo.
In definitiva, si ritiene legittimata dal comportamento concludente delle parti ex art. 2074 c.c., confermato dal verbale di riunione del 27 settembre 2018 intervenuto tra e le Organizzazioni sindacali (doc. 5 res.), l'ultrattività Controparte_2 CP_1
della trattenuta del 5% operata dalla parte datoriale, sino al completo trasferimento del ramo di e la dazione del superminimo non assorbibile Controparte_9
sino al 30 giugno 2019 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, come da comunicazione del 14 novembre 2018 (doc. n. 11 ric.). CP_1
Il ricorso è quindi respinto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La natura interpretativa della decisione, la condizione delle parti e la serialità del contenzioso, giustificano la quantificazione delle spese nei minimi di cui al d.m. n.
55/14.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
in in persona del legale rapp.te p.t. e
[...] CP_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., quantificate in euro 2.000,00 per
[...]
compenso oltre spese generali nel limite del 15% ed oltre accessori.
Tempio Pausania, 13 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Carsana
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 413/2019 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Parte_1 C.F._1
Ciulli e Matteo Liberati ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in
Cagliari, via G. Deledda n. 74
RICORRENTE contro
(C.F. e P.I.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona dei liquidatori p.t. con il patrocinio degli avv.ti Pulsoni Fabio, Raffaella Rapone
e Azzena Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Azzena
Giovanni in Tempio Pausania, Via Mannu n. 18
(P.I.: in Controparte_2 P.IVA_3
persona dei liquidatori p.t. con il patrocinio degli avv.ti Pulsoni Fabio, Raffaella Rapone
e Azzena Giovanni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Azzena in
Tempio Pausania, via Mannu n. 18
RESISTENTE
pagina 1 di 12 OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2019 parte ricorrente ha adito il Tribunale di
Tempio Pausania chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale, previo ogni accertamento presupposto, condannare la
[...]
e la in solido fra loro, al pagamento in favore del Controparte_2 Controparte_1
ricorrente della somma di euro 7.319,24, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
− Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali relative al giudizio”.
A fondamento della pretesa ha, in sintesi, allegato che il ricorrente, già dipendente di era stato ceduto dal marzo 2010 a che in CP_2 Controparte_2
data 6-7 maggio 2010 quest'ultima si era incontrata con le OO.SS. CP_3 CP_4
e nel contesto di una trattativa avente ad oggetto CP_5 CP_6 CP_7
la definizione di un contratto collettivo diverso dal CCNL metalmeccanici, già applicato al personale di Controparte_2
Che in tale sede è stato, in particolare, concordato: “Al fine di individuare una normativa che, superando l'iniziale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le
Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende
'Meridiana ed al netto di un contributo pari al 5% della stessa, mediante Org_1
l'istituzione di un superminimo ad personam non assorbibile.”.
pagina 2 di 12 Che la previsione in rilievo è stata poi inserita all'art. 52 (intitolato “Contributo ex A.
6/5/10”) del Contratto Collettivo di Lavoro del personale dipendente di
[...]
siglato il 19 gennaio 2011 dalla da Controparte_2 CP_2 Controparte_2
una parte, e da le e Parte_2 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
dall'altra.
Che il termine di validità del suddetto contratto collettivo di Controparte_2
è stato stabilito in tre anni, dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2013 e, nonostante
[...]
le parti si fossero impegnate contrattualmente a incontrarsi sei mesi prima della scadenza
(31.12.2013) per avviare le trattative sul rinnovo (art. 1), l'accordo non è mai stato rinnovato o prorogato, né è mai stata avviata la procedura generale per il rinnovo, come dettagliata all'art. 4.
Che risulta dalle buste paga depositate agli atti come il “Contributo ex A. 6/5/10” sia stato applicato dalla parte datoriale sulla retribuzione del ricorrente durante il periodo di vigenza del contratto ed anche successivamente al termine di efficacia stabilito dalle parti, e cioè dal gennaio 2014 al novembre 2018, allorquando il rapporto di lavoro è proseguito con la cessionaria di . Controparte_2 CP_1
Che con missiva in data 28 settembre 2018 inoltrata a dette società l'avv.to Ciulli, per conto del ricorrente, ha contestato la legittimità della trattenuta denominata “Contributo ex A. 6/5/10” operata dal 1 gennaio 2014, chiedendo la restituzione delle somme;
altresì, con missiva in data 27 ottobre 2018, l'avv.to Ciulli ha contestato la legittimità della trattenuta operata dal 1 marzo 2010 al 31 dicembre 2013.
Che in pari data ha comunicato ai dipendenti ceduti, tra cui CP_2 Controparte_2
il ricorrente, che: “[...] per assicurare un unico e coerente standard all'intero team di
[...]
, tutti i dipendenti di ai quali è stata applicata la CP_1 Controparte_2
detrazione del 5%, dal 1° Novembre riceveranno una busta paga priva di tale detrazione.”.
Che comunicazione analoga è stata inviata da ai dipendenti ceduti il 14 CP_1
novembre 2018.
pagina 3 di 12 Che alcun riscontro hanno, invece, ricevuto le missive dell'avv.to Ciulli.
Che con missive in data 28 settembre 2018 e 29 ottobre 2018 l'avv.to Ciulli ha diffidato le OO.SS. dall' adottare qualsiasi condotta che avrebbe potuto attribuire legittimità alla trattenuta contestata.
Ciò posto parte ricorrente, argomentando diffusamente in ordine all'efficacia temporale del contratto collettivo aziendale ex art. 2074 c.c. e rilevato, in particolare, che laddove non rinnovati o espressamente prorogati, gli stessi decadono e con essi tutte le loro disposizioni specifiche, ha affermato che il CCL aziendale concluso da
[...]
e le OO.SS. il 19 gennaio 2011 ha cessato di avere efficacia il 31 dicembre CP_2
2013 e con esso la clausola che rideterminava la parte fissa della retribuzione a partire dal mese di marzo 2010 al netto del contributo del 5%.
A tal riguardo ha negato ogni ultrattività del contratto per facta concludentia,in quanto operante solo in ordine alle obbligazioni di carattere corrispettivo, mentre il contributo del 5%, comportando una rinuncia ad una parte fissa della retribuzione del lavoratore al fine di sostenere un progetto industriale, che non ha poi trovato compimento, necessitava di una manifestazione espressa di consenso al fine della sua ultrattività.
Ha inoltre evidenziato come il superminimo non assorbibile previsto dall'art. 52 CCLA
è stato istituito per garantire la misura della parte fissa della retribuzione, percepita prima della cessione del 2010, assicurando ai lavoratori ceduti la stessa paga base (al netto del contributo del 5%) percepita in precedenza, ai sensi dell'art. 36 Cost.; che la sua decurtazione determinerebbe, quindi, una inammissibile riduzione della paga base.
Ha, infine, documentato con consulenza le differenze retributive spettanti dal 2014 al
2018, oltre interessi e rivalutazione al 30 aprile 2019 e concluso come in atti.
Con memoria difensiva in data 6 novembre 2019 si sono costituire e CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN Controparte_2
VIA PRINCIPALE - Rigettare il ricorso perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto. Con ogni conseguenza per quanto riguarda spese, competenze e onorari del giudizio. IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA - Nella denegatissima e non
pagina 4 di 12 creduta ipotesi di accoglimento del ricorso e, quindi, di condanna della Società a ripetere al ricorrente l'importo di € 7.319,24 in quanto dichiarato illegittimo l'art. 52 del CCL condannare quest'ultimo a ripetere alla Società Controparte_2
l'importo di € 50.069,05 a lui corrisposto a titolo di “superminimo non assorbibile” in virtù “dell'art. 52 CCL del 2011” oltre interessi dal Controparte_2
gennaio 2014 sino all'effettivo pagamento. - Fissare con decreto ex art. 418 I comma
Cod. Proc. Civ. la nuova udienza di comparizione”.
A fondamento della pretesa le società hanno, in sintesi, contestato l'interpretazione offerta dal ricorrente, evidenziando come il contributo del 5% fosse una previsione da intendersi inscindibile con il superminimo non assorbibile;
superminimo non legato a meriti del ricorrente, ma integrante un trattamento collettivo rispondente al fine di mantenere il requisito della competitività con riguardo alla cessione aziendale.
Che, in particolare, ciò risulterebbe testualmente dal dettato dell'accordo del 3 agosto
2010 e del fatto che la previsione del contributo ex accordo del 6 maggio 2010 era parte integrante del CCL del 2011. Controparte_2
Che venuto meno il fine perseguito con il passaggio del ramo manutentivo ad CP_1
le parti hanno convenuto, a far data dal 1 ottobre 2018, la cessazione del contributo del
5%.
Diffusamente argomentando l'ultrattività del contratto, atteso il comportamento concludente tenuto dalle parti, e contestando i conteggi avversari, ha concluso come in atti.
In data 18 novembre 2020 parte ricorrente ha depositato memoria in ordine alla domanda riconvenzionale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si insiste perché vengano accolte le conclusioni assunte nel ricorso e venga rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalle resistenti nella propria memoria di costituzione e risposta”.
In sintesi ha contestato le difese avversarie evidenziando come, alla cessazione della trattenuta del contributo del 5%, non sia seguita la cessazione della dazione del pagina 5 di 12 superminimo non assorbibile, a riprova della scindibilità delle clausole ed alla diversità del fine perseguito dal contributo del 5% (sostegno del progetto della cessionaria) e superminimo (strumento per garantire ai lavoratori ceduti il medesimo livello retributivo goduto prima della cessione).
Che i lavoratori non erano rimasti inerti a fronte della decurtazione operata in data successiva alla scadenza del contratto collettivo;
che il collega del ricorrente Parte_3
il 1 dicembre 2016 aveva richiesto informazioni sulla trattenuta del 5%
[...]
ricevendo come risposta dal responsabile del personale, sig. , che era una Persona_1
voce esposta per informazione, ma che non aveva determinato nessuna trattenuta;
che, invero, la trattenuta vi era stata e sarebbe proseguita sino al novembre 2018.
Ha inoltre contestato i conteggi avversari ed eccepito la prescrizione delle somme pretese.
In data 7 gennaio 2021 parte resistente ha depositato memoria in ordine alla memoria avversaria sulla riconvenzionale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
Si chiede che codesto Ill.mo Tribunale adito, fermo restando tutte le conclusioni, istanze ed eccezioni di cui al
PQM
della memoria difensiva che qui deve intendersi integralmente ritrascritto voglia, disattesa ogni contraria istanza o deduzione, con specifico riferimento alla memoria avversaria alla domanda riconvenzionale:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eccezione di prescrizione avversaria perché palesemente infondata”.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare perché tardiva e quindi inammissibile la richiesta di prova testimoniale successivamente ed irritualmente avanzata ex adverso dopo il deposito del ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ. e, comunque, irrilevante oltre che riguardante circostanze documentali;
- non ammettere i documenti allegati ex adverso alla “memoria” perché inammissibili ex art. 414 Cod. Proc. Civ. in quanto risalenti ad epoca anteriore al deposito del ricorso
e comunque inconferenti rispetto alla soluzione della controversia”.
pagina 6 di 12 In sintesi ha contestato: la rettifica delle difese di parte ricorrente, non essendo limitate alla domanda riconvenzionale;
la richiesta di prova testimoniale, non dedotta in ricorso;
la tardiva produzione di documenti di formazione anteriore al deposito del ricorso.
Ha ribadito l'inscindibilità delle clausole in rilievo e la correttezza dei conteggi, evidenziando come non sia configurabile la prescrizione posto che, la richiesta del superminimo spiegata con domanda riconvenzionale subordinata, essendo correlata alla richiesta di restituzione del contributo del 5% da parte del lavoratore, poteva essere richiesta solo a seguito della notifica del ricorso ex art. 2934 c.c.
Mutata la persona del giudice nella scrivente, la causa è stata istruita documentalmente ed all'esito decisa a seguito di discussione, precisate le conclusioni come segue, all'udienza del 13 marzo 2024:
-conclusioni ricorrente: “In forza delle suesposte argomentazioni, il Sig. come Pt_1
sopra rappresentato, difeso e domiciliato, insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza:
1. previo ogni accertamento presupposto, condannare la e la Controparte_2 [...]
in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma di CP_1
euro 7.319,24, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. condannare in solido le parti resistenti alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e delle competenze professionali relative al giudizio”;
-conclusioni resistente: “IN VIA PRINCIPALE
Rigettare il ricorso perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto.
Con ogni conseguenza per quanto riguarda spese, competenze e onorari del giudizio.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
Nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso e, quindi, di condanna della Società a ripetere al ricorrente l'importo di € 7.319,24 in quanto dichiarato illegittimo l'art. 52 del CCL condannare Controparte_2
quest'ultimo a ripetere alla Società l'importo di € 50.069,05 a lui corrisposto a titolo di
pagina 7 di 12 “superminimo non assorbibile” in virtù “dell'art. 52 CCL Controparte_2
del 2011” oltre interessi dal gennaio 2014 sino all'effettivo pagamento.”.
[...]
*******
Il ricorso non trova accoglimento essendo qui condivisa la tesi difensiva di parte resistente fondata sia sul testo dei verbali di accordo e del Org_2
del 2011 sia, e segnatamente, sul comportamento tenuto dalle parti alla
[...]
scadenza del periodo di vigenza di quest'ultimo (31.12.13).
Difatti risulta documentalmente confortato che:
- con l'accordo in data 6/7 maggio 2010, tra e le Controparte_2
Organizzazioni sindacali di riferimento, è stato previsto che: “Al fine di individuare una normativa contrattuale che, superando l'iniziale impostazione dell'azienda relativamente all'applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento
e nel rispetto della procedura di cessione del ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende ed , al netto di un CP_2 Org_1
contributo pari al 5% della stessa, mediante l'istituzione di un superminimo “ad personam” non assorbibile.” (cfr. doc. 3 ric.);
- con il verbale in data 3 agosto 2010 (cfr. doc. n. 2 res.), le medesime parti, hanno previsto che: “3) Contributo ex accordo 6 e 7 maggio 2010
Con riferimento al contributo del 5% di cui all'accordo del 6 e 7 maggio, resta inteso che il valore numerico individuale di tale importo verrà esposto con singola voce nel cedolino paga…” precisando al punto 4) che: “Tutti i punti di questo documento costituiscono un insieme integrato con le previsioni dell'accordo del 6/7 maggio 2010 e tutte le sue clausole sono correlate e inscindibili tra loro”;
pagina 8 di 12 - con il CCNA del 19 gennaio 2011, avente efficacia temporale dal 1 marzo 2010 al 31 dicembre 2013, all'art. 52, le parti hanno previsto che: Al fine di individuare una normativa contrattuale che mantenga il requisito essenziale della competitività nell'ambito di tale settore e che, al tempo stesso, delinei per i lavoratori condizioni economiche e normative complessivamente in linea, se non addirittura migliorative rispetto al citato contratto nazionale e ai precedenti contratti aziendali, le Parti hanno concordato, con riferimento e nel rispetto della procedura di cessione di ramo di azienda, di determinare la riprotezione della parte fissa della retribuzione precedentemente percepita dal personale a tempo indeterminato delle aziende
ed , al netto di un contributo pari al 5% della stessa, mediante CP_2 Org_1
l'istituzione di un superminimo “ad personam” non assorbibile.” (cfr. doc. 4 ric.);
- con il verbale di riunione del 27 settembre 2018 (doc. 5 res.) le parti hanno dichiarato:
“Le Organizzazioni sindacali ribadiscono che con il trasferimento del ramo di Azienda individuato in al 1 ottobre 2018 e comunque all'esito Controparte_2 CP_1
del completamento dell'iter di approvazione da parte dell , venga a cessare la CP_8
trattenuta del 5%”;
- con missiva in data 14 novembre 2018 (doc. 11 ric.) è stato comunicato il: CP_1
“mantenimento transitorio dei trattamenti normativi e retributivi riconosciuti da al momento della cessione, sino al rinnovo del contratto di Controparte_2
lavoro della società scrivente che sarà realizzato entro il 30 Giugno 2019 e comunque non oltre il 31 Dicembre 2019. In detto periodo transitorio, quale condizione migliorativa, non verrà più applicata la clausola contrattuale relativa al contributo del
5%, come da comunicato del 26 ottobre 2018”.
Ciò posto, i verbali di accordo surrichiamati e il CCLA hanno Controparte_2
espressamente contemplato, da ultimo all'art. 52 del CCLA, sia la previsione del contributo del 5% sia del superminimo non assorbibile, sino alla scadenza del CCLA convenuta al 31 dicembre 2023.
Orbene, anche a voler considerare le suddette previsioni, pur ricomprese nel medesimo pagina 9 di 12 articolo, volte a perseguire fini diversi e quindi intrinsecamente scindibili, la loro efficacia temporale risulta comunque soggetta alla disciplina di cui all'art. 2074 c.c.
A tal riguardo la giurisprudenza prevalente, essendo il contratto collettivo di diritto comune manifestazione dell'autonomia negoziale privata, ritiene che la sua efficacia possa sopravvivere alla scadenza solo se la libera volontà delle parti deponga in tal senso derivandone, in difetto, la cessazione dell'efficacia alla scadenza del termine convenuto.
In tale ordine di ragioni si riconosce alla volontà delle parti la possibilità di attribuire ultrattività al CCNL scaduto per comportamento concludente delle parti, tenuto successivamente alla scadenza del termine, risolvibile mediante recesso unilaterale di queste ultime (Cass. 14613/2000).
La giurisprudenza ritiene, altresì, applicabile la disciplina in rilievo alle clausole di contenuto retributivo (Cass. S.U. 11325/2005), non riscontrandosi alcun distinguo tra obbligazioni corrispettive o unilaterali al fine dell'operatività dell'ultrattività per fatti concludenti.
L'accoglimento di tale interpretazione, per converso, genererebbe incertezza operativa essendo, peraltro, le pattuizioni di cui al contratto collettivo il risultato di un bilanciamento delle pretese delle parti in un dato periodo temporale e venendo, comunque, salvaguardata la volontà dei contraenti ai sensi dell'art. 2074 c.c.
Ciò posto, nella fattispecie è evidente il comportamento concludente delle parti le quali, successivamente alla scadenza del contratto collettivo, avvenuta il 31.12.13, hanno continuato a dare allo stesso spontanea esecuzione e ciò sino all'anno 2018 con riguardo al contributo del 5% e sino all'anno 2019 con riguardo al superminimo non assorbibile.
In tal senso si veda la comunicazione in data 14 novembre 2018 con cui ha CP_1
comunicato la cessazione della decurtazione del 5% (cfr. doc. 11 ric.), essendo venuto meno il fine dell'operazione industriale, ed il mantenimento del trattamento retributivo goduto sino al 30 giugno 2019 e comunque non oltre il 30 dicembre 2019.
A questo proposito, per contestare ogni comportamento concludente dei lavoratori, parte ricorrente ha prodotto in sede di memoria difensiva sulla riconvenzionale in data pagina 10 di 12 18.11.20, comunicazione del signor del 1 dicembre 2016, inoltrata al Parte_3
responsabile del personale dr. , volta a chiedere chiarimenti in ordine alla Per_1
trattenuta del 5% (doc. 23 ric.).
Orbene tale comunicazione, essendo finalizzata a contestare il comportamento concludente dei lavoratori avente rilievo ex art. 2074 c.c., doveva essere tempestivamente prodotta in sede di ricorso introduttivo, attenendo ai fatti costitutivi della domanda risultando, pertanto, tardiva la sua produzione successiva.
In ogni caso tale comunicazione, sia per il suo contenuto di natura informativa e non chiaramente oppositiva, sia per essere stata inoltrata a distanza di quasi tre anni dalla scadenza del contratto del 31.12.13, non risulta inficiare il comportamento concludente delle parti;
agli atti non risultano ulteriori comunicazioni rispetto a quella (e unica) del che precede, o iniziative giudiziarie, queste realizzatesi solo nel 2019, Pt_3
interpretandosi tale condotta come comportamento concludente dei lavoratori in favore dell'ultrattività del contratto collettivo.
In definitiva, si ritiene legittimata dal comportamento concludente delle parti ex art. 2074 c.c., confermato dal verbale di riunione del 27 settembre 2018 intervenuto tra e le Organizzazioni sindacali (doc. 5 res.), l'ultrattività Controparte_2 CP_1
della trattenuta del 5% operata dalla parte datoriale, sino al completo trasferimento del ramo di e la dazione del superminimo non assorbibile Controparte_9
sino al 30 giugno 2019 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, come da comunicazione del 14 novembre 2018 (doc. n. 11 ric.). CP_1
Il ricorso è quindi respinto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La natura interpretativa della decisione, la condizione delle parti e la serialità del contenzioso, giustificano la quantificazione delle spese nei minimi di cui al d.m. n.
55/14.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
in in persona del legale rapp.te p.t. e
[...] CP_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., quantificate in euro 2.000,00 per
[...]
compenso oltre spese generali nel limite del 15% ed oltre accessori.
Tempio Pausania, 13 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Carsana
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