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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3178/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29/05/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Laura Maria Parte_1 C.F._1
RONCOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Enrico Giuseppe Controparte_1 C.F._2
BET, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: modifica dei provvedimenti in materia di contributi economici;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale di udienza del 23 gennaio 2025; per la resistente: come da verbale di udienza del 23 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., il signor ha domandato al Tribunale adito la modifica Pt_1 dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Genova con decreto del 10 giugno 2022 nell'ambito del procedimento n. 7611/2021 V.G. in ordine al contributo da lui dovuto alla signora per il CP_1
mantenimento dei figli, oggi maggiorenni, chiedendo che, in ragione delle circostanze sopravvenute, legate da un lato alla contrazione dei propri redditi, dall'altro al versamento dell'assegno periodico dovuto per il mantenimento del figlio minore (nato da altra unione), l'ammontare dovuto Per_1
venga rideterminato da 1.100 euro a 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente ha preliminarmente richiesto di integrare il contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni con sé conviventi;
nel merito, si è opposta alla domanda avversaria, contestando l'asserito peggioramento delle condizioni economiche del signor
Pt_1
All'udienza del 22 ottobre 2024, il Giudice relatore ha preliminarmente sollevato ex officio
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Genova, richiamando il disposto dell'art. 473 bis.47 c.p.c. che, nella formulazione vigente a quel tempo, radicava la competenza nel luogo di residenza del convenuto ovvero, secondo la definizione dettata dall'art. 43 c.c., di dimora abituale, individuato in Arenzano, dove la signora dimora CP_1
abitualmente.
Con note difensive scritte depositate telematicamente, le parti hanno preso posizione sull'eccezione e il Giudice relatore, adottati i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha rinviato la causa per la discussione orale.
La causa, discussa all'udienza del 23 gennaio 2025, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre accertare la competenza territoriale del Tribunale adito in ragione dell'eccezione sollevata dal Giudice relatore e alla quale la resistente ha aderito, mentre il ricorrente si è rimesso.
Ritiene il Collegio che, in virtù del novellato disposto dell'art. 473 bis.47, co. 1 c.p.c. che, a seguito della modifica apportata dal d.lgs. n. 164/2024 (applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 e, quindi, anche alla presente causa), così dispone: “in mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto”, sussista la competenza territoriale del Tribunale di Bergamo.
Rispetto alla formulazione previgente, che attribuiva la competenza al solo luogo di residenza che, com'è noto, coincide con quello di dimora abituale, il legislatore ha così voluto estendere la competenza territoriale anche in favore del luogo di domicilio del convenuto.
Va da sé che, ove non vi sia coincidenza tra questi luoghi, com'è nel caso di specie, ove la signora risiede ad ZA LO ma è domiciliata ad Arenzano, il ricorrente può CP_1 alternativamente radicare la causa dinanzi all'uno o all'altro foro. Può dunque affermarsi la competenza del Tribunale adito, perché rientrante nella circoscrizione territoriale del luogo di residenza della resistente.
Tanto chiarito, in merito all'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni della coppia, avanzata dalla resistente, si rammenta che nell'ipotesi di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne la madre che riceve il contributo di mantenimento ha legittimazione iure proprio autonoma e concorrente rispetto a quella del figlio, che può intervenire nel giudizio, pur non essendo litisconsorte necessario (Cass. 5 aprile 2022, n.
11047).
Ora, è pacifico nel caso di specie che la signora percepisce il contributo dovuto dal padre CP_1 per il mantenimento dei figli, i quali, benché frequentino l'università a Milano e abbiano vissuto per alcuni periodi di tempo lontani dall'abitazione materna, continua a configurare un punto di riferimento stabile per i figli al quale fanno sistematico ritorno nei periodi di sospensione dell'attività accademica e delle vacanze (verbale 22.10.24).
Di conseguenza, sussiste la legittimazione iure proprio della signora (cfr. Cass. 22 Parte_2
novembre 2024, n. 30179), senza che occorra estendere il contraddittorio nei confronti dei figli, determinando un'inutile dilazione dei tempi processuali.
Dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
In particolare, la richiesta di ordine di esibizione formulata dal ricorrente e reiterata all'udienza del
23 gennaio 2025 non appare ammissibile, in quanto funzionale ad acquisire documentazione non necessaria al processo, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Si evidenzia, infatti, che il signor come precisato nel proprio ricorso, non intende chiedere Pt_1
la sospensione del mantenimento dei figli, nemmeno se risultasse che non abbia dato esami Per_2
(p. 4).
Ne deriva che, anche ove fosse ammessa la richiesta di esibizione della documentazione attestante il numero di esami sostenuti dal figlio, la circostanza non potrebbe condurre ad una conclusione di segno diverso.
L'istanza deve essere pertanto rigettata.
Si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una decisione diversa.
Passando al merito, la domanda merita di essere parzialmente accolta, per le ragioni di seguito esposte. In premessa, si ricorda che presupposto necessario per l'accoglimento della richiesta di modifica delle condizioni concordate dalle parti o stabilite dal Tribunale, nei procedimenti di famiglia, è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alla pronuncia del provvedimento giudiziale di cui si chiede la modifica (cfr. Cass. 13514/2015; Cass. 24515/2013); la decisione assunta dal Giudice della famiglia, infatti, pur essendo dotata di giudicato rebus sic stantibus, riguardando rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, gode pur sempre di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitata nel tempo al momento in cui non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche (Cass., 22 maggio 2009, n. 11913).
Venendo al caso di specie, si osserva anzitutto che è pacifico tra le parti che i figli , dell'età Per_2 di 22 anni, e , dell'età di 20 anni, siano entrambi non economicamente autonomi e conservino Per_3
pertanto il diritto ad essere mantenuti dai genitori, controvertendosi esclusivamente del profilo del quantum e non anche dell'an debeatur.
In particolare, il ricorrente ha domandato una riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento della prole, allegando, a sostegno della propria istanza, che: - i propri redditi, rispetto al 2011 (data del primo provvedimento di modifica) e al 2021 (data del secondo giudizio di modifica) sono diminuiti, passando da 40.000 euro nel 2011 a 24.000 euro nel 2020, 7.000 euro nel 2021, 23.000 euro nel 2022 (doc.
3-6 ricorrente); - le spese straordinarie sostenute per i figli sono aumentate, in quanto anche il secondogenito ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi all'università; - è tenuto a contribuire al mantenimento del terzogenito (nato da altro unione) versando all'ex moglie l'importo mensile di 350 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, somme che non vengono più compensate con la concessione dell'immobile di sua proprietà, sito a ZA (doc. 9, 10, 11, 12).
La resistente, di contro, ha sostenuto che non potesse ravvisarsi alcuna modifica in peius delle condizioni economiche di controparte, considerato che egli, vivendo nell'immobile di proprietà della compagna, potrà concedere in affitto la casa di ZA, ricavandone così un reddito e che, sul piano reddituale, le sue entrate, rispetto all'annualità valutata dal Tribunale di Genova col provvedimento oggetto di modifica, ammontano a 23.000 euro annui rispetto ai 20.000 euro di allora, mentre l'aumento delle spese straordinarie derivante dall'iscrizione all'università di grava su Per_3
entrambe le parti.
Esposto ciò, questo Collegio intende anzitutto chiarire che, tenuto conto dell'oggetto della causa, avente ad oggetto la modifica delle condizioni adottate dal Tribunale di Genova con il decreto del 10 giugno 2022, ciò che rileva ai fini decisori è la situazione esistente a quella data e non all'epoca del precedente giudizio del 2011 ed è rispetto al 2022 che andranno dunque valutate le circostanze sopravvenute (v. Corte d'Appello di Brescia n. cron. 1/2022 del 3 gennaio 2022). Ebbene, come si legge nel decreto emesso dal Tribunale di Genova, nella ricostruzione della situazione economica del signor erano stati considerati i redditi risultanti dal mod. PF 2019, Pt_1
2020 e 2021 e i bilanci della società Insorge e VA CL s.r.l. (doc. 2 ricorrente).
Tuttavia, il ricorrente ha omesso di depositare nella presente causa le dichiarazioni dei redditi 2019 e
2020 e i suddetti bilanci societari, senza che possa procedersi ad alcuna valutazione in ordine alla asserita riduzione dei propri redditi sulla base della suddetta documentazione, espressamente richiamata e valutata dal giudice genovese.
Sulla base della documentazione disponibile, deve comunque osservarsi che il signor il Pt_1
quale nel 2020 ha percepito un reddito annuo lordo pari a 24.600 euro circa (v. mod. PF 2021), nelle due annualità successive ha percepito un reddito annuo lordo di 7.200 euro circa e 23.400 euro circa
(v. mod. PF 2022 e 2023), mentre la società è stata liquidata con restituzione al ricorrente CP_2
del capitale sociale, pari a circa 2.000 euro (doc. 27, 28, 29 ricorrente).
Già all'epoca del precedente giudizio, il ricorrente aveva tuttavia dedotto che tale società non produceva alcun utile (v. doc. 2 ricorrente), sicché la circostanza non appare determinante rispetto al dedotto peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Quanto all'anno 2023, non risulta invece prodotta la dichiarazione dei redditi, sicché questo Collegio, richiamato il disposto dell'art. 473 bis.18 c.p.c., ritiene tale condotta valutabile ai sensi dell'art. 116
c.p.c., con la conseguenza che il reddito prodotto dal signor anche per questa annualità, deve Pt_1
considerarsi pari a 23.000 euro circa, al pari dell'annualità precedente.
Esaminando gli estratti conto in atti, si osserva inoltre che il ricorrente ha accumulato risparmi pari a:
2.200 euro circa al 31.12.2020 sul conto NC SA (doc. 31 ricorrente);
3.800 euro circa al 31.12.2021 sul conto NC SA (doc. 31 ricorrente);
13.200 euro circa al 31.12.2022 sul conto NC SA (doc. 31 ricorrente);
1.000 euro circa al 30.9.2023 sul conto NC SA (doc. 31 ricorrente);
26.000 euro circa al 31.12.2020 sul conto NC IS (doc. 32 ricorrente);
9.000 euro circa al 31.12.2021 sul conto NC IS (doc. 32 ricorrente);
6.000 euro circa al 31.12.2022 sul conto NC IS (doc. 32 ricorrente);
5.700 euro circa al 30.9.2023 sul conto NC IS (doc. 32 ricorrente);
La signora , d'altra parte, ha percepito un reddito lordo annuo pari a 69.000 euro circa nel Parte_2
2021, 68.700 euro nel 2022 e 72.700 euro nel 2023 (v. CU 2022-2024), vive in un immobile condotto in locazione già dal 2016 al canone di 580 euro mensili (doc. 9 resistente) ed è proprietaria di un immobile sito ad ZA LO (doc. 11 resistente). Esaminando gli estratti conto prodotti (v. documentazione in atti), si osserva inoltre che la resistente ha accumulato risparmi pari a:
7.200 euro circa al 30.9.2022;
11.900 euro circa al 30.9.2023;
7.300 euro circa al 30.6.2024; ed è titolare di un conto deposito titoli del valore di 3.600 euro circa al 31.12.22, 4.300 euro al
31.12.23, 23.300 al 30.6.24 (v. documentazione in atti).
Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, si evince che, rispetto alla data della precedente modifica, il reddito del signor comparato all'anno 2020, risulta pressoché invariato, ma sono Pt_1
state in buona parte erose le risorse economiche accumulate a quell'epoca, mentre appare pressoché invariata la posizione reddituale della resistente, a parte un modesto aumento della contribuzione percepita nel 2023, e aumentata la sua disponibilità economica.
Si precisa che non possono essere considerati tra i redditi della signora le somme ricevute Parte_2
a titolo di mantenimento dei figli ( e e di una terza figlia nata da altra unione), in quanto Per_2 Per_3
destinate a far fronte alle esigenze della prole, mentre non risulta provata la circostanza, allegata per la prima volta all'udienza del 23 gennaio 2025 (v. verbale), che la signora percepisca un reddito dalla locazione dell'immobile di ZA LO.
Accanto a tali elementi, deve essere valutata, ai fini decisori, la circostanza inerente al contributo dovuto dal signor per il mantenimento del figlio terzogenito, determinato in sede di divorzio Pt_1
in 350 euro mensili (doc. 10 ricorrente), somma che nel 2022 era stata quantificata in 400 euro ma compensata con la concessione all'ex moglie dell'immobile di ZA (v. doc. 2 ricorrente).
A tal riguardo, si osserva che se, da un lato, il ricorrente è oggi tenuto al versamento dell'assegno, dall'altro è però rientrato nella disponibilità dell'abitazione nella quale non vive e che vorrebbe mettere a disposizione dei figli maggiorenni.
Posto che rispetto a tale possibilità nessuna pronuncia può essere richiesta a questo giudicante, essendo rimessa alla libera valutazione delle parti e dei figli, si ritiene che l'utilizzo dell'immobile per far visita al figlio minore (secondo il calendario previsto in sede di divorzio, un pomeriggio infrasettimanale e a weekend alternati dal venerdì al sabato) è frutto di una libera scelta del ricorrente, il quale preferisce mantenere libero l'immobile piuttosto che metterlo a reddito.
Quanto poi all'aumento delle spese straordinarie necessarie per e , deve evidenziarsi Per_2 Per_3
che queste, in base ai provvedimenti in essere, gravano su entrambi i genitori in ugual misura, mentre l'aumento delle spese straordinarie necessarie per il figlio , essendo stato prospettato come Per_1
una circostanza futura, non può essere ad oggi considerata, avendo i provvedimenti di diritto di famiglia efficacia rebus sic stantibus. Tenuto conto pertanto degli elementi in atti, come sopra richiamati, ritiene questo Collegio che, considerate le variazioni emerse sul piano economico comparando le posizioni delle parti rispetto al
2022, in attuazione del principio di proporzionalità reddituale dettato dall'art. 337 ter c.c., appaia equo e congruo mantenere l'onere posto a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura determinata dal Tribunale di Genova, ripartendo le spese straordinarie necessarie per e nella misura del 40% a carico del signor e del 60% a carico della signora Per_2 Per_3 Pt_1
, da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale e con efficacia a CP_1
decorrere dalla domanda (29.5.24).
Le spese di lite, vista la reciproca soccombenza delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale di Genova con decreto del 10 giugno 2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 7611/2021 V.G., così statuisce: dispone che, a decorrere dal 29.5.24, il signor contribuisca nella misura del 40% al Pt_1
pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli maggiorenni ma non economicamente autonomi e , come di seguito determinate: Per_2 Per_3
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. conferma per il resto le condizioni in essere per quanto attuali;
rigetta ogni ulteriore istanza;
spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29/05/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Laura Maria Parte_1 C.F._1
RONCOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Enrico Giuseppe Controparte_1 C.F._2
BET, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.
OGGETTO: modifica dei provvedimenti in materia di contributi economici;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale di udienza del 23 gennaio 2025; per la resistente: come da verbale di udienza del 23 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., il signor ha domandato al Tribunale adito la modifica Pt_1 dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Genova con decreto del 10 giugno 2022 nell'ambito del procedimento n. 7611/2021 V.G. in ordine al contributo da lui dovuto alla signora per il CP_1
mantenimento dei figli, oggi maggiorenni, chiedendo che, in ragione delle circostanze sopravvenute, legate da un lato alla contrazione dei propri redditi, dall'altro al versamento dell'assegno periodico dovuto per il mantenimento del figlio minore (nato da altra unione), l'ammontare dovuto Per_1
venga rideterminato da 1.100 euro a 400 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente ha preliminarmente richiesto di integrare il contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni con sé conviventi;
nel merito, si è opposta alla domanda avversaria, contestando l'asserito peggioramento delle condizioni economiche del signor
Pt_1
All'udienza del 22 ottobre 2024, il Giudice relatore ha preliminarmente sollevato ex officio
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Genova, richiamando il disposto dell'art. 473 bis.47 c.p.c. che, nella formulazione vigente a quel tempo, radicava la competenza nel luogo di residenza del convenuto ovvero, secondo la definizione dettata dall'art. 43 c.c., di dimora abituale, individuato in Arenzano, dove la signora dimora CP_1
abitualmente.
Con note difensive scritte depositate telematicamente, le parti hanno preso posizione sull'eccezione e il Giudice relatore, adottati i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha rinviato la causa per la discussione orale.
La causa, discussa all'udienza del 23 gennaio 2025, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre accertare la competenza territoriale del Tribunale adito in ragione dell'eccezione sollevata dal Giudice relatore e alla quale la resistente ha aderito, mentre il ricorrente si è rimesso.
Ritiene il Collegio che, in virtù del novellato disposto dell'art. 473 bis.47, co. 1 c.p.c. che, a seguito della modifica apportata dal d.lgs. n. 164/2024 (applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 e, quindi, anche alla presente causa), così dispone: “in mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto”, sussista la competenza territoriale del Tribunale di Bergamo.
Rispetto alla formulazione previgente, che attribuiva la competenza al solo luogo di residenza che, com'è noto, coincide con quello di dimora abituale, il legislatore ha così voluto estendere la competenza territoriale anche in favore del luogo di domicilio del convenuto.
Va da sé che, ove non vi sia coincidenza tra questi luoghi, com'è nel caso di specie, ove la signora risiede ad ZA LO ma è domiciliata ad Arenzano, il ricorrente può CP_1 alternativamente radicare la causa dinanzi all'uno o all'altro foro. Può dunque affermarsi la competenza del Tribunale adito, perché rientrante nella circoscrizione territoriale del luogo di residenza della resistente.
Tanto chiarito, in merito all'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni della coppia, avanzata dalla resistente, si rammenta che nell'ipotesi di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne la madre che riceve il contributo di mantenimento ha legittimazione iure proprio autonoma e concorrente rispetto a quella del figlio, che può intervenire nel giudizio, pur non essendo litisconsorte necessario (Cass. 5 aprile 2022, n.
11047).
Ora, è pacifico nel caso di specie che la signora percepisce il contributo dovuto dal padre CP_1 per il mantenimento dei figli, i quali, benché frequentino l'università a Milano e abbiano vissuto per alcuni periodi di tempo lontani dall'abitazione materna, continua a configurare un punto di riferimento stabile per i figli al quale fanno sistematico ritorno nei periodi di sospensione dell'attività accademica e delle vacanze (verbale 22.10.24).
Di conseguenza, sussiste la legittimazione iure proprio della signora (cfr. Cass. 22 Parte_2
novembre 2024, n. 30179), senza che occorra estendere il contraddittorio nei confronti dei figli, determinando un'inutile dilazione dei tempi processuali.
Dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
In particolare, la richiesta di ordine di esibizione formulata dal ricorrente e reiterata all'udienza del
23 gennaio 2025 non appare ammissibile, in quanto funzionale ad acquisire documentazione non necessaria al processo, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Si evidenzia, infatti, che il signor come precisato nel proprio ricorso, non intende chiedere Pt_1
la sospensione del mantenimento dei figli, nemmeno se risultasse che non abbia dato esami Per_2
(p. 4).
Ne deriva che, anche ove fosse ammessa la richiesta di esibizione della documentazione attestante il numero di esami sostenuti dal figlio, la circostanza non potrebbe condurre ad una conclusione di segno diverso.
L'istanza deve essere pertanto rigettata.
Si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una decisione diversa.
Passando al merito, la domanda merita di essere parzialmente accolta, per le ragioni di seguito esposte. In premessa, si ricorda che presupposto necessario per l'accoglimento della richiesta di modifica delle condizioni concordate dalle parti o stabilite dal Tribunale, nei procedimenti di famiglia, è l'accertata sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alla pronuncia del provvedimento giudiziale di cui si chiede la modifica (cfr. Cass. 13514/2015; Cass. 24515/2013); la decisione assunta dal Giudice della famiglia, infatti, pur essendo dotata di giudicato rebus sic stantibus, riguardando rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi, gode pur sempre di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitata nel tempo al momento in cui non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche (Cass., 22 maggio 2009, n. 11913).
Venendo al caso di specie, si osserva anzitutto che è pacifico tra le parti che i figli , dell'età Per_2 di 22 anni, e , dell'età di 20 anni, siano entrambi non economicamente autonomi e conservino Per_3
pertanto il diritto ad essere mantenuti dai genitori, controvertendosi esclusivamente del profilo del quantum e non anche dell'an debeatur.
In particolare, il ricorrente ha domandato una riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento della prole, allegando, a sostegno della propria istanza, che: - i propri redditi, rispetto al 2011 (data del primo provvedimento di modifica) e al 2021 (data del secondo giudizio di modifica) sono diminuiti, passando da 40.000 euro nel 2011 a 24.000 euro nel 2020, 7.000 euro nel 2021, 23.000 euro nel 2022 (doc.
3-6 ricorrente); - le spese straordinarie sostenute per i figli sono aumentate, in quanto anche il secondogenito ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi all'università; - è tenuto a contribuire al mantenimento del terzogenito (nato da altro unione) versando all'ex moglie l'importo mensile di 350 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, somme che non vengono più compensate con la concessione dell'immobile di sua proprietà, sito a ZA (doc. 9, 10, 11, 12).
La resistente, di contro, ha sostenuto che non potesse ravvisarsi alcuna modifica in peius delle condizioni economiche di controparte, considerato che egli, vivendo nell'immobile di proprietà della compagna, potrà concedere in affitto la casa di ZA, ricavandone così un reddito e che, sul piano reddituale, le sue entrate, rispetto all'annualità valutata dal Tribunale di Genova col provvedimento oggetto di modifica, ammontano a 23.000 euro annui rispetto ai 20.000 euro di allora, mentre l'aumento delle spese straordinarie derivante dall'iscrizione all'università di grava su Per_3
entrambe le parti.
Esposto ciò, questo Collegio intende anzitutto chiarire che, tenuto conto dell'oggetto della causa, avente ad oggetto la modifica delle condizioni adottate dal Tribunale di Genova con il decreto del 10 giugno 2022, ciò che rileva ai fini decisori è la situazione esistente a quella data e non all'epoca del precedente giudizio del 2011 ed è rispetto al 2022 che andranno dunque valutate le circostanze sopravvenute (v. Corte d'Appello di Brescia n. cron. 1/2022 del 3 gennaio 2022). Ebbene, come si legge nel decreto emesso dal Tribunale di Genova, nella ricostruzione della situazione economica del signor erano stati considerati i redditi risultanti dal mod. PF 2019, Pt_1
2020 e 2021 e i bilanci della società Insorge e VA CL s.r.l. (doc. 2 ricorrente).
Tuttavia, il ricorrente ha omesso di depositare nella presente causa le dichiarazioni dei redditi 2019 e
2020 e i suddetti bilanci societari, senza che possa procedersi ad alcuna valutazione in ordine alla asserita riduzione dei propri redditi sulla base della suddetta documentazione, espressamente richiamata e valutata dal giudice genovese.
Sulla base della documentazione disponibile, deve comunque osservarsi che il signor il Pt_1
quale nel 2020 ha percepito un reddito annuo lordo pari a 24.600 euro circa (v. mod. PF 2021), nelle due annualità successive ha percepito un reddito annuo lordo di 7.200 euro circa e 23.400 euro circa
(v. mod. PF 2022 e 2023), mentre la società è stata liquidata con restituzione al ricorrente CP_2
del capitale sociale, pari a circa 2.000 euro (doc. 27, 28, 29 ricorrente).
Già all'epoca del precedente giudizio, il ricorrente aveva tuttavia dedotto che tale società non produceva alcun utile (v. doc. 2 ricorrente), sicché la circostanza non appare determinante rispetto al dedotto peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Quanto all'anno 2023, non risulta invece prodotta la dichiarazione dei redditi, sicché questo Collegio, richiamato il disposto dell'art. 473 bis.18 c.p.c., ritiene tale condotta valutabile ai sensi dell'art. 116
c.p.c., con la conseguenza che il reddito prodotto dal signor anche per questa annualità, deve Pt_1
considerarsi pari a 23.000 euro circa, al pari dell'annualità precedente.
Esaminando gli estratti conto in atti, si osserva inoltre che il ricorrente ha accumulato risparmi pari a:
2.200 euro circa al 31.12.2020 sul conto NC SA (doc. 31 ricorrente);
3.800 euro circa al 31.12.2021 sul conto NC SA (doc. 31 ricorrente);
13.200 euro circa al 31.12.2022 sul conto NC SA (doc. 31 ricorrente);
1.000 euro circa al 30.9.2023 sul conto NC SA (doc. 31 ricorrente);
26.000 euro circa al 31.12.2020 sul conto NC IS (doc. 32 ricorrente);
9.000 euro circa al 31.12.2021 sul conto NC IS (doc. 32 ricorrente);
6.000 euro circa al 31.12.2022 sul conto NC IS (doc. 32 ricorrente);
5.700 euro circa al 30.9.2023 sul conto NC IS (doc. 32 ricorrente);
La signora , d'altra parte, ha percepito un reddito lordo annuo pari a 69.000 euro circa nel Parte_2
2021, 68.700 euro nel 2022 e 72.700 euro nel 2023 (v. CU 2022-2024), vive in un immobile condotto in locazione già dal 2016 al canone di 580 euro mensili (doc. 9 resistente) ed è proprietaria di un immobile sito ad ZA LO (doc. 11 resistente). Esaminando gli estratti conto prodotti (v. documentazione in atti), si osserva inoltre che la resistente ha accumulato risparmi pari a:
7.200 euro circa al 30.9.2022;
11.900 euro circa al 30.9.2023;
7.300 euro circa al 30.6.2024; ed è titolare di un conto deposito titoli del valore di 3.600 euro circa al 31.12.22, 4.300 euro al
31.12.23, 23.300 al 30.6.24 (v. documentazione in atti).
Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, si evince che, rispetto alla data della precedente modifica, il reddito del signor comparato all'anno 2020, risulta pressoché invariato, ma sono Pt_1
state in buona parte erose le risorse economiche accumulate a quell'epoca, mentre appare pressoché invariata la posizione reddituale della resistente, a parte un modesto aumento della contribuzione percepita nel 2023, e aumentata la sua disponibilità economica.
Si precisa che non possono essere considerati tra i redditi della signora le somme ricevute Parte_2
a titolo di mantenimento dei figli ( e e di una terza figlia nata da altra unione), in quanto Per_2 Per_3
destinate a far fronte alle esigenze della prole, mentre non risulta provata la circostanza, allegata per la prima volta all'udienza del 23 gennaio 2025 (v. verbale), che la signora percepisca un reddito dalla locazione dell'immobile di ZA LO.
Accanto a tali elementi, deve essere valutata, ai fini decisori, la circostanza inerente al contributo dovuto dal signor per il mantenimento del figlio terzogenito, determinato in sede di divorzio Pt_1
in 350 euro mensili (doc. 10 ricorrente), somma che nel 2022 era stata quantificata in 400 euro ma compensata con la concessione all'ex moglie dell'immobile di ZA (v. doc. 2 ricorrente).
A tal riguardo, si osserva che se, da un lato, il ricorrente è oggi tenuto al versamento dell'assegno, dall'altro è però rientrato nella disponibilità dell'abitazione nella quale non vive e che vorrebbe mettere a disposizione dei figli maggiorenni.
Posto che rispetto a tale possibilità nessuna pronuncia può essere richiesta a questo giudicante, essendo rimessa alla libera valutazione delle parti e dei figli, si ritiene che l'utilizzo dell'immobile per far visita al figlio minore (secondo il calendario previsto in sede di divorzio, un pomeriggio infrasettimanale e a weekend alternati dal venerdì al sabato) è frutto di una libera scelta del ricorrente, il quale preferisce mantenere libero l'immobile piuttosto che metterlo a reddito.
Quanto poi all'aumento delle spese straordinarie necessarie per e , deve evidenziarsi Per_2 Per_3
che queste, in base ai provvedimenti in essere, gravano su entrambi i genitori in ugual misura, mentre l'aumento delle spese straordinarie necessarie per il figlio , essendo stato prospettato come Per_1
una circostanza futura, non può essere ad oggi considerata, avendo i provvedimenti di diritto di famiglia efficacia rebus sic stantibus. Tenuto conto pertanto degli elementi in atti, come sopra richiamati, ritiene questo Collegio che, considerate le variazioni emerse sul piano economico comparando le posizioni delle parti rispetto al
2022, in attuazione del principio di proporzionalità reddituale dettato dall'art. 337 ter c.c., appaia equo e congruo mantenere l'onere posto a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura determinata dal Tribunale di Genova, ripartendo le spese straordinarie necessarie per e nella misura del 40% a carico del signor e del 60% a carico della signora Per_2 Per_3 Pt_1
, da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale e con efficacia a CP_1
decorrere dalla domanda (29.5.24).
Le spese di lite, vista la reciproca soccombenza delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale di Genova con decreto del 10 giugno 2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 7611/2021 V.G., così statuisce: dispone che, a decorrere dal 29.5.24, il signor contribuisca nella misura del 40% al Pt_1
pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli maggiorenni ma non economicamente autonomi e , come di seguito determinate: Per_2 Per_3
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. conferma per il resto le condizioni in essere per quanto attuali;
rigetta ogni ulteriore istanza;
spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo