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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi
Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Controparte_1 C.F._1 SALVATORE e dell'avv. BARBOLINI FRANCESCA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BIANCHINI SALVATORE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURRONI MATTIA elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 29 47121 FORLI' presso il difensore avv. TURRONI
MATTIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, previa acquisizione della CTU espletata nel corso del procedimento per ATP promosso, ex art. 696bis Cpc, dinanzi al Tribunale di Firenze, iscritto al n.
1635/2021 RG, che ha accertato la presenza dei vizi e difetti nella realizzazione dell'opera appaltata a
, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, con condanna di , in CP_2 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 8.081,32 (ottomilaottantuno,32), per le causali ed i titoli di cui in premessa, fatta salva diversa pagina 1 di 8 quantificazione di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 1 CC e rivalutazione monetaria a far data dal 28/06/2019 e sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.”.
PER IL CONVENUTO
“ … Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere, Nel merito:
A. accertare e dichiarare l'infondatezza, sia logica che giuridica, di tutte le domande contenute nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a Controparte_2
B. nello specifico, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale formulata da parte attrice per il mancato rispetto dell'ordine gerarchico dei rimedi previsti dall'art.
135-bis (ex art. 130) del Codice del Consumo;
C. in via subordinata rispetto al punto B., rigettare la domanda di risoluzione del contratto per tutte le ragioni meglio esposte nella parte narrativa;
D. in via ulteriormente subordinata rispetto a quanto sopra, concedere, in base al prudente apprezzamento del G.I., una riduzione di prezzo in favore della SI.ra , che tenga Controparte_1 conto della condotta di quest'ultima e che sia inferiore alla somma indicata dal CTU Geom. Per_1
E. rigettare la domanda risarcitoria in quanto assolutamente infondata, non essendo ascrivibile in capo a nessuna colpa;
Controparte_2
F. con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge. …”
SINTESI DI FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Firenze nei confronti della Controparte_1 società formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, CP_2
previa acquisizione della CTU espletata nel corso del procedimento per ATP promosso, ex art. 696bis
Cpc, dinanzi al Tribunale di Firenze, iscritto al n. 1635/2021 RG, che ha accertato la presenza dei vizi
e difetti nella realizzazione dell'opera appaltata a dichiarare la risoluzione del CP_2
contratto di appalto, con condanna di in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 8.081,32
(ottomilaottantuno,32), per le causali ed i titoli di cui in premessa, fatta salva diversa quantificazione di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 1 CC e rivalutazione monetaria a far data dal
28/06/2019 e sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.”.
Esponeva la ricorrente di avere stipulato in data 15 giugno 2019, contratto per l'installazione di una veranda posta tergalmente in adiacenza al giardino esclusivo dell'immobile di sua proprietà, al prezzo di € 12.687,00 oltre IVA, integralmente pagato. Successivamente, veniva eseguito il collaudo pagina 2 di 8 dell'opera commissionata e in tale occasione la ricorrente contestava la cattiva esecuzione dell'opera. A seguito di vari solleciti, le parti addivenivano ad un sopralluogo congiunto con i tecnici delle rispettive parti, ma nonostante qualche riparazione, la ricorrente continuava a lamentare difetti dell'opera commissionata quindi instaurava procedimento, R.G. n. 1635/2021, ex art. 696 bis c.p.c., al fine di accertare se la stessa era stata eseguita dal convenuto a regola d'arte o presentava vizi e difetti, indicando, in tal caso, se la veranda realizzata fosse totalmente difforme rispetto a quella commissionata, oltre a chiedere di verificare se la stessa doveva essere smontata e nuovamente realizzata, ovvero, se possibile, indicare l'emendazione degli stessi, con indicazione delle opere occorrenti e necessarie per l'emendazione ed relativi costi. Il CTU accertava la presenza dei vizi lamentati, quantificando in euro 2.500,00 il costo delle opere necessarie per l'eliminazione degli stessi, importo che il resistente rifiutava di versare. Pertanto quantificava la pretesa in euro Controparte_1
8.081,32, di cui euro 2.750,00, (2.500,00 oltre IVA 10%) quale importo riconosciuto dal CTU, euro
3.311,65 a titolo di spese legali, euro 1.159,17 a titolo di spese per il Consulente Tecnico d'Ufficio ed euro 840,00 a titolo di spese per il Consulente Tecnico di Parte, non liquidati in atp.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_2
territoriale del Tribunale adito , nel merito , premessa la natura del prodotto “Bellevetratescorrevoli”, ossia vetrate panoramiche scorrevoli, eccependo la modifica dello stato dei luoghi realizzata dalla
SI.ra dopo il sopralluogo tecnico del 12/7/2019, la buona fede e correttezza di CP_1 CP_2
resasi disponibile ad ovviare agli inconvenienti ed a nuovo sopralluogo, poi impedita ad eseguire l'intervento da parte della ricorrente;
contestava l'esistenza di un qualsivoglia inadempimento imputabile alla società appaltatrice ed evidenziava il lungo lasso di tempo dai fatti alla proposizione del ricorso con conseguente uso del bene. Contestava la CTU e la necessità di sostituire sei ante in vetro con altre più alte di circa 10 millimetri, in quanto differenza generata dai lavori eseguiti da altra ditta presso l'immobile della SI.ra . Concludeva “In via preliminare: - accertare e dichiarare la CP_1 propria incompetenza territoriale in ragione della clausola di cui all'art. 7 del contratto di appalto in essere tra le parti;
- per l'effetto, dichiarare la competenza del Tribunale di Forlì; - in via subordinata rispetto ai primi due punti, emettere ordinanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 ter c.p.c.;
Nel merito: A. accertare e dichiarare l'infondatezza, sia logica che giuridica, di tutte le domande contenute nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a per l'effetto, rigettare tutte Controparte_3
le richieste formulate nelle conclusioni contenute nel ricorso depositato da controparte, per le ragioni meglio esposte in narrativa. C. in via subordinata rispetto a quanto sopra, concedere, in base al prudente apprezzamento del G.I., una riduzione di prezzo in favore della SI.ra che Controparte_1
tenga conto di quanto suesposto e che sia inferiore alla somma indicata dal CTU Geom. D. Per_1
pagina 3 di 8 con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge
Mutato il rito in ordinario, veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo.
Concesso il termine per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. , la causa veniva istruita mediante acquisizione dell'ATP, interrogatorio formale dell'attrice e prove testimoniali, ordine di esibizione documentale all'attrice.
Quindi la causa passava alla decisione su discussione orale , previo deposito di note conclusive, disponendosi la forma cartolare
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
L'eccezione è infondata. Va premessa la natura di consumatore della committente , che ha stipulato il contratto per scopi estranei all'attività di impresa, con conseguente applicazione del codice del consumo artt. 128 e ss. D.Lgs. 206/2005 alla fattispecie oggetto del giudizio.
Ciò premesso, la clausola di cui all'art. 7 del contratto di appalto, che stabilisce la competenza esclusiva del Tribunale di Forlì in deroga alla competenza per territorio stabilita ex lege dal codice del consumo nel Foro di residenza del consumatore, non è stata oggetto di specifica trattativa individuale fra le parti come prescritto dall'art. 34 cod. consumo ed è quindi vessatoria ed invalida.
A tale scopo , non può ritenersi sufficiente il modulo di contratto dal quale risulta apposita clausola nella quale si dà atto di detta trattativa, risultando detta clausola ulteriormente vessatoria in quanto precostituita dal professionista al solo scopo di fornire prova documentale a proprio vantaggio, mentre la trattativa in questione, per essere valida secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di merito, deve essere seria, effettiva, specifica , individuale (cfr. Corte appello Milano sez. IV, 01/10/2021,
n.2810).
Peraltro va anche evidenziato che la società non ha sollevato eccezioni di incompetenza CP_2
territoriale nel precedente procedimento RG 1635/21 di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi fra le medesime parti sulla medesima questione presso questo Tribunale , con ciò implicitamente rinunciando ad avvalersi della clausola anche nel successivo giudizio di merito.
SULLA DOMANDA ATTRICE
Preliminarmente occorre dar conto del mutamento delle conclusioni da parte dell'attrice, che in sede di ricorso e di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto con contestuale condanna al risarcimento del danno quantificato nelle spese del giudizio di ATP e nei costi per opere di ripristino (€ 8.081,32), mentre in sede di note conclusive ha aggiunto una domanda nuova di condanna alla restituzione del prezzo versato oltre al risarcimento del danno, portando la pagina 4 di 8 domanda risarcitoria quale domanda subordinata rispetto a quella di risoluzione (“… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, accertato e dichiarato il grave inadempimento di , in tesi: dichiarare la risoluzione del CP_2
contratto di appalto inter partes sottoscritto in data 15.06.2019, e, per l'effetto, condannare CP_4
alla restituzione dell'importo di euro12.687,00 pagato dalla SI.ra nonché al risarcimento
[...] CP_1
dei danni dalla stessa patiti, quantificati in euro 8.081,32, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in denegata ipotesi: condannare al risarcimento dei danni CP_2
patiti dalla SI.ra in conseguenza ed a causa dell'inadempimento perpetrato, quantificati in CP_1
euro 8.081,32, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio. …”).
La domanda di restituzione del prezzo di vendita è inammissibile in quanto tardivamente proposta solo in sede di note conclusive.
La domanda di risoluzione del contratto risulta inammissibile alla luce della disciplina del codice del consumo.
Difatti il consumatore ex art. 130 c.d.c. ha a disposizione tre distinti rimedi in caso di inadempimento del professionista: può chiedere la rimessa in pristino del bene oggetto di contratto , la riduzione del prezzo o – a determinate condizioni indicate dal comma 7 – la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno conseguente ai difetti del bene.
La risoluzione del contratto , intesa quale rimedio residuale eccezionale secondo la disciplina sopra richiamata, è ammissibile solo quando la riparazione è impossibile o eccessivamente onerosa, o quando il venditore non ha provveduto alla riparazione del bene entro congruo termine, o quando ancora la riparazione già effettuata ha creato inconvenienti al consumatore .
Detti presupposti non sussistono nel caso di specie, in quanto l'impresa ha più volte offerto di
“riparare” la veranda a vetrate scorrevoli. Risulta dai documenti che l'impresa si sia attivata per fornire l'assistenza necessaria , e che abbia manifestato la disponibilità ad evitare il contenzioso offrendo di provvedere ad interventi di ripristino, mentre l'attrice ha opposto un rifiuto ( si veda email 9/10/2020 doc. 11 allegato alla comparsa).
La stessa attrice sentita in interrogatorio formale ha confermato la circostanza di cui al cap. 6 (In data
03.12.2020, in seguito ad accordi tra il Suo legale di fiducia e quello di si recava Controparte_2
nuovamente presso la Sua abitazione, sita in Barberino Del Mugello (FI), Via Montecarelli n. 22/E, il
SI. al fine di eseguire un intervento in garanzia (i. e. completamento opere di Testimone_1
finitura), ma Lei gli impediva di intervenire sul prodotto. ) affermando : “ è vero, perché era venuto a fare dei rattoppi e non a risolvere il problema del cattivo montaggio. ADR perché i profilati che ha pagina 5 di 8 messo erano tagliati e il tecnico voleva mettere delle toppe a questi profilati , mentre la veranda non è conforme al disegno dell'ordine”.
Pertanto non può ritenersi ammissibile la risoluzione del contratto, in quanto l'impresa ha più volte offerto di intervenire per risolvere il problema, mentre l'attrice non ha consentito l'intervento.
Quanto alla domanda di tipo “risarcitorio” proposta in ricorso.
Essa , mirando ad ottenere il costo per il ripristino dei difetti a fronte di un prezzo per la veranda interamente pagato, supponendo quindi l'inadempimento dell'impresa , deve essere accolta.
Dagli atti di causa emerge infatti che sin dal primo rilievo tecnico del 12/07/2019 ( doc. 6) , le parti erano consapevoli che vi sarebbe stato bisogno di un disegno successivo definitivo, stante la volontà dell'attrice – debitamente comunicata all'impresa come risulta dal suddetto documento a firma delle parti - di procedere autonomamente e tramite altra ditta a lavori aggiuntivi alla pavimentazione. Si legge infatti nel documento “serve disegni definitivi causa lavori di ristrutturazione pavimento e colonne”.
Successivamente, con email 30/07/2019 (doc.8) la convenuta inviava tali disegni, indicando le dimensioni dei “vani da realizzare” ossia dei vani di riferimento sui quali sarebbero state fabbricate le vetrate scorrevoli.
Nell'economia contrattuale, pertanto, era noto ad entrambe le parti che i rilievi e le misure iniziali del
12/07/2019 non sarebbero state quelle effettive. A fronte di tale circostanza, era onere specifico del soggetto professionale, in quanto dotato di capacità tecniche ed abitualmente dedito alla posa delle vetrate e alle problematiche connesse, verificare – se del caso tramite ulteriore sopralluogo o tramite contatto diretto con l'acquirente - che le misure effettive dei vani corrispondessero a quelle di cui alla email 30/7/2019 ossia a quelle dei “vani da realizzare”.
Tale circostanza , inoltre, poteva ed anzi doveva essere accertata anche in sede di posa delle vetrate a settembre 2019 , mentre non è stata rilevata dall'impresa o , se lo è stata, l'impresa ha comunque ritenuto di poter montare le vetrate con qualche aggiustamento.
Pertanto , anche se l'attrice non ha autonomamente comunicato all'impresa i risultati dei propri lavori di pavimentazione in termini dimensionali , non può addossarsi alla medesima alcuna responsabilità non avendo la competenza tecnica propria del professionista, mentre può esigersi da quest'ultimo – anche secondo i parametri generali di correttezza e buona fede che sempre devono improntare i rapporti di esecuzione dei contratti – una diligenza maggiore , non potendo l'impresa ritenere che il silenzio della committente rispetto alla email 30/7/2019 potesse equivalere ad una espressa accettazione delle misurazioni ivi indicate.
pagina 6 di 8 La prova del difetto di conformità dei beni forniti , fabbricati per misure dei vani che non erano state verificate ulteriormente - è in re ipsa, essendo presunto il difetto che emerga entro sei mesi dalla consegna . (Cassazione civile sez. II, 22/04/2025, n.10445 Ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.lg.
206/2005, si presume che un difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dalla consegna del bene sia presente sin dall'origine, spostando l'onere della prova sul venditore che deve dimostrare
l'insussistenza del difetto al momento della consegna o la sua origine sopravvenuta. Tuttavia, la valutazione sull'esistenza di prove circa la causa del difetto rientra nell'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito e non può essere riproposta in sede di legittimità per dedurre violazione normativa quando quella motivazione risulti immune da vizi logico-giuridici.)
Detti difetti sono stati evidenziati anche dal CTU in sede di Accertamento Tecnico Preventivo , avendo questi affermato che occorreva sostituire le n. 6 ante scorrevoli destre con altre più alte di cm 10, con un costo di € 2.500,00.
Tale importo costituisce il costo di ripristino e quindi il risarcimento dovuto all'attrice. A tale somma potrà essere aggiunto l'importo dell'Iva solo dietro presentazione della fattura inerente i lavori.
Trattandosi poi di debito di valore inerente responsabilità contrattuale, spettano all'attrice anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma di € 2.500,00 a far data dal 28/06/2019 e sino al saldo effettivo (Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n.
11937 del 1997)
SULLE SPESE DI ATP E SULLE SPESE DI LITE
Le spese legali del procedimento di ATP non costituiscono una voce risarcitoria, come richiesto dall'attrice, ma seguono il criterio di liquidazione delle spese di lite, come affermato anche di recente dalla S.C. (Cassazione ordinanza n. 13154, 18 maggio 2025 i costi sostenuti nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione.).
Le spese, sia della presente fase che della fase di ATP, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi del DM 55/2014 ed il valore della causa determinato secondo quanto riconosciuto nella presente decisione (scaglione fino a 5.200 €) . Le spese di CTU come già liquidate e di CTP, che si liquidano in € 840,00, vengono poste a carico definitivo della convenuta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa
- DICHIARA la competenza per territorio del Tribunale di Firenze;
- DICHIARA inammissibile la domanda di risoluzione del contratto;
- CONDANNA la società al pagamento in favore dell'attrice CP_2 CP_1
titolo risarcitorio quale costo per il ripristino delle vetrate scorrevoli, della somma
[...] di € 2.500,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 28/06/2019 e sino al saldo effettivo;
- CONDANNA la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che CP_2 liquida in € 2.337,00 per compensi della fase di ATP, € 2.552,00 per compensi della presente fase di merito, oltre 15% spese generali, Iva e CPA nonché anticipazioni di € 145,50 ed €
264,00;
- PONE definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU e di CTP sostenute dall'attrice pari ad € 1.159,17 ed € 840,00.
Firenze, 6 giugno 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi
Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Controparte_1 C.F._1 SALVATORE e dell'avv. BARBOLINI FRANCESCA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BIANCHINI SALVATORE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURRONI MATTIA elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 29 47121 FORLI' presso il difensore avv. TURRONI
MATTIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, previa acquisizione della CTU espletata nel corso del procedimento per ATP promosso, ex art. 696bis Cpc, dinanzi al Tribunale di Firenze, iscritto al n.
1635/2021 RG, che ha accertato la presenza dei vizi e difetti nella realizzazione dell'opera appaltata a
, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, con condanna di , in CP_2 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 8.081,32 (ottomilaottantuno,32), per le causali ed i titoli di cui in premessa, fatta salva diversa pagina 1 di 8 quantificazione di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 1 CC e rivalutazione monetaria a far data dal 28/06/2019 e sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.”.
PER IL CONVENUTO
“ … Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere, Nel merito:
A. accertare e dichiarare l'infondatezza, sia logica che giuridica, di tutte le domande contenute nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a Controparte_2
B. nello specifico, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale formulata da parte attrice per il mancato rispetto dell'ordine gerarchico dei rimedi previsti dall'art.
135-bis (ex art. 130) del Codice del Consumo;
C. in via subordinata rispetto al punto B., rigettare la domanda di risoluzione del contratto per tutte le ragioni meglio esposte nella parte narrativa;
D. in via ulteriormente subordinata rispetto a quanto sopra, concedere, in base al prudente apprezzamento del G.I., una riduzione di prezzo in favore della SI.ra , che tenga Controparte_1 conto della condotta di quest'ultima e che sia inferiore alla somma indicata dal CTU Geom. Per_1
E. rigettare la domanda risarcitoria in quanto assolutamente infondata, non essendo ascrivibile in capo a nessuna colpa;
Controparte_2
F. con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge. …”
SINTESI DI FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Firenze nei confronti della Controparte_1 società formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, CP_2
previa acquisizione della CTU espletata nel corso del procedimento per ATP promosso, ex art. 696bis
Cpc, dinanzi al Tribunale di Firenze, iscritto al n. 1635/2021 RG, che ha accertato la presenza dei vizi
e difetti nella realizzazione dell'opera appaltata a dichiarare la risoluzione del CP_2
contratto di appalto, con condanna di in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 8.081,32
(ottomilaottantuno,32), per le causali ed i titoli di cui in premessa, fatta salva diversa quantificazione di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 1 CC e rivalutazione monetaria a far data dal
28/06/2019 e sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.”.
Esponeva la ricorrente di avere stipulato in data 15 giugno 2019, contratto per l'installazione di una veranda posta tergalmente in adiacenza al giardino esclusivo dell'immobile di sua proprietà, al prezzo di € 12.687,00 oltre IVA, integralmente pagato. Successivamente, veniva eseguito il collaudo pagina 2 di 8 dell'opera commissionata e in tale occasione la ricorrente contestava la cattiva esecuzione dell'opera. A seguito di vari solleciti, le parti addivenivano ad un sopralluogo congiunto con i tecnici delle rispettive parti, ma nonostante qualche riparazione, la ricorrente continuava a lamentare difetti dell'opera commissionata quindi instaurava procedimento, R.G. n. 1635/2021, ex art. 696 bis c.p.c., al fine di accertare se la stessa era stata eseguita dal convenuto a regola d'arte o presentava vizi e difetti, indicando, in tal caso, se la veranda realizzata fosse totalmente difforme rispetto a quella commissionata, oltre a chiedere di verificare se la stessa doveva essere smontata e nuovamente realizzata, ovvero, se possibile, indicare l'emendazione degli stessi, con indicazione delle opere occorrenti e necessarie per l'emendazione ed relativi costi. Il CTU accertava la presenza dei vizi lamentati, quantificando in euro 2.500,00 il costo delle opere necessarie per l'eliminazione degli stessi, importo che il resistente rifiutava di versare. Pertanto quantificava la pretesa in euro Controparte_1
8.081,32, di cui euro 2.750,00, (2.500,00 oltre IVA 10%) quale importo riconosciuto dal CTU, euro
3.311,65 a titolo di spese legali, euro 1.159,17 a titolo di spese per il Consulente Tecnico d'Ufficio ed euro 840,00 a titolo di spese per il Consulente Tecnico di Parte, non liquidati in atp.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_2
territoriale del Tribunale adito , nel merito , premessa la natura del prodotto “Bellevetratescorrevoli”, ossia vetrate panoramiche scorrevoli, eccependo la modifica dello stato dei luoghi realizzata dalla
SI.ra dopo il sopralluogo tecnico del 12/7/2019, la buona fede e correttezza di CP_1 CP_2
resasi disponibile ad ovviare agli inconvenienti ed a nuovo sopralluogo, poi impedita ad eseguire l'intervento da parte della ricorrente;
contestava l'esistenza di un qualsivoglia inadempimento imputabile alla società appaltatrice ed evidenziava il lungo lasso di tempo dai fatti alla proposizione del ricorso con conseguente uso del bene. Contestava la CTU e la necessità di sostituire sei ante in vetro con altre più alte di circa 10 millimetri, in quanto differenza generata dai lavori eseguiti da altra ditta presso l'immobile della SI.ra . Concludeva “In via preliminare: - accertare e dichiarare la CP_1 propria incompetenza territoriale in ragione della clausola di cui all'art. 7 del contratto di appalto in essere tra le parti;
- per l'effetto, dichiarare la competenza del Tribunale di Forlì; - in via subordinata rispetto ai primi due punti, emettere ordinanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 ter c.p.c.;
Nel merito: A. accertare e dichiarare l'infondatezza, sia logica che giuridica, di tutte le domande contenute nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a per l'effetto, rigettare tutte Controparte_3
le richieste formulate nelle conclusioni contenute nel ricorso depositato da controparte, per le ragioni meglio esposte in narrativa. C. in via subordinata rispetto a quanto sopra, concedere, in base al prudente apprezzamento del G.I., una riduzione di prezzo in favore della SI.ra che Controparte_1
tenga conto di quanto suesposto e che sia inferiore alla somma indicata dal CTU Geom. D. Per_1
pagina 3 di 8 con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge
Mutato il rito in ordinario, veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo.
Concesso il termine per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. , la causa veniva istruita mediante acquisizione dell'ATP, interrogatorio formale dell'attrice e prove testimoniali, ordine di esibizione documentale all'attrice.
Quindi la causa passava alla decisione su discussione orale , previo deposito di note conclusive, disponendosi la forma cartolare
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
L'eccezione è infondata. Va premessa la natura di consumatore della committente , che ha stipulato il contratto per scopi estranei all'attività di impresa, con conseguente applicazione del codice del consumo artt. 128 e ss. D.Lgs. 206/2005 alla fattispecie oggetto del giudizio.
Ciò premesso, la clausola di cui all'art. 7 del contratto di appalto, che stabilisce la competenza esclusiva del Tribunale di Forlì in deroga alla competenza per territorio stabilita ex lege dal codice del consumo nel Foro di residenza del consumatore, non è stata oggetto di specifica trattativa individuale fra le parti come prescritto dall'art. 34 cod. consumo ed è quindi vessatoria ed invalida.
A tale scopo , non può ritenersi sufficiente il modulo di contratto dal quale risulta apposita clausola nella quale si dà atto di detta trattativa, risultando detta clausola ulteriormente vessatoria in quanto precostituita dal professionista al solo scopo di fornire prova documentale a proprio vantaggio, mentre la trattativa in questione, per essere valida secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di merito, deve essere seria, effettiva, specifica , individuale (cfr. Corte appello Milano sez. IV, 01/10/2021,
n.2810).
Peraltro va anche evidenziato che la società non ha sollevato eccezioni di incompetenza CP_2
territoriale nel precedente procedimento RG 1635/21 di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi fra le medesime parti sulla medesima questione presso questo Tribunale , con ciò implicitamente rinunciando ad avvalersi della clausola anche nel successivo giudizio di merito.
SULLA DOMANDA ATTRICE
Preliminarmente occorre dar conto del mutamento delle conclusioni da parte dell'attrice, che in sede di ricorso e di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto con contestuale condanna al risarcimento del danno quantificato nelle spese del giudizio di ATP e nei costi per opere di ripristino (€ 8.081,32), mentre in sede di note conclusive ha aggiunto una domanda nuova di condanna alla restituzione del prezzo versato oltre al risarcimento del danno, portando la pagina 4 di 8 domanda risarcitoria quale domanda subordinata rispetto a quella di risoluzione (“… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, accertato e dichiarato il grave inadempimento di , in tesi: dichiarare la risoluzione del CP_2
contratto di appalto inter partes sottoscritto in data 15.06.2019, e, per l'effetto, condannare CP_4
alla restituzione dell'importo di euro12.687,00 pagato dalla SI.ra nonché al risarcimento
[...] CP_1
dei danni dalla stessa patiti, quantificati in euro 8.081,32, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in denegata ipotesi: condannare al risarcimento dei danni CP_2
patiti dalla SI.ra in conseguenza ed a causa dell'inadempimento perpetrato, quantificati in CP_1
euro 8.081,32, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio. …”).
La domanda di restituzione del prezzo di vendita è inammissibile in quanto tardivamente proposta solo in sede di note conclusive.
La domanda di risoluzione del contratto risulta inammissibile alla luce della disciplina del codice del consumo.
Difatti il consumatore ex art. 130 c.d.c. ha a disposizione tre distinti rimedi in caso di inadempimento del professionista: può chiedere la rimessa in pristino del bene oggetto di contratto , la riduzione del prezzo o – a determinate condizioni indicate dal comma 7 – la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno conseguente ai difetti del bene.
La risoluzione del contratto , intesa quale rimedio residuale eccezionale secondo la disciplina sopra richiamata, è ammissibile solo quando la riparazione è impossibile o eccessivamente onerosa, o quando il venditore non ha provveduto alla riparazione del bene entro congruo termine, o quando ancora la riparazione già effettuata ha creato inconvenienti al consumatore .
Detti presupposti non sussistono nel caso di specie, in quanto l'impresa ha più volte offerto di
“riparare” la veranda a vetrate scorrevoli. Risulta dai documenti che l'impresa si sia attivata per fornire l'assistenza necessaria , e che abbia manifestato la disponibilità ad evitare il contenzioso offrendo di provvedere ad interventi di ripristino, mentre l'attrice ha opposto un rifiuto ( si veda email 9/10/2020 doc. 11 allegato alla comparsa).
La stessa attrice sentita in interrogatorio formale ha confermato la circostanza di cui al cap. 6 (In data
03.12.2020, in seguito ad accordi tra il Suo legale di fiducia e quello di si recava Controparte_2
nuovamente presso la Sua abitazione, sita in Barberino Del Mugello (FI), Via Montecarelli n. 22/E, il
SI. al fine di eseguire un intervento in garanzia (i. e. completamento opere di Testimone_1
finitura), ma Lei gli impediva di intervenire sul prodotto. ) affermando : “ è vero, perché era venuto a fare dei rattoppi e non a risolvere il problema del cattivo montaggio. ADR perché i profilati che ha pagina 5 di 8 messo erano tagliati e il tecnico voleva mettere delle toppe a questi profilati , mentre la veranda non è conforme al disegno dell'ordine”.
Pertanto non può ritenersi ammissibile la risoluzione del contratto, in quanto l'impresa ha più volte offerto di intervenire per risolvere il problema, mentre l'attrice non ha consentito l'intervento.
Quanto alla domanda di tipo “risarcitorio” proposta in ricorso.
Essa , mirando ad ottenere il costo per il ripristino dei difetti a fronte di un prezzo per la veranda interamente pagato, supponendo quindi l'inadempimento dell'impresa , deve essere accolta.
Dagli atti di causa emerge infatti che sin dal primo rilievo tecnico del 12/07/2019 ( doc. 6) , le parti erano consapevoli che vi sarebbe stato bisogno di un disegno successivo definitivo, stante la volontà dell'attrice – debitamente comunicata all'impresa come risulta dal suddetto documento a firma delle parti - di procedere autonomamente e tramite altra ditta a lavori aggiuntivi alla pavimentazione. Si legge infatti nel documento “serve disegni definitivi causa lavori di ristrutturazione pavimento e colonne”.
Successivamente, con email 30/07/2019 (doc.8) la convenuta inviava tali disegni, indicando le dimensioni dei “vani da realizzare” ossia dei vani di riferimento sui quali sarebbero state fabbricate le vetrate scorrevoli.
Nell'economia contrattuale, pertanto, era noto ad entrambe le parti che i rilievi e le misure iniziali del
12/07/2019 non sarebbero state quelle effettive. A fronte di tale circostanza, era onere specifico del soggetto professionale, in quanto dotato di capacità tecniche ed abitualmente dedito alla posa delle vetrate e alle problematiche connesse, verificare – se del caso tramite ulteriore sopralluogo o tramite contatto diretto con l'acquirente - che le misure effettive dei vani corrispondessero a quelle di cui alla email 30/7/2019 ossia a quelle dei “vani da realizzare”.
Tale circostanza , inoltre, poteva ed anzi doveva essere accertata anche in sede di posa delle vetrate a settembre 2019 , mentre non è stata rilevata dall'impresa o , se lo è stata, l'impresa ha comunque ritenuto di poter montare le vetrate con qualche aggiustamento.
Pertanto , anche se l'attrice non ha autonomamente comunicato all'impresa i risultati dei propri lavori di pavimentazione in termini dimensionali , non può addossarsi alla medesima alcuna responsabilità non avendo la competenza tecnica propria del professionista, mentre può esigersi da quest'ultimo – anche secondo i parametri generali di correttezza e buona fede che sempre devono improntare i rapporti di esecuzione dei contratti – una diligenza maggiore , non potendo l'impresa ritenere che il silenzio della committente rispetto alla email 30/7/2019 potesse equivalere ad una espressa accettazione delle misurazioni ivi indicate.
pagina 6 di 8 La prova del difetto di conformità dei beni forniti , fabbricati per misure dei vani che non erano state verificate ulteriormente - è in re ipsa, essendo presunto il difetto che emerga entro sei mesi dalla consegna . (Cassazione civile sez. II, 22/04/2025, n.10445 Ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.lg.
206/2005, si presume che un difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dalla consegna del bene sia presente sin dall'origine, spostando l'onere della prova sul venditore che deve dimostrare
l'insussistenza del difetto al momento della consegna o la sua origine sopravvenuta. Tuttavia, la valutazione sull'esistenza di prove circa la causa del difetto rientra nell'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito e non può essere riproposta in sede di legittimità per dedurre violazione normativa quando quella motivazione risulti immune da vizi logico-giuridici.)
Detti difetti sono stati evidenziati anche dal CTU in sede di Accertamento Tecnico Preventivo , avendo questi affermato che occorreva sostituire le n. 6 ante scorrevoli destre con altre più alte di cm 10, con un costo di € 2.500,00.
Tale importo costituisce il costo di ripristino e quindi il risarcimento dovuto all'attrice. A tale somma potrà essere aggiunto l'importo dell'Iva solo dietro presentazione della fattura inerente i lavori.
Trattandosi poi di debito di valore inerente responsabilità contrattuale, spettano all'attrice anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma di € 2.500,00 a far data dal 28/06/2019 e sino al saldo effettivo (Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n.
11937 del 1997)
SULLE SPESE DI ATP E SULLE SPESE DI LITE
Le spese legali del procedimento di ATP non costituiscono una voce risarcitoria, come richiesto dall'attrice, ma seguono il criterio di liquidazione delle spese di lite, come affermato anche di recente dalla S.C. (Cassazione ordinanza n. 13154, 18 maggio 2025 i costi sostenuti nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione.).
Le spese, sia della presente fase che della fase di ATP, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della convenuta, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi del DM 55/2014 ed il valore della causa determinato secondo quanto riconosciuto nella presente decisione (scaglione fino a 5.200 €) . Le spese di CTU come già liquidate e di CTP, che si liquidano in € 840,00, vengono poste a carico definitivo della convenuta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa
- DICHIARA la competenza per territorio del Tribunale di Firenze;
- DICHIARA inammissibile la domanda di risoluzione del contratto;
- CONDANNA la società al pagamento in favore dell'attrice CP_2 CP_1
titolo risarcitorio quale costo per il ripristino delle vetrate scorrevoli, della somma
[...] di € 2.500,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 28/06/2019 e sino al saldo effettivo;
- CONDANNA la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che CP_2 liquida in € 2.337,00 per compensi della fase di ATP, € 2.552,00 per compensi della presente fase di merito, oltre 15% spese generali, Iva e CPA nonché anticipazioni di € 145,50 ed €
264,00;
- PONE definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU e di CTP sostenute dall'attrice pari ad € 1.159,17 ed € 840,00.
Firenze, 6 giugno 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
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