Ordinanza cautelare 15 settembre 2020
Sentenza 24 maggio 2021
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2025REG.PROV.COLL.
N. 05639/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5639 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Adinolfi e Pasquale Rocco, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cellole, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 3369/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e vista l’istanza di passaggio in decisione dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento dell’ingiunzione di demolizione n. 30 del 3 giugno 2020 del Comune di Cellole.
2. L’appellante aveva presentato al Comune di Cellole istanza di condono, ai sensi del d.l. 269/2003 dichiarando che le opere abusive erano state realizzate antecedentemente al 31 marzo 2003.
Il Comune di Cellole ha respinto l’istanza di condono con provvedimento del 19 febbraio 2020 che l’appellante afferma di non aver ricevuto e al quale è poi seguito il provvedimento impugnato.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso e affermato la legittimità del diniego di condono impugnato, in quanto l’abuso ricade in zona vincolata sul piano paesaggistico che non consente l’applicazione della sanatoria di cui al d.l. 269/2003 e non vi è prova che l’edificio sia stato realizzato prima dell’apposizione del vincolo nel 1985. Ha inoltre escluso l’esistenza di un abuso minore poiché si tratta di una nuova costruzione.
Infine la sentenza ha respinto le censure che erano state sollevate sul piano del rispetto delle norme procedimentali.
4. L’appello è affidato a cinque motivi.
4.1. Il primo motivo contesta la violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., conseguente al fatto che il giudice amministrativo si sarebbe pronunciato su poteri amministrativi non ancora esercitati, con specifico riguardo al parere paesaggistico la Soprintendenza, la quale in mancanza di una richiesta del Comune non si è espressa.
Il Comune, invece, avrebbe dovuto richiedere il parere perché l’insistenza dell’intervento in un’area protetta da un vincolo paesaggistico non comporta un impedimento automatico del condono, ma postula, al contrario, una verifica di compatibilità delle opere con le esigenze di tutela implicate dal vincolo,
Il Comune non avrebbe dunque rispettato il modulo procedimentale da osservare in materia di condono edilizio, con specifico riferimento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e quindi alla richiesta di un parere preventivo obbligatorio e vincolante della Soprintendenza. Ne deriverebbe la conseguenza che, essendo venuto a mancare il parere della Soprintendenza, l’operato del Comune sarebbe illegittimo.
4.2. Il secondo motivo censura la ritenuta inesistenza di un vizio di motivazione, alla quale oppone che l’atto impugnato non avrebbe fornito una congrua motivazione sull’abuso commesso quanto alla prevalenza dell’interesse paesaggistico rispetto a quello del privato.
4.3. Il terzo motivo lamenta che non sia stata riconosciuta l’illegittimità derivata dell’ordine di demolizione.
4.4. Il quarto motivo si riferisce al mancato invio del preavviso di rigetto.
4.5. Il quinto motivo eccepisce l’ingiustizia della condanna alle spese tenuto conto della condotta lacunosa del Comune nel gestire la pratica di condono edilizio.
5. Il Comune di Cellole non si è costituito in giudizio.
6. L’appello è infondato.
6.1. La sentenza di primo grado ha ricostruito analiticamente ed in modo esauriente la disciplina del condono ai sensi dell’art. 32, commi 25 – 27, d.l. 269/2003 evidenziando come per gli immobili esistenti su zone sottoposte ad un vincolo statale di inedificabilità possono superare questo limite solo in presenza di alcune condizioni; in particolare l’immobile deve essere stato edificato prima dell’apposizione del vincolo e che si tratti di opere che non hanno comportato un aumento di superfici e volumi.
La domanda di condono non aveva questi due requisiti e per tale ragione era inutile richiedere il parere della Soprintendenza, la quale non avrebbe potuto in ogni caso superare le suesposte ragioni del diniego. Deve pertanto escludersi che in primo grado vi sia stata una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati poiché, laddove vi sia un ostacolo nella fase procedimentale precedente all’acquisizione del parere paesaggistico, viene meno la necessità del parere e quindi la decisione di diniego viene legittimamente assunta anche senza interpellare la Soprintendenza.
6.2. L’infondatezza del primo motivo di appello rende privi di rilevanza gli ulteriori motivi. Non c’era infatti alcuna necessità di bilanciare la prevalenza dell’interesse paesaggistico con l’interesse del privato poiché il diniego nasce dall’esistenza di un vincolo statale di inedificabilità non superabile in concreto; di conseguenza l’ordine di demolizione è pienamente legittimo ed è ininfluente, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il mancato preavviso di rigetto.
7. La condanna alle spese del giudizio di primo grado è incensurabile nel presente appello, perché conforme alla regola della soccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ., rispetto alla quale la compensazione si sostanzia in una deroga, ammessa nei soli tassativi casi enunciati dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., per i quali occorre una specifica motivazione.
8. La mancata costituzione del Comune di Cellole esime da una pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO