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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 14829/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, in virtù del decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/01/2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14829/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 10/07/1964 rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GRASSIA GENNARO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA E CATALANO DAVIDE come da procura in atti
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. BIRIO GUSTAVO come da procura in atti
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato in data 27/11/2023, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver ricevuto il
13.11.2023 la notifica dell'intimazione di pagamento n 02820239013619070 000 avente ad oggetto
1 la cartella di pagamento n. 32820180003681609 000, relativa ai contributi previdenziali per gli anni
2011 e 2013, per un importo totale pari ad € 1.362,17.
Il ricorrente conveniva in giudizio l' e l' , al fine di Controparte_3 CP_1 ottenere la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale, assumendo, a fondamento della opposizione oggetto del presente procedimento: la mancata notifica delle cartelle esattoriali;
l'inesistenza della notifica;
la prescrizione del credito anche successiva alla notifica delle cartelle. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio l' e l' che resistevano al ricorso Controparte_4 CP_1 chiedendone, a vario titolo, il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli atti di cui all'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Va, in via preliminare, rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo stata la ricorrente destinataria di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo, pertanto, diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il CP_ principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
2 Ebbene, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica della cartella indicata nell'intimazione di pagamento opposta risulta infondata avendo parte resistente fornito prova della regolare notifica della stessa. (cfr. allegati alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Nel caso di specie, trova, difatti, applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è, dunque, quello quinquennale.
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L.
890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI ,
12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, tra cui, senza dubbio, rientra la prescrizione.
Detto atto presupposto di quello oggi impugnato risulta dunque notificato e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti CP_1 verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del
3 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità del predetto atto in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati, tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto, occorre rilevare quanto segue.
Va evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall' 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_5
2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010) (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
4 Il termine di prescrizione è, per tali ragioni, quello quinquennale.
Anche tale motivo di doglianza risulta infondato atteso che, alla data dell'invio dell'intimazione in questa sede impugnata, non risultava maturato il termine prescrizionale citato, anche considerati i periodi di sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, in virtù del decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 09/01/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, in virtù del decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/01/2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14829/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 10/07/1964 rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. GRASSIA GENNARO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA E CATALANO DAVIDE come da procura in atti
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. BIRIO GUSTAVO come da procura in atti
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato in data 27/11/2023, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver ricevuto il
13.11.2023 la notifica dell'intimazione di pagamento n 02820239013619070 000 avente ad oggetto
1 la cartella di pagamento n. 32820180003681609 000, relativa ai contributi previdenziali per gli anni
2011 e 2013, per un importo totale pari ad € 1.362,17.
Il ricorrente conveniva in giudizio l' e l' , al fine di Controparte_3 CP_1 ottenere la dichiarazione di nullità della cartella esattoriale, assumendo, a fondamento della opposizione oggetto del presente procedimento: la mancata notifica delle cartelle esattoriali;
l'inesistenza della notifica;
la prescrizione del credito anche successiva alla notifica delle cartelle. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio l' e l' che resistevano al ricorso Controparte_4 CP_1 chiedendone, a vario titolo, il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli atti di cui all'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Va, in via preliminare, rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo stata la ricorrente destinataria di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo, pertanto, diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il CP_ principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
2 Ebbene, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica della cartella indicata nell'intimazione di pagamento opposta risulta infondata avendo parte resistente fornito prova della regolare notifica della stessa. (cfr. allegati alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Nel caso di specie, trova, difatti, applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è, dunque, quello quinquennale.
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L.
890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI ,
12/11/2018 , n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, tra cui, senza dubbio, rientra la prescrizione.
Detto atto presupposto di quello oggi impugnato risulta dunque notificato e ogni censura relativa alle pretese contributive reclamate dall' (ivi inclusa quella relativa alla prescrizione dei crediti CP_1 verificatasi prima della notificazione della cartella ovvero la decadenza ex art. 25 del D. lgs. n. 46 del
3 1999) è preclusa in conseguenza dell'omessa tempestiva impugnazione giudiziale. Si deve concludere per l'incontrovertibilità del predetto atto in ragione del consolidarsi della pretesa creditoria.
Tuttavia, si rileva che l'eccezione di prescrizione va valutata anche con riferimento a quella medio tempore maturata tra la data di notifica della cartella esattoriale e del successivo atto col quale l'Ente ha fatto valere il suo credito: invero, premesso che il ricorrente non ha mai proposto opposizione avverso gli atti prodromici menzionati, tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 24 d.lgs. n.46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione del diritto di credito) che si sono verificati successivamente alla data di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Sul punto si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 15116/15, che così ha motivato: “a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere "recuperatorio, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)”.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto, occorre rilevare quanto segue.
Va evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall' 1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_5
2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010) (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
4 Il termine di prescrizione è, per tali ragioni, quello quinquennale.
Anche tale motivo di doglianza risulta infondato atteso che, alla data dell'invio dell'intimazione in questa sede impugnata, non risultava maturato il termine prescrizionale citato, anche considerati i periodi di sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 29.5.2024 dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, in virtù del decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 09/01/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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