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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5369/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 5369/2019
promossa da:
CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti GIUSEPPA RAINONE e LEONARDO POLITO
APPELLANTE
Contro
CF: e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi Parte_2
APPELLATA
pagina 1 di 8
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1740/2016 con il quale
[...]
la , cessionaria del credito della NC erogatrice CP_2 Parte_3
ha ottenuto la condanna del mutuatario al pagamento di € 37.933,16 oltre interessi e accessori a titolo di saldo di due contratti di finanziamento stipulati il
23.05.2012 ed il 08.02.2013, risolti anticipatamente dalla NC mutuante a fronte del mancato pagamento delle rate. Con l'opposizione veniva contestato il conteggio delle somme residue richieste, nonché la determinazione del Taeg e il calcolo degli interessi effettuato dalla NC finanziatrice e veniva richiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la che insisteva per il rigetto della Controparte_2
opposizione deducendo la genericità ed indeterminatezza della stessa, oltre alla mancanza di ogni supporto probatorio, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva decisa dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n.
1052/2019, pubblicata il 30.04.2019, con cui rigettava l'opposizione e dichiarava esecutorio il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, che chiedeva la riforma della Parte_1
sentenza di prime cure attraverso la articolazione di due motivi di appello di seguito sintetizzati.
Con un primo motivo di censura l'appellante impugnava la sentenza di primo grado deducendo in via preliminare l'errore del giudice di primo grado nel non pagina 2 di 8 aver dichiarato inammissibile ed improcedibile la domanda di pagamento per violazione del D. Lgs 28/10, asserendo che la non avrebbe aderito CP_2
alla procedura di mediazione protocollata col numero 9/2017, non riscontrando l'invito innanzi al mediatore e non presentandosi innanzi all'organismo di mediazione.
Con un secondo motivo di censura, l'odierno appellante deduceva l'errore del
Giudice nel non aver rilevato la discordanza tra la somma mutuata indicata in contratto e quella minore realmente corrisposta al mutuatario, nell'aver ritenuta infondata l'eccezione di nullità per mancata indicazione nei contratti dei tassi di interesse in quanto quelli effettivi praticati non sarebbero stati rispondenti a quelli realmente praticati;
nel non aver rilevato la nullità del TAEG indicato inferiore a quello effettivo avendo erroneamente ritenuto facoltativa la polizza assicurativa e non inserendola pertanto nel calcolo del TEG, nel non aver rilevato in relazione all'effettivo TAEG la usurarietà degli interessi in concreto applicati, nel non aver dichiarato l'anatocismo in relazione agli interessi di mora applicati sugli importi delle rate già comprensivi di interessi.
Chiedeva quindi dichiararsi inammissibile la domanda attorea e, in subordine, nel merito accogliersi l'appello e riformare la sentenza impugnata nei termini indicati nelle conclusioni dell'atto di appello cui si rinvia in questa sede, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva, a mezzo della mandataria , Parte_2 [...]
, divenuta titolare del credito in virtù di conferimento di ramo di CP_1
azienda relativo al portafoglio crediti deteriorati di NC , che per le CP_1
specifiche motivazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia in questa sede, contestava tutte le ragioni poste da controparte a base dell'appello, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità dello stesso ex art. 348 c.p.c. e nel merito il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado e conseguentemente del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 8 In via preliminare, con riferimento alla eccezione di declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la
Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo evidentemente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3 sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione dell'appellante di cui al primo motivo di appello di improcedibilità della domanda della NC di pagamento per mancanza del tentativo obbligatorio di mediazione in violazione del D. Lgs
28/10.
In vero per l'osservanza dell'obbligo imposto a pena di improcedibilità da detta normativa in tema di mediazione obbligatoria è sufficiente che una delle parti promuova detta procedura innanzi ad un Organismo legittimato e che di conseguenza vi sia stata regolare convocazione delle parti innanzi al mediatore.
La circostanza poi che una o più parti non si presentino all'incontro fissato innanzi a detto organismo di mediazione e che quindi la procedura si concluda con esito negativo per mancata comparizione della parte è inconferente e non assume alcuna rilevanza a riguardo.
pagina 4 di 8 Quanto alle ragioni di impugnativa addotte col secondo motivo di appello esse sono del tutto infondate e vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
Va innanzi tutto rilevato che in entrambi i contratti di finanziamento di cui è causa risultano, e non vi è contestazione a riguardo, indicati sia il TAN rispettivamente del 7,99 % e dell'8,99 %, sia il TAEG dell'8,82 % e del 10,85 % per cui, a riguardo, non vi è alcuna violazione dell'art. 117 TUB che impone a pena di nullità la indicazione per iscritto dei tassi di interesse praticati per dette operazioni di finanziamento.
Va inoltre, ad abundantiam, rilevato che, come da granitica giurisprudenza di merito e di legittimità, detta previsione normativa di nullità di cui all'art. 117 TUB non riguarda il TAEG o ISC, ovvero l'indicatore sintetico del costo globale dell'operazione, la cui indicazione rientra soltanto in un generale obbligo informativo di correttezza e buona fede, per cui in mancanza si può tutt'al più configurare, se provato, un diritto risarcitorio, nel caso di specie neppure fatto valere dall'opponente (vedi Cass. civ. n. 18235/2024, Corte Appello Napoli
3910/2023, Corte Appello Brescia 1253/2023, Tribunale Napoli 10630/2024).
Quanto alla seconda questione sollevata all'appellante circa il preteso errore che sarebbe stato compiuto dal Tribunale per non aver considerato, ai fini del calcolo del TAEG effettivo, il costo delle due polizze assicurative contratte dal contraente contestualmente ai due finanziamenti, va innanzi tutto osservato che detta questione è del tutto inconferente se la si considera in riferimento alla eccezione sopra esaminata di nullità per mancata indicazione del TAEG reale dell'operazione di finanziamento in quanto, come abbiamo già detto, di per sé la mancata indicazione per iscritto nel contratto del TAEG non è causa di nullità ex art. 117 TUB.
Se invece detta sollevata eccezione concernente la erronea determinazione del
Taeg (per mancato inserimento del costo delle polizze) la si valuta in relazione ad un preteso superamento del tasso soglia antiusura, e dunque ad una pretesa pagina 5 di 8 nullità derivante dalla violazione della normativa di cui alla legge 108/1996, allora essa è inammissibile per genericità e mancato assolvimento degli oneri di allegazione. Difatti l'appellante non risulta aver specificamente indicato quale era il tasso-soglia vigente alla data di conclusione dei due contratti, quale quello effettivo extra-soglia che sarebbe stato in concreto praticato dalla NC in conseguenza dei costi di assicurazione da essa non inseriti, in quale percentuale dunque sarebbe stato effettivamente superato il tasso soglia antiusura di legge.
Ad abundantiam va, in ogni caso, osservato che trattasi, nel caso di specie, di polizze assicurative facoltative come si evince dall'esame del contenuto dei contratti di finanziamento, per cui, in mancanza di prova che il contraente fosse stato comunque costretto a fornire il suo consenso per poter ottenere i prestiti, deve ritenersi che egli abbia liberamente aderito a tale opzione facoltativa di polizza assicurativa. Di conseguenza il relativo onere economico, non potendosi considerare come obbligatorio, non può farsi rientrare nei costi fissi da computarsi ai fini della determinazione del TAEG.
Da ciò discende anche l'infondatezza dell'altra eccezione dell'appellante secondo cui gli importi a lui effettivamente corrisposti dalla NC a seguito delle due operazioni di finanziamento sarebbero inferiori a quelli previsti in contratto.
Risulta infatti evidente, operando una semplice addizione algebrica, che nella somma finanziata rientra anche l'ammontare dovuto per dette polizze assicurative il cui costo non è stato pagato separatamente ed in via autonoma dall'utente, per cui evidentemente, al momento dell'erogazione, alla somma finanziata è stata sottratta quella destinata al pagamento di dette polizze
(rientrante quindi nell'importo finanziato).
Infondata è infine anche l'eccezione di nullità per preteso anatocismo anch'essa genericamente sollevata dall'appellante. In vero, come da oramai consolidata pagina 6 di 8 giurisprudenza, una volta che la rata di mutuo è scaduta la parte in essa conglobata dovuta a titolo di interesse corrispettivo si fonde con la quota di capitale perdendo la sua originaria funzione remuneratoria del denaro prestato, per cui sull'intero ammontare della rata (divenuto debito scaduto unitariamente considerato) decorrono legittimamente gli interessi moratori senza che sia configurabile alcuna capitalizzazione degli interessi ovvero anatocismo ex art. 1283 cc.
L'appello va quindi respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio della società appellata seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano Parte_1
in solido a carico di quest'ultimo come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1052/2019, pubblicata il 30.04.2019, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
pagina 7 di 8 b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
di , quale mandataria di Parte_2 Controparte_1
delle spese processuali del grado di appello che liquida in
[...]
complessivi € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 17.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8