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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1900/2021 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “assicurazione contro i danni”, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 marzo 2025, promossa da
, nata a [...] il giorno Parte_1
01.05.1976 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Francesca Minniti, attrice nei confronti di nuova denominazione di Controparte_1 Controparte_2
(già - (cod. fisc.: ), con sede in Milano – Controparte_3 P.IVA_1
Piazza tre Torri n. 3, in persona del Responsabile Direzione Sinistri dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Simona de Septis, CP_4
convenuta e di
C.F.: ), Controparte_5 C.F._2
1 convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 marzo 2025, in cui si dà atto che:
-il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: 1)
Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per il Controparte_5
sinistro per cui è causa e, quindi, per le lesioni subite dalla sig.ra
; 2) Per l'effetto condannare i convenuti in solido al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attrice che si quantificano in € 30.725,13 di cui 12.623,00 per danno biologico, € 6.311,50 per danno non patrimoniale, € 9.432,50, danno biologico temporaneo, oltre agli interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo e alla rivalutazione monetaria ed €
300,00 quale compenso per la ctp. 3) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”;
-il procuratore della convenuta costituita ha così precisato le conclusioni:
“voglia l'On. Tribunale -ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattese- dichiarare inammissibile la domanda attorea, o quanto meno rigettare la domanda stessa perché infondata in fatto, in diritto e priva di supporto probatorio;
con salvezza di spese processuali. In via subordinata, salvo gravame, voglia accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice nel verificarsi dell'evento dannoso con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria attorea, da valutarsi anche in via equitativa;
con compensazione di spese processuali. In via ulteriormente gradata, salvo gravame, voglia comunque contenere le avverse eccessive pretese;
con compensazione di spese e competenze processuali”.
§§§
In fatto ed in diritto
2 §1. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, la e Controparte_6 CP_5
al fine di conseguire la condanna dei convenuti in solido al
[...]
risarcimento dei danni (quantificati nella somma complessiva di
€43.779,00, di cui €23.850,00 per danno biologico, €7.155,00 per danno non patrimoniale, €12.474,00 per danno biologico temporaneo ed €300,00 per spese), oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria.
A tal fine è stato dedotto in citazione:
-che l'istante in data 08.06.2015, alle ore 18:00 circa, ha subito un incidente stradale, verificatosi per colpa del marito, Controparte_5
che alla guida della sua autovettura Alfa Romeo 150, nel fare una manovra di retromarcia, non si è avveduto della presenza della moglie e l'ha investita;
-che in seguito al sinistro la ha riportato gravi lesioni personali Parte_1
per le quali è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso del GOM di
Reggio Calabria;
-che, dopo le prime cure ed esame radiografico, le è stata diagnosticata la frattura scomposta del malleolo peroneale omolaterale con lussazione tibio- astragaliga e frattura base del II metatarso destro;
-che l'attrice è stata sottoposta a due interventi chirurgici;
-che il 29.12.2015 è stata dichiarata guarita con postumi invalidanti;
-che il consulente tecnico di parte (dott. le ha Persona_1
riconosciuto esiti permanenti nella misura del 12%, un periodo di invalidità assoluta di giorni 30, di invalidità parziale al 75% di giorni 65, di invalidità al 50% di giorni 80 e di invalidità al 25% di giorni 29;
3 -che le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno rivolte all'
[...]
quale compagnia che copriva per la responsabilità civile il CP_7
veicolo Alfa Romeo 150 targato 16352945 di proprietà e condotto da non hanno sortito esito, al pari della richiesta di Controparte_5
negoziazione assistita;
-che il danno subito da ammonta ad €43.779,00, di Parte_1
cui €23.850,00 per danno biologico, €7.155,00 per danno non patrimoniale,
€12.474,00 per danno biologico temporaneo ed €300,00 per spese mediche.
§2. Si è costituita la sola contestando la Controparte_3
domanda sia sull'an che sul quantum debeatur e chiedendo, in via principale, di dichiararla inammissibile o quanto meno di rigettarla “perché infondata in fatto, in diritto e priva di supporto probatorio;
con salvezza di spese processuali”; in via subordinata, salvo gravame, di “accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice nel verificarsi dell'evento dannoso con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria attorea, da valutarsi anche in via equitativa;
con compensazione di spese processuali”; in via ulteriormente gradata, salvo gravame, di “ridurre le avverse eccessive pretese;
con compensazione di spese e competenze processuali”.
§3. La causa, istruita con la documentazione in atti, con l'assunzione di prova per testi e dell'interrogatorio formale del convenuto non costituito e con l'espletamento di CTU, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 marzo 2025, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali.
§4. La domanda è meritevole di accoglimento nei soli termini che seguono.
4 §4.1- Il sinistro per cui è causa, come già detto, vede coinvolti l'autovettura Alfa Romeo di proprietà di e dallo stesso Controparte_5
condotta, ed un pedone, l'attrice , moglie del Parte_1 CP_5
Al riguardo, è bene premettere, in linea di diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli. Trova pertanto applicazione la regola di giudizio di cui al comma 1° dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Cass. n. 524 del 2011).
E' infatti jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia per l'appunto tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. n. 4551 del 2017, ord., e Cass. n. 5819 del 2019, ord.).
5 Ad ogni modo, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054, comma l, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cass. n. 17985 del 2020, ord.), nel senso che, se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227, comma l, c.c. con quella presunta del conducente del veicolo investitore (Cass. n. 10608 del 2010 e Cass. n. 1135 del 2015).
In altre parole, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa: ne discende che il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone;
ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass. n. 24472 del 2014).
È quindi compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente (Cass. n. 399 del 2013).
6 §4.2- In applicazione di tali coordinate, va rilevato che (al di là dell'interrogatorio formale del che ha confermato le circostanze CP_5
dedotte dall'attrice) le risultanze della prova testimoniale sono le seguenti.
Il teste (indifferente), escusso all'udienza del Testimone_1
17/04/2023, ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto io al tempo del sinistro abitavo al piano di sopra dell'appartamento dell'attrice; risiedevo infatti in Via Madre Tersa di Calcutta;
… in riferimento al sinistro occorso all'attrice, preciso che io non ho assistito alla dinamica dell'incidente ma sono sopraggiunto sui luoghi nell'immediatezza del suo verificarsi;
… quando io e mia moglie siamo giunti sui luoghi vi era ancora luce, ma era già tardo pomeriggio. Io ho visto l'attrice sdraiata per terra e dolorante e ho visto il marito che stava scendendo dalla CP_5
macchina; dalla posizione dell'attrice e della macchina, io ho subito capito che aveva investito la moglie. … subito mi sono avvicinato CP_5
all'attrice che lamentava dolori ad un gamba;
io ed il marito l'abbiamo sollevata da terra e aiutata a sedersi in machina;
subito dopo averla fatta sedere in auto l'attrice è svenuta;
mia moglie, nel frattempo si è preoccupata dei bambini di cui si è presa cura;
io non ricordo se il marito dell'attrice ha telefonato al cognato ma posso dire che quest'ultimo è sopraggiunto sui luoghi e questo insieme a hanno accompagnato CP_5
l'attrice in ospedale, mentre io e mia moglie abbiamo accompagnato i due bambini dai nonni … la vettura che ha investito l'attrice era fuori dal cancello di accesso a casa nostra, nell'area antistante il predetto cancello;
quando io sono arrivato sui luoghi ho visto la vettura in questione posizionata parallelamente al cancello;
l'attrice era sdraiata accanto alla vettura, vicino alla parte posteriore lato passeggero. Il marito stava
7 scendendo dalla vettura. … se non ricordo male, i due bambini che sono i figli dell'attrice erano ancora in macchina”.
La teste (indifferente), sentita alla Testimone_2
stessa udienza, ha affermato: “Conosco i fatti di causa in quanto io, al tempo del fatto per cui è causa, abitavo nello stesso palazzo dell'attrice; … ricordo che o e mio marito nel giorni n questione stavamo rientrando con la macchina nella nostra casa;
eravamo stati da mia madre ed era all'incirca tardo pomeriggio;
… quando siamo arrivati davanti al cancello di casa ho visto l'attrice per terra, non ricordo se sdraiata o seduta, ma era accanto alla macchina del marito;
precisamente l'attrice era a terra, e se non mi sbaglio, al centro della vettura e lato passeggero;
io non ricordo con esattezza come fosse parcheggiata la vettura di quindi se CP_5
l'attrice fosse distesa per terra lato passeggero o lato guida della vettura;
… preciso che mio marito è sceso prima di me dalla macchina;
io quando sono scesa ricordo di avere visto mio marito che insieme a CP_5
sollevava da terra l'attrice e la aiutava a sedersi nella macchina lato passeggero;
ricordo che una volta seduta in macchina l'attrice è svenuta;
che quest'ultima lamentava dolori alla gamba;
che io, per evitare traumi ai bambini, figli dell'attrice, li ho presi con me e li ho portati a casa mia;
… dopo, in casa mi ha raggiunto mio marito che mi ha informato che insieme al cognato avevano accompagnato l'attrice al PS CP_5
ospedaliero; io e mio marito abbiamo accompagnato i due bambini a casa della nonna come a mio marito era stato detto di fare da . CP_5
Infine, il teste (fratello dell'attrice) ha Testimone_3
dichiarato (v. verbale dell'udienza del 17 aprile 2023): “Non ho assistito alla dinamica dell'incidente occorso a mia sorella;
io sono giunto sui luoghi dopo avere ricevuto una telefonata da mio cognato che mi avvisava
8 di avere investito mia sorella;
mi sono subito recato sui luoghi;
… preciso che io e mia sorella abitavamo vicini, in linea d'aria, all'incirca distiamo
700 m. … quando sono giunti davanti il cancello antistante casa di mia sorella ho visto mia sorella per terra e che si lamentava;
mio cognati era fuori dalla vettura e accanto a mia sorella;
c'erano i vicini di casa;
ricordo che io e mio cognato abbiamo sollevato da terra mia sorella e l'abbiamo aiutata a sedersi in macchina;
… se non ricordo male, i figli di mia sorella erano già in casa;
so che mio cognato li ha affidati ai vicini;
io e mio cognato abbiamo trasportato con la macchina mia sorella all'ospedale di
Reggio Calabria;
… ricordo che quando sono giunto sui luoghi mia sorella si trovava per terra , all'incirca a metà della vettura leggermente spostata verso la parte posteriore della vettura lato passeggero. … se non ricordo male, a posizionare mia sorella sulla vettura, io e mio cognato siamo stati aiutati dal vicino di casa”.
Alla luce di tali emergenze e della documentazione in atti deve pertanto ritenersi che la dinamica dell'incidente sia quella esposta nella citazione, non spostando tale valutazione le deduzioni della società assicuratrice sulla inverosimiglianza del sinistro, maturato in ambito familiare, “per le addotte modalità, i soggetti coinvolti ed i lamentati danni, non compatibili con la riferita dinamica”.
Ed invero, se in effetti l'incidente ha coinvolto moglie e marito e se non risultano intervenute autorità a rilevarlo, non vi sono tuttavia elementi per superare o ridimensionare la presunzione di responsabilità esistente a carico del conducente della vettura investitrice secondo la regola dell'art. 2054, comma 1, c.c.
Le dichiarazioni dei testi e convergono, difatti, sulla Tes_1 Parte_1
circostanza secondo cui l'attrice era sdraiata accanto all'autovettura del
9 marito, vicino alla parte posteriore lato passeggero (mentre la teste Tes_2
non ricorda esattamente dove si trovava l'istante), circostanza che, unitamente alla posizione dell'autovettura (“fuori dal cancello di ingresso”
a casa dei testi e posizionata parallelamente al cancello), è Tes_1 Tes_2
atta a comprovare la dinamica dell'incidente.
Inoltre, dalla CTU (a firma del dott. , le cui Persona_2
risultanze, logiche ed adeguatamente argomentate, non sono state specificamente contestate dalle parti, si desume che le lesioni riportate dall'attrice nel sinistro sono compatibili con l'incidente.
A ciò deve aggiungersi che, secondo la S.C., “la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi” (Cass. pen. n. 29939 del
2025).
Il conducente dell'autovettura era, dunque, tenuto a adottare tutte le cautele idonee ad evitare i rischi connessi alla manovra che stava effettuando, nonché di adeguare la propria condotta alle specifiche circostanze del caso concreto, a fortiori perché era consapevole della presenza della moglie. Né è stato dimostrato che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento, così come non è stata fornita la prova della violazione di specifiche regole di condotta del pedone, di talché resta impregiudicata la presunzione di colpa in capo al conducente, secondo
10 i già riportati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di investimento del pedone.
Oltretutto il sinistro è avvenuto verso le ore 18:00 dell'8 giugno 2015 e non risulta vi fosse alcun materiale ostacolo che potesse ridurre la visibilità.
Di conseguenza, la responsabilità esclusiva del sinistro deve ricadere sul conducente che non ha fornito la prova liberatoria. La presenza del pedone è solo occasione del sinistro ma non di per sé fonte di responsabilità o di limitazione dell'altrui responsabilità in quanto non vi è prova abbia avuto incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. n. 8366 del
2010).
Sussiste pertanto il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro oggetto di causa.
§4.3- In ordine al danno biologico, è bene sottolineare che dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di giudizio, le cui risultanze -si ripete- non sono contestate dalle parti, è emerso:
-che ha riportato in seguito all'incidente “Esiti algici Parte_1
disfunzionali di frattura scomposta pilone tibiale dx e malleolo peroneale dx trattata con placca e viti sul perone successivamente rimosse e viti sul malleolo tibiale ancora in situ, lussazione tibio-astragalica, frattura base II metatarso dx”;
-che l'inabilità temporanea può essere valutata in 127 giorni, di cui 17 giorni di ITA, 50 giorni di ITP al 75% (considerata il ritardo della consolidazione della ferita), 30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al
25%;
-che è residuato un danno biologico permanente complessivo nella misura dell'8%.
11 §4.4- Procedendo quindi alla determinazione del quantum debeatur, giova rimarcare che il danno non patrimoniale deve essere liquidato facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (come da ultimo aggiornati con D.M. 16/07/2024), discutendosi di un sinistro stradale con lesioni micropermanenti (cfr. Cass. n. 19229 del 2022, ord.).
Alla luce delle risultanze della CTU, si devono allora riconoscere a i seguenti importi: Parte_1
-per inabilità temporanea assoluta per 17 giorni €939,08;
-per inabilità temporanea parziale al 75% per 50 giorni €2.071,50;
-per inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni €828,60;
-per inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni €414,30.
Il danno biologico permanente, tenuto conto della quantificazione di cui sopra ed applicando il punto base per l'età della danneggiata al momento dell'incidente (39 anni), va poi quantificato in €13.607,02.
Si addiviene così ad un totale di €17.860,50.
§4.5- Non vi è spazio per l'incremento degli importi suindicati ex art. 139, comma 3, cod. ass. ovvero per il conseguimento della c.d. personalizzazione del danno, difettando sul punto allegazioni specifiche
(cfr. Cass. n. 10912 del 2018, ord., secondo cui gli aspetti valorizzabili ai fini della personalizzazione del danno sono “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”. Conf.
Cass. n. 25164 del 2020, ove si afferma che la personalizzazione, intesa come la possibilità per il giudice di maggiorare il danno rispetto a quello
12 forfettizzato in base ai criteri tabellari, non costituisce mai un automatismo e deve sempre trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione”).
§4.6- Non è dovuto alcunché neppure per danno morale.
In proposito, va richiamato il recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164 del 2020, §4.1), secondo il quale il danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, cioè, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il pregiudizio morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato, nei termini dianzi indicati, dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale (v. supra).
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno per cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile;
nulla ha dedotto, infatti, l'attrice in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni subite né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dalla deve escludersi pertanto il riconoscimento di tale voce Parte_1
di danno.
§4.7- Non è neppure profilabile un danno esistenziale.
Sul punto è sufficiente sottolineare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale danno deve essere provato secondo la
13 regola generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che “la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi”
e consistere in un “radicale cambiamento dello stile di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto” (Cass. n. 28742 del 2018, ord.; Cass. n. 2056 del 2018, ord.), non essendo sufficiente il mero “sconvolgimento dell'agenda” o la perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e non essendo, quindi, ravvisabile il relativo pregiudizio “a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità” (Cass. n.
27229 del 2017).
Ebbene, nella fattispecie in esame nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. si afferma semplicemente che la “a causa delle Parte_1
lesioni subite ha dovuto cambiare le sue abitudini di vita, non potendo più usare i tacchi, né dedicarsi ai suoi hobbies quale la corsa o fare sport in palestra”, nel mentre l'attrice avrebbe dovuto per l'appunto dedurre, con riferimento a fatti specifici e precisi, la sussistenza di un cambiamento radicale dello stile di vita a seguito del danno subito, nonché l'alterazione della personalità e lo sconvolgimento della propria esistenza.
Difettando, allora, allegazioni puntuali da cui possa desumersi un danno esistenziale, ne è precluso il riconoscimento.
§4.8- Concludendo, il danno subito dall'istante a seguito del sinistro va dunque quantificato in €17.860,50, somma già determinata all'attualità.
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del 1995; Cass. n. 21396 del 2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore delle danneggiate, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto,
14 ovvero all'8 giugno 2015, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n.
13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§5. Infine, le spese di lite (comprese le spese di CTP: cfr. Cass. n. 26729 del 2024) in ragione dell'esito complessivo del procedimento, si pongono a carico dei convenuti in solido e si liquidano come da dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (con riguardo a tutte e quattro le fasi ed al valore della controversia), in favore dell'attrice, con distrazione dell'importo dovuto per spese (escluse le spese di CTP) e compensi in favore dell'avv. Francesca Minniti.
Le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 2 ottobre 2024, si pongono definitivamente a carico dei convenuti, giusta la metà, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
15 a) accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna e la Controparte_5 CP_1
in solido, al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in
[...]
favore di della somma di €17.860,50, oltre Parte_1
interessi legali da computare nei termini specificati in parte motiva;
b) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €300,00 per spese di CTP, in €545,00 per ulteriori esborsi ed in €5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CAP ed
IVA come per legge, con distrazione dell'importo dovuto per spese
(escluse le spese di CTP) e compensi in favore dell'avv. FRANCESCA
MINNITI;
c) pone le spese della CTU medico legale, nei rapporti tra le parti, a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Reggio Calabria, 7 luglio 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1900/2021 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “assicurazione contro i danni”, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 marzo 2025, promossa da
, nata a [...] il giorno Parte_1
01.05.1976 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Francesca Minniti, attrice nei confronti di nuova denominazione di Controparte_1 Controparte_2
(già - (cod. fisc.: ), con sede in Milano – Controparte_3 P.IVA_1
Piazza tre Torri n. 3, in persona del Responsabile Direzione Sinistri dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Simona de Septis, CP_4
convenuta e di
C.F.: ), Controparte_5 C.F._2
1 convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 marzo 2025, in cui si dà atto che:
-il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: 1)
Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per il Controparte_5
sinistro per cui è causa e, quindi, per le lesioni subite dalla sig.ra
; 2) Per l'effetto condannare i convenuti in solido al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attrice che si quantificano in € 30.725,13 di cui 12.623,00 per danno biologico, € 6.311,50 per danno non patrimoniale, € 9.432,50, danno biologico temporaneo, oltre agli interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo e alla rivalutazione monetaria ed €
300,00 quale compenso per la ctp. 3) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”;
-il procuratore della convenuta costituita ha così precisato le conclusioni:
“voglia l'On. Tribunale -ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattese- dichiarare inammissibile la domanda attorea, o quanto meno rigettare la domanda stessa perché infondata in fatto, in diritto e priva di supporto probatorio;
con salvezza di spese processuali. In via subordinata, salvo gravame, voglia accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice nel verificarsi dell'evento dannoso con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria attorea, da valutarsi anche in via equitativa;
con compensazione di spese processuali. In via ulteriormente gradata, salvo gravame, voglia comunque contenere le avverse eccessive pretese;
con compensazione di spese e competenze processuali”.
§§§
In fatto ed in diritto
2 §1. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, la e Controparte_6 CP_5
al fine di conseguire la condanna dei convenuti in solido al
[...]
risarcimento dei danni (quantificati nella somma complessiva di
€43.779,00, di cui €23.850,00 per danno biologico, €7.155,00 per danno non patrimoniale, €12.474,00 per danno biologico temporaneo ed €300,00 per spese), oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria.
A tal fine è stato dedotto in citazione:
-che l'istante in data 08.06.2015, alle ore 18:00 circa, ha subito un incidente stradale, verificatosi per colpa del marito, Controparte_5
che alla guida della sua autovettura Alfa Romeo 150, nel fare una manovra di retromarcia, non si è avveduto della presenza della moglie e l'ha investita;
-che in seguito al sinistro la ha riportato gravi lesioni personali Parte_1
per le quali è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso del GOM di
Reggio Calabria;
-che, dopo le prime cure ed esame radiografico, le è stata diagnosticata la frattura scomposta del malleolo peroneale omolaterale con lussazione tibio- astragaliga e frattura base del II metatarso destro;
-che l'attrice è stata sottoposta a due interventi chirurgici;
-che il 29.12.2015 è stata dichiarata guarita con postumi invalidanti;
-che il consulente tecnico di parte (dott. le ha Persona_1
riconosciuto esiti permanenti nella misura del 12%, un periodo di invalidità assoluta di giorni 30, di invalidità parziale al 75% di giorni 65, di invalidità al 50% di giorni 80 e di invalidità al 25% di giorni 29;
3 -che le richieste stragiudiziali di risarcimento del danno rivolte all'
[...]
quale compagnia che copriva per la responsabilità civile il CP_7
veicolo Alfa Romeo 150 targato 16352945 di proprietà e condotto da non hanno sortito esito, al pari della richiesta di Controparte_5
negoziazione assistita;
-che il danno subito da ammonta ad €43.779,00, di Parte_1
cui €23.850,00 per danno biologico, €7.155,00 per danno non patrimoniale,
€12.474,00 per danno biologico temporaneo ed €300,00 per spese mediche.
§2. Si è costituita la sola contestando la Controparte_3
domanda sia sull'an che sul quantum debeatur e chiedendo, in via principale, di dichiararla inammissibile o quanto meno di rigettarla “perché infondata in fatto, in diritto e priva di supporto probatorio;
con salvezza di spese processuali”; in via subordinata, salvo gravame, di “accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice nel verificarsi dell'evento dannoso con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria attorea, da valutarsi anche in via equitativa;
con compensazione di spese processuali”; in via ulteriormente gradata, salvo gravame, di “ridurre le avverse eccessive pretese;
con compensazione di spese e competenze processuali”.
§3. La causa, istruita con la documentazione in atti, con l'assunzione di prova per testi e dell'interrogatorio formale del convenuto non costituito e con l'espletamento di CTU, è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 marzo 2025, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di scritti difensivi finali.
§4. La domanda è meritevole di accoglimento nei soli termini che seguono.
4 §4.1- Il sinistro per cui è causa, come già detto, vede coinvolti l'autovettura Alfa Romeo di proprietà di e dallo stesso Controparte_5
condotta, ed un pedone, l'attrice , moglie del Parte_1 CP_5
Al riguardo, è bene premettere, in linea di diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli. Trova pertanto applicazione la regola di giudizio di cui al comma 1° dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Cass. n. 524 del 2011).
E' infatti jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia per l'appunto tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. n. 4551 del 2017, ord., e Cass. n. 5819 del 2019, ord.).
5 Ad ogni modo, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054, comma l, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cass. n. 17985 del 2020, ord.), nel senso che, se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227, comma l, c.c. con quella presunta del conducente del veicolo investitore (Cass. n. 10608 del 2010 e Cass. n. 1135 del 2015).
In altre parole, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa: ne discende che il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone;
ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass. n. 24472 del 2014).
È quindi compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente (Cass. n. 399 del 2013).
6 §4.2- In applicazione di tali coordinate, va rilevato che (al di là dell'interrogatorio formale del che ha confermato le circostanze CP_5
dedotte dall'attrice) le risultanze della prova testimoniale sono le seguenti.
Il teste (indifferente), escusso all'udienza del Testimone_1
17/04/2023, ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto io al tempo del sinistro abitavo al piano di sopra dell'appartamento dell'attrice; risiedevo infatti in Via Madre Tersa di Calcutta;
… in riferimento al sinistro occorso all'attrice, preciso che io non ho assistito alla dinamica dell'incidente ma sono sopraggiunto sui luoghi nell'immediatezza del suo verificarsi;
… quando io e mia moglie siamo giunti sui luoghi vi era ancora luce, ma era già tardo pomeriggio. Io ho visto l'attrice sdraiata per terra e dolorante e ho visto il marito che stava scendendo dalla CP_5
macchina; dalla posizione dell'attrice e della macchina, io ho subito capito che aveva investito la moglie. … subito mi sono avvicinato CP_5
all'attrice che lamentava dolori ad un gamba;
io ed il marito l'abbiamo sollevata da terra e aiutata a sedersi in machina;
subito dopo averla fatta sedere in auto l'attrice è svenuta;
mia moglie, nel frattempo si è preoccupata dei bambini di cui si è presa cura;
io non ricordo se il marito dell'attrice ha telefonato al cognato ma posso dire che quest'ultimo è sopraggiunto sui luoghi e questo insieme a hanno accompagnato CP_5
l'attrice in ospedale, mentre io e mia moglie abbiamo accompagnato i due bambini dai nonni … la vettura che ha investito l'attrice era fuori dal cancello di accesso a casa nostra, nell'area antistante il predetto cancello;
quando io sono arrivato sui luoghi ho visto la vettura in questione posizionata parallelamente al cancello;
l'attrice era sdraiata accanto alla vettura, vicino alla parte posteriore lato passeggero. Il marito stava
7 scendendo dalla vettura. … se non ricordo male, i due bambini che sono i figli dell'attrice erano ancora in macchina”.
La teste (indifferente), sentita alla Testimone_2
stessa udienza, ha affermato: “Conosco i fatti di causa in quanto io, al tempo del fatto per cui è causa, abitavo nello stesso palazzo dell'attrice; … ricordo che o e mio marito nel giorni n questione stavamo rientrando con la macchina nella nostra casa;
eravamo stati da mia madre ed era all'incirca tardo pomeriggio;
… quando siamo arrivati davanti al cancello di casa ho visto l'attrice per terra, non ricordo se sdraiata o seduta, ma era accanto alla macchina del marito;
precisamente l'attrice era a terra, e se non mi sbaglio, al centro della vettura e lato passeggero;
io non ricordo con esattezza come fosse parcheggiata la vettura di quindi se CP_5
l'attrice fosse distesa per terra lato passeggero o lato guida della vettura;
… preciso che mio marito è sceso prima di me dalla macchina;
io quando sono scesa ricordo di avere visto mio marito che insieme a CP_5
sollevava da terra l'attrice e la aiutava a sedersi nella macchina lato passeggero;
ricordo che una volta seduta in macchina l'attrice è svenuta;
che quest'ultima lamentava dolori alla gamba;
che io, per evitare traumi ai bambini, figli dell'attrice, li ho presi con me e li ho portati a casa mia;
… dopo, in casa mi ha raggiunto mio marito che mi ha informato che insieme al cognato avevano accompagnato l'attrice al PS CP_5
ospedaliero; io e mio marito abbiamo accompagnato i due bambini a casa della nonna come a mio marito era stato detto di fare da . CP_5
Infine, il teste (fratello dell'attrice) ha Testimone_3
dichiarato (v. verbale dell'udienza del 17 aprile 2023): “Non ho assistito alla dinamica dell'incidente occorso a mia sorella;
io sono giunto sui luoghi dopo avere ricevuto una telefonata da mio cognato che mi avvisava
8 di avere investito mia sorella;
mi sono subito recato sui luoghi;
… preciso che io e mia sorella abitavamo vicini, in linea d'aria, all'incirca distiamo
700 m. … quando sono giunti davanti il cancello antistante casa di mia sorella ho visto mia sorella per terra e che si lamentava;
mio cognati era fuori dalla vettura e accanto a mia sorella;
c'erano i vicini di casa;
ricordo che io e mio cognato abbiamo sollevato da terra mia sorella e l'abbiamo aiutata a sedersi in macchina;
… se non ricordo male, i figli di mia sorella erano già in casa;
so che mio cognato li ha affidati ai vicini;
io e mio cognato abbiamo trasportato con la macchina mia sorella all'ospedale di
Reggio Calabria;
… ricordo che quando sono giunto sui luoghi mia sorella si trovava per terra , all'incirca a metà della vettura leggermente spostata verso la parte posteriore della vettura lato passeggero. … se non ricordo male, a posizionare mia sorella sulla vettura, io e mio cognato siamo stati aiutati dal vicino di casa”.
Alla luce di tali emergenze e della documentazione in atti deve pertanto ritenersi che la dinamica dell'incidente sia quella esposta nella citazione, non spostando tale valutazione le deduzioni della società assicuratrice sulla inverosimiglianza del sinistro, maturato in ambito familiare, “per le addotte modalità, i soggetti coinvolti ed i lamentati danni, non compatibili con la riferita dinamica”.
Ed invero, se in effetti l'incidente ha coinvolto moglie e marito e se non risultano intervenute autorità a rilevarlo, non vi sono tuttavia elementi per superare o ridimensionare la presunzione di responsabilità esistente a carico del conducente della vettura investitrice secondo la regola dell'art. 2054, comma 1, c.c.
Le dichiarazioni dei testi e convergono, difatti, sulla Tes_1 Parte_1
circostanza secondo cui l'attrice era sdraiata accanto all'autovettura del
9 marito, vicino alla parte posteriore lato passeggero (mentre la teste Tes_2
non ricorda esattamente dove si trovava l'istante), circostanza che, unitamente alla posizione dell'autovettura (“fuori dal cancello di ingresso”
a casa dei testi e posizionata parallelamente al cancello), è Tes_1 Tes_2
atta a comprovare la dinamica dell'incidente.
Inoltre, dalla CTU (a firma del dott. , le cui Persona_2
risultanze, logiche ed adeguatamente argomentate, non sono state specificamente contestate dalle parti, si desume che le lesioni riportate dall'attrice nel sinistro sono compatibili con l'incidente.
A ciò deve aggiungersi che, secondo la S.C., “la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi” (Cass. pen. n. 29939 del
2025).
Il conducente dell'autovettura era, dunque, tenuto a adottare tutte le cautele idonee ad evitare i rischi connessi alla manovra che stava effettuando, nonché di adeguare la propria condotta alle specifiche circostanze del caso concreto, a fortiori perché era consapevole della presenza della moglie. Né è stato dimostrato che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento, così come non è stata fornita la prova della violazione di specifiche regole di condotta del pedone, di talché resta impregiudicata la presunzione di colpa in capo al conducente, secondo
10 i già riportati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di investimento del pedone.
Oltretutto il sinistro è avvenuto verso le ore 18:00 dell'8 giugno 2015 e non risulta vi fosse alcun materiale ostacolo che potesse ridurre la visibilità.
Di conseguenza, la responsabilità esclusiva del sinistro deve ricadere sul conducente che non ha fornito la prova liberatoria. La presenza del pedone è solo occasione del sinistro ma non di per sé fonte di responsabilità o di limitazione dell'altrui responsabilità in quanto non vi è prova abbia avuto incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. n. 8366 del
2010).
Sussiste pertanto il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro oggetto di causa.
§4.3- In ordine al danno biologico, è bene sottolineare che dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di giudizio, le cui risultanze -si ripete- non sono contestate dalle parti, è emerso:
-che ha riportato in seguito all'incidente “Esiti algici Parte_1
disfunzionali di frattura scomposta pilone tibiale dx e malleolo peroneale dx trattata con placca e viti sul perone successivamente rimosse e viti sul malleolo tibiale ancora in situ, lussazione tibio-astragalica, frattura base II metatarso dx”;
-che l'inabilità temporanea può essere valutata in 127 giorni, di cui 17 giorni di ITA, 50 giorni di ITP al 75% (considerata il ritardo della consolidazione della ferita), 30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al
25%;
-che è residuato un danno biologico permanente complessivo nella misura dell'8%.
11 §4.4- Procedendo quindi alla determinazione del quantum debeatur, giova rimarcare che il danno non patrimoniale deve essere liquidato facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (come da ultimo aggiornati con D.M. 16/07/2024), discutendosi di un sinistro stradale con lesioni micropermanenti (cfr. Cass. n. 19229 del 2022, ord.).
Alla luce delle risultanze della CTU, si devono allora riconoscere a i seguenti importi: Parte_1
-per inabilità temporanea assoluta per 17 giorni €939,08;
-per inabilità temporanea parziale al 75% per 50 giorni €2.071,50;
-per inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni €828,60;
-per inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni €414,30.
Il danno biologico permanente, tenuto conto della quantificazione di cui sopra ed applicando il punto base per l'età della danneggiata al momento dell'incidente (39 anni), va poi quantificato in €13.607,02.
Si addiviene così ad un totale di €17.860,50.
§4.5- Non vi è spazio per l'incremento degli importi suindicati ex art. 139, comma 3, cod. ass. ovvero per il conseguimento della c.d. personalizzazione del danno, difettando sul punto allegazioni specifiche
(cfr. Cass. n. 10912 del 2018, ord., secondo cui gli aspetti valorizzabili ai fini della personalizzazione del danno sono “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”. Conf.
Cass. n. 25164 del 2020, ove si afferma che la personalizzazione, intesa come la possibilità per il giudice di maggiorare il danno rispetto a quello
12 forfettizzato in base ai criteri tabellari, non costituisce mai un automatismo e deve sempre trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione”).
§4.6- Non è dovuto alcunché neppure per danno morale.
In proposito, va richiamato il recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164 del 2020, §4.1), secondo il quale il danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se, cioè, per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il pregiudizio morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso in esame, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato, nei termini dianzi indicati, dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale (v. supra).
Manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno per cui è causa, e foriere di danno morale risarcibile;
nulla ha dedotto, infatti, l'attrice in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni subite né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dalla deve escludersi pertanto il riconoscimento di tale voce Parte_1
di danno.
§4.7- Non è neppure profilabile un danno esistenziale.
Sul punto è sufficiente sottolineare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale danno deve essere provato secondo la
13 regola generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che “la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi”
e consistere in un “radicale cambiamento dello stile di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto” (Cass. n. 28742 del 2018, ord.; Cass. n. 2056 del 2018, ord.), non essendo sufficiente il mero “sconvolgimento dell'agenda” o la perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e non essendo, quindi, ravvisabile il relativo pregiudizio “a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità” (Cass. n.
27229 del 2017).
Ebbene, nella fattispecie in esame nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. si afferma semplicemente che la “a causa delle Parte_1
lesioni subite ha dovuto cambiare le sue abitudini di vita, non potendo più usare i tacchi, né dedicarsi ai suoi hobbies quale la corsa o fare sport in palestra”, nel mentre l'attrice avrebbe dovuto per l'appunto dedurre, con riferimento a fatti specifici e precisi, la sussistenza di un cambiamento radicale dello stile di vita a seguito del danno subito, nonché l'alterazione della personalità e lo sconvolgimento della propria esistenza.
Difettando, allora, allegazioni puntuali da cui possa desumersi un danno esistenziale, ne è precluso il riconoscimento.
§4.8- Concludendo, il danno subito dall'istante a seguito del sinistro va dunque quantificato in €17.860,50, somma già determinata all'attualità.
Sulla somma così liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, che, secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (Cass., sez. un., n. 1712 del 1995; Cass. n. 21396 del 2014), al fine di evitare ingiuste locupletazioni in favore delle danneggiate, non possono essere liquidati sulla somma rivalutata, ma vanno computati sulla somma devalutata all'epoca del fatto,
14 ovvero all'8 giugno 2015, e poi rivalutata anno per anno sino alla data della presente pronuncia.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (cfr., in tal senso, Cass. n.
13470 del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
§5. Infine, le spese di lite (comprese le spese di CTP: cfr. Cass. n. 26729 del 2024) in ragione dell'esito complessivo del procedimento, si pongono a carico dei convenuti in solido e si liquidano come da dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022 (con riguardo a tutte e quattro le fasi ed al valore della controversia), in favore dell'attrice, con distrazione dell'importo dovuto per spese (escluse le spese di CTP) e compensi in favore dell'avv. Francesca Minniti.
Le spese di C.T.U., liquidate come da decreto del 2 ottobre 2024, si pongono definitivamente a carico dei convenuti, giusta la metà, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
15 a) accoglie la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna e la Controparte_5 CP_1
in solido, al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in
[...]
favore di della somma di €17.860,50, oltre Parte_1
interessi legali da computare nei termini specificati in parte motiva;
b) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €300,00 per spese di CTP, in €545,00 per ulteriori esborsi ed in €5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forf., CAP ed
IVA come per legge, con distrazione dell'importo dovuto per spese
(escluse le spese di CTP) e compensi in favore dell'avv. FRANCESCA
MINNITI;
c) pone le spese della CTU medico legale, nei rapporti tra le parti, a carico dei convenuti, in parti uguali tra loro, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Reggio Calabria, 7 luglio 2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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