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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17584 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26786/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 1.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, e vertente TRA
, con il patrocinio dell'Avvocato Valerio Cristiani Parte_1
ATTORE
E
con il patrocinio dell'Avvocato Barbara Santini Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
, nella qualità di impresa designata dal FGVS, con il patrocinio dell'Avvocato CP_2
ER NI
CONVENUTO
NONCHE'
, con il patrocinio dell'Avvocato Monica Aranzanu Controparte_3
TE AM
Oggetto: risarcimento dei danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 189 cpc, e, segnatamente
Per parte attrice
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, accertare e dichiarare che l'incidente che ci concerne si è verificato per esclusiva colpa, dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia del conducente del mezzo escavatore CP_4
di proprietà della
[...] Controparte_1 conseguentemente, condannare in persona dell'Amm. Unico, Sig. Controparte_1 Controparte_5
e la quale impresa chiamata in garanzia, in ipotesi di operatività della polizza, in Controparte_6
1 solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. , ivi comprese le spese Pt_1 che parte attrice ha sostenuto in dipendenza e conseguenza, diretta ed indiretta, del sinistro occorso, come quantificati dall'espletanda CTU medico legale, oltre la rifusione delle spese anticipate per il consulente tecnico nominato d'ufficio ed anticipate dall'attore;
- in via subordinata, solo e qualora fosse dichiarata la non operatività della polizza della CP_7
e, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicabilità del Fondo di
[...]
Garanzia, stante l'assenza di copertura assicurativa e la circolazione su pubblica via, condannare la in persona dell'Amm. Unico, Sig. in solido con la Controparte_1 Controparte_5 CP_2
quale Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime (F.G.V.S.)
[...] CP_8 per la Regione Lazio, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. , ivi Pt_1 comprese le spese che parte attrice ha sostenuto in dipendenza e conseguenza, diretta ed indiretta, del sinistro occorso, come quantificati dall'espletanda CTU medico legale, oltre la rifusione delle spese anticipate per il consulente tecnico nominato d'ufficio ed anticipate dall'attore;
- disporre sulle somme che saranno riconosciute al Sig. , a titolo di riconoscimento del danno Pt_1 patrimoniale e non subito, quale conseguenza della lesione macro-permanente la personalizzazione nella misura equa che riterrà il Giudicante, oltre rivalutazione monetaria decorrente dal momento del sinistro;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Per CP_9
“nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea, poiché infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda proposta dall'attore, accertare e dichiarare il diritto della ad essere tenuta Controparte_1 manlevata e indenne dalla e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Controparte_3 pagamento delle somme eventualmente liquidate in favore di parte attrice e, comunque, anche al rimborso delle spese.
- in via di estremo subordine, limitare l'importo risarcibile tenuto conto del concorso di colpa dell'attore per essere lo stesso entrato nel cantiere senza autorizzazione. In ogni caso con vittoria delle spese di lite e compensi professionali”.
Per CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la reiezione di ogni avversa domanda e/o pretesa perché nulla, inammissibile ex artt. 283 lett. b) per carenza di legittimazione sostanziale e processuale della concludente;
in subordine, improponibile,
2 improcedibile nonché infondata in fatto e diritto;
in mancanza, disporre la riduzione del petitum ex artt.1227 e segg. c.c. e/o all'equo e giusto, con integrale rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del c.d. danno morale soggettivo (cfr. Cass. A Sez. Unite sent. n.26972/08 – Trib. Di Pavia sent.
n.1107/08), al netto delle ulteriori voci di danno esposte ex adverso in quanto inammissibili e/o duplicative, e di ogni prestazione economica fornita dal altri enti assicurativi e/o assistenziali in favore di parte attrice per divieto di cumulo tra risarcimento ed indennizzo (Cassazione civile sez. un., sent. n.12565 del 22/05/2018); vinte le spese e competenze professionali di causa”.
Per (cfr. comparsa di costituzione) Controparte_10
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inoperatività, al caso di specie, della Polizza n. 275050000916884 intestata alla
[...] con la GN , che assicura la responsabilità verso terzi per la sola attività CP_1 CP_3 indicata nel contratto di assicurazione.
- Dichiarare in ogni caso che la Polizza garantisce il solo rischio di committenza inerente i lavori di potatura piante e non vale per i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico
o su aree ad esso equiparate
NEL MERITO
Rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur per l'effetto rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della convenuta
quindi da questa nei confronti della comparente compagnia Controparte_11 Controparte_3
[...]
-Dichiarare che la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva e/o prevalente al Sig. Pt_1
che nell'accaduto ha posto in atto una condotta colpevolmente imprudente che ne ha causato
[...]
l'investimento;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse una qualche responsabilità della suddetta convenuta e
l'applicabilità al caso di specie della invocata Polizza:
- accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare la propria assicurata e/o a Controparte_3 mantenerla indenne dal risarcimento che questa risultasse dover effettivamente corrispondere alla parte attrice, esclusivamente nei limiti della copertura di polizza, rigettando ogni più ampia e diversa domanda eventualmente avanzata dalla convenuta assicurata.
Rigettare altresì l'avanzata domanda di condanna di al rimborso delle spese Controparte_3 tecniche e di lite della propria assicurata perché infondata in fatto e in diritto e comunque in
3 violazione dei termini contrattuali di cui all'art. 28 delle CGA di polizza rigettando ogni domanda e pretesa sul punto da questa avanzata.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre alle spese generali IVA e CAP come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 Il sig. ha convenuto in giudizio la società proprietaria del veicolo Parte_1 Controparte_1 escavatore 55, e la , quale impresa designata ai sensi dell'art.286 del D. Lgs. CP_12 CP_2
209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, quantificati complessivamente in euro €
254.478,96, subiti nel sinistro occorsogli in Roma, in data 31 ottobre 2020 alle ore 17:40 circa.
In particolare, il signor ha dedotto che: Pt_1
-mentre si trovava in Via della Giustiniana all'altezza del civico n. 748 era stato investito da un veicolo escavatore Yanmar Vio 55, il quale, nell'esecuzione di una manovra di retromarcia, non si era avveduto della sua presenza;
- il mezzo si trovava all'interno di un cantiere mobile stradale per l'esecuzione della potatura delle siepi di confine, posizionato sul margine destro di Via della Giustiniana con la parte anteriore rivolta su via Cassia;
-la macchina operatrice, di proprietà della e condotta nell'occasione dal sig. Controparte_1 Pt_2
non essendo per sua natura adibita alla circolazione stradale, non era assicurata per la RCA
[...] ed era sprovvista di targa identificativa;
-sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia di Roma Capitale che, constatata l'assenza di un cantiere ed appreso che l'incidente era avvenuto su pubblica via, aveva contestato al conducente del mezzo, sig. la violazione di cui all'art.114 co. 2 C.d.s. Parte_2 non risultando la macchina operatrice regolarmente immatricolata in quanto priva di targa;
-la responsabilità dell'evento doveva essere ascritta in via totale ed esclusiva al signor Pt_2
per non aver prestato la dovuta attenzione nell'esecuzione della manovra di retromarcia e per
[...] non essersi avveduto della presenza del sig. nella parte retrostante del mezzo in azione;
Pt_1
-in conseguenza del sinistro il signor aveva riportato lesioni personali che ne avevano reso Pt_1 necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma, ove gli era stato diagnosticato “shock emorragico in politrauma e in specie una frattura instabile del bacino e una lesione uretrale quale conseguenza dell'investimento” con conseguente ricovero dal 31 ottobre 2020 fino al 15 dicembre 2020, cui erano seguiti successivi ricoveri presso altre strutture ospedaliere;
-in esito all'iter clinico e medico il signor era stato sottoposto a visita medico legale presso un Pt_1 proprio consulente di fiducia, Dott. che aveva accertato “quale diretta e causale Persona_1
4 conseguenza dell'infortunio del 31.10.20, una frattura scomposta bifocale della branca ileo ischio pubica di destra, frattura scomposta plurifocale della branca ileo ischio pubica di sinistra che giunge sino all'acetabolo, frattura scomposta, pluriframmentaria, dall'ala sacrale di sinistra e pluriframmentaria del processo trasverso di L5 a sinistra, frattura pluriframmentaria, scomposta, del femore destro che interessa il piccolo trocantere ed il III prossimale diafisario, lesione uretrale completa”, con conseguente riconoscimento di un grado di IP pari al 40%, 45 giorni di ITT, 60 giorni di ITP al 75%, 90 giorni di ITP al 50%;
- a seguito del sinistro il conducente del mezzo, signor era stato sottoposto a Parte_2 procedimento penale per la fattispecie di cui all'art. 590 bis c.p. (R.G. 43174/2020) attualmente ancora pendente;
- il danneggiato aveva inviato richiesta di risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa , CP_2 quale designata per la Regione Lazio dal Fondo di Garanzia, con missiva del 12 ottobre 2022 e, successivamente, in data 15 febbraio 2023 aveva inoltrato un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita a cui la convenuta non aveva aderito.
1.2 La ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per carenza di CP_2 legittimazione passiva, non essendo, nel caso in esame, applicabile l'art. 283 lett. b) D. Lgs. 209/05, trattandosi di macchina operatrice non soggetta all'obbligo di assicurazione. Ha dedotto la totale responsabilità del signor , per essersi introdotto, in assenza di autorizzazione, all'interno di Pt_1 un'area di cantiere interdetta ai non addetti ai lavori e per essersi incautamente posizionato dietro alla macchina operatrice attiva. Ha infine contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice.
1.3 La ha chiesto il rigetto della domanda attorea, affermando la responsabilità Controparte_1 esclusiva del sig. per essersi introdotto imprudentemente all'interno di un'area di cantiere Pt_1 regolarmente segnalata e delimitata. Ha poi contestato la quantificazione dei danni per come operata nel libello introduttivo. Ha comunque chiesto di chiamare in causa la ai Controparte_3 fini della manleva in virtù della polizza n. 275050000916884 posta a copertura, tra l'altro, dei rischi connessi all'attività di potatura delle piante.
1.4 Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la in qualità di terza Controparte_3 chiamata adducendo l'inoperatività della garanzia, in quanto l'evento non era rientrante tra i rischi coperti, avendo la polizza ad oggetto la sola copertura dei danni prodotti da lavori di potatura piante e non dei danni da circolazione di veicoli. Ha affermato la responsabilità esclusiva in capo al signor
, che incautamente stazionava nella parte retrostante del mezzo in area di cantiere ed ha Pt_1 contestato la quantificazione dei danni subiti.
1.5 La causa, istruita con prove orali ed espletamento di CTU medico-legale, è stata quindi trattenuta in decisione.
5
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
2.1 Il fatto storico dedotto dall'attore è risultato provato dall'istruttoria di causa.
L'evento è stato, infatti, rilevato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, che ha identificato le parti coinvolte, raccolto le loro dichiarazioni e riportato i dettagli del luogo del sinistro.
In particolare, il sig. sentito dai verbalizzanti, ha riferito che “al termine di un lavoro Parte_2 di sfalcio e pulitura di una siepe di un muro di recinzione di una villa sita in Via della Giustiniana n.
748...iniziavo ad effettuare una manovra di retromarcia con l'escavatore... con l'intenzione di entrare nella villa stessa e lasciare il veicolo lì…appena iniziata la manovra ed aver percorso meno di un metro sentivo un urto…mi fermavo immediatamente… scendevo dal veicolo e vedevo dietro il veicolo una persona a terra”.
Sul luogo del sinistro era altresì presente il figlio del conducente del mezzo, sig. Controparte_5 che, sentito dai verbalizzanti, ha riferito che “alle ore 17:40 mi trovavo a piedi a via della Giustiniana
n. 748 dove, insieme a mio padre, eravamo impegnati in uno sgombero di un cantiere per lavori di taglio siepi. Io mi trovavo di fronte al cancello del suddetto civico, spalle rivolte alla strada…mio padre si trovava alla guida del mezzo d'opera e stava effettuando la retromarcia per rientrare all'interno del civico… ad un certo punto vedo uscire dal cancello del civico 748 il sig. , che Pt_1 conoscevo di vista…improvvisamente sentivo urlare e vedevo il sig. steso a terra… avvertivo Pt_1 immediatamente mio padre di fermare il mezzo”.
Il danneggiato non è stato ascoltato dai verbalizzati in quanto trasportato d'urgenza a mezzo ambulanza presso il P.S. dell'ospedale Sant'Andrea a causa delle gravi lesioni riportate.
Nel corso della prova orale sono stati sentiti i signori , quale soggetto danneggiato, oltre Parte_1
a CP_13
In sede di interrogatorio formale il sig. ha dichiarato: “Stavo uscendo dal cancello Parte_1 dell'abitazione di un mio amico, e mi sono visto un trattore addosso. Ho perso i sensi e non ricordo più nulla. Ero uscito un attimo per curiosità per vedere i lavori. Non so dire quanto tempo sia passato da quando sono uscito dal cancello a quando sono stato investito. Uscito dal cancello, sul lato di destra, non ho visto coni o altre segnalazioni. Nulla ricordo quanto al lato di sinistra. Null'altro ricordo in ordine ai capitoli che mi vengono letti. Non ricordo che i lavori fossero segnalati.”
Il sig. amico dell'attore e committente dei lavori svolti dalla , ha dichiarato Testimone_1 CP_1 che “vi erano coni, cartelli di lavori in corso e segnalazioni di divieto di sorpasso e limite di velocità, oltre alla presenza di una macchina operatrice. C'erano anche delle persone che segnalavano alle auto la presenza del cantiere. I lavori erano cominciati la mattina del 31.10.2020. Quel giorno il sig.
, amico di famiglia, in tarda mattinata era venuto da me per una visita di cortesia. Cap. 4: Pt_1 confermo che, verso le 17.40, quasi ultimati i lavori, i segnali vennero rimossi, e vennero lasciati
6 solo i coni posti lateralmente all'escavatore. Cap. 5: Non ho assistito al momento in cui il sig. Pt_1
è stato investito. Io ero all'interno della mia proprietà. Sentendo le urla, sono accorso. Il sig. Pt_1 era per terra, l'escavatore era poco distante, con la parte posteriore vicino al sig. ”. Pt_1
Tali dichiarazioni, unitamente agli elementi rilevati dalle Autorità intervenute in occasione del sinistro, consentono di ritenere provata la dinamica dell'incidente che può essere così ricostruita: il sig. alla guida della macchina operatrice, effettuava una manovra di retromarcia per Parte_2 condurre il mezzo all'interno della villa del sig. e, non avvedendosi della presenza del sig. Tes_1
, appena uscito dal cancello, lo investiva. Parte_1
Venendo alla responsabilità della essa rimane sancita dall'art. 2054 comma 1 c.c., norma CP_9 applicabile a tutti i veicoli senza guida di rotaie, ed essendo ascriviibile al concetto di “veicolo” ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, ivi comprese le macchine operatrici, qual è quella che qui rileva.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2054 co. 1 c.c. “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato
a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento può essere esclusa quando questi abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ovvero anche quando risulti assente una sua reale possibilità di evitare il sinistro, in quanto il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso di specie, non può dirsi che il sinistro sia avvenuto per cause oggettive estranee all'obbligo di diligenza del conducente, tanto più che questi era intento ad effettuare una manovra di retromarcia, che impone di adottare ogni cautela e, quindi, di usare la necessaria prudenza e diligenza al fine di evitare ogni pericolo per l'incolumità di persone e/o mezzi, assicurandosi previamente tanto di segnalare la manovra, quanto di accertarsi che l'area retrostante il veicolo risulti essere libera.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso che “la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non renda percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, al bisogno, alla collaborazione di terzi, che da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti…” (Cass. Sent. N. 8591/2017; Cass. Sent. N. 35824/2013).
7 Pertanto, con la dovuta diligenza richiesta nell'esecuzione di tali manovre e con la dovuta cautela, il conducente avrebbe potuto avvedersi della presenza del pedone evitando il verificarsi del sinistro.
Per tutto quanto considerato è da ritenersi fondata la domanda attorea, dovendosi la responsabilità dell'evento ascriversi in via esclusiva alla condotta di guida del conducente del mezzo della società convenuta, non risultando peraltro la sussistenza nemmeno di una condotta colposa, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., in capo al sig. . Pt_1
Ne consegue la responsabilità della ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c. CP_9
2.2 Tanto premesso, occorre interrogarsi sulla fondatezza della domanda nei confronti della CP_2
quale impresa designata dal FGVS.
[...]
Al riguardo, è noto che il FGVS risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il veicolo non risulti coperto da assicurazione
(cfr. art. 283 D. Lgs n. 209/2005).
La soluzione della questione presuppone quindi la verifica della sussistenza dell'obbligo assicurativo in base alle disposizioni che regolano l'RCA.
Al riguardo, il sinistro è stato cagionato dal veicolo escavatore Yanmar Vio 55, da ascriversi alla categoria delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del D. Lgs 285/1992 (Codice della strada), che così reca “Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione”.
Al proposito, tali macchine operatrici, per circolare su strada, sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che rilasciano la carta di circolazione (cfr. art. 114 CdS) e sono, conseguentemente, sottoposte all'obbligo assicurativo ex art. 193 CdS.
Tanto permesso, deve rilevarsi che:
- il sinistro si è verificato nel corso un'attività di potatura di piante, e segnatamente durante la potatura della siepe di confine;
- l'escavatore – non immatricolato e pertanto individuato nel verbale della Polizia Municipale esclusivamente in riferimento al numero di telaio FA2B601762 – aveva in corso l'attività in parola all'interno di quello che deve qualificarsi quale cantiere mobile installato per il taglio della siepe;
- in tal senso le dichiarazioni del teste che ha confermato anche l'esistenza di “coni, Testimone_1 cartelli di lavori in corso e segnalazioni di divieto di sorpasso e limite di velocità”, oltre alla presenza di “persone che segnalavano alle auto la presenza del cantiere”;
8 - nello stesso senso le dichiarazioni del teste operaio di , che ha Testimone_2 CP_1 confermato che il cantiere era segnalato con “segnali di lavori in corso, divieto di sorpasso e macchina operatrice in movimento” e che la macchina operatrice era “dotata di luci intermittenti”, e che a terra vi erano “coni catarifrangenti”;
- non può valere a smentire l'esistenza del cantiere il verbale dei vigili, essendo questi intervenuti solo dopo, alle h 19,10, quando ormai, del tutto terminati i lavori, il cantiere era stato rimosso
- sebbene il sinistro sia avvenuto quando i lavori erano stati quasi ultimati, e l'escavatore si accingeva a rientrare all'interno del civico 748 (in un momento in cui, quindi, erano già stati rimossi alcuni dei segnali di cui si è detto, essendo comunque rimasti i coni posti lateralmente all'escavatore), ciò non di meno deve concludersi che il sinistro non si sia verificato sulla “strada pubblica”, bensì su di una porzione ben circoscritta della medesima che, per il tempo occorrente alle lavorazioni, era area di cantiere e come tale non soggetta all'accesso indiscriminato delle persone;
- deve quindi escludersi che un tale utilizzo della macchina escavatrice fosse sottoposto all'obbligo assicurativo RCA, sicché rimane infondata la domanda avanzata nei confronti dell' , quale CP_2 impresa designata dal FGVS.
3. Sulla liquidazione del danno
L'attore ha richiesto in primo luogo il risarcimento del danno da lesioni personali provocate dall'evento lesivo.
In relazione a tali lesioni il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo- ha ritenuto che l'attore ha riportato lesioni causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati: “a) trauma contusivo dell'emitorace destro con frattura composta dell'arco posteriore della VIII, IX, X, XI e XII costa;
b) trauma contusivo del rachide lombare con frattura pluriframmentaria del processo trasverso di L5 a sinistra;
c) trauma del bacino con frattura scomposta bifocale della branca ileo pubica di destra, frattura scomposta della branca ischio punica di destra e di sinistra, frattura scomposta plurifocale della branca ileo pubica di sinistra nonché con sezione completa uretrale;
d) trauma contusivo dell'arto inferiore destro con frattura pluriframmentaria scomposta del femore interessante il piccolo trocantere e il III prossimale diafisario”.
Ha quindi concluso per una valutazione medico legale di giorni 45 di I.T.A., di 60 giorni di I.T.P al
75%, 90 giorni di I.T.P. al 50%, nonché I.P. in termini di danno biologico nella misura del 35% ed ha quantificato le spese mediche documentate per euro 11.844,46, non ritenendo necessarie spese future.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle
9 sue attività dinamico relazionali, occorre farsi applicazione dei criteri di cui alle Tabelle formulate dal Tribunale di Roma.
Pur dandosi, infatti, atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attore (63 anni) può essere così valutato:
-euro 135.314,30 per invalidità permanente (35%);
- euro 17.583,45 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 5.861,25 per inabilità assoluta (130,25 x45 giorni);
-euro 5.861,40 per inabilità temporanea parziale al 75% (97,69x60 giorni);
-euro 5.860,80 per inabilità temporanea parziale al 50% (65,12x90 giorni);
Si ritiene equo liquidare, altresì, al danneggiato una somma a titolo di danno morale corrispondente alla somma di euro 35.000,00, anche alla luce delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del disagio subito dall'attore a seguito dei traumi riportati, dei vari interventi chirurgici, dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure a cui è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Quanto alle spese mediche, l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU ammonta ad €
11.844,46.
Il danno pertanto risarcibile al sig. ammonta complessivamente ad euro 199.742,21. Pt_1
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità,
10 occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidate e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sulla somma complessiva fino alla pubblicazione della presente sentenza;
b) il tasso d'interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e la pronuncia della presente sentenza;
per quanto attiene poi al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla richiesta di manleva assicurativa
ha chiesto di essere manlevata dalla compagnia assicurativa Controparte_14 Controparte_10 con cui ha stipulato la polizza “multirischi” n. 275050000916884 a copertura dei rischi connessi all'attività di cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole.
Difatti, come si può evincere dall'analisi del contratto assicurativo in atti (allegato n. 2 depositato da viene espressamente prevista la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità Controparte_6 civile verso terzi, in cui l'evento in esame non può che rientrare, e ciò in relazione all'attività oggetto di assicurazione, consistente nella “cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole, prati, compresa abbattitura di piante e alberi ad alto fusto, esclusi i lavori su strade aperte al traffico - con esistenza di relativi uffici, rimesse, magazzini e/o depositi presso ubicazione indicata in polizza”.
Ne consegue, quindi, che in virtù di suddetta polizza, la è chiamata alla manleva Controparte_10 nei confronti della convenuta in relazione al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. CP_9
, essendosi il sinistro verificato nel mentre la macchina operatrice, nell'area di cantiere (e quindi Pt_1 non su “strada aperta al traffico”) effettuava una manovra di retromarcia per rientrare all'interno della villa di Via della Giustiniana n. 748, di proprietà del sig. da cui i suddetti lavori CP_13 erano stati commissionati.
L'evento è quindi coperto da garanzia assicurativa, essendo il medesimo avvenuto nel corso dell'attività di potatura di siepi.
Va dunque accolta la richiesta di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice che sarà tenuta a tenere indenne la società per tutte le somme che a vario titolo dovranno Controparte_1 essere corrisposte al sig. Polito.
Quanto alle deduzioni della compagnia, in ordine al mancato rispetto del patto di lite, la società richiama l'art. 28 delle CGA, che tuttavia non si rinviene nelle condizioni di polizza allegate.
11 Cionondimeno, deve precisarsi che (cfr. Cass. Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024): “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che
l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza)”.
Nel caso di specie una eventuale violazione del patto in argomento non potrà incidere né sulle spese di soccombenza né su quelle di chiamata in causa, non risultando alcuna esplicita domanda quanto alle “spese di resistenza”.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definivo dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna la a pagare in favore di , a titolo risarcitorio per i danni Controparte_1 Parte_1 subiti in conseguenza del sinistro, l'importo complessivo di euro 199.742,21 determinato come in motivazione, oltre lucro cessante da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) respinge la domanda proposta da nei confronti della , quale impresa Parte_1 CP_2 designata FGVS;
3) condanna la a manlevare la per tutte le somme dovute Controparte_3 Controparte_1 in ragione dei punti 1, 4 e 7 della presente sentenza, con condanna al pagamento delle somme in parola;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di , che liquida Controparte_1 Parte_1 in euro 14.103,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre ad euro 518,00 a titolo di rimborso spese non imponibili, somma da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
12 5) condanna la a rimborsare alla le spese di lite che si Controparte_3 CP_1 quantificano in misura pari ad euro 14.103,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre spese per la chiamata in causa;
6) condanna a rimborsare alla , quale impresa designata FGVS, le spese di Parte_1 CP_2 lite che si quantificano in misura pari ad euro 14.103,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) pone definitivamente le spese di CTU a carico della con obbligo di manleva a Controparte_1 carico della Controparte_3
Roma, 13.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26786/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 1.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, e vertente TRA
, con il patrocinio dell'Avvocato Valerio Cristiani Parte_1
ATTORE
E
con il patrocinio dell'Avvocato Barbara Santini Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
, nella qualità di impresa designata dal FGVS, con il patrocinio dell'Avvocato CP_2
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CONVENUTO
NONCHE'
, con il patrocinio dell'Avvocato Monica Aranzanu Controparte_3
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Oggetto: risarcimento dei danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 189 cpc, e, segnatamente
Per parte attrice
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, accertare e dichiarare che l'incidente che ci concerne si è verificato per esclusiva colpa, dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia del conducente del mezzo escavatore CP_4
di proprietà della
[...] Controparte_1 conseguentemente, condannare in persona dell'Amm. Unico, Sig. Controparte_1 Controparte_5
e la quale impresa chiamata in garanzia, in ipotesi di operatività della polizza, in Controparte_6
1 solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. , ivi comprese le spese Pt_1 che parte attrice ha sostenuto in dipendenza e conseguenza, diretta ed indiretta, del sinistro occorso, come quantificati dall'espletanda CTU medico legale, oltre la rifusione delle spese anticipate per il consulente tecnico nominato d'ufficio ed anticipate dall'attore;
- in via subordinata, solo e qualora fosse dichiarata la non operatività della polizza della CP_7
e, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicabilità del Fondo di
[...]
Garanzia, stante l'assenza di copertura assicurativa e la circolazione su pubblica via, condannare la in persona dell'Amm. Unico, Sig. in solido con la Controparte_1 Controparte_5 CP_2
quale Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime (F.G.V.S.)
[...] CP_8 per la Regione Lazio, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. , ivi Pt_1 comprese le spese che parte attrice ha sostenuto in dipendenza e conseguenza, diretta ed indiretta, del sinistro occorso, come quantificati dall'espletanda CTU medico legale, oltre la rifusione delle spese anticipate per il consulente tecnico nominato d'ufficio ed anticipate dall'attore;
- disporre sulle somme che saranno riconosciute al Sig. , a titolo di riconoscimento del danno Pt_1 patrimoniale e non subito, quale conseguenza della lesione macro-permanente la personalizzazione nella misura equa che riterrà il Giudicante, oltre rivalutazione monetaria decorrente dal momento del sinistro;
- con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Per CP_9
“nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea, poiché infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda proposta dall'attore, accertare e dichiarare il diritto della ad essere tenuta Controparte_1 manlevata e indenne dalla e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Controparte_3 pagamento delle somme eventualmente liquidate in favore di parte attrice e, comunque, anche al rimborso delle spese.
- in via di estremo subordine, limitare l'importo risarcibile tenuto conto del concorso di colpa dell'attore per essere lo stesso entrato nel cantiere senza autorizzazione. In ogni caso con vittoria delle spese di lite e compensi professionali”.
Per CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare la reiezione di ogni avversa domanda e/o pretesa perché nulla, inammissibile ex artt. 283 lett. b) per carenza di legittimazione sostanziale e processuale della concludente;
in subordine, improponibile,
2 improcedibile nonché infondata in fatto e diritto;
in mancanza, disporre la riduzione del petitum ex artt.1227 e segg. c.c. e/o all'equo e giusto, con integrale rigetto dell'avversa domanda di risarcimento del c.d. danno morale soggettivo (cfr. Cass. A Sez. Unite sent. n.26972/08 – Trib. Di Pavia sent.
n.1107/08), al netto delle ulteriori voci di danno esposte ex adverso in quanto inammissibili e/o duplicative, e di ogni prestazione economica fornita dal altri enti assicurativi e/o assistenziali in favore di parte attrice per divieto di cumulo tra risarcimento ed indennizzo (Cassazione civile sez. un., sent. n.12565 del 22/05/2018); vinte le spese e competenze professionali di causa”.
Per (cfr. comparsa di costituzione) Controparte_10
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inoperatività, al caso di specie, della Polizza n. 275050000916884 intestata alla
[...] con la GN , che assicura la responsabilità verso terzi per la sola attività CP_1 CP_3 indicata nel contratto di assicurazione.
- Dichiarare in ogni caso che la Polizza garantisce il solo rischio di committenza inerente i lavori di potatura piante e non vale per i danni da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico
o su aree ad esso equiparate
NEL MERITO
Rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur per l'effetto rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della convenuta
quindi da questa nei confronti della comparente compagnia Controparte_11 Controparte_3
[...]
-Dichiarare che la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva e/o prevalente al Sig. Pt_1
che nell'accaduto ha posto in atto una condotta colpevolmente imprudente che ne ha causato
[...]
l'investimento;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse una qualche responsabilità della suddetta convenuta e
l'applicabilità al caso di specie della invocata Polizza:
- accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare la propria assicurata e/o a Controparte_3 mantenerla indenne dal risarcimento che questa risultasse dover effettivamente corrispondere alla parte attrice, esclusivamente nei limiti della copertura di polizza, rigettando ogni più ampia e diversa domanda eventualmente avanzata dalla convenuta assicurata.
Rigettare altresì l'avanzata domanda di condanna di al rimborso delle spese Controparte_3 tecniche e di lite della propria assicurata perché infondata in fatto e in diritto e comunque in
3 violazione dei termini contrattuali di cui all'art. 28 delle CGA di polizza rigettando ogni domanda e pretesa sul punto da questa avanzata.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre alle spese generali IVA e CAP come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 Il sig. ha convenuto in giudizio la società proprietaria del veicolo Parte_1 Controparte_1 escavatore 55, e la , quale impresa designata ai sensi dell'art.286 del D. Lgs. CP_12 CP_2
209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, quantificati complessivamente in euro €
254.478,96, subiti nel sinistro occorsogli in Roma, in data 31 ottobre 2020 alle ore 17:40 circa.
In particolare, il signor ha dedotto che: Pt_1
-mentre si trovava in Via della Giustiniana all'altezza del civico n. 748 era stato investito da un veicolo escavatore Yanmar Vio 55, il quale, nell'esecuzione di una manovra di retromarcia, non si era avveduto della sua presenza;
- il mezzo si trovava all'interno di un cantiere mobile stradale per l'esecuzione della potatura delle siepi di confine, posizionato sul margine destro di Via della Giustiniana con la parte anteriore rivolta su via Cassia;
-la macchina operatrice, di proprietà della e condotta nell'occasione dal sig. Controparte_1 Pt_2
non essendo per sua natura adibita alla circolazione stradale, non era assicurata per la RCA
[...] ed era sprovvista di targa identificativa;
-sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia di Roma Capitale che, constatata l'assenza di un cantiere ed appreso che l'incidente era avvenuto su pubblica via, aveva contestato al conducente del mezzo, sig. la violazione di cui all'art.114 co. 2 C.d.s. Parte_2 non risultando la macchina operatrice regolarmente immatricolata in quanto priva di targa;
-la responsabilità dell'evento doveva essere ascritta in via totale ed esclusiva al signor Pt_2
per non aver prestato la dovuta attenzione nell'esecuzione della manovra di retromarcia e per
[...] non essersi avveduto della presenza del sig. nella parte retrostante del mezzo in azione;
Pt_1
-in conseguenza del sinistro il signor aveva riportato lesioni personali che ne avevano reso Pt_1 necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma, ove gli era stato diagnosticato “shock emorragico in politrauma e in specie una frattura instabile del bacino e una lesione uretrale quale conseguenza dell'investimento” con conseguente ricovero dal 31 ottobre 2020 fino al 15 dicembre 2020, cui erano seguiti successivi ricoveri presso altre strutture ospedaliere;
-in esito all'iter clinico e medico il signor era stato sottoposto a visita medico legale presso un Pt_1 proprio consulente di fiducia, Dott. che aveva accertato “quale diretta e causale Persona_1
4 conseguenza dell'infortunio del 31.10.20, una frattura scomposta bifocale della branca ileo ischio pubica di destra, frattura scomposta plurifocale della branca ileo ischio pubica di sinistra che giunge sino all'acetabolo, frattura scomposta, pluriframmentaria, dall'ala sacrale di sinistra e pluriframmentaria del processo trasverso di L5 a sinistra, frattura pluriframmentaria, scomposta, del femore destro che interessa il piccolo trocantere ed il III prossimale diafisario, lesione uretrale completa”, con conseguente riconoscimento di un grado di IP pari al 40%, 45 giorni di ITT, 60 giorni di ITP al 75%, 90 giorni di ITP al 50%;
- a seguito del sinistro il conducente del mezzo, signor era stato sottoposto a Parte_2 procedimento penale per la fattispecie di cui all'art. 590 bis c.p. (R.G. 43174/2020) attualmente ancora pendente;
- il danneggiato aveva inviato richiesta di risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa , CP_2 quale designata per la Regione Lazio dal Fondo di Garanzia, con missiva del 12 ottobre 2022 e, successivamente, in data 15 febbraio 2023 aveva inoltrato un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita a cui la convenuta non aveva aderito.
1.2 La ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per carenza di CP_2 legittimazione passiva, non essendo, nel caso in esame, applicabile l'art. 283 lett. b) D. Lgs. 209/05, trattandosi di macchina operatrice non soggetta all'obbligo di assicurazione. Ha dedotto la totale responsabilità del signor , per essersi introdotto, in assenza di autorizzazione, all'interno di Pt_1 un'area di cantiere interdetta ai non addetti ai lavori e per essersi incautamente posizionato dietro alla macchina operatrice attiva. Ha infine contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice.
1.3 La ha chiesto il rigetto della domanda attorea, affermando la responsabilità Controparte_1 esclusiva del sig. per essersi introdotto imprudentemente all'interno di un'area di cantiere Pt_1 regolarmente segnalata e delimitata. Ha poi contestato la quantificazione dei danni per come operata nel libello introduttivo. Ha comunque chiesto di chiamare in causa la ai Controparte_3 fini della manleva in virtù della polizza n. 275050000916884 posta a copertura, tra l'altro, dei rischi connessi all'attività di potatura delle piante.
1.4 Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la in qualità di terza Controparte_3 chiamata adducendo l'inoperatività della garanzia, in quanto l'evento non era rientrante tra i rischi coperti, avendo la polizza ad oggetto la sola copertura dei danni prodotti da lavori di potatura piante e non dei danni da circolazione di veicoli. Ha affermato la responsabilità esclusiva in capo al signor
, che incautamente stazionava nella parte retrostante del mezzo in area di cantiere ed ha Pt_1 contestato la quantificazione dei danni subiti.
1.5 La causa, istruita con prove orali ed espletamento di CTU medico-legale, è stata quindi trattenuta in decisione.
5
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
2.1 Il fatto storico dedotto dall'attore è risultato provato dall'istruttoria di causa.
L'evento è stato, infatti, rilevato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, che ha identificato le parti coinvolte, raccolto le loro dichiarazioni e riportato i dettagli del luogo del sinistro.
In particolare, il sig. sentito dai verbalizzanti, ha riferito che “al termine di un lavoro Parte_2 di sfalcio e pulitura di una siepe di un muro di recinzione di una villa sita in Via della Giustiniana n.
748...iniziavo ad effettuare una manovra di retromarcia con l'escavatore... con l'intenzione di entrare nella villa stessa e lasciare il veicolo lì…appena iniziata la manovra ed aver percorso meno di un metro sentivo un urto…mi fermavo immediatamente… scendevo dal veicolo e vedevo dietro il veicolo una persona a terra”.
Sul luogo del sinistro era altresì presente il figlio del conducente del mezzo, sig. Controparte_5 che, sentito dai verbalizzanti, ha riferito che “alle ore 17:40 mi trovavo a piedi a via della Giustiniana
n. 748 dove, insieme a mio padre, eravamo impegnati in uno sgombero di un cantiere per lavori di taglio siepi. Io mi trovavo di fronte al cancello del suddetto civico, spalle rivolte alla strada…mio padre si trovava alla guida del mezzo d'opera e stava effettuando la retromarcia per rientrare all'interno del civico… ad un certo punto vedo uscire dal cancello del civico 748 il sig. , che Pt_1 conoscevo di vista…improvvisamente sentivo urlare e vedevo il sig. steso a terra… avvertivo Pt_1 immediatamente mio padre di fermare il mezzo”.
Il danneggiato non è stato ascoltato dai verbalizzati in quanto trasportato d'urgenza a mezzo ambulanza presso il P.S. dell'ospedale Sant'Andrea a causa delle gravi lesioni riportate.
Nel corso della prova orale sono stati sentiti i signori , quale soggetto danneggiato, oltre Parte_1
a CP_13
In sede di interrogatorio formale il sig. ha dichiarato: “Stavo uscendo dal cancello Parte_1 dell'abitazione di un mio amico, e mi sono visto un trattore addosso. Ho perso i sensi e non ricordo più nulla. Ero uscito un attimo per curiosità per vedere i lavori. Non so dire quanto tempo sia passato da quando sono uscito dal cancello a quando sono stato investito. Uscito dal cancello, sul lato di destra, non ho visto coni o altre segnalazioni. Nulla ricordo quanto al lato di sinistra. Null'altro ricordo in ordine ai capitoli che mi vengono letti. Non ricordo che i lavori fossero segnalati.”
Il sig. amico dell'attore e committente dei lavori svolti dalla , ha dichiarato Testimone_1 CP_1 che “vi erano coni, cartelli di lavori in corso e segnalazioni di divieto di sorpasso e limite di velocità, oltre alla presenza di una macchina operatrice. C'erano anche delle persone che segnalavano alle auto la presenza del cantiere. I lavori erano cominciati la mattina del 31.10.2020. Quel giorno il sig.
, amico di famiglia, in tarda mattinata era venuto da me per una visita di cortesia. Cap. 4: Pt_1 confermo che, verso le 17.40, quasi ultimati i lavori, i segnali vennero rimossi, e vennero lasciati
6 solo i coni posti lateralmente all'escavatore. Cap. 5: Non ho assistito al momento in cui il sig. Pt_1
è stato investito. Io ero all'interno della mia proprietà. Sentendo le urla, sono accorso. Il sig. Pt_1 era per terra, l'escavatore era poco distante, con la parte posteriore vicino al sig. ”. Pt_1
Tali dichiarazioni, unitamente agli elementi rilevati dalle Autorità intervenute in occasione del sinistro, consentono di ritenere provata la dinamica dell'incidente che può essere così ricostruita: il sig. alla guida della macchina operatrice, effettuava una manovra di retromarcia per Parte_2 condurre il mezzo all'interno della villa del sig. e, non avvedendosi della presenza del sig. Tes_1
, appena uscito dal cancello, lo investiva. Parte_1
Venendo alla responsabilità della essa rimane sancita dall'art. 2054 comma 1 c.c., norma CP_9 applicabile a tutti i veicoli senza guida di rotaie, ed essendo ascriviibile al concetto di “veicolo” ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, ivi comprese le macchine operatrici, qual è quella che qui rileva.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2054 co. 1 c.c. “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato
a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento può essere esclusa quando questi abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ovvero anche quando risulti assente una sua reale possibilità di evitare il sinistro, in quanto il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso di specie, non può dirsi che il sinistro sia avvenuto per cause oggettive estranee all'obbligo di diligenza del conducente, tanto più che questi era intento ad effettuare una manovra di retromarcia, che impone di adottare ogni cautela e, quindi, di usare la necessaria prudenza e diligenza al fine di evitare ogni pericolo per l'incolumità di persone e/o mezzi, assicurandosi previamente tanto di segnalare la manovra, quanto di accertarsi che l'area retrostante il veicolo risulti essere libera.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso che “la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non renda percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, al bisogno, alla collaborazione di terzi, che da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti…” (Cass. Sent. N. 8591/2017; Cass. Sent. N. 35824/2013).
7 Pertanto, con la dovuta diligenza richiesta nell'esecuzione di tali manovre e con la dovuta cautela, il conducente avrebbe potuto avvedersi della presenza del pedone evitando il verificarsi del sinistro.
Per tutto quanto considerato è da ritenersi fondata la domanda attorea, dovendosi la responsabilità dell'evento ascriversi in via esclusiva alla condotta di guida del conducente del mezzo della società convenuta, non risultando peraltro la sussistenza nemmeno di una condotta colposa, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., in capo al sig. . Pt_1
Ne consegue la responsabilità della ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c. CP_9
2.2 Tanto premesso, occorre interrogarsi sulla fondatezza della domanda nei confronti della CP_2
quale impresa designata dal FGVS.
[...]
Al riguardo, è noto che il FGVS risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il veicolo non risulti coperto da assicurazione
(cfr. art. 283 D. Lgs n. 209/2005).
La soluzione della questione presuppone quindi la verifica della sussistenza dell'obbligo assicurativo in base alle disposizioni che regolano l'RCA.
Al riguardo, il sinistro è stato cagionato dal veicolo escavatore Yanmar Vio 55, da ascriversi alla categoria delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del D. Lgs 285/1992 (Codice della strada), che così reca “Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione”.
Al proposito, tali macchine operatrici, per circolare su strada, sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che rilasciano la carta di circolazione (cfr. art. 114 CdS) e sono, conseguentemente, sottoposte all'obbligo assicurativo ex art. 193 CdS.
Tanto permesso, deve rilevarsi che:
- il sinistro si è verificato nel corso un'attività di potatura di piante, e segnatamente durante la potatura della siepe di confine;
- l'escavatore – non immatricolato e pertanto individuato nel verbale della Polizia Municipale esclusivamente in riferimento al numero di telaio FA2B601762 – aveva in corso l'attività in parola all'interno di quello che deve qualificarsi quale cantiere mobile installato per il taglio della siepe;
- in tal senso le dichiarazioni del teste che ha confermato anche l'esistenza di “coni, Testimone_1 cartelli di lavori in corso e segnalazioni di divieto di sorpasso e limite di velocità”, oltre alla presenza di “persone che segnalavano alle auto la presenza del cantiere”;
8 - nello stesso senso le dichiarazioni del teste operaio di , che ha Testimone_2 CP_1 confermato che il cantiere era segnalato con “segnali di lavori in corso, divieto di sorpasso e macchina operatrice in movimento” e che la macchina operatrice era “dotata di luci intermittenti”, e che a terra vi erano “coni catarifrangenti”;
- non può valere a smentire l'esistenza del cantiere il verbale dei vigili, essendo questi intervenuti solo dopo, alle h 19,10, quando ormai, del tutto terminati i lavori, il cantiere era stato rimosso
- sebbene il sinistro sia avvenuto quando i lavori erano stati quasi ultimati, e l'escavatore si accingeva a rientrare all'interno del civico 748 (in un momento in cui, quindi, erano già stati rimossi alcuni dei segnali di cui si è detto, essendo comunque rimasti i coni posti lateralmente all'escavatore), ciò non di meno deve concludersi che il sinistro non si sia verificato sulla “strada pubblica”, bensì su di una porzione ben circoscritta della medesima che, per il tempo occorrente alle lavorazioni, era area di cantiere e come tale non soggetta all'accesso indiscriminato delle persone;
- deve quindi escludersi che un tale utilizzo della macchina escavatrice fosse sottoposto all'obbligo assicurativo RCA, sicché rimane infondata la domanda avanzata nei confronti dell' , quale CP_2 impresa designata dal FGVS.
3. Sulla liquidazione del danno
L'attore ha richiesto in primo luogo il risarcimento del danno da lesioni personali provocate dall'evento lesivo.
In relazione a tali lesioni il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo- ha ritenuto che l'attore ha riportato lesioni causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati: “a) trauma contusivo dell'emitorace destro con frattura composta dell'arco posteriore della VIII, IX, X, XI e XII costa;
b) trauma contusivo del rachide lombare con frattura pluriframmentaria del processo trasverso di L5 a sinistra;
c) trauma del bacino con frattura scomposta bifocale della branca ileo pubica di destra, frattura scomposta della branca ischio punica di destra e di sinistra, frattura scomposta plurifocale della branca ileo pubica di sinistra nonché con sezione completa uretrale;
d) trauma contusivo dell'arto inferiore destro con frattura pluriframmentaria scomposta del femore interessante il piccolo trocantere e il III prossimale diafisario”.
Ha quindi concluso per una valutazione medico legale di giorni 45 di I.T.A., di 60 giorni di I.T.P al
75%, 90 giorni di I.T.P. al 50%, nonché I.P. in termini di danno biologico nella misura del 35% ed ha quantificato le spese mediche documentate per euro 11.844,46, non ritenendo necessarie spese future.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle
9 sue attività dinamico relazionali, occorre farsi applicazione dei criteri di cui alle Tabelle formulate dal Tribunale di Roma.
Pur dandosi, infatti, atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attore (63 anni) può essere così valutato:
-euro 135.314,30 per invalidità permanente (35%);
- euro 17.583,45 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 5.861,25 per inabilità assoluta (130,25 x45 giorni);
-euro 5.861,40 per inabilità temporanea parziale al 75% (97,69x60 giorni);
-euro 5.860,80 per inabilità temporanea parziale al 50% (65,12x90 giorni);
Si ritiene equo liquidare, altresì, al danneggiato una somma a titolo di danno morale corrispondente alla somma di euro 35.000,00, anche alla luce delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del disagio subito dall'attore a seguito dei traumi riportati, dei vari interventi chirurgici, dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure a cui è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Quanto alle spese mediche, l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU ammonta ad €
11.844,46.
Il danno pertanto risarcibile al sig. ammonta complessivamente ad euro 199.742,21. Pt_1
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità,
10 occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidate e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sulla somma complessiva fino alla pubblicazione della presente sentenza;
b) il tasso d'interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e la pronuncia della presente sentenza;
per quanto attiene poi al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla richiesta di manleva assicurativa
ha chiesto di essere manlevata dalla compagnia assicurativa Controparte_14 Controparte_10 con cui ha stipulato la polizza “multirischi” n. 275050000916884 a copertura dei rischi connessi all'attività di cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole.
Difatti, come si può evincere dall'analisi del contratto assicurativo in atti (allegato n. 2 depositato da viene espressamente prevista la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità Controparte_6 civile verso terzi, in cui l'evento in esame non può che rientrare, e ciò in relazione all'attività oggetto di assicurazione, consistente nella “cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi, giardini e aiuole, prati, compresa abbattitura di piante e alberi ad alto fusto, esclusi i lavori su strade aperte al traffico - con esistenza di relativi uffici, rimesse, magazzini e/o depositi presso ubicazione indicata in polizza”.
Ne consegue, quindi, che in virtù di suddetta polizza, la è chiamata alla manleva Controparte_10 nei confronti della convenuta in relazione al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. CP_9
, essendosi il sinistro verificato nel mentre la macchina operatrice, nell'area di cantiere (e quindi Pt_1 non su “strada aperta al traffico”) effettuava una manovra di retromarcia per rientrare all'interno della villa di Via della Giustiniana n. 748, di proprietà del sig. da cui i suddetti lavori CP_13 erano stati commissionati.
L'evento è quindi coperto da garanzia assicurativa, essendo il medesimo avvenuto nel corso dell'attività di potatura di siepi.
Va dunque accolta la richiesta di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice che sarà tenuta a tenere indenne la società per tutte le somme che a vario titolo dovranno Controparte_1 essere corrisposte al sig. Polito.
Quanto alle deduzioni della compagnia, in ordine al mancato rispetto del patto di lite, la società richiama l'art. 28 delle CGA, che tuttavia non si rinviene nelle condizioni di polizza allegate.
11 Cionondimeno, deve precisarsi che (cfr. Cass. Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024): “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che
l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza)”.
Nel caso di specie una eventuale violazione del patto in argomento non potrà incidere né sulle spese di soccombenza né su quelle di chiamata in causa, non risultando alcuna esplicita domanda quanto alle “spese di resistenza”.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definivo dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna la a pagare in favore di , a titolo risarcitorio per i danni Controparte_1 Parte_1 subiti in conseguenza del sinistro, l'importo complessivo di euro 199.742,21 determinato come in motivazione, oltre lucro cessante da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) respinge la domanda proposta da nei confronti della , quale impresa Parte_1 CP_2 designata FGVS;
3) condanna la a manlevare la per tutte le somme dovute Controparte_3 Controparte_1 in ragione dei punti 1, 4 e 7 della presente sentenza, con condanna al pagamento delle somme in parola;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di , che liquida Controparte_1 Parte_1 in euro 14.103,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre ad euro 518,00 a titolo di rimborso spese non imponibili, somma da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
12 5) condanna la a rimborsare alla le spese di lite che si Controparte_3 CP_1 quantificano in misura pari ad euro 14.103,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre spese per la chiamata in causa;
6) condanna a rimborsare alla , quale impresa designata FGVS, le spese di Parte_1 CP_2 lite che si quantificano in misura pari ad euro 14.103,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) pone definitivamente le spese di CTU a carico della con obbligo di manleva a Controparte_1 carico della Controparte_3
Roma, 13.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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