Art. 3.
Per tutti i casi non contemplati dagli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per tutti i casi non contemplati dagli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti dalla data di entrata in vigore della presente legge.