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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3026/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (P. Iva ) con sede in Sarno (SA) via Fraina n. 6, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 dall'Avv. Antonio MELUCCI (C. F. ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._1
– pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. e P. Iva in persona del sindaco pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniele LUCCHETTI (C. F. ), C.F._2 presso il cui studio in Como via Milano n. 40 è elettivamente domiciliato – pec:
Email_2
APPELLATO pagina 1 di 24 Avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così decidere:
- accogliere l'appello – previa sospensiva – con ogni conseguente statuizione di legge;
in subordine, e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, riformare il capo della sentenza relativo alla declaratoria dell'inadempimento della appellante, con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese in primo grado;
- accertare e dichiarare la nullità della CTU per le motivazioni ampiamente rappresentate;
- accertare e dichiarare la nullità della comparsa di costituzione e risposta e nella memoria I termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. del nella parte in cui contenente domande CP_1 riconvenzionali, per l'intervenuta decadenza del , per violazione degli artt. 163 e 164 CP_1
c.p.c., da domande riconvenzionali, per evidente mancanza di causa petendi e petitum nei predetti atti,
e per l'effetto rigettare in quanto inammissibili e nulle le domande riconvenzionali contenute nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria I termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. del CP_1
;
[...]
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa la totale assenza di correttezza e buona fede pre-contrattuale, in sede di redazione del progetto, e extracontrattuale del nella CP_1 gestione della vicenda contrattuale di cui innanzi, in particellare a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto del 6.08.2019 sino alla successiva risoluzione in danno del 20.07.2020 ed alle recenti richieste di risarcimento danno, con l'avvenuta escussione ed incameramento delle polizze assicurative nei confronti della soc. e della soc. Controparte_2 Controparte_3 nonché in sede processuale;
- accertare e dichiarare che la soc. ha integralmente e perfettamente eseguito le Parte_1 prestazioni di cui al predetto contratto di appalto, anche a fronte dell'eccezione di inadempimento da
pagina 2 di 24 costei formulata ai sensi dell'art. 1460 c.c., nonché per la violazione dei rimedi imposti dall'art. 227 del dpr n. 207/2010 da parte del;
CP_1
- accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di risoluzione in danno ai sensi dell'art.108 del
d.lgs. 50/2016 per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto ed in ogni caso con conseguente e successivo ivi compreso la relazione particolareggiata ed il verbale di constatazione e di consistenza;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto Determinazione Area tecnica n.
6.08.2020 peer
l'esecuzione dei lavori asfaltature via Betulle, via Madonna della Lupera ed altri tratti, sistemazione varie con formazione di 2 dossi, con oggetto risoluzione ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, in danno del contratto del 6.08.2020 n., 833/2019 e di tutti gli atti ad esso prodromici e successivi;
- accertare e dichiarare risolto per grave inadempimento della Committente al contratto di cui trattasi ex artt. 1453 e 1454 c.c. per i motivi di cui alla narrativa, in ogni caso per grave errore di progettazione iniziale, nonché per il mancato pagamento delle spettanze dovute alla soc. Parte_1 per la mancata emissione dei SAL, il tutto come da rituale eccezione di inadempimento resa da costei ai sensi dell'art. 1460 c.c., nonché anche per non aver consentito l'esperimento dei rimedi ex art. 227 del dpr 207/2010 da parte del;
CP_1
- accertare e dichiarare ce la soc. ha diritto di conseguire, nei confronti del Parte_3 CP_1 per il menzionato illegittimo comportamento, pre-contrattuale e/o contrattuale, nonché in sede
[...] processuale ex art.96 c.p.c., per evidente responsabilità aggravata, anche a titolo di risarcimento e/o indennizzo, la somma di euro 100.000,00 o la minore e/o maggiore somma da determinarsi anche in via equitativa e per l'effetto condannare essa convenuta all'integrale pagamento che a titolo di risarcimento e/o indennizzo, di siffatte somme, ovvero di quella meglio ritenuta all'esito del giudizio, anche a mezzo equitativo, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme rivalutate annualmente ai sensi della sent. Cass. Civ. Sez. Un. 1712/1985 nonché interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., sulle somme così rivalutate dalla data di notifica del presente atto sino al soddisfo integrale;
- accertare e dichiarare che la Committente non ha diritto a qualsiasi voglia titolo a somme alcune a valere sul predetto contratto, né ad escutere ed incamerare la polizza fideiussoria per l'anticipazione sui pagamenti e la polizza a garanzia definitiva prestata ai sensi dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 né a titolo di risarcimento danni e/o indennizzo, né a titolo di lavorazioni non eseguite, né tantomeno per maggiori costi che la committente sarà chiamata a sostenere in quanto derivanti da sua esclusiva colpa e/o negligenza;
pagina 3 di 24 - accertare e dichiarare conseguentemente che la committente ha diritto a trattenere somme alcune nei confronti dell'assicuratore soc. a titolo di polizza fideiussoria n. 1530403 Controparte_2 per l'anticipazione sui pagamenti, e della soc. a titolo di garanzia definitiva Controparte_3
n. 40011591006484 prestata ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e per l'effetto condannare il
all'immediata restituzione, e pertanto ordinare l'immediata restituzione, ai rispettivi CP_1 fideiussori delle somme escusse e già percepite rispettivamente di euro 11.728,16 nei confronti dell'assicuratrice soc. a titolo di polizza fideiussoria n. 15300403 per Controparte_2
l'anticipazione sui pagamenti e di euro 6.169,32 nei confronti dell'assicuratrice soc.
[...]
a titolo di garanzia definitiva n. 40011591006484; Controparte_3
- accertare e dichiarare che la soc. ha diritto di conseguire nei confronti del Parte_1 CP_1 le seguenti somme a titolo di:
[...] pagamento delle prestazioni e lavorazioni rese, come da residuo ancora da corrispondere per euro
41.593,09 oltre Iva, il tutto come meglio specificati o delle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, ovvero da determinarsi in corso di causa anche equitativamente;
danno emergente:
euro 6.200,00 di cuio alla transazione del 25.09.2020 in cui la soc. si è obbligata a Parte_1 restituire alla soc. a titolo di rivalsa o risarcimento per aver quest'ultima Controparte_3 versato al a seguito dell'avvenuta escussione della polizza definitiva fideiussoria e CP_1 relative spese;
euro 11.728,16 di cui alla somma da restituire alla soc. a titolo di rivalsa o Controparte_2 risarcimento per aver quest'ultima versato al l'importo della polizza fideiussoria di CP_1 cui all'anticipazione dei pagamenti;
euro 2.098,10 di cui alle spese e oneri per adeguamento emergenza covid-2019;
euro 960,79 di cui alle spese per contratto di appalto;
euro 40,00 costo per la stipula della cauzione provvisoria, come quantificato nel contratto;
euro 250,00 costo per la stipula della cauzione sull'anticipo, come quantificato nel contratto;
euro 1.1150,00 di cui al premio annuo di euro 115,00 della cauzione definitiva presente nell'odierna gara, come quantificato nel contratto e fino all'autorizzazione dello svincolo da parte del CP_1 presumibilmente di dieci anni come da garanzia sui vizi dell'appalto;
[...]
pagina 4 di 24 euro 5.000,00 quale costo maggiore che la soc. dovrà sostenere d'ora in poi per la stipula Parte_1 delle future polizze in ragione dell'escussione dell'odierna polizza ed il malus acquisito nei report assicurativi;
euro3.000,00 quale corrispettivo per la locazione della sede operativa, come quantificato nel contratto di locazione, ovvero per le spese di trasferta;
euro 15.000,00 quale costo, oneri e corrispettivi a fronte dei contratti di lavoro per il personale specificatamente assunto per l'odierno appalto come quantificato nel contratto di lavoro;
il tutto come meglio specificato o delle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, ovvero da determinarsi in corso di causa anche equitativamente;
lucro cessante
euro 12.417,54 quale mancato stile del 10% dell'importo contrattuale da determinarsi in corso di causa anche equitativamente;
euro 6.208,77 quale mancata acquisizione della certificazione di regolare esecuzione per accrescimento dell'attestazione SOA pari al 5% dell'importo contrattuale;
euro 5.000,00 quale mancato ammortamento mezzi;
il tutto come meglio specificato o delle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa., ovvero da determinarsi in corso di causa anche equitativamente;
per l'effetto condannare essa convenuta all'integrale pagamento di siffatte somme, ovvero di quelle meglio ritenute all'esito del giudizio anche a mezzo equitativo, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme rivalutate annualmente ai sensi della sent. Cass.
Sez. Un. 1712/1985 nonché interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sulle somme così liquidate dalla data della notifica del presente atto e sino al soddisfo integrale;
condannare la appellata all'integrale refusione delle spese, diritti e compensi professionali ex dm
5572014 per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore antistatario, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo al da CP_1 determinarsi anche in via equitativa il tutto oltre IVA e CPA ed oneri come per legge.
per , appellato CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta così decidere: in via preliminare
pagina 5 di 24 - respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per carenza dei presupposti di legge e per le ragioni esposte nella presente comparsa;
nel merito in via principale
- respingere l'appello proposto da e ogni domanda da questa proposta anche in via Parte_1 istruttoria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del tribunale di Varese n. 837/2024; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio;
nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di non accogliere le domande sopra formulate n via preliminare e principale e si chiede conformemente a quanto richiesto nel giudizio di primo grado: nel merito
- accertare e dichiarare la carenza di correttezza e buona fede pre-contrattuale e contrattuale di
e conseguentemente condannare al pagamento in favore del Parte_1 Parte_1 CP_1 di tutti i danni patiti dal nella misura di euro 55.317,03 o nella diversa misura che CP_1 verrà accertata in corso di causa oltre interesse e rivalutazione;
- accertare e dichiarare legittima la risoluzione del contratto di appalto assunta dal CP_1 per grave inadempimento di e l'escussione delle polizze assicurative e conseguentemente Parte_1 condannare al pagamento in favore del di tutti i danni derivanti dagli Parte_1 CP_1 inadempimenti e negli oneri di riappalto nella misura di euro 55.317,03 o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione;
in via istruttoria si ripropongono le istanze istruttorie di ammissione di prova dichiarativa articolate nell'atto di appello.
Con vittoria dispese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 837/2024 pubblicata in data 13.09.2024, il Tribunale Ordinario di Varese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva:
- rigetta le domande formulate dall'attrice;
- dichiara la legittimità della risoluzione del contratto di appalto operata dal in CP_1 danno di di cui alla determinazione del 20.07.2020; Parte_1
pagina 6 di 24 - condanna l'attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di risarcimento dei danni, CP_1
l'importo di euro 40.123,16 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna l'attrice a rifondere il delle spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 CP_1 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Varese il Parte_1
Controparte_1
Esponeva che in esito a gara indetta dal erano affidati alla società attrice CP_1 Pt_1 lavori di
[...] varie con formazione di n. 2 dossi>>; l'appalto era conferito a misura e suddiviso in due macro- lavorazioni e segnatamente, <> e <> .
In data 6.08.2019 il Comune e la società attrice stipulavano il contratto e in data 1.10.2019 aveva luogo la consegna dei lavori.
Tanto premesso deduceva che sin dal principio era emersa la criticità delle condizioni delle strade e l'inadeguatezza del progetto. Inoltre, l'allungamento dei tempi veniva causato anche dalle avverse condizioni climatiche nel periodo ottobre-dicembre 2019, sicché, con ordine di servizio del 10.12.2019, la Stazione appaltante in ragione delle avversità climatiche sospendeva i lavori a far data dal
13.12.2019, fissandone la ripresa al 16.03.2020, poi posticipata all'11.05.2020 a causa dell'avvento della pandemia.
In data 10.05.2020 la società appaltatrice comunicava l'impossibilità di riprendere le lavorazioni a causa della indisponibilità dei risultati dei tamponi dei propri dipendenti, richiedendo l'adeguamento del P.O.S. e la comunicazione delle linee giuda per la sicurezza aggiornate;
chiedeva inoltre il riconoscimento di maggiori oneri e costi e l'adeguamento dei prezzi, nonché la proroga del termine di ultimazione dei lavori e la riduzione dei termini di pagamento.
In data 12.05.2020 il rigettava le richieste fissando al 18.05.2020 la ripresa dei CP_1 lavori.
Con comunicazione del 17.05.2020 la società appaltatrice formulava eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. contestando la mancata emissione dei SAL ogni euro 30.000,00 di lavorazioni con pagina 7 di 24 conseguente mancata contabilizzazione e pagamento del credito maturato. Con verbale di ispezione del
20.05.2020 il , in assenza di contraddittorio con la appaltatrice, effettuava la CP_1 misurazione e la valutazione di parte delle opere.
In data 4.06.2020 il trasmetteva la relazione particolareggiata predisposta dal RUP e la CP_1 contestazione degli addebiti ex art. 108 comma 3 del d.lgs. n. 50/23016. Con note del 18.06.2020 presentava le proprie controsservazioni reiterando la propria eccezione di inadempimento Parte_1 per mancata emissione dei SAL ed effettuazione dei pagamenti avendo la società effettuato lavori per euro 95.857,90 oltre iva. Con determinazione area tecnica n. 31 del 20.07.2020 il CP_1 risolveva il contratto in danno dell'appaltatrice ed escuteva le due polizze assicurativa emesse sull'anticipi ricevuto e quale garanzia sui lavori, disponendo lo scorrimento della graduatoria. In data
29.05.2020 il Comune riscuoteva la somma di euro 6.169,32 di cui alla polizza rilasciata da
[...]
e euro 11.728,16 di cui alla polizza rilasciata da Controparte_3 Controparte_2
Tanto premesso lamentava l'insussistenza dei gravi inadempimenti contestati e la pretestuosità e l'illegittimità della risoluzione del contratto trattandosi di lavorazioni non previste dal progetto di gara.
Quanto alle lavorazioni <> assumeva che i vizi avevano interessato solo il 3,733% delle lavorazioni e, causati da soggetti terzi, erano comunque rimediabili in sede di consegna e collaudo. In ordine agli interventi di <> trattavasi di estensione metrica notevolmente superiore al progetto con incidenza sui tempi. Quanto alla durata dei lavori rilevava che avevano inciso le condizioni meteo e le temperature climatiche avverse. I rilievi metrici erano stati effettuati in assenza di contraddittorio. Quanto al nolo assumeva che si trattava di nolo a freddo per cui non sussisteva obbligo di comunicazione, quanto al pagamento dei dipendenti assumeva che le somme erano state saldate e in ogni caso, essendovi previsto il rimedio del pagamento diretto, non rilevava un caso di risoluzione del contratto.
Assumeva inoltre il mancato rispetto di quanto previsto dal procedimento di risoluzione di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 in ordine alla contestazione del ritardo.
Eccepiva ex art. 1460 c.c. che la stazione appaltante era risultata inadempiente già prima dell'avvio del procedimento di risoluzione in danno al riguardo assumendo che non erano stati pagati lavori per euro
41.593,08 oltre iva, risultando pagati solo l'importo di euro 20.356,62 di cui alla fattura n. 20 del
15.10.2019 e l'importo di euro 36.300,00 di cui alla fattura n. 24 del 17.12.2019. Adduceva inoltre il ritardato invio del P.O.S. e delle linee guida aggiornate. Inoltre per erronea valutazione progettuale iniziale non essendo state individuate tutte le lavorazioni necessarie in termini di sottovalutazione e di pagina 8 di 24 estensione non era stata curata la corretta manutenzione periodica del manto stradale risultato in cattivo stato di conservazione. Infine deduceva che dall'inadempimento della stazione appaltante erano derivati in capo all'appaltatrice ingenti danni.
- Si costituiva in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto da parte attrice. CP_1
In particolare deduceva che il comportamento dilatorio dell'impresa appaltatrice si era manifestato sin dalla fase precedente l'inizio dei lavori atteso che fu necessario intimare diffida ad adempiere per la presa in consegna dei lavori. Inoltre nessuna riserva o contestazione del progetto fu sollevata dall'appaltatrice nonostante la sottoscrizione del contratto e la presa in consegna dell'opera in esito a sopralluogo, trattandosi di circostanze immediatamente percepibili e di lavori di carattere routinario. In particolare, rilevava che con la sottoscrizione del verbale di consegna del 1.10.2019 la appaltatrice aveva accettato tutte le indicazioni progettuali tra cui anche quelle relative alla corretta ultimazione dei lavori entro 21 giorni e dunque entro il 22.10.2019.
Inoltre, già con comunicazione del 4.10.2019 la stazione appaltante aveva contestato il ritardato inizio dei lavori, solo in data 9.9.2019 essendo stata richiesta dall'impresa l'ordinanza di chiusura strade. In data 17.10.2019 era liquidata all'impresa la fattura di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad euro 20.356,62. I lavori, tuttavia, risultavano sin dal principio improvvisati ed approssimativi e Contr in data 4.11.2019 il contestava alla appaltatrice i gravi vizi e difetti riscontrati chiedendo un sopralluogo congiunto.
In data 30.11.2019 il Comune contestava il ritardo nelle lavorazioni e la non conformità dei lavori eseguiti emettendo ordine di servizio.
In data 13.12.2019 permanendo la situazione era effettuato sopralluogo congiunto nel corso del quale erano individuate le lavorazioni completate – relative a via Bedorè, via al Carmine, via Europa, via
Milesi e parte di via Croci – riscontrando i tratti ancora non oggetto di lavorazione o quelli in cui le lavorazioni si presentavano incomplete o viziate.
Era poi concordata una sospensione dei lavori per avverse condizioni climatiche dal 13.12.2019 al
16.03.2020.
Era riconosciuto un primo SAL in considerazione delle sole lavorazioni concluse ed il verbale era sottoscritto da tutte le parti senza apposizione di riserva da parte della società appaltatrice. Con comunicazione del 12.05.2020 il Comune di indicava prontamente le linee guida per la CP_1 sicurezza precisando che non sarebbero state concesse ulteriori proroghe del termine di durata dei pagina 9 di 24 lavori e dava atto che non risultavano SAL o pagamenti in sospeso concedendo un ulteriore termine per la ripresa dei lavori al 18.05.2020.
A seguito dell'eccezione di inadempimento della appaltatrice in data 21.05.2020 era eseguito sopralluogo congiunto con misurazione delle opere eseguite e di quelle non eseguite ed inoltre era fissato un termine per la ripresa dei lavori.
Tuttavia, alla data del 27.05.2020 i lavori non venivano ripresi e il Comune di procedeva alla CP_1 contestazione degli addebiti e provvedeva alla risoluzione del contratto in danno della appaltatrice non essendo state portate a termine le lavorazioni nonostante le ripetute proroghe del termine di fine lavori, essendo peraltro presenti gravi vizi nelle opere eseguite.
Con la successiva memoria ex art. 183 il , richiamate le difese articolate con l'atto di CP_1 costituzione, depositato nei termini di rito, in esito agli approfondimenti eseguiti, quantificava i danni conseguentemente derivati nella somma di euro 55.317,03 come da relazione dell'ufficio tecnico del
9.03.2022.
Parte attrice con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. contestava la tardività della domanda riconvenzionalmente proposta solo con la memoria ex art. 183 c.p.c.
Nel corso del giudizio era disposta ed eseguita CTU in esito alla quale la causa era posta in decisione e decisa con l'impugnata sentenza con la quale l'organo giudicante di primo grado respingeva la domanda di parte attrice che condannava al risarcimento dei danni conseguentemente derivati al previo accertamento della legittimità della risoluzione del contratto intimata dalla CP_1 stazione appaltante ex art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.
***
A fondamento della decisione l'organo giudicante di primo grado, ritenuta l'ammissibilità della domanda risarcitoria riconvenzionalmente formulata dal convenuto attesa la CP_1 tempestiva costituzione e la chiara esplicazione della causa petendi e del petitum nell'atto di costituzione, sulla base delle conclusioni peritali in ordine alla sussistenza dei vizi eccepiti dall'ente comunale in relazione alle opere di contratto non correttamente eseguite – e ciò sulla base di quanto accertato dal CTU in ordine alle opere di asfaltatura eseguite nelle vie pubbliche comunali oggetto di verifica con precipua individuazione e descrizione dei vizi e computo dei costi necessari per l'eliminazione del vizi e dei difetti accertati – e del protratto ed ingiustificato ritardo nella esecuzione delle opere – pari, considerati i periodi di sospensione dei lavori per avverse condizioni climatiche per complessivi 35 giorni di pioggia, a 78 giorni di ritardo e dunque ben oltre il triplo del periodo di pagina 10 di 24 esecuzione contrattualmente fissato in giorni 21 – riteneva correttamente esercitata la risoluzione del contratto art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, e pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto a far data dal
20.07.2022, data della determinazione al riguardo assunta dal , condannava la CP_1 società appaltatrice alla corresponsione in favore della stazione appaltante del complessivo importo di euro 40.123,16 determinato sulla base dei costi necessari per l'eliminazione dei predetti vizi e difetti, tenuto conto dell'aumento medio dei prezzi dei materiali pari al 30%. Le spese erano regolate secondo soccombenza e le spese di CTU erano definitivamente posta a carico della pate attrice soccombente.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello contestava integralmente il contenuto della CTU disposta dal tribunale nel primo grado di giudizio, assumendo che il CTU abbia fondato le operazioni e le valutazioni peritali su elementi unilateralmente forniti dalla stazione appaltante, omettendone il riscontro oggettivo ed il relativo vaglio critico e ne eccepiva pertanto preliminarmente la nullità.
Con il secondo motivo di appello, lamentava il mancato accoglimento dell'eccezione di tardività e nullità della domanda riconvenzionale articolata dal , assumendo al riguardo – con CP_1 ciò riproponendo gli argomenti difensivi già articolati nel primo grado di giudizio – che la richiesta risarcitoria non risultava formulata con l'atto di costituzione, e pertanto la domanda riconvenzionale difettata del petitum e della causa petendi.
Con il terzo motivo di appello lamentava la non corretta esecuzione delle obbligazioni tra le parti, ed una serie di violazioni correlate alla mancata buona fede contrattuale. Rivolgendo ulteriori censure alle risultanze della CTU, lamentando che la tempistica delle lavorazioni sarebbe stata oggetto di interventi comunali che avrebbero allungato le tempistiche.
Con il quarto motivo di appello lamentava la violazione del giusto procedimento in relazione alla disposta risoluzione con violazione dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, lamentando la carenza di istruttoria la riguardo.
- Si costituiva in giudizio il , contestando integralmente l'atto di appello del quale CP_1 chiedeva il rigetto.
All'udienza del 5.06.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio dell'11.06.2025.
pagina 11 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che correttamente l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto validamente e ritualmente radicata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, il discrimine tra l'ambito della giurisdizione amministrativa e l'ambito della giurisdizione ordinaria è segnato dalla stipula del contratto di appalto, e ciò in quanto la fase esplicativa del rapporto contrattuale, successiva alla aggiudicazione, la quale resta devoluta alla giurisdizione amministrativa in ragione dell'esercizio nella potestà amministrativa, attenendo alla fase esecutiva del contratto ormai concluso dopo l'individuazione del contrante privato, ed agendo le parti in modo paritario non essendovi esplicazione di potestà di , resta devoluta all'autorità Per_1 giudiziaria ordinaria.
Al riguardo vale richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle relative alla fase esecutiva del rapporto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto attinenti al rapporto contrattuale di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili nei termini dei diritti soggettivi (Cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. 31.01.2017 n. 2482). Tra dette controversie vanno annoverate di certo quelle aventi ad oggetto, come quella in esame, la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dalla pubblica amministrazione quale stazione appaltante a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'appaltatore, atteso che le stesse attengono alla fase esecutiva del rapporto implicando la valutazione di atti aventi come effetto tipico lo scioglimento del contrato e quindi incidenti sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto, il cui accertamento spetta al giudice ordinario mediante verifica della legittimità dell'atto risolutivo e della eventuale valutazione delle clausole contrattuali e ciò indipendentemente dalla veste formalmente pubblicistica rivestita dalla stazione appaltante e della relativa “determina” adottata, la quale non ha natura provvedimentale (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
2.05.2017 n-. 10705).
Su tali basi correttamente l'organo giudicante ha ritenuto radicata la giurisdizione del giudice ordinario adito.
***
Tanto premesso, l'appello proposto si configura infondato e va per tanto rigettato nei termini che seguono.
***
pagina 12 di 24 Per ragioni di ordine di priorità logica, appare necessario procedere con l'esame del secondo motivo di appello, con cui parte appellante ripropone l'eccezione di tardività e/o nullità della domanda riconvenzionale articolata dal con cui si chiedeva il risarcimento del danno per la CP_1 mancata esecuzione delle opere e per i vizi presenti nella parte dell'opera eseguita, i cui danni erano quantificati con il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Al riguardo va preliminarmente rilevato che, come correttamente già correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, il si è tempestivamente CP_1 costituito nel primo grado di giudizio nel rispetto del termine per ciò previsto dal codice di rito, mediante tempestivo deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Va pertanto esclusa al riguardo ogni decadenza dalla proponibilità di domande riconvenzionali.
In ordine all'eccezione di nullità della comparsa di costituzione e risposta nella parte in cui è articolata la domanda riconvenzionale, va osservato che dal tenore dell'atto è dato rilevare sia il petitum sia la causa petendi, essendo stati esposti in modo chiaramente apprezzabile gli elementi fattuali su cui si fonda l'inadempimento ascritto dal convenuto a parte attrice, fonte della sottesa CP_1 richiesta risarcitoria, sia le ragioni di diritto sulle quali la richiesta risarcitoria si fonda, evidenziando ampiamente le ragioni a fondamento della declaratoria di legittimità della risoluzione del contratto ex art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 operata dalla stazione appellante a fronte dell'inadempimento della società appaltatrice, nel che si individua la causa petendi a fondamento della domanda risarcitoria, sia il petitum, risultando quantomeno implicitamente articolata la richiesta risarcitoria, successivamente precisata e quantificata in esito agli opportuni e necessari approfondimenti, entro i termini assertivi e propositivi, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. con la quale pertanto la domanda riconvenzionale risulta essere stata semplicemente precisata e integrata con la specificazione della quantificazione del danno a base della richiesta risarcitoria esplicata sin con la domanda iniziale.
Vale inoltre osservare che nei propri scritti difensivi parte attrice ha preso specifica posizione in ordine alla richiesta risarcitoria formulata da parte convenuta in via riconvenzionale.
Del pari come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado deve ritenersi legittimamente precisata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la richiesta risarcitoria, atteso che la maggior somma richiesta da parte convenuta è relativa ai medesimi e soli fatti costitutivi esaustivamente esposti nelle precedenti difese esplicate con il primo atto costitutivo, senza addurre alcun ampliamento del thema decidendum o una diversa qualificazione della domanda articolata in via riconvenzionale con l'atto di costituzione ritualmente e tempestivamente depositato, sicché la pagina 13 di 24 quantificazione della pretesa economica avanzata in via riconvenzionale sin con l'atto di costituzione e risposta, e dunque nei termini propositivi, rientra ampiamente nella facoltà di precisazione della domanda legittimamente esercitabile entro il termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ratione temporis applicabile non trattandosi di domanda nuova.
***
Tanto premesso, nella disanima dei motivi di merito assume preliminare rilievo la disamina del primo motivo di appello – con cui si eccepisca l'invalidità della CTU e se ne confutano i risultati peritali – in relazione al quale occorre rilevare la correttezza delle modalità procedimentali e metodiche seguite dal
CTU nell'espletamento dell'incarico peritale conferitogli, avendo proceduto ad ampia e dettagliata disamina dei fatti e delle opere oggetto di accertamento, procedendo con rigore tecnico alla valutazione delle modalità esecutive delle opere, alla constatazione e valutazione delle opere eseguite con determinazione del relativo valore sulla base delle previsioni contrattuali e alla individuazione delle tecniche esecutive impiegate, dalla cui valutazione ha formulato le conclusioni rassegnate in esito agli accertamenti svolti. Ne consegue che le conclusioni formulate dal CTU in esito agli accertamenti peritali svolti, appaiono, in ragione della approfondita analisi delle problematiche riscontrate e della valutazione delle stesse, pienamente condivisibili in quanto improntate a rigore tecnico e sono frutto di attento studio della documentazione tecnica prodotta, oltre che dell'applicazione di corretti criteri tecnici di valutazione, apparendo le valutazioni conclusive prive di censure.
Del pari appaiono dettagliatamente esaminate e valutate le osservazioni mosse dal CTP di parte attrice, richiamate nelle difese processuali in particolare in ordine alla riconducibilità dei vizi e dei difetti accertati a non corretti interventi esecutivi.
Pertanto, l'attività peritale appare scevra da vizi di tipo formale e risulta improntata a validi e consolidati criteri tecnici di valutazione che ne rendono pienamente attendibili le conclusioni finali.
***
Venendo all'esame del terzo motivo di appello occorre riepilogare le emergenze processuali in ordine alla vicenda contrattuale in esame.
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È dato documentalmente provato e giudizialmente acquisito che i lavori sono stati affidati alla società appaltatrice, odierna attrice ed appellante, con il contratto di appalto in data 6.08.2019 e che le opere affidate consistevano nell'opera di asfaltatura di una serie di strade urbane dell'abitato di e CP_1 segnatamente pagina 14 di 24 varie con formazione di n. 2 dossi>> la cui durata era stata contrattualmente fissata in 21 giorni, a fronte del corrispettivo complessivo di euro 101.783,13 oltre iva al 10%, importo comprensivo degli oneri di sicurezza e delle spese per il personale.
È del pari documentato che la presa in carico ha avuto luogo in data 1.10.2019.
Con ordine di servizio del 10.12.2019 la Stazione appaltante, per le avverse condizioni climatiche, sospendeva i lavori dal 13.12.2019 fissandone la ripresa al 16.03.2020, poi posticipata all'11.05.2020 a causa dell'avvento pandemico.
In data 10.05.2020 la società appaltatrice comunicava l'impossibilità di riprendere le lavorazioni per l'indisponibilità dei risultati dei tamponi delle maestranze, richiedendo l'adeguamento del P.O.S. e la comunicazione delle linee giuda di sicurezza aggiornate, nonché il riconoscimento di maggiori oneri e costi.
In data 12.05.2020 il Comune di fissava al 18.05.2020 la ripresa dei lavori. CP_1
In data 17.05.2020 la società appaltatrice formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. contestando la mancata emissione dei SAL ogni euro 30.000,00 di lavorazioni con conseguente mancata contabilizzazione e pagamento del credito maturato.
Con verbale di ispezione del 20.05.2020 il Comune di procedeva alla misurazione e alla CP_1 valutazione delle opere eseguite.
In data 4.06.2020 il trasmetteva la relazione particolareggiata predisposta dal RUP e CP_1 la contestazione degli addebiti ex art. 108 comma 3 del d.lgs. n. 50/23016.
Con note del 18.06.2020 presentava le proprie controsservazioni reiterando la propria Parte_1 eccezione di inadempimento per mancata emissione dei SAL.
Con determinazione area tecnica n. 31 del 20.07.2020 il risolveva il contratto in CP_1 danno dell'appaltatrice ed escuteva le due polizze fideiussorie.
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In esito agli accertamenti peritali espletati in ordine alle opere svolte, il CTU, dopo aver rilevato che <<i>>, in esito alla verifica dei lavori eseguiti nei diversi tratti stradali oggetto di contratto, ha in dettaglio individuato e descritto i vizi presenti nelle opere eseguite nei diversi tratti stradali oggetto di contratto. In particolare, quanto a via Croci, rilevava che compreso tra la chiesa parrocchiale e l'incrocio con viale Roma, emergono palesi vizi esecutivi relativi alle bitumazioni appena eseguite, in particolare risulta evidente che nonostante l'esecuzione
pagina 15 di 24 del preparatorio taglio trasversale all'asse stradale, veniva omessa la fresatura a “tassello” per la corretta connessione tra il nuovo manto di usura e l'esistente. I chiusini, caditoie e saracinesche dell'acquedotto sono stati interamente ricoperti di asfalto durante la stesura del manto, ed i successivi interventi di “ricerca e ripristino” degli stessi con il tentativo postumo di raccordo delle pendenze per le caditoie determina un risultato carente ed inaccettabile, producendo un piano stradale non uniforme con la presenza di “riparazioni” eseguite in tempi successivi e soggetto inevitabilmente ad invecchiamento precoce. Risulta mel eseguito anche il giunto centrale sull'asse stradale in seguito al doppio passaggio della finitrice nella fase di stesa dal manto in tale tratto stradale. Tutto ciò denota disattenzione ed inottemperanza da parte dell'impresa all'esecuzione di lavorazioni ritenuta di semplice esecuzione>>.
Quanto a via Volta rilevava che problematiche sopra evidenziate con in aggiunta fenomeni di sgranamento superficiale del nuovo manto dovuta probabilmente a carenze esecutive determinate dalla mancanza di attenzione dell'impresa al rispetto dei requisiti indicati al quesito 4) della presente relazione peritale in relazione alla posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso>>.
Quanto a via Marconi rilevava che esecutive riscontrate rispettivamente nelle vie Croci e Volta, in particolare l'inizio ed il termine. Si evidenzia inoltre un marcato sgretolamento superficiale del manto stradale e in ogni caso destinato ad incrementare nel tempo sotto l'azione degli agenti atmosferici tipici della zona>>.
In ordine alle lavorazioni eseguite in via delle Betulle rilevava che realizzata si presenta considerevolmente ammalorata con sgranamento superficiale e parti già staccate, in particolare nella parte iniziale del tratto stradale all'imbocco della salita che conduce alla località “Bedorè”. Si rileva ulteriormente uno spessore ridotto del tappeto d'usura posato e la verosimile mancanze di una adeguata emulsionatura. Il manto stradale come realizzato avrà un ciclo di vita inferiore rispetto allo standard di una pavimentazione realizzata a regola d'arte determinando
l'anticipo del conseguente rifacimento>>.
Per via Giro del Sole e per Via del Leone rilevava che unicamente eseguito delle lavorazioni di “fresatura”, in modo approssimativo e confuso del manto stradale esistente, per poi non completare più le successive lavorazioni di posa del nuovo manto di asfalto. Tale situazione determina una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada con ulteriore aggravio e peggioramento della condizione fisica dello stato di fatto manto stradale,
pagina 16 di 24 producendo pertanto un ulteriore danneggiamento. Tale condizione di pericolo generatasi ha necessariamente imposto all'Amministrazione Comunale successivi interventi di ripristino stradale al fine di ristabilire uno standard di sicurezza sufficiente>>.
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Ne consegue che secondo le condivisibili valutazioni e conclusioni peritali, devono ritenersi accertati e sussistenti i vizi e i difetti di cui alla constatazione della stazione appaltante, consistiti, in relazione ai tratti stradali oggetto delle lavorazioni di contratto, nella mancata fresatura del manto stradale, necessaria per il corretto raccordo tra il nuovo manto e quello preesistente, nel mancato rialzo dei tombini/chiusini durante l'esecuzione dei lavori essendo risultati i predetti completamente ricoperti di asfalto sì da precluderne totalmente la loro funzionalità, con conseguente necessità di interventi di ripristino previa specifica opera di ricerca e rettifica, il che ha determinato un risultato non uniforme e connotato da rappezzi nel manto stradale soggetto conseguentemente a usura precoce. A ciò si aggiunge il constatato e diffuso sgretolamento del manto stradale in conseguenza della non corretta esecuzione delle operazioni di asfaltatura determinanti un risultato non conforme a quello corretto a cui era funzionale la realizzazione dell'opera appaltata. Sulla base delle valutazioni operate dal CTU la non corretta esecuzione delle opere ed in specie dal manto stradale e del mancato livellamento dei chiusini, costituiva fonte di pericolo per gli utenti della strada, incidendo in modo gravemente negativo, sul piano della stessa funzionalità, sul risultato finale dell'opera oggetto di contratto.
Sulla base di tali rilievi e constatazioni il CTU, in esito alle operazioni peritali svolte, ha formulato di giudizio di non accettabilità delle opere eseguite, il che integra grave inadempimento contrattuale da parte della impresa appaltatrice nella esecuzione delle opere non correttamente eseguite ed affette da gravi vizi tali da non renderle idonee alla funzione.
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Non appaiono fondate, in quanto non sorrette da elementi oggettivi di supporto, le doglianze articolate da parte appellante in ordine alla non previsione nel progetto dei lavori di fresatura del manto stradale e del rialzo dei chiusini atteso che, trattasi, come chiarito dal CTU, di operazioni connaturate e direttamente conseguenti alle opere di riasfaltatura, essendo necessario alla stessa funzionalità dell'opera assicurare la funzionalità dei tombini e dei chiusini e procedere conseguentemente nell'opera di riasfaltatura alla rettifica del piano di quota degli stessi. Pertanto, non occorre una espressa previsione e descrizione delle predette lavorazioni, da ritenersi necessariamente comprese nelle opere in quanto necessaria a non comprometterne la funzionalità preesistente.
pagina 17 di 24 Al riguardo il CTU ha rilevato come il difetto delle lavorazioni determina situazioni di pericolo per gli utenti della strada, che denotano ancor più il non corretto svolgimento delle opere affidate.
Su tali basi correttamente l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto accertata la presenza di gravi vizi nella realizzazione delle opere oggetto di contratto per la parte di lavoro svolto.
È dato oggettivamente acquisto al giudizio che l'impresa appaltatrice non ha proceduto alla esecuzione dei lavori di contratto nella via Colmegna e nella via Madonna della Lupera né sono stati realizzati i due dossi oggetto dell'appalto atteso che le predette lavorazioni non compaiono nell'elencazione riportata nell'allegato alle controdeduzioni dell'appaltatrice del 18.06.2020. Parte_1
***
In ordine alla tempistica nella esecuzione delle opere occorre rilevare che, come compiutamente dato atto dal CTU nella ricostruzione della cronologia delle opere, la consegna dei lavori ha avuto luogo in data 1.10.2019 ed i lavori si sono svolti fino alla data del 13.12.2019, per complessivi giorni 72, quando venivano sospesi fino al 26.05.2020, per complessivi giorni 166. Dalla ripresa dei lavori, fissata al 27.05.2020, al 20.07.2020, data di risoluzione del contratto intimata dalla stazione appaltante, i lavori si sono protratti per altri 54 giorni. Conseguentemente la durata dei lavori, detratti il periodo di sospensione per eventi atmosferici e per l'avvento della pandemia, è stato pari a complessivi giorni
126. Considerato il termine di durata contrattuale previsto con il contratto di appalto, pari a giorni 21, e detratti i giorni con condizioni climatiche inadatte alla esecuzione delle opere di asfaltatura, pari a complessivi giorni 48 – e segnatamente di 35 giorni di pioggia nei mesi di ottobre e dicembre, e di giorni 13 nel mese di dicembre – rileva un ritardo nella esecuzione delle opere di complessivi giorni 78, pari ad oltre il triplo del termine contrattuale previsto di giorni 21 per l'esecuzione delle opere.
A fronte della ricostruzione degli eventi appare del tutto infondata, come già ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, l'eccezione sollevata da parte appellante secondo cui il prolungamento dei lavori fu dovuto anche a carenze progettuali sia in termini di lavorazioni indicate sia in termini di estensione dei lavori stessi. Al riguardo occorre rilevare che l'estensione effettiva delle strade oggetto degli interventi contrattuali era elemento di percezione diretta da parte della impresa appaltatrice, la quale era nelle condizioni di riscontrare l'incidenza delle opere da effettuare. Al riguardo vale richiamare l'orientamento secondo cui le carenze progettuali non esonerano l'appaltatore di darvi diretto riscontro quale soggetto dotato delle competenze tecniche ed in grado di verificare la corretta esecuzione dell'opera.
pagina 18 di 24 Nel caso di specie, l'effettiva consistenza delle opere e della estensione delle aree oggetto di interventi di riasfaltature erano direttamente rilevabili a mezzo di sopralluogo, peraltro dichiaratamente svolto da parte dell'impresa appaltatrice prima di effettuare la presa in consegna dei lavori, senza che la stessa abbia al riguardo sollevato eccezioni o rilievi. Vale al riguardo riportare il passo del verbale di consegna dei lavori in cui espressamente si dà atto che
e sono state inoltre verificate le misure progettuali e si è preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire. L'appaltatore, a norma di capitolato speciale, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi e dei tracciamenti eseguiti. Gli intervenuti hanno accertato che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori --- l'appaltatore dichiara di non aver difficoltà e dubbi e di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (ex art. 12 del decreto legislativo 494/95 e successiva modifica) e di accettare col presente atto al formale consegna dei lavori sotto le riserve, di legge senza sollevare riserva ed eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori stabilito in 21
(ventuno) giorni cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 22.10.2019>>.
Ne consegue che la società appaltatrice era pienamente a conoscenza della estensione delle opere oggetto di contratto e della tempistica contrattualmente prevista, reputando, con l'accettazione e la presa in consegna delle opere, la fattibilità delle opere nel termine contrattuale previsto.
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La sottoscrizione senza riserva della consegna dei lavori destituisce di fondamento la doglianza articolata dalla società attrice nella parte in cui ha lamentato il cattivo stato di manutenzione delle strade oggetto di lavori, avendo l'appaltatrice, con la sottoscrizione senza riserva e senza alcuna annotazione, ritenuto idonei i lavori oggetto di appalto rispetto alla effettiva condizione delle strade, né ha provveduto nei momenti esecutivi successivi a sollevare formalmente l'insorgenza della problematica.
Del pari resta destituita di fondamento la doglianza, riproposta anche in sede di appello, con cui la società appaltatrice ha eccepito la ritardata trasmissione delle linee guida per la sicurezza aggiornate in considerazione della emergenza pandemica con conseguente allungamento delle tempistiche contrattuali. Al riguardo vale rilevare come sia documentato che la società appaltatrice abbia inoltrato richiesta in tal senso in data 10.05.2020 in riscontro della quale il Comune di abbia CP_1
pagina 19 di 24 puntualmente provveduto in data 12.05.2020 a trasmettere le predette linee guida aggiornate ed il POS,
e dunque ampiamente prima della data fissata per la ripresa dei lavori al 27.05.2020.
Vale rilevare che i lavori, secondo le previsioni contrattuali, avrebbero dovuto concludersi ben prima dell'avvento degli eventi pandemici atteso che la consegna dei lavori è avvenuta in data 1.10.2019 e i lavori dovevano essere ultimati inderogabilmente in 21 giorni lavorativi. Ne consegue che il lamentato ritardo si era già gravemente manifestato prima dell'avvento pandemico e delle disposte sospensioni per avversità meteo ed incidenza della pandemia.
Al riguardo vale rilevare come il CTU abbia nella ricostruzione delle cedenze esecutive dell'esecuzione dell'opera oggetto di contratto e delle relative lavorazioni rilevato come alla consegna dei lavori (1.10.2019), l'impresa ritardava immotivatamente l'effettivo avvio dei lavori
(non approntava i lavori) non impegnando l'area di cantiere recentemente consegnata dalla stazione appaltante. Tale situazione di inerzia veniva tempestivamente contestata all'impresa con nota del
4.10.2019 prot. n. 2478. Successivamente, come emerge chiaramente dalla semplice disamina critica degli atti ufficiali e formali prodotti dalla stazione appaltante agli atti di causa, rispettivamente nei mesi di ottobre e novembre 2019, si constata oggettivamente un faticoso e lento progredire dei lavori appaltati, anche da punto di vista procedurale tecnico-amministrativo con la richiesta tardiva delle necessarie ordinanze di chiusura delle strade impegnate da lavori appaltati nonché la richiesta, incompleta e carente, di subappalto avanzata dall'impresa molti giorni dopo l'avvio formale del cantiere, considerando altresì che i tempi connessi al rilascio dell'autorizzazione del richiesto subappalto non sono immediati ma caratterizzati da tempi minimi indicati chiaramente nel Capitolato speciale d'Appalto costituente allegato contrattuale e quindi noto all'appaltatore>>.
Su tali basi deve ritenersi ampiamente comprovato che il ritardo nella esecuzione delle opere sia imputabile solo all'inerzia dimostrata già nella fase iniziale nell'esecuzione dei lavori.
I vizi e i difetti accertati ed il cospicuo ed ingiustificato ritardo accumulato dalla impresa appaltatrice nella esecuzione delle opere di contratto, integrano grave inadempimento a carico della società appaltatrice nella esecuzione del contratto di appalto in oggetto. I vizi riscontrati gravi sia in ragione dell'entità degli stessi sia in ragione della tipologia, erano tali da rendere non accettabile l'opera come rilevato dal CTU, che ha anche evidenziato come gli stessi determinavano pericolo per la stessa sicurezza degli utenti della strada. A ciò si aggiunge il fattore dei costi necessari per le necessarie rettifiche, compiutamente quantificati dal CTU in esito agli accertamenti peritali svolti.
pagina 20 di 24 Quanto al ritardo, pari a 78 giorni oltre il termine contrattualmente previsto e dunque pari a più del triplo del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, l'entità dello stesso lo renda assai grave. A ciò si aggiunge il dato fattuale che i lavori in oggetto hanno riguardato un numero consistente di strade dell'abitato comunale in oggetto il che aggrava l'incidenza negativa sulla fruibilità dei beni pubblici dei ritardi e delle inadempienze contrattuali accertate, a carico della impresa appaltatrice.
***
Sulla base delle conclusioni innanzi articolate, dell'indagine tecnica svolta dal CTU e dell'apparato documentale in atti, vanno escluse le inadempienze contrattuali della stazione appaltante eccepite ex art. 1460 c.c. dalla società appaltatrice.
In ordine all'eccepito mancato pagamento dell'importo di euro 41.593,08 oltre Iva assumono rilievo la conclusioni formulate dal CTU che con riferimento ai lavori eseguiti dalla società appaltatrice ha rilevato che <<le opere eseguite dall'impresa appaltatrice in esecuzione del contratto di appalto oggetto causa ammontano a netti euro 45.698,39; il corrispettivo spettante ad è nullo parte_1 anzi l'amministrazione comunale vanta un credito 9,172,07 netto valore economico e delle penali>>.
Resta pertanto alla radice esclusa ogni forma di inadempimento a carico della stazione appaltante.
Segue il rigetto dei relativi motivi di appello.
***
Venendo all'esame del quarto motivo di appello – avente ad oggetto la legittimità della risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore operata dalla stazione appaltante ex art. 108 del d.lgs. n.
50/2016 con la determina del n. 31 del 20.07.2020 – occorre rilevare che il dettato dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto quando accertino un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'impresa appaltatrice di entità tale da compromettere la buona riuscita dell'opera, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari con indicazione e stima dei lavori eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore, formula altresì la contestazione degli addebiti alla impresa appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie osservazioni e controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che la impresa appaltatrice abbia prodotto alcunché, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
pagina 21 di 24 Nel caso di specie la società appaltatrice ha negato gli inadempimenti contestati dalla stazione appaltante e posti a fondamento della risoluzione del contratto ex art. 108 del d.lgs. n. 50/23016, eccependo ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della stazione appaltante.
Ebbene, dalla documentazione in atti, e segnatamente dalla relazione particolareggiata del RUP datata
1.06.2020 e dalla determinazione dell'area tecnica del 20.07.2020 – atti già richiamati dall'organo giudicante di primo grado e posti a fondamento della decisione – emerge che gli inadempimenti contestati dal e posti a fondamento del rimedio risolutorio consistevano nella CP_1 mancata esecuzione di parte dei lavori, nella presenza di gravi vizi e difetti nella parte dei lavori eseguiti, nel grave ritardo nella esecuzione dell'opera dedotta in contratto nonché nella omessa richiesta del a caldo e nel mancato pagamento di tre dipendenti occupati. Pt_4
Nessun vizio affligge il procedimento di contestazione dei gravi inadempimenti a base della risoluzione del contratto essendo stata fatta corretta applicazione del dettato dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, previa constatazione degli addebiti e concessione del termine di legge di 15 giorni previsto dal richiamato dettato normativo.
Ne consegue la piena legittimità della risoluzione ex art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 operata dal CP_1
, quale pubblica stazione appaltante, in danno della società appaltatrice a fronte del grave
[...] inadempimento contrattuale nei termini innanzi rilevati ed imputabile alla società appaltatrice.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello,
***
Ne consegue che a fronte del grave inadempimento del contratto per la mancata esecuzione di parte delle opere per la presenza di gravi vizi e difetti nella parte di opere eseguite e per il grave ritardo nella esecuzione del contratto di appalto in oggetto, a fronte della risoluzione del contratto ex art. 108 del d.lgs. n. 50/23016 operata dal in danno della società appaltatrice il CP_1 Parte_1
ha legittimamente attivato le polizze fideiussorie rilasciate da CP_1 Controparte_3
e da rispettivamente a garanzia dell'esatto adempimento/risarcimento
[...] Controparte_2 danni e dell'anticipazione sui pagamenti.
***
Venendo alla quantificazione dei danni vano richiamate le conclusioni formulate dal CTU in esito agli accertamenti peritali che possono ritenersi per integralmente richiamate.
Va pertanto confermata l'entità del danno risarcibile alla stazione appaltante nell'importo correttamente computato dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata.
pagina 22 di 24 Pertanto, la società appaltatrice resta condannata al pagamento in favore della stazione appaltante dell'importo di euro 40.123,16 oltre interessi come determinati e con la decorrenza stabilita dall'organo giudicante di primo grado.
***
Segue il rigetto dell'appello proposto.
***
La reiezione dell'appello comporta l'integrale conferma della sentenza appellata.
***
In ragione della integrale reiezione del gravame la spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in
[...] considerazione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00), considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi) in complessivi euro 9.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 837/2024 pubblicata in data 13.09.2024, del CP_1
Tribunale Ordinario di Varese, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 9.500,00 per pagina 23 di 24 compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. Parte_1
13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3026/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (P. Iva ) con sede in Sarno (SA) via Fraina n. 6, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2 dall'Avv. Antonio MELUCCI (C. F. ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._1
– pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. e P. Iva in persona del sindaco pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniele LUCCHETTI (C. F. ), C.F._2 presso il cui studio in Como via Milano n. 40 è elettivamente domiciliato – pec:
Email_2
APPELLATO pagina 1 di 24 Avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così decidere:
- accogliere l'appello – previa sospensiva – con ogni conseguente statuizione di legge;
in subordine, e anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, riformare il capo della sentenza relativo alla declaratoria dell'inadempimento della appellante, con ogni conseguenza di legge;
- in subordine, anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi di appello, riformare il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese in primo grado;
- accertare e dichiarare la nullità della CTU per le motivazioni ampiamente rappresentate;
- accertare e dichiarare la nullità della comparsa di costituzione e risposta e nella memoria I termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. del nella parte in cui contenente domande CP_1 riconvenzionali, per l'intervenuta decadenza del , per violazione degli artt. 163 e 164 CP_1
c.p.c., da domande riconvenzionali, per evidente mancanza di causa petendi e petitum nei predetti atti,
e per l'effetto rigettare in quanto inammissibili e nulle le domande riconvenzionali contenute nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria I termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. del CP_1
;
[...]
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa la totale assenza di correttezza e buona fede pre-contrattuale, in sede di redazione del progetto, e extracontrattuale del nella CP_1 gestione della vicenda contrattuale di cui innanzi, in particellare a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto del 6.08.2019 sino alla successiva risoluzione in danno del 20.07.2020 ed alle recenti richieste di risarcimento danno, con l'avvenuta escussione ed incameramento delle polizze assicurative nei confronti della soc. e della soc. Controparte_2 Controparte_3 nonché in sede processuale;
- accertare e dichiarare che la soc. ha integralmente e perfettamente eseguito le Parte_1 prestazioni di cui al predetto contratto di appalto, anche a fronte dell'eccezione di inadempimento da
pagina 2 di 24 costei formulata ai sensi dell'art. 1460 c.c., nonché per la violazione dei rimedi imposti dall'art. 227 del dpr n. 207/2010 da parte del;
CP_1
- accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di risoluzione in danno ai sensi dell'art.108 del
d.lgs. 50/2016 per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto ed in ogni caso con conseguente e successivo ivi compreso la relazione particolareggiata ed il verbale di constatazione e di consistenza;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto Determinazione Area tecnica n.
6.08.2020 peer
l'esecuzione dei lavori asfaltature via Betulle, via Madonna della Lupera ed altri tratti, sistemazione varie con formazione di 2 dossi, con oggetto risoluzione ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, in danno del contratto del 6.08.2020 n., 833/2019 e di tutti gli atti ad esso prodromici e successivi;
- accertare e dichiarare risolto per grave inadempimento della Committente al contratto di cui trattasi ex artt. 1453 e 1454 c.c. per i motivi di cui alla narrativa, in ogni caso per grave errore di progettazione iniziale, nonché per il mancato pagamento delle spettanze dovute alla soc. Parte_1 per la mancata emissione dei SAL, il tutto come da rituale eccezione di inadempimento resa da costei ai sensi dell'art. 1460 c.c., nonché anche per non aver consentito l'esperimento dei rimedi ex art. 227 del dpr 207/2010 da parte del;
CP_1
- accertare e dichiarare ce la soc. ha diritto di conseguire, nei confronti del Parte_3 CP_1 per il menzionato illegittimo comportamento, pre-contrattuale e/o contrattuale, nonché in sede
[...] processuale ex art.96 c.p.c., per evidente responsabilità aggravata, anche a titolo di risarcimento e/o indennizzo, la somma di euro 100.000,00 o la minore e/o maggiore somma da determinarsi anche in via equitativa e per l'effetto condannare essa convenuta all'integrale pagamento che a titolo di risarcimento e/o indennizzo, di siffatte somme, ovvero di quella meglio ritenuta all'esito del giudizio, anche a mezzo equitativo, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme rivalutate annualmente ai sensi della sent. Cass. Civ. Sez. Un. 1712/1985 nonché interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., sulle somme così rivalutate dalla data di notifica del presente atto sino al soddisfo integrale;
- accertare e dichiarare che la Committente non ha diritto a qualsiasi voglia titolo a somme alcune a valere sul predetto contratto, né ad escutere ed incamerare la polizza fideiussoria per l'anticipazione sui pagamenti e la polizza a garanzia definitiva prestata ai sensi dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 né a titolo di risarcimento danni e/o indennizzo, né a titolo di lavorazioni non eseguite, né tantomeno per maggiori costi che la committente sarà chiamata a sostenere in quanto derivanti da sua esclusiva colpa e/o negligenza;
pagina 3 di 24 - accertare e dichiarare conseguentemente che la committente ha diritto a trattenere somme alcune nei confronti dell'assicuratore soc. a titolo di polizza fideiussoria n. 1530403 Controparte_2 per l'anticipazione sui pagamenti, e della soc. a titolo di garanzia definitiva Controparte_3
n. 40011591006484 prestata ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e per l'effetto condannare il
all'immediata restituzione, e pertanto ordinare l'immediata restituzione, ai rispettivi CP_1 fideiussori delle somme escusse e già percepite rispettivamente di euro 11.728,16 nei confronti dell'assicuratrice soc. a titolo di polizza fideiussoria n. 15300403 per Controparte_2
l'anticipazione sui pagamenti e di euro 6.169,32 nei confronti dell'assicuratrice soc.
[...]
a titolo di garanzia definitiva n. 40011591006484; Controparte_3
- accertare e dichiarare che la soc. ha diritto di conseguire nei confronti del Parte_1 CP_1 le seguenti somme a titolo di:
[...] pagamento delle prestazioni e lavorazioni rese, come da residuo ancora da corrispondere per euro
41.593,09 oltre Iva, il tutto come meglio specificati o delle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, ovvero da determinarsi in corso di causa anche equitativamente;
danno emergente:
euro 6.200,00 di cuio alla transazione del 25.09.2020 in cui la soc. si è obbligata a Parte_1 restituire alla soc. a titolo di rivalsa o risarcimento per aver quest'ultima Controparte_3 versato al a seguito dell'avvenuta escussione della polizza definitiva fideiussoria e CP_1 relative spese;
euro 11.728,16 di cui alla somma da restituire alla soc. a titolo di rivalsa o Controparte_2 risarcimento per aver quest'ultima versato al l'importo della polizza fideiussoria di CP_1 cui all'anticipazione dei pagamenti;
euro 2.098,10 di cui alle spese e oneri per adeguamento emergenza covid-2019;
euro 960,79 di cui alle spese per contratto di appalto;
euro 40,00 costo per la stipula della cauzione provvisoria, come quantificato nel contratto;
euro 250,00 costo per la stipula della cauzione sull'anticipo, come quantificato nel contratto;
euro 1.1150,00 di cui al premio annuo di euro 115,00 della cauzione definitiva presente nell'odierna gara, come quantificato nel contratto e fino all'autorizzazione dello svincolo da parte del CP_1 presumibilmente di dieci anni come da garanzia sui vizi dell'appalto;
[...]
pagina 4 di 24 euro 5.000,00 quale costo maggiore che la soc. dovrà sostenere d'ora in poi per la stipula Parte_1 delle future polizze in ragione dell'escussione dell'odierna polizza ed il malus acquisito nei report assicurativi;
euro3.000,00 quale corrispettivo per la locazione della sede operativa, come quantificato nel contratto di locazione, ovvero per le spese di trasferta;
euro 15.000,00 quale costo, oneri e corrispettivi a fronte dei contratti di lavoro per il personale specificatamente assunto per l'odierno appalto come quantificato nel contratto di lavoro;
il tutto come meglio specificato o delle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, ovvero da determinarsi in corso di causa anche equitativamente;
lucro cessante
euro 12.417,54 quale mancato stile del 10% dell'importo contrattuale da determinarsi in corso di causa anche equitativamente;
euro 6.208,77 quale mancata acquisizione della certificazione di regolare esecuzione per accrescimento dell'attestazione SOA pari al 5% dell'importo contrattuale;
euro 5.000,00 quale mancato ammortamento mezzi;
il tutto come meglio specificato o delle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa., ovvero da determinarsi in corso di causa anche equitativamente;
per l'effetto condannare essa convenuta all'integrale pagamento di siffatte somme, ovvero di quelle meglio ritenute all'esito del giudizio anche a mezzo equitativo, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme rivalutate annualmente ai sensi della sent. Cass.
Sez. Un. 1712/1985 nonché interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sulle somme così liquidate dalla data della notifica del presente atto e sino al soddisfo integrale;
condannare la appellata all'integrale refusione delle spese, diritti e compensi professionali ex dm
5572014 per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore antistatario, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo al da CP_1 determinarsi anche in via equitativa il tutto oltre IVA e CPA ed oneri come per legge.
per , appellato CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta così decidere: in via preliminare
pagina 5 di 24 - respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per carenza dei presupposti di legge e per le ragioni esposte nella presente comparsa;
nel merito in via principale
- respingere l'appello proposto da e ogni domanda da questa proposta anche in via Parte_1 istruttoria in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del tribunale di Varese n. 837/2024; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio;
nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di non accogliere le domande sopra formulate n via preliminare e principale e si chiede conformemente a quanto richiesto nel giudizio di primo grado: nel merito
- accertare e dichiarare la carenza di correttezza e buona fede pre-contrattuale e contrattuale di
e conseguentemente condannare al pagamento in favore del Parte_1 Parte_1 CP_1 di tutti i danni patiti dal nella misura di euro 55.317,03 o nella diversa misura che CP_1 verrà accertata in corso di causa oltre interesse e rivalutazione;
- accertare e dichiarare legittima la risoluzione del contratto di appalto assunta dal CP_1 per grave inadempimento di e l'escussione delle polizze assicurative e conseguentemente Parte_1 condannare al pagamento in favore del di tutti i danni derivanti dagli Parte_1 CP_1 inadempimenti e negli oneri di riappalto nella misura di euro 55.317,03 o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione;
in via istruttoria si ripropongono le istanze istruttorie di ammissione di prova dichiarativa articolate nell'atto di appello.
Con vittoria dispese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 837/2024 pubblicata in data 13.09.2024, il Tribunale Ordinario di Varese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva:
- rigetta le domande formulate dall'attrice;
- dichiara la legittimità della risoluzione del contratto di appalto operata dal in CP_1 danno di di cui alla determinazione del 20.07.2020; Parte_1
pagina 6 di 24 - condanna l'attrice a corrispondere al convenuto, a titolo di risarcimento dei danni, CP_1
l'importo di euro 40.123,16 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna l'attrice a rifondere il delle spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 CP_1 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Varese il Parte_1
Controparte_1
Esponeva che in esito a gara indetta dal erano affidati alla società attrice CP_1 Pt_1 lavori di
[...] varie con formazione di n. 2 dossi>>; l'appalto era conferito a misura e suddiviso in due macro- lavorazioni e segnatamente, <
In data 6.08.2019 il Comune e la società attrice stipulavano il contratto e in data 1.10.2019 aveva luogo la consegna dei lavori.
Tanto premesso deduceva che sin dal principio era emersa la criticità delle condizioni delle strade e l'inadeguatezza del progetto. Inoltre, l'allungamento dei tempi veniva causato anche dalle avverse condizioni climatiche nel periodo ottobre-dicembre 2019, sicché, con ordine di servizio del 10.12.2019, la Stazione appaltante in ragione delle avversità climatiche sospendeva i lavori a far data dal
13.12.2019, fissandone la ripresa al 16.03.2020, poi posticipata all'11.05.2020 a causa dell'avvento della pandemia.
In data 10.05.2020 la società appaltatrice comunicava l'impossibilità di riprendere le lavorazioni a causa della indisponibilità dei risultati dei tamponi dei propri dipendenti, richiedendo l'adeguamento del P.O.S. e la comunicazione delle linee giuda per la sicurezza aggiornate;
chiedeva inoltre il riconoscimento di maggiori oneri e costi e l'adeguamento dei prezzi, nonché la proroga del termine di ultimazione dei lavori e la riduzione dei termini di pagamento.
In data 12.05.2020 il rigettava le richieste fissando al 18.05.2020 la ripresa dei CP_1 lavori.
Con comunicazione del 17.05.2020 la società appaltatrice formulava eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. contestando la mancata emissione dei SAL ogni euro 30.000,00 di lavorazioni con pagina 7 di 24 conseguente mancata contabilizzazione e pagamento del credito maturato. Con verbale di ispezione del
20.05.2020 il , in assenza di contraddittorio con la appaltatrice, effettuava la CP_1 misurazione e la valutazione di parte delle opere.
In data 4.06.2020 il trasmetteva la relazione particolareggiata predisposta dal RUP e la CP_1 contestazione degli addebiti ex art. 108 comma 3 del d.lgs. n. 50/23016. Con note del 18.06.2020 presentava le proprie controsservazioni reiterando la propria eccezione di inadempimento Parte_1 per mancata emissione dei SAL ed effettuazione dei pagamenti avendo la società effettuato lavori per euro 95.857,90 oltre iva. Con determinazione area tecnica n. 31 del 20.07.2020 il CP_1 risolveva il contratto in danno dell'appaltatrice ed escuteva le due polizze assicurativa emesse sull'anticipi ricevuto e quale garanzia sui lavori, disponendo lo scorrimento della graduatoria. In data
29.05.2020 il Comune riscuoteva la somma di euro 6.169,32 di cui alla polizza rilasciata da
[...]
e euro 11.728,16 di cui alla polizza rilasciata da Controparte_3 Controparte_2
Tanto premesso lamentava l'insussistenza dei gravi inadempimenti contestati e la pretestuosità e l'illegittimità della risoluzione del contratto trattandosi di lavorazioni non previste dal progetto di gara.
Quanto alle lavorazioni <
Assumeva inoltre il mancato rispetto di quanto previsto dal procedimento di risoluzione di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 in ordine alla contestazione del ritardo.
Eccepiva ex art. 1460 c.c. che la stazione appaltante era risultata inadempiente già prima dell'avvio del procedimento di risoluzione in danno al riguardo assumendo che non erano stati pagati lavori per euro
41.593,08 oltre iva, risultando pagati solo l'importo di euro 20.356,62 di cui alla fattura n. 20 del
15.10.2019 e l'importo di euro 36.300,00 di cui alla fattura n. 24 del 17.12.2019. Adduceva inoltre il ritardato invio del P.O.S. e delle linee guida aggiornate. Inoltre per erronea valutazione progettuale iniziale non essendo state individuate tutte le lavorazioni necessarie in termini di sottovalutazione e di pagina 8 di 24 estensione non era stata curata la corretta manutenzione periodica del manto stradale risultato in cattivo stato di conservazione. Infine deduceva che dall'inadempimento della stazione appaltante erano derivati in capo all'appaltatrice ingenti danni.
- Si costituiva in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto da parte attrice. CP_1
In particolare deduceva che il comportamento dilatorio dell'impresa appaltatrice si era manifestato sin dalla fase precedente l'inizio dei lavori atteso che fu necessario intimare diffida ad adempiere per la presa in consegna dei lavori. Inoltre nessuna riserva o contestazione del progetto fu sollevata dall'appaltatrice nonostante la sottoscrizione del contratto e la presa in consegna dell'opera in esito a sopralluogo, trattandosi di circostanze immediatamente percepibili e di lavori di carattere routinario. In particolare, rilevava che con la sottoscrizione del verbale di consegna del 1.10.2019 la appaltatrice aveva accettato tutte le indicazioni progettuali tra cui anche quelle relative alla corretta ultimazione dei lavori entro 21 giorni e dunque entro il 22.10.2019.
Inoltre, già con comunicazione del 4.10.2019 la stazione appaltante aveva contestato il ritardato inizio dei lavori, solo in data 9.9.2019 essendo stata richiesta dall'impresa l'ordinanza di chiusura strade. In data 17.10.2019 era liquidata all'impresa la fattura di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad euro 20.356,62. I lavori, tuttavia, risultavano sin dal principio improvvisati ed approssimativi e Contr in data 4.11.2019 il contestava alla appaltatrice i gravi vizi e difetti riscontrati chiedendo un sopralluogo congiunto.
In data 30.11.2019 il Comune contestava il ritardo nelle lavorazioni e la non conformità dei lavori eseguiti emettendo ordine di servizio.
In data 13.12.2019 permanendo la situazione era effettuato sopralluogo congiunto nel corso del quale erano individuate le lavorazioni completate – relative a via Bedorè, via al Carmine, via Europa, via
Milesi e parte di via Croci – riscontrando i tratti ancora non oggetto di lavorazione o quelli in cui le lavorazioni si presentavano incomplete o viziate.
Era poi concordata una sospensione dei lavori per avverse condizioni climatiche dal 13.12.2019 al
16.03.2020.
Era riconosciuto un primo SAL in considerazione delle sole lavorazioni concluse ed il verbale era sottoscritto da tutte le parti senza apposizione di riserva da parte della società appaltatrice. Con comunicazione del 12.05.2020 il Comune di indicava prontamente le linee guida per la CP_1 sicurezza precisando che non sarebbero state concesse ulteriori proroghe del termine di durata dei pagina 9 di 24 lavori e dava atto che non risultavano SAL o pagamenti in sospeso concedendo un ulteriore termine per la ripresa dei lavori al 18.05.2020.
A seguito dell'eccezione di inadempimento della appaltatrice in data 21.05.2020 era eseguito sopralluogo congiunto con misurazione delle opere eseguite e di quelle non eseguite ed inoltre era fissato un termine per la ripresa dei lavori.
Tuttavia, alla data del 27.05.2020 i lavori non venivano ripresi e il Comune di procedeva alla CP_1 contestazione degli addebiti e provvedeva alla risoluzione del contratto in danno della appaltatrice non essendo state portate a termine le lavorazioni nonostante le ripetute proroghe del termine di fine lavori, essendo peraltro presenti gravi vizi nelle opere eseguite.
Con la successiva memoria ex art. 183 il , richiamate le difese articolate con l'atto di CP_1 costituzione, depositato nei termini di rito, in esito agli approfondimenti eseguiti, quantificava i danni conseguentemente derivati nella somma di euro 55.317,03 come da relazione dell'ufficio tecnico del
9.03.2022.
Parte attrice con memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. contestava la tardività della domanda riconvenzionalmente proposta solo con la memoria ex art. 183 c.p.c.
Nel corso del giudizio era disposta ed eseguita CTU in esito alla quale la causa era posta in decisione e decisa con l'impugnata sentenza con la quale l'organo giudicante di primo grado respingeva la domanda di parte attrice che condannava al risarcimento dei danni conseguentemente derivati al previo accertamento della legittimità della risoluzione del contratto intimata dalla CP_1 stazione appaltante ex art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.
***
A fondamento della decisione l'organo giudicante di primo grado, ritenuta l'ammissibilità della domanda risarcitoria riconvenzionalmente formulata dal convenuto attesa la CP_1 tempestiva costituzione e la chiara esplicazione della causa petendi e del petitum nell'atto di costituzione, sulla base delle conclusioni peritali in ordine alla sussistenza dei vizi eccepiti dall'ente comunale in relazione alle opere di contratto non correttamente eseguite – e ciò sulla base di quanto accertato dal CTU in ordine alle opere di asfaltatura eseguite nelle vie pubbliche comunali oggetto di verifica con precipua individuazione e descrizione dei vizi e computo dei costi necessari per l'eliminazione del vizi e dei difetti accertati – e del protratto ed ingiustificato ritardo nella esecuzione delle opere – pari, considerati i periodi di sospensione dei lavori per avverse condizioni climatiche per complessivi 35 giorni di pioggia, a 78 giorni di ritardo e dunque ben oltre il triplo del periodo di pagina 10 di 24 esecuzione contrattualmente fissato in giorni 21 – riteneva correttamente esercitata la risoluzione del contratto art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, e pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto a far data dal
20.07.2022, data della determinazione al riguardo assunta dal , condannava la CP_1 società appaltatrice alla corresponsione in favore della stazione appaltante del complessivo importo di euro 40.123,16 determinato sulla base dei costi necessari per l'eliminazione dei predetti vizi e difetti, tenuto conto dell'aumento medio dei prezzi dei materiali pari al 30%. Le spese erano regolate secondo soccombenza e le spese di CTU erano definitivamente posta a carico della pate attrice soccombente.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello contestava integralmente il contenuto della CTU disposta dal tribunale nel primo grado di giudizio, assumendo che il CTU abbia fondato le operazioni e le valutazioni peritali su elementi unilateralmente forniti dalla stazione appaltante, omettendone il riscontro oggettivo ed il relativo vaglio critico e ne eccepiva pertanto preliminarmente la nullità.
Con il secondo motivo di appello, lamentava il mancato accoglimento dell'eccezione di tardività e nullità della domanda riconvenzionale articolata dal , assumendo al riguardo – con CP_1 ciò riproponendo gli argomenti difensivi già articolati nel primo grado di giudizio – che la richiesta risarcitoria non risultava formulata con l'atto di costituzione, e pertanto la domanda riconvenzionale difettata del petitum e della causa petendi.
Con il terzo motivo di appello lamentava la non corretta esecuzione delle obbligazioni tra le parti, ed una serie di violazioni correlate alla mancata buona fede contrattuale. Rivolgendo ulteriori censure alle risultanze della CTU, lamentando che la tempistica delle lavorazioni sarebbe stata oggetto di interventi comunali che avrebbero allungato le tempistiche.
Con il quarto motivo di appello lamentava la violazione del giusto procedimento in relazione alla disposta risoluzione con violazione dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, lamentando la carenza di istruttoria la riguardo.
- Si costituiva in giudizio il , contestando integralmente l'atto di appello del quale CP_1 chiedeva il rigetto.
All'udienza del 5.06.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio dell'11.06.2025.
pagina 11 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che correttamente l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto validamente e ritualmente radicata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, il discrimine tra l'ambito della giurisdizione amministrativa e l'ambito della giurisdizione ordinaria è segnato dalla stipula del contratto di appalto, e ciò in quanto la fase esplicativa del rapporto contrattuale, successiva alla aggiudicazione, la quale resta devoluta alla giurisdizione amministrativa in ragione dell'esercizio nella potestà amministrativa, attenendo alla fase esecutiva del contratto ormai concluso dopo l'individuazione del contrante privato, ed agendo le parti in modo paritario non essendovi esplicazione di potestà di , resta devoluta all'autorità Per_1 giudiziaria ordinaria.
Al riguardo vale richiamare l'assunto giurisprudenziale secondo cui sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle relative alla fase esecutiva del rapporto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto attinenti al rapporto contrattuale di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili nei termini dei diritti soggettivi (Cfr. Cass. Civ.
Sez. Un. 31.01.2017 n. 2482). Tra dette controversie vanno annoverate di certo quelle aventi ad oggetto, come quella in esame, la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dalla pubblica amministrazione quale stazione appaltante a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'appaltatore, atteso che le stesse attengono alla fase esecutiva del rapporto implicando la valutazione di atti aventi come effetto tipico lo scioglimento del contrato e quindi incidenti sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto, il cui accertamento spetta al giudice ordinario mediante verifica della legittimità dell'atto risolutivo e della eventuale valutazione delle clausole contrattuali e ciò indipendentemente dalla veste formalmente pubblicistica rivestita dalla stazione appaltante e della relativa “determina” adottata, la quale non ha natura provvedimentale (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
2.05.2017 n-. 10705).
Su tali basi correttamente l'organo giudicante ha ritenuto radicata la giurisdizione del giudice ordinario adito.
***
Tanto premesso, l'appello proposto si configura infondato e va per tanto rigettato nei termini che seguono.
***
pagina 12 di 24 Per ragioni di ordine di priorità logica, appare necessario procedere con l'esame del secondo motivo di appello, con cui parte appellante ripropone l'eccezione di tardività e/o nullità della domanda riconvenzionale articolata dal con cui si chiedeva il risarcimento del danno per la CP_1 mancata esecuzione delle opere e per i vizi presenti nella parte dell'opera eseguita, i cui danni erano quantificati con il deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Al riguardo va preliminarmente rilevato che, come correttamente già correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, il si è tempestivamente CP_1 costituito nel primo grado di giudizio nel rispetto del termine per ciò previsto dal codice di rito, mediante tempestivo deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Va pertanto esclusa al riguardo ogni decadenza dalla proponibilità di domande riconvenzionali.
In ordine all'eccezione di nullità della comparsa di costituzione e risposta nella parte in cui è articolata la domanda riconvenzionale, va osservato che dal tenore dell'atto è dato rilevare sia il petitum sia la causa petendi, essendo stati esposti in modo chiaramente apprezzabile gli elementi fattuali su cui si fonda l'inadempimento ascritto dal convenuto a parte attrice, fonte della sottesa CP_1 richiesta risarcitoria, sia le ragioni di diritto sulle quali la richiesta risarcitoria si fonda, evidenziando ampiamente le ragioni a fondamento della declaratoria di legittimità della risoluzione del contratto ex art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 operata dalla stazione appellante a fronte dell'inadempimento della società appaltatrice, nel che si individua la causa petendi a fondamento della domanda risarcitoria, sia il petitum, risultando quantomeno implicitamente articolata la richiesta risarcitoria, successivamente precisata e quantificata in esito agli opportuni e necessari approfondimenti, entro i termini assertivi e propositivi, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. con la quale pertanto la domanda riconvenzionale risulta essere stata semplicemente precisata e integrata con la specificazione della quantificazione del danno a base della richiesta risarcitoria esplicata sin con la domanda iniziale.
Vale inoltre osservare che nei propri scritti difensivi parte attrice ha preso specifica posizione in ordine alla richiesta risarcitoria formulata da parte convenuta in via riconvenzionale.
Del pari come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado deve ritenersi legittimamente precisata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la richiesta risarcitoria, atteso che la maggior somma richiesta da parte convenuta è relativa ai medesimi e soli fatti costitutivi esaustivamente esposti nelle precedenti difese esplicate con il primo atto costitutivo, senza addurre alcun ampliamento del thema decidendum o una diversa qualificazione della domanda articolata in via riconvenzionale con l'atto di costituzione ritualmente e tempestivamente depositato, sicché la pagina 13 di 24 quantificazione della pretesa economica avanzata in via riconvenzionale sin con l'atto di costituzione e risposta, e dunque nei termini propositivi, rientra ampiamente nella facoltà di precisazione della domanda legittimamente esercitabile entro il termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ratione temporis applicabile non trattandosi di domanda nuova.
***
Tanto premesso, nella disanima dei motivi di merito assume preliminare rilievo la disamina del primo motivo di appello – con cui si eccepisca l'invalidità della CTU e se ne confutano i risultati peritali – in relazione al quale occorre rilevare la correttezza delle modalità procedimentali e metodiche seguite dal
CTU nell'espletamento dell'incarico peritale conferitogli, avendo proceduto ad ampia e dettagliata disamina dei fatti e delle opere oggetto di accertamento, procedendo con rigore tecnico alla valutazione delle modalità esecutive delle opere, alla constatazione e valutazione delle opere eseguite con determinazione del relativo valore sulla base delle previsioni contrattuali e alla individuazione delle tecniche esecutive impiegate, dalla cui valutazione ha formulato le conclusioni rassegnate in esito agli accertamenti svolti. Ne consegue che le conclusioni formulate dal CTU in esito agli accertamenti peritali svolti, appaiono, in ragione della approfondita analisi delle problematiche riscontrate e della valutazione delle stesse, pienamente condivisibili in quanto improntate a rigore tecnico e sono frutto di attento studio della documentazione tecnica prodotta, oltre che dell'applicazione di corretti criteri tecnici di valutazione, apparendo le valutazioni conclusive prive di censure.
Del pari appaiono dettagliatamente esaminate e valutate le osservazioni mosse dal CTP di parte attrice, richiamate nelle difese processuali in particolare in ordine alla riconducibilità dei vizi e dei difetti accertati a non corretti interventi esecutivi.
Pertanto, l'attività peritale appare scevra da vizi di tipo formale e risulta improntata a validi e consolidati criteri tecnici di valutazione che ne rendono pienamente attendibili le conclusioni finali.
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Venendo all'esame del terzo motivo di appello occorre riepilogare le emergenze processuali in ordine alla vicenda contrattuale in esame.
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È dato documentalmente provato e giudizialmente acquisito che i lavori sono stati affidati alla società appaltatrice, odierna attrice ed appellante, con il contratto di appalto in data 6.08.2019 e che le opere affidate consistevano nell'opera di asfaltatura di una serie di strade urbane dell'abitato di e CP_1 segnatamente pagina 14 di 24 varie con formazione di n. 2 dossi>> la cui durata era stata contrattualmente fissata in 21 giorni, a fronte del corrispettivo complessivo di euro 101.783,13 oltre iva al 10%, importo comprensivo degli oneri di sicurezza e delle spese per il personale.
È del pari documentato che la presa in carico ha avuto luogo in data 1.10.2019.
Con ordine di servizio del 10.12.2019 la Stazione appaltante, per le avverse condizioni climatiche, sospendeva i lavori dal 13.12.2019 fissandone la ripresa al 16.03.2020, poi posticipata all'11.05.2020 a causa dell'avvento pandemico.
In data 10.05.2020 la società appaltatrice comunicava l'impossibilità di riprendere le lavorazioni per l'indisponibilità dei risultati dei tamponi delle maestranze, richiedendo l'adeguamento del P.O.S. e la comunicazione delle linee giuda di sicurezza aggiornate, nonché il riconoscimento di maggiori oneri e costi.
In data 12.05.2020 il Comune di fissava al 18.05.2020 la ripresa dei lavori. CP_1
In data 17.05.2020 la società appaltatrice formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. contestando la mancata emissione dei SAL ogni euro 30.000,00 di lavorazioni con conseguente mancata contabilizzazione e pagamento del credito maturato.
Con verbale di ispezione del 20.05.2020 il Comune di procedeva alla misurazione e alla CP_1 valutazione delle opere eseguite.
In data 4.06.2020 il trasmetteva la relazione particolareggiata predisposta dal RUP e CP_1 la contestazione degli addebiti ex art. 108 comma 3 del d.lgs. n. 50/23016.
Con note del 18.06.2020 presentava le proprie controsservazioni reiterando la propria Parte_1 eccezione di inadempimento per mancata emissione dei SAL.
Con determinazione area tecnica n. 31 del 20.07.2020 il risolveva il contratto in CP_1 danno dell'appaltatrice ed escuteva le due polizze fideiussorie.
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In esito agli accertamenti peritali espletati in ordine alle opere svolte, il CTU, dopo aver rilevato che <<i>>, in esito alla verifica dei lavori eseguiti nei diversi tratti stradali oggetto di contratto, ha in dettaglio individuato e descritto i vizi presenti nelle opere eseguite nei diversi tratti stradali oggetto di contratto. In particolare, quanto a via Croci, rilevava che compreso tra la chiesa parrocchiale e l'incrocio con viale Roma, emergono palesi vizi esecutivi relativi alle bitumazioni appena eseguite, in particolare risulta evidente che nonostante l'esecuzione
pagina 15 di 24 del preparatorio taglio trasversale all'asse stradale, veniva omessa la fresatura a “tassello” per la corretta connessione tra il nuovo manto di usura e l'esistente. I chiusini, caditoie e saracinesche dell'acquedotto sono stati interamente ricoperti di asfalto durante la stesura del manto, ed i successivi interventi di “ricerca e ripristino” degli stessi con il tentativo postumo di raccordo delle pendenze per le caditoie determina un risultato carente ed inaccettabile, producendo un piano stradale non uniforme con la presenza di “riparazioni” eseguite in tempi successivi e soggetto inevitabilmente ad invecchiamento precoce. Risulta mel eseguito anche il giunto centrale sull'asse stradale in seguito al doppio passaggio della finitrice nella fase di stesa dal manto in tale tratto stradale. Tutto ciò denota disattenzione ed inottemperanza da parte dell'impresa all'esecuzione di lavorazioni ritenuta di semplice esecuzione>>.
Quanto a via Volta rilevava che problematiche sopra evidenziate con in aggiunta fenomeni di sgranamento superficiale del nuovo manto dovuta probabilmente a carenze esecutive determinate dalla mancanza di attenzione dell'impresa al rispetto dei requisiti indicati al quesito 4) della presente relazione peritale in relazione alla posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso>>.
Quanto a via Marconi rilevava che esecutive riscontrate rispettivamente nelle vie Croci e Volta, in particolare l'inizio ed il termine. Si evidenzia inoltre un marcato sgretolamento superficiale del manto stradale e in ogni caso destinato ad incrementare nel tempo sotto l'azione degli agenti atmosferici tipici della zona>>.
In ordine alle lavorazioni eseguite in via delle Betulle rilevava che realizzata si presenta considerevolmente ammalorata con sgranamento superficiale e parti già staccate, in particolare nella parte iniziale del tratto stradale all'imbocco della salita che conduce alla località “Bedorè”. Si rileva ulteriormente uno spessore ridotto del tappeto d'usura posato e la verosimile mancanze di una adeguata emulsionatura. Il manto stradale come realizzato avrà un ciclo di vita inferiore rispetto allo standard di una pavimentazione realizzata a regola d'arte determinando
l'anticipo del conseguente rifacimento>>.
Per via Giro del Sole e per Via del Leone rilevava che unicamente eseguito delle lavorazioni di “fresatura”, in modo approssimativo e confuso del manto stradale esistente, per poi non completare più le successive lavorazioni di posa del nuovo manto di asfalto. Tale situazione determina una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada con ulteriore aggravio e peggioramento della condizione fisica dello stato di fatto manto stradale,
pagina 16 di 24 producendo pertanto un ulteriore danneggiamento. Tale condizione di pericolo generatasi ha necessariamente imposto all'Amministrazione Comunale successivi interventi di ripristino stradale al fine di ristabilire uno standard di sicurezza sufficiente>>.
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Ne consegue che secondo le condivisibili valutazioni e conclusioni peritali, devono ritenersi accertati e sussistenti i vizi e i difetti di cui alla constatazione della stazione appaltante, consistiti, in relazione ai tratti stradali oggetto delle lavorazioni di contratto, nella mancata fresatura del manto stradale, necessaria per il corretto raccordo tra il nuovo manto e quello preesistente, nel mancato rialzo dei tombini/chiusini durante l'esecuzione dei lavori essendo risultati i predetti completamente ricoperti di asfalto sì da precluderne totalmente la loro funzionalità, con conseguente necessità di interventi di ripristino previa specifica opera di ricerca e rettifica, il che ha determinato un risultato non uniforme e connotato da rappezzi nel manto stradale soggetto conseguentemente a usura precoce. A ciò si aggiunge il constatato e diffuso sgretolamento del manto stradale in conseguenza della non corretta esecuzione delle operazioni di asfaltatura determinanti un risultato non conforme a quello corretto a cui era funzionale la realizzazione dell'opera appaltata. Sulla base delle valutazioni operate dal CTU la non corretta esecuzione delle opere ed in specie dal manto stradale e del mancato livellamento dei chiusini, costituiva fonte di pericolo per gli utenti della strada, incidendo in modo gravemente negativo, sul piano della stessa funzionalità, sul risultato finale dell'opera oggetto di contratto.
Sulla base di tali rilievi e constatazioni il CTU, in esito alle operazioni peritali svolte, ha formulato di giudizio di non accettabilità delle opere eseguite, il che integra grave inadempimento contrattuale da parte della impresa appaltatrice nella esecuzione delle opere non correttamente eseguite ed affette da gravi vizi tali da non renderle idonee alla funzione.
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Non appaiono fondate, in quanto non sorrette da elementi oggettivi di supporto, le doglianze articolate da parte appellante in ordine alla non previsione nel progetto dei lavori di fresatura del manto stradale e del rialzo dei chiusini atteso che, trattasi, come chiarito dal CTU, di operazioni connaturate e direttamente conseguenti alle opere di riasfaltatura, essendo necessario alla stessa funzionalità dell'opera assicurare la funzionalità dei tombini e dei chiusini e procedere conseguentemente nell'opera di riasfaltatura alla rettifica del piano di quota degli stessi. Pertanto, non occorre una espressa previsione e descrizione delle predette lavorazioni, da ritenersi necessariamente comprese nelle opere in quanto necessaria a non comprometterne la funzionalità preesistente.
pagina 17 di 24 Al riguardo il CTU ha rilevato come il difetto delle lavorazioni determina situazioni di pericolo per gli utenti della strada, che denotano ancor più il non corretto svolgimento delle opere affidate.
Su tali basi correttamente l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto accertata la presenza di gravi vizi nella realizzazione delle opere oggetto di contratto per la parte di lavoro svolto.
È dato oggettivamente acquisto al giudizio che l'impresa appaltatrice non ha proceduto alla esecuzione dei lavori di contratto nella via Colmegna e nella via Madonna della Lupera né sono stati realizzati i due dossi oggetto dell'appalto atteso che le predette lavorazioni non compaiono nell'elencazione riportata nell'allegato alle controdeduzioni dell'appaltatrice del 18.06.2020. Parte_1
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In ordine alla tempistica nella esecuzione delle opere occorre rilevare che, come compiutamente dato atto dal CTU nella ricostruzione della cronologia delle opere, la consegna dei lavori ha avuto luogo in data 1.10.2019 ed i lavori si sono svolti fino alla data del 13.12.2019, per complessivi giorni 72, quando venivano sospesi fino al 26.05.2020, per complessivi giorni 166. Dalla ripresa dei lavori, fissata al 27.05.2020, al 20.07.2020, data di risoluzione del contratto intimata dalla stazione appaltante, i lavori si sono protratti per altri 54 giorni. Conseguentemente la durata dei lavori, detratti il periodo di sospensione per eventi atmosferici e per l'avvento della pandemia, è stato pari a complessivi giorni
126. Considerato il termine di durata contrattuale previsto con il contratto di appalto, pari a giorni 21, e detratti i giorni con condizioni climatiche inadatte alla esecuzione delle opere di asfaltatura, pari a complessivi giorni 48 – e segnatamente di 35 giorni di pioggia nei mesi di ottobre e dicembre, e di giorni 13 nel mese di dicembre – rileva un ritardo nella esecuzione delle opere di complessivi giorni 78, pari ad oltre il triplo del termine contrattuale previsto di giorni 21 per l'esecuzione delle opere.
A fronte della ricostruzione degli eventi appare del tutto infondata, come già ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, l'eccezione sollevata da parte appellante secondo cui il prolungamento dei lavori fu dovuto anche a carenze progettuali sia in termini di lavorazioni indicate sia in termini di estensione dei lavori stessi. Al riguardo occorre rilevare che l'estensione effettiva delle strade oggetto degli interventi contrattuali era elemento di percezione diretta da parte della impresa appaltatrice, la quale era nelle condizioni di riscontrare l'incidenza delle opere da effettuare. Al riguardo vale richiamare l'orientamento secondo cui le carenze progettuali non esonerano l'appaltatore di darvi diretto riscontro quale soggetto dotato delle competenze tecniche ed in grado di verificare la corretta esecuzione dell'opera.
pagina 18 di 24 Nel caso di specie, l'effettiva consistenza delle opere e della estensione delle aree oggetto di interventi di riasfaltature erano direttamente rilevabili a mezzo di sopralluogo, peraltro dichiaratamente svolto da parte dell'impresa appaltatrice prima di effettuare la presa in consegna dei lavori, senza che la stessa abbia al riguardo sollevato eccezioni o rilievi. Vale al riguardo riportare il passo del verbale di consegna dei lavori in cui espressamente si dà atto che
e sono state inoltre verificate le misure progettuali e si è preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire. L'appaltatore, a norma di capitolato speciale, dalla data odierna si assume l'onere della conservazione dei capisaldi e dei tracciamenti eseguiti. Gli intervenuti hanno accertato che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori --- l'appaltatore dichiara di non aver difficoltà e dubbi e di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (ex art. 12 del decreto legislativo 494/95 e successiva modifica) e di accettare col presente atto al formale consegna dei lavori sotto le riserve, di legge senza sollevare riserva ed eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori stabilito in 21
(ventuno) giorni cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 22.10.2019>>.
Ne consegue che la società appaltatrice era pienamente a conoscenza della estensione delle opere oggetto di contratto e della tempistica contrattualmente prevista, reputando, con l'accettazione e la presa in consegna delle opere, la fattibilità delle opere nel termine contrattuale previsto.
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La sottoscrizione senza riserva della consegna dei lavori destituisce di fondamento la doglianza articolata dalla società attrice nella parte in cui ha lamentato il cattivo stato di manutenzione delle strade oggetto di lavori, avendo l'appaltatrice, con la sottoscrizione senza riserva e senza alcuna annotazione, ritenuto idonei i lavori oggetto di appalto rispetto alla effettiva condizione delle strade, né ha provveduto nei momenti esecutivi successivi a sollevare formalmente l'insorgenza della problematica.
Del pari resta destituita di fondamento la doglianza, riproposta anche in sede di appello, con cui la società appaltatrice ha eccepito la ritardata trasmissione delle linee guida per la sicurezza aggiornate in considerazione della emergenza pandemica con conseguente allungamento delle tempistiche contrattuali. Al riguardo vale rilevare come sia documentato che la società appaltatrice abbia inoltrato richiesta in tal senso in data 10.05.2020 in riscontro della quale il Comune di abbia CP_1
pagina 19 di 24 puntualmente provveduto in data 12.05.2020 a trasmettere le predette linee guida aggiornate ed il POS,
e dunque ampiamente prima della data fissata per la ripresa dei lavori al 27.05.2020.
Vale rilevare che i lavori, secondo le previsioni contrattuali, avrebbero dovuto concludersi ben prima dell'avvento degli eventi pandemici atteso che la consegna dei lavori è avvenuta in data 1.10.2019 e i lavori dovevano essere ultimati inderogabilmente in 21 giorni lavorativi. Ne consegue che il lamentato ritardo si era già gravemente manifestato prima dell'avvento pandemico e delle disposte sospensioni per avversità meteo ed incidenza della pandemia.
Al riguardo vale rilevare come il CTU abbia nella ricostruzione delle cedenze esecutive dell'esecuzione dell'opera oggetto di contratto e delle relative lavorazioni rilevato come alla consegna dei lavori (1.10.2019), l'impresa ritardava immotivatamente l'effettivo avvio dei lavori
(non approntava i lavori) non impegnando l'area di cantiere recentemente consegnata dalla stazione appaltante. Tale situazione di inerzia veniva tempestivamente contestata all'impresa con nota del
4.10.2019 prot. n. 2478. Successivamente, come emerge chiaramente dalla semplice disamina critica degli atti ufficiali e formali prodotti dalla stazione appaltante agli atti di causa, rispettivamente nei mesi di ottobre e novembre 2019, si constata oggettivamente un faticoso e lento progredire dei lavori appaltati, anche da punto di vista procedurale tecnico-amministrativo con la richiesta tardiva delle necessarie ordinanze di chiusura delle strade impegnate da lavori appaltati nonché la richiesta, incompleta e carente, di subappalto avanzata dall'impresa molti giorni dopo l'avvio formale del cantiere, considerando altresì che i tempi connessi al rilascio dell'autorizzazione del richiesto subappalto non sono immediati ma caratterizzati da tempi minimi indicati chiaramente nel Capitolato speciale d'Appalto costituente allegato contrattuale e quindi noto all'appaltatore>>.
Su tali basi deve ritenersi ampiamente comprovato che il ritardo nella esecuzione delle opere sia imputabile solo all'inerzia dimostrata già nella fase iniziale nell'esecuzione dei lavori.
I vizi e i difetti accertati ed il cospicuo ed ingiustificato ritardo accumulato dalla impresa appaltatrice nella esecuzione delle opere di contratto, integrano grave inadempimento a carico della società appaltatrice nella esecuzione del contratto di appalto in oggetto. I vizi riscontrati gravi sia in ragione dell'entità degli stessi sia in ragione della tipologia, erano tali da rendere non accettabile l'opera come rilevato dal CTU, che ha anche evidenziato come gli stessi determinavano pericolo per la stessa sicurezza degli utenti della strada. A ciò si aggiunge il fattore dei costi necessari per le necessarie rettifiche, compiutamente quantificati dal CTU in esito agli accertamenti peritali svolti.
pagina 20 di 24 Quanto al ritardo, pari a 78 giorni oltre il termine contrattualmente previsto e dunque pari a più del triplo del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, l'entità dello stesso lo renda assai grave. A ciò si aggiunge il dato fattuale che i lavori in oggetto hanno riguardato un numero consistente di strade dell'abitato comunale in oggetto il che aggrava l'incidenza negativa sulla fruibilità dei beni pubblici dei ritardi e delle inadempienze contrattuali accertate, a carico della impresa appaltatrice.
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Sulla base delle conclusioni innanzi articolate, dell'indagine tecnica svolta dal CTU e dell'apparato documentale in atti, vanno escluse le inadempienze contrattuali della stazione appaltante eccepite ex art. 1460 c.c. dalla società appaltatrice.
In ordine all'eccepito mancato pagamento dell'importo di euro 41.593,08 oltre Iva assumono rilievo la conclusioni formulate dal CTU che con riferimento ai lavori eseguiti dalla società appaltatrice ha rilevato che <<le opere eseguite dall'impresa appaltatrice in esecuzione del contratto di appalto oggetto causa ammontano a netti euro 45.698,39; il corrispettivo spettante ad è nullo parte_1 anzi l'amministrazione comunale vanta un credito 9,172,07 netto valore economico e delle penali>>.
Resta pertanto alla radice esclusa ogni forma di inadempimento a carico della stazione appaltante.
Segue il rigetto dei relativi motivi di appello.
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Venendo all'esame del quarto motivo di appello – avente ad oggetto la legittimità della risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore operata dalla stazione appaltante ex art. 108 del d.lgs. n.
50/2016 con la determina del n. 31 del 20.07.2020 – occorre rilevare che il dettato dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto quando accertino un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'impresa appaltatrice di entità tale da compromettere la buona riuscita dell'opera, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari con indicazione e stima dei lavori eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore, formula altresì la contestazione degli addebiti alla impresa appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie osservazioni e controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che la impresa appaltatrice abbia prodotto alcunché, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
pagina 21 di 24 Nel caso di specie la società appaltatrice ha negato gli inadempimenti contestati dalla stazione appaltante e posti a fondamento della risoluzione del contratto ex art. 108 del d.lgs. n. 50/23016, eccependo ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della stazione appaltante.
Ebbene, dalla documentazione in atti, e segnatamente dalla relazione particolareggiata del RUP datata
1.06.2020 e dalla determinazione dell'area tecnica del 20.07.2020 – atti già richiamati dall'organo giudicante di primo grado e posti a fondamento della decisione – emerge che gli inadempimenti contestati dal e posti a fondamento del rimedio risolutorio consistevano nella CP_1 mancata esecuzione di parte dei lavori, nella presenza di gravi vizi e difetti nella parte dei lavori eseguiti, nel grave ritardo nella esecuzione dell'opera dedotta in contratto nonché nella omessa richiesta del a caldo e nel mancato pagamento di tre dipendenti occupati. Pt_4
Nessun vizio affligge il procedimento di contestazione dei gravi inadempimenti a base della risoluzione del contratto essendo stata fatta corretta applicazione del dettato dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, previa constatazione degli addebiti e concessione del termine di legge di 15 giorni previsto dal richiamato dettato normativo.
Ne consegue la piena legittimità della risoluzione ex art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 operata dal CP_1
, quale pubblica stazione appaltante, in danno della società appaltatrice a fronte del grave
[...] inadempimento contrattuale nei termini innanzi rilevati ed imputabile alla società appaltatrice.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello,
***
Ne consegue che a fronte del grave inadempimento del contratto per la mancata esecuzione di parte delle opere per la presenza di gravi vizi e difetti nella parte di opere eseguite e per il grave ritardo nella esecuzione del contratto di appalto in oggetto, a fronte della risoluzione del contratto ex art. 108 del d.lgs. n. 50/23016 operata dal in danno della società appaltatrice il CP_1 Parte_1
ha legittimamente attivato le polizze fideiussorie rilasciate da CP_1 Controparte_3
e da rispettivamente a garanzia dell'esatto adempimento/risarcimento
[...] Controparte_2 danni e dell'anticipazione sui pagamenti.
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Venendo alla quantificazione dei danni vano richiamate le conclusioni formulate dal CTU in esito agli accertamenti peritali che possono ritenersi per integralmente richiamate.
Va pertanto confermata l'entità del danno risarcibile alla stazione appaltante nell'importo correttamente computato dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata.
pagina 22 di 24 Pertanto, la società appaltatrice resta condannata al pagamento in favore della stazione appaltante dell'importo di euro 40.123,16 oltre interessi come determinati e con la decorrenza stabilita dall'organo giudicante di primo grado.
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Segue il rigetto dell'appello proposto.
***
La reiezione dell'appello comporta l'integrale conferma della sentenza appellata.
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In ragione della integrale reiezione del gravame la spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in
[...] considerazione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00), considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi) in complessivi euro 9.500,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 837/2024 pubblicata in data 13.09.2024, del CP_1
Tribunale Ordinario di Varese, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 9.500,00 per pagina 23 di 24 compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. Parte_1
13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
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