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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/09/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1226/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1226/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LEONE ANTONELLA presso il cui studio sito in via Miglioli n. 2/a 42019 Scandiano (RE) è elettivamente domiciliata contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. LEONE ANTONELLA presso il cui studio sito in via Miglioli n. 2/a 42019 Scandiano (RE) è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del giorno 11.09.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e , nati a Reggio Per_1 Persona_2
Emilia rispettivamente in data 16.10.2012 e 07.01.2015
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 18.04.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza dell'11.09.2025 nel corso della quale il resistente si è costituito con l'assistenza del medesimo legale della ricorrente, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo con la sola modifica dell'importo previsto a carico del padre per il mantenimento dei minori, concordato in € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio). Tali condizioni, con la modifica concordata, di seguito si trascrivono:
1) affidare i figli minori ad entrambi i genitori, in regime di affido Per_1 Persona_2 condiviso, con residenza anagrafica e preferenziale presso la madre sig.ra
[...]
con la quale già convivono in Reggio Emilia, via Del Mulino n.
3. Parte_1 Salve le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che potranno essere prese anche separatamente, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti e di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2) Salvi diversi accordi che potranno sempre liberamente intervenire tra le parti anche in relazione a circostanze contingenti e sempre nel rispetto delle specifiche esigenze delle minori (es. motivi di salute, scolastici, ecc.) e delle reciproche necessità organizzative e/o lavorative, regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare i figli nei seguenti modi e termini, a settimane alternate come segue: • Prima settimana nel week end con il padre: li terrà dal sabato dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina ove li riaccompagnerà a scuola;
• Seconda settimana nel week end con la madre: il padre terrà con se i figli dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì che li riaccompagnerà a scuola.
- vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno e la notte della Vigilia con un genitore e il giorno successivo dalle 10.00 e la notte di Natale con l'altro col quale, continuativamente, permarranno sino al pomeriggio del Capodanno ore 15.00 per poi trascorrere, con l'altro genitore, il periodo dalla sera del Capodanno sino al 6 gennaio.
- vacanze pasquali: i minori trascorreranno 3 giorni consecutivi con il padre e 3 giorni consecutivi con la madre, decorrenti ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche, onde consentire ai minori di trascorrere alternativamente Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore e con l'altro;
- Vacanze estive: i figli potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. Le spese per le vacanze estive dei minori saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza.
Per eventuali vacanze all'estero sarà necessario l'accordo preventivo di entrambi i genitori. In caso di disaccordo il padre deciderà negli anni dispari e la madre negli anni pari.
3) disporre a carico del padre sig. l'obbligo di versamento Controparte_2 mensile alla sig.ra della somma di € 300,00 (trecento/00) ossia Parte_2
€ 150,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario entro il giorno 15 del mese, con bonifico al seguente IBAN: IT: 43J0200812815000106302571. La somma versata a titolo di concorso di mantenimento per i figli sarà annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT di svalutazione monetaria.
Ciascun genitore contribuirà, inoltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che si renderanno necessarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia del 13/06/2023 a cui ci si richiama integralmente.
4) L'assegno Unico per ciascun figlio continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1226/2025, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. LEONE ANTONELLA presso il cui studio sito in via Miglioli n. 2/a 42019 Scandiano (RE) è elettivamente domiciliata contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. LEONE ANTONELLA presso il cui studio sito in via Miglioli n. 2/a 42019 Scandiano (RE) è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figli minori CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del giorno 11.09.2025, hanno raggiunto un accordo e chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e , nati a Reggio Per_1 Persona_2
Emilia rispettivamente in data 16.10.2012 e 07.01.2015
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 18.04.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza dell'11.09.2025 nel corso della quale il resistente si è costituito con l'assistenza del medesimo legale della ricorrente, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo con la sola modifica dell'importo previsto a carico del padre per il mantenimento dei minori, concordato in € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio). Tali condizioni, con la modifica concordata, di seguito si trascrivono:
1) affidare i figli minori ad entrambi i genitori, in regime di affido Per_1 Persona_2 condiviso, con residenza anagrafica e preferenziale presso la madre sig.ra
[...]
con la quale già convivono in Reggio Emilia, via Del Mulino n.
3. Parte_1 Salve le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che potranno essere prese anche separatamente, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti e di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2) Salvi diversi accordi che potranno sempre liberamente intervenire tra le parti anche in relazione a circostanze contingenti e sempre nel rispetto delle specifiche esigenze delle minori (es. motivi di salute, scolastici, ecc.) e delle reciproche necessità organizzative e/o lavorative, regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare i figli nei seguenti modi e termini, a settimane alternate come segue: • Prima settimana nel week end con il padre: li terrà dal sabato dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina ove li riaccompagnerà a scuola;
• Seconda settimana nel week end con la madre: il padre terrà con se i figli dal lunedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì che li riaccompagnerà a scuola.
- vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno e la notte della Vigilia con un genitore e il giorno successivo dalle 10.00 e la notte di Natale con l'altro col quale, continuativamente, permarranno sino al pomeriggio del Capodanno ore 15.00 per poi trascorrere, con l'altro genitore, il periodo dalla sera del Capodanno sino al 6 gennaio.
- vacanze pasquali: i minori trascorreranno 3 giorni consecutivi con il padre e 3 giorni consecutivi con la madre, decorrenti ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche, onde consentire ai minori di trascorrere alternativamente Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore e con l'altro;
- Vacanze estive: i figli potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. Le spese per le vacanze estive dei minori saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza.
Per eventuali vacanze all'estero sarà necessario l'accordo preventivo di entrambi i genitori. In caso di disaccordo il padre deciderà negli anni dispari e la madre negli anni pari.
3) disporre a carico del padre sig. l'obbligo di versamento Controparte_2 mensile alla sig.ra della somma di € 300,00 (trecento/00) ossia Parte_2
€ 150,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario entro il giorno 15 del mese, con bonifico al seguente IBAN: IT: 43J0200812815000106302571. La somma versata a titolo di concorso di mantenimento per i figli sarà annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT di svalutazione monetaria.
Ciascun genitore contribuirà, inoltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che si renderanno necessarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia del 13/06/2023 a cui ci si richiama integralmente.
4) L'assegno Unico per ciascun figlio continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi