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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3727/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CABUTTI SABINA, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. DI GERONIMO MARCO, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 18.10.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Nichelino il 02/06/2013.
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...];
Con ricorso depositato il 01/03/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne, assegnazione della casa coniugale. Chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e formulando CP_1 le proprie difese.
All'udienza del 14.10.24, innanzi al Gop delegato, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche,
pagina 2 di 4 nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Atteso che le parti hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente delle figlie presso la madre presso cui avranno la residenza anagrafica;
- disporre che il padre possa vedere le bambine tutte le volte che vorrà previo congruo accordo con la madre ed in ogni caso che, salvo diverso accordo con la madre, egli potrà tenere le figlie con sé:
• a fine settimana alterni dalle h. 16.15 del venerdì sino alla mattina del lunedì quando le accompagnerà a scuola. Nella settimana che termina con il week end di competenza della madre il padre le terrà con sé dalle h. 17.30 del mercoledì fino alle h. 21.30 del giovedì.
• quanto alle vacanze natalizie: a metà tra i genitori, ossia dal 24 dicembre sino al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e ciò ad anni alterni. Per le prossime festività natalizie
2024/2025 il padre le terrà con sé dal 24 al 30 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 le figlie staranno con la madre;
• quanto alle vacanze pasquali: a metà tra i genitori avendo cura che, ad anni alterni, Pasqua sia con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua 2025 le figlie staranno con la madre;
• quanto alle vacanze estive: il padre potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive da comunicare alla madre entro il 30 aprile di ogni anno. Anche la madre avrà a disposizione due settimane anche non consecutive per le vacanze estive con le figlie da comunicare al padre entro il 30
pagina 3 di 4 aprile di ogni anno. In ogni caso ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo e la struttura in cui porterà con sé le minori ed assicurerà all'altro la reperibilità telefonica;
• durante le altre festività, c.d. “ponti” e il giorno del compleanno delle minori in via alternata tra i genitori;
• telefonate: il padre potrà effettuare due telefonate al giorno: una chiamata "prescuola" ed una chiamata serale. Nel caso in cui per ragioni di salute delle figlie o del padre o per problematiche lavorative del padre l'incontro/i padre-figlie non potesse/ro avvenire, la madre si impegna a fare di tutto, compatibilmente con i suoi impegni e con quelli delle minori, per far recuperare al padre le giornate perse.
DISPONE che il padre versi alla madre, a far data dal novembre 2024, assegno per il mantenimento delle figlie minori pari a complessivi € 300,00 mensili (ossia € 150,00 per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT che verranno corrisposti mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese sulle coordinate della sig.ra ; - dichiarare tenuto il padre a rimborsare alla madre il CP_1
50% delle spese straordinarie sostenute dalla stessa in favore delle figlie minori previamente concordate e successivamente idoneamente documentate disponendo di far riferimento per l'individuazione, qualificazione e modalità di corresponsione delle stesse al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino del 16/05/2016;
DÀ ATTO che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
DÀ ATTO che la madre si impegna a provvedere entro il 30/10/2024 a richiedere la variazione dell'intestazione della mensa scolastica di entrambe le figlie;
DÀ ATTO che entrambe le parti sono economicamente autonome e nulla richiedono reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento;
DÀ ATTO che le parti espressamente rinunciano a tutte le ulteriori domande ex adverso proposte;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3727/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CABUTTI SABINA, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. DI GERONIMO MARCO, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 18.10.2024.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Nichelino il 02/06/2013.
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...];
Con ricorso depositato il 01/03/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne, assegnazione della casa coniugale. Chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e formulando CP_1 le proprie difese.
All'udienza del 14.10.24, innanzi al Gop delegato, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche,
pagina 2 di 4 nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Atteso che le parti hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
AFFIDA le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente delle figlie presso la madre presso cui avranno la residenza anagrafica;
- disporre che il padre possa vedere le bambine tutte le volte che vorrà previo congruo accordo con la madre ed in ogni caso che, salvo diverso accordo con la madre, egli potrà tenere le figlie con sé:
• a fine settimana alterni dalle h. 16.15 del venerdì sino alla mattina del lunedì quando le accompagnerà a scuola. Nella settimana che termina con il week end di competenza della madre il padre le terrà con sé dalle h. 17.30 del mercoledì fino alle h. 21.30 del giovedì.
• quanto alle vacanze natalizie: a metà tra i genitori, ossia dal 24 dicembre sino al 30 dicembre con uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e ciò ad anni alterni. Per le prossime festività natalizie
2024/2025 il padre le terrà con sé dal 24 al 30 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 le figlie staranno con la madre;
• quanto alle vacanze pasquali: a metà tra i genitori avendo cura che, ad anni alterni, Pasqua sia con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Il giorno di Pasqua 2025 le figlie staranno con la madre;
• quanto alle vacanze estive: il padre potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non consecutive da comunicare alla madre entro il 30 aprile di ogni anno. Anche la madre avrà a disposizione due settimane anche non consecutive per le vacanze estive con le figlie da comunicare al padre entro il 30
pagina 3 di 4 aprile di ogni anno. In ogni caso ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo e la struttura in cui porterà con sé le minori ed assicurerà all'altro la reperibilità telefonica;
• durante le altre festività, c.d. “ponti” e il giorno del compleanno delle minori in via alternata tra i genitori;
• telefonate: il padre potrà effettuare due telefonate al giorno: una chiamata "prescuola" ed una chiamata serale. Nel caso in cui per ragioni di salute delle figlie o del padre o per problematiche lavorative del padre l'incontro/i padre-figlie non potesse/ro avvenire, la madre si impegna a fare di tutto, compatibilmente con i suoi impegni e con quelli delle minori, per far recuperare al padre le giornate perse.
DISPONE che il padre versi alla madre, a far data dal novembre 2024, assegno per il mantenimento delle figlie minori pari a complessivi € 300,00 mensili (ossia € 150,00 per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT che verranno corrisposti mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese sulle coordinate della sig.ra ; - dichiarare tenuto il padre a rimborsare alla madre il CP_1
50% delle spese straordinarie sostenute dalla stessa in favore delle figlie minori previamente concordate e successivamente idoneamente documentate disponendo di far riferimento per l'individuazione, qualificazione e modalità di corresponsione delle stesse al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino del 16/05/2016;
DÀ ATTO che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
DÀ ATTO che la madre si impegna a provvedere entro il 30/10/2024 a richiedere la variazione dell'intestazione della mensa scolastica di entrambe le figlie;
DÀ ATTO che entrambe le parti sono economicamente autonome e nulla richiedono reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento;
DÀ ATTO che le parti espressamente rinunciano a tutte le ulteriori domande ex adverso proposte;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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