Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 145/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
13/05/1966, ed ivi residente in [...]2, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Paolo Barbagelata (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
ed ivi residente in [...]18 Sc. 1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Elvezio Cambiaggio (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 06/03/2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 08/05/1993 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. i vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
Per_1
2. i Signori e riconoscono e si danno reciprocamente ed Parte_1 Parte_2
irrevocabilmente atto d'aver prima d'ora provveduto, in adempimento di accordi tra gli stessi intervenuti in data 24 marzo 2022, ad una redistribuzione con equa divisione (anche a beneficio dei figli) del patrimonio che i medesimi hanno costruito nel corso della
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 convivenza coniugale, anche in dipendenza delle pregresse scelte di conduzione della vita familiare;
3. i Signori e riconoscono e si danno reciprocamente ed Parte_1 Parte_2
irrevocabilmente atto che le attribuzioni, mobiliari ed immobiliari, operate da Parte_1
(rispettivamente) in favore della moglie: con gli atti a rogito Notaio
[...] [...]
in data 15 aprile 2022, rep. 34470, racc. 16042 (donazione dell'usufrutto su Per_2
immobile in Palau) e rep. 34472, racc. 16044 (donazione del controvalore di gestioni patrimoniali), in data 22 giugno 2022, rep. 34739, racc. 16197 (donazione di somma di danaro) ed in data 14 novembre 2022, rep. 35324, racc. 16546 (donazione di somma di danaro), a rogito Notaio in data 18 maggio 2022, racc. 6787 e rep. 18757 Persona_3
(acquisto dell'immobile in Genova, Via Assarotti15/18) nonché in esito a procedura di trasferimento come da comunicazione Healys LLP Law Firm datata del 17 settembre 2024 di conferma di completamento (relativa alla piena proprietà di immobile in Londra), e in favore dei figli , e : con gli atti a rogito Notaio in CP_1 CP_2 CP_3 Persona_2
data 15 aprile 2022, rep. 34469, racc. 16401 (donazione della nuda proprietà su immobile in Sestriere), rep. 34470, racc. 16042 (donazione della nuda proprietà di immobile in
Palau) e rep. 34471, racc. 16043 (donazione della nuda proprietà dell'immobile in Genova,
Via Capellini, 9/2) ed in data 28 luglio 2022, rep. 34942, racc. 16321 (costituzione di usufrutto su azioni a titolo gratuito) e rep. 34943, racc. 16322 (patto di famiglia con attribuzione del diritto di nuda proprietà su azioni), devono intendersi, nel loro inscindibile complesso, compiute sul presupposto comune della realizzazione delle finalità di cui al punto che precede (e cioè di redistribuzione con equa divisione del patrimonio costituito durante la convivenza matrimoniale) e che con tali adempimenti essi nulla hanno Per_1
l'uno dall'altro più a pretendere per i titoli e le ragioni connesse e conseguenti agli accordi tra di essi intervenuti in data 24 marzo 2022;
4. il Signor concorrerà al mantenimento della NO Parte_1 Parte_2
mediante la corresponsione di un assegno dell'importo mensile di Euro 5.000,00
(cinquemila/00);
4.1. tale importo sarà corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 10 di ciascun mese per dodici mensilità annue, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici I.Stat. F.O.I., con prima rivalutazione
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 decorrente dal mese di gennaio 2026;
5. i Signori e altresì riconoscono e si danno Parte_1 Parte_2
reciprocamente ed irrevocabilmente atto che l'assegno di cui al punto 4. è stato concordemente determinato, anche nella propria quantificazione tenendo conto delle dazioni operate in adempimento degli accordi di cui al punto 3 avuto ancora esplicito e definitivo riguardo ai ruoli ed ai compiti che ciascun ha assunto, quale frutto di CP_4
concordi determinazioni, all'interno della relazione matrimoniale e nella vita familiare, nonché al sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della NO Parte_2
conseguente all'assunzione del ruolo endofamiliare ed alla durata del matrimonio;
[...]
6. il Signor si impegna a pagare i ratei di premio della polizza Parte_1
assicurativa, stipulata dalla NO con primaria compagnia assicurativa, Parte_2
oggi indicata nel prodotto Reale Mutua Assicurazioni denominato Futuro Elite Reale a premi ricorrenti, o altro prodotto assicurativo avente analoghe caratteristiche, versando ogni anno, nel rapporto diretto con la Compagnia e fornendo di tale adempimento immediata attestazione, l'importo di Euro 78.000,00 (settantottomila/00) in unica soluzione;
6.1. tale impegno ha decorrenza dal mese di sottoscrizione degli accordi e ciò sia in sede di separazione che in sede di eventuale cessazione degli effetti civili del matrimonio in adempimento a quanto previsto al punto 8 delle presenti condizioni;
6.2. l'importo sarà versato, a richiesta della NO e/o della Compagnia, Parte_2
entro l'ultimo giorno del mese di gennaio di ogni anno;
7. il Signor si impegna altresì a pagare direttamente alla Compagnia Parte_1
Assicuratrice scelta dalla NO , ovvero a rimborsare alla stessa NO Parte_2
a fronte dell'esibizione della relativa documentazione, il premio, nel limite Parte_2
dell'importo annuo di Euro 3.300,00 (soggetto a successiva rivalutazione annuale), relativo alla polizza sanitaria scelta e stipulata dalla NO , polizza in oggi Parte_2
indicata nella Realmenteinsalute 2023 (formula vita intera con opzione Deluxe), od analoga aggiornata, proposta dalla compagnia assicurativa Reale Mutua;
7.1. detto impegno avrà decorrenza dal mese successivo a quello di omologa dei presenti accordi di separazione personale e sarà efficace sia in sede di separazione che in sede di eventuale cessazione degli effetti civili del matrimonio, in adempimento a quanto previsto al punto 8 delle presenti condizioni;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 8. i Signori e si impegnano irrevocabilmente a Parte_1 Parte_2
confermare integralmente le presenti condizioni della loro separazione in sede divorzile, qualora essi chiedano, o anche uno solo di essi chieda, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
9. i Signori e si dichiarano vicendevolmente disponibili Parte_1 Parte_2
a valutazioni condivise, da compiere insieme ai figli, per ogni decisione in merito alla conservazione del patrimonio famigliare nell'interesse dei figli stessi per quanto riguarda l'esecuzione degli accordi presi con scrittura in data 24 marzo 2022 e con riferimento particolare agli immobili donati di cui al punto 3;
10. i coniugi concordano, quanto alla custodia del cane, che, come già avviene, lo stesso sarà tenuto alternativamente per 15 giorni ciascuno al mese;
11. il Signor si impegna, con oneri totali, anche notarili, a proprio Parte_1
esclusivo carico, a trasferire, in parti tra loro uguali, ai tre figli (nato in [...]
Genova il 14 settembre 1993, Cod. Fisc. ), (nato CodiceFiscale_5 Controparte_6
in Genova il 23 gennaio 1996, Cod. Fisc. ) e CodiceFiscale_6 Controparte_7
(nata in [...] il [...], Cod. Fisc. la nuda proprietà, CodiceFiscale_7
ritenendo l'usufrutto ed il diritto di voto, di tutte le azioni della società Controparte_8
[con Sede in Genova, Via Martin Piaggio, 17/4, codice fiscale e iscrizione nel Registro
Imprese di Genova n. nel suo possesso, e, in particolare, di n. 511.179 azioni P.IVA_1
di classe B sulle quali egli è titolare del diritto di piena proprietà e di n. 450.000 azioni di classe B. sulle quali egli è titolare del diritto di proprietà senza incasso dei dividendi (per un totale di n. 961.179 azioni di classe B);
12. i Signori e dichiarano che il presente accordo Parte_2 Parte_1
patrimoniale complessivo, anche a beneficio dei figli, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
13. poiché il Signor si impegna ad operare, in esecuzione del presente Parte_1
accordo, le attribuzioni mobiliari in favore dei figli di cui al precedente punto 11, egli richiede sin d'ora l'applicazione, in proprio favore ed in relazione ai presenti accordi ed a tutti i successivi atti con i quali, in qualsiasi forma, sarà data esecuzione, anche parziale, agli impegni assunti nella presente sede, dei benefici di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarata l'illegittimità parziale
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74), alla Circolare del Ministero delle Finanze del
16 marzo 2000, n. 49/E ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno
2012 (e, in particolare, al § 2.1, recante “Disposizioni patrimoniali in favore dei figli effettuate in adempimento di accordi di separazione e divorzio”);
14. gli onorari e le competenze tutte dei rispettivi Difensori, anche se relative a fasi stragiudiziali e/o di trattativa, restano a carico del Signor con espressa Parte_1
rinunzia dei rispettivi Difensori al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 L.P.F. (Legge
31 dicembre 2012, n. 247).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1993, Numero 159, Parte II, Serie A, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura a carico del Signor Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6