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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. AL CI ___________Presidente.
Dott. Eugenio Scopelliti __________ Consigliere rel.
Dott.Ginevra Chinè ____________Consigliere ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 492/2022 CL , deciso con le forme di cui all'art.127 ter cpc e vertente
TRA
-nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1
– rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Oliverio del Foro C.F._1 di Palmi – c.f. (pec: ; C.F._2 Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Rosa Lombardo (pec: ; Email_2
APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato innanzi al giudice del lavoro di Palmi, Parte_1
esponeva di essere dipendente dell'
[...] Controparte_1
, in servizio, a decorrere dal 1° giugno 2008, presso il reparto di rianimazione
[...] del Presidio ospedaliero di NA, con inquadramento nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – infermiere – categoria D, chiedeva l'accertamento del demansionamento subito in ragione dello svolgimento di ulteriori mansioni di livello inferiore di OSS e OTA. A sostegno della domanda rappresentava che, a causa della carenza cronica di personale di supporto (OSS e OTA), protrattasi sino al 2017, l'intero personale infermieristico del reparto era costretto a svolgere prestazioni riconducibili alla categoria inferiore, in tal modo sacrificando le funzioni tipiche dell'infermiere.
Esplicitava, a tal riguardo, che la declaratoria della categoria D attribuisce al personale infermieristico funzioni proprie di natura sanitaria e professionale, del tutto eterogenee da quelle demandate al personale di supporto, consistenti invece in attività igienico-domestiche, alberghiere e funzionali al soddisfacimento dei bisogni primari del degente.
Precisava che, in concreto:
era stata costretta ad occuparsi delle esigenze igieniche dei pazienti, al riordino dei letti, al trasporto interno dei degenti, alla somministrazione dei pasti a pazienti non autosufficienti, nonché a talune attività di natura amministrativa, con conseguente ridimensionamento e marginalizzazione delle proprie mansioni;
lo svolgimento di tali compiti ulteriori, non episodici né saltuari ma abituali e protratti nel tempo, aveva determinato una lesione della propria professionalità, nonché del decoro e dell'immagine professionale.
Per tali ragioni chiedeva accertarsi il dedotto demansionamento e, per l'effetto, condannarsi l' al risarcimento del danno patito, da liquidarsi in via Controparte_1 equitativa nella misura pari al 50% della retribuzione percepita, per il periodo dal 1° giugno 2008 al 25 ottobre 2018. Cont In via subordinata, l'odierna appellante domandava altresì la condanna dell' al pagamento delle somme corrispondenti all'indebito arricchimento derivato dall'utilizzo della prestazione lavorativa resa per improrogabili esigenze di servizio oltre i limiti della qualifica rivestita.
Si costituiva (tardivamente) l' , Controparte_1 eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti azionati e, nel merito, contestando l'infondatezza delle pretese avversarie.
Espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testimoni, il giudice rigettava il ricorso.
Il Tribunale osservava che: sebbene fosse emerso in modo pacifico dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali che la ricorrente, nel corso della quotidiana attività lavorativa, fosse stata costantemente adibita a mansioni riconducibili ai profili professionali di OTA e OSS, nondimeno la stessa aveva continuato a svolgere, durante l'orario di servizio, anche le attività proprie della qualifica di infermiere per la quale era stata assunta;
dall'istruttoria espletata non era emerso che l'adibizione della ricorrente a mansioni riconducibili a profili inferiori avesse determinato, per intensità e reiterazione, uno stravolgimento dell'attività propria dell'infermiere, né un depauperamento o un processo di obsolescenza del patrimonio professionale acquisito, tale da rendere impossibile l'utilizzo delle competenze maturate.
Osservava altresì il Tribuanle che le condizioni lavorative lamentate non avevano riguardato esclusivamente la posizione della ricorrente, ma si erano riscontrate in maniera generalizzata presso l'intero presidio ospedaliero, quale conseguenza della carenza strutturale di personale ausiliario, circostanza che, pur incidendo sull'organizzazione dei turni e comportando l'assegnazione al personale infermieristico di compiti ulteriori rispetto a quelli tipici, risultava comune a tutti gli operatori del reparto;
perciò non poteva ritenersi provato il denunciato svilimento del ruolo professionale dell'infermiere, posto che l'attribuzione di compiti riferibili al personale OSS ed OTA, in un contesto di emergenza organizzativa e di carenza di risorse umane e finanziarie, non presentava caratteri di personalizzazione né connotazioni di svilimento.
Il Tribunale escludeva, inoltre, che potesse ravvisarsi alcun nesso di causalità tra lo svolgimento delle mansioni inferiori e l'esonero parziale determinato dalle lesioni riportate dalla ricorrente in un incidente stradale, osservando che il giudizio di inidoneità era stato formulato con esclusivo riferimento alle mansioni proprie del profilo di infermiere professionale, come documentalmente comprovato.
Infine il giudice di prime cure richiamava l'art. 1 del D.M. n. 739/1994 ( che definisce il contenuto della figura professionale dell'infermiere, individuandone le principali funzioni nella prevenzione delle malattie, nell'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e nell'educazione sanitaria, da svolgere anche in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali), deducendon che la portata ampia del concetto di
“assistenza” e di “educazione sanitaria” includerebbe necessariamente una pluralità di attività, anche di carattere complementare, finalizzate a garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la , per i motivi che Pt_1 seguono. Con il primo motivo, l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che lo svolgimento delle mansioni inferiori fosse comunque compatibile con l'inquadramento contrattuale in categoria D, trattandosi di attività finalizzate al comfort e al soddisfacimento dei bisogni primari del paziente.
Evidenzia come il giudice di prime cure sia incorso in contraddizione poiché, pur avendo ritenuto provato il demansionamento, ha rigettato la domanda volta ad accertare e dichiarare che la ricorrente, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2008 e il 25 ottobre 2018, aveva effettivamente svolto mansioni inferiori, non rientranti nel proprio inquadramento contrattuale;
richiama sul punto le dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio, da cui emergeva il carattere prevalente dello svolgimento di mansioni inferiori, oltre alla documentazione prodotta, con particolare riguardo agli ordini di servizio (all. 17) e alle stesse ammissioni del datore di lavoro,.
Con il secondo motivo, deduce che erroneamente era stata esclusa la configurabilità del danno da demansionamento, non tenendo conto né della specificità del reparto in cui la ricorrente operava, né delle conseguenze che l'imposizione di mansioni inferiori produce sulla professionalità dell'infermiere in un ambiente caratterizzato da emergenza costante e da esigenze cliniche di elevatissima complessità; l'
[...]
con la propria condotta avrebbe determinato una violazione degli obblighi CP_1 di legge in materia di utilizzazione del personale e di tutela delle condizioni di lavoro.; l'attribuzione stabile ed ordinaria a un infermiere di compiti propri di profili inferiori determinerebbe non solo la degradazione del ruolo professionale e il depauperamento della competenza acquisita, ma anche un pregiudizio per la qualità stessa dell'assistenza resa al paziente.
Censurava poi che il giudice di primo grado, pur avendo accertato la sussistenza del demansionamento, ne avesse escluso l'illegittimità, ritenendolo giustificato in ragione della situazione di carenza strutturale di personale ausiliario che interessava l'intero presidio ospedaliero e coinvolgeva anche gli altri infermieri del reparto, non essendo condivisibile tale motivazione poiché non si tratta di demansionamento per mobbing, ma di illegittima adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente attribuite, indipendentemente dal fatto che la stessa condizione fosse condivisa da altri lavoratori.
Richiamava le dichiarazioni testimoniali raccolte, da cui è emerso che, sino agli anni
2017/2018, il personale infermieristico impiegato presso il presidio ospedaliero di
NA è stato stabilmente adibito anche allo svolgimento di mansioni proprie del profilo di operatore socio-sanitario, oggettivamente inferiori rispetto a quelle tipiche della figura professionale dell'infermiere, tanto più alla luce della normativa sopravvenuta, che ha contribuito a qualificare la professione infermieristica come professione intellettuale, caratterizzata da un bagaglio di conoscenze complesse e specialistiche, che non si esauriscono in un “saper fare” acquisito per mera esperienza o imitazione, ma che richiedono la formazione universitaria e l'iscrizione al relativo albo professionale.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., non potendo il datore di lavoro adibire il dipendente a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto, ma esclusivamente a mansioni equivalenti o, in determinati casi, superiori, salvo che lo svolgimento di mansioni inferiori avvenga in via meramente occasionale e residuale.
Censura poi l'affermazione secondo cui le concrete modalità attuative della prestazione lavorativa non potessero determinare un effettivo impoverimento professionale, ritenendo sufficiente a neutralizzare il demansionamento il fatto che la ricorrente abbia continuato a svolgere anche le mansioni corrispondenti al proprio inquadramento, rilevando che l'esercizio promiscuo e stabile di mansioni estranee ed inferiori rispetto al profilo professionale dell'infermiere si rivela idoneo a determinare non solo un concreto svilimento della professionalità e della dignità lavorativa della ricorrente, ma anche una grave confusione di ruoli agli occhi dell'utenza, in contrasto con la corretta organizzazione del servizio sanitario, risultando per l'effetto provata l'esistenza del danno alla dignità professionale e al bagaglio tecnico-scientifico dell'appellante, in considerazione della durata ultradecennale (circa 14 anni) durante la quale, accanto alle mansioni proprie del suo inquadramento, è stata costretta a svolgere in via sistematica anche mansioni proprie di un livello inferiore.
L'appellante deduce altresì la contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto “legittimo” il demansionamento, giustificandolo con la carenza di organico e con la necessità per gli infermieri di supplire stabilmente alle mansioni proprie del personale OSS e OTA, poiché ogni infermiere ha diritto ad essere tale e a svolgere le funzioni per cui è stato assunto e che la legge gli assegna, non potendo essere costretto, per ragioni di cattiva organizzazione aziendale, a coprire mansioni inferiori. L'appellante infine contesta che sia stato escluso il nesso causale tra l'adibizione alle mansioni inferiori e l'esonero parziale derivante dalle lesioni riportate nell'incidente stradale, deducendo che avrebbe potuto continuare a svolgere la sua professione intellettuale di infermiere, nonostante le limitazioni fisiche conseguenti al sinistro ma, a causa dell'assenza di OSS e OTA, è stata costretta – seppure formalmente Cont esonerata dai medici dai carichi pesanti – a svolgere anche quelle mansioni manuali che non le competevano, aggravando così le proprie condizioni di salute pur di garantire il servizio nel reparto di rianimazione.
Con il quinto ed ultimo motivo di appello viene denunciata l'omessa pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento. Cont Costituendosi l' ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado ribadendo l'assenza della prova del danno, in quanto << l'attività in concreto svolta dall'infermiere professionale-ricorrente in appello presso la SOC di appartenenza è fatto pacifico in quanto emergente dagli atti e non specificamente contestato da controparte che il ricorrente abbia sempre svolto le mansioni di cui alla qualifica, per le quali è stato correttamente remunerato, e che le mansioni inferiori oltre che ad essere ripartite tra tutti i dipendenti, non avevano carattere esclusivo, assorbente
e prevalente.>>
Dette attività non avrebbero mai costituito attività principale e/o determinato un'inattività della mansione di infermiere, per come affermato dalla stessa ricorrente in ricorso e dai testi escussi.
Non si sarebbe trattato di un mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza, ma di un espletamento di attività ulteriore ripartita tra tutti i lavoratori in servizio presso la medesima SOC;
tale attività non avrebbe potuto assurgere a condizione legittimante un danno, né tantomeno un danno nella misura richiesta.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e nel termine assegnato sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il 10.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione delle sentenze di questa Corte d'appello nn. 237/2024 pubblicata il
28.3.2024 e n. 647/2024 pubblicata il 28.11.2024, tra l'altro rese in fattispecie coincidenti ( per arco temporale, presidio ospedaliero e reparto in cui sono state effettuate le prestazioni ).
Va premesso che, a fronte dell'allegazione di una mancanza in organico nella struttura ospedaliera in cui era chiamata a prestare lavoro come infermiera, del personale di categorie inferiori (B, Bs e C) totale fino al 2017, e parziale successivamente, e che ciò determinasse la sua costante e sistematica adibizione nel corso del turno di lavoro anche alle mansioni tipiche del personale di categoria inferiore (B e Bs), fatto specificamente allegato, illustrando analiticamente le singole incombenze cui la stessa era chiamata a far fronte ordinariamente, ma non era stato Cont neppure contestato dall' , che si era limitata a negare l'allegazione e la prova del danno.
Infatti, nel riportare in precedenza le difese svolte in primo grado dall'
[...]
(che eccepiva tardivamente la prescrizione- non esaminata dal Tribunale e CP_1 non riproposta dall'appellato- costituendosi oltre il termine di cui all'art.416 cpc anche rispetto all'udienza di rinvio ) nella memoria di costituzione si è detto che l'unica contestazione atteneva alla prova del danno.
Era dunque incontestata l'organizzazione del lavoro descritta nel ricorso anche attraverso specifici capitoli e che la ricorrente abbia dovuto svolgere durante l'orario di lavoro sia le mansioni di infermiere che quelle di occuparsi dei bisogni primari
(igiene della persona, cambio della biancheria dei letti, alimentazione, trasporto dei malati, igienizzazione degli strumenti…).
Deve pure rilevarsi che la necessità dello svolgimento delle incombenze che sono inerenti ai profili inferiori (come il rifacimento dei letti, la pulizia dei letti dei pazienti dimessi, il trasporto dei degenti all'interno o all'esterno della struttura ospedaliera,
l'alimentazione e la cura dell'igiene personale dei pazienti non autosufficienti, la movimentazione dei pazienti anche con problemi di deambulazione, il lavaggio e la preparazione dei materiali da sterilizzare, la raccolta e stoccaggio di materiali biologico sanitari, dei rifiuti…) necessariamente assumeva una rilevanza quantitativa apprezzabile per l'assenza totale, almeno fino al 2017, di personale di categoria B o
Bs che si occupasse di tali incombenze, sicché costituisce un'immediata inferenza logica che il personale infermieristico dovesse, per una consistente parte del tempo dedicato alla prestazione lavorativa, adempiere a tali compiti al fine di garantire il funzionamento del reparto e della stessa struttura ospedaliera sostituendo il personale di categoria inferiore del tutto assente. In ogni caso, anche per il periodo successivo, in cui la presenza in organico di personale di categoria B era inadeguata resta ferma l'allegazione, non contestata, che la lavoratrice avesse continuato comunque a dovere svolgere le mansioni proprie di categorie inferiori, senza che neppure il teste ascoltato dal Tribunale avesse, significativamente, riferito di una modifica dell'organizzazione del lavoro complessivo all'interno della struttura ospedaliera e specificamente degli infermieri anche dopo il 2017.
Va qui chiarito che la dell'adibizione a cui si fa riferimento ai fini dell'affermazione del diritto è quella necessaria ad escludere che i compiti propri delle qualifiche inferiori affidati ed espletati dal lavoratore fossero solo marginali, eseguiti per far fronte ad esigenze del tutto temporanee, ed in ultima analisi espressione di un legittimo jus variandi esercitabile, in base al canone di buona fede, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio ex artt. 1175 e 1375 cc.
Ora, il difetto di tali condizioni si ricava dalla costante e sistematica adibizione della lavoratrice a tali incombenze che divenivano parte integrante della sua prestazione giornaliera, e, superando il limite della “normale tollerabilità”, non erano esigibili.
Né tali incombenze potevano essere considerate come una obbligazione accessoria sia la rilevanza quantitativa di cui si è detto, sia per il fatto che non potevano neppure dirsi funzionalmente collegate all'obbligazione principale posto che, molte di esse, come la maggior parte delle attività cd alberghiere, ovvero tutte quelle non collegate ad esigenze sanitarie specifiche, erano del tutto eterogenee rispetto alla professionalità tipica dell'infermiere professionale di categoria D non implicando il corredo di conoscenze ed esperienze professionali possedute dalla lavoratrice
Infatti, in base al DM n.739/1993 l'infermiere << è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale
è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività
e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero- professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.>>
Inoltre, la categoria D nella declaratoria di comparto comprende <<… i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
Come si vede, si tratta di contenuti, che presuppongono conoscenze tecniche e specialistiche, del tutto eterogenei rispetto a quelli assolutamente scevri da tali conoscenze teoriche e concernenti attività puramente esecutive, consistenti nella somministrazione del vitto e nell'accompagnare i degenti o provvedere all'igiene dei malati o al rifacimento dei letti;
attività consone alla professionalità degli operatori di categoria B (Profilo di Operatore tecnico addetto all'assistenza che alla stregua del contratto di comparto <Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature>> ovvero persino a quelli di categoria A, con il profilo di ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali che, alla stregua del contratto, concerne il personale che
<provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate>>).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione sez. lav., 29/03/2019) il limite all'assegnazione di mansioni accessorie inferiori è che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo sicché «l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 c.c.. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita» .
Tali principi sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato nonostante la diversità della disciplina di riferimento, essendosi affermata (Cass.
2006 nr. 17774) l'esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo.
Tali criteri sono stati poi sostanzialmente applicati in più recenti arresti della
Suprema Corte n.21941, 21942, 21944 del 2022 e n.3700 e 36206 del 2023 e 12139 del 2025 dall'esame dei quali, anche in relazione alla casistica concreta da cui nascono, si ricava che il carattere sistematico e non occasionale dell'adibizione a mansioni inferiori, non limitato a situazioni episodiche, coincidenti con particolari esigenze, ma durevole nel tempo e tale da far sì che dette mansioni costituiscano una componente ordinaria della prestazione giornaliera del lavoratore, costretto a fronteggiare carenze strutturali dell' non transeunti, è indice della Controparte_1 non marginalità delle mansioni e che esse non possano più ritenersi accessorie.
In ordine all'onere di allegazione e prova del danno senza dubbio la descrizione delle modalità di lavoro condotta dalla parte sin dall'atto introduttivo, si ripete, non contestate, nonché la durata nel tempo di tale adibizione (protrattasi per oltre decennio, considerando che per i primi dieci anni è fatto pacifico che mancassero del tutto le figure professionali inferiori), la rilevanza qualitativa del demansionamento giacché le mansioni inferiori si discostano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia e competenza in maniera apprezzabile essedo parte di esse, in base alla contrattazione collettiva, affidate a personale inquadrato in categorie A, ossia di base, con mansioni puramente esecutive e non richiedenti alcuna competenza specifica, la pubblicità di tale demansionamento tale che le mansioni inferiori richieste ed eseguite dinnanzi ai degenti determinavano (come è logica inferenza e ragionevole ritenere secondo l'id quod plerunque accidit) naturalmente la confusione dei ruoli e l' aspettativa in capo ai pazienti ed ai visitatori che gli infermieri attendessero a detti compiti e l'erronea convinzione che essi rientrassero nelle loro incombenze, costituiscono plurimi elementi gravi, univoci e concordanti, fonte di presunzioni atte a sostenere la prova ( le stesse sentenze sopra richiamate della Suprema Corte hanno avvalorato la correttezza di tale ragionamento presuntivo) della lesione della dignità dei lavoratori.
Come già ritenuto per analoghe fattispecie già decise da questa Corte di cui si è già dato atto, la misura del danno può, proprio in considerazione delle circostanze appena illustrate, determinarsi attraverso il ricorso a criteri equitativi, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed appare anche possibile il ricorso ad un criterio, pur sempre oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzione.
Nel caso di specie, non incontrandosi il limite del domandato ricorrente nei pregressi giudizi sopra richiamati, appare congrua, in conformità di altri precedenti di questa
Corte (sentenze n. 212/2024 nella causa n. 421/2022 RG, depositata il 14.5.2024 e n.214/2024 depos. il 17.5.2024 nel giudizio n. 533/2021 Rg) , “la misura del 15 %, in luogo di quella del 50 %, richiesta dalla lavoratrice, in considerazione delle obiettive difficoltà organizzative in cui maturarono le condizioni per il demansionamento >>.
Tale credito va riconosciuto nei limiti di cui al divieto di cumulo previsto dall'art.22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, essendo tale precetto normativo applicabile per giurisprudenza costante della Suprema Corte oltre che ai crediti di natura retributiva stricto sensu, anche ai crediti di natura risarcitoria che traggono titolo dal rapporto di lavoro (ex multis Cass., Sez. L, n. 13624/2020 Cass n.
5024/2002 per i crediti risarcitori ex art. 2087 c.c..) Cont Quindi l' va condannata alla corresponsione in favore della ricorrente del risarcimento del danno da demansionamento da parametrarsi al 15 % della retribuzione percepita dal 01.06.2008 al 25.10.2018, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Rimane assorbito il motivo sul riconoscimento dell'indebito arricchimento,. In considerazione dell'accoglimento preponderante dell'appello (discostatosi dalla domanda solo per la misura del risarcimento), le spese di entrambi i gradi vanno Cont compensate nella misura del 20 %, restando a carico dell' il residuo 80 %.
Spese liquidate secondo il III scaglione del DM n. 147/2022 , per l'intero in euro
2.694,00 per il primo grado ( tabella 3) e in euro 2.904,5 ( tabella 12) per il secondo, in base ai valori medi dimezzati per fase introduttiva, di studio, decisionale e istruttoria, nei minimi stante la semplicità delle questioni, con distrazione ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_3 sentenza n. 43/2022 emessa in data 13 gennaio 2022 dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Cont 1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e condanna l'
a risarcire all'appellante il danno da demansionamento nella misura del 15 % della retribuzione percepita dal 01.06.2008 al 25.10.2018, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo;
Cont 2) Condanna l' alla rifusione dell'80 % delle spese dei due gradi (compensando il residuo) , spese nell' intero liquidate in euro 2.694,00 per il primo ed euro
2.904,5 per l'appello, oltre IVA, CPA e spese generali e distrazione in favore dell'avv. Emanuela Oliverio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.2025
IL Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.Eugenio Scopelliti ) (AL CI)