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23 giugno 2023
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Art. 57. Corte militare di appello 1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.
2. La Corte militare d'appello e' formata:
a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
3. Le sezioni della Corte sono formate:
a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:
a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)) ;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.
5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.
2. La Corte militare d'appello e' formata:
a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
3. Le sezioni della Corte sono formate:
a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:
a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)) ;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.
5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.
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