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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
in qualità di titolare della ditta
“Il Copistaro di MÀ IE (P.IVA ), P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Antonio Cirillo (PEC
e dell'avv. Marco Cirillo (PEC Email_1
entrambi del foro di OL elettivamente Email_2
domiciliato all'indirizzo telematico dei difensori giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo in data 4 marzo 2022
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'avv. Pierluigi Bissa del foro di RI (PEC
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_3
studio in Riccione, Via San Lorenzo n. 2 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA pagina 1 di 5 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
23 settembre 2024
Per la opposta: come nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
19 settembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 4 marzo
2022 il sig. MÀ MO, nella sua qualità di titolare della ditta “Il Copistaro di
MÀ IE ha proposto, innanzi al Tribunale di RI, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11/22 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del della somma di € 8.499,77 oltre interessi e Controparte_2
spese ed ha chiesto 1) che fosse accertato l'inadempimento del contratto di fornitura da parte della società opposta, 2) che, conseguentemente, fosse dichiarata la risoluzione del contratto e 3) che fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni. A sostegno della spiegata opposizione il sig. MÀ ha allegato che egli aveva formalmente denunciato alla società opposta vari difetti della merce oggetto del contratto di fornitura stipulato fra le parti e che pertanto il prezzo rivendicato non poteva considerarsi dovuto;
che, in particolare, i vizi presentati dalla merce fornita si sostanziavano a) nella cattiva incollatura e/o brussoratura dei sestini che provocava il distacco delle pagine, b) nella mancanza di cordonatura in ragione della mancata battitura dopo la stampa e prima della piegatura, c) nella mediocre qualità della stampa che risultava sgranata e nell'approssimativa pinzatura dei cataloghi;
che tali difetti avevano precluso la vendita di quanto ordinato dai clienti i quali si erano quindi rivolti ad aziende concorrenti;
che in conseguenza di tale inadempimento la sua ditta aveva sofferto un rilevantissimo danno per il risarcimento del quale riservava espressamente separata azione;
che egli aveva inutilmente tentato di definire bonariamente la questione;
che era stata raggiunta un'intesa, ma che egli non aveva potuto onorarla in ragione della mancanza di liquidità conseguita al crollo del fatturato per i vizi dei prodotti forniti dalla società opposta.
pagina 2 di 5 Si è costituita la società che, in via Controparte_2
preliminare, ha chiesto che fosse concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando come l'opponente non avesse rispettato i termini di pagamento pattuiti;
come essa avesse emesso una nota di credito in relazione ad una difformità di stampa denunciata dall'opponente; come questi avesse proposto un piano di rientro rateale riconoscendo la debenza del credito azionato in via monitoria;
come tale piano non fosse stato rispettato;
come fossero state emesse ulteriori fatture per altri lavori;
come l'opponente avesse versato solo un acconto sul dovuto e fosse, conseguentemente, rimasto in debito di € 8.499,77; come essa avesse inutilmente diffidato l'opponente all'adempimento; come solo a seguito di tale diffida l'opponente avesse genericamente contestato vizi e difetti della merce inizialmente consegnatagli;
come tale denuncia fosse tardiva e comunque incompatibile con la proposta del piano di rientro rateale.
All'udienza del 28 settembre 2022, tenuta a trattazione scritta, è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle relative memorie. Sono stati valutati i mezzi di prova articolati dalle parti ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza 24 settembre 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
L'opposizione risulta infondata e deve essere respinta: invero si rileva come la debenza dell'importo rivendicato da parte opposta con il decreto ingiuntivo risulta riconosciuta dall'opponente (cfr. doc. 8 di parte opposta) che ha proposto un piano di rientro rateale che poi, pacificamente, non ha rispettato. In senso contrario non vale far leva sull'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente con la mail del
12 novembre 2021 prodotta unitamente all'atto di citazione: invero pur qualificando il contratto intercorso fra le parti in termini di appalto e non di compravendita non si può non rilevare come la contestazione dei vizi e difetti sia tardiva, oltre che irrimediabilmente generica;
non si può, inoltre, non rilevare come tale contestazione sia incompatibile con la proposta di rientro rateale formulata dallo stesso opponente pagina 3 di 5 rispetto alle somme rivendicate con il provvedimento monitorio opposto che è temporalmente antecedente rispetto alla contestazione dei vizi. Sotto questo profilo non vale far leva sul carattere occulto dei vizi denunciati dall'opponente: in realtà la circostanza che i cataloghi fossero consegnati impacchettati, allegata da parte opponente solo tardivamente e con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c., non esimeva l'opponente dal verificare che il contenuto dei pacchetti fosse conforme alle qualità richieste: le prove orali articolate sul punto, inoltre, risultano generiche oltre che valutative e non possono essere ammesse in quanto precludono alla controparte la prova del contrario (cfr. Cass. 11765/19). Si osserva, da ultimo e decisivamente, che l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi risulta tempestivamente sollevata da parte opposta (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 5) e che nessuna contestazione è stata formulata da parte opponente con riguardo alle forniture di cui alle fatture di cui ai doc. 6, 7 e 8 fascicolo monitorio di parte opposta).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'opponente e che, avuto riguardo al livello di complessità delle questioni trattate, al valore della causa ed alle attività processuali effettivamente espletate, sono liquidate quanto ai compensi in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 (fase di studio € 919,00 – valore medio;
fase introduttiva € 777,00 – valore medio;
fase di trattazione e/o istruttoria €
840,00 – valore minimo essendo state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ma non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio;
fase decisionale € 1.701,00 – valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte opposta nel presente giudizio di opposizione con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni dio versa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 11/22 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge.
RI, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maura Mancini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
in qualità di titolare della ditta
“Il Copistaro di MÀ IE (P.IVA ), P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Antonio Cirillo (PEC
e dell'avv. Marco Cirillo (PEC Email_1
entrambi del foro di OL elettivamente Email_2
domiciliato all'indirizzo telematico dei difensori giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo in data 4 marzo 2022
OPPONENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'avv. Pierluigi Bissa del foro di RI (PEC
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_3
studio in Riccione, Via San Lorenzo n. 2 ed all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA pagina 1 di 5 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
23 settembre 2024
Per la opposta: come nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
19 settembre 2024
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 4 marzo
2022 il sig. MÀ MO, nella sua qualità di titolare della ditta “Il Copistaro di
MÀ IE ha proposto, innanzi al Tribunale di RI, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11/22 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore del della somma di € 8.499,77 oltre interessi e Controparte_2
spese ed ha chiesto 1) che fosse accertato l'inadempimento del contratto di fornitura da parte della società opposta, 2) che, conseguentemente, fosse dichiarata la risoluzione del contratto e 3) che fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni. A sostegno della spiegata opposizione il sig. MÀ ha allegato che egli aveva formalmente denunciato alla società opposta vari difetti della merce oggetto del contratto di fornitura stipulato fra le parti e che pertanto il prezzo rivendicato non poteva considerarsi dovuto;
che, in particolare, i vizi presentati dalla merce fornita si sostanziavano a) nella cattiva incollatura e/o brussoratura dei sestini che provocava il distacco delle pagine, b) nella mancanza di cordonatura in ragione della mancata battitura dopo la stampa e prima della piegatura, c) nella mediocre qualità della stampa che risultava sgranata e nell'approssimativa pinzatura dei cataloghi;
che tali difetti avevano precluso la vendita di quanto ordinato dai clienti i quali si erano quindi rivolti ad aziende concorrenti;
che in conseguenza di tale inadempimento la sua ditta aveva sofferto un rilevantissimo danno per il risarcimento del quale riservava espressamente separata azione;
che egli aveva inutilmente tentato di definire bonariamente la questione;
che era stata raggiunta un'intesa, ma che egli non aveva potuto onorarla in ragione della mancanza di liquidità conseguita al crollo del fatturato per i vizi dei prodotti forniti dalla società opposta.
pagina 2 di 5 Si è costituita la società che, in via Controparte_2
preliminare, ha chiesto che fosse concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando come l'opponente non avesse rispettato i termini di pagamento pattuiti;
come essa avesse emesso una nota di credito in relazione ad una difformità di stampa denunciata dall'opponente; come questi avesse proposto un piano di rientro rateale riconoscendo la debenza del credito azionato in via monitoria;
come tale piano non fosse stato rispettato;
come fossero state emesse ulteriori fatture per altri lavori;
come l'opponente avesse versato solo un acconto sul dovuto e fosse, conseguentemente, rimasto in debito di € 8.499,77; come essa avesse inutilmente diffidato l'opponente all'adempimento; come solo a seguito di tale diffida l'opponente avesse genericamente contestato vizi e difetti della merce inizialmente consegnatagli;
come tale denuncia fosse tardiva e comunque incompatibile con la proposta del piano di rientro rateale.
All'udienza del 28 settembre 2022, tenuta a trattazione scritta, è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle relative memorie. Sono stati valutati i mezzi di prova articolati dalle parti ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza 24 settembre 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
L'opposizione risulta infondata e deve essere respinta: invero si rileva come la debenza dell'importo rivendicato da parte opposta con il decreto ingiuntivo risulta riconosciuta dall'opponente (cfr. doc. 8 di parte opposta) che ha proposto un piano di rientro rateale che poi, pacificamente, non ha rispettato. In senso contrario non vale far leva sull'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente con la mail del
12 novembre 2021 prodotta unitamente all'atto di citazione: invero pur qualificando il contratto intercorso fra le parti in termini di appalto e non di compravendita non si può non rilevare come la contestazione dei vizi e difetti sia tardiva, oltre che irrimediabilmente generica;
non si può, inoltre, non rilevare come tale contestazione sia incompatibile con la proposta di rientro rateale formulata dallo stesso opponente pagina 3 di 5 rispetto alle somme rivendicate con il provvedimento monitorio opposto che è temporalmente antecedente rispetto alla contestazione dei vizi. Sotto questo profilo non vale far leva sul carattere occulto dei vizi denunciati dall'opponente: in realtà la circostanza che i cataloghi fossero consegnati impacchettati, allegata da parte opponente solo tardivamente e con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c., non esimeva l'opponente dal verificare che il contenuto dei pacchetti fosse conforme alle qualità richieste: le prove orali articolate sul punto, inoltre, risultano generiche oltre che valutative e non possono essere ammesse in quanto precludono alla controparte la prova del contrario (cfr. Cass. 11765/19). Si osserva, da ultimo e decisivamente, che l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi risulta tempestivamente sollevata da parte opposta (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 5) e che nessuna contestazione è stata formulata da parte opponente con riguardo alle forniture di cui alle fatture di cui ai doc. 6, 7 e 8 fascicolo monitorio di parte opposta).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'opponente e che, avuto riguardo al livello di complessità delle questioni trattate, al valore della causa ed alle attività processuali effettivamente espletate, sono liquidate quanto ai compensi in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 (fase di studio € 919,00 – valore medio;
fase introduttiva € 777,00 – valore medio;
fase di trattazione e/o istruttoria €
840,00 – valore minimo essendo state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ma non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio;
fase decisionale € 1.701,00 – valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte opposta nel presente giudizio di opposizione con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni dio versa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 11/22 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge.
RI, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maura Mancini
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