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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/04/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 519/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 519 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato l'1.04.2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24/03/1971 e residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. UGOLINI MARIA FIORELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Maffei, 7 38066 Riva del Garda
ITALIA;
e da
(c.f. ), nata in [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. UGOLINI MARIA FIORELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Maffei, 7 38066 Riva del Garda ITALIA;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note del
Parte convenuta: come da note del
Pubblico Ministero: “concluse chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
pagina1 di 5 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato l'01.04.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori , nata il [...] e Persona_1 Persona_2
, nato il [...], dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e
[...]
riconosciuti da entrambi i genitori.
2. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
3. In data 12.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori sia ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c., sia in ragione della loro tenera età (8 e 3 anni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza presso la madre.
2) La responsabilità genitoriale sui figli minori e resta regolamentata a Per_1 Persona_2 norma dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., nel senso che i genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse che riguardano l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni naturali dei figli mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata dai genitori anche separatamente.
pagina2 di 5 3) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, per garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna e, più in generale, i riferimenti parentali.
4) Il signor rimarrà a vivere nell'abitazione sita in Riva del Garda (TN), via Belluno 4/A, Parte_1
già condotta in locazione dallo stesso.
La GN invece, entro 2 mesi dalla pubblicazione della sentenza richiesta, trasferirà Parte_2
la propria residenza e quella dei minori in altro appartamento sito in Riva del Garda (TN), via Roma
1, sottoscrivendo a proprio nome idoneo contratto di locazione ed asportando dall'attuale abitazione familiare tutti i propri beni personali e, d'intesa con il padre, quelli dei minori.
A tal fine il signor si obbliga sin d'ora a versare la cauzione che sarà richiesta dal locatore Parte_1
(sia nella forma di deposito cauzionale ovvero nella diversa e alternativa forma di fideiussione bancaria), che allo scadere del contratto verrà restituita allo stesso, restando invece a carico della GN l'onere di pagare il canone di locazione e tutte le spese della nuova abitazione. Parte_2
5) Il signor verserà alla GN a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1 Parte_2 ordinario dei figli entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per figlio) rivalutabili annualmente e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli.
Tale contributo al mantenimento decorrerà a partire dal momento in cui la GN si Parte_2
sarà trasferita nella nuova abitazione con i propri figli.
Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute al 60% dal padre ed al 40% dalla madre.
Le detrazioni per i figli a carico saranno fruite nella misura del 50% da ciascun genitore e le spese straordinarie saranno portate in detrazione in misura corrispondente alla concreta partecipazione di ciascun genitore.
L'assegno unico e le altre previdenze pubbliche, nessuna esclusa, saranno percepite e trattenute esclusivamente dalla GN , ovvero, nell'ipotesi in cui i genitori scelgano Parte_2
concordemente che sia il a presentare a suo nome le relative domande agli Uffici, dovranno Parte_1
essere da questo poi corrisposte alla madre.
Le spese straordinarie che il protocollo del CNF indica come spese straordinarie da concordare dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori se superano l'importo di euro 150,00, salva l'urgenza di provvedere.
Il genitore che abbia affrontato la spesa straordinaria potrà chiedere il rimborso di quanto gli spetta previa presentazione di giustificativo di pagamento e l'altro dovrà rimborsarlo entro 8 giorni.
Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare
(comprovata da messaggio telefonico oppure e-mail), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa ed il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il pagina3 di 5 ricorso e la sentenza titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate.
Ai fini dell'individuazione della ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie e tra quelle che richiedono il preventivo accordo, i ricorrenti si obbligano reciprocamente a fare riferimento al
Protocollo C.N.F., che sottoscritto dagli stessi, viene allegato al presente ricorso (doc. 10), con le seguenti precisazioni:
- il signor in deroga a quanto ivi previsto, si obbliga a provvedere, con esborso Parte_1
esclusivamente a proprio carico, ai costi della mensa per entrambi i figli;
- saranno sostenute dai genitori nella misura del 60 % a carico del padre e del 40 % a carico della madre anche le seguenti spese: materiale didattico di cancelleria di inizio anno e spese per gite scolastiche in ambito giornaliero;
- le eventuali spese di baby sitter saranno sostenute in via esclusiva dal genitore che ne richiederà
l'intervento, senza alcun obbligo di compartecipazione da parte dell'altro.
7) I ricorrenti hanno concordemente fissato come segue il diritto di visita del padre.
Il padre terrà con sé i figli due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al lunedì successivo, avendo cura di riaccompagnarli a scuola il lunedì mattina.
Nella settimana in cui è previsto che i figli trascorrano il week end con il padre, lo stesso preleverà i bambini all'uscita di scuola il martedì ed ivi li riaccompagnerà il mercoledì mattina.
Nella settimana in cui è previsto che i figli trascorrano il week end con la madre, il padre preleverà i bambini all'uscita di scuola il mercoledì ed ivi li riaccompagnerà il venerdì mattina.
Le vacanze estive saranno divise tra i genitori, con settimane alternate, da individuare concordemente anche al fine di consentire di prenotare in tempo utile i campi estivi e/o soluzioni equipollenti, da considerare spesa straordinaria da dividere tra gli stessi secondo le percentuali sopra indicate.
Il compleanno dei figli sarà festeggiato da entrambi i genitori, se possibile insieme, altrimenti garantendo ad entrambi di trascorrere un tempo paritetico con i minori il giorno del loro compleanno;
Le vacanze di Pasqua e Natale saranno divise fra i genitori, con i giorni di Pasqua e Natale alternati di anno in anno.
Le spese per le vacanze con i figli saranno sostenute per intero dal genitore accompagnatario, esclusa sin d'ora ogni forma di compartecipazione dell'altro genitore.
Eventuali viaggi al di fuori del territorio italiano dovranno essere obbligatoriamente concordati tra i genitori.
I genitori si impegnano a riconoscersi comunque una reciproca elasticità nell'individuare all'occorrenza giorni e/o orari diversi di visita in dipendenza degli impegni lavorativi ed pagina4 di 5 extralavorativi di entrambi, degli impegni, scolastici e non, dei minori, di eventuali ricorrenze o feste familiari.
8) Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o alle carte d'identità valide per l'espatrio per entrambe i minori consentendo altresì che ciascuno genitore possa inserire i figli nel proprio passaporto.
9) Le spese legali relative al presente procedimento saranno sostenute integralmente dal signor
Parte_1
10) I ricorrenti dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione economico-patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 519 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato l'1.04.2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24/03/1971 e residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. UGOLINI MARIA FIORELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Maffei, 7 38066 Riva del Garda
ITALIA;
e da
(c.f. ), nata in [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. UGOLINI MARIA FIORELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Maffei, 7 38066 Riva del Garda ITALIA;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note del
Parte convenuta: come da note del
Pubblico Ministero: “concluse chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
pagina1 di 5 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato l'01.04.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori , nata il [...] e Persona_1 Persona_2
, nato il [...], dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e
[...]
riconosciuti da entrambi i genitori.
2. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
3. In data 12.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori sia ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c., sia in ragione della loro tenera età (8 e 3 anni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1) I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza presso la madre.
2) La responsabilità genitoriale sui figli minori e resta regolamentata a Per_1 Persona_2 norma dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., nel senso che i genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse che riguardano l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni naturali dei figli mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata dai genitori anche separatamente.
pagina2 di 5 3) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, per garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna e, più in generale, i riferimenti parentali.
4) Il signor rimarrà a vivere nell'abitazione sita in Riva del Garda (TN), via Belluno 4/A, Parte_1
già condotta in locazione dallo stesso.
La GN invece, entro 2 mesi dalla pubblicazione della sentenza richiesta, trasferirà Parte_2
la propria residenza e quella dei minori in altro appartamento sito in Riva del Garda (TN), via Roma
1, sottoscrivendo a proprio nome idoneo contratto di locazione ed asportando dall'attuale abitazione familiare tutti i propri beni personali e, d'intesa con il padre, quelli dei minori.
A tal fine il signor si obbliga sin d'ora a versare la cauzione che sarà richiesta dal locatore Parte_1
(sia nella forma di deposito cauzionale ovvero nella diversa e alternativa forma di fideiussione bancaria), che allo scadere del contratto verrà restituita allo stesso, restando invece a carico della GN l'onere di pagare il canone di locazione e tutte le spese della nuova abitazione. Parte_2
5) Il signor verserà alla GN a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1 Parte_2 ordinario dei figli entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per figlio) rivalutabili annualmente e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli.
Tale contributo al mantenimento decorrerà a partire dal momento in cui la GN si Parte_2
sarà trasferita nella nuova abitazione con i propri figli.
Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute al 60% dal padre ed al 40% dalla madre.
Le detrazioni per i figli a carico saranno fruite nella misura del 50% da ciascun genitore e le spese straordinarie saranno portate in detrazione in misura corrispondente alla concreta partecipazione di ciascun genitore.
L'assegno unico e le altre previdenze pubbliche, nessuna esclusa, saranno percepite e trattenute esclusivamente dalla GN , ovvero, nell'ipotesi in cui i genitori scelgano Parte_2
concordemente che sia il a presentare a suo nome le relative domande agli Uffici, dovranno Parte_1
essere da questo poi corrisposte alla madre.
Le spese straordinarie che il protocollo del CNF indica come spese straordinarie da concordare dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori se superano l'importo di euro 150,00, salva l'urgenza di provvedere.
Il genitore che abbia affrontato la spesa straordinaria potrà chiedere il rimborso di quanto gli spetta previa presentazione di giustificativo di pagamento e l'altro dovrà rimborsarlo entro 8 giorni.
Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare
(comprovata da messaggio telefonico oppure e-mail), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa ed il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il pagina3 di 5 ricorso e la sentenza titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate.
Ai fini dell'individuazione della ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie e tra quelle che richiedono il preventivo accordo, i ricorrenti si obbligano reciprocamente a fare riferimento al
Protocollo C.N.F., che sottoscritto dagli stessi, viene allegato al presente ricorso (doc. 10), con le seguenti precisazioni:
- il signor in deroga a quanto ivi previsto, si obbliga a provvedere, con esborso Parte_1
esclusivamente a proprio carico, ai costi della mensa per entrambi i figli;
- saranno sostenute dai genitori nella misura del 60 % a carico del padre e del 40 % a carico della madre anche le seguenti spese: materiale didattico di cancelleria di inizio anno e spese per gite scolastiche in ambito giornaliero;
- le eventuali spese di baby sitter saranno sostenute in via esclusiva dal genitore che ne richiederà
l'intervento, senza alcun obbligo di compartecipazione da parte dell'altro.
7) I ricorrenti hanno concordemente fissato come segue il diritto di visita del padre.
Il padre terrà con sé i figli due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino al lunedì successivo, avendo cura di riaccompagnarli a scuola il lunedì mattina.
Nella settimana in cui è previsto che i figli trascorrano il week end con il padre, lo stesso preleverà i bambini all'uscita di scuola il martedì ed ivi li riaccompagnerà il mercoledì mattina.
Nella settimana in cui è previsto che i figli trascorrano il week end con la madre, il padre preleverà i bambini all'uscita di scuola il mercoledì ed ivi li riaccompagnerà il venerdì mattina.
Le vacanze estive saranno divise tra i genitori, con settimane alternate, da individuare concordemente anche al fine di consentire di prenotare in tempo utile i campi estivi e/o soluzioni equipollenti, da considerare spesa straordinaria da dividere tra gli stessi secondo le percentuali sopra indicate.
Il compleanno dei figli sarà festeggiato da entrambi i genitori, se possibile insieme, altrimenti garantendo ad entrambi di trascorrere un tempo paritetico con i minori il giorno del loro compleanno;
Le vacanze di Pasqua e Natale saranno divise fra i genitori, con i giorni di Pasqua e Natale alternati di anno in anno.
Le spese per le vacanze con i figli saranno sostenute per intero dal genitore accompagnatario, esclusa sin d'ora ogni forma di compartecipazione dell'altro genitore.
Eventuali viaggi al di fuori del territorio italiano dovranno essere obbligatoriamente concordati tra i genitori.
I genitori si impegnano a riconoscersi comunque una reciproca elasticità nell'individuare all'occorrenza giorni e/o orari diversi di visita in dipendenza degli impegni lavorativi ed pagina4 di 5 extralavorativi di entrambi, degli impegni, scolastici e non, dei minori, di eventuali ricorrenze o feste familiari.
8) Le parti prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e/o alle carte d'identità valide per l'espatrio per entrambe i minori consentendo altresì che ciascuno genitore possa inserire i figli nel proprio passaporto.
9) Le spese legali relative al presente procedimento saranno sostenute integralmente dal signor
Parte_1
10) I ricorrenti dichiarano di avere risolto fra loro ogni questione economico-patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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