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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1314/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SC GIANCARLO NZ, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valverde - Piazza Del Santuario 95028 Valverde CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1306 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1342 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Comune di Valverde non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.R. n. 598/25
Con ricorso notificato al Comune di Valverde (CT) tramite PEC Certificata consegnata il 30.12.24 (lunedì) poi depositato il 29.01.25, Ricorrente_1 nato a [...] il [...], esercente la professione legale, ed agente in proprio, domandava annullarsi:
1) Avviso di Accertamento n. 1306 (Prot. 15829) del 28.12.2023, notificato il 29.10.24 emesso in conseguenza del mancato e omesso versamento di Tari per l'anno 2019 in relazione a terreni e cespiti immobiliari dal ricorrente posseduti in agro di Valverde;
2) Avviso di Accertamento n. 1342 (Prot. 15829) del 28.12.2023, notificato il 29.10.24 emesso in conseguenza del mancato e omesso versamento di Tari per l'anno 2020 in relazione a terreni e cespiti immobiliari dal ricorrente posseduti in agro di Valverde;
Eccepiva il ricorrente, con documentata illustrazione del motivo, la illegittimità degli Avvisi di Accertamento per gli anni di imposta 2019 e 2020. Rilevava in particolare la nullità degli atti impugnati per asserito difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/00 non risultando esplicato il criterio utilizzato dall'Ufficio Tributi del Comune di Valverde per la determinazione del valore dell'immobile, l'indicazione del cespite cui la Tari era relativa, l'aliquota applicata ed il metodo di calcolo delle imposte, né allegati gli atti presupposti indicati in atto, né riportate del Delibere Assembleari solo per estremi richiamate in atto;
Non si è costituito il Comune di Valverde (CT).
Alla udienza, pubblica del 30.01.26, la Corte, udita la sola parte costituita e ricorrente, tratteneva il fascicolo per la deliberazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Stima la Corte come insussistente sia il denunciato difetto di motivazione dell'atto impugnato per non chiarire i termini di quantificazione della imposta reclamata e l'indicazione degli atti amministrativi presi a riferimento, oltre che il cespite riguardato.
Il Comune, invero, nel corpo dell'avviso di accertamento impugnato, ha esaustivamente indicato tutte le motivazioni poste a fondamento del contestato omesso pagamento relativo all'I.M.U. 2019 e 2020 con riferimento ad un cespite del ricorrente bene identificato (Valverde Indirizzo_1 Valverde), premettendo che il contribuente risulta essere soggetto passivo di imposta per l'anno riguardato e che “da una verifica dei versamenti relativi all'avviso di pagamento del tributo sui rifiuti anno 2019 (o anno 2020 nel successivo accertamento), non risulta il pagamento degli stessi alle prescritte scadenze”. Si riportano gli estremi delle delibere prese a base del calcolo delle tariffe (Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.19, con cui sono stati approvati il Piano Finanziario e le Tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti, per l'anno di riferimento)
. Il Comune ha indicato nell'atto impugnato tutti gli estremi dei succitati provvedimenti sulla base dei quali
è stata applicata la somma dovuta, tutte richiamate nella premessa dell'atto impugnato. Ed evidentemente il Comune si è riferito per relationem ai suddetti provvedimenti nel calcolo del quantum imponibile.
Tanto basta a dimostrare che il Comune, nell'adottare l'atto impugnato, si è allineato all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in tema d'avviso d'accertamento chiaro e correttamente motivato. Sul punto, la giurisprudenza tributaria è infatti granitica nell'affermare che “L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti o atti amministrativi richiamati “per relationem” è disposto in funzione di garanzia del diritto di difesa, con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto laddove venga concretamente a tradursi nella mancata effettiva conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria. Tale pregiudizio non può ritenersi “in re ipsa” per il mero fatto della mancata allegazione della Delibera Giuntale, in quanto non tutti gli atti richiamati dall'avviso devono necessariamente essere allegati, ma soltanto quelli che risultino indispensabili a sostenere le ragioni della pretesa” (vedi Corte di Cassazione, sez. Trib., n. 25371 del 17.10.2008).
Ed ancora, “…Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente […] Le delibere della Giunta sono assoggettate al medesimo regime di pubblicità previsto per le deliberazioni consiliari. La medesima disciplina di pubblicità consente di riferire ad entrambi il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento non si estende agli atti dei quali il contribuente già abbia integrale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione su bollettini o albi ufficiali…” (cfr. Sezioni Unite, Cass. civ., sent. n. 11722 del 14.05.2010).
Ancora, secondo Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22470 del 09/09/2019 In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 (nel testo vigente "ratione temporis") obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo.
Il difetto di motivazione poi dell'avviso di accertamento, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché l'accertamento sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di liquidazione già notificati e comunque comunicati all'intimato (che ben avrebbe, a confutazione, potuto allegare estremi di pagamento della tassa per l'anno di riferimento), non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente.
Sulle sanzioni, osserva la Corte come il Comune di Valverde ha legittimamente irrogato le sanzioni dovute per l'omesso/parziale versamento Tari 2019 e 2020, in conformità al disposto degli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs.
n. 472 del 18 dicembre 1997 e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 7 e 14 del medesimo Decreto Legislativo.
Trattasi di sanzioni dovute in conseguenza della legittimità degli avvisi di accertamento impugnati e della pretesa tributaria vantata dall'ente impositore, non sussistendo alcuna esimente dell'obiettiva incertezza normativa.
Il ricorso va pertanto rigettato con regolamento di spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese in difetto di costituzione del Comune intimato.
Così deciso in Catania il 30.01.26
Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo Cascino
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SC GIANCARLO NZ, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 598/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valverde - Piazza Del Santuario 95028 Valverde CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1306 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1342 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Comune di Valverde non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.R. n. 598/25
Con ricorso notificato al Comune di Valverde (CT) tramite PEC Certificata consegnata il 30.12.24 (lunedì) poi depositato il 29.01.25, Ricorrente_1 nato a [...] il [...], esercente la professione legale, ed agente in proprio, domandava annullarsi:
1) Avviso di Accertamento n. 1306 (Prot. 15829) del 28.12.2023, notificato il 29.10.24 emesso in conseguenza del mancato e omesso versamento di Tari per l'anno 2019 in relazione a terreni e cespiti immobiliari dal ricorrente posseduti in agro di Valverde;
2) Avviso di Accertamento n. 1342 (Prot. 15829) del 28.12.2023, notificato il 29.10.24 emesso in conseguenza del mancato e omesso versamento di Tari per l'anno 2020 in relazione a terreni e cespiti immobiliari dal ricorrente posseduti in agro di Valverde;
Eccepiva il ricorrente, con documentata illustrazione del motivo, la illegittimità degli Avvisi di Accertamento per gli anni di imposta 2019 e 2020. Rilevava in particolare la nullità degli atti impugnati per asserito difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/00 non risultando esplicato il criterio utilizzato dall'Ufficio Tributi del Comune di Valverde per la determinazione del valore dell'immobile, l'indicazione del cespite cui la Tari era relativa, l'aliquota applicata ed il metodo di calcolo delle imposte, né allegati gli atti presupposti indicati in atto, né riportate del Delibere Assembleari solo per estremi richiamate in atto;
Non si è costituito il Comune di Valverde (CT).
Alla udienza, pubblica del 30.01.26, la Corte, udita la sola parte costituita e ricorrente, tratteneva il fascicolo per la deliberazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Stima la Corte come insussistente sia il denunciato difetto di motivazione dell'atto impugnato per non chiarire i termini di quantificazione della imposta reclamata e l'indicazione degli atti amministrativi presi a riferimento, oltre che il cespite riguardato.
Il Comune, invero, nel corpo dell'avviso di accertamento impugnato, ha esaustivamente indicato tutte le motivazioni poste a fondamento del contestato omesso pagamento relativo all'I.M.U. 2019 e 2020 con riferimento ad un cespite del ricorrente bene identificato (Valverde Indirizzo_1 Valverde), premettendo che il contribuente risulta essere soggetto passivo di imposta per l'anno riguardato e che “da una verifica dei versamenti relativi all'avviso di pagamento del tributo sui rifiuti anno 2019 (o anno 2020 nel successivo accertamento), non risulta il pagamento degli stessi alle prescritte scadenze”. Si riportano gli estremi delle delibere prese a base del calcolo delle tariffe (Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.19, con cui sono stati approvati il Piano Finanziario e le Tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti, per l'anno di riferimento)
. Il Comune ha indicato nell'atto impugnato tutti gli estremi dei succitati provvedimenti sulla base dei quali
è stata applicata la somma dovuta, tutte richiamate nella premessa dell'atto impugnato. Ed evidentemente il Comune si è riferito per relationem ai suddetti provvedimenti nel calcolo del quantum imponibile.
Tanto basta a dimostrare che il Comune, nell'adottare l'atto impugnato, si è allineato all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in tema d'avviso d'accertamento chiaro e correttamente motivato. Sul punto, la giurisprudenza tributaria è infatti granitica nell'affermare che “L'obbligo di allegazione all'atto impositivo notificato al contribuente degli eventuali documenti o atti amministrativi richiamati “per relationem” è disposto in funzione di garanzia del diritto di difesa, con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto laddove venga concretamente a tradursi nella mancata effettiva conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria. Tale pregiudizio non può ritenersi “in re ipsa” per il mero fatto della mancata allegazione della Delibera Giuntale, in quanto non tutti gli atti richiamati dall'avviso devono necessariamente essere allegati, ma soltanto quelli che risultino indispensabili a sostenere le ragioni della pretesa” (vedi Corte di Cassazione, sez. Trib., n. 25371 del 17.10.2008).
Ed ancora, “…Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente […] Le delibere della Giunta sono assoggettate al medesimo regime di pubblicità previsto per le deliberazioni consiliari. La medesima disciplina di pubblicità consente di riferire ad entrambi il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento non si estende agli atti dei quali il contribuente già abbia integrale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione su bollettini o albi ufficiali…” (cfr. Sezioni Unite, Cass. civ., sent. n. 11722 del 14.05.2010).
Ancora, secondo Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22470 del 09/09/2019 In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 (nel testo vigente "ratione temporis") obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo.
Il difetto di motivazione poi dell'avviso di accertamento, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché l'accertamento sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di liquidazione già notificati e comunque comunicati all'intimato (che ben avrebbe, a confutazione, potuto allegare estremi di pagamento della tassa per l'anno di riferimento), non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente.
Sulle sanzioni, osserva la Corte come il Comune di Valverde ha legittimamente irrogato le sanzioni dovute per l'omesso/parziale versamento Tari 2019 e 2020, in conformità al disposto degli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs.
n. 472 del 18 dicembre 1997 e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 7 e 14 del medesimo Decreto Legislativo.
Trattasi di sanzioni dovute in conseguenza della legittimità degli avvisi di accertamento impugnati e della pretesa tributaria vantata dall'ente impositore, non sussistendo alcuna esimente dell'obiettiva incertezza normativa.
Il ricorso va pertanto rigettato con regolamento di spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese in difetto di costituzione del Comune intimato.
Così deciso in Catania il 30.01.26
Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo Cascino