TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5410/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5410/2022 tra
- Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
e
ERUGIA Controparte_1
Resistente
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 13,00 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. MASTRANGELI FABRIZIO Parte_3
DOMENICO oggi sostituito dall'avv. MICHELA ROCCHI la quale si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate e insiste per l'accogliento del ricorso.
Per l'avv. SEVA STANCATI ed il Controparte_2 dott. MARCO BELLUCCI, i quali si riportano integralmente alla comparsa ed alle note depositate insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,15, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 24 Marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5410/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio ed in qualità di Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. della società (C.F. e P. IVA: ), con sede in Assisi, Parte_2 P.IVA_1 via Porziuncola n. 5, elettivamente domiciliata in , Piazza Italia n. 4, presso lo studio CP_2 degli Avv.ti Fabrizio D. Mastrangeli e Michela Rocchi che - unitamente e disgiuntamente fra loro - la rappresentano e difendono in forza di procura speciale estesa in calce al ricorso.
Ricorrenti
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_2 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega su atto separato.
Resistente
Fatto.
Con ricorso depositato il 28 novembre 2022, in proprio ed in qualità di Parte_1
Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. della società ha proposto Pt_2 Parte_2 opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 408 del 10.10.2022, notificata dall CP_2
pagina 2 di 10 di il 28/10/2022 e di importo pari ad € 901,60, per “non aver Controparte_2 CP_2 ottemperato alla disposizione n. 086/036 del 18/02/2021 impartita dall'organo ispettivo”.
Chiedeva dunque la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento e di accertare e dichiarare che il Sig. non aveva svolto mansioni riconducibili Parte_4 al terzo livello CCNL Commercio.
Deduceva inoltre l'illegittimità del verbale ispettivo n. PG00000/2021-243-01 del 17.2.2021 per violazione dell'art. 13 c. 4 del d. Lgs. n. 124 del 2004 e la conseguente nullità annullabilità della O.I. opposta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il Sig.
NON ha svolto mansioni riconducibili al III° livello CCNL Commercio - Parte_4
C Accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento ispettivo della di CP_2
n. 2021-243-01, del 17/02/2021, notificato il 24/02/2021 e, di conseguenza CP_
- revocare ed annullare l'Ordinanza-Ingiunzione dell di n. 408/2022, notificata a CP_2 mezzo pec il 28/10/2022 e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Dott.
titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti amministrativi contestati Parte_1 nel predetto verbale ispettivo, quantificate nella predetta Ordinanza-Ingiunzione.
In ogni caso, condannare l al pagamento di tutte le spese di giudizio”. Controparte_5
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha contestato in toto le avverse deduzioni ed ha concluso a sua volta come di seguito: “ Voglia … - dichiarare
l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il verbale ispettivo n. PG00000/2021-243-01 del
17.2.21 e l'ordinanza ingiunzione n. 408 del 2022 nei confronti di n proprio Parte_1
e quale amministratore unico e legale rappresentante della società , per i Parte_5 motivi esposti in narrativa e comunque ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza ingiunzione medesima e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso
e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
Sussiste, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere competente a conoscere dell'odierna controversia il Giudice Amministrativo. pagina 3 di 10 L'Ordinanza Ingiunzione opposta, n. 408 del 10.10.2022, era stata emanata per non avere i ricorrenti ottemperato nei termini previsti “… alla disposizione n. 086/036 del 18/02/2021 impartita dall'organo ispettivo”.
Detta Disposizione, resa ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 124/2004, era stata a sua volta emanata contestualmente ad un primo verbale unico di accertamento e notificazione n.
PG00000/2021-243-01 del 17 febbraio 2021, con il quale, per quanto di interesse nella causa, era stato contestato ai ricorrenti:
- di non aver registrato nei Libro Unico del Lavoro, nelle apposite sezioni, le ore di ferie e permessi spettanti ai dipendenti, oltre alla quota di TFR dagli stessi accantonata;
- di aver attribuito al dipendente Sig. un livello non corrispondente alle Parte_4 mansioni effettivamente svolte.
Con il provvedimento n. 086/036 del 9/2/2021 erano state quindi impartite le seguenti diposizioni: “> che sopra generalizzata registri mensilmente nel LUL, per Parte_2 ciascun dipendente, le ore di ferie e di permessi in maniera visibile e distinta;
> venga rielaborato il libro unico del lavoro del dipendente a decorrere dal mese Parte_4 di marzo 2016 con l'attribuzione del III livello del CCNL Commercio;
> vengano allo stesso corrisposte le differenze economiche derivanti di corretto inquadramento contrattuale.”.
Per l'adempimento era stato fissato il termine di due mesi dalla notifica dell'atto.
L'atto di Disposizione era stato quindi impugnato con ricorso al Direttore dell
[...]
di inviato l'11/03/2021 - ricorso che tuttavia veniva rigettato Controparte_2 CP_2 con Decisione comunicata alla difesa ricorrente il successivo 30 marzo 2021.
Con successivo verbale interlocutorio n. 086/094 del 21.5.2021, gli ispettori riscontravano la mancata ottemperanza al provvedimento di Disposizione da parte della società ricorrente e C con la nota del 24.5.2021, inviata a mezzo Pec, l chiedeva di nuovo alla società la documentazione comprovante l'eventuale adempimento.
In mancanza di riscontro veniva notificato ai ricorrenti l'ulteriore verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2021-243-02 del 1.6.2021, con il quale veniva contestato il mancato adempimento da parte della società alla Disposizione impartita C dall ex art. 14 della L. n. 689/81, cui seguiva l'emanazione dell'O.I. opposta n. 408 del
10.10.2022, oggetto della presente impugnazione.
La parte ricorrente ha chiesto, in questa sede, l'accertamento della illegittimità del verbale n. 2021-243-01, del 17/02/2021, unitamente all'accertamento negativo della circostanza per pagina 4 di 10 la quale il Sig. avrebbe svolto mansioni riconducibili al III° livello CCNL Parte_4
Commercio e quindi la revoca o l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 408/2022.
C L ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il verbale ispettivo n.
PG00000/2021-243-01 del 17.2.21, sollevando inoltre questioni inerenti il riparto di Giurisdizione.
L'eccezione è fondata.
Il verbale di accertamento che ha originato l'emanazione dell'O.I. n. 408/2022 non può essere individuato nel richiamato verbale PG00000/2021-243-01 del 17.2.21, quanto piuttosto il verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2021-243-02 del 1.6.2021, con il C quale l ha accertato la mancata ottemperanza della parte ricorrente alle prescrizioni impartite con la Disposizione n. 086/036 del 18/02/2021.
Dunque, semmai, l'impugnativa avrebbe dovuto essere svolta, seppure nella forma incidentale tipica delle opposizioni ad ordinanza di ingiunzione e tenendo conto che i comuni verbali di accertamento, in quanto atti endoprocedimentali, sono per loro natura inoppugnabili, avverso il secondo dei verbali indicati e non il primo.
Del resto, l'Ordinanza di ingiunzione opposta non ha applicato ai ricorrenti una sanzione corrispondente ad una violazione di norme sulla tutela del lavoro o di natura contributiva, ma una sanzione conseguente al mancato rispetto di un “ordine” o meglio di un obbligo di fare imposto ai ricorrenti dall'Autorità amministrativa.
C È stata proprio la mancata osservanza dell'ordine (ripristinatorio) impartito dall , a giustificare l'applicazione della sanzione e non invece la condotta stessa, quale l'aver attribuito al lavoratore una qualifica inferiore o la irregolare registrazione di dati sul LUL, non essendo infatti prevista in maniera diretta per tali condotte, una corrispondente sanzione, come dispone del resto l'art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004: “
1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell' , il quale decide entro i successivi quindici giorni. Controparte_2
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.
pagina 5 di 10
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto.”.
In questo contesto si pone dunque come ineludibile la verifica della sussistenza della
Giurisdizione per la decisone sulla impugnativa dello specifico verbale di accertamento, elevato per la mancata ottemperanza alla Disposizione e della successiva Ordinanza di ingiunzione che ne è derivata.
Si impone poi la verifica sulla Giurisdizione in riferimento alla decisione della presente opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione n. 408/2022 e quindi se il Giudice Ordinario (o secondo alcuni orientamenti il Giudice del Lavoro) sia competente a delibare anche il merito del presupposto verbale, come individuato sopra, oppure se tale competenza spetti Contr esclusivamente all
Giunge in provvidenziale soccorso la recente Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2778 del 21/03/2024 che, sulla specifica questione di Giurisdizione, ha fissato precisi principi in materia, ritenendo che il provvedimento di Disposizione reso dagli Ispettori dei Lavoro ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 124/2004 debba essere impugnato esclusivamente avanti al Giudice amministrativo in quanto, una volta divenuto definitivo, i provvedimenti sanzionatori conseguenti (verbale di ulteriore accertamento e conseguente ordinanza di ingiunzione) non possono più essere efficacemente contestati nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione, neppure incidentalmente, essendosi ormai consolidata la violazione contestata la quale, si ribadisce, non è riferita alla sussistenza o meno delle ragioni poste alla base della Disposizione a suo tempo emanata, ma alla sola mancata ottemperanza dell'ingiunto alla Disposizione stessa ove non opposta tempestivamente.
È irrilevante del resto che le violazioni poste all'origine del primo accertamento (il verbale
PG00000/2021-243-01), che pure hanno dato origine alla Disposizione impartita, siano riferite, come nel caso di specie, alla materia dell'inquadramento dei dipendenti ed all'applicazione di livelli retributivi non corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, in violazione delle prescrizione dei contratti collettivi, materia che in teoria giustificherebbe l'attrazione della controversia nell'alveo della Giurisdizione Ordinaria.
Ciò perché proprio i comportamenti contestati (es. sotto-inquadramento) non integrando violazioni di norme punite da specifiche sanzioni amministrative, come richiede appunto l'art. 14 del D. Lgs. 124/2004, si traducono nell'emanazione di uno specifico provvedimento, che pagina 6 di 10 impone un “obbligo” specifico, consistente, nel caso di specie, nel dover forzosamente registrare nel LUL le ore di ferie e di permessi in maniera visibile e distinta, nel dover rielaborare il libro unico del lavoro del dipendente a decorrere dal mese Parte_4 di marzo 2016, con l'attribuzione del III livello del CCNL Commercio ed infine nell'obbligo di corresponsione al lavoratore delle differenze economiche derivanti di corretto inquadramento contrattuale.
Detti comportamenti, del resto, non integrano violazioni di norme punite da specifiche sanzioni amministrative, come richiede l'art. 14 del D. Lgs. 124/2004 ed anzi la Sentenza in esame ne trae occasione per chiarire anche la distinzione tra la Diffida accertativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 124/2004 (per quelle violazioni da cui derivino sanzioni amministrative) e la Disposizione di cui all'art. 14.
In particolare il Consiglio Stato conferma che, al fine della contestazione degli adempienti C
“amministrativi” imposti dall alla parte, è indispensabile impugnare l'atto di Disposizione in una prima fase con il ricorso amministrativo al Direttore dell , Controparte_2 nel termine previsto di 15 giorni e poi, successivamente all'eventuale diniego o alla formazione del silenzio rigetto eventualmente maturato negli ulteriori 15 giorni, la Disposizione potrà essere a sua volta impugnata presso il Tribunale Ammnistrativo Regionale competente, nel termine di 60 gg. previsto.
Quanto poi alla competenza a decidere la controversia ed alla ammissibilità del ricorso, la
Sentenza ha fornito i seguenti chiarimenti: “La norma qualifica, dunque, l'atto in questione come "provvedimento" e precisa che lo stesso è "immediatamente esecutivo". La definizione di "verbale" di tale atto è dunque generata dalla prassi, trattandosi in realtà di un provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio, espressione di un potere pubblicistico, che la norma definisce "immediatamente esecutivo", ovvero efficace e vincolante per il destinatario, il quale deve necessariamente conformarsi alle statuizioni contenute nello stesso, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria per il caso di eventuale inottemperanza.
Che tale sia la natura dell'atto in questione lo si evince ancora con maggiore evidenza ove lo si ponga a raffronto con il potere esercitato ai sensi del precedente art. 13, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 124 del 2004, che culmina - questo sì - con il rilascio del "Verbale di primo accesso", il quale richiede un previo atto di diffida (comma 2) al datore di lavoro trasgressore.
pagina 7 di 10
2.3. Corollario obbligato di tale premessa è che il potere esercitato dagli Ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 si manifesta con un provvedimento amministrativo che ha i connotati della definitività e della immediata lesività per la parte alla quale lo stesso
è indirizzato e che, in quanto tale, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Il provvedimento, infatti, fa scattare immediatamente l'obbligo del datore di lavoro di mettersi in regola e chiude il procedimento e - differentemente da quanto assume parte appellante - incide sulla sfera giuridica del destinatario imponendogli un facere, pena la comminatoria di una sanzione. La lesione, dunque, è insita nel comando di mettersi in regola con le norme violate.
Ad ulteriore riprova della correttezza di tale conclusione è che il d.lgs. n. 124 non ha inteso derogare ai criteri generali in materia di individuazione del giudice naturale ad offrire tutela contro gli atti degli Ispettori del Lavoro, introducendo solo forme di previ esperimenti di definizione amministrativa della controversia. E così, all'art. 14, comma 2, ha introdotto la possibilità (esercitata nel caso all'esame del Collegio) di impugnare il provvedimento, adottato ai sensi del precedente comma 1, dinanzi al direttore dell' , Controparte_2 con formazione del silenzio-rigetto ove non sia deciso con provvedimento espresso entro quindici giorni dalla proposizione del gravame;
l'art. 16 prevede, invece, la proposizione del ricorso avverso gli atti adottati ex art. 13, comma 7; il successivo art. 17 ha disciplinato il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro avverso gli "atti di accertamento ispettivo" degli
Ispettori del Lavoro. Nulla prevedendo il d.lgs. n. 124 sulla tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14, ne consegue che la stessa segue le regole generali, e cioè il ricorso al giudice del potere pubblico, id est il giudice amministrativo. Tale conclusione non sembra smentita dalla circostanza che l'attività svolta dall CP_2 impinge sul rapporto di lavoro privatistico, atteso che ciò che rileva è che l'irregolarità sia riscontrata dall'Ispettore del Lavoro nell'esercizio del potere pubblico conferitogli dalla norma. Come chiarito dal Consiglio di Stato (sez. VI, 24 marzo 2003, n. 1499) - sebbene con riferimento ad altra fattispecie (ma con argomentazioni ben estensibili al caso sottoposto all'esame del Collegio) - "il provvedimento dell'Ispettorato del lavoro che dispone l'astensione obbligatoria dal lavoro di una dipendente, incide dall'esterno, unilateralmente e autoritativamente sul rapporto di lavoro tra datore e lavoratrice — madre, sicché le situazioni di diritto soggettivo degradano ad interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Non si controverte di un atto posto in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, ma dì un provvedimento della Pubblica amministrazione, che
pagina 8 di 10 impone un divieto ad un datore di lavoro, nell'esercizio di un tipico controllo pubblico su attività private".
3. Le argomentazioni spese sub 1 per individuare il giudice competente a decidere il ricorso portano il Collegio a dichiarare anche l'ammissibilità del gravame, stante il carattere definitivo del "Provvedimento di disposizione" e, dunque, la sua immediata lesività ed impugnabilità (Cons. Stato, sez. Ili, 22 marzo 2023, n. 2901). L'inflizione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3 è solo eventuale, scattando soltanto nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non ottemperi al "Provvedimento di disposizione"; il decreto, infatti, non ha voluto sanzionare l'omissione o l'irregolarità rilevate ma soltanto la volontà di non conformarsi all'ordine di fare o di ripristinare la regolarità. In altri termini, l'organo ispettivo intima al datore di lavoro di eliminare l'irregolarità rilevata, concedendo un termine per adempiere e solo in caso di mancata ottemperanza si applica la sanzione. Da tale premessa consegue:
a) che è la mancata osservanza dell'ordine inibitorio o ripristinatorio dell'Ispettore a portare ad infliggere la sanzione e non la condotta stessa, non essendo infatti per la condotta prevista tale sanzione;
b) che, correlativamente, in caso di mancata impugnazione del "Provvedimento di disposizione", il contenuto di quest'ultimo, e segnatamente le "irregolarità" con esso accertate, non potrebbero essere rimessi in discussione in sede di impugnazione della successiva sanzione… .” Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 21/03/2024 n. 2778.
Ciò premesso, ritiene questo giudicante che la Sentenza che precede abbia chiarito ogni dubbio in proposito e che pertanto non può che essere dichiarato sussistente, ai sensi dell'art. 37, 1° comma c.p.c., il difetto di Giurisdizione del Giudice ordinario nei confronti del
Giudice amministrativo.
Quanto alla liquidazione delle spese possono ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per la loro integrale compensazione, attesa la novità della questione trattata.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere competente a conoscere dell'odierna controversia il Giudice Amministrativo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 24 Marzo 2025 pagina 9 di 10 Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5410/2022 tra
- Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
e
ERUGIA Controparte_1
Resistente
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 13,00 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. MASTRANGELI FABRIZIO Parte_3
DOMENICO oggi sostituito dall'avv. MICHELA ROCCHI la quale si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate e insiste per l'accogliento del ricorso.
Per l'avv. SEVA STANCATI ed il Controparte_2 dott. MARCO BELLUCCI, i quali si riportano integralmente alla comparsa ed alle note depositate insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 18,15, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 24 Marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5410/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio ed in qualità di Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. della società (C.F. e P. IVA: ), con sede in Assisi, Parte_2 P.IVA_1 via Porziuncola n. 5, elettivamente domiciliata in , Piazza Italia n. 4, presso lo studio CP_2 degli Avv.ti Fabrizio D. Mastrangeli e Michela Rocchi che - unitamente e disgiuntamente fra loro - la rappresentano e difendono in forza di procura speciale estesa in calce al ricorso.
Ricorrenti
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_2 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega su atto separato.
Resistente
Fatto.
Con ricorso depositato il 28 novembre 2022, in proprio ed in qualità di Parte_1
Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. della società ha proposto Pt_2 Parte_2 opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 408 del 10.10.2022, notificata dall CP_2
pagina 2 di 10 di il 28/10/2022 e di importo pari ad € 901,60, per “non aver Controparte_2 CP_2 ottemperato alla disposizione n. 086/036 del 18/02/2021 impartita dall'organo ispettivo”.
Chiedeva dunque la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento e di accertare e dichiarare che il Sig. non aveva svolto mansioni riconducibili Parte_4 al terzo livello CCNL Commercio.
Deduceva inoltre l'illegittimità del verbale ispettivo n. PG00000/2021-243-01 del 17.2.2021 per violazione dell'art. 13 c. 4 del d. Lgs. n. 124 del 2004 e la conseguente nullità annullabilità della O.I. opposta, rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il Sig.
NON ha svolto mansioni riconducibili al III° livello CCNL Commercio - Parte_4
C Accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento ispettivo della di CP_2
n. 2021-243-01, del 17/02/2021, notificato il 24/02/2021 e, di conseguenza CP_
- revocare ed annullare l'Ordinanza-Ingiunzione dell di n. 408/2022, notificata a CP_2 mezzo pec il 28/10/2022 e, comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Dott.
titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti amministrativi contestati Parte_1 nel predetto verbale ispettivo, quantificate nella predetta Ordinanza-Ingiunzione.
In ogni caso, condannare l al pagamento di tutte le spese di giudizio”. Controparte_5
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha contestato in toto le avverse deduzioni ed ha concluso a sua volta come di seguito: “ Voglia … - dichiarare
l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il verbale ispettivo n. PG00000/2021-243-01 del
17.2.21 e l'ordinanza ingiunzione n. 408 del 2022 nei confronti di n proprio Parte_1
e quale amministratore unico e legale rappresentante della società , per i Parte_5 motivi esposti in narrativa e comunque ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza ingiunzione medesima e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso
e per l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
Sussiste, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere competente a conoscere dell'odierna controversia il Giudice Amministrativo. pagina 3 di 10 L'Ordinanza Ingiunzione opposta, n. 408 del 10.10.2022, era stata emanata per non avere i ricorrenti ottemperato nei termini previsti “… alla disposizione n. 086/036 del 18/02/2021 impartita dall'organo ispettivo”.
Detta Disposizione, resa ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 124/2004, era stata a sua volta emanata contestualmente ad un primo verbale unico di accertamento e notificazione n.
PG00000/2021-243-01 del 17 febbraio 2021, con il quale, per quanto di interesse nella causa, era stato contestato ai ricorrenti:
- di non aver registrato nei Libro Unico del Lavoro, nelle apposite sezioni, le ore di ferie e permessi spettanti ai dipendenti, oltre alla quota di TFR dagli stessi accantonata;
- di aver attribuito al dipendente Sig. un livello non corrispondente alle Parte_4 mansioni effettivamente svolte.
Con il provvedimento n. 086/036 del 9/2/2021 erano state quindi impartite le seguenti diposizioni: “> che sopra generalizzata registri mensilmente nel LUL, per Parte_2 ciascun dipendente, le ore di ferie e di permessi in maniera visibile e distinta;
> venga rielaborato il libro unico del lavoro del dipendente a decorrere dal mese Parte_4 di marzo 2016 con l'attribuzione del III livello del CCNL Commercio;
> vengano allo stesso corrisposte le differenze economiche derivanti di corretto inquadramento contrattuale.”.
Per l'adempimento era stato fissato il termine di due mesi dalla notifica dell'atto.
L'atto di Disposizione era stato quindi impugnato con ricorso al Direttore dell
[...]
di inviato l'11/03/2021 - ricorso che tuttavia veniva rigettato Controparte_2 CP_2 con Decisione comunicata alla difesa ricorrente il successivo 30 marzo 2021.
Con successivo verbale interlocutorio n. 086/094 del 21.5.2021, gli ispettori riscontravano la mancata ottemperanza al provvedimento di Disposizione da parte della società ricorrente e C con la nota del 24.5.2021, inviata a mezzo Pec, l chiedeva di nuovo alla società la documentazione comprovante l'eventuale adempimento.
In mancanza di riscontro veniva notificato ai ricorrenti l'ulteriore verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2021-243-02 del 1.6.2021, con il quale veniva contestato il mancato adempimento da parte della società alla Disposizione impartita C dall ex art. 14 della L. n. 689/81, cui seguiva l'emanazione dell'O.I. opposta n. 408 del
10.10.2022, oggetto della presente impugnazione.
La parte ricorrente ha chiesto, in questa sede, l'accertamento della illegittimità del verbale n. 2021-243-01, del 17/02/2021, unitamente all'accertamento negativo della circostanza per pagina 4 di 10 la quale il Sig. avrebbe svolto mansioni riconducibili al III° livello CCNL Parte_4
Commercio e quindi la revoca o l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 408/2022.
C L ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il verbale ispettivo n.
PG00000/2021-243-01 del 17.2.21, sollevando inoltre questioni inerenti il riparto di Giurisdizione.
L'eccezione è fondata.
Il verbale di accertamento che ha originato l'emanazione dell'O.I. n. 408/2022 non può essere individuato nel richiamato verbale PG00000/2021-243-01 del 17.2.21, quanto piuttosto il verbale unico di accertamento e notificazione n. PG00000/2021-243-02 del 1.6.2021, con il C quale l ha accertato la mancata ottemperanza della parte ricorrente alle prescrizioni impartite con la Disposizione n. 086/036 del 18/02/2021.
Dunque, semmai, l'impugnativa avrebbe dovuto essere svolta, seppure nella forma incidentale tipica delle opposizioni ad ordinanza di ingiunzione e tenendo conto che i comuni verbali di accertamento, in quanto atti endoprocedimentali, sono per loro natura inoppugnabili, avverso il secondo dei verbali indicati e non il primo.
Del resto, l'Ordinanza di ingiunzione opposta non ha applicato ai ricorrenti una sanzione corrispondente ad una violazione di norme sulla tutela del lavoro o di natura contributiva, ma una sanzione conseguente al mancato rispetto di un “ordine” o meglio di un obbligo di fare imposto ai ricorrenti dall'Autorità amministrativa.
C È stata proprio la mancata osservanza dell'ordine (ripristinatorio) impartito dall , a giustificare l'applicazione della sanzione e non invece la condotta stessa, quale l'aver attribuito al lavoratore una qualifica inferiore o la irregolare registrazione di dati sul LUL, non essendo infatti prevista in maniera diretta per tali condotte, una corrispondente sanzione, come dispone del resto l'art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004: “
1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell' , il quale decide entro i successivi quindici giorni. Controparte_2
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.
pagina 5 di 10
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto.”.
In questo contesto si pone dunque come ineludibile la verifica della sussistenza della
Giurisdizione per la decisone sulla impugnativa dello specifico verbale di accertamento, elevato per la mancata ottemperanza alla Disposizione e della successiva Ordinanza di ingiunzione che ne è derivata.
Si impone poi la verifica sulla Giurisdizione in riferimento alla decisione della presente opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione n. 408/2022 e quindi se il Giudice Ordinario (o secondo alcuni orientamenti il Giudice del Lavoro) sia competente a delibare anche il merito del presupposto verbale, come individuato sopra, oppure se tale competenza spetti Contr esclusivamente all
Giunge in provvidenziale soccorso la recente Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2778 del 21/03/2024 che, sulla specifica questione di Giurisdizione, ha fissato precisi principi in materia, ritenendo che il provvedimento di Disposizione reso dagli Ispettori dei Lavoro ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 124/2004 debba essere impugnato esclusivamente avanti al Giudice amministrativo in quanto, una volta divenuto definitivo, i provvedimenti sanzionatori conseguenti (verbale di ulteriore accertamento e conseguente ordinanza di ingiunzione) non possono più essere efficacemente contestati nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione, neppure incidentalmente, essendosi ormai consolidata la violazione contestata la quale, si ribadisce, non è riferita alla sussistenza o meno delle ragioni poste alla base della Disposizione a suo tempo emanata, ma alla sola mancata ottemperanza dell'ingiunto alla Disposizione stessa ove non opposta tempestivamente.
È irrilevante del resto che le violazioni poste all'origine del primo accertamento (il verbale
PG00000/2021-243-01), che pure hanno dato origine alla Disposizione impartita, siano riferite, come nel caso di specie, alla materia dell'inquadramento dei dipendenti ed all'applicazione di livelli retributivi non corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, in violazione delle prescrizione dei contratti collettivi, materia che in teoria giustificherebbe l'attrazione della controversia nell'alveo della Giurisdizione Ordinaria.
Ciò perché proprio i comportamenti contestati (es. sotto-inquadramento) non integrando violazioni di norme punite da specifiche sanzioni amministrative, come richiede appunto l'art. 14 del D. Lgs. 124/2004, si traducono nell'emanazione di uno specifico provvedimento, che pagina 6 di 10 impone un “obbligo” specifico, consistente, nel caso di specie, nel dover forzosamente registrare nel LUL le ore di ferie e di permessi in maniera visibile e distinta, nel dover rielaborare il libro unico del lavoro del dipendente a decorrere dal mese Parte_4 di marzo 2016, con l'attribuzione del III livello del CCNL Commercio ed infine nell'obbligo di corresponsione al lavoratore delle differenze economiche derivanti di corretto inquadramento contrattuale.
Detti comportamenti, del resto, non integrano violazioni di norme punite da specifiche sanzioni amministrative, come richiede l'art. 14 del D. Lgs. 124/2004 ed anzi la Sentenza in esame ne trae occasione per chiarire anche la distinzione tra la Diffida accertativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 124/2004 (per quelle violazioni da cui derivino sanzioni amministrative) e la Disposizione di cui all'art. 14.
In particolare il Consiglio Stato conferma che, al fine della contestazione degli adempienti C
“amministrativi” imposti dall alla parte, è indispensabile impugnare l'atto di Disposizione in una prima fase con il ricorso amministrativo al Direttore dell , Controparte_2 nel termine previsto di 15 giorni e poi, successivamente all'eventuale diniego o alla formazione del silenzio rigetto eventualmente maturato negli ulteriori 15 giorni, la Disposizione potrà essere a sua volta impugnata presso il Tribunale Ammnistrativo Regionale competente, nel termine di 60 gg. previsto.
Quanto poi alla competenza a decidere la controversia ed alla ammissibilità del ricorso, la
Sentenza ha fornito i seguenti chiarimenti: “La norma qualifica, dunque, l'atto in questione come "provvedimento" e precisa che lo stesso è "immediatamente esecutivo". La definizione di "verbale" di tale atto è dunque generata dalla prassi, trattandosi in realtà di un provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio, espressione di un potere pubblicistico, che la norma definisce "immediatamente esecutivo", ovvero efficace e vincolante per il destinatario, il quale deve necessariamente conformarsi alle statuizioni contenute nello stesso, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria per il caso di eventuale inottemperanza.
Che tale sia la natura dell'atto in questione lo si evince ancora con maggiore evidenza ove lo si ponga a raffronto con il potere esercitato ai sensi del precedente art. 13, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 124 del 2004, che culmina - questo sì - con il rilascio del "Verbale di primo accesso", il quale richiede un previo atto di diffida (comma 2) al datore di lavoro trasgressore.
pagina 7 di 10
2.3. Corollario obbligato di tale premessa è che il potere esercitato dagli Ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 si manifesta con un provvedimento amministrativo che ha i connotati della definitività e della immediata lesività per la parte alla quale lo stesso
è indirizzato e che, in quanto tale, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Il provvedimento, infatti, fa scattare immediatamente l'obbligo del datore di lavoro di mettersi in regola e chiude il procedimento e - differentemente da quanto assume parte appellante - incide sulla sfera giuridica del destinatario imponendogli un facere, pena la comminatoria di una sanzione. La lesione, dunque, è insita nel comando di mettersi in regola con le norme violate.
Ad ulteriore riprova della correttezza di tale conclusione è che il d.lgs. n. 124 non ha inteso derogare ai criteri generali in materia di individuazione del giudice naturale ad offrire tutela contro gli atti degli Ispettori del Lavoro, introducendo solo forme di previ esperimenti di definizione amministrativa della controversia. E così, all'art. 14, comma 2, ha introdotto la possibilità (esercitata nel caso all'esame del Collegio) di impugnare il provvedimento, adottato ai sensi del precedente comma 1, dinanzi al direttore dell' , Controparte_2 con formazione del silenzio-rigetto ove non sia deciso con provvedimento espresso entro quindici giorni dalla proposizione del gravame;
l'art. 16 prevede, invece, la proposizione del ricorso avverso gli atti adottati ex art. 13, comma 7; il successivo art. 17 ha disciplinato il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro avverso gli "atti di accertamento ispettivo" degli
Ispettori del Lavoro. Nulla prevedendo il d.lgs. n. 124 sulla tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14, ne consegue che la stessa segue le regole generali, e cioè il ricorso al giudice del potere pubblico, id est il giudice amministrativo. Tale conclusione non sembra smentita dalla circostanza che l'attività svolta dall CP_2 impinge sul rapporto di lavoro privatistico, atteso che ciò che rileva è che l'irregolarità sia riscontrata dall'Ispettore del Lavoro nell'esercizio del potere pubblico conferitogli dalla norma. Come chiarito dal Consiglio di Stato (sez. VI, 24 marzo 2003, n. 1499) - sebbene con riferimento ad altra fattispecie (ma con argomentazioni ben estensibili al caso sottoposto all'esame del Collegio) - "il provvedimento dell'Ispettorato del lavoro che dispone l'astensione obbligatoria dal lavoro di una dipendente, incide dall'esterno, unilateralmente e autoritativamente sul rapporto di lavoro tra datore e lavoratrice — madre, sicché le situazioni di diritto soggettivo degradano ad interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Non si controverte di un atto posto in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, ma dì un provvedimento della Pubblica amministrazione, che
pagina 8 di 10 impone un divieto ad un datore di lavoro, nell'esercizio di un tipico controllo pubblico su attività private".
3. Le argomentazioni spese sub 1 per individuare il giudice competente a decidere il ricorso portano il Collegio a dichiarare anche l'ammissibilità del gravame, stante il carattere definitivo del "Provvedimento di disposizione" e, dunque, la sua immediata lesività ed impugnabilità (Cons. Stato, sez. Ili, 22 marzo 2023, n. 2901). L'inflizione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3 è solo eventuale, scattando soltanto nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non ottemperi al "Provvedimento di disposizione"; il decreto, infatti, non ha voluto sanzionare l'omissione o l'irregolarità rilevate ma soltanto la volontà di non conformarsi all'ordine di fare o di ripristinare la regolarità. In altri termini, l'organo ispettivo intima al datore di lavoro di eliminare l'irregolarità rilevata, concedendo un termine per adempiere e solo in caso di mancata ottemperanza si applica la sanzione. Da tale premessa consegue:
a) che è la mancata osservanza dell'ordine inibitorio o ripristinatorio dell'Ispettore a portare ad infliggere la sanzione e non la condotta stessa, non essendo infatti per la condotta prevista tale sanzione;
b) che, correlativamente, in caso di mancata impugnazione del "Provvedimento di disposizione", il contenuto di quest'ultimo, e segnatamente le "irregolarità" con esso accertate, non potrebbero essere rimessi in discussione in sede di impugnazione della successiva sanzione… .” Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 21/03/2024 n. 2778.
Ciò premesso, ritiene questo giudicante che la Sentenza che precede abbia chiarito ogni dubbio in proposito e che pertanto non può che essere dichiarato sussistente, ai sensi dell'art. 37, 1° comma c.p.c., il difetto di Giurisdizione del Giudice ordinario nei confronti del
Giudice amministrativo.
Quanto alla liquidazione delle spese possono ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per la loro integrale compensazione, attesa la novità della questione trattata.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere competente a conoscere dell'odierna controversia il Giudice Amministrativo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 24 Marzo 2025 pagina 9 di 10 Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 10 di 10